
LEGGE REGIONALE 12 agosto 1989, n. 18
G.U.R.S. 19 agosto 1989, n. 40
Nuova determinazione degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Norme per la nomina mediante sorteggio degli scrutatori e per la disciplina delle ipotesi di mancanza o di annullamento delle elezioni.
Testo con annotazioni alla data 16 gennaio 2008
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciali, comunali e di quartiere, spettano i seguenti compensi:
a) al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente superiore, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato;
b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di lire 120.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.
2. In caso di contemporaneità di elezioni il compenso fisso sopraspecificato è aumentato per ogni elezione oltre la prima, di lire 50.000 per il presidente e di lire 30.000 per ciascun scrutatore ed il segretario.
3. Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma del comma 1, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nonchè a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Regione n. 3, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.
4. Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000, e, se dovuto, il trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1.
5. Per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.
6. Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale provinciale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per i componenti ed il segretario.
7. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposta una indennità giornaliera di lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge.
8. Per l'elezione dell'Assemblea regionale, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero di lire 80.000, al lordo delle ritenute di legge, per l'espletamento delle funzioni previste dallo stesso articolo 16. Per l'espletamento delle funzioni indicate dagli articoli 54 e seguenti della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per ciascun componente ed il segretario.
9. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è corrisposta una indennità giornaliera di lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge.
I compensi di cui all'articolo annotato, sono rideterminati, ai sensi dell'art. 5 della stessa L.R. 18/89:
per l'anno 2004 dal D.P. 6 aprile 2004, per l'anno 2005 dal D.P. 7 febbraio 2005, per l'anno 2006 dal D.P. 7 febbraio 2006, per l'anno 2007 dal D.P. 23 gennaio 2007 e per l'anno 2008 dal D.P. 16 gennaio 2008.
1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, sono sostituiti dai seguenti: "Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di lire 70.000 e di lire 60.000.
In caso di contemporaneità di elezioni gli stessi onorari sono aumentati al lordo delle ritenute di legge, per ogni elezione oltre la prima, di lire 30.000 per il presidente e di lire 20.000 per ciascuno dei due componenti".
I compensi di cui all'articolo annotato, sono rideterminati, ai sensi dell'art. 5 della stessa L.R. 18/89:
per l'anno 2004 dal D.P. 6 aprile 2004, per l'anno 2005 dal D.P. 7 febbraio 2005, per l'anno 2006 dal D.P. 7 febbraio 2006, per l'anno 2007 dal D.P. 23 gennaio 2007 e per l'anno 2008 dal D.P. 16 gennaio 2008.
1. Al presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42, spetta, per ogni seduta, un compenso di lire 150.000; ai componenti della stessa commissione spetta, per ogni seduta, un compenso di lire 120.000.
I compensi di cui all'articolo annotato, sono rideterminati, ai sensi dell'art. 5 della stessa L.R. 18/89:
per l'anno 2004 dal D.P. 6 aprile 2004, per l'anno 2005 dal D.P. 7 febbraio 2005, per l'anno 2006 dal D.P. 7 febbraio 2006, per l'anno 2007 dal D.P. 23 gennaio 2007 e per l'anno 2008 dal D.P. 16 gennaio 2008.
1. I primi due commi dell'articolo 4-ter della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, introdotto con l'articolo 27 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti: "Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal comune in cui ha sede l'unità sanitaria locale un compenso fisso di lire 120.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione corrisposto per i presidenti degli uffici di sezione, se dovuto.
A ciascuno degli scrutatori ed al segretario è corrisposto, dal comune in cui ha sede l'ufficio, un compenso fisso di lire 100.000, al lordo delle ritenute di legge".
I compensi di cui all'articolo annotato, sono rideterminati, ai sensi dell'art. 5 della stessa L.R. 18/89:
per l'anno 2004 dal D.P. 6 aprile 2004, per l'anno 2005 dal D.P. 7 febbraio 2005, per l'anno 2006 dal D.P. 7 febbraio 2006, per l'anno 2007 dal D.P. 23 gennaio 2007 e per l'anno 2008 dal D.P. 16 gennaio 2008.
1. A partire dal primo anno successivo a quello di approvazione della presente legge, le misure degli onorari, delle indennità e dei gettoni di cui ai precedenti articoli sono rideterminati annualmente, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'eventuale aumento non può, comunque eccedere il 10 per cento delle misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso alle lire 1.000.
I compensi di cui all'articolo annotato, sono rideterminati:
per l'anno 2004 dal D.P. 6 aprile 2004, per l'anno 2005 dal D.P. 7 febbraio 2005, per l'anno 2006 dal D.P. 7 febbraio 2006, per l'anno 2007 dal D.P. 23 gennaio 2007 e per l'anno 2008 dal D.P. 16 gennaio 2008.
1. L'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono sostituiti dal seguente:
"Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale.
Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) di essere elettore del comune;
b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.
Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo.
Nei comuni articolati in quartieri l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti.
Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in quartieri, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri.
Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.
Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale".
1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata con sentenza l'elezione, ove il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di qualcuno degli eletti, non occorre ripetere in esse la votazione.
Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali.
Divenuta definitiva la pronuncia giurisdizionale di annullamento, l'elezione avviene nel rispetto della procedura indicata dalla vigente legge elettorale e nei tempi previsti dal vigente ordinamento amministrativo degli enti locali. Nell'ipotesi di consultazione parziale degli elettori restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonchè le liste dei candidati.
Al fine del rinnovo del consiglio comunale, per la determinazione del quinquennio di carica, si fa riferimento alla data di effettuazione della elezione ripetuta, con eccezione della ipotesi di consultazione parziale degli elettori, nella quale il quinquennio decorre dalla data della consultazione annullata.
Nei casi di nullità dell'elezione, disciplinati dagli articoli 40 e 45, ultimo comma, trovano applicazione le disposizioni del secondo comma e del terzo comma del presente articolo".
1. Sono abrogati:
gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9;
il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87;
il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29;
1. Ai maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, valutati in lire 500 milioni, si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
2. I suddetti oneri trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1989-1991, codice 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.