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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

REGOLAMENTO (CE) N. 1973/2004 DELLA COMMISSIONE, 29 ottobre 2004

G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 345

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 316/2009)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 27 novembre 2004

Applicabile dal: 1° gennaio 2005

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 110 e l'articolo 145, lettere c), d), e) ed f),

considerando quanto segue:

1) I titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituiscono taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Le modalità di applicazione di alcuni di questi regimi sono già state adottate con i seguenti atti: regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi (2); regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione, del 22 giugno 1976, che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L. (3); regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella (4); regolamento (CE) n. 609/1999 della Commissione, del 19 marzo 1999, recante modalità per la concessione di aiuti ai produttori di luppolo (5); regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (6); regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (7); regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale (8); regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 (9); regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione, per l'anno 2004, del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (10); regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (11). A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare gli atti succitati e sostituirli con un unico regolamento recante modalità di applicazione di tutti i regimi in questione, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2) Ai fini di una gestione efficiente dei suddetti regimi, i pagamenti per superficie devono essere limitati a determinate superfici e occorre specificarne le condizioni.

3) Malta possiede un gran numero di piccole aziende di dimensioni inferiori a 0,3 ettaro. Per evitare che molti agricoltori maltesi si trovino esclusi dal beneficio dei pagamenti diretti per superficie, la dimensione minima per avere diritto ai pagamenti diretti per superficie a Malta deve essere di 0,1 ha e, per gli anni 2005 e 2006, Malta deve essere autorizzata a derogare all'articolo 107, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4) Occorre evitare che le superfici vengano seminate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla manutenzione delle colture, soprattutto per quanto riguarda il frumento duro, le colture proteiche e il riso. Data la diversità delle tecniche agricole all'interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali.

5) Va autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per la stessa particella coltivata nel corso di un anno, salvo nei casi in cui il pagamento per superficie costituisca un supplemento a titolo della coltura in questione o l'aiuto riguardi la produzione di sementi. I pagamenti per superficie possono essere concessi per colture che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalla politica strutturale o ambientale comunitaria.

6) I regimi di sostegno basati sull'aiuto per superficie prevedono che, se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto è superiore alla superficie massima garantita, alle superfici di base o alle sottosuperfici di base, la superficie per azienda che forma oggetto della domanda di aiuto viene ridotta proporzionalmente durante l'anno considerato. E' pertanto opportuno stabilire le modalità di applicazione e i termini da rispettare per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, allo scopo di fissare il coefficiente di riduzione e notificare alla Commissione le superfici per le quali l'aiuto è stato versato. Le stesse disposizioni si applicano alla riduzione dell'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali in caso di applicazione dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

7) Conformemente all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'erogazione del premio specifico alla qualità per il frumento duro è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. Affinché tali requisiti siano rispettati, è necessario stabilire i criteri che disciplinano il metodo di esame delle varietà in ciascuno Stato membro, la procedura da seguire per redigere l'elenco delle varietà ammissibili, nonché il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare.

8) Considerata la brevità del periodo che intercorre tra l'adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'entrata in vigore del premio specifico alla qualità per il frumento duro, è impossibile redigere sin d'ora l'elenco delle varietà ammissibili alla concessione dell'aiuto nel 2005 sulla base del metodo di esame proposto. E' pertanto necessario che gli Stati membri redigano un elenco provvisorio basato su una selezione delle varietà attuali.

9) In alcune regioni, le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in combinazione con i cereali, per motivi di ordine agronomico. La produzione vegetale ottenuta consta principalmente di colture proteiche. Ai fini della concessione del premio per le colture proteiche, le superfici in questione devono considerarsi seminate a colture proteiche.

10) E' opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno.

11) Ai fini dell'efficienza e della corretta gestione del regime di aiuto per la frutta a guscio, occorre evitare che l'aiuto per superficie sia utilizzato per finanziare piantagioni marginali o alberi singoli. Occorre pertanto stabilire l'estensione minima degli appezzamenti e la densità minima di alberi per i frutteti specializzati. Per agevolare la transizione dai piani di miglioramento vigenti, che scadono dopo l'introduzione del nuovo regime di aiuto, è opportuno stabilire misure transitorie.

12) Le modalità di pagamento e il calcolo dell'aiuto specifico per il riso dipendono non soltanto dalla superficie o dalle superfici di base fissate per ciascuno Stato membro produttore dal regolamento (CE) n. 1782/2003, ma anche dall'eventuale suddivisione di dette superfici in sottosuperfici di base e dai criteri oggettivi adottati da ciascuno Stato membro per effettuare questa suddivisione, dalle condizioni nelle quali le particelle coltivate vengono messe a coltura e dall'estensione minima delle stesse. Pertanto è necessario stabilire modalità di applicazione relative all'istituzione, alla gestione e alle modalità di coltivazione applicabili alle superfici e sottosuperfici di base.

13) La constatazione di un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comporta una riduzione dell'aiuto specifico per il riso. Per fissare le modalità di calcolo di tale riduzione, è necessario definire i criteri da adottare e i coefficienti applicabili.

14) Ai fini del controllo dei pagamenti dell'aiuto specifico per il riso è necessario che siano state trasmesse alla Commissione determinate informazioni riguardanti la coltivazione delle superfici e delle sottosuperfici di base. A tal fine occorre specificare le informazioni esatte che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, come pure le scadenze da rispettare a tale riguardo.

15) Gli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono la concessione di un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola, in forza di un contratto di coltivazione e nei limiti del contingente assegnato dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (12). Occorre pertanto stabilire le condizioni per la concessione dell'aiuto e, se del caso, prevedere riferimenti incrociati alle disposizioni vigenti relative al sistema di contingentamento stabilito dal regolamento (CE) n. 1868/94.

16) Gli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono che i produttori possano beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti compensativi supplementari. Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (13), prevede disposizioni specifiche in caso di inattività. Pertanto, se una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi di riferimento individuali non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nell'arco di un periodo di dodici mesi precedente il 31 marzo dell'anno considerato, è opportuno prevedere la sua esclusione dal beneficio del premio e dei pagamenti supplementari.

17) Gli articoli da 88 a 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabiliscono un nuovo regime di aiuti per le colture energetiche a favore degli agricoltori. Per analogia con il regolamento (CE) n. 2461/1999, che esclude dal beneficio dell'aiuto la barbabietola da zucchero, è opportuno escludere la barbabietola da zucchero dal regime di aiuti per le colture energetiche.

18) E' pertanto opportuno definire le condizioni di ammissibilità a tale aiuto. Occorre precisare a tale riguardo che deve essere stipulato un contratto tra il produttore e il primo trasformatore per le materie prime agricole in questione. Occorre altresì definire le condizioni applicabili qualora la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore nella propria azienda.

19) Per garantire che le materie prime siano trasformate nel prodotto energetico previsto, il primo trasformatore deve costituire una cauzione, nonostante l'aiuto sia concesso non al primo trasformatore, bensì all'agricoltore. L'importo della cauzione deve essere tale da scongiurare il rischio che le materie prime vengano deviate dalla loro destinazione. Inoltre, per rendere efficace il sistema di controllo del regime, è opportuno limitare ad un massimo di due le vendite delle materie prime e dei prodotti semilavorati prima della trasformazione finale.

20) Occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle del primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti energetici.

21) Talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e prodotti da esse derivati devono essere soggette a controlli che devono includere l'uso dell'esemplare di controllo T5, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Occorre prevedere prove alternative in caso di perdita dell'esemplare di controllo T5 a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore.

22) L'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede una riduzione dell'aiuto regionale specifico per i seminativi nel caso in cui l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale prestabilito. Occorre pertanto stabilire le modalità per il calcolo del coefficiente di riduzione.

23) L'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di sementi di una o più specie.

24) Gli aiuti possono essere concessi soltanto per la produzione di sementi di base o di sementi certificate e questi prodotti devono essere chiaramente definiti in riferimento alle direttive sulla certificazione e la commercializzazione delle sementi: direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (14); direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (15), e direttiva 2002/57CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (16).

25) Per rendere possibili i controlli, le sementi di base e le sementi certificate devono essere prodotte in forza di contratti di coltivazione o di dichiarazioni di coltivazione da accludere alla domanda unica e gli stabilimenti di sementi e i costitutori devono essere ufficialmente riconosciuti o registrati. E' opportuno prevedere le misure necessarie qualora uno stabilimento di sementi o un costitutore di uno Stato membro moltiplichi sementi in un altro Stato membro.

26) Per ragioni amministrative, in ciascuno Stato membro l'aiuto deve essere concesso unicamente per i prodotti raccolti nel rispettivo territorio.

27) Conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto alla produzione può essere versato per sementi di base e sementi certificate delle varietà di Cannabis sativa L. aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%. Per garantire, nell'insieme della Comunità, un'applicazione uniforme delle modalità di concessione dell'aiuto, è opportuno riferirsi all'elenco delle varietà ammissibili di Cannabis sativa L. di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (17).

28) L'articolo 108 del regolamento (CE) n. 1782/2003 definisce i terreni ammissibili ai pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi. Lo stesso articolo autorizza alcune deroghe, soggette al controllo degli Stati membri, le quali non devono però pregiudicare l'efficacia delle disposizioni del regolamento. Per prevenire tale rischio, occorre prendere misure atte a mantenere la superficie totale delle particelle ammissibili al livello attuale o comunque a precludere ogni aumento considerevole. Dette misure possono prevedere, in certi casi, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili.

29) Gli Stati membri in cui il granturco non è una coltura tradizionale possono rendere ammissibili ai pagamenti per superficie i foraggi insilati. Occorre pertanto definire la nozione di foraggi insilati.

30) L'articolo 106 del regolamento (CE) n. 1782/2003 subordina il pagamento per superficie per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre alla stipulazione di un contratto o ad un impegno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (18). E' necessario disporre che una copia del contratto o dell'impegno sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro responsabile della gestione delle domande di pagamento. Occorre altresì garantire che le varietà di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre siano quelle che figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole come piante da fibra e, per il lino in particolare, come "lino tessile". Inoltre, per quanto riguarda la canapa, le varietà autorizzate devono presentare un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%. Occorre pertanto compilare un elenco delle varietà ammissibili di lino, mentre le varietà ammissibili di canapa sono elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione. Per offrire garanzie più sicure relativamente alla canapa, occorre altresì esigere l'uso di sementi certificate.

31) Secondo l'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i produttori di cereali, semi oleosi e piante proteiche devono aver provveduto alla semina entro il 31 maggio. In taluni casi le semine possono essere protratte oltre il 31 maggio a motivo delle condizioni meteorologiche. E' opportuno differire il termine per la semina e per la presentazione delle domande per talune colture in determinate zone. Il prolungamento del periodo di semina non deve però compromettere l'efficacia del regime di sostegno, né pregiudicare il sistema di controllo introdotto dal titolo II, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

32) Per garantire alle imprese di trasformazione una fornitura regolare di granturco dolce per tutto il corso della campagna, è opportuno autorizzare i produttori a scaglionare le semine su un periodo più lungo. Per tale prodotto, occorre differire il termine ultimo per la semina al 15 giugno.

33) Ai fini del supplemento per il frumento duro e dell'aiuto specifico, è opportuno prescrivere l'uso di un quantitativo minimo di sementi certificate di frumento duro. Tenuto conto delle diverse realtà agronomiche degli Stati membri e delle loro regioni, è opportuno delegare agli Stati membri interessati il compito di stabilire il quantitativo in parola.

34) Ai fini dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1782/2003, occorre definire la nozione di irrigazione.

35) E' opportuno precisare le superfici da prendere in considerazione per valutare la percentuale di eventuale superamento della superficie di base, nonché le modalità di fissazione di detta percentuale. Qualora sia fissata separatamente una superficie di base per il granturco, per i seminativi irrigati o per i foraggi insilati, devono essere stabilite modalità particolari per quanto riguarda le superfici da prendere in considerazione per il calcolo della percentuale di eventuale superamento della superficie di base in questione. Le modalità di fissazione della percentuale di eventuale superamento della superficie di base devono comunque garantire il rispetto di detta superficie. E' inoltre opportuno precisare le modalità per il calcolo della percentuale di superamento delle superfici massime garantite per il frumento duro. E' altresì opportuno precisare la procedura da seguire per la constatazione del superamento del massimale stabilito per i pagamenti, di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

36) Qualora si applichi l'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il beneficio dei pagamenti per superficie per i seminativi è subordinato all'obbligo, per i produttori interessati, di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda. Occorre definire le modalità di applicazione atte a garantire l'efficace funzionamento del regime. A tal fine, le superfici prese in considerazione nell'ambito del ritiro dei seminativi devono essere comparabili con quelle considerate per calcolare la superficie di base regionale. Occorre definire la "coltura di leguminose" di cui all'articolo 107, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003.

37) A norma dell'articolo 107, paragrafo 6 e in caso di applicazione dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1782/2003, occorre stabilire modalità di applicazione con riguardo ai terreni ritirati volontariamente. Dette modalità di applicazione devono essere compatibili con l'insieme del sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

38) Occorre determinare i criteri di ammissibilità ai premi per pecora e per capra di cui al titolo IV, capitolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e, in particolare, le relative condizioni.

39) L'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di carni caprine in determinate zone della Comunità. Tali zone dovrebbero pertanto essere definite in conformità con i criteri specificati nella citata disposizione.

40) Conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per il 50% della superficie agricola utilizzata, in zone svantaggiate possono richiedere un premio supplementare. L'articolo 113, paragrafo 2, indica le zone geografiche specifiche in cui i produttori di carni caprine soddisfano le condizioni necessarie per aver diritto al premio per capra. E' necessario disporre che gli agricoltori che soddisfano tali requisiti siano tenuti a rilasciare una dichiarazione attestante che almeno la metà della loro superficie agricola utilizzata è situata in zone svantaggiate o in zone ammissibili al premio per capra.

41) Ai fini del controllo dell'ammissibilità all'importo applicabile del premio per pecora, gli Stati membri devono compilare un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.

42) Ai fini dell'attuazione del sistema dei limiti individuali introdotto dagli articoli 116, 117 e 118 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con particolare riguardo all'utilizzazione dei diritti assegnati a titolo gratuito, all'utilizzazione dei diritti normali, compresa la percentuale minima di utilizzazione, al trasferimento o alla cessione temporanea di diritti, alla notificazione della modifica del massimale individuale e al trasferimento dei diritti tramite la riserva nazionale. Alcune di queste norme sono disposizioni specifiche per casi eccezionali debitamente motivati quali, in relazione all'utilizzazione dei diritti, i piccoli produttori e i produttori partecipanti a programmi di estensivizzazione o di prepensionamento e, sotto il profilo del trasferimento, l'acquisizione di diritti al premio per via di successione ereditaria nonché il caso degli agricoltori che utilizzano solo terreni di proprietà pubblica o collettiva.

43) La Commissione dovrà sorvegliare i nuovi dispositivi e quindi è necessario che gli Stati membri le comunichino adeguatamente le informazioni essenziali sull'attuazione delle norme sul premio.

44) Se del caso, devono essere comunicate alla Commissione informazioni dettagliate sulle norme nazionali concernenti i pagamenti supplementari e sulla loro applicazione.

45) Il titolo IV, capitolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina i pagamenti per le carni bovine. Occorre stabilirne i criteri di ammissibilità e, in particolare, le relative condizioni.

46) Conformemente all'obiettivo perseguito con l'introduzione del massimale regionale e del coefficiente di densità, gli animali cui si applicano queste due misure non possono più formare oggetto di una domanda di premio speciale per la stessa fascia di età. Con riguardo al premio di destagionalizzazione, occorre considerare tali animali alla stregua di quelli che sono stati ammessi a beneficiare del premio speciale.

47) Si deve disporre che il documento amministrativo di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia redatto e rilasciato a livello nazionale. Per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri, devono essere ammesse alcune varianti del documento amministrativo.

48) L'articolo 123, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 impongono il rispetto di un periodo di detenzione ai fini della concessione del premio speciale e del premio all'abbattimento. Occorre pertanto definire e quantificare tale periodo.

49) E' opportuno che le modalità di concessione del premio speciale al momento della macellazione siano coerenti con le modalità di concessione del premio all'abbattimento. Occorre precisare i tipi di documenti che devono accompagnare l'animale fino alla macellazione, alla spedizione o all'esportazione. Per tener conto delle particolari modalità di concessione del premio all'abbattimento, occorre altresì precisare le condizioni di età per i manzi nonché, per tutti i bovini adulti, il tipo di presentazione della carcassa.

50) Le condizioni per la concessione del premio di destagionalizzazione devono essere precisate e risultare coerenti con le modalità di concessione del premio all'abbattimento. E' opportuno definire la procedura di decisione che consente di determinare, sulla base delle informazioni disponibili, gli Stati membri che soddisfano le condizioni per l'applicazione di questo regime specifico.

51) Occorre definire la nozione di vacca nutrice di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tale riguardo, è opportuno fare riferimento alle stesse razze contemplate dal regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione. Possono inoltre continuare ad applicarsi i requisiti essenziali vigenti, con particolare riguardo alla resa lattiera media e al premio nazionale supplementare.

52) Le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con riguardo, in particolare, ai massimali individuali, alle comunicazioni concernenti i massimali individuali e la riserva nazionale, ai diritti assegnati a titolo gratuito, all'utilizzazione dei diritti, al trasferimento e alla cessione temporanea dei diritti, nonché al trasferimento tramite la riserva nazionale.

53) La Commissione deve determinare, sulla base delle informazioni disponibili, quali Stati membri soddisfano le condizioni per poter avvalersi del regime specifico di cui all'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Vanno inoltre definite le modalità specifiche di concessione del premio.

54) E' necessario determinare il metodo di calcolo del coefficiente di densità. E' opportuno stabilire una data per la determinazione del quantitativo di riferimento di latte.

55) Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione, il coefficiente di densità deve tener conto in particolare di tutti i bovini di almeno sei mesi presenti nell'azienda. Ciò richiede modalità specifiche per il conteggio degli animali e la dichiarazione, da parte del produttore, della sua adesione al regime. Si deve disporre che venga utilizzata la banca dati informatizzata di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (19).

56) Si deve provvedere affinché il pagamento per l'estensivizzazione non venga concesso agli agricoltori che rispettano artificialmente i coefficienti di densità richiesti per la concessione di detto pagamento.

57) Occorre definire le procedure che consentano di determinare, sulla base delle informazioni disponibili, quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per la concessione del pagamento all'estensivizzazione per le vacche da latte. Vanno inoltre definite le modalità specifiche di concessione del premio. Occorre fissare un periodo di detenzione minimo.

58) Occorre adottare disposizioni specifiche per l'applicazione delle norme sui periodi di tempo, le date e i termini al periodo di detenzione.

59) Per motivi di semplificazione, la domanda per la concessione del premio all'abbattimento deve consistere nella domanda di aiuto "animali" prevista dal sistema integrato, sempreché essa contenga tutti gli elementi che giustificano il pagamento del premio e l'animale sia macellato nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, oppure sia esportato.

60) La banca dati informatizzata di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 deve poter essere utilizzata per agevolare la gestione del premio all'abbattimento, sempreché lo Stato membro ritenga che la propria banca dati offre garanzie sufficienti quanto all'esattezza dei dati richiesti per il pagamento dei premi.

61) Il premio all'abbattimento per i vitelli è subordinato a un limite ponderale. Occorre pertanto determinare una presentazione tipo della carcassa cui si applica tale limite ponderale.

62) Devono essere comunicate alla Commissione informazioni dettagliate sulle norme nazionali concernenti i pagamenti supplementari e sulla loro applicazione.

63) Per consentire agli agricoltori di ricevere quanto prima i pagamenti, è necessario prevedere il versamento di anticipi. Tenuto conto dell'applicazione dei massimali nazionali o regionali, occorre tuttavia evitare che l'anticipo sia superiore al saldo finale. E' dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a ridurre la percentuale dell'anticipo per i regimi di premi soggetti ai suddetti massimali.

64) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede sanzioni in caso di uso o detenzione illegale di sostanze o di prodotti non autorizzati dalla normativa veterinaria. In caso di recidiva è opportuno che la durata delle sanzioni sia determinata dagli Stati membri, che si trovano in una posizione migliore per giudicare la reale gravità dell'infrazione commessa.

65) E' necessario stabilire la data che determina l'imputazione degli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione dei regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice. Per garantire una gestione efficace e coerente, è opportuno che a tal fine venga di norma scelta la data di presentazione della domanda. Tuttavia, per quanto riguarda il premio speciale versato alla macellazione, occorre prevedere modalità specifiche per evitare riporti da un anno all'altro con l'intento di ottenere un importo di premio superiore. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento, la data di macellazione o di esportazione è quella maggiormente rappresentativa della realtà delle operazioni.

66) E' opportuno fissare il tasso applicabile alla data del fatto generatore affinché, di norma, tali premi, una volta convertiti in moneta nazionale, non subiscano brusche variazioni a causa del tasso di cambio di un solo giorno.

67) E' necessario imporre agli Stati membri una serie di obblighi in materia di comunicazione delle informazioni. Per facilitare la trasmissione e l'analisi dei dati è opportuno prescrivere una presentazione armonizzata degli stessi.

68) Per agevolare il passaggio al nuovo regime occorrono disposizioni transitorie per quanto concerne gli obblighi di marchiatura e identificazione degli animali.

69) L'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 autorizza la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (i nuovi Stati membri) a sostituire i pagamenti diretti con un pagamento unico ("regime di pagamento unico per superficie"). La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia hanno optato per questa possibilità. Occorre pertanto definire le modalità di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.

70) Conformemente all'articolo 143 ter, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e per evitare la gestione di numerose domande che darebbero luogo a pagamenti di importo inferiore a 50 euro per azienda, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia hanno chiesto l'autorizzazione di fissare l'estensione minima della superficie ammissibile per azienda ad un livello superiore a 0,3 ha.

71) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia hanno stimato la proporzione della loro superficie agricola utilizzata che era mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 e hanno proposto di rettificare questo dato in funzione della superficie minima ammissibile per azienda.

72) L'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità, nei nuovi Stati membri, di integrare gli aiuti diretti corrisposti agli agricoltori, previa autorizzazione della Commissione. Occorre stabilire le modalità generali di attuazione di tale possibilità.

73) L'articolo 55, lettera b), e l'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono l'esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione se i terreni sono utilizzati per produrre materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non direttamente destinati al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo.

74) Non è opportuno escludere, a determinate condizioni, la coltivazione di barbabietole da zucchero, topinambur e radici di cicoria sui terreni messi a riposo. Queste colture non possono beneficiare di pagamenti per superficie, dato il rischio di interferenze con il mercato dello zucchero. E' tuttavia necessario che tali colture siano conformi alle norme sull'utilizzazione dei terreni messi a riposo.

75) Occorre definire le condizioni di ammissibilità a detto regime. Occorre precisare a tale riguardo che deve essere stipulato un contratto tra il produttore e il collettore o il primo trasformatore per le materie prime agricole in questione. Occorre altresì definire le condizioni applicabili qualora la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore nella propria azienda.

76) A fini di conformità con il punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE del Consiglio (20), è necessario stabilire le modalità di applicazione che consentano di ridurre, se del caso, la quantità di sottoprodotti che può essere ottenuta e destinata al consumo umano o animale qualora la quantità totale di tali sottoprodotti superi 1 milione di tonnellate annue espresse in equivalente farina di soia.

77) Per garantire che la materia prima sia trasformata nel prodotto previsto, il collettore o il primo trasformatore deve costituire una cauzione, nonostante l'aiuto sia concesso all'agricoltore. Inoltre, per rendere efficace il sistema di controllo del regime, è opportuno limitare il numero di trasformatori.

78) Occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle, associate al versamento di una cauzione, del collettore o del primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione delle materie prime nei prodotti finiti.

79) Talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e prodotti da esse derivati devono essere soggette a controlli che devono includere l'uso dell'esemplare di controllo T5, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93. Occorre prevedere prove alternative in caso di perdita dell'esemplare di controllo T5 a seguito di circostanze non imputabili al collettore o al primo trasformatore. Per garantire l'efficacia e l'oculata gestione del regime di aiuto, occorre adottare disposizioni in materia di controllo.

80) Per quanto riguarda l'aiuto per superficie per il luppolo, oltre ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 110 sexdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno stabilire alcuni criteri aggiuntivi per garantire che l'aiuto venga corrisposto per superfici coltivate a luppolo in normali condizioni colturali. La nozione di "superficie piantata a luppolo" deve essere definita a livello comunitario, affinché le superfici che formano oggetto del pagamento supplementare siano calcolate in modo uniforme. E' necessario determinare le modalità di ripartizione dell'importo totale per Stato membro disponibile per i pagamenti supplementari tra le superfici ammissibili.

81) Occorre fissare un termine per l'impegno dei pagamenti da parte delle associazioni di produttori di luppolo riconosciute per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (21), e la Commissione deve essere informata del modo in cui è stato utilizzato il pagamento. Gli eventuali importi non impegnati entro un certo periodo di tempo devono essere restituiti. E' necessario determinare le modalità di ripartizione dell'importo totale per Stato membro disponibile per i pagamenti a favore delle associazioni di produttori di luppolo riconosciute.

82) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 270 del 21.10.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004).

(2)

GU L 177 del 4.8.1972. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2004 (GU L 58 del 26.2.2004).

(3)

GU L 161 del 23.6.1976. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1252/2001 (GU L 173 del 27.6.2001).

(4)

GU L 207 del 17.8.1996.

(5)

GU L 75 del 20.3.1999.

(6)

GU L 280 del 30.10.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/2004 (GU L 34 del 6.2.2004).

(7)

GU L 281 del 4.11.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1777/2001 (GU L 316 del 15.10.2004).

(8)

GU L 299 del 20.11.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002 (GU L 55 del 26.2.2002).

(9)

GU L 341 del 22.12.2001. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2004 (GU L 163 del 30.4.2004).

(10)

GU L 328 del 17.12.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1766/2004 (GU L 315 del 14.10.2004).

(11)

GU L 339 del 24.12.2003.

(12)

GU L 197 del 30.7.1994. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(13)

GU L 270 del 21.10.2003.

(14)

GU L 125 dell'11.7.1966. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/55/CE (GU L 114 del 21.4.2004).

(15)

GU L 125 dell'11.7.1966. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003).

(16)

GU L 193 del 20.7.2002. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003).

(17)

GU L 141 del 30.4.2004.

(18)

GU L 193 del 29.7.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004).

(19)

GU L 204 dell'11.8.2000. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(20)

GU L 147 del 18.6.1993.

(21)

GU L 175 del 4.8.1971. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2007 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003:

a) premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del suddetto regolamento;

b) premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del suddetto regolamento;

c) aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del suddetto regolamento;

d) pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del suddetto regolamento;

e) aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del suddetto regolamento;

f) aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 6, del suddetto regolamento;

g) premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al titolo IV, capitolo 7, del suddetto regolamento.

[h) aiuto regionale specifico per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 8, del suddetto regolamento;] (lettera soppressa)

i) aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9, del suddetto regolamento;

j) pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del suddetto regolamento;

k) premi per pecora e per capra di cui al titolo IV, capitolo 11, del suddetto regolamento;

l) pagamenti per le carni bovine di cui al titolo IV, capitolo 12, del suddetto regolamento;

m) aiuto per i legumi da granella di cui al titolo IV, capitolo 13, del suddetto regolamento;

n) regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter del suddetto regolamento;

o) pagamenti diretti nazionali complementari di cui all'articolo 143 quater del suddetto regolamento;

p) aiuto per superficie per il luppolo di cui al titolo IV, capitolo 10 quinquies, del suddetto regolamento.

q) aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 10 bis, del suddetto regolamento;

r) aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del suddetto regolamento;

s) aiuto per il tabacco di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del suddetto regolamento;

t) pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del suddetto regolamento.

2. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative all'utilizzazione dei terreni messi a riposo per la produzione di materie prime nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regime di pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 2

Condizioni applicabili al pagamento

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1544/2007 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. [I pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,3 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004] (comma soppresso).

[Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004] (comma soppresso).

Nel caso della Grecia, i pagamenti transitori per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, lettera t), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nel caso della Bulgaria, della Lettonia, dell'Ungheria e della Polonia, il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all'articolo 1, lettera t), è concesso, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. [Il pagamento diretto di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), h), j) e t) è concesso soltanto per le superfici che siano state interamente seminate o piantate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.] (comma soppresso)

Tuttavia, nel caso del premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10 del medesimo regolamento, le colture praticate su superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

3. Per un dato anno va presentata, per ogni particella coltivata, una sola domanda di pagamento per superficie a titolo di un regime il cui finanziamento è disciplinato dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (1).

Tuttavia:

a) qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di una domanda di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2 dello stesso regolamento può formare oggetto di una domanda di pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del suddetto regolamento;

b) qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di una domanda di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2 dello stesso regolamento può formare oggetto di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9, del suddetto regolamento;

c) qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può formare oggetto di una domanda di pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento, fatto salvo il disposto dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o di una domanda di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del suddetto regolamento;

d) qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può formare oggetto di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9, dello stesso regolamento.

4. I terreni utilizzati per produrre materie prime ai sensi dell'articolo 55, lettera b), e dell'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003 o coltivati a prodotti che beneficiano dell'aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del medesimo regolamento non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto comunitario di cui al titolo II, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (1), a meno che non si tratti di un sostegno concesso per le spese di impianto di specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma del precitato regolamento.

Le materie prime di cui all'articolo 55, lettera b), e all'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003, coltivate su terreni ritirati dalla produzione, nonché i prodotti intermedi, i prodotti finiti, i prodotti connessi e sottoprodotti da esse derivati non sono ammessi a beneficiare di alcun finanziamento a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1258/1999.

5. Ai fini del premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del medesimo regolamento, per "lupini dolci" si intende le varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato I del presente regolamento.

(1)

GU L 160 del 26.6.1999.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 3

Comunicazioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2007)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a) entro il 1 settembre dell'anno considerato:

i) la superficie totale per la quale è stato chiesto l'aiuto nei casi seguenti:

- premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- premio per le colture proteiche di cui all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica,

- pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio,

- aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all'allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all'allegato IX del presente regolamento,

- aiuto specifico per il cotone di cui all'articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie,

- aiuto per superficie per il luppolo di cui all'articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

ii) il quantitativo totale per il quale è stato chiesto l'aiuto nei casi seguenti:

- premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- pagamenti supplementari per i produttori lattiero- caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

iii) il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell'allegato XI del presente regolamento;

b) entro il 15 ottobre dell'anno considerato la superficie totale determinata nei seguenti casi:

- premio per le colture proteiche di cui all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b bis) entro il 15 ottobre successivo alla fine dell'anno per il quale è concesso l'aiuto, tutti i dati necessari per valutare l'aiuto per le colture energetiche, in particolare:

- il numero di domande,

- le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima,

- le quantità di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto;

c) entro il 31 gennaio dell'anno successivo:

i) la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi:

- premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell'allegato III del presente regolamento,

- pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio,

- pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all'allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all'allegato IX del presente regolamento,

- aiuto specifico per il cotone di cui all'articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie,

- aiuto per superficie per il luppolo di cui all'articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

ii) il quantitativo totale determinato utilizzato per il calcolo del coefficiente di riduzione nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

iii) la quantità totale determinata nel caso dei pagamenti supplementari per i produttori lattierocaseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

iv) l'importo dell'aiuto per ettaro da concedere per ciascuna categoria di oliveti nel caso dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003;

d) entro il 31 marzo dell'anno del raccolto, l'importo indicativo dell'aiuto per kg nel caso dell'aiuto per il tabacco di cui all'articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all'allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo;

e) entro il 31 luglio dell'anno successivo:

i) la superficie totale per la quale l'aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti:

- premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- premio per le colture proteiche di cui all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica,

- pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio,

- aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all'allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all'allegato IX del presente regolamento,

- aiuto specifico per il cotone di cui all'articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie,

- aiuto per superficie per il luppolo di cui all'articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

ii) il quantitativo totale per il quale l'aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti:

- aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

- aiuto per le sementi di cui all'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le specie di sementi elencate nell'allegato XI dello stesso regolamento,

- aiuto per il tabacco di cui all'articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell'allegato XXV del presente regolamento e per qualità,

- pagamento transitorio per lo zucchero di cui all'articolo 110 septdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003;

iii) l'importo definitivo dell'aiuto per kg nel caso dell'aiuto per il tabacco di cui all'articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all'allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo;

iv) il numero totale di premi per pecora e per capra versati nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell'allegato XII del presente regolamento;

v) l'importo totale dell'aiuto versato nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 le superfici sono espresse in ettari con due decimali, i quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali e il numero di domande è espresso senza decimali.

3. In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 4

Coefficiente di riduzione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, all'articolo 82, all'articolo 85, all'articolo 89, paragrafo 2, [all'articolo 98] (riferimento soppresso) e all'articolo 143 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione delle quantità, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati prima dell'assegnazione dei pagamenti agli agricoltori e, al più tardi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo in base ai dati comunicati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 2

PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITA' PER IL FRUMENTO DURO

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 5

Esame delle varietà

1. Gli Stati membri elencati all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 redigono l'elenco delle varietà di frumento duro ammissibili al premio specifico alla qualità di cui all'articolo 72 dello stesso regolamento, conformemente al metodo di esame delle varietà stabilito ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Almeno ogni due anni, gli Stati membri individuano almeno due varietà rappresentative. Si tratta delle varietà di frumento duro più certificate.

3. Gli Stati membri analizzano le varietà di frumento duro sulla base dei seguenti parametri di qualità, ponderati come segue:

a) tenore di proteine (40%);

b) qualità del glutine (30%);

c) indice di giallo (20%);

d) peso specifico o peso di 1.000 chicchi (10%).

La somma delle medie dei parametri di qualità di cui al primo comma, lettere da a) a d), moltiplicata per la percentuale indicata, costituisce l'indice di qualità delle varietà.

Ciascuno Stato membro raffronta, nell'arco di un periodo di almeno due anni, gli indici di qualità delle varietà di frumento duro con quelli delle varietà rappresentative a livello regionale. Le varietà da esaminare sono quelle registrate nel catalogo nazionale di ciascuno Stato membro, ad esclusione delle varietà per le quali non si dispone di dati analitici relativi agli ultimi tre anni, in quanto hanno cessato di essere utilizzate o certificate.

A tale scopo, sulla base dell'indice medio di qualità pari a 100 assegnato alle varietà rappresentative, ogni Stato membro calcola, per ciascuno dei parametri di qualità di cui al primo comma, lettere da a) a d), la percentuale da assegnare alle altre varietà di frumento duro rispetto all'indice 100. Soltanto le varietà di frumento duro con un indice pari o superiore a 98 sono ammesse a beneficiare del premio specifico alla qualità per il frumento duro.

4. Uno Stato membro può escludere dall'elenco delle varietà ammissibili quelle che presentano una percentuale media di bianconatura del frumento duro superiore al 27%.

5. Anche le varietà registrate nel catalogo nazionale di un altro Stato membro possono formare oggetto di un esame per stabilirne l'ammissibilità.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 6

Metodi di analisi

1. I metodi di analisi relativi al tenore di proteine, al peso specifico e alla bianconatura del frumento duro sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (1).

2. L'indice di giallo è determinato conformemente al metodo ICC 152 o ad un metodo riconosciuto equivalente.

3. La qualità del glutine è determinata conformemente al metodo ICC 158 o al metodo ICC 151.

(1)

GU L 100 del 20.4.2000.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 7

Quantità di sementi certificate

Entro il 1° ottobre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio specifico alla qualità per il frumento duro, gli Stati membri fissano il quantitativo minimo di sementi, certificate conformemente alla direttiva 66/402/CEE (1), da utilizzare secondo le pratiche agricole vigenti nella zona di produzione in questione.

(1)

GU L 125 dell'11.7.1966.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 8

Pubblicazioni e comunicazioni

1. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà selezionate ammissibili, a livello nazionale o regionale, al premio specifico alla qualità per il frumento duro, entro il 1° ottobre per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio, per quanto riguarda le varietà primaverili.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre un mese dopo le date stabilite al paragrafo 1, l'elenco di cui al paragrafo 1 nonché il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare, qualora siano intervenute modifiche.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 9

Validità

1. Le varietà che figurano nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 1, possono beneficiare del premio specifico alla qualità per il frumento duro per periodi di cinque anni a decorrere dalla data della prima iscrizione nel suddetto elenco.

2. L'ammissibilità di ogni varietà può essere prorogata per un periodo di cinque anni, alla luce dei risultati delle analisi qualitative effettuate nel corso del secondo e del terzo anno del periodo quinquennale di ammissibilità.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 10

Misure transitorie

(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 794/2005)

1. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro per il 2005 entro il 1° ottobre 2004 per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre 2004 per quanto riguarda le varietà primaverili.

2. Gli Stati membri redigono l'elenco di cui al paragrafo 1 stralciando dall'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale quelle che non sono state certificate nel 2003 e 2004 e quelle che non sono conformi ad almeno due dei parametri seguenti:

a) tenore minimo di proteine dell'11,5%;

b) peso specifico minimo di 78 kg/hl o peso di 1.000 chicchi pari ad almeno 42 g;

c) tasso massimo di bianconatura del frumento duro del 27%;

d) tenore minimo di glutine del 10%.

3. Negli elenchi delle varietà che possono beneficiare del premio nel 2005 e 2006 possono essere incluse le varietà che figurano nell'elenco delle varietà selezionate da un altro Stato membro, sulla base dei risultati delle analisi qualitative effettuate dall'altro Stato membro in questione.

4. Gli Stati membri possono decidere di stabilire l'elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro per il 2006, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, entro il 1° ottobre 2005 per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre 2005 per quanto riguarda le varietà primaverili.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 3

PREMIO PER LE COLTURE PROTEICHE

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 11

Combinazione di cereali e di colture proteiche

Nelle regioni in cui le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in combinazione con i cereali, il premio per le colture proteiche è versato, su richiesta del richiedente, a condizione che quest'ultimo dimostri alle autorità competenti che le colture proteiche risultano predominanti nella combinazione. Le superfici in questione non possono beneficiare dell'aiuto regionale specifico per i seminativi di cui all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 4

AIUTO SPECIFICO PER IL RISO

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 12

Termini per la semina

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1679/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

a) il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo;

b) il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 13

Coefficiente di riduzione

Il coefficiente di riduzione dell'aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 14

Comunicazioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1679/2006)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° settembre, l'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale, classificate in base ai criteri definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 (*) del Consiglio in caso di modifiche a tale elenco.

[2. Per la Guiana francese, le informazioni relative alle superfici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono comunicate sulla base della media delle superfici seminate nei due cicli di semina indicati all'articolo 12, secondo comma.] (paragrafo soppresso)

3. Gli Stati membri possono riesaminare annualmente le loro superfici di base o le sottosuperfici di base e i criteri oggettivi su cui si fondano tali suddivisioni. Essi comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 15 maggio precedente il raccolto in questione.

(*) GU L 270 del 21.10.2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 5

PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER LA FRUTTA A GUSCIO

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 15

Condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 794/2005 e sostituito dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 263/2006)

1. Sono ammesse a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che sono conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo alla data fissata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nel caso di una parcella nella quale sono coltivate diverse specie di alberi da frutta a guscio e se l'aiuto è differenziato in funzione della specie, l'ammissibilità all'aiuto è subordinata al rispetto, per almeno una delle specie di frutta a guscio, del numero minimo di alberi per ettaro fissato al paragrafo 3 del presente articolo.

2. L'estensione minima della parcella che può essere ammessa a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissata a 0,10 ettari. Tuttavia gli Stati membri possono fissare un'estensione minima più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi.

3. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro non può essere inferiore a:

i) 125 per le nocciole;

ii) 50 per le mandorle;

iii) 50 per le noci comuni;

iv) 50 per i pistacchi;

v) 30 per le carrube.

Tuttavia gli Stati membri possono fissare una densità minima di alberi più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle produzioni di cui trattasi.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il livello dell'aiuto da erogare è quello corrispondente alla specie per la quale sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità all'aiuto e per la quale l'importo è più elevato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 16

Condizioni di ammissibilità all'aiuto nazionale.

L'articolo 15 si applica all'aiuto nazionale di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003, uno Stato membro può fissare altri criteri di ammissibilità, purché tali criteri siano coerenti con gli obiettivi ambientali, rurali, sociali ed economici del regime di aiuto e non determinino discriminazioni tra i produttori. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare il rispetto di tali criteri da parte degli agricoltori.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 17

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le date di seguito indicate e in ogni caso prima della data per la presentazione della domanda di aiuto fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, le informazioni seguenti:

a) entro il 31 marzo, i livelli superiori e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 4, nonché i criteri supplementari di cui all'articolo 16;

b) entro il 15 maggio, qualora lo Stato membro differenzi l'aiuto conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo del pagamento per superficie per prodotto e/o la superficie nazionale garantita modificata ("SNG").

2. Le eventuali modifiche delle informazioni comunicate alla Commissione a norma del paragrafo 1 valgono per l'anno successivo e sono immediatamente comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione, con l'indicazione dei criteri oggettivi che giustificano tali modifiche.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 18

Misure transitorie

1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni i piani di miglioramento di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere interrotti prima della data normale di scadenza e se le superfici in questione diventano ammissibili al regime previsto dal titolo IV, capitolo 4 del suddetto regolamento.

2. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro provvede affinché:

a) il piano non venga interrotto prima che sia stato completato un periodo di un anno;

b) gli obiettivi iniziali del piano siano stati raggiunti in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 6

AIUTO PER LE PATATE DA FECOLA

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 19

Ammissibilità

L'aiuto per le patate da fecola di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso per le patate oggetto di un contratto di coltivazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2236/2003 (1), sulla base del peso netto delle patate determinato mediante uno dei metodi descritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 (2), nonché del tenore di fecola delle patate consegnate, conformemente ai tassi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

L'aiuto suddetto non è concesso per le patate aventi un tenore di fecola inferiore al 13%, salvo in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2236/2003.

(1)

GU L 339 del 24.12.2003.

(2)

GU L 177 del 4.8.1972. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2004 (GU L 58 del 26.2.2004).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 20

Prezzo minimo

La concessione dell'aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia fornita la prova dell'avvenuto pagamento di un prezzo franco fabbrica non inferiore a quello di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94, secondo i tassi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

Si applica l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2236/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 21

Pagamento

(modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1044/2005 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. Fatto salvo l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro sul cui territorio è situata l'azienda che conferisce le patate per la trasformazione in fecola versa l'aiuto per le patate da fecola a ciascun produttore una volta che i quantitativi di patate da lui prodotti nella campagna di commercializzazione considerata siano stati interamente consegnati alle fecolerie e nel termine di quattro mesi dalla data in cui è fornita la prova di cui all'articolo 20 del presente regolamento e sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

2. A decorrere dal 1° dicembre della campagna di commercializzazione, gli Stati membri possono versare anticipi corrispondenti alle varie porzioni del quantitativo di patate da fecola di ciascun produttore consegnate alle fecolerie per la campagna considerata. Gli anticipi sono versati per i quantitativi di patate da fecola per i quali sia stata fornita la prova di cui all'articolo 20 e siano state rispettate le condizioni di cui all'articolo 19.

[3. Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in valuta nazionale l'aiuto per le patate da fecola è quello applicato a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2236/2003.] (paragrafo soppresso).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 7

PREMIO PER I PRODOTTI LATTIERO - CASEARI E PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 22

Casi di inattività

1. Quando una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi di riferimento individuali non risponde alla definizione di produttore di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nell'arco di un periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dell'anno considerato, essa viene esclusa dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dal pagamento supplementare per l'anno considerato, a meno che non dimostri all'autorità competente, prima del termine per la presentazione della domanda, che la produzione è ripresa.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi di forza maggiore e in casi debitamente giustificati, riconosciuti dall'autorità competente, che compromettano temporaneamente la capacità di produzione del produttore.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 8

AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 1

Definizioni

(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 23

Definizioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

a) per "richiedente" si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l'aiuto di cui al suddetto articolo;

b) per "aiuto" si intende l'aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) per "prodotti energetici" si intendono i prodotti di cui all'articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

d) per "primo trasformatore" si intende l'utilizzatore delle materie prime agricole, ad esclusione del richiedente che utilizza le materie prime nella propria azienda, il quale effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e) per "collettore" si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi dell'articolo 25 e che acquista per proprio conto le materie prime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, destinate agli usi di cui all'articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 2

Utilizzazione della materia prima

(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 24

Utilizzazione della materia prima

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici oggetto dell'aiuto, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di prodotti energetici alle condizioni specificate nei paragrafi da 2 a 8.

2. La barbabietola da zucchero può essere coltivata sulle superfici di cui al paragrafo 1 a condizione che qualsiasi prodotto intermedio sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e che qualsiasi coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità al regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (*).

3. Per la canapa si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (**) e dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004.

4. Gli Stati membri possono escludere dall'aiuto qualsiasi materia prima agricola che comporti difficoltà in materia di controlli, salute pubblica, ambiente, diritto penale o da cui si ottenga una percentuale ridotta di prodotti energetici finiti.

5. Per qualsiasi materia prima, gli Stati membri possono fissare una superficie minima coltivata.

6. Il valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione, determinato secondo il metodo di valutazione di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del presente regolamento.

7. In deroga al paragrafo 6, la soia può essere coltivata sulle superfici di cui al paragrafo 1 a condizione che qualsiasi prodotto intermedio, eccettuata la farina di soia, sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici.

8. I prodotti energetici sono ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.

(*) GU L 58 del 28.5.2006.

(**) GU L 141 del 30.4.2004.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 0

SEZIONE 3 (1)

Contratto

(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

(1)
La presente sezione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 25

Contratto

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. La produzione delle materie prime di cui all'articolo 24 forma oggetto di un contratto ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alle condizioni stabilite nel presente capitolo.

2. In deroga al paragrafo 1, per gli anni precedenti la prima raccolta di colture diverse dalle colture annuali, il richiedente può impegnarsi con una dichiarazione scritta a piantare durante l'anno considerato e a utilizzare la materia prima successivamente raccolta per la fabbricazione di prodotti energetici. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) le specie di ciascuna materia prima e la superficie piantata con ciascuna specie;

b) l'anno previsto per la prima raccolta.

3. Entro la data di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all'autorità competente, a corredo della domanda unica, una copia del contratto stipulato con un collettore o un primo trasformatore o, se del caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 2.

Lo Stato membro ha facoltà di decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e il primo trasformatore.

Lo Stato membro ha facoltà di prescrivere che il richiedente stipuli un solo contratto per ciascuna materia prima.

4. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga almeno i seguenti elementi:

a) nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti;

b) durata;

c) le specie di ciascuna materia prima e la superficie piantata con ciascuna specie;

d) eventuali condizioni applicabili alla consegna della quantità prevista di materia prima;

e) l'impegno dell'agricoltore a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1;

f) l'impegno del primo trasformatore o del collettore a utilizzare le materie prime in conformità del presente capitolo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 0

SEZIONE 4 (1)

Rese rappresentative, consegna della materia prima e quantità da consegnare

(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

(1)

La presente sezione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 26

Rese rappresentative

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Gli Stati membri stabiliscono annualmente, in tempo utile e con apposita procedura, le rese rappresentative da ottenere per ciascuna specie di materia prima e ne informano i richiedenti interessati.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non stabilire rese rappresentative per le colture diverse dalle colture annuali. In tal caso, qualora i controlli di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, rivelino un rischio di inadempimento dell'obbligo di consegnare la totalità della materia prima raccolta, gli Stati membri stabiliscono, con apposita procedura, le rese rappresentative per le colture che presentano tale rischio.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 27

Consegna della materia prima e quantità da consegnare

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Il richiedente consegna a un collettore o a un primo trasformatore:

a) una quantità di materia prima almeno pari alla resa rappresentativa;

b) la totalità della materia prima ottenuta dalle colture per le quali lo Stato membro ha deciso di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano idonee misure di controllo per garantire che sia rispettato l'obbligo di consegna della totalità della materia prima di cui al primo comma, lettera b).

2. Il richiedente o il collettore o il primo trasformatore dichiara all'autorità competente la consegna della materia prima mediante una dichiarazione scritta firmata dal collettore o dal primo trasformatore e dal richiedente. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) la data della consegna;

b) le quantità consegnate per ciascuna specie.

3. Il collettore o il primo trasformatore prende in consegna la materia prima di cui al paragrafo 1 e garantisce che una quantità equivalente di tale materia prima venga utilizzata nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici.

4. Il collettore consegna al primo trasformatore una quantità equivalente di tutte le materie prime ricevute in consegna dai richiedenti.

5. Il primo trasformatore può utilizzare una quantità equivalente di materia prima, di prodotti intermedi o di sottoprodotti per fabbricare uno o più prodotti energetici.

Nel caso di cui al primo comma o se il collettore vende una quantità equivalente della materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore ne informa l'autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 31 oppure, se si applica l'articolo 37, l'autorità responsabile per l'accreditamento del collettore o del primo trasformatore di cui trattasi. Se la quantità equivalente viene utilizzata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull'operazione.

6. Fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare a un terzo la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il primo trasformatore rimane l'unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 28

Circostanze eccezionali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

In caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiedente può informare l'autorità competente, secondo la procedura prevista dall'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, del fatto che, a causa di dette circostanze, non è in grado di consegnare tutta o parte della materia prima indicata nel contratto di cui all'articolo 25. L'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze eccezionali, può consentire che venga modificata la quantità da consegnare al collettore o al primo trasformatore.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 0

SEZIONE 5 (1)

Condizioni di pagamento dell'aiuto

(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

(1)

La presente sezione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 29

Pagamento

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e all'articolo 30 del presente regolamento, l'aiuto è pagato solo se:

a) è stata presentata all'autorità competente una copia del contratto secondo il disposto dell'articolo 25;

b) è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 31, salvo se si applica l'articolo 37;

c) è stata presentata all'autorità competente la dichiarazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

d) l'autorità competente ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni degli articoli 25 e 27.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e le sanzioni di cui all'articolo 30 del presente regolamento, il pagamento dell'aiuto per gli anni precedenti la prima raccolta, nel caso delle colture diverse dalle colture annuali, è subordinato alla presentazione all'autorità competente della dichiarazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e alla verifica da parte della stessa del rispetto dell'articolo 25, paragrafo 2.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 30

Sanzioni in caso di falsa dichiarazione di consegna

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

Se dai controlli risulta che la dichiarazione di consegna di cui all'articolo 27, paragrafo 2, è deliberatamente falsa, il richiedente non è più ammesso a beneficiare dell'aiuto. Se l'aiuto è già stato pagato, viene recuperato conformemente alle disposizioni dell'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004. Per le colture diverse dalle colture annuali, i pagamenti già effettuati formano oggetto di recupero fino all'ultimo pagamento ammesso.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 0

SEZIONE 6 (1)

Obblighi del collettore e del primo trasformatore

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

(1)

La presente sezione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 31

Cauzioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce la cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la modificazione della domanda di pagamento per l'anno in questione nello Stato membro interessato, secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Gli Stati membri possono tuttavia rinunciare ad esigere una cauzione alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (***).

2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR per ettaro, moltiplicato per la somma di tutte le superfici oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore, adibite alla produzione della materia prima in questione.

3. Nel caso della produzione di colture diverse dalle colture annuali, tuttavia, la cauzione è costituita unicamente per l'anno della prima raccolta e resta valida per gli anni successivi per tutta la durata del contratto.

4. Se il contratto è modificato in conformità all'articolo 28, la cauzione viene adeguata di conseguenza.

5. Fatti salvi gli articoli da 20 a 24 del regolamento (CEE) n. 2220/85, se è il collettore che ha costituito la cauzione, quest'ultima è svincolata dopo la consegna della materia prima al primo trasformatore, sempreché l'autorità competente del collettore possieda la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente. Se la prima trasformazione ha luogo in uno Stato membro che applica le disposizioni dell'articolo 37, la cauzione costituita dal collettore è svincolata dopo la consegna della materia prima ad un primo trasformatore accreditato.

(***) GU L 205 del 3.8.1985.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 32

Esigenze principali, secondarie e subordinate per il collettore e il primo trasformatore

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007)

1. I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

a) l'obbligo per il collettore di consegnare al primo trasformatore la totalità della materia prima, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4;

b) l'obbligo per il primo trasformatore di trasformare almeno le quantità di materie prime determinate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, nei prodotti finiti indicati nel contratto;

c) l'obbligo per il primo trasformatore relativo al valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime, di cui all'articolo 24, paragrafo 6.

2. L'obbligo per il primo trasformatore di trasformare la materia prima entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta costituisce un'esigenza secondaria ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. I seguenti obblighi costituiscono esigenze subordinate per il collettore e il primo trasformatore ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

a) l'obbligo di prendere in consegna le pertinenti quantità di materia prima consegnate dal richiedente, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3;

b) l'obbligo di firmare la dichiarazione di consegna di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

c) l'eventuale obbligo di costituire una cauzione entro il termine stabilito all'articolo 31, paragrafo 1.

4. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'obbligo per il collettore o il primo trasformatore di accettare o di agevolare i controlli in loco effettuati dall'autorità competente o di fornire i documenti di cui all'articolo 38 del presente regolamento costituisce un'esigenza principale.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 7

Disposizioni particolari concernenti l'uso di materie prime nell'azienda

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 33

Uso di materie prime nell'azienda

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007)

1. In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

a) utilizzare alberi da bosco a rotazione breve (NC ex 0602 90 41) o tutti i cereali e i semi oleosi corrispondenti ai codici NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 e 1206 00 99 raccolti:

i) come combustibile per il riscaldamento della propria azienda agricola;

ii) per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocarburanti;

b) trasformare tutta la materia prima raccolta in biogas (NC 2711 29 00) nella propria azienda.

Gli Stati membri possono decidere di autorizzare i richiedenti ad utilizzare materie prime agricole determinate diverse da quelle previste alla lettera a) del primo comma, a condizione che siano rispettate tutte le idonee misure di controllo.

2. Se si applica il paragrafo 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 25. Entro la data di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all'autorità competente, a corredo della domanda unica, una dichiarazione scritta contenente almeno le seguenti informazioni:

a) le specie di ciascuna materia prima e la superficie piantata con ciascuna specie;

b) se del caso, l'anno previsto per la prima raccolta;

c) l'impegno, da parte del richiedente, a utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto della dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 24, paragrafo 1, entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore al 31 luglio del secondo anno successivo a quello della raccolta;

d) l'utilizzazione finale prevista della materia prima e la descrizione tecnica della trasformazione prevista.

3. Salvo disposizione contraria contenuta nella presente sezione, le disposizioni del presente capitolo si applicano agli agricoltori interessati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 34

Quantità di materia prima da utilizzare nell'azienda

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Il richiedente utilizza nella propria azienda:

a) una quantità di materia prima almeno pari alla resa rappresentativa di cui all'articolo 26; oppure

b) per le materie prime per le quali non è stata stabilita alcuna resa rappresentativa, tutta la materia prima raccolta.

Gli Stati membri istituiscono misure di controllo atte a garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma, lettera b).

2. Entro la data fissata dallo Stato membro, il richiedente presenta all'autorità competente una dichiarazione di raccolta contenente almeno le seguenti informazioni:

a) la data della raccolta;

b) le quantità di materia prima raccolte.

3. In caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiedente può informare l'autorità competente, secondo la procedura prevista dall'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, del fatto che non sarà in grado di raccogliere o di utilizzare tutta o parte della materia prima di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze eccezionali, può consentire che venga modificata la quantità da utilizzare nell'azienda.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 35

Collettore e primo trasformatore

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

Fatti salvi i controlli previsti agli articoli 24 e 26 del regolamento (CE) n. 796/2004 e all'articolo 37, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento, gli Stati membri che applicano l'articolo 33, paragrafo 1, del presente regolamento istituiscono misure di controllo atte a garantire che:

a) siano raccolte le pertinenti quantità di materia prima in conformità dell'articolo 34.

Le misure di controllo comprendono almeno i seguenti elementi:

i) controllo amministrativo dell'osservanza dell'articolo 34 con riguardo alle quantità raccolte;

ii) controlli in loco presso almeno il 10% delle aziende, intesi a verificare la quantità raccolta dichiarata dal richiedente a norma dell'articolo 34, paragrafo 2;

b) la materia prima di cui alla lettera a) sia direttamente utilizzata nell'azienda o trasformata in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 36

Esigenze principali e subordinate

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 e al paragrafo 2 del presente articolo, l'aiuto è pagato al richiedente a condizione che:

a) siano state raccolte le quantità di materia prima richieste a norma dell'articolo 34;

b) siano state presentate all'autorità competente le dichiarazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2;

c) l'autorità competente abbia effettuato i controlli di cui all'articolo 35, lettera a).

2. Fatto salvo l'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora risulti che la dichiarazione di raccolta presentata da un richiedente ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, è deliberatamente falsa, il richiedente non è più ammesso a beneficiare dell'aiuto. Se l'aiuto è già stato pagato, viene recuperato in conformità dell'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Se la materia prima non è stata trasformata in prodotti energetici entro la data di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), l'aiuto erogato per la materia prima raccolta viene recuperato in conformità dell'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 e l'agricoltore è escluso dall'aiuto per le colture energetiche per l'anno successivo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 36

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente sezione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 0

SEZIONE 8

Sistema di accreditamento facoltativo

(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 37

Sistema di accreditamento facoltativo

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007)

1. In deroga all'articolo 31, gli Stati membri hanno facoltà di istituire un sistema di accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori (di seguito "operatori accreditati").

Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma ne danno notifica pubblica entro il 1° novembre dell'anno precedente la sua applicazione. Per il 2007, tuttavia, essi rendono pubblica la loro decisione entro il 1° marzo 2007.

Salvo disposizione contraria della presente sezione, gli Stati membri che applicano il primo comma sono soggetti alle disposizioni del presente capitolo.

2. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 1 adottano le disposizioni e le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, essi stabiliscono le condizioni per l'accreditamento degli operatori in modo da garantire che siano soddisfatti almeno i seguenti criteri:

a) per i collettori:

i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l'attività di collettore e tenere i registri di cui all'articolo 38;

ii) avere un rapporto contrattuale con almeno un trasformatore per la consegna di materia prima o aver esercitato attività commerciali per un congruo periodo di tempo;

b) per i primi trasformatori:

i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l'attività di primo trasformatore e tenere i registri di cui all'articolo 38;

ii) possedere un'adeguata capacità produttiva per fabbricare almeno uno dei prodotti energetici di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri definiscono una procedura di controllo dell'accreditamento degli operatori prima della pubblicazione dell'elenco di cui al paragrafo 6.

4. Se un operatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall'autorità competente e/o non fornisce le informazioni di cui all'articolo 38, gli Stati membri prevedono la comminazione di opportune sanzioni pecuniarie. L'entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità dell'infrazione e all'importo della cauzione incamerata per inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 32.

5. Se, per negligenza grave, un operatore accreditato trasgredisce le disposizioni del presente capitolo o della normativa nazionale, lo Stato membro può decidere di revocare l'accreditamento per un periodo da esso determinato.

6. Entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri pubblicano un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati. Tuttavia, per gli aiuti relativi al 2007, l'elenco degli operatori accreditati è pubblicato al più tardi entro il 15 aprile 2007.

7. Se uno Stato membro decide di applicare il paragrafo 1, l'aiuto è versato unicamente ai richiedenti che hanno stipulato contratti con collettori o trasformatori accreditati, purché anch'essi siano stabiliti in uno Stato membro che ha deciso di applicare il paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 0

SEZIONE 9 (1)

Controlli

(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

(1)

La presente sezione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 38

Tenuta dei registri

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. L'autorità competente dello Stato membro precisa i registri che devono tenere i collettori, i trasformatori e i richiedenti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, nonché la frequenza con cui devono essere aggiornati, che deve essere almeno mensile.

2. I registri dei trasformatori recano almeno i dati seguenti:

a) le quantità delle varie materie prime acquistate per essere trasformate;

b) le quantità di materie prime trasformate, nonché le quantità e i tipi di prodotti finiti, coprodotti e sottoprodotti da esse ottenuti;

c) le perdite inerenti alla lavorazione;

d) le quantità distrutte, con la relativa giustificazione;

e) le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti;

f) se del caso, il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo.

3. I registri dei collettori recano almeno i dati seguenti:

a) le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate nell'ambito del presente regime;

b) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore.

4. I registri dei richiedenti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, recano almeno una contabilità di magazzino atta a conservare una traccia dei raccolti e della trasformazione nell'azienda.

5. L'autorità competente del collettore o del primo trasformatore verifica che il contratto presentato sia conforme alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente ne è informata.

6. Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'autorità competente interessata raffronta, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti energetici con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando la quantità del prodotto considerato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina i prezzi pertinenti, segnatamente in base alle informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 39

Controllo della trasformazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007 e modificato dalll'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007)

1. Il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare le quantità di prodotti finiti che si potranno ottenere.

2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori effettuano controlli in loco presso almeno il 25% dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli consistono in verifiche materiali e nell'esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le rispettive consegne e il rispetto delle esigenze principali, secondarie e subordinate di cui all'articolo 32.

3. Le autorità competenti degli Stati membri in cui ha luogo la trasformazione controllano il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, e delle esigenze principali, secondarie e subordinate di cui all'articolo 32, presso almeno il 25% dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli comprendono almeno i seguenti elementi:

a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione;

b) un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente verifiche materiali ed esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra le consegne di materie prime e i prodotti finiti, i coprodotti e i sottoprodotti ottenuti.

Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

4. Per le trasformazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, i controlli vengono effettuati presso il 10% dei richiedenti, selezionati in base ad un'analisi del rischio che tiene conto dei fattori seguenti:

a) l'ammontare degli aiuti;

b) il tipo di produzione dichiarato ai fini della trasformazione, segnatamente le colture diverse da quelle annuali;

c) il numero di particelle agricole;

d) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

e) i risultati dei controlli degli anni precedenti;

f) altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività delle dichiarazioni presentate.

5. I controlli di cui al paragrafo 4 comprendono almeno i seguenti elementi:

a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione;

b) l'esistenza di impianti per l'utilizzo o la trasformazione delle materie prime nell'azienda.

6. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 4 emergano irregolarità, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale dei richiedenti da controllare nell'anno successivo, conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

7. Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

8. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

a) la data del controllo;

b) le persone presenti;

c) il periodo oggetto del controllo;

d) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionamento;

e) i risultati del controllo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 40

Misure supplementari e reciproca assistenza

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto.

2. Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 41

Produzione di canapa

Si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (1) e all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004.

(1)

GU L 141 del 30.4.2004.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 42

Misure supplementari e reciproca assistenza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto.

2. Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 10

Esclusione dall'aiuto per le colture energetiche e valutazione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 43

Esclusione di materie prime dal regime di aiuto e superficie minima coltivata

1. Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente capitolo le materie prime per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente, al diritto penale o ad una percentuale ridotta di prodotti energetici finiti.

2. Per qualsiasi materia prima di cui all'articolo 24, gli Stati membri possono fissare una superficie minima coltivata.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 44

Valutazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006)

Anteriormente al 15 ottobre successivo alla fine dell'anno per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare il regime di aiuto per le colture energetiche.

Le informazioni vertono segnatamente sui seguenti dati:

a) le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima;

b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 9

[AIUTO REGIONALE SPECIFICO PER I SEMINATIVI]

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 45

Termine per la semina

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[Per poter beneficiare dell'aiuto regionale specifico per i seminativi di cui all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata deve essere seminata entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri e che non deve essere posteriore al 15 giugno.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 10

AIUTO PER LE SEMENTI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 46

Sementi certificate

Qualora si applichi l'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto è concesso per la produzione di sementi di base e di sementi certificate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE, le quali devono essere conformi alle norme e ai requisiti stabiliti nelle suddette direttive, in combinato disposto con gli articoli da 47 a 50 del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 47

Produzione delle sementi

1. Le sementi sono prodotte:

a) in forza di un contratto di coltivazione stipulato tra uno stabilimento di sementi o un costitutore e un moltiplicatore, oppure

b) direttamente dallo stabilimento di sementi o dal costitutore, nel qual caso la produzione è attestata da una dichiarazione di coltivazione.

2. Gli stabilimenti di sementi e i costitutori di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti o registrati dagli Stati membri. Il riconoscimento o la registrazione da parte di uno Stato membro sono validi nell'insieme della Comunità.

3. Uno stabilimento di sementi o un costitutore che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno Stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione di cui al paragrafo 2 deve fornire all'autorità competente del primo Stato membro, a richiesta di quest'ultimo, tutti i dati necessari per la verifica del diritto all'aiuto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 48

Ammissibilità territoriale

Ciascuno Stato membro concede l'aiuto unicamente per i prodotti raccolti nel proprio territorio durante l'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto.

L'aiuto è concesso ai moltiplicatori di sementi a condizioni tali da garantire la parità di trattamento tra tutti i beneficiari indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti nella Comunità.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 49

Commercializzazione delle sementi

L'aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Per sementi "commercializzate" si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad un'altra persona.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 49

Anticipi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

Gli Stati membri possono concedere anticipi ai moltiplicatori di sementi a partire dal 1° dicembre della campagna di commercializzazione. L'anticipo è proporzionato alla quantità di sementi già commercializzate per la semina, ai sensi dell'articolo 49, purché siano rispettate tutte le condizioni previste al capitolo 10.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 50

Varietà di Cannabis sativa L.

(sostituito dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1124/2008)

Le varietà di Cannabis sativa L. ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 99, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono quelle elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 11

PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER SEMINATIVI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 1

Disposizioni generali concernenti l'ammissibilità al pagamento per superficie per i seminativi

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 51

Terreni ammissibili

1. Ai fini dell'applicazione del capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003:

a) la definizione di "pascolo permanente" è quella che figura all'articolo 2, punto 2), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione;

b) la definizione di "colture permanenti" è quella che figura all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni destinati al pascolo permanente nel 2003 sono:

a) i terreni dichiarati dagli agricoltori nella loro domanda di aiuto per il 2003 come terreni adibiti a pascolo permanente

e

b) i terreni non dichiarati dagli agricoltori nella loro domanda di aiuto per il 2003, a meno che sia possibile dimostrare che tali terreni non erano adibiti a pascolo permanente nel 2003.

3. In virtù dell'articolo 108, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono derogare al primo comma del suddetto articolo unicamente alle seguenti condizioni:

a) per le zone soggette a un programma di ristrutturazione, inteso come "modificazione della struttura e/o della superficie ammissibile di un'azienda imposta dalle autorità pubbliche", gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare un incremento sostanziale della superficie agricola totale ammissibile al pagamento per superficie per i seminativi; tali misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili; le superfici dichiarate ammissibili ex novo dagli Stati membri nell'ambito di un programma di ristrutturazione non possono superare di oltre il 5% le superfici dichiarate inammissibili ex novo nell'ambito dello stesso programma;

b) qualora una qualsiasi forma di intervento pubblico induca un agricoltore a coltivare seminativi su terreni precedentemente considerati inammissibili al pagamento per superficie per i seminativi al fine di proseguire la sua normale attività agricola e, in seguito all'intervento in questione, terreni originariamente ammissibili diventino inammissibili, gli Stati membri non possono aumentare la loro superficie agricola totale ammissibile, a titolo temporaneo o definitivo, di oltre lo 0,1% della superficie di base totale;

c) ove gli agricoltori siano in grado di fornire motivazioni pertinenti e obiettive per scambiare terreni non ammissibili al pagamento per superficie per i seminativi con terreni ammissibili nella loro azienda, gli Stati membri verificano che non esistano validi motivi contrari a tale scambio, in particolare in termini di rischi ambientali, e presentano alla Commissione un piano comprovante che la superficie totale ammissibile rimane invariata; in nessun caso tale scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda; gli Stati membri predispongono un sistema di preavviso e di approvazione preventiva di tali scambi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 52

Condizioni applicabili al pagamento

Fatto salvo l'articolo 2, i pagamenti per superficie per i seminativi sono concessi esclusivamente per le superfici seguenti:

a) superfici situate in regioni idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura dei seminativi; gli Stati membri hanno facoltà di dichiarare una data regione non idonea alla coltura di taluni seminativi;

b) superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita.

Per quanto riguarda il frumento duro, la coltura deve essere inoltre praticata secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno dell'anno per il quale è concesso il pagamento, a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione prima di tale data.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 53

Importo regionale

1. Se un produttore possiede superfici ammissibili al pagamento per superficie per i seminativi situate in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda.

2. Gli Stati membri che applicano un sistema distinto per il granturco nelle regioni in cui tale cereale è destinato prevalentemente all'insilamento sono autorizzati ad applicare a tutte le superfici coltivate a granturco nella regione interessata la resa di un cereale foraggero della stessa regione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 2

Disposizioni specifiche per taluni seminativi

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 54

Foraggi insilati

1. Agli effetti dell'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per foraggi insilati si intendono le colture di una superficie seminata principalmente a graminacee erbacee, raccolte allo stato umido, almeno una volta all'anno, per essere conservate in ambiente chiuso mediante fermentazione anaerobica del prodotto.

Le superfici registrate per la coltivazione di sementi foraggere certificate in conformità della direttiva 66/401/CEE durante la campagna di commercializzazione in questione non possono beneficiare del pagamento per superficie per i seminativi.

2. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai foraggi insilati, ad eccezione della condizione relativa al periodo di fioritura di cui all'articolo 52, primo comma, lettera b).

3. Possono beneficiare di pagamenti per superficie per i foraggi insilati i produttori degli Stati membri che prevedono una superficie specifica per tali foraggi (vedasi allegato IV).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 55

Frumento duro

1. La validità della domanda di aiuto avente ad oggetto il supplemento e l'aiuto specifico per il frumento duro di cui all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è subordinata:

a) alla presentazione di una domanda di pagamento per superficie ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per lo stesso numero di ettari coltivati a frumento duro;

b) all'utilizzazione del quantitativo minimo di sementi certificate di cui alla direttiva 66/401/CEE.

2. Entro il 1° ottobre dell'anno precedente quello per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri fissano e comunicano ai produttori il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare secondo la pratica agronomica corrente nello Stato membro interessato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 56

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 681/2005 e dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1124/2008)

1. Il pagamento per superficie per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la presentazione di una copia del contratto o dell'impegno di cui all'articolo 106, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 15 settembre dell'anno per il quale è concesso il pagamento o entro una data precedente fissata dallo Stato membro;

b) per la canapa destinata alla produzione di fibre, l'utilizzazione sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi, e certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio.

2. Ai fini della concessione del pagamento per superficie per la canapa destinata alla produzione di fibre, gli Stati membri possono fissare la dosi minima di sementi compatibile con le buone pratiche colturali.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 57

Termine per la semina

In deroga all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono differire il termine ultimo per la semina delle colture elencate nell'allegato VIII del presente regolamento non oltre il 15 giugno in determinate zone, che devono essere specificate dagli Stati membri interessati, situate nelle regioni indicate nello stesso allegato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 3

Superficie di base, rese di riferimento e massimali

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 58

Terreni irrigati e non irrigati

1. Qualora il piano di regionalizzazione di cui all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1782/2003 preveda rese diverse per le superfici irrigate e quelle non irrigate, gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può considerarsi irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano:

a) l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento per superficie calcolato sulla base delle rese su superfici irrigate;

b) il materiale di irrigazione di cui deve disporre l'agricoltore, commisurato alla superficie da irrigare e tale da consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo;

c) il periodo di irrigazione da prendere in considerazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando l'irrigazione costituisce una caratteristica storica inerente alle particelle, che permette di distinguerle e classificarle, come nelle regioni di produzione "regadío" in Spagna.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 59

Superamento della superficie di base

1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base a norma dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione:

a) la superficie di base regionale di cui all'allegato IV del presente regolamento;

b) la somma delle superfici per le quali sono state presentate domande di pagamento per superficie per ciascuna coltura, compresa la superficie soggetta a ritiro obbligatorio in caso di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il ritiro volontario dei seminativi è preso in considerazione per superfici non irrigate, per superfici non coltivate a granturco e per superfici non coltivate a foraggi insilati.

2. In sede di calcolo della somma delle superfici per le quali sono state presentate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o delle parti di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di controlli amministrativi.

Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata nel corso dei controlli in loco a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Alla somma delle superfici per le quali sono state presentate domande, eventualmente rettificata in applicazione del paragrafo 2, sono aggiunte le superfici coltivate a seminativi ai sensi del titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzate per giustificare una domanda di aiuto in forza del titolo IV, capitolo 12 dello stesso regolamento.

4. La percentuale di superamento della superficie di base è calcolata secondo lo schema di cui all'allegato VI.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 60

Superamento della superficie limitata per il frumento duro

1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie limitata di frumento duro ammissibile al supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione la somma delle superfici per le quali è chiesto il supplemento al pagamento per superficie per il frumento duro, rettificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del presente regolamento e, se del caso, ridotta in applicazione dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie limitata ammissibile all'aiuto specifico per il frumento duro di cui all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 61

Percentuale definitiva di superamento delle superfici e coefficiente di riduzione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce, prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la percentuale definitiva di superamento calcolata fino alla seconda cifra decimale.

2. La percentuale definitiva così stabilita è utilizzata per calcolare la riduzione proporzionale della superficie ammissibile:

a) al pagamento per superficie per i seminativi a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) al relativo supplemento e all'aiuto specifico per il frumento duro a norma dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1782/2003, previa applicazione dell'articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 62

Sottosuperfici di base

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006)

Agli effetti dell'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano, entro il 1° settembre dell'anno per il quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi:

a) la superficie di base nazionale da suddividere,

b) i criteri da essi adottati per determinare le sottosuperfici di base,

c) le sottosuperfici di base (numero, denominazione e area),

d) le modalità di concentrazione delle misure previste in caso di superamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 63

Massimale della somma dei pagamenti

Ai fini della constatazione di un eventuale superamento del massimale dei pagamenti e del calcolo del relativo coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione la riduzione proporzionale delle superfici ammissibili di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e all'articolo 105, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 4

Ritiro dalla produzione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 64

Definizione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006)

Agli effetti dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per "ritiro dalla produzione" si intende la messa a riposo di una superficie ammissibile ai pagamenti per superficie ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 65

Condizioni

1. Si applica l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. In deroga all'articolo 107, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003, Malta è autorizzata a fissare, per gli anni 2005 e 2006, l'estensione minima delle superfici da ritirare dalla produzione a meno di 0,1 ettaro, con una larghezza minima di 10 metri.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 66

Suddivisione regionale

1. Le domande di aiuto di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono suddivise per regioni secondo il piano di regionalizzazione di cui all'articolo 103 dello stesso regolamento.

2. A ciascuna domanda di pagamento per superficie in una data regione di produzione deve corrispondere una dichiarazione di ritiro dalla produzione di un numero almeno equivalente di ettari nella medesima regione di produzione.

3. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2 in base a criteri oggettivi.

4. In deroga al paragrafo 2, il ritiro obbligatorio corrispondente ad una domanda di pagamento per superficie può essere effettuato totalmente o parzialmente nelle seguenti regioni:

a) in Spagna, nella regione "secano", nel caso di aziende situate in regioni di produzione dette "secano" e "regadío";

b) in un'altra regione di produzione, purché le superfici da ritirare siano situate in regioni di produzione contigue a quelle in cui si trovano le superfici coltivate.

5. Qualora si applichino i paragrafi 3 e 4, la superficie da ritirare deve essere rettificata in funzione della differenza tra le varie rese utilizzate per il calcolo del pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate. Tuttavia, l'applicazione del presente paragrafo non può comportare una diminuzione degli ettari di superficie messa a riposo rispetto a quelli richiesti dall'obbligo di ritiro.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 67

Coltura di leguminose

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per "coltura di leguminose" si intende la coltivazione di una o più specie di leguminose foraggere elencate nell'allegato VII del presente regolamento. La semina in combinazione con cereali e/o graminacee erbacee è autorizzata a condizione che:

a) la superficie sia seminata principalmente a leguminose foraggere;

b) non sia possibile un raccolto separato.

Qualora la superficie che può essere seminata a leguminose foraggere sia limitata da specifiche norme regionali in materia ambientale stabilite dagli Stati membri per le colture biologiche, la condizione di cui alla lettera a) del comma precedente è soddisfatta se è rispettato almeno l'85% del limite fissato dagli Stati membri.

2. Le superfici coltivate a leguminose ai sensi del paragrafo 1 che fruiscono, tra il 15 gennaio e il 31 agosto, dell'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1786/2003 (1) non sono ammissibili ai pagamenti per superficie.

(1)

GU L 270 del 21.10.2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 68

Pagamento per il ritiro volontario dalla produzione

Agli effetti dell'articolo 107, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in caso di applicazione dell'articolo 66 dello stesso regolamento, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori a ritirare dalla produzione fino al 10% della superficie per la quale è presentata una domanda di pagamento per superficie per i seminativi e che non da luogo al pagamento di diritti di ritiro. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole.

L'importo di base per il ritiro volontario è di 63,00 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati.

Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione al fine di garantire il mantenimento delle stesse in buone condizioni agronomiche e ambientali e la tutela dell'ambiente.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 5

Comunicazioni

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 69

Comunicazioni

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce la percentuale definitiva di superamento prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo e la comunica alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell'allegato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 12

PREMI PER PECORA E PER CAPRA

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 1

Pagamenti diretti

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 70

Domanda e periodo di detenzione

1. Oltre ai requisiti prescritti nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ("il sistema integrato"), gli agricoltori indicano, nella loro domanda di premio per pecora e per capra e di premio supplementare, se essi commercializzano o meno latte di pecora e prodotti derivati durante l'anno per il quale è richiesto il premio.

2. Le domande di premio a favore degli agricoltori che allevano pecore e/o capre vanno presentate all'autorità competente nel corso di un unico periodo fissato dallo Stato membro, compreso tra il 1° novembre che precede l'inizio dell'anno per il quale sono presentate le domande e il 30 aprile successivo.

Per l'Irlanda del Nord, il Regno Unito può stabilire un periodo diverso da quello stabilito per la Gran Bretagna.

3. Il periodo di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, durante il quale l'agricoltore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio ("periodo di detenzione"), è di 100 giorni a partire dal primo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 71

Zone ammissibili al premio per capra

Le zone che rispondono ai criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono elencate nell'allegato X.

Nondimeno, gli Stati membri verificano regolarmente se tali criteri continuano ad essere soddisfatti in ciascuna delle zone appartenenti al loro territorio che figurano nell'allegato X. A seguito di tale verifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale necessità di modificare l'allegato X entro il 31 luglio dell'anno precedente quello per il quale si intende applicare la modifica. Tale comunicazione indica, in particolare, le zone o parti di esse, elencate nell'allegato X, che non rispondono più ai criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché le eventuali zone rispondenti a tali criteri ma non ancora incluse nell'allegato X. Per queste zone potenzialmente nuove, gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione dettagliata della loro proposta.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 72

Domanda di premio supplementare e di premio per capra

1. Per poter beneficiare del premio supplementare o del premio per capra, l'agricoltore la cui azienda sia situata, per almeno il 50% ma non per il 100% della superficie agricola utilizzata, in zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, deve presentare una o più dichiarazioni in cui sia precisata l'ubicazione del suo terreno conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'agricoltore che sia tenuto ogni anno a presentare una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda unitamente alla domanda di aiuto, come previsto all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, indica in tale dichiarazione le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, a seconda del caso.

L'agricoltore che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui al primo comma presenta ogni anno una dichiarazione specifica avvalendosi, se del caso, del sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato.

Nella suddetta dichiarazione specifica l'agricoltore indica l'ubicazione di tutti i terreni che egli possiede, affitta o di cui ha l'uso ad altro titolo, precisando la loro superficie e specificando le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, a seconda del caso. Gli Stati membri possono disporre che tale dichiarazione specifica sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra. Gli Stati membri possono inoltre richiedere che la dichiarazione specifica sia presentata tramite un modulo di domanda per il pagamento unico.

3. La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra agricoltori e, se del caso, di un attestato rilasciato dalle autorità locali o regionali che abbiano messo a disposizione dell'agricoltore i terreni a fini agricoli. L'attestato dovrà riportare la superficie data in concessione all'agricoltore e indicare le particelle situate in zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, a seconda del caso.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 73

Agricoltori che praticano la transumanza

1. Le domande di premio presentate da agricoltori le cui aziende hanno ufficialmente sede in una delle zone geografiche di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che desiderano beneficiare del premio supplementare devono recare:

a) il luogo o i luoghi di transumanza nell'anno in corso;

b) il periodo di almeno 90 giorni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilito per l'anno in corso.

2. Salvo casi di forza maggiore o di eventi naturali debitamente provati che abbiano inciso pregiudizievolmente sulla vita del gregge, le domande di premio degli agricoltori di cui al paragrafo 1 devono essere corredate di documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso dei due anni precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dalle autorità locali o regionali del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi.

In sede di controllo amministrativo delle domande, gli Stati membri si accertano che il luogo di transumanza specificato nella domanda di premio si trovi effettivamente all'interno di una zona di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 74

Ammissibilità

1. I premi sono pagati agli agricoltori sulla base del numero di pecore e/o capre tenute nella loro azienda durante l'intero periodo di detenzione di cui all'articolo 70, paragrafo 3.

2. Sono ritenuti ammissibili gli animali che all'ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all'articolo 112 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 75

Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati

Per ogni anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati, basandosi sulle dichiarazioni degli agricoltori di cui all'articolo 70, paragrafo 1.

Nel compilare detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli e di ogni altra fonte di informazione a disposizione dell'autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e di prodotti derivati da parte degli agricoltori.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 76

Notifica

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 73 del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 2

Limiti, riserve e trasferimenti

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 77

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi al loro ottenimento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 78

Utilizzazione dei diritti

1. L'agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro agricoltore.

2. Qualora nel corso di un anno un agricoltore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne:

a) nel caso in cui un agricoltore che detenga un massimo di 20 diritti al premio e non abbia utilizzato la percentuale minima dei suoi diritti durante ciascuno dei due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l'ultimo anno civile sarà trasferita alla riserva nazionale;

b) nel caso in cui un agricoltore partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;

c) nel caso in cui un agricoltore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

d) in casi eccezionali debitamente motivati.

3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 79, paragrafo 1. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, un agricoltore recupera - salvo in caso di trasferimento - tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni consecutivi. Se l'agricoltore non fa valere egli stesso almeno la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale - tranne in casi eccezionali debitamente motivati - la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che aderiscono a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (1) o ad un programma di estensivizzazione a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per l'intera durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia ai casi in cui il programma permetta il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l'ottenimento di diritti.

4. La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70%.

Tuttavia, gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 100%. Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.

(1)

GU L 215 del 30.7.1992.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 79

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a 10 diritti al premio.

2. Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia solo dopo la loro notificazione congiunta alle autorità competenti dello Stato membro da parte dell'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell'agricoltore che li riceve.

Tale notificazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data alla quale scade il periodo per la presentazione della domanda di premio in quello Stato membro, salvo qualora il trasferimento abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l'agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell'agricoltore defunto.

3. In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda, il numero di diritti trasferiti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all'unità.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 80

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Il primo comma non è applicabile nel caso in cui il trasferimento avviene per via di successione ereditaria, come previsto all'articolo 79, paragrafo 2.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 81

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L'agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di non utilizzare più tali terreni per il pascolo e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all'agricoltore che vende o comunque trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all'agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 82

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Gli Stati membri che dispongono che il trasferimento dei diritti debba essere effettuato tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste nel presente capitolo. Inoltre, in tal caso:

a) gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea sia effettuata tramite la riserva nazionale;

b) qualora il trasferimento dei diritti al premio o la cessione temporanea abbia luogo a norma della lettera a), il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all'agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto dopo la notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità.

Le disposizioni nazionali di cui al primo comma devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall'articolo 117, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all'agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 83

Calcolo dei limiti individuali

Per il calcolo iniziale, nonché per modifiche successive dei limiti individuali dei diritti al premio, vengono presi in considerazione solo numeri interi.

A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non è un numero intero, verrà considerato il numero intero più prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi, verrà considerato il numero intero maggiore.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 84

Comunicazioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006)

1. Anteriormente al 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo della tabella di cui all'allegato XIII:

a) il numero di diritti al premio ceduti senza compenso alla riserva nazionale nel corso dell'anno precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

b) il numero di diritti al premio non utilizzati di cui all'articolo 118, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno precedente;

c) il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno precedente;

d) il numero di diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale assegnati nel corso dell'anno precedente agli agricoltori delle zone svantaggiate;

[e) i periodi e i termini relativi ai trasferimenti di diritti e alle domande di premio] (lettera soppressa).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 3

Pagamenti supplementari

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 85

Pagamenti supplementari

Gli Stati membri che applicano l'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 informano la Commissione circa le loro disposizioni nazionali riguardanti la concessione dei pagamenti supplementari di cui all'articolo 119 dello stesso regolamento. Se del caso, tale informazione comprende segnatamente i seguenti dati:

a) per quanto riguarda i pagamenti per capo:

i) importi indicativi per capo e modalità di concessione;

ii) previsione indicativa della spesa totale e numero di animali in questione;

iii) requisiti specifici circa il coefficiente di densità;

iv) altre informazioni circa le modalità di applicazione;

b) per quanto riguarda i pagamenti per superficie, se del caso:

i) calcolo delle superfici di base regionali;

ii) importi indicativi per ettaro,

iii) previsione indicativa della spesa totale e numero di ettari in questione;

iv) altre informazioni circa le modalità di applicazione;

c) precisazioni su altri regimi istituiti per la concessione di pagamenti supplementari.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle rispettive disposizioni nazionali entro un mese dall'introduzione di tali modifiche.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 4

Disposizioni generali

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 86

Conversione in moneta nazionale

(abrogato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1044/2005)

[Il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti di cui agli articoli 113, 114 e 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è l'inizio dell'anno civile per il quale è concesso il premio o il pagamento.

Il tasso di cambio applicabile è la media pro rata temporis dei tassi di cambio valevoli nel mese di dicembre precedente la data del fatto generatore. Esso è fissato dalla Commissione durante il mese precedente la data del fatto generatore.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 13

PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 87

Domande

1. A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contiene quanto segue:

a) il numero di animali, ripartito per fascia di età,

b) i riferimenti ai passaporti o ai documenti amministrativi che scortano gli animali oggetto della domanda.

2. Possono essere oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data di inizio del periodo di detenzione di cui all'articolo 90, abbiano la seguente età:

a) nel caso dei tori, almeno sette mesi;

b) nel caso dei manzi:

i) non meno di sette mesi e non più di 19 mesi per la prima fascia di età;

ii) almeno 20 mesi per la seconda fascia di età.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 88

Concessione del premio

Gli animali non ammessi al beneficio del premio speciale in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o all'applicazione del coefficiente di densità di cui all'articolo 131 di detto regolamento, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 89

Passaporti e documenti amministrativi

1. Qualora, alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000, il passaporto non fosse disponibile, esso è sostituito da un documento amministrativo nazionale ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Le autorità competenti dello Stato membro provvedono affinché il passaporto o il documento amministrativo consentano il versamento di un solo premio per animale e per fascia di età. A tal fine gli Stati membri si prestano la necessaria collaborazione.

3. Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale di cui al paragrafo 1 sia uno o più dei seguenti:

a) un documento che scorta ogni singolo animale;

b) un registro tenuto dall'agricoltore, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che, a decorrere dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso agricoltore fino all'immissione sul mercato a fini di macellazione;

c) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro o la regione di uno Stato membro che si avvale di questa possibilità proceda a controlli in loco di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e apponga su ogni capo controllato un marchio distintivo, con il consenso degli agricoltori;

d) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro prenda misure atte ad evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età e fornisca senza indugio, su semplice richiesta, informazioni circa la situazione di ogni animale per quanto riguarda il premio.

4. Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una o più delle possibilità di cui al paragrafo 3 ne informano tempestivamente la Commissione, notificandole le disposizioni applicative da essi adottate al riguardo.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettera c), soltanto la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono considerate regioni di uno Stato membro.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 90

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha una durata di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono tuttavia accordare all'agricoltore la facoltà di fissare un altro termine iniziale del periodo, sempreché non disti più di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 91

Massimale regionale

1. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1728/2003, il numero ottenuto di animali aventi diritto al premio è un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

2. Se gli Stati membri decidono di procedere alla definizione di regioni distinte ai sensi dell'articolo 122, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 o alla modificazione delle regioni esistenti all'interno del proprio territorio, ne informano la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi, precisando la definizione della regione e il massimale in questione. Qualsiasi successiva modifica viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 92

Limite del numero di animali per azienda

1. Se lo Stato membro modifica il limite di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno civile in questione.

Se, inoltre, lo Stato membro determina un numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale, ne informa la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno civile in questione.

2. Qualsiasi successiva modifica riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 93

Concessione del premio al momento della macellazione

1. Gli Stati membri possono concedere il premio speciale al momento della macellazione dei bovini.

a) nel caso dei tori, per la singola fascia di età;

b) nel caso dei manzi, per la prima o la seconda fascia di età o combinando la concessione dei due premi per entrambe le fasce di età.

2. Gli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1 dispongono che il premio possa essere concesso anche al momento della spedizione di animali aventi diritto verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

3. Se gli Stati membri decidono di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1, a tale concessione si applicano, per quanto compatibili, la presente sezione nonché l'articolo 120 e l'articolo 121, paragrafi 1 e 2.

4. La domanda di aiuto deve recare le informazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, precisare se l'animale di cui trattasi è un toro o un manzo ed essere corredata da un documento recante le indicazioni richieste ai fini dell'articolo 89, paragrafo 2. Detto documento è costituito, a scelta dello Stato membro, da uno dei seguenti documenti:

a) passaporto o copia del passaporto, nel caso in cui il modello utilizzato sia composto da più copie;

b) una copia del passaporto, nel caso in cui il modello di passaporto utilizzato sia composto da una sola copia, che deve essere restituita all'autorità competente per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000; in tal caso, lo Stato membro accerta che i dati riprodotti sulla copia siano conformi all'originale;

c) il documento amministrativo nazionale, nel caso in cui il passaporto non sia disponibile, alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Gli Stati membri possono sospendere l'applicazione del documento amministrativo nazionale. In tal caso, essi prendono misure atte ad evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che sono stati oggetto di scambi intracomunitari.

Se la banca dati informatizzata prevista dall'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 contiene, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, i dati necessari a garantire che venga corrisposto un solo premio per animale e per fascia di età, la domanda di aiuto non deve essere corredata dal documento di cui al primo comma.

In deroga al primo comma, qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 121, paragrafo 2, primo comma, esso adotta le misure necessarie affinché l'agricoltore possa determinare per quali animali chiede il premio speciale.

5. Nel caso dei tori, la prova della macellazione precisa il peso carcassa.

6. In caso di spedizione, la prova della stessa viene fornita mediante una dichiarazione dello speditore che precisi, in particolare, lo Stato membro di destinazione dell'animale.

In tale ipotesi, la domanda di aiuto contiene quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo dello speditore (o un codice equivalente);

b) il numero di identificazione dell'animale;

c) una dichiarazione in cui si attesti che l'animale ha raggiunto almeno l'età di nove mesi.

La domanda di aiuto è presentata prima dell'uscita dell'animale dal territorio dello Stato membro di cui trattasi, mentre la prova della spedizione è presentata entro tre mesi dalla data di uscita dal territorio del medesimo Stato membro.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 94

Modalità del sistema di concessione

1. In deroga all'articolo 90, il premio è versato al produttore che abbia detenuto l'animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della data di macellazione o di spedizione oppure meno di due mesi prima della data di esportazione.

Nel caso dei manzi il pagamento del premio è soggetto alle modalità seguenti:

a) il pagamento per la prima fascia di età può essere eseguito soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale per un periodo di almeno due mesi tra il momento in cui l'animale aveva almeno sette mesi e il momento in cui ne aveva meno di 22;

b) il pagamento per la seconda fascia di età può essere eseguito soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale di almeno 20 mesi di età per un periodo di almeno due mesi;

c) i due pagamenti possono essere eseguiti in un'unica soluzione soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale per almeno quattro mesi consecutivi, rispettando le condizioni relative all'età di cui alle lettere a) e b);

d) se l'animale è stato spedito da un altro Stato membro quando aveva raggiunto i 19 mesi, può essere corrisposto soltanto il pagamento relativo alla seconda fascia di età.

2. Ai fini del calcolo del coefficiente di densità di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ogni animale oggetto di domanda congiunta per le due fasce di età viene conteggiato due volte.

3. Per la determinazione del peso della carcassa viene fatto riferimento ad una carcassa conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (1).

Se la presentazione della carcassa non risponde a tali requisiti, si applicano i coefficienti correttivi precisati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione (2).

Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell'animale macellato. In tal caso, il peso carcassa è considerato pari o superiore a 185 kg se il peso vivo dell'animale era pari o superiore a 340 kg.

(1)

GU L 123 del 7.5.1981.

(2)

GU L 67 dell'11.3.1982.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 95

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell'inizio dell'anno civile in causa, la loro decisione, o eventuali modifiche, in merito all'applicazione del sistema di concessione previsto nella presente sezione e le relative modalità.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 2

[Premio di destagionalizzazione

(Articolo 124 del regolamento (CE) n. 1782/2003)]

(soppressa dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 96

Applicazione del premio

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[Entro il 1° settembre di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri possono concedere il premio di destagionalizzazione per l'anno civile successivo.

Entro il 1° gennaio dell'anno civile di concessione del premio, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale decisione di applicare l'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 97

Diritto al premio

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[1. Il premio di destagionalizzazione può essere concesso soltanto per i manzi che abbiano già ottenuto il premio speciale, o per i manzi ad essi equiparati a norma dell'articolo 88, in uno Stato membro in cui vige il premio di destagionalizzazione, e che vengano macellati in uno Stato membro in cui vige parimenti il premio di destagionalizzazione.

2. Può fruire del premio soltanto l'agricoltore che ha detenuto per ultimo l'animale prima della macellazione.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 98

Domande

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[1. L'agricoltore presenta la domanda di premio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda.

2. La domanda è redatta secondo le disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 4, e dell'articolo 121, in quanto compatibili.

Gli Stati membri provvedono affinché sia verificata l'effettiva concessione del premio speciale e accertano l'esattezza degli attestati di cui all'articolo 121 mediante controlli regolari e non preannunciati.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 3

Premio per vacca nutrice

(Articoli da 125 a 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 99

Vacche ad orientamento "carne"

Ai fini dell'applicazione degli articoli 122, lettera d), e 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le vacche appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato XV del presente regolamento non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento "carne".

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 100

Quantitativo di riferimento individuale massimo

1. Se lo Stato membro modifica il massimale di 120.000. kg per il quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno civile in questione.

2. Qualsiasi successiva modifica riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 101

Periodo di detenzione

Il semestre di detenzione, di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 102

Domande

1. Fatti salvi i requisiti prescritti nell'ambito del sistema integrato, nel caso di presentazione di una domanda di premio conformemente all'articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contiene quanto segue:

a) una dichiarazione indicante il quantitativo di riferimento individuale di latte a disposizione del produttore al 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione; qualora detto quantitativo non sia noto al momento della presentazione della domanda, esso verrà comunicato all'autorità competente non appena possibile;

b) un impegno dell'agricoltore a non aumentare il suo quantitativo di riferimento individuale oltre il limite di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La lettera b) non si applica se lo Stato membro ha soppresso il limite quantitativo di cui trattasi.

2. Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

Nell'arco di questo periodo globale, lo Stato membro può stabilire periodi di presentazione distinti.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 103

Resa lattiera media

La resa lattiera media è calcolata in base alle rese medie indicate nell'allegato XVI. Tuttavia, lo Stato membro può utilizzare per il calcolo un documento da esso riconosciuto, certificante la resa media della mandria lattiera dell'agricoltore.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 104

Premio nazionale supplementare

1. Può essere concesso un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, soltanto all'agricoltore che fruisca per lo stesso anno civile del premio per vacca nutrice.

Esso viene concesso limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare di questo premio, ove del caso previa applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 129, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni per la concessione del premio nazionale supplementare per vacca nutrice, informandone tempestivamente la Commissione prima della loro entrata in vigore.

3. Entro il 1° settembre di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 105

Massimale individuale

Gli Stati membri stabiliscono un massimale individuale per agricoltore conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 106

Comunicazioni

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006 e modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1679/2006)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1° gennaio di ogni anno:

a) qualsiasi modifica della riduzione di cui all'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

2. Mediante la tabella di cui all'allegato XVIII, parte 7 , gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 luglio, quanto segue:

a) il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

b) il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 109, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;

c) il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno civile precedente.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 107

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferire né a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 108

Utilizzazione dei diritti

1. L'agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

2. Qualora, nel corso di ogni anno, un agricoltore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei casi seguenti:

- nel caso in cui un agricoltore detenga un massimo di sette diritti al premio e non abbia utilizzato la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, durante ciascuno dei due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l'ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale;

- se l'agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;

- se l'agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

- in casi eccezionali debitamente motivati.

3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 109, paragrafo 1. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, un agricoltore recupera salvo in caso di trasferimento tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Se l'agricoltore non si avvale di almeno la percentuale minima dei propri diritti stabilita secondo il paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale tranne in casi eccezionali debitamente motivati la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che aderiscono a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (1) o ad un programma di estensivizzazione a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (2), non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permetta il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l'ottenimento di diritti.

4. La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70%. Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100%.

Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.

(1)

GU L 215 del 30.7.1992.

(2)

GU L 160 del 26.6.1999.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 109

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a cinque diritti al premio.

2. Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro comunicazione congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dall'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dall'agricoltore che li riceve.

Tale comunicazione ha luogo entro un termine fissato dallo Stato membro, e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di premio da parte dell'agricoltore che riceve i diritti, salvo qualora il trasferimento dei diritti abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l'agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell'agricoltore defunto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 110

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Il primo comma non si applica se il trasferimento dei diritti ha luogo per via di successione ereditaria.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 111

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L'agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di cessarne l'utilizzazione e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all'agricoltore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all'agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 112

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Se uno Stato membro dispone che il trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda debba essere effettuato tramite la riserva nazionale a norma dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, detto Stato membro applica disposizioni nazionali analoghe a quelle degli articoli da 109 a 111. In tal caso:

- gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale;

- all'atto del trasferimento o della cessione temporanea dei diritti al premio, qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa comunicazione da parte delle competenti autorità dello Stato membro all'agricoltore che effettua il trasferimento e/o la cessione, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa comunicazione all'agricoltore da parte delle stesse autorità.

Inoltre, tali disposizioni devono prescrivere che, per la parte dei diritti non contemplata dall'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all'agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 113

Diritti parziali

1. Se il risultato dei calcoli da effettuare in applicazione degli articoli da 105 a 112 non è un numero intero, si tiene conto soltanto del primo decimale.

2. Se l'applicazione delle disposizioni della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio per un agricoltore o per la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.

3. Se un agricoltore detiene un diritto parziale, viene concessa in virtù di questo diritto parziale soltanto la frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all'articolo 104 e del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 118.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 114

Regime specifico per le giovenche

1. Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ne informano la Commissione, comunicando al contempo i dati che consentono di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, di detto regolamento.

Gli Stati membri in causa comunicano altresì, se del caso, il massimale specifico da essi stabilito.

La Commissione decide quali sono gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le decisioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi.

2. Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 notificano alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in questione, qualsiasi modifica del massimale nazionale specifico da essi stabilito.

3. Gli Stati membri che applicano il regime specifico stabiliscono criteri per garantire che il premio venga versato ad agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche. Tra tali criteri possono figurare, in particolare, un limite di età e/o condizioni relative alla razza. Anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi, lo Stato membro comunica alla Commissione i criteri stabiliti. Qualsiasi successiva modifica viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno in questione.

4. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 129, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si ottiene come risultato un numero non intero di animali aventi diritto al premio, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all'articolo 104 e del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 118. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

5. Negli Stati membri che applicano il regime specifico, l'obbligo di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo al numero minimo di animali da detenere deve essere ottemperato al 100% con vacche nutrici, se l'agricoltore ha presentato una domanda per vacche nutrici, oppure con giovenche, se l'agricoltore ha presentato una domanda per giovenche.

6. Le disposizioni degli articoli da 105 a 113 non si applicano nell'ambito del regime specifico.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 115

Arrotondamento del numero di animali

Qualora il risultato del calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia un numero decimale, tale numero è arrotondato per difetto, se inferiore a 0,5, e per eccesso, se pari o superiore a 0,5.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 4

Disposizioni comuni al premio speciale e al premio per vacca nutrice

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Sottosezione 1

Disposizioni generali

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 116

Domande di premio speciale e di premio per vacca nutrice

1. Per motivi amministrativi, gli Stati membri possono stabilire che le domande di aiuto per i pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003, relative al premio speciale e al premio per vacca nutrice, possano essere presentate per un numero minimo di animali, a condizione che tale numero non sia superiore a tre.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 102, paragrafo 2, e dell'articolo 118 quater, paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di premio, nonché il numero di domande che un agricoltore può presentare per singolo regime di premi e per singolo anno civile.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 117

Coefficiente di densità

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[1. Per ciascun agricoltore che, per lo stesso anno civile, presenti una domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativa al premio speciale o al premio per vacca nutrice, le autorità competenti stabiliscono il numero di unità di bovini adulti (UBA) corrispondente al numero di animali per il quale può essere concesso un premio speciale o un premio per vacca nutrice, in considerazione della superficie foraggera aziendale.

2. Per calcolare il coefficiente di densità di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si procede come segue:

a) si tiene conto del quantitativo di riferimento individuale di latte a disposizione dell'agricoltore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia durante l'anno civile in causa;

b) si determina, a norma dell'articolo 103 del presente regolamento, il numero di vacche da latte necessario per produrre tale quantitativo di riferimento.

3. Per calcolare il numero degli animali che possono beneficiare di un premio si procede come segue:

a) il numero di ettari determinato in base alle regole prescritte nell'ambito del sistema integrato viene moltiplicato per il coefficiente di densità di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) dal risultato di questa moltiplicazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento di latte a disposizione dell'agricoltore;

c) dal risultato di tale operazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di ovini e/o caprini oggetto di una domanda di premio.

Il valore finale così ottenuto corrisponde al numero massimo di UBA per il quale possono essere concessi il premio speciale ed il premio per vacca nutrice.

4. Gli Stati membri comunicano ad ogni agricoltore interessato il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso un premio.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Sottosezione 2

[Regime di pagamento per l'estensivizzazione

(Articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003)]

(soppressa dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 118

Partecipazione al regime di pagamento per l'estensivizzazione

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[1. Per beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione, l'agricoltore deve precisare, nella domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione.

2. Gli animali equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio speciale secondo l'articolo 88 non possono dar luogo al pagamento per l'estensivizzazione.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 118

Determinazione del coefficiente di densità mediante censimento

1. Per accertare che il numero di animali calcolato conformemente all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 rispetti i coefficienti di densità di cui all'articolo 132, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro stabilisce annualmente almeno cinque date di censimento degli animali e le comunica alla Commissione.

Salvo nel caso in cui lo Stato membro decida che, ai fini del censimento, siano utili tutti i giorni dell'anno, le date di censimento sono ripartite in modo aleatorio così da risultare rappresentative dell'intero anno e sono modificate ogni anno; inoltre, ciascuna data di censimento è determinata a posteriori e comunicata all'agricoltore al più presto due settimane dopo essere stata stabilita.

2. Per l'esecuzione del censimento degli animali alle date di censimento, lo Stato membro può scegliere uno dei metodi seguenti:

a) lo Stato membro chiede all'agricoltore di dichiarare, sulla base del proprio registro di stalla ed entro una data determinata dallo Stato membro, il numero di UBA o il numero di animali di ciascuna delle due categorie di bovini di cui alla tabella di conversione contenuta nell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) lo Stato membro può avvalersi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 per determinare il numero di UBA, sempreché ritenga che essa offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini dell'applicazione del regime del pagamento per l'estensivizzazione.

3. Il numero di UBA utilizzato per stabilire se l'agricoltore rispetta i coefficienti di densità di cui all'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrisponde alla media aritmetica dei numeri di UBA determinati alle date di censimento, ai quali vanno aggiunte le UBA corrispondenti agli ovini e caprini oggetto di una domanda di premio per lo stesso anno civile.

Tuttavia, nel caso in cui decida che ai fini del censimento sono utili tutti i giorni dell'anno, lo Stato membro può disporre che i numeri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), siano calcolati pro rata temporis in base alla durata della presenza degli animali nell'azienda.

4. Lo Stato membro adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso di agricoltori che, per mezzo di coefficienti di densità anormalmente bassi in una parte dell'anno, creino artificialmente le condizioni richieste dall'articolo 132 di detto regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 118

Determinazione semplificata del coefficiente di densità

1. In deroga all'articolo 118 bis, lo Stato membro può offrire all'agricoltore la possibilità di scegliere un metodo semplificato per calcolare il coefficiente di densità.

In tal caso, nella propria domanda di aiuto l'agricoltore include:

a) una dichiarazione secondo cui ha rispettato ogni giorno il coefficiente di densità massimo definito all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al momento della presentazione della domanda di aiuto;

b) una dichiarazione di impegno a rispettare ogni giorno detto coefficiente di densità, dal giorno di presentazione della domanda di aiuto fino al 31 dicembre.

Qualora lo Stato membro abbia deciso di applicare l'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il produttore precisa, nella propria domanda, quale dei due coefficienti di densità massimi rispetta. L'agricoltore può modificare la propria scelta prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo in loco del numero di animali.

L'agricoltore può comunicare all'autorità competente la decisione di revocare l'impegno di cui al secondo comma, lettera b), prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo in loco del numero di animali. In tal caso l'agricoltore non beneficia del pagamento per l'estensivizzazione.

Alla dichiarazione e all'impegno di cui al secondo comma si applicano le disposizioni di controllo e sanzionatorie previste dal sistema integrato.

2. Qualora lo Stato membro decida di avvalersi o di cessare di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, ne informa la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno civile in questione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 118

Agricoltori in zone montane

1. Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ne informano la Commissione, trasmettendo contemporaneamente i dati che consentono di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per "agricoltore in zona montana" si intende:

a) un agricoltore la cui azienda è situata in una zona montana, oppure

b) un agricoltore con una superficie foraggera situata per almeno il 50% in una zona montana.

La Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le decisioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, paragrafo 1, l'agricoltore che desideri beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è tenuto ad indicarlo nella propria domanda di aiuto. Egli deve detenere, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 118, un numero di vacche da latte almeno pari al numero di vacche da latte per le quali è stato chiesto il pagamento per l'estensivizzazione. Il periodo di detenzione di sei mesi decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

Nell'arco di questo periodo globale, lo Stato membro può stabilire periodi di presentazione distinti.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 118

Numero massimo di vacche da latte ammissibili al pagamento

Il numero di vacche da latte per le quali un agricoltore riceve il pagamento per l'estensivizzazione non può essere superiore a nessuno dei due valori seguenti:

a) il numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento individuale di latte assegnato all'agricoltore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione, tenendo conto del fatto che tale numero di vacche è calcolato in riferimento alla resa lattiera media definita all'allegato XVI;

b) il numero totale di vacche dell'azienda, determinato conformemente all'articolo 118 bis, diminuito del numero di vacche nutrici corrispondente al massimale individuale.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 119

Disposizioni generali

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[1. Anteriormente al 1° gennaio dell'anno considerato, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro definizione di "pascolo" ai fini dell'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Per il calcolo del coefficiente di densità ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, si tiene conto soltanto dei primi due decimali.

3. Qualora le autorità veterinarie competenti decidano che nessun animale può uscire dall'unità produttiva tranne per la macellazione, il numero di capi registrati in azienda è moltiplicato per il coefficiente 0,8 ai fini dell'applicazione della presente sottosezione.

Tale misura è limitata al periodo, aumentato di 20 giorni, entro cui si applica la decisione di cui al primo comma, sempreché l'agricoltore abbia informato l'autorità competente, per iscritto ed entro 10 giorni lavorativi dalla data della decisione, della presenza degli animali in oggetto e abbia adottato tutte le misure necessarie per prevenire e/o circoscrivere l'insorgenza dell'epizoozia.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 5

Premio all'abbattimento

(Articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 120

Gli Stati membri possono disporre che, per poter fruire del premio all'abbattimento per un determinato anno civile, ogni agricoltore debba presentare, anteriormente o contemporaneamente all'inoltro della prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.

Lo Stato membro può tuttavia ammettere che, se l'agricoltore non vi apporta modifiche, resti valida la dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 121

Domande

1. La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari per il pagamento del premio all'abbattimento, in particolare la data di nascita dell'animale per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998.

La domanda di aiuto è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non potrà eccedere un periodo di sei mesi dalla macellazione dell'animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né concludersi dopo la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di esportazione o spedizione. Fatto salvo tale limite temporale, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di aiuto e determinare il numero di domande che un agricoltore può presentare per singolo anno civile.

Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dall'agricoltore. In questo caso, la domanda reca nome e indirizzo dell'agricoltore che può beneficiare del premio all'abbattimento.

A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:

a) nel caso di concessione al momento della macellazione, un attestato del macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, con il quale si certifichino:

i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente),

ii) la data di macellazione, nonché i numeri di identificazione e i numeri di macellazione degli animali,

iii) ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (salvo in caso di applicazione dell'articolo 122, paragrafo 4);

b) nel caso di esportazione dell'animale verso un paese terzo:

i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente),

ii) il numero di identificazione degli animali;

iii) la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi l'età, per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998 e, per i vitelli, (salvo in caso di applicazione dell'articolo 122, paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 300 kg;

iv) la prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione.

Tuttavia, lo Stato membro può prevedere che la trasmissione delle informazioni di cui alle lettere a) e b) venga effettuata per il tramite di uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro, i quali possono ricorrere all'uso della tecnologia dell'informazione.

Lo Stato membro accerta l'esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quarto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che le informazioni relative alla macellazione degli animali, inserite nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000, trasmesse dai macelli ai servizi competenti, equivalgono ad una domanda di premio all'abbattimento a nome del produttore, sempreché lo Stato membro interessato ritenga che tale banca dati offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini del regime del premio all'abbattimento e, se del caso, del versamento al momento della macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari se sono erogati alla macellazione e/o del premio di destagionalizzazione.

Lo Stato membro può tuttavia prescrivere che venga presentata una domanda in debita forma. In tal caso, esso può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda.

Lo Stato membro che decida di applicare il presente paragrafo comunica alla Commissione qualsiasi successiva modifica prima di applicarla.

Esso provvede affinché i dati messi a disposizione dell'organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento del premio all'abbattimento, in particolare quanto segue:

a) il tipo e la quantità di animali di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, macellati durante l'anno considerato;

b) i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo e del periodo di detenzione di cui all'articolo 123 del presente regolamento;

c) se del caso, i dati necessari per il versamento del premio speciale al momento della macellazione, dei pagamenti supplementari, qualora siano corrisposti alla macellazione, e/o del premio di destagionalizzazione.

3. Nel caso di animali che sono stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all'articolo 123, il macello deve rilasciare il documento di cui al paragrafo 1, quarto comma, lettera a), anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono concordare l'applicazione reciproca del sistema di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri collaborano per controllare nel modo più efficace l'autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati. A tal fine lo Stato membro nel quale è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o informazioni equivalenti) pervenuti da quest'ultimo Stato membro.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 122

Peso e presentazione della carcassa

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 130, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.

2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2%.

3. Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è aumentato delle seguenti quantità:

a) 3,5 kg per il fegato,

b) 0,5 kg per i rognoni,

c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni.

4. Lo Stato membro può prevedere che, se il vitello ha un'età inferiore a sei mesi al momento della macellazione o dell'esportazione, la condizione relativa al peso di cui all'articolo 130, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia considerata rispettata.

Nel caso in cui il peso carcassa non possa essere determinato presso il macello, la condizione di peso di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è considerata rispettata se il peso vivo non supera i 300 kg.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 123

Beneficiario del premio

1. Il premio è versato all'agricoltore che abbia tenuto l'animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della macellazione o meno di due mesi prima dell'esportazione.

2. Per i vitelli macellati prima dell'età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 124

Massimali nazionali

1. I massimali nazionali di cui all'articolo 130, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono riportati nell'allegato XVII del presente regolamento.

2. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 130, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1728/2003, il numero ottenuto di animali aventi diritto al premio è un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 6

[Pagamenti supplementari

(Articoli da 133 a 136 del regolamento (CE) n. 1782/2003)]

(soppressa dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 125

Modalità nazionali

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[Le informazioni particolareggiate circa le disposizioni nazionali di cui all'articolo 137 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comprendono gli elementi seguenti:

(1) per i pagamenti per capo, se del caso:

a) importi indicativi per capo, a seconda delle categorie di animali, e modalità di concessione;

b) previsione indicativa delle spese totali per ogni categoria di animali, precisando se i pagamenti saranno erogati sotto forma di supplemento al premio all'abbattimento, e del numero di animali interessati;

c) requisiti specifici relativi al coefficiente di densità, salvo in caso di pagamento sotto forma di supplemento al premio all'abbattimento;

d) limite al numero di capi di bovini maschi per azienda, se del caso;

e) altre informazioni circa le modalità di applicazione.

Le categorie di animali di cui alle lettere a) e b) sono: tori, manzi, vacche nutrici, vacche da latte, giovenche ammesse a beneficiare del premio per vacca nutrice, altre giovenche o qualsiasi altro gruppo di animali determinato dallo Stato membro e compreso nelle categorie precedenti;

(2)  per i pagamenti per superficie, se del caso:

a) calcolo delle superfici di base regionali;

b) importi indicativi per ettaro;

c) previsione indicativa delle spese totali e del numero di ettari in questione;

d) altre informazioni circa le modalità di applicazione.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 7

Disposizioni generali

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 126

Versamento di anticipi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'autorità competente versa all'agricoltore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60% del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio all'abbattimento.

Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all'articolo 114 e/o del premio all'abbattimento, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell'anticipo, senza scendere tuttavia al di sotto del 40%.

[Inoltre, in base ai controlli amministrativi e in loco, lo Stato membro può decidere di versare agli agricoltori un anticipo di un massimo del 60% sull'importo dei pagamenti supplementari di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003.] (comma soppresso)

L'anticipo può essere versato soltanto anteriormente al 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio

2. Il saldo del premio verte su un importo pari alla differenza tra l'anticipo versato e il premio cui l'agricoltore ha diritto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 127

Anno di imputazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l'anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale e del premio per vacca nutrice sia il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.

Tuttavia, se il premio speciale è concesso conformemente all'articolo 93, l'importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell'anno di macellazione o di esportazione nei seguenti casi:

a) se l'animale è stato macellato o esportato entro il 31 dicembre;

b) se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data.

2. Per quanto concerne il premio all'abbattimento, per l'applicazione dell'aliquota dell'aiuto e per il calcolo della riduzione proporzionale ai sensi dell'articolo 124, l'anno di imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 128

Conversione in moneta nazionale

(abrogato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1044/2005)

[La conversione in moneta nazionale degli importi dei premi, del pagamento per l'estensivizzazione e dei pagamenti supplementari è effettuata in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno di imputazione determinato conformemente all'articolo 127. Il tasso medio di cambio è fissato dalla Commissione nel corso del mese successivo.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 129

Sanzioni per l'uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti

In caso di recidiva nell'uso o nella detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, gli Stati membri determinano, in base alla gravità dell'infrazione, la durata del periodo di esclusione dal beneficio dei regimi di aiuti, previsto dall'articolo 140, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 130

Determinazione delle quote latte individuali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

Fino al termine del settimo periodo di cui all'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*), in deroga all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1° aprile, ai sensi dell'articolo 65, lettere i) e k), del regolamento (CE) n. 1234/2007 o conformemente a disposizioni nazionali adottate ai fini dell'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del medesimo regolamento, il 1° aprile è la data che determina il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché il numero massimo di vacche nutrici.
___________
(*) GU L 299 del 16.11.2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 130

Determinazione dei periodi di detenzione

L'ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui agli articoli 90, 94, paragrafo 1, 101, 118 quater, paragrafo 2, e 123 è il giorno, feriale o festivo, che precede il giorno recante la stessa cifra del giorno di decorrenza del periodo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 131

Comunicazioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1679/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. In caso di applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 1° marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;

b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i) il numero di vitelli per i quali è stato effettivamente concesso il premio all'abbattimento, precisando se l'aiuto è stato concesso alla macellazione o all'esportazione, e il numero di agricoltori interessati;

ii) il numero di vitelli per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio all'abbattimento per l'anno civile precedente.

2. In caso di applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) annualmente per i dati relativi all'anno precedente:

i) entro il 1° febbraio, il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003;

ii) entro il 1° marzo, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;

 b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i) il numero di vacche e giovenche per le quali è stato effettivamente concesso il premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il numero degli agricoltori interessati da ciascun regime;

ii) se del caso, il numero di animali per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale nazionale specifico per le giovenche, non è stato concesso il premio per l'anno civile precedente;

iii) l'eventuale concessione del premio nazionale complementare al premio per vacca nutrice, indicando:

- le condizioni di concessione,

- l'importo concesso per capo;

iv) il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali è stato effettivamente concesso il premio all'abbattimento, precisando se l'aiuto è stato concesso alla macellazione o all'esportazione, e il numero di agricoltori interessati;

v) il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio all'abbattimento per l'anno civile precedente.

3. In caso di applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 1° marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;

b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i) il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali è stato effettivamente concesso il premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati, e il numero di agricoltori interessati;

ii) il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio all'abbattimento per l'anno civile precedente.

4. In caso di applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 1° febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);

b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i) il numero di bovini maschi per i quali è stato effettivamente concesso il premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo), e il numero di agricoltori interessati;

ii) il numero di animali, suddivisi per fascia di età, per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale regionale, non è stato concesso il premio speciale per l'anno civile precedente.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno civile precedente, gli importi dei premi effettivamente versati, secondo la scelta operata riguardo all'applicazione parziale del regime di pagamento unico, previa applicazione della riduzione di cui all'articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[6. In caso di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) se del caso, annualmente entro il 1° febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;

b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i) il numero di bovini maschi, suddiviso secondo i limiti di cui all'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stato effettivamente concesso il pagamento per l'estensivizzazione, nonché il numero di agricoltori interessati, suddiviso secondo detti limiti;

ii) il numero di vacche e giovenche, suddiviso in base ai limiti di cui all'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per le quali è stato effettivamente concesso il pagamento per l'estensivizzazione, nonché il numero di agricoltori interessati, suddiviso secondo detti limiti,

iii) il numero di vacche da latte per le quali è stato effettivamente concesso il pagamento per l'estensivizzazione;

iv) il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio esente dal coefficiente di densità, nonché il numero di agricoltori interessati.] (paragrafo soppresso) 

7. Gli Stati membri comunicano i dati specificati al presente articolo utilizzando le tabelle di cui agli allegati XVIII e XIX.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 8

Disposizioni transitorie e finali

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 132

Disposizioni transitorie

L'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998, secondo le modalità stabilite dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio (1), salvo nel caso di animali oggetto di scambi intracomunitari.

(1)

GU L 355 del 5.12.1999.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 133

Disposizioni applicabili nel periodo transitorio di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, gli articoli 96, 97, 98 e 117, gli articoli da 118 a 119 e l'articolo 125 si applicano nel corso degli anni civili 2005 e 2006 qualora gli Stati membri decidano di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 14

REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

[ARTICOLO 143 TER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 134

Estensione minima della superficie ammissibile per azienda

L'estensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti i pagamenti ad un livello superiore a 0,3 ha, conformemente al disposto dell'articolo 143 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, figura nell'allegato XX.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 135

Superfici agricole

Le superfici agricole nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, conformemente al disposto dell'articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, figurano nell'allegato XXI.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 136

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007, sostituito dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 381/2007 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[Fatto salvo l'articolo 143 ter, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, al regime unico di pagamento per superficie si applica il regolamento (CE) n. 796/2004 ad eccezione dei seguenti articoli: articolo 7; articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c); articolo 12, paragrafo 1, lettera c); articolo 12, paragrafo 2; articolo 13, paragrafi da 2 a 8; articolo 14, paragrafi 2 e 3; articoli 16 e 17; articolo 21, paragrafo 3; articolo 24, paragrafo 1, lettere b), d) ed e); articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c); articolo 26, paragrafo 2, lettere b), c) e d); articolo 27, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j); articolo 28, paragrafo 1, lettera d); [articolo 30, paragrafo 3] (riferimento soppresso); articolo 31; articoli da 34 a 40; articolo 49, paragrafo 2; articolo 50, paragrafi 2, 4, 5 e 6; articoli da 51 a 64; articolo 69 e articolo 71, paragrafo 1.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 137

Domanda di pagamento unico per superficie

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[1. La domanda di pagamento unico per superficie è considerata una domanda unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 796/2004 ai fini dell'applicazione di detto regolamento.

2. La domanda di pagamento unico per superficie indica le superfici ammissibili conformemente al disposto dell'articolo 143 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 138

Riduzioni ed esclusioni relative alle condizioni di ammissibilità

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[1. Tranne i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, qualora, a seguito di un controllo amministrativo o sul posto, si constati che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento (CE) n. 796/2004, è superiore al 3% ma non superiore al 30% della superficie determinata, l'importo da concedere nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie è decurtato, per l'anno in causa, del doppio della differenza rilevata.

Se tale differenza è superiore al 30% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per l'anno in causa.

Se la differenza è superiore al 50%, l'agricoltore è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è dedotto dai pagamenti ai quali l'agricoltore ha diritto nell'ambito delle domande che egli presenterà nei tre anni civili successivi a quello della constatazione.

2. Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per l'anno civile considerato, se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro.Inoltre, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è dedotto dai pagamenti ai quali l'agricoltore ha diritto nell'ambito delle domande che egli presenterà nei tre anni civili successivi a quello della constatazione.

3. Per ottenere la superficie determinata ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento (CE) n. 796/2004, si applicano l'articolo 143 ter, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'articolo 137 del presente regolamento.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 15

PAGAMENTI DIRETTI NAZIONALI COMPLEMENTARI

(ARTICOLO 143 QUATER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 139

Coefficiente di riduzione

Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 143 quater, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 139

Condizioni di ammissibilità

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2007)

1. Ai fini dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, per "corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004" di cui al paragrafo 2, quarto comma, del suddetto articolo si intende ogni pagamento diretto che figura nell'allegato I di tale regolamento, concesso nel corso dell'anno di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari, le cui condizioni di ammissibilità sono simili a quelle del pagamento diretto nazionale complementare interessato.

2. In applicazione dell'articolo 143 quater, paragrafo 7, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione tiene conto in particolare delle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 5, del suddetto regolamento e delle condizioni di ammissibilità relative al pagamento diretto corrispondente applicabile agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 140

Controlli e sanzioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2007 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. Per il 2009 il regolamento (CE) n. 796/2004 si applica ai pagamenti diretti nazionali complementari cofinanziati in Bulgaria e in Romania, a norma dell'allegato VIII, sezione I, punto E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.

2. In mancanza di cofinanziamento, i nuovi Stati membri interessati applicano idonee misure di controllo per garantire che siano soddisfatte le condizioni per la concessione dei pagamenti diretti nazionali complementari, definite dall'autorizzazione della Commissione conformemente all'articolo 143 quater, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 141

Comunicazioni

I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari entro il 30 giugno dell'anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari;

b) per ciascun pagamento diretto nazionale complementare, il numero di beneficiari, di ettari o di unità di pagamento erogate;

c) un resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate a norma dell'articolo 140.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 142

Aiuti di Stato

I pagamenti diretti nazionali complementari corrisposti in modo non conforme all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 782/2003 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1).

(1)

GU L 83 del 27.3.1999.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 15 BIS

PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 142

Applicazione del regolamento (CE)

n. 796/2004

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006)

Per quanto riguarda lo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applicano gli articoli 5, 10, da 18 a 22, 65, 66, 67, 70, 71 bis, 72 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 16

USO DI SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE ALLO SCOPO DI OTTENERE MATERIE PRIME

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 1

Oggetto e definizioni

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 143

Oggetto

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006 dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 381/2007 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. I terreni ritirati dalla produzione nell'ambito dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere utilizzati, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del medesimo regolamento, per la produzione di materie prime utili per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano o animale alle condizioni di cui al presente capitolo.

2. Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:

a) ogni prodotto intermedio della barbabietola da zucchero sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e ogni coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità del regolamento (CE) n. 318/2006;

b) le radici di cicoria e i topinambur non vengano sottoposti a idrolisi ai sensi del regolamento (CE) n. 314/2002, né allo stato naturale, né come prodotto intermedio quale inulina, o come prodotto connesso quale oligofruttosio, o come sottoprodotto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 144

Definizioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007)

Ai fini del presente capitolo si intende per:

a) "richiedente", l'agricoltore che utilizzi i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 55, lettera b) e 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) "collettore", il firmatario del contratto di cui all'articolo 147 del presente regolamento, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'articolo 145 destinate agli usi di cui all'allegato XXIII;

c) "primo trasformatore", l'utilizzatore delle materie prime agricole, ad esclusione del richiedente che utilizza le materie prime nella propria azienda, il quale effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato XXIII del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 2

Contratto

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 145

Utilizzazione della materia prima

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. Qualsiasi materia prima agricola, fatta eccezione per i seminativi di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, può essere coltivata sulle superfici ritirate dalla produzione conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, di tale regolamento.

Il valore economico dei prodotti utilizzati a fini non alimentari di cui all'allegato XXIII del presente regolamento, ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime, deve risultare superiore, secondo il metodo comparativo di cui all'articolo 163, paragrafo 3, del presente regolamento, al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti durante la stessa trasformazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 148, le materie prime di cui al paragrafo 1 devono formare oggetto di un contratto ai sensi dell'articolo 147.

3. Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al collettore o al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti destinati a fini non alimentari di cui all'allegato XXIII.

Il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta nella fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui al primo comma.

Nel caso di cui al secondo comma o qualora il collettore venda in equivalenza la materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore ne informa l'autorità competente presso cui ha costituito la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sull'operazione.

4. Nell'ambito delle disposizioni nazionali in materia di relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare a un terzo la raccolta della materia prima presso l'agricoltore che ha richiesto l'aiuto. Il trasformatore resta l'unico responsabile per quanto concerne gli obblighi previsti dal presente capitolo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 146

Deroga

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. In deroga all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

a) utilizzare materie prime agricole definite fatta eccezione per i seminativi di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, a condizione che siano messe in atto tutte le misure di controllo adeguate.

i) come combustibile per il riscaldamento dell'azienda agricola;

ii) per la produzione, all'interno dell'azienda agricola, di energia o di biocarburanti;

b) trasformare, nell'azienda agricola, tutta la materia prima raccolta in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

Lo Stato membro può decidere di autorizzare i richiedenti ad utilizzare materie prime agricole determinate diverse da quelle previste alla lettera a) del primo comma, a condizione che siano rispettate tutte le idonee misure di controllo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna, mediante una dichiarazione che sostituisce il contratto di cui all'articolo 147, a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione; gli articoli da 147 a 164 si applicano in quanto compatibili.

3. Lo Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 istituisce idonee misure di controllo che garantiscano l'uso diretto della materia prima in azienda o la sua trasformazione in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 147

Contratto

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. Entro la data di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all'autorità competente, a corredo della domanda unica, una copia del contratto stipulato con un collettore o un primo trasformatore. Nondimeno, lo Stato membro può decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e un primo trasformatore.

2. Il richiedente si assicura che il contratto rechi i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo dei contraenti;

b) durata del contratto;

c) specie di ciascuna materia prima e relativa superficie;

d) tutte le condizioni applicabili alla consegna e, per i semi oleosi, la quantità prevedibile, ritenuta rappresentativa dall'autorità competente, della materia prima di cui trattasi;

e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 145, paragrafo 3;

f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui trattasi, in conformità dell'articolo 145, paragrafo 1 e dell'articolo 163, paragrafo 3.

[3. Il richiedente provvede affinché il contratto sia stipulato entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente da cui dipende il collettore o il trasformatore, rispettando i termini stabiliti all'articolo 157, paragrafo 1.] (paragrafo soppresso)

4. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

[5. Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90, oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2, il richiedente provvede affinché il contratto specifichi la quantità totale prevedibile e la quantità prevedibile di sottoprodotti destinati a scopi diversi dal consumo umano o animale, in entrambi i casi distinta per specie.

Dette quantità sono calcolate in base alle relazioni seguenti:

a) 100 kg di semi di ravizzone e/o di colza di cui al codice NC 1205 10 90 o NC 1205 90 00 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

b) 100 kg di semi di girasole di cui al codice NC 1206 00 91 o NC 1206 00 99 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

c) 100 kg di semi di soia di cui al codice NC 1201 00 90 equivalgono a 78 kg di sottoprodotti. (paragrafo soppresso)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 148

Materie prime che non sono oggetto di un contratto

In deroga all'articolo 147, le materie prima elencate nell'allegato XXII non devono necessariamente formare oggetto di un contratto.

Per aver diritto al pagamento, il richiedente che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi tali materie prime si impegna mediante una dichiarazione scritta presso l'autorità competente dello Stato membro dal quale dipende, al momento della presentazione della domanda di pagamento, a provvedere affinché le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 149

Equivalenza dei sottoprodotti di semi oleosi in farina di soia

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

[1. L'autorità competente interessata comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 30 giugno dell'anno in cui ha luogo la raccolta della materia prima, la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, distinta per specie, quale risulta dai contratti di cui all'articolo 147, se tali contratti riguardano i semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90.1201 00 90.1201 00 90.1201 00 90.1201 00 90.1201 00 90, nonché la superficie per specie di dette colture oleaginose.

2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, la Commissione calcola la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, espressa in equivalente farina di soia, applicando i coefficienti seguenti:

- panelli di soia: 48%,

- panelli di colza: 32%,

- panelli di girasole: 28%.

Se, in base al calcolo effettuato conformemente al primo comma, la Commissione constata un superamento del massimale di 1 milione di tonnellate di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, essa fissa quanto prima, e comunque entro il 31 luglio dell'anno durante il quale ha luogo la raccolta della materia prima, la percentuale di riduzione da applicare a ciascun contratto al fine di calcolare la quantità massima di sottoprodotti da destinare al consumo umano o animale.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 3

Modifica o risoluzione del contratto

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 150

Modifica o risoluzione del contratto

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto, il richiedente conserva il diritto all'aiuto soltanto se ne informa l'autorità competente da cui dipende entro il termine fissato per la modifica della domanda di aiuto nello Stato membro interessato, onde consentire tutti i necessari controlli.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 151

Circostanze eccezionali

Fatto salvo il disposto dell'articolo 150, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze eccezionali, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima prevista dal contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata oppure risolto.

Qualora la modifica del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure in caso di risoluzione, il richiedente, per conservare il diritto al pagamento:

a) deve rimettere a riposo i terreni di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente;

b) non deve vendere, cedere o utilizzare altrimenti la materia prima coltivata sulle superfici ritirate dal contratto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 152

Modifica delle utilizzazioni finali

Fatto salvo il disposto dell'articolo 150, il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per le materie prime di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), dopo che le materie prime oggetto del contratto gli siano state consegnate e siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 1, e all'articolo 157, paragrafo 3, primo comma.

La modifica delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all'articolo 145, paragrafo 1, e all'articolo 163, paragrafo 3.

Il collettore o il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 4

Rese rappresentative e quantità da consegnare

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 153

Rese rappresentative

Gli Stati membri stabiliscono ogni anno secondo una procedura idonea le rese rappresentative da ottenere effettivamente e ne informano i richiedenti interessati.

Tuttavia, le materie prime elencate nell'allegato XXII possono essere esenti dalle rese rappresentative.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 154

Quantità da consegnare

1. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario.

2. La quantità che deve essere effettivamente consegnata dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere quantomeno alla resa rappresentativa.

Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che tale quantità sia inferiore alla suddetta resa di una percentuale massima del 10%.

Inoltre, qualora abbia consentito la modifica o la risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 151, l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 5

Condizioni per il pagamento dell'aiuto

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 155

Pagamento

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007)

1. Il pagamento dell'aiuto al richiedente può avvenire prima della trasformazione della materia prima. Tuttavia, tale pagamento è effettuato soltanto se la quantità di materia prima da consegnare prevista dal presente capitolo è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se:

a) è stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 154, paragrafo 1;

b) è stata depositata una copia del contratto presso l'autorità competente da cui dipende il richiedente a norma dell'articolo 147, paragrafo 1, e sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafo 1;

c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 158, paragrafo 2;

d) l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 147.

2. Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla stipulazione del contratto di cui all'articolo 147, a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue:

a) adempimento, fin dal primo anno di coltivazione, degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b) adempimento, nel secondo anno, degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché di quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3, primo comma.

Tuttavia, per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 158, paragrafo 2. Per il secondo anno di coltivazione, il pagamento può essere effettuato a prescindere dalla costituzione della cauzione.

3. In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipulazione del contratto. Le condizioni di cui al paragrafo 2 si applicano in quanto compatibili.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 6

Obblighi del collettore e del richiedente

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 156

Numero di trasformatori

I prodotti non alimentari devono essere ottenuti al massimo da un terzo trasformatore.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 157

Obblighi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007)

[1. Il collettore o il primo trasformatore deposita una copia del contratto presso l'autorità competente da cui dipende, alle scadenze stabilite dallo Stato membro interessato, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto nello stesso Stato membro nel corso dell'anno in questione.

Se in un dato anno il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all'articolo 150, il collettore o il primo trasformatore deposita presso la propria autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.] (paragrafo soppresso)

2. Il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai prezzi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, secondo comma.

3. Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente comunica alla propria autorità competente la quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il termine di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 7

Cauzioni

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 158

Cauzione del collettore o del primo trasformatore

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce la cauzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la modifica della domanda di pagamento per l'anno in questione nello Stato membro interessato, secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Gli Stati membri possono tuttavia rinunciare ad esigere una cauzione alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 250 euro per ettaro, moltiplicato per la somma di tutte le superfici coltivate che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.

3. Qualora un contratto sia modificato o risolto in applicazione dell'articolo 150 o dell'articolo 151, la cauzione deve essere adeguata di conseguenza.

4. Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando la destinazione d'uso di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell'articolo 152.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il collettore ha costituito la cauzione, quest'ultima è svincolata dopo la consegna della materia prima al primo trasformatore, sempreché l'autorità competente del collettore disponga della prova della costituzione di una cauzione equivalente da parte del primo trasformatore presso la propria autorità competente.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 159

Esigenze principali e subordinate

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

1. L'obbligo di trasformare a titolo principale i quantitativi di materia prima nei prodotti finiti indicati nel contratto e la realizzazione della trasformazione entro il 31 luglio del secondo anno successivo all'anno di raccolta della materia prima, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. I seguenti obblighi del collettore o del primo trasformatore costituiscono esigenze subordinate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

a) l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell'articolo 145, paragrafo 3, del presente regolamento;

[b) l'obbligo di depositare una copia del contratto a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento;] (lettera soppressa)

c) l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell'articolo 157, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento;

d) l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell'articolo 158, paragrafo 1, del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 8

Sistema di accreditamento facoltativo

(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 160

Sistema di accreditamento facoltativo

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2007)

1. In deroga all'articolo 158, gli Stati membri hanno facoltà di istituire un sistema di accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori (di seguito "operatori accreditati").

Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma ne danno notifica pubblica entro il 1° novembre dell'anno precedente la sua applicazione.

Salvo disposizione contraria della presente sezione, gli Stati membri che applicano il primo comma sono soggetti alle disposizioni del presente capitolo.

2. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 1 adottano le disposizioni e le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, essi stabiliscono le condizioni per l'accreditamento degli operatori in modo da garantire che siano soddisfatti almeno i seguenti criteri:

a) per i collettori:

i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l'attività di collettore e tenere i registri di cui all'articolo 163;

ii) avere un rapporto contrattuale con almeno un trasformatore per la consegna di materia prima o aver esercitato attività commerciali per un congruo periodo di tempo;

b) per i primi trasformatori:

i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l'attività di primo trasformatore e tenere i registri di cui all'articolo 163;

ii) possedere un'adeguata capacità produttiva per fabbricare almeno uno dei prodotti finiti destinati a fini non alimentari di cui all'allegato XXIII.

3. Gli Stati membri definiscono una procedura di controllo dell'accreditamento degli operatori prima della pubblicazione dell'elenco di cui al paragrafo 6.

4. Se un operatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall'autorità competente e/o non fornisce i documenti di cui all'articolo 163, gli Stati membri prevedono la comminazione di opportune sanzioni pecuniarie. L'entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità dell'infrazione e all'importo della cauzione incamerata per inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 159.

5. Se, per negligenza grave, un operatore accreditato trasgredisce le disposizioni del presente capitolo o della normativa nazionale, lo Stato membro può decidere di revocare l'accreditamento per un periodo da esso determinato.

6. Entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è concesso l'aiuto ogni Stato membro pubblica un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati.

7. Se uno Stato membro decide di applicare il paragrafo 1, l'aiuto è versato unicamente ai richiedenti che hanno stipulato contratti con collettori o trasformatori accreditati, purché anch'essi siano stabiliti in uno Stato membro che ha deciso di applicare il paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 161

Esemplare di controllo T5 per l'esportazione

Qualora uno o più prodotti finiti, prodotti intermedi, prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce un contratto contemplato dall'articolo 147 siano destinati all'esportazione verso paesi terzi, il trasporto sul territorio comunitario deve essere effettuato sotto scorta di un esemplare di controllo T5, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ottenuti.

Nell'esemplare di controllo T5 viene apposta, alla rubrica "Altri" nella casella 104, una delle seguenti diciture:

- Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo

- Pro tento produkt nemùze být poskytnuto financování podle èl. 1 odst. 2 naøízení (ES) è 1258/1999  Rady

- De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999, kan ikke anvendes på dette produkt

- Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

- To proion auto den mporei na tucei kamiaz apo tiz crhmatodothoeiz pon problepontai oto arqro 1 paragrajoz 2 tou kanonismou (EK) ariq. 1258/1999 tou Sumbouliou

- This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1[2] of Council Regulation (EC) No 1258/1999

- Kõnealuse toote puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 1 lõikele 2 vastavaid soodustusi ei anta.

- Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article ler, paragraphe 2, du règlement (CE) n. 1258/1999 du Conseil

- Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

- Sis produkts nevar sanemt Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punkta noteikto finansejumu

- Siam produktui netaikoma jokia i?moka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 1 straipsnio 2 punkta.

- Ez a termék nem jogosult az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti semmilyen ellátásra

- Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

- Ten produkt nie kwalifikuje siê do finansowania przewidzianego w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1258/1999

- O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n. 1258/1999 do Conselho

- Tento produkt nie je oprávnený na financovanie uvedené v odseku 2 èlánku 1 nariadenia Rady (ES) è. 1258/1999

- Ta proizvod ni upravièen do financiranja iz èlena 1(1) Uredbe Sveta (ES) st. 1258/1999

- Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

- De åtgärder som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Il primo e il secondo comma si applicano soltanto se i prodotti finiti di cui all'allegato XXIII, i prodotti intermedi, i prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce il contratto a norma dell'articolo 14 possono beneficiare di restituzioni all'esportazione qualora siano ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

(1)

GU L 177 del 4.8.1972. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2004 (GU L 58 del 26.2.2004).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 162

Prove alternative all'esemplare di controllo T5

In deroga all'articolo 159, paragrafo 1, lettera b), se l'esemplare di controllo T5 non viene restituito all'ufficio di partenza dell'organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il collettore o il primo trasformatore due mesi dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 159, paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all'esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:

a) fatture di acquisto dei prodotti intermedi;

b) attestati dell'ultimo trasformatore che certifichino la trasformazione finale in prodotti non alimentari;

c) fotocopie certificate dall'ultimo trasformatore dei documenti contabili comprovanti l'avvenuta trasformazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 9

Controlli

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 163

Tenuta dei registri

1. L'autorità competente dello Stato membro precisa quali registri deve tenere il collettore o il trasformatore e la periodicità delle registrazioni, che sarà almeno mensile.

Nel caso del collettore, i registri recano almeno i dati seguenti:

a) i quantitativi di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate in forza del presente regime;

b) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore.

Nel caso del trasformatore, i registri recano almeno i dati seguenti:

a) i quantitativi di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate;

b) i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti;

c) le perdite inerenti alla lavorazione;

d) le quantità distrutte con relativa giustificazione;

e) i quantitativi e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti,

f) se del caso, il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo.

2. L'autorità competente del collettore o del primo trasformatore si accerta che il contratto ottemperi alle condizioni di cui all'articolo 145, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente ne è informata.

3. Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all'articolo 145, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui all'articolo 157, paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto corrispondente per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui all'articolo 157, paragrafo 2.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 164

Controlli presso collettori e trasformatori

1. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori procedono a controlli presso almeno il 25% dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli consistono in verifiche materiali e nell'esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le rispettive consegne.

2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno avuto luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell'articolo 146, paragrafo 1, presso almeno il 25% dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi ottenuti dalla medesima trasformazione;

b) un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente controlli materiali ed esame dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, dei coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In mancanza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

3. Per le trasformazioni di cui all'articolo 146, i controlli sono effettuati presso il 10% dei richiedenti, selezionati in base ad un'analisi del rischio che tiene conto degli elementi seguenti:

a) l'importo degli aiuti;

b) il numero di particelle agricole e la superficie che forma oggetto di una domanda di aiuto;

c) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

d) i risultati dei controlli degli anni precedenti;

e) altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività delle dichiarazioni presentate.

4. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 3 emergano irregolarità in almeno il 3% dei casi, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo.

5. Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

6. Ciascun controllo forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

a) la data del controllo;

b) le persone presenti;

c) il periodo controllato;

d) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;

e) i risultati del controllo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 165

Produzione di canapa

Si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 e all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 166

Misure supplementari e reciproca assistenza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto.

2. Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

SEZIONE 10

Esclusione dal regime e comunicazioni

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 167

Esclusioni di materie prime dal regime

Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente capitolo le materie prime per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente o al diritto penale o a una percentuale ridotta di prodotti finiti non alimentari.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 168

Superficie minima

Gli Stati membri possono fissare una superficie minima coltivata per ciascuna materia prima di cui all'articolo 145, paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 169

Comunicazioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006)

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 ottobre successivo alla fine dell'anno in questione, tutte le seguenti informazioni:

a) le superfici risultanti dai contratti di cui all'articolo 147 e dalle dichiarazioni di cui agli articoli 146, paragrafo 2, e 148, per ciascuna materia prima;

b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto;

[c) le misure adottate in applicazione dell'articolo 146] (lettera soppressa);

[d) le materie prime escluse dal regime in conformità dell'articolo 167] (lettera soppressa);

[e) le superfici minime fissate in conformità dell'articolo 168] (lettera soppressa).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 17

AIUTO PER SUPERFICIE PER IL LUPPOLO

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 170

Pagamento supplementare a favore dei produttori di luppolo

1. Il pagamento supplementare di cui all'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso ai produttori di luppolo in base agli ettari coltivati per le superfici che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 110 sexdecies del medesimo regolamento, sempreché:

a) siano state piantate ad una densità uniforme di almeno 1.500 piante per ettaro in caso di puntellatura doppia o di 2.000 piante per ettaro in caso di puntellatura semplice;

b) siano state sottoposte a normali operazioni colturali.

2. Per superficie "piantata a luppolo" ai sensi dell'articolo 110 sexdecies, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si intende una superficie delimitata dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, è aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie comprende le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri e non sia situata sulla pubblica via.

3. Le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio non sono ammissibili al pagamento supplementare.

4. L'importo complessivo disponibile per i pagamenti supplementari è ripartito in modo uniforme tra le superfici piantate a luppolo sul territorio dello Stato membro interessato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

Aiuto alle associazioni di produttori di luppolo riconosciute

1. La associazioni di produttori riconosciute presentano domanda di pagamento di cui all'articolo 68 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 1° settembre dell'anno del raccolto.

2. L'importo versato all'associazione di produttori riconosciuta è impegnato per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) n. 1696/71 entro tre anni dalla data del pagamento. Gli importi non impegnati entro il termine stabilito sono rimborsati all'organismo pagatore e detratti dalla spesa finanziata a carico del FEAOG, sezione Garanzia.

3. L'aiuto trattenuto in relazione ai raccolti precedenti il 2005 a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1696/71 deve essere speso entro il 31 dicembre 2008.

4. Lo Stato membro che versi un pagamento ad associazioni di produttori riconosciute trasmette annualmente alla Commissione una relazione sull'uso del pagamento da parte di dette associazioni, comprendente una descrizione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) n. 1696/71 finanziate grazie al medesimo pagamento. La relazione è trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno.

5. L'importo totale disponibile in un determinato Stato membro per i pagamenti ad associazioni di produttori riconosciute di cui all'articolo 68 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è ripartito tra dette associazioni proporzionalmente alle superfici conformi al disposto dell'articolo 170 del presente regolamento per le quali i soci hanno presentato una domanda a norma della parte II, titolo II, del regolamento (CE) n. 796/2004.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 17 bis

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1117/2008)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1117/2008)

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali possono essere autorizzati i terreni agricoli ai fini dell'aiuto specifico per il cotone previsto dall'articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:

a) l'economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

b) la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;

c) la gestione delle acque da irrigazione;

d) le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell'ambiente.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

bis Riconoscimento delle varietà da semina

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1117/2008)

Gli Stati membri procedono al riconoscimento delle varietà figuranti nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" rispondenti al fabbisogno del mercato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

ter Condizioni di ammissibilità

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1117/2008)

La semina delle superfici di cui all'articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera realizzata mediante l'ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle specificità regionali.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

quater Pratiche agronomiche

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1117/2008)

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per il mantenimento e la raccolta delle colture in condizioni normali di crescita.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

quinquies Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1117/2008)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell'anno successivo, le organizzazioni di produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

a) raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 4 000 ettari fissato dallo Stato membro e rispondente ai criteri di autorizzazione di cui all'articolo 171 bis, e comprendono almeno un'impresa di sgranatura;

b) hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità delle normative nazionale e comunitaria.

Tuttavia, per il 2009 gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2009.

2. Qualora si constati che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio al mancato rispetto dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all'organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all'organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni idonee.

Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento a norma del primo comma perdono il diritto alla maggiorazione dell'aiuto prevista dall'articolo 110 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

sexies Obblighi dei produttori

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e sostituito dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 2184/2005)

1. Uno stesso produttore non può essere membro di più di un'organizzazione interprofessionale.

2. Il produttore membro di un'organizzazione interprofessionale ha l'obbligo di conferire il cotone che produce ad un'impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.

3. La partecipazione dei produttori ad un'organizzazione interprofessionale riconosciuta è esito di adesione volontaria.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

septies Comunicazioni ai produttori

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1117/2008)

1. Anteriormente al 31 gennaio dell'anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:

a) le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute a norma dell'articolo 171 bis bis dopo tale data devono essere comunicate agli agricoltori anteriormente al 15 marzo dello stesso anno;

b) i criteri di autorizzazione dei terreni;

c) la densità minima di piante di cotone di cui all'articolo 171 bis ter;

d) le pratiche agronomiche richieste.

2. In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano gli agricoltori entro il 31 gennaio per le semine dell'anno successivo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

octies Differenziazione dell'aiuto

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. La tabella di cui all'articolo 110 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 (di seguito "la tabella"), che include la maggiorazione prevista all'articolo 110 septies, paragrafo 2, dello stesso regolamento, fissa:

a) gli importi dell'aiuto per ettaro ammissibile che un produttore membro percepisce in funzione della classificazione delle parcelle che detiene nelle categorie fissate a norma del paragrafo 2;

b) il metodo di ripartizione per categoria di parcelle, a norma del paragrafo 2, dell'importo complessivo riservato alla differenziazione dell'aiuto.

Ai fini dell'applicazione della lettera a), l'importo di base è pari almeno alla parte non differenziata dell'aiuto per ettaro ammissibile previsto all'articolo 110 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, adattato eventualmente a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo.

Il calcolo di cui alla lettera a) prevede anche l'ipotesi di assenza di conferimento di cotone all'impresa di sgranatura. In tal caso l'importo minimo dell'aiuto per ettaro ammissibile che il produttore membro può percepire è pari almeno alla parte non differenziata dell'aiuto prezzo ammissibile previsto all'articolo 110 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ritoccato eventualmente a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo.

2. Le parcelle sono classificate in categorie che vengono stabilite dalle organizzazioni interprofessionali di produttori in funzione di almeno uno dei seguenti criteri qualitativi:

a) lunghezza della fibra del cotone prodotto;

b) tasso di umidità del cotone prodotto;

c) tasso medio di impurezze del cotone prodotto.

La tabella stabilisce le procedure che permettono di valutare ogni parcella in base ai criteri suddetti e classificarla nelle categorie stabilite.

La tabella non può in nessun caso comportare criteri connessi all'aumento della produzione e all'immissione del cotone sul mercato.

Ai fini dell'applicazione della tabella, tutte le parcelle di uno stesso produttore possono essere considerate come appartenenti ad una stessa categoria media di parcelle che producono cotone della stessa qualità.

3. Se necessario, ai fini della classificazione delle parcelle per categoria nella tabella il cotone non sgranato è analizzato mediante il prelievo di campioni rappresentativi al momento della consegna all'impresa di sgranatura in presenza di tutte le parti interessate.

4. L'organizzazione interprofessionale comunica all'organismo pagatore l'importo da versare a ciascun produttore membro, in applicazione della tabella. L'organismo pagatore procede al pagamento previa verifica della conformità e dell'ammissibilità degli importi di aiuto di cui trattasi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

nonies Approvazione e modifiche della tabella

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. La tabella è comunicata per la prima volta allo Stato membro per approvazione anteriormente al 28 febbraio 2006 per quanto riguarda le semine dell'anno 2006.

A decorrere da tale comunicazione, lo Stato membro dispone di un mese per decidere in merito all'approvazione della tabella.

2. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute comunicano allo Stato membro anteriormente al 31 gennaio le modifiche apportate alla tabella per la semina dell'anno in corso.

Le modifiche apportate alla tabella si considerano approvate salvo se lo Stato membro presenta obiezioni entro un mese dalla data di cui al primo comma.

In caso di mancata approvazione delle modifiche della tabella, l'aiuto da versare è calcolato in base alla tabella quale precedentemente approvata.

3. L'organizzazione interprofessionale informa lo Stato membro qualora decida di interrompere l'applicazione della tabella. L'interruzione acquista efficacia per la semina dell'anno successivo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

decies Comunicazioni ai produttori e alla Commissione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Anteriormente al 31 gennaio dell'anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:

a) le varietà autorizzate; tuttavia, le varietà autorizzate a norma dell'articolo 171 bis bis dopo tale data devono essere comunicate agli agricoltori anteriormente al 15 marzo dello stesso anno;

b) i criteri di autorizzazione dei terreni;

c) la densità minima di piante di cotone di cui all'articolo 171 bis ter;

d) le pratiche agronomiche richieste.

2. In caso di revoca dell'autorizzazione di una varietà, gli Stati membri ne informano gli agricoltori entro il 31 gennaio per le semine dell'anno successivo.

[3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a) entro il 30 aprile dell'anno di cui trattasi, i nomi delle organizzazioni interprofessionali riconosciute e le loro principali caratteristiche con riferimento alla superficie, al potenziale di produzione, al numero di produttori membri, al numero di imprese di sgranatura e alle relative capacità di sgranatura;

b) entro il 15 settembre dell'anno di cui trattasi, i dati relativi alle superfici seminate per le quali è stata presentata domanda di aiuto specifico per il cotone;

c) entro il 31 luglio dell'anno successivo, i dati definitivi corrispondenti alle superfici seminate per le quali è stato effettivamente versato l'aiuto specifico per il cotone per l'anno di cui trattasi, previa deduzione eventuale delle riduzioni applicabili alle superfici, previste alla parte II, titolo IV, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004.] (paragrafo soppresso)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 17 ter

AIUTI PER GLI OLIVETI

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

Categorie di oliveti

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. Gli Stati membri identificano gli oliveti ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e li classificano in cinque categorie al massimo sulla base di criteri selezionati tra i seguenti:

a) criteri ambientali:

i) difficoltà di accesso alle parcelle,

ii) rischio di degrado fisico dei terreni,

iii) oliveti particolari: presenza di olivi molto vecchi, di pregio culturale e paesaggistico, situati in pendenza, di varietà tradizionali, rare o situate in zone naturali protette;

b) criteri sociali:

i) zone a marcata dipendenza economica dall'olivicoltura,

ii) zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura,

iii) zone caratterizzate da indicatori economici sfavorevoli,

iv) aziende che rischiano di abbandonare la coltura degli oliveti,

v) dimensione degli oliveti nell'azienda,

vi) zone con caratteristiche distintive quali le produzioni a DOP, IGP, biologiche e integrate.

2. Gli Stati membri stabiliscono, per ogni agricoltore, l'appartenenza di ciascuna parcella olivicola ammissibile all'aiuto alle categorie di cui al paragrafo 1. Questa informazione è registrata nel sistema di informazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti).

3. Gli Stati membri possono adattare una volta l'anno le categorie di oliveti definite in applicazione del paragrafo 1.

Se l'adattamento delle categorie comporta una nuova classificazione degli oliveti, la nuova classificazione si applica a partire dall'anno successivo all'adattamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

bis Calcolo delle superfici

 (introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. Gli Stati membri calcolano la superficie ammissibile all'aiuto per ogni produttore secondo il metodo comune definito nell'allegato XXIV.

Le superfici sono espresse in ettari SIG olivi con due decimali.

2. In deroga al paragrafo 1, il metodo comune definito nell'allegato XXIV non si applica se:

a) la parcella olivicola è di dimensioni minime, che lo Stato membro stabilisce al di sotto del limite di 0,1 ettari;

b) la parcella olivicola è situata in un'entità amministrativa che non figura nella base grafica di riferimento del sistema di informazione geografica degli oliveti.

In tal caso, lo Stato membro determina la superficie olivicola secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

ter Importo dell'aiuto

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

1. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto prima della concessione degli aiuti agli agricoltori e al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. Anteriormente al 31 ottobre dell'anno considerato, gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto.

Tale importo è calcolato moltiplicando l'importo indicativo di cui al paragrafo 1 per un coefficiente che corrisponde all'importo massimo dell'aiuto, di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto, se del caso, della trattenuta prevista al paragrafo 4 dello stesso articolo, diviso per la somma degli importi ottenuti moltiplicando l'importo indicativo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fissato per ciascuna categoria, per la superficie corrispondente.

3. Gli Stati membri possono applicare i paragrafi 1 e 2 a livello regionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

quater Determinazione dei dati di base

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. In base ai dati del SIG degli oliveti e alle dichiarazioni degli agricoltori, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 nonies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano al 1° gennaio 2005, per ciascuna parcella olivicola, il numero e l'ubicazione degli olivi ammissibili, il numero e l'ubicazione degli olivi non ammissibili, la superficie olivicola e la superficie ammissibile della parcella olivicola, nonché la categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 171 ter.

2. Per le superfici piantate ad olivi nel quadro di programmi di nuovi impianti in Francia e in Portogallo, approvati dalla Commissione in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio e registrate nel sistema di informazione geografica degli oliveti anteriormente al 1° gennaio 2007, gli Stati membri determinano le informazioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, al 1° gennaio 2006 per le parcelle piantate nel 2005 e al 1° gennaio 2007 per le parcelle piantate nel 2006. Queste informazioni sono comunicate agli agricoltori al più tardi nel modulo di domanda unica del 2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

quinquies Comunicazioni

 (introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e soppresso dall' art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006)

[Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione:

a) entro il 15 settembre, i dati relativi alle superfici degli oliveti, suddivise per categoria, per le quali è stata presentata domanda di aiuto per l'anno in corso;

b) entro il 31 ottobre:

i) i dati relativi alle superfici di cui alla lettera a) considerate ammissibili all'aiuto, tenuto conto delle riduzioni o correzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004,

ii) il livello dell'aiuto da concedere per ciascuna categoria di oliveti;

c) entro il 31 luglio, i dati definitivi corrispondenti alle superfici di oliveti, suddivise per categoria, per le quali è l'aiuto è stato effettivamente versato per l'anno precedente.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 17 quater

AIUTI PER IL TABACCO

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

Definizioni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

a) "consegna", ogni operazione che comporti, nel corso della stessa giornata, la fornitura del tabacco greggio ad un'impresa di trasformazione da parte di un produttore o di un'associazione di produttori in forza di un contratto di coltivazione;

b) "attestato di controllo", il documento rilasciato dal competente organismo di controllo, con il quale si certifica la presa in consegna del quantitativo di tabacco da parte dell'impresa di prima trasformazione, l'avvenuta consegna di detto quantitativo nel quadro di un contratto registrato e la conformità delle operazioni con gli articoli 171 quater quinquies e 171 quater duodecies del presente regolamento;

c) "impresa di prima trasformazione", una persona fisica o giuridica riconosciuta che procede alla prima trasformazione del tabacco greggio, in nome e per conto proprio, in uno o più stabilimenti di prima trasformazione dotati di impianti e attrezzature idonei;

d) "prima trasformazione", la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un agricoltore sotto forma di prodotto stabile, atto ad essere immagazzinato, condizionato in balle o in imballaggi di qualità conforme alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture);

e) "associazione produttori", un'associazione che rappresenta gli agricoltori che producono tabacco.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

bis Gruppi di varietà di tabacco greggio

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

a) Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;

b) Light air cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto;

c) Dark air cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, fermentati prima della commercializzazione;

d) Fire cured: tabacchi essiccati al fuoco;

e) Sun cured: tabacchi essiccati al sole;

f) Basma (sun cured);

g) Katerini (sun cured);

h) Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).

Le varietà di ciascun gruppo sono elencate nell'allegato XXV.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

ter Imprese di prima trasformazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. Gli Stati membri riconoscono le imprese di prima trasformazione stabilite sul loro territorio ed adottano le condizioni relative a tale riconoscimento.

Un'impresa di prima trasformazione riconosciuta è autorizzata a firmare contratti di coltivazione se vende, direttamente o indirettamente, senza trasformazione ulteriore, a manifatture di tabacco almeno il 60% del tabacco di origine comunitaria che commercializza.

2. Lo Stato membro revoca il riconoscimento se l'impresa di trasformazione non rispetta, deliberatamente o per negligenza grave, le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili nel settore del tabacco greggio.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

quater Zone di produzione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

Le zone di produzione di cui all'articolo 110 duodecies, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrispondono, per ciascun gruppo di varietà, a quelle elencate nell'allegato XXVI del presente regolamento.

Gli Stati membri possono stabilire zone di produzione più ristrette, basandosi in particolare su criteri qualitativi. Una zona di produzione ristretta non può avere una superficie superiore a quella di un comune amministrativo o, per la Francia, di un cantone.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

quinquies Contratti di coltivazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. Il contratto di coltivazione di cui all'articolo 110 duodecies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un agricoltore o un'associazione di produttori che lo rappresenta, dall'altro, purché l'associazione di produttori sia riconosciuta dallo Stato membro.

2. Il contratto di coltivazione è stipulato per varietà o per gruppo di varietà. Esso obbliga l'impresa di prima trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e l'agricoltore o l'associazione di produttori che lo rappresenta a consegnare all'impresa di prima trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.

3. Per ogni raccolto, il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti dati:

a) il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti;

b) la varietà o il gruppo di varietà di tabacco oggetto del contratto;

c) il quantitativo massimo da consegnare;

d) il luogo esatto in cui è coltivato il tabacco, ossia la zona di produzione di cui all'articolo 171 quater quater, la provincia, il comune e gli estremi della parcella in base al sistema integrato di controllo;

e) la superficie della parcella, escluse strade aziendali o recinzioni;

f) il prezzo d'acquisto per grado qualitativo, escluso l'importo dell'aiuto, le eventuali spese di servizio e le tasse;

g) i requisiti qualitativi minimi convenuti per grado qualitativo, con un minimo di tre gradi in funzione della posizione delle foglie sul fusto, nonché l'impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione tabacco greggio selezionato per grado qualitativo e rispondente almeno ai suddetti requisiti di qualità;

h) l'impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare all'agricoltore il prezzo di acquisto secondo il grado di qualità;

i) il termine per il pagamento del prezzo d'acquisto, che non può essere superiore a trenta giorni dalla data della consegna;

j) l'impegno dell'agricoltore a trapiantare il tabacco sulla parcella di cui trattasi entro il 20 giugno dell'anno del raccolto.

4. Qualora un ritardo nel trapianto porti a superare la data del 20 giugno, l'agricoltore è tenuto ad informarne entro tale data l'impresa di trasformazione e le autorità competenti dello Stato membro mediante lettera raccomandata precisando il motivo del ritardo e fornendo le informazioni relative ad eventuali cambiamenti di parcella.

5. Le parti contraenti di un contratto di coltivazione possono aumentare i quantitativi inizialmente precisati nel contratto mediante clausola aggiuntiva scritta. La clausola aggiuntiva è trasmessa per registrazione all'autorità competente entro il quarantesimo giorno successivo al termine previsto per la conclusione dei contratti di coltivazione dall'articolo 171 quater sexies, paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

sexies Conclusione e registrazione dei contratti

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 aprile dell'anno del raccolto. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.

2. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione stipulati sono trasmessi per registrazione all'organismo competente entro 15 giorni dal termine fissato per la loro conclusione, a norma del paragrafo 1.

L'organismo competente è quello dello Stato membro in cui è effettuata la trasformazione.

Se la trasformazione è effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui è coltivato il tabacco, l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione invia immediatamente copia del contratto registrato all'organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale organismo, se non esegue esso stesso i controlli del regime di aiuto, invia copia dei contratti registrati al servizio di controllo competente.

3. Se il termine per la firma del contratto, di cui al paragrafo 1, o per la trasmissione del contratto di coltivazione, di cui al paragrafo 2, è superato di non oltre quindici giorni, l'aiuto da erogare è ridotto del 20%.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

septies Contratti stipulati con un'associazione di produttori

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. Il contratto di coltivazione stipulato tra un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori è corredato di un elenco nominativo degli agricoltori e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l'ubicazione esatta delle parcelle e della loro superficie, come previsto all'articolo 171quater quinquies, paragrafo 3, lettere c), d) e e).

L'elenco è presentato per registrazione all'autorità competente entro il 15 maggio dell'anno del raccolto.

2. L'associazione di produttori di cui al paragrafo 1 non può esercitare l'attività di prima trasformazione del tabacco.

3. Gli agricoltori che producono tabacco non possono appartenere a più di un'associazione di produttori.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

octies Requisiti qualitativi minimi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

Il tabacco consegnato all'impresa di trasformazione è di qualità sana, leale e mercantile ed esente dalle caratteristiche elencate nell'allegato XXVII. Gli Stati membri o le parti contraenti possono fissare requisiti qualitativi più rigorosi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

nonies Controversie

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

Gli Stati membri possono prevedere che le controversie sulla qualità del tabacco consegnato all'impresa di prima trasformazione siano sottoposte ad un organo d'arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative alla composizione e alle deliberazioni di tali organismi. Gli organismi di arbitrato includono un ugual numero di rappresentanti dei produttori e delle imprese di trasformazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

decies Ammontare dell'aiuto

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

In applicazione dell'articolo 110 duodecies, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano un importo indicativo, per kg, dell'aiuto per varietà o gruppo di varietà di tabacco anteriormente al 15 marzo dell'anno del raccolto. Gli Stati membri possono differenziare il livello dell'aiuto in funzione della qualità del tabacco consegnato. Per ogni varietà o gruppo di varietà, il livello dell'aiuto non può essere superiore all'importo del premio per gruppo di varietà fissato per il raccolto 2005 dal regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio.

Gli Stati membri fissano un importo definitivo dell'aiuto, per kg, per varietà o gruppo di varietà di tabacco, entro 15 giorni lavorativi dalla data di conclusione della consegna di tutto il tabacco per il raccolto considerato. Se l'importo complessivo dell'aiuto chiesto in uno Stato membro supera il massimale nazionale fissato all'articolo 110 terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ritoccato a norma dell'articolo 110 quaterdecies del medesimo regolamento, lo Stato membro applica una riduzione lineare agli importi versati ad ogni agricoltore.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

undecies Calcolo dell'aiuto

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. L'aiuto da versare agli agricoltori è calcolato in base al peso del tabacco in foglia della varietà o del gruppo di varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta e preso in consegna dall'impresa di prima trasformazione.

2. Se il tasso di umidità è superiore o inferiore alla percentuale indicata nell'allegato XXVIII per la varietà di cui trattasi, il peso viene adeguato, per ogni punto percentuale di differenza, entro i limiti di tolleranza di cui allo stesso allegato.

3. I metodi per determinare il tasso di umidità, i livelli e la frequenza del prelievo di campioni e la modalità di calcolo del peso adeguato sono indicati nell'allegato XXIX.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

duodecies Consegna

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. Salvo forza maggiore, gli agricoltori consegnano l'intera produzione all'impresa di prima trasformazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno del raccolto, pena la perdita del diritto all'aiuto. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.

2. La consegna è effettuata direttamente nel luogo in cui il tabacco sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l'autorizza, in un centro d'acquisto riconosciuto. L'organismo di controllo riconosce i centri di acquisto, che devono disporre di infrastrutture, di strumenti di pesatura e di locali adeguati.

3. Qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati al paragrafo 2, oppure se il trasportatore non possieda l'autorizzazione di trasporto per il trasferimento di quantitativi distinti di tabacco dal centro d'acquisto allo stabilimento di trasformazione, l'impresa di prima trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme è tenuta a versare allo Stato membro una somma pari all'importo degli aiuti corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è accreditata al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

terdecies Pagamento

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

L'organismo competente dello Stato membro versa l'aiuto all'agricoltore sulla scorta di un attestato di controllo rilasciato dal competente organismo di controllo che certifica l'avvenuta consegna del tabacco.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

quaterdecies Anticipi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006)

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono prevedere un sistema di anticipi del pagamento dell'aiuto per il tabacco agli agricoltori.

2. Gli agricoltori possono presentare una domanda di anticipo dopo il 16 settembre dell'anno del raccolto. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo sono acclusi i documenti seguenti:

a) copia del contratto di coltivazione con il rispettivo numero di registrazione;

b) una dichiarazione scritta dell'agricoltore in cui sono indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

3. Il versamento dell'anticipo, di importo pari al 50% dell'aiuto da corrispondere al produttore in base a livello indicativo dell'aiuto fissato a norma dell'articolo 171 quater decies, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'importo dell'anticipo stesso maggiorato del 15%.

Una volta versato l'intero importo dell'aiuto, la cauzione è svincolata a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

4. L'anticipo è versato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui al paragrafo 3.

L'anticipo versato è dedotto dall'importo dell'aiuto per il tabacco di cui all'articolo 171 quater terdecies.

5. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. [Gli agricoltori non possono presentare domanda di anticipo dopo aver iniziato le consegne.] (frase soppressa)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

quindecies Trasformazione del tabacco in un altro Stato membro

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. L'aiuto è versato o anticipato dallo Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato.

2. Se il tabacco è trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato coltivato, lo Stato membro in cui ha luogo la trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, dopo aver espletato i controlli necessari, tutti i dati necessari per il versamento dell'aiuto e per lo svincolo delle cauzioni.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

sexdecies Comunicazioni alla Commissione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno del raccolto:

a) nome e indirizzo degli organismi competenti della registrazione dei contratti di coltivazione;

b) nome e indirizzo delle imprese di prima trasformazione riconosciute.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, l'elenco degli organismi competenti della registrazione dei contratti di coltivazione e delle imprese di prima trasformazione riconosciute.

2. Lo Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione le misure nazionali adottate per l'applicazione del presente capitolo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

sepdecies Misure transitorie

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

Fatte salve future modifiche, i produttori di tabacco le cui quote sono state riscattate durante i raccolti 2002 e 2003 a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 hanno diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i rimanenti cinque raccolti successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio erogato per il raccolto 2005, indicata nelle tabelle di cui all'allegato XXX. Tali importi sono versati anteriormente al 31 maggio di ogni anno.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 17 quinquies

PAGAMENTI TRANSITORI PER GLI ORTOFRUTTICOLI E PAGAMENTO TRANSITORIO PER I FRUTTI ROSSI

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2007)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

Definizioni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2007)

Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

a) per "richiedente" si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 110 unvicies e 110 tervicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere

l'aiuto di cui ai suddetti articoli;

b) per "aiuto" si intende il pagamento transitorio per gli ortofrutticoli previsto nell'articolo 110 unvicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 o il pagamento transitorio per i frutti rossi previsto nell'articolo 110 tervicies del medesimo regolamento;

c) per "primo trasformatore" si intende l'utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli articoli 110 unvicies e 110 tervicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (*);

d) per "collettore" si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi della lettera a) e che acquista per proprio conto almeno uno dei prodotti di cui rispettivamente nell'articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma, o nell'articolo 110 tervicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e) per "organizzazione di produttori riconosciuta" si intende qualsiasi soggetto giuridico o parte chiaramente definita di un soggetto giuridico conforme ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 (**) e riconosciuta dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4 del suddetto regolamento, nonché le associazioni di produttori riconosciute in applicazione dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

(*) GU L 297 del 21.11.1996.

(**) GU L 273 del 17.10.2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

bis Contratto

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2007)

1. Fatto salvo il ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità prevista nell'articolo 110 duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il contratto di trasformazione di cui all'articolo 110 duovicies, paragrafo 3, e nell'articolo 110 tervicies, paragrafo 2, del suddetto regolamento è concluso tra un primo trasformatore accreditato ai sensi dell'articolo 171 quinquies ter, da una parte, e un produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o un collettore accreditato ai sensi dell'articolo 171 quinquies ter, dall'altra.

Qualora l'organizzazione di produttori riconosciuta agisca altresì in qualità di primo trasformatore accreditato, il contratto può assumere la forma di un impegno di conferimento.

2. Il contratto o l'impegno di conferimento specifica almeno i seguenti elementi:

a) il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti del contratto o dell'impegno di conferimento;

b) le specie interessate e la superficie occupata da ciascuna specie;

c) ove del caso, un impegno del richiedente di consegnare al primo trasformatore la quantità totale raccolta o i quantitativi minimi definiti dagli Stati membri.

Qualora il contratto venga concluso tra un primo trasformatore accreditato e un'organizzazione di produttori riconosciuta o un collettore accreditato che rappresenta il richiedente, il contratto menziona altresì il nome, il cognome e l'indirizzo, di cui alla lettera a), dei richiedenti interessati, nonché le specie e la superficie occupata, di cui alla lettera b), di ciascuno dei richiedenti interessati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

ter Accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2007)

1. Ai fini del presente capitolo, gli Stati membri istituiscono un sistema di accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori stabiliti sul loro territorio. Essi definiscono in particolare le condizioni di accreditamento che consentano di garantire almeno:

a) che i primi trasformatori e i collettori accreditati dispongono delle capacità amministrative per gestire i contratti di cui all'articolo 171 quinquies bis;

b) che i primi trasformatori accreditati dispongono di capacità di produzione sufficienti.

2. Gli Stati membri definiscono una procedura per il controllo degli accreditamenti.

Gli accreditamenti conferiti a norma del regolamento (CE) n. 2201/96 e del regolamento (CE) n. 2202/96 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente capitolo.

3. Se un collettore o un primo trasformatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore accreditato non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall'autorità competente in virtù del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri comminano opportune sanzioni. L'importo delle sanzioni è calcolato in funzione della gravità dell'infrazione.

4. Gli Stati membri pubblicano un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati almeno due mesi prima della data fissata conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, o all'articolo 13, paragrafo 13 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 171

quater Livello dell'aiuto nell'ambito dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2007)

1. Conformemente all'articolo 110 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano e pubblicano, anteriormente al 15 marzo dell'anno per cui è chiesto l'aiuto, l'importo indicativo dell'aiuto per ettaro.

2. Conformemente all'articolo 110 duovicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano l'importo definitivo dell'aiuto per ettaro sulla base della superficie determinata.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

CAPITOLO 18

DISPOSIZIONI FINALI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 172

Abrogazioni

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006)

1. I regolamenti (CEE) n. 1686/72, (CEE) n. 1445/76, (CE) n. 1644/1996, (CE) n. 2316/1999, (CE) n. 2461/1999, (CE) n. 2550/2001, (CE) n. 2199/2003 e (CE) n. 2237/2003 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Tuttavia, essi continuano ad applicarsi alle domande di aiuto relative alla campagna o al periodo di erogazione del premio 2004/2005 e precedenti. In caso di applicazione dell'articolo 66 o dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli articoli 20, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 2316/1999 rimangono applicabili fino alla scadenza degli impegni sottoscritti dagli agricoltori.

2. Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2005. Esso rimane applicabile alle domande presentate per il 2004.

3. Il regolamento (CE) n. 609/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2005. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti per i raccolti 2004 e 2005 in caso di applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Inoltre, esso continua ad applicarsi in Slovenia alle domande di pagamenti diretti per il raccolto 2006 in relazione al regolamento (CEE) n. 1696/71 e fino al 31 dicembre 2006 in relazione al regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio.

3 bis. Il regolamento (CE) n. 1591/2001 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

3 ter. I regolamenti (CEE) n. 85/93 e (CE) n. 2848/98 sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2006. Essi continuano tuttavia ad applicarsi per il raccolto 2005.

4. I rinvii ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento, escluso il regolamento (CEE) n. 85/93.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

Art. 173

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o al periodo di erogazione del premio aventi inizio il 1° gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 10 che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

F. FISCHLER

Membro della Commissione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO I

PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, PARAGRAFO 5

Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t.

La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949). I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.

Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1.000 cm3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata. Essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene diluita da tre a cinque volte.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO II

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL RISO

Calcolo del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 13

1. Per determinare un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'autorità competente dello Stato membro tiene conto delle superfici o delle sottosuperfici di base fissate all'articolo 81 del suddetto regolamento, da una parte, e del totale delle superfici per le quali sono state presentate domande per tali superfici e sottosuperfici di base, dall'altra.

2. Nel determinare la superficie complessiva per la quale sono state presentate domande di aiuto, non si tiene conto delle domande o di parti di esse che in seguito a un controllo siano risultate manifestamente ingiustificate.

3. Se viene riscontrato un superamento per alcune superfici o sottosuperfici di base, lo Stato membro ne stabilisce la percentuale, calcolata fino a due decimali, rispettando il termine fissato all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. Quando un superamento è prevedibile, lo Stato membro ne informa immediatamente i produttori.

4. Il coefficiente di riduzione del pagamento specifico per il riso è calcolato, conformemente all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003, secondo la formula seguente:

Coefficiente di riduzione = superficie di riferimento della sottosuperficie di base, divisa per la superficie totale per la quale sono state presentate domande di aiuto per la sottosuperficie suddetta.

La riduzione dell'aiuto specifico per il riso è calcolata secondo la formula seguente:

Aiuto specifico ridotto per il riso = aiuto specifico per il riso moltiplicato per il coefficiente di riduzione.

Il coefficiente di riduzione e l'aiuto specifico ridotto per il riso sono calcolati per ciascuna sottosuperficie di base, dopo la ridistribuzione prevista all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La ridistribuzione viene effettuata a vantaggio delle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali. Essa è proporzionale ai superamenti rilevati nelle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO III

(sostituito dall'allegato I del Reg. (CE) n. 1250/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007)

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL RISO

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)

SUPERFICIE TOTALE DETERMINATA, utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione:

[TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO] (Titolo soppresso)

ANNO DELLA DOMANDA: . . . . . . . . . . .

STATO MEMBRO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(solo per la Francia) superficie di base: . . . .

Sottosuperficie

Superficie di riferimento

(in ha) [*]

Varietà

Superficie seminata oggetto della domanda di aiuto (in ha) [**]

Nome della sottosuperficie 1

.

Varietà 1

.

Varietà 2

.

Varietà 3

.

. . .

.

Totale

.

Nome della sottosuperficie 2

.

Varietà 1

.

Varietà 2

.

Varietà 3

.

. . .

.

Totale

.

Nome della sottosuperficie 3

.

Varietà 1

.

Varietà 2

.

Varietà 3

.

. . .

.

Totale

.

. . .

.

Varietà 1

.

Varietà 2

.

Varietà 3

.

. . .

.

Totale

.

Totale

.

.

.

[*] Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[**] Articolo 80 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO IV - [non disponibile] (1).

(1)

Il presente allegato non disponibile è stato da ultimo sostituito dall'allegato I del Reg. (CE) n. 1679/2006.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO V

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 681/2005)

di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera b)

[Varietà di lino destinato alla produzione di fibre ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi

Adélie

Agatha

Alba

Alizée

Angelin

Argos

Ariane

Artemida

Aurore

Belinka

Bonet

Caesar Augustus

Diane

Diva

Drakkar

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Jitka

Jordan

Kastyciai

Laura

Liflax

Liviola

Loréa

Luna

Marina

Marylin

Melina

Merkur

Modran

Nike

Opaline

Rosalin

Selena

Super

Tabor

Texa

Venica

Venus

Veralin

Viking

Viola] (allegato soppresso)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO VI - [non disponibile] (1).

(1)

Il presente allegato non disponibile è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO VII

Leguminose foraggere di cui all'articolo 67

Codice NC

.

0713 90

Vicia spp. tranne Vicia faba e Vicia sativa, quando il raccolto è effettuato alla piena maturazione

Vicia sativa quando il raccolto è effettuato in un momento diverso dalla piena maturazione

ex 1209 29 50

Lupinus spp. diverso dai lupini dolci

ex 1214 90 99

Medicago spp.

Trifolium spp.

Lathyrus spp.

Melilotus spp.

Onobrychis spp.

Ornithopus sativus

Hedysarum coronarium

Lotus corniculatus

Galega orientalis

Trigonella foenum-graecum

Vigna sinensis

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO VIII

COLTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 57

Colture

Stato membro

Regione

Tutte le colture ammissibili

Estonia

L'intero territorio

.

Finlandia

L'intero territorio

.

Svezia

L'intero territorio

Granturco dolce

Tutti gli Stati membri

L'intero territorio

Canapa destinata alla produzione di fibre

.

.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO IX - [non disponibile]. (1)

(1)

Il presente allegato non disponibile è stato da ultimo sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 270/2007.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO X

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006)

Zone ammissibili al premio per capra

1. Germania: tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99.

2. Grecia: l'intero paese. (*)

3. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-Leon, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le zone delle province di La Coruña e Lugo che non sono considerate zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana e isole Canarie, nonché tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette comunità autonome

4. Francia: Corsica, i dipartimenti d'oltremare (*) e tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 situate al di fuori della suddetta regione.

5. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 situate al di fuori delle suddette regioni.

6. Cipro: l'intero paese.

7. Austria: tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99.

8. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre. (*)

9. Slovenia: l'intero paese.

10. Slovacchia: tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99.

(*) I dipartimenti francesi d'oltremare, Madeira, le isole Canarie e le isole dell'Egeo sono considerati esclusi dal presente allegato in caso di applicazione dell'esclusione facoltativa di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da parte degli Stati membri interessati.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XI

(sostituito dall'allegato IV del Reg. (CE) n. 1250/2006 e modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1679/2006)

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

DOMANDE PREMI PER PECORA E PER CAPRA

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 1° SETTEMBRE DI OGNI ANNO

ANNO DELLA DOMANDA: . . . . .

STATO MEMBRO: . . . . . .

.

Tipo di animale femmina

Totale animali femmine

Pecore non nutrici

Pecore nutrici

Capre

Numero di premi oggetto della domanda [articolo 113 del regolamento (CE) n. 1782/2006]

.

.

.

.

Numero di premi supplementari oggetto della domanda [1]

[articolo 114 del regolamento (CE) n. 1782/2006]

.

.

.

.

[1] A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XII

(sostituito dall'allegato IV del Reg. (CE) n. 1250/2006 e modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1679/2006)

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv)

PAGAMENTI PREMI PER PECORA E PER CAPRA

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO

ANNO DELLA DOMANDA: . . . . .

STATO MEMBRO: . . . . . .

Tipo di animale femmina

Totale animali femmine

Pecore non nutrici

Pecore nutrici

Capre

Numero di premi versati (Capi)

Numero di pagamenti supplementari per capo [*]

.

.

.

.

Numero di premi supplementari [**]

.

.

.

.

Numero di premi per pecora o per capra

.

.

.

.

[*] In caso di applicazione dell'art. 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (periodo transitorio).

[**] A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XIII

FUNZIONAMENTO DELLA RISERVA NAZIONALE

STATO MEMBRO. . .

ANNO. . .

DATA. . .

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 30 APRILE DI OGNI ANNO

Trasferimento di diritti durante l'anno sopraindicato

Numero dei diritti al premio

a) SALDO DELLA RISERVA NAZIONALE ALL'INIZIO DELL'ANNO (= FINE DELL'ANNO PRECEDENTE)

.

DIRITTI RESTITUITI ALLA RISERVA NAZIONALE SENZA PAGAMENTO COMPENSATORIO

b) A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI DIRITTI SENZA TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

.

c) DIRITTI AL PREMIO INUTILIZZATI (UTILIZZO INSUFFICIENTE)

d) TOTALE = b) + c)

e) DIRITTI ASSEGNATI

.

f) DIRITTI CONCESSI AD AGRICOLTORI IN ZONE SVANTAGGIATE

.

g) SALDO DELLA RISERVA NAZIONALE ALLA FINE DELL'ANNO = a) + d) - e)

.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XIV

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1250/2006)

PERIODI E TERMINI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI DIRITTI E DOMANDE DI PREMIO

STATO MEMBRO . . .

ANNO . . .

DATA . . .

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 30 APRILE DI OGNI ANNO

.

Data di inizio

Scadenza

TERMINE PER IL TRASFERIMENTO PERMANENTE DI DIRITTI

XXXXX

.

TERMINE PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI DIRITTI

XXXXX

.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DIRITTI PROVENIENTI DALLA RISERVA NAZIONALE

.

.

TERMINE PER L'ASSEGNAZIONE DI DIRITTI PROVENIENTI DALLA RISERVA NAZIONALE

XXXXX

.

PERIODO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO

.

.

PERIODO DI DETENZIONE

.

.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XV (1)

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 99

- Angler Rotvieh (Angeln) - Rød dansk mælkerace (RMD) - German Red - Lithuanian Red

- Ayrshire

- Armoricaine

- Bretonne Pie-Noire

- Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

- Groninger Blaarkop

- Guernsey

- Jersey

- Malkeborthorn

- Reggiana

- Valdostana Nera

- Itäsuomenkarja

- Länsisuomenkarja

- Pohjoissuomenkarja.

(1)

Allegato sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 34.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XVI (1)

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 103

.

(in chilogrammi)

Belgio

5.450

Repubblica ceca

5.682

Danimarca

6.800

Germania

5.800

Estonia

5.608

Grecia

6.500

Spagna

4.650

Francia

5.550

Irlanda

4.100

Italia

5.150

Cipro

6.559

Lettonia

4.796

Lituania

4.970

Lussemburgo

5.700

Ungheria

6.666

Malta

.

Paesi Bassi

6.800

Austria

4.650

Polonia

3.913

Portogallo

5.100

Slovenia

4.787

Slovacchia

5.006

Finlandia

6.400

Svezia

7.150

Regno Unito

5.900

(1)

Allegato sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 34.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XVII

MASSIMALI NAZIONALI RELATIVI AL PREMIO ALL'ABBATTIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 124, PARAGRAFO 1, APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2005

.

Bovini adulti

Vitelli

Belgio

711.232

335.935

Danimarca

711.589

54.700

Germania

4.357.713

652.132

Grecia

235.060

80.324

Spagna (1)

1.982.216

25.629

Francia (2)

4.041.075

2.045.731

Irlanda

1.776.668

0

Italia

3.426.835

1.321.236

Lussemburgo

21.867

3.432

Paesi Bassi

1.207.849

1.198.113

Austria

546.557

129.881

Portogallo (3)

325.093

70.911

Finlandia

382.536

10.090

Svezia

502.063

29.933

Regno Unito

3.266.212

26.271

(1) Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

(2) Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001.

(3) Fatti salvi gli articoli 13 e 22 del regolamento (CE) n. 1453/2001.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XVIII - [non disponibile] (1).

(1)

Il presente allegato non disponibile è stato da ultimo sostituito dall'art. 1  del Reg. (CE) n. 316/2009.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XIX

TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 131, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 5 DELLO STESSO ARTICOLO

.

Fino al 100% Premio all'abbatti-mento (vitelli)

Fino al 100% Premio per vacca nutrice

Fino al 40% Premio all'abbatti-mento (bovini tranne i vitelli)

Fino al 100% Premio all'abbatti-mento (bovini tranne i vitelli)

Fino al 75% Premio speciale

Riferimento nel regolamento (CE) n. 1782/2003

Art. 68, par. 1

Art. 68, par. 2, a), i)

Art. 68, par. 2, a), ii)

Art. 68, par. 6, b), i)

Art. 68, par. 2, b), ii)

Importo in euro effettiva-mente versato (previa riduzione di cui all'art. 139)

.

.

.

.

.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XX

(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 993/2007)

ESTENSIONE MINIMA DELLA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER AZIENDA NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Nuovi Stati membri

Estensione minima della superficie ammissibile per azienda (ha)

Bulgaria

1

Possono tuttavia presentare domanda di pagamento le aziende con almeno 0,5 ha di colture permanenti

Cipro

0,3

Repubblica ceca

1

Estonia

1

Ungheria

1

Possono tuttavia presentare domanda di pagamento le aziende di oltre 0,3 ha di frutteti o vigneti

Lettonia

1

Lituania

1

Polonia

1

Romania

1

Slovacchia

1

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXI

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006, sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 993/2007 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2009)

SUPERFICI AGRICOLE NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Nuovi Stati membri

Superficie agricola nell'ambito del pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003

(migliaia di ha)

Bulgaria

3.805

Cipro

140

Repubblica ceca

3.469

Estonia

800

Ungheria

4.829

Lettonia

1.475

Lituania

2.574

Polonia

14.337

Romania

8.716

Slovacchia

1.880

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXII

MATERIE PRIME DI CUI ALL'ARTICOLO 148

Codice NC

Breve descrizione dei prodotti

ex 0602 90 41

Alberi da bosco a rotazione breve con un ciclo di raccolto massimo di 20 anni

ex 0602 90 49

Alberi, arbusti e arboscelli, che producono materiale vegetale di cui al codice NC 1211 e al capitolo 14 della nomenclatura combinata, tranne quelli che possono essere destinati al consumo umano o animale

ex 0602 90 51

Piante pluriennali coltivate in piena aria (ad es. Miscanthus sinensis) diverse dalle piante utilizzabili per il consumo umano o animale, in particolare quelle che producono materiale vegetale di cui al codice NC 1211, diverse dalla lavanda, lavandina e salvia, e al capitolo 14 della nomenclatura combinata

ex 0602 90 59

Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinctorium e Isatis tinctoria

1211 90 95

Digitalis lanata, Secale cornutum e Hypericum perforatum, tranne il materiale vegetale utilizzabile per il consumo umano o animale

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXIII

Prodotti finiti per la cui fabbricazione possono essere utilizzate le materie prime di cui all'articolo 145:

- tutti i prodotti di cui ai capitoli da 25 a 99 della nomenclatura combinata;

- tutti i prodotti di cui al capitolo 15 della nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale;

- i prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti;

- il materiale da imballaggio di cui ai codici NC ex 1904 10 ed ex 1905 90 90, purché sia stata fornita la prova che i prodotti sono stati utilizzati per scopi non alimentari conformemente al disposto dell'articolo 158, paragrafo 4, del presente regolamento;

- il bianco di funghi (micelio) di cui al codice NC 0602 90 10 (1) ;

- la gommalacca, le gomme, le resine, le gommoresine e i balsami naturali di cui al codice NC 1301;

- i succhi e gli estratti di oppio di cui al codice NC 1302 11 00;

- i succhi e gli estratti di piretro o di radici delle piante da rotenone di cui al codice NC 1302 14 00;

- le altre mucillagini e gli altri ispessenti di cui al codice NC 1302 39 00;

- tutti i prodotti agricoli di cui all'articolo 145, paragrafo 1, ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio che servono come combustibili nelle centrali elettriche per la produzione d'energia (2);

- tutti i prodotti di cui all'allegato XXII ed i loro derivati destinati ad usi energetici (2);

- Miscanthus sinensis di cui al codice NC 0602 90 51, triturato, destinato ad essere utilizzato come lettiera per cavalli, concime organico, additivo per migliorare il compostaggio, lettiera per essiccare e pulire le piante, nonché destinato ad essere utilizzato come materiale edile allo stato di materia prima o di fibra.

- tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (4), sempreché non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione;

- tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1260/2001 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 30/2004 (6) della Commissione, sempreché non siano ottenuti dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.

(1)

Testo modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. L 317 del 3 dicembre 2005.

(2)

Trattino sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 marzo 2005, n. L 61.

(3)

GU L 159 del 1.7.1993.

(4)

GU L 36 del 7.2.2004.

(5)

GU L 178 del 30.6.2001.

(6)

GU L 6 del 10.1.2004.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXIV

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 381/2007)

Metodo comune di calcolo della superficie olivicola in ettari SIG olivi

Il metodo comune si basa su un algoritmo [1], che determina la superficie olivicola a partire dalla posizione degli alberi ammissibili attraverso un procedimento automatico basato sul Sistema di informazione geografica (SIG).

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

a) "parcella oleicola": una porzione continua di terreno che comprende olivi ammissibili in produzione, che hanno tutti un olivo ammissibile vicino, situato ad una distanza massima definita;

b) "olivo ammissibile": un olivo piantato anteriormente al 1° maggio 1998, oppure per Cipro e Malta, anteriormente al 31 dicembre 2001, oppure un olivo di sostituzione o qualsiasi altro olivo piantato nell'ambito di un programma approvato dalla Commissione in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, la cui esistenza è registrata nel SIG;

Tuttavia qualsiasi olivo piantato è ammissibile per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai sensi dll'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all'aiuto).

c) "olivo sparso ammissibile": un olivo ammissibile in produzione che non soddisfa le condizioni richieste per l'appartenenza ad una parcella olivicola;

d) "olivo ammissibile in produzione": un olivo ammissibile di una specie domestica, vivo, a dimora, in qualsiasi stato, formato eventualmente da più tronchi distanti gli uni dagli altri meno di 2 m alla base.

2. TAPPE DELL'ALGORITMO PER L'AIUTO AGLI OLIVETI

Tappa 1: analisi di vicinanza

Il parametro dell'analisi di vicinanza (P1) definisce una distanza massima di prossimità tra gli olivi ammissibili, precisando se si tratta di alberi sparsi o appartenenti alla medesima parcella olivicola. Il valore P1 rappresenta il raggio che parte da un olivo ammissibile e descrive un cerchio in cui devono rientrare altri olivi ammissibili per poter essere considerati appartenenti allo stesso "perimetro olivicolo".

Il valore P1 è fissato in 20 m, distanza che corrisponde ad un valore agronomico massimo per la maggior parte delle regioni. In determinate regioni a coltura estensiva, da definirsi dallo Stato membro, in cui le distanze medie di impianto sono superiori a 20 m, lo Stato membro può decidere di fissare il valore P1 al doppio della distanza media regionale di impianto. In tal caso, lo Stato membro conserva i documenti che giustificano l'applicazione di tale eccezione.

Gli olivi ammissibili appartenenti ad oliveti con una distanza di impianto superiore a P1 si considerano olivi sparsi ammissibili.

In un primo tempo, il parametro P1 determina la prossimità degli olivi ammissibili. Si applica quindi una zona cuscinetto attorno a ciascun punto (baricentro degli olivi), i poligoni generati sono fusi e infine una ricerca sulla dimensione dei poligoni determina gli olivi sparsi ammissibili.

Tappa 2: attribuzione di una superficie uniforme agli olivi sparsi ammissibili

Dopo avere applicato P1, gli olivi ammissibili sono suddivisi in due categorie:

- olivi ammissibili appartenenti ad un perimetro olivicolo,

- olivi sparsi ammissibili.

____________

[1] Metodo OLIAREA messo a punto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.

La superficie attribuita ad un olivo sparso ammissibile (P2) è fissata a 100 m2, ossia un cerchio di raggio pari a 5,64 m il cui centro corrisponde all'olivo sparso ammissibile.

Tappa 3: applicazione della zona cuscinetto interna P3

Occorre attribuire una superficie al perimetro olivicolo e stabilire un poligono la cui forma rappresenta l'oliveto.

Dapprima si crea una rete di linee che collegano tutti gli olivi ammissibili del gruppo distanti l'uno dall'altro meno della distanza P1.

Si sovrappone quindi ad ognuna di queste linee una superficie detta "cuscinetto interno". Il cuscinetto interno è definito come la serie di punti la cui distanza dalle linee della rete è uguale o inferiore al valore della "larghezza del cuscinetto interno". Per evitare la formazione di isole che sarebbero classificate come "non olivicole" in un oliveto uniforme, la larghezza del cuscinetto interno deve essere pari alla metà della distanza P1.

La combinazione di tutti i cuscinetti interni costituisce una prima approssimazione della superficie da attribuire al gruppo di olivi, vale a dire la superficie dell'oliveto.

Tappa 4: applicazione della zona cuscinetto esterna P4

La superficie definitiva dell'oliveto e la forma definitiva del poligono che rappresenta detta superficie si ottengono applicando una seconda zona cuscinetto, detta "cuscinetto esterno".

All'esterno della rete costituita dalle linee che uniscono tutti gli olivi ammissibili piantati lungo i confini dell'oliveto si applica un "cuscinetto esterno". Il cuscinetto esterno è la serie di punti la cui distanza dalla linea di confine della rete è uguale o inferiore al valore della "larghezza del cuscinetto esterno". Il cuscinetto esterno si applica solo esternamente a ciascuna linea di confine della rete, mentre il cuscinetto interno si applica internamente ad essa.

Il cuscinetto "esterno" corrisponde alla metà della distanza media di impianto della parcella olivicola (d), con una soglia minima di 2,5 m.

Questa distanza media di impianto tra gli olivi ammissibili è calcolata con la seguente formula:

Distanza media di impianto d = vA/N

dove A = superficie del gruppo di olivi e N = numero degli olivi.

La distanza media di impianto è determinata per iterazione effettuando i seguenti calcoli:

- la prima distanza media di impianto d1 è calcolata utilizzando la superficie (A1) ottenuta applicando solo P3 (cuscinetto interno),

- si calcola quindi una nuova superficie A2 applicando il cuscinetto esterno d2= d1/2,

- infine, quando la differenza tra An-1 e An non è più significativa, sarà stabilita la superficie An.

Si ottiene dunque il valore finale P4:

P4 = max [2,5 m; 1/2 dn]

dove dn = vA/N

Tappa 5: determinazione della superficie olivicola

- Tappa 5 a: determinazione del poligono di Voronoi

Le zone cuscinetto interna ed esterna (P3 e P4) sono combinate per ottenere il risultato finale. Il risultato è un grafico in cui figurano il perimetro olivicolo e la superficie olivicola da registrare nella banca dati del SIG degli oliveti.

Tale grafico può essere convertito in poligoni di Voronoi, che attribuiscono una superficie a ciascun olivo ammissibile. Un poligono di Voronoi è un poligono formato da tutti i punti di un piano più prossimi ad un determinato punto del reticolo rispetto a qualsiasi altro punto.

- Tappa 5 b: esclusione delle parti che oltrepassano il confine della parcella di riferimento

Innanzitutto, occorre sovrapporre i perimetri olivicoli ai confini delle parcelle di riferimento.

In seguito si eliminano le parti dei perimetri olivicoli che oltrepassano i confini della parcella di riferimento.

- Tappa 5 c: accorpamento delle isole di superficie inferiore a 100 m2

Occorre applicare una tolleranza attraverso un valore soglia alla dimensione delle "isole" (ossia parti di appezzamenti non coperte da olivi ammissibili, dopo applicazione del metodo), onde evitare la formazione di "isole" insignificanti. Tutte le isole inferiori a 100 m2 possono essere accorpate. Le "isole" da considerare sono:

- le "isole interne" (comprese all'interno del perimetro olivicolo generato da OLIAREA) ottenute applicando i parametri P1 e P3,

- le "isole esterne" (all'interno della parcella di riferimento ma all'esterno della parcella olivicola) ottenute dall'applicazione di P4 e dall'intersezione tra parcelle di riferimento e perimetri olivicoli.

Tappa 6: esclusione degli olivi non ammissibili

In presenza di olivi non ammissibili nella parcella olivicola, la superficie ottenuta dopo la tappa 5 deve essere moltiplicata per il numero di olivi ammissibili e divisa per il totale degli olivi della parcella olivicola. La superficie così calcolata costituisce la superficie olivicola ammissibile agli aiuti per gli oliveti.

3. TAPPE DELL'ALGORITMO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Per determinare il numero di ettari da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, e dell'allegato VII, punto H, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (fissazione dei diritti all'aiuto), si applicano le tappe da 1 a 5 dell'algoritmo sopra descritto e non si applica la tappa 6. Tuttavia non può essere presa in considerazione la superficie degli olivi sparsi di cui alla tappa 2.

In tal caso, al termine della tappa 5, gli Stati membri possono decidere di accorpare alla superficie olivicola le isole di oltre 100 m2 costituite da terreni agricoli che non hanno dato diritto, nel corso del periodo di riferimento, a pagamenti diretti elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, escluse le superfici occupate da colture permanenti e da foreste. Qualora lo Stato membro si avvalga di tale opzione, essa si applica a tutti gli agricoltori del suo territorio.

Gli Stati membri conservano traccia di tale deroga e dei controlli eseguiti nel SIG degli oliveti.

Gli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono seguire lo stesso metodo per calcolare il numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all'aiuto).

4. ATTUAZIONE

Gli Stati membri inseriscono l'algoritmo sopra descritto tra le funzioni del SIG degli oliveti, adattandolo al rispettivo ambiente informatico. I risultati di ogni tappa dell'algoritmo devono essere registrati nel SIG degli oliveti per ogni parcella.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXV

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 660/2006)

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI TABACCO

di cui all'articolo 171 quater bis

I. FLUE-CURED

Virginia

Wisla

Virgin D e ibridi derivati

Wilia

Bright

Waleria

Wislica

Watra

Virginia SCR IUN

Wanda

Wiktoria

Weneda

Wiecha

Wenus

Wika

DH 16

Wala

DH 17

   

II. LIGHT AIR-CURED

Burley

Tennessee 90

Badischer Burley e ibridi derivati

Baca

Maryland

Bochenski

Bursan

Bonus

Bachus

NC 3

Bozek

Tennessee 86

Boruta

 
   

III. DARK AIR-CURED

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

Gojano

Paraguay e ibridi derivati

Ibridi di Geudertheimer

Dragon Vert e ibridi derivati

Beneventano

Philippin

Brasile Selvaggio e varietà simili

Petit Grammont (Flobecq)

Burley fermentato

Semois

Havana

Appelterre

Prezydent

Nijkerk

Mieszko

Misionero e ibridi derivati

Milenium

Rio Grande e ibridi derivati

Malopolanin

Forchheimer Havanna IIc

Makar

Nostrano del Brenta

Mega

Resistente 142

 

IV. FIRE-CURED

Kentucky e ibridi derivati

Moro di Cori

Salento

Kosmos

V. SUN-CURED

Xanti-Yakà

Perustitza

Samsun

Erzegovina e varietà simili

Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1

Kaba Koulak non classico

Tsebelja

Mavra

VI. BASMAS

VII. KATERINI E VARIETA' SIMILI

VIII. KABA KOULAK CLASSICO

Elassona

Myrodata di Agrinion

Zichnomyrodata

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXVI

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

ZONE DI PRODUZIONE RICONOSCIUTE

di cui all'articolo 171 quater quater

Gruppo di varietà secondo l'allegato I

Stato membro

Zone di produzione

I. Flue cured

Germania

Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Baviera, Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Grecia

.

Francia

Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Picardia e Île-de-France

Italia

Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria

Spagna

Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia

Portogallo

Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo e regione autonoma delle Azzorre

Austria

.

II. Light air-cured

Belgio

.

Germania

Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Grecia

.

Francia

Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Alta Normandia, Bassa Normandia, Borgogna, isola della Riunione, Île-de-France

Italia

Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Friuli, Toscana e Marche

Spagna

Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia

Portogallo

Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e regione autonoma delle Azzore

Austria

.

III. Dark air-cured

Belgio

.

Germania

Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Francia

Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia, Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Alta Normandia, Bassa Normandia Borgogna, isola della Riunione

Italia

Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania e Sicilia

Spagna

Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid, Galizia, Asturie, Cantabria, zona di Campezo nelle Province basche e La Palma (isole Canarie)

Austria

.

IV. Fire-cured

Italia

Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Marche

Spagna

Estremadura e Andalusia

V. Sun-cured

Grecia

.

Italia

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Sicilia

VI. Basmas

Grecia

.

VII. Katerini e varietà simili

Grecia

.

Italia

Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata

VIII. Kaba Koulak Classico

Myrodata di Agrinion Zichnomyrodata

Grecia

.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXVII

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI

di cui all'articolo 171 quater octies

Può beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 171 quater decies il tabacco di qualità sana, leale e mercantile, tenuto conto delle caratteristiche tipiche delle varietà di cui trattasi, che non presenti le seguenti caratteristiche:

a) frammenti di foglie;

b) foglie molto danneggiate dalla grandine;

c) foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;

d) foglie colpite per più del 25% della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti;

e) foglie che presentano residui di antiparassitari;

f) foglie immature o di colore verde carico;

g) foglie placcate;

h) foglie ammuffite o marcite;

i) foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate;

j) foglie di germogli;

k) foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;

l) foglie sporche con terra aderente;

m) foglie il cui tasso d'umidità supera i limiti di tolleranza di cui all'allegato XXVIII.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXVIII

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005 e sostituito dall'allegato VI del Reg. (CE) n. 1250/2006)

TASSI DI UMIDITA'

di cui all'articolo 171 quater undecies

Gruppo di varietà

Tasso di umidità (in%)

Tolleranza (in%)

I. Flue cured

16

4

II. Light air-cured

.

.

Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre

Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo

22

20

 

4

6

 

III. Dark air-cured

.

.

Belgio, Germania, Francia, Austria

26

4

Altri Stati membri

24

6

IV. Fire-cured

22

6

V. Sun cured

16

4

VI. Basmas

16

4

VII. Katerini

16

4

VIII. Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata

16

4

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXIX

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

METODI COMUNITARI PER ACCERTARE IL TASSO DI UMIDITA' DEL TABACCO GREGGIO

di cui all'articolo 171 quater undecies

I. PROCEDIMENTI DA UTILIZZARE

A. Sistema Beaudesson

1. Apparecchiatura

Essiccatoio Beaudesson EM 1 0

Essiccatoio elettrico ad aria calda, nel quale l'aria attraversa il campione da essiccare mediante convenzione forzata dell'aria per mezzo di apposito ventilatore. Il tasso d'umidità viene accertato tramite pesatura prima e dopo l'essiccazione; la bilancia deve essere graduata in modo che l'indicazione fornita per la massa di 10 g sulla quale si opera corrisponda direttamente al valore del tasso d'umidità in percentuale.

2. Procedimento

Deporre una dose di 10 g in una coppella a fondo perforato e introdurla nella colonna di essiccazione, dove viene mantenuta da una ghiera. Azionare l'essiccatoio per 5 minuti, durante i quali l'aria calda provoca l'essiccamento del campione ad una temperatura prossima a 100 °C.

Al termine dei 5 minuti, il processo si arresta grazie ad un interruttore a tempo automatico. Controllare per mezzo del termometro incorporato nell'apparecchio la temperatura raggiunta dall'aria alla fine del processo di essiccamento. Pesare il campione: l'umidità in esso contenuta può essere accertata direttamente e, se necessario, corretta di qualche decimo in più o in meno, secondo la temperatura rilevata, in base a una tabella fissata all'apparecchio.

B. Sistema Brabender

1. Apparecchiatura

Essiccatoi o Brabender

Essiccatoio elettrico costituito da un contenitore cilindrico termoregolato e ventilato mediante convenzione forzata, nel quale si depongono simultaneamente 10 coppelle metalliche, riempite ciascuna di 10 g di tabacco. Queste coppelle vengono poste su un disco rotante a 10 scomparti, che dopo l'essiccazione, grazie a un volano di manovra centrale, conduce tutte le coppelle, una dopo l'altra, ad un apparecchio di pesatura incorporato nell'essiccatoio. Mediante un sistema di leve, ogni coppella viene depositata sul giogo di una bilancia incorporata, senza che sia necessario estrarre i campioni dal contenitore. Trattasi di una bilancia a indicatore ottico, che consente una lettura diretta del tasso d'umidità.

L'essiccatoio comporta pure una seconda bilancia, che serve unicamente alla preparazione delle dosi iniziali.

2. Procedimento

Regolazione del termometro a 110 °C.

Preriscaldamento del contenitore, 15 minuti al minimo.

Preparazione di 10 dosi da 10 g cadauna.

Riempimento dell'essiccatoio.

Essiccamento per 50 minuti.

Lettura dei pesi per accertare i tassi d'umidità lordi.

C. Altri metodi

Gli Stati membri possono applicare altri metodi basati, in particolare, sulla determinazione della resistenza elettrica o sulle proprietà dielettriche del lotto in questione, purché i relativi risultati siano rapportati all'esame di un campione rappresentativo effettuato con uno dei metodo di cui alle lettere A e B.

II. CAMPIONAMENTO

Il campionamento dei tabacchi in foglia onde accertarne il tasso di umidità secondo uno dei metodi di cui ai punti A e B si effettua come segue:

1. Stratificazione della partita

Prelevare da ogni collo un numero di foglie proporzionato al peso rispettivo. Il numero delle foglie deve essere sufficiente, in modo da rappresentare correttamente il collo di provenienza.

Occorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane.

2. Omogeneizzazione

Mescolare tutte le foglie prelevate in un sacco di materia plastica e sminuzzare alcuni chilogrammi (lunghezza di taglio da 0,4 a 2 mm).

3. Sottocampionamento

Dopo la trinciatura, mescolare accuratamente il tabacco sminuzzato e prelevare un campione rappresentativo.

4. Misurazioni

Le misurazioni devono essere effettuate sulla totalità del prelievo sminuzzato, avendo cura che:

- non vi siano variazioni di umidità (recipiente o sacco impermeabile),

- l'omogeneità non vada perduta per via di decantazione (avanzi).

III. LIVELLI E FREQUENZA DEL CAMPIONAMENTO E MODALITA' DI CALCOLO DEL PESO ADEGUATO

I campioni da prelevare da ciascuna consegna per determinare il tasso d'umidità del tabacco greggio devono essere almeno tre per produttore e per ciascun gruppo di varietà. All'atto della consegna del tabacco, il produttore e l'impresa di prima trasformazione possono chiedere di aumentare il numero di campioni da prelevare.

Il peso del tabacco consegnato in una stessa giornata per gruppo di varietà è adeguato in base al tasso medio di umidità misurato. Il peso per il quale è corrisposto l'aiuto non viene adeguato se il tasso medio di umidità si scosta di meno di un punto percentuale in più o in meno dal tasso di umidità di riferimento.

Il peso adeguato è pari al peso totale netto dal tabacco consegnato in una giornata per gruppo di varietà × (100 - tasso di umidità medio)/(100 - tasso di umidità di riferimento per la varietà in questione). Il tasso di umidità dev'essere espresso come numero intero, arrontondando per difetto i decimali tra 0,01 e 0,49 e per eccesso i decimali tra 0,50 e 0,99.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, del Reg. (CE) n. 1121/2009.

ALLEGATO XXX

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/2005)

RISCATTO DI QUOTE A TITOLO DEI RACCOLTI 2002 E 2003

di cui all'articolo 171 quater septdecies

Produttori con una quota di produzione inferiore a 10 tonnellate

Gruppo di varietà

Anni

I

II

III

IV

V

Quote del gruppo I

25%

25%

25%

15%

10%

Quote del gruppo II

25%

25%

25%

15%

10%

Quote del gruppo III

.

.

.

.

.

- raccolto 2002

40%

40%

25%

25%

20%

- raccolto 2003

75%

75%

50%

25%

25%

Quote del gruppo IV

25%

25%

25%

15%

10%

Quote del gruppo V

100%

100%

75%

50%

50%

Quote del gruppo VI

25%

25%

25%

15%

10%

Quote del gruppo VII

25%

25%

25%

15%

10%

Quote del gruppo VIII

25%

25%

25%

15%

10%

Produttori con una quota di produzione uguale o superiore a 10 tonnellate e inferiore a 40 tonnellate

Gruppo di varietà

Anni

I

II

III

IV

V

Quote del gruppo I

25%

25%

20%

10%

10%

Quote del gruppo II

25%

25%

20%

10%

10%

Quote del gruppo III

.

.

.

.

.

- raccolto 2002

35%

35%

20%

20%

20%

- raccolto 2003

75%

50%

40%

20%

20%

Quote del gruppo IV

25%

25%

20%

10%

10%

Quote del gruppo V

90%

90%

50%

50%

50%

Quote del gruppo VI

25%

25%

20%

10%

10%

Quote del gruppo VII

25%

25%

20%

10%

10%

Quote del gruppo VIII

25%

25%

20%

10%

10%

Produttori con una quota di produzione uguale o superiore a 40 tonnellate

Gruppo di varietà

Anni

I

II

III

IV

V

Quote del gruppo I

20%

20%

20%

10%

10%

Quote del gruppo II

20%

20%

20%

10%

10%

Quote del gruppo III

.

.

.

.

.

- raccolto 2002

30%

30%

20%

15%

15%

- raccolto 2003

65%

65%

20%

20%

20%

Quote del gruppo IV

20%

20%

20%

10%

10%

Quote del gruppo V

75%

75%

40%

40%

40%

Quote del gruppo VI

20%

20%

20%

10%

10%

Quote del gruppo VII

20%

20%

20%

10%

10%

Quote del gruppo VIII

20%

20%

20%

10%

10%