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N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 agosto 2005

G.U.R.I. 2 settembre 2005, n. 204

Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.

TESTO COORDINATO (all'O.M. Salute 21 aprile 2021 e con annotazioni alla data 10 dicembre 2019)

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 495 concernente la produzione commercializzazione di carni di volatili da cortile;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche e tireostatiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 concernente la produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 concernente la produzione e la commercializzazione di carni macinate e preparazioni di carne;

Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;

Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Ordina:

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Art. 1

Obbligo di registrazione delle aziende di volatili da cortile

(modificato e integrato dall'articolo unico, comma 1, dell'O.M. Salute 10 ottobre 2005 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 11 dicembre 2013)

1. Le aziende commerciali di volatili che non siano state registrate conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 158/2006, sono sottoposte a provvedimento di divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni o, a scelta del proprietario all'abbattimento e distruzione, senza indennizzo, di tutti gli animali della specie avicola presenti.

2. Le spese per i provvedimenti di cui al comma 1 sono a carico dei titolari delle aziende assoggettate ai provvedimenti sanitari.

[3. I servizi veterinari delle A.S.L. registrano nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai sensi del decreto legislativo n. 336/1999. E' escluso dalla registrazione nella banca dati nazionale l'allevamento rurale inteso come il luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumo.] (comma abrogato) (1)

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Art. 1

(introdotto dall'articolo unico, comma 2, dell'O.M. Salute 10 ottobre 2005)

1. Il presente articolo stabilisce le modalità che i soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare per assicurare la rintracciabilità di ogni movimentazione dei volatili delle specie di cui all'art. 2, punto 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, e successive modifiche.

2. Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonché quello delle strutture adibite o utilizzate per il commercio all'ingrosso di volatili, deve:

a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie strutture, indicando, per ciascuna, la quantità, le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione può essere effettuata anche su registri già in possesso per altri fini;

b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, come modificato, indicando la struttura di provenienza degli animali.

3. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli obblighi stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonché quello ambulante o itinerante, nonché ad un successivo commerciante all'ingrosso o al dettaglio.

4. In assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia sanitaria, il modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato e sottoscritto esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento o dal commerciante all'ingrosso, senza alcuna vidimazione da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Una delle copie deve essere conservata per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio a cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio, dal titolare o dal responsabile dell'azienda, struttura, impianto o luogo in cui sono introdotti i volatili.

5. Il commerciante al dettaglio che detiene volatili presso un'azienda o in qualsiasi altro luogo o impianto di cui è proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura adeguate al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli animali.

6. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attività promozionali o espositive, comunque denominate.

[7. Il commerciante all'ingrosso di volatili deve assicurare il regolare avvicendamento degli animali al massimo entro trenta giorni dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari all'individuazione di tale soggetto, sono i medesimi indicati all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193.] (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 13 dicembre 2012.

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Art. 2

Misure di quarantena e controllo nelle aziende di volatili da cortile

(modificato dall'articolo unico, comma 3, dell'O.M. Salute 10 ottobre 2005 e abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'O.M. Salute 13 dicembre 2012)

[1. L'introduzione di volatili in aziende commerciali, che già risultino registrate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 336/1999, è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) il proprietario o il responsabile dell'azienda deve aver preventivamente informato il Servizio veterinario competente per territorio con almeno ventiquattro ore lavorative di anticipo dell'introduzione degli animali;

b) i volatili devono essere mantenuti in quarantena per ventuno giorni dal momento dell'accasamento, ad eccezione di quelli introdotti negli allevamenti rurali nonché negli allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A alla presente ordinanza. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le regioni e le province autonome attuano, sul territorio di competenza, le norme previste all'allegato A.

2. Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio effettua gli opportuni controlli sulle aziende di cui al comma 1, effettuando se del caso campionamenti sulle partite introdotte.

3. Il Ministero della salute, su richiesta delle regioni e province autonome, può concedere, deroghe alle modalità di effettuazione della quarantena, sentito il Centro nazionale di referenza per le malattie dei volatili.]

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Art. 3

Informazioni obbligatorie

(sostituito dall'articolo unico, comma 4, dell'O.M. Salute 10 ottobre 2005 e abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 18 marzo 2015)

[1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 7, si applicano alle carni di volatili da cortile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, alle carni di selvaggina da penna d'allevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, nonché a quelle di selvaggina da penna cacciata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, come modificati, d'ora innanzi tutte denominate carni avicole, nonché ai prodotti a base di carne e alle preparazioni contenenti carni avicole.

2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che trattano carni avicole nonché i prodotti a base di carne e le preparazioni contenenti carni avicole, devono riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, deve essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni o, quando provengono da Paesi comunitari e terzi, dal primo destinatario nazionale delle stesse; tali soggetti vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano tali alimenti.

4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni e, nel caso di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura, devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.

5. Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della data di introduzione nel territorio nazionale delle carni avicole e dei relativi prodotti a base di carne e delle preparazioni, provenienti da Paesi comunitari e terzi, essa è quella che risulta dalla registrazione di ingresso delle merci nella struttura di prima destinazione sul territorio nazionale, registrazione che deve essere effettuata dal proprietario o dal responsabile di detta struttura anche utilizzando registri già in possesso per altri fini; detta registrazione deve altresì permettere l'immediata correlazione tra la data di introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui è riferita.

6. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria effettuata ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2004, citato in premessa, possono assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni avicole, integrando solo quelle informazioni dell'art. 4 della presente ordinanza che non vi compaiono.]

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Art. 4

Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile

(modificato e integrato dall'articolo unico, comma 5, dell' O.M. Salute 10 ottobre 2005 e abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 18 marzo 2015)

[1. L'operatore alimentare che effettua le operazioni di macellazione delle carni di avicole deve fornire le seguenti informazioni, mediante l'apposizione su un'apposita etichetta, sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:

a) la sigla IT oppure ITALIA seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell'allevamento di provenienza degli animali, riportato sul documento di accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 2003;

b) la data o il numero di lotto di macellazione;

c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

2. L'operatore del settore alimentare che effettua le operazioni di sezionamento deve riportare le seguenti informazioni su un'apposita etichetta apposta su ogni singolo pezzo o sul materiale di confezionamento od imballaggio:

a) la sigla IT oppure ITALIA seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;

b) data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;

c) numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

3. Nel caso di carcasse o parti di carcasse fornite al consumatore non confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione l'informazione di cui ai comma 1 o 2 possono essere apposte sull'imballaggio.

4. Il punto vendita delle carni di avicole intere o sezionate, ove presentate al consumatore finale non confezionate individualmente all'origine è tenuto ad esporre le informazioni di cui ai comma 1 o 2 o a collocare suddette informazioni su un'etichetta da apporre sul prodotto preincartato.]

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Art. 5

Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi comunitari e terzi

(modificato e integrato dall'articolo unico, comma 6, dell'O.M. Salute 10 ottobre 2005 e abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 18 marzo 2015)

[1. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca direttamente al macello volatili da cortile vivi in provenienza da altro Paese membro o da Paese terzo deve riportare sull'etichetta delle carni ottenute da tali volatili, che deve essere apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:

a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;

b) la data o il numero di lotto di macellazione;

c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

2. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca carni fresche di avicole ai fini del sezionamento da altro Paese membro o da Paese terzo deve riportare sull'etichetta apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:

a) l'origine delle carni: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;

b) la data o il numero di lotto di sezionamento;

c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

3. L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o terzo carni di avicole, intere o sezionate per essere commercializzate tal quali deve riportare sull'etichetta apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:

a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;

b) la data di introduzione nel territorio nazionale. Per le provenienze sia comunitarie che da Paesi terzi si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5.

3-bis. Nei punti vendita delle carni avicole le informazioni di cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 4.]

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

Art. 5

Monitoraggio e controllo della fauna selvatica e popolazione avicola domestica

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 3 dicembre 2010, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'O.M. Salute 13 dicembre 2012, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'O.M. Salute 11 dicembre 2013, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'O.M. Salute 18 marzo 2015, dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 19 dicembre 2016, dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 13 dicembre 2017, dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 13 dicembre 2018, dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 10 dicembre 2019 e dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021)

1. Il monitoraggio ed il controllo della fauna selvatica e della popolazione avicola domestica vengono effettuati secondo le prescrizioni contenute nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con Grant Decision n. SANTE/VP/2020/IT/SI2.823609 e successive modifiche.

2. In base ai risultati dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo e in funzione dell'eventuale rischio rilevato, potrà essere disposta la limitazione dell'attività venatoria sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

Art. 5

Zone ad alto rischio

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 3 dicembre 2010, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'O.M. Salute 11 dicembre 2013 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'O.M. Salute 10 dicembre 2019)

1. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate ad alto rischio, ai sensi del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 marzo 2018, a seguito della valutazione del rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria, accertato in applicazione dei criteri di cui all'Allegato C) della presente ordinanza, individuano e trasmettono al Ministero della salute l'elenco delle zone nelle quali sono vietate le tipologie di allevamento ritenute ad alto rischio sia di introduzione sia di diffusione dell'influenza aviaria.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

Art. 5

Biosicurezza

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 3 dicembre 2010 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'O.M. Salute 10 dicembre 2019)

1. Si applicano su tutto il territorio nazionale le misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A alla presente ordinanza.

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Art. 6

Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile

(sostituito dall'articolo unico, comma 7, dell'O.M. Salute 10 ottobre 2005)

1. L'operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole è tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni singola confezione la data di preparazione o il numero di lotto nonché:

a) nel caso di utilizzo della materia prima cui è fatto riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a), la parola ITALIA.;

b) nel caso di animali vivi o di materia prima diversi da quella della lettera a), l'indicazione per esteso del Paese comunitario o del Paese terzo da cui provengono gli animali vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali macellati o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali.

2. Nei punti vendita che producono preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole, le informazioni di cui al comma 1, devono essere fornite con le stesse modalità stabilite all'art. 4, comma 4.

3. Al fine di permettere lo smaltimento delle scorte degli imballaggi e delle etichette, fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni stabilite alle lettere a) e b) del comma 1, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

Art. 7

Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile provenienti da Paesi comunitari o terzi

(integrato dall'articolo unico, comma 8, dell'O.M. Salute 10 ottobre 2005)

L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o terzo preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di avicole, deve riportare sull'etichetta le seguenti informazioni:

a) origine: con specifica in chiaro del paese di provenienza;

b) data di introduzione nel territorio italiano.

1-bis. Per la data di introduzione si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

Art. 8

Sanzioni

(modificato dall'articolo unico, comma 9, dell'O.M. Salute 10 ottobre 2005 e integrato dall'articolo unico, comma 8, dell'O.M. Salute 19 ottobre 2005)

Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/1992, la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività da un minimo di sette giorni a un massimo di ventuno giorni limitatamente alle attività di vendita e di preparazione di carni avicole, delle preparazioni e dei prodotti a base di carne contenenti carni avicole.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni di cui agli articoli 4-7 si applicano a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione.

2. La presente ordinanza ha validità sino al 31 dicembre 2007. (1)

Roma, 26 agosto 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 129

(1)

Il termine di validità di cui alla presente ordinanza è prorogato:

- al 31 dicembre 2008, dall'articolo unico dell'O.M. Salute 21 dicembre 2007;

- al 31 dicembre 2010, dall'articolo unico dell'O.M. Salute 16 dicembre 2008;

- al 31 dicembre 2012, dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 3 dicembre 2010;

- sino all'entrata in vigore degli atti comunitari di esecuzione del paragrafo 2, lettera b) dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e sino all'entrata in vigore delle norme comunitarie sulle misure di biosicurezza per la profilassi delle malattie animali e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2013, dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 13 dicembre 2012;

- al 31 marzo 2015, dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 11 dicembre 2013;

-  al 31 dicembre 2016, dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 18 marzo 2015;

- al 31 dicembre 2017, dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 19 dicembre 2016;

- al 31 dicembre 2018, dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 13 dicembre 2017;

- al 31 dicembre 2019, dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 13 dicembre 2018;

- al 21 aprile 2021, dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 10 dicembre 2019.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

ALLEGATO A

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'O.M. Salute 3 dicembre 2010, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), dell'O.M. Salute 11 dicembre 2013, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'O.M. Salute 18 marzo 2015, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'O.M. Salute 19 dicembre 2016, dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 13 dicembre 2018, dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 10 dicembre 2019 e dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021)

Requisiti strutturali degli allevamenti

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:

a. Pavimento, in buono stato di manutenzione, in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;

b. Pareti e soffitti lavabili in buono stato di manutenzione;

c. Attrezzature lavabili e disinfettabili;

d. Efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni che in ogni caso devono garantire la separazione tra uccelli selvatici e pollame così come l'efficace copertura di mangiatoie e punti di abbeverata.

e. Le strutture dei locali di allevamento devono essere in buono stato di manutenzione.

f. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

g. Ciascun capannone deve essere dotato della cosiddetta «dogana danese», fatta salva la presenza di tunnel di collegamento tra i capannoni dell'allevamento, rappresentata da una struttura che non consenta l'accesso diretto del personale all'area dove si trovano gli animali, senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:

a. Barriere (cancelli o sbarre mobili) idonee a evitare l'accesso incontrollato di persone e automezzi, inoltre all'ingresso devono essere apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; deve essere presente un'area di parcheggio, situata preferibilmente all'esterno dell'allevamento, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Tale zona deve essere nettamente separata dall'area di allevamento, alla quale deve essere possibile accedere solo attraverso la zona filtro. Presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della barriera.

a-bis. - Delimitazione dell'area di allevamento, intesa come l'area dell'azienda che comprende strutture ed edifici dedicati alle esclusive attività di allevamento, tale da garantire per quanto possibile la separazione fisica o funzionale da eventuali strutture (abitazione, depositi di materiale non inerente l'attività di allevamento, etc.) presenti nel perimetro aziendale e/o impedire facili accessi all'area di allevamento da punti diversi da quelli identificati come tali.

b. Area di disinfezione per gli automezzi antistante l'area di allevamento, con fondo impermeabile e per quanto possibile, in considerazione della situazione ambientale, attrezzata con apparecchiature fisse; in caso di ampliamenti/ristrutturazioni/nuovi insediamenti, le apparecchiature devono essere obbligatoriamente fisse. Tutti gli allevamenti avicoli devono essere dotati di un impianto fisso preferibilmente automatizzato per la disinfezione degli automezzi. Laddove non fosse possibile l'automatizzazione dell'impianto di disinfezione dovrà essere disponibile una procedura di disinfezione validata dal Servizio veterinario competente. Tutti gli automezzi che entrano in allevamento devono passare per tale area ed essere disinfettati.

c. Piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili, ben mantenute e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone e che consentano che tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tale area e che siano di un fondo solido ben mantenuto;

d. Per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento commerciale, un sistema di caricamento del mangime dall'esterno dell'area di allevamento;

e. Aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica;

f. Una zona filtro, posizionata all'ingresso dell'allevamento, dotata di spogliatoio, lavandino e detergenti. Tale zona deve essere mantenuta pulita e in ordine e dotata di calzature e tute specifiche.

L'accesso all'area di allevamento deve avvenire esclusivamente attraverso tale zona filtro;

f-bis. - Per i nuovi allevamenti, presenza di pozzetto raccolta delle acque di scarico nel rispetto delle norme vigenti;

g. Uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;

h. Idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti;

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezzatori), ogni ambiente (stanza) deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

Norme di conduzione

1. E' fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di:

a. Vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili;

b. Dotare il personale di vestiario e calzature monouso o in alternativa lavabili e puliti per ogni intervento da effettuare in allevamento;

c. Consentire l'accesso all'area di allevamento solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata pulizia e disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;

d. Registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale autorizzato (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;

d-bis. Tenere registrazione della mortalità in allevamento; ogni scostamento dalla mortalità fisiologica va tempestivamente comunicato al servizio veterinario della ASL territorialmente competente;

e. Mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e ordinate con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali;

f. Predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

g. Predisporre un protocollo di pulizia e disinfezione dei locali e degli automezzi;

h. Vietare al personale che opera anche saltuariamente nell'allevamento di detenere volatili propri;

i. Lavarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento;

l. Verificare che il personale esterno, anche non dipendente, che accede all'allevamento attui correttamente le procedure di biosicurezza previste dal presente allegato.

m. Limitare lo spostamento di gruppi di animali da un capannone all'altro dell'allevamento alle situazioni in cui è strettamente necessario e attraverso l'utilizzo di mezzi adeguati evitando il contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare e delle superfici esterne ai capannoni interessati.

2. Relativamente al personale che opera all'interno di un allevamento è fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di:

a. Assicurare che il personale di cui si avvale per le operazioni in allevamento abbia ricevuto specifica formazione sulle modalità operative che garantiscono il rispetto dei requisiti di biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da un documento firmato dallo stesso detentore/proprietario, tale procedura deve essere garantita anche per il personale esterno che opera saltuariamente in allevamento;

b. Tenere registrazione del personale impiegato compreso quello esterno (es. squadre di carico, vaccinatori, etc.), con indicazione della mansione e dei documenti comprovanti la formazione;

c. Dichiarazione scritta e firmata da parte del personale che opera all'interno dell'allevamento, sia in modo continuativo sia saltuario, di non detenere volatili propri.

d. Le ditte e i soggetti che forniscono servizi agli allevamenti (vaccinazione, carico animali, etc.) devono assicurare che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in regola con quanto previsto dalla presente ordinanza, inoltre devono tenere una registrazione puntuale e velocemente consultabile, di tutte le movimentazioni del personale con le date e gli allevamenti dove questo ha operato;

e. I veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano negli allevamenti a qualsiasi titolo (veterinari, mangimisti, incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti a registrare le proprie movimentazioni come previsto al precedente punto.

3. Operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi

a. Tutti gli automezzi che accedono all'allevamento devono essere puliti e disinfettati.

In particolare:

- deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi;

- gli automezzi destinati al trasporto degli animali per la macellazione devono essere accuratamente puliti e disinfettati presso il macello dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione alla pulizia delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione e disinfestazione delle gabbie approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello;

- gli automezzi destinati al trasporto delle uova devono essere puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio o altra struttura autorizzata;

- gli automezzi che trasportano il mangime devono essere puliti e disinfettati presso il mangimificio o altra struttura autorizzata, almeno con cadenza settimanale;

- agli automezzi che trasportano pollina si applica quanto previsto al successivo capitolo 9.

L'avvenuta pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate da apposita attestazione. Con nota della Direzione generale della sanità animali e dei farmaci veterinari verrà inviato un fac-simile di tale attestazione.

Tale documentazione deve essere consegnata al detentore/proprietario degli animali dell'allevamento e conservata da quest'ultimo per le eventuali verifiche da parte dell'autorità competente.

4. Disposizioni specifiche per la gestione degli allevamenti di tacchini da carne

a. Negli allevamenti di tacchini da carne è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

b. Negli allevamenti di tacchini da carne si applicano le misure di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2019.

c. In deroga alla precedente lettera a., è consentito l'accasamento di tacchinotti di età superiore a un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle zone ad alto rischio di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'accordo Stato-regioni 25 luglio 2019.

d. In riferimento alla precedente lettera b., è consentito allevare tacchini all'aperto esclusivamente nelle zone a rischio «A» di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'accordo Stato-regioni 25 luglio 2019, a condizione che sia stata effettuata, da parte delle regioni, sentito il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria e informata la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute dell'esito dell'istruttoria, una valutazione epidemiologica che tenga conto dei fattori di rischio contenuti nella decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) nonchè della sussistenza dei requisiti di biosicurezza disciplinati dalle norme vigenti e in caso di esito positivo della valutazione, l'applicazione di un efficace sistema di monitoraggio sanitario che garantisca la precoce individuazione di casi sospetti di influenza aviaria.

e. Lo spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni è limitato alle situazioni in cui è strettamente necessario e deve essere effettuato con mezzi adeguati evitando il contatto diretto o indiretto con selvatici e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare e delle superfici esterne ai capannoni interessati. In presenza di situazione epidemiologica a rischio, l'accasamento dei tacchinotti di un giorno dovrà avvenire per singolo capannone, inoltre l'accasamento a sessi misti dovrà prevedere la separazione degli animali all'interno dello stesso capannone in modo che, dopo il carico delle femmine, non sia necessario spostare i maschi.

f. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni.

g. In deroga alla precedente lettera f., i servizi veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per l'invio al macello in più soluzioni, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle zone «B», di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'accordo Stato-regioni 25 luglio 2019. Nelle zone a rischio «A» di cui al citato accordo Stato-regioni tale deroga può essere concessa previa effettuazione, da parte delle regioni, sentito il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria e informato il Ministero DGSAF dell'esito dell'istruttoria, una valutazione epidemiologica che tenga conto dei fattori di rischio contenuti nella decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) nonchè della sussistenza dei requisiti di biosicurezza disciplinati dalle norme vigenti.

In tutti i casi sopra indicati, la deroga può essere concessa a seguito di verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza e l'effettuazione di controlli virologici e sierologici, che prevedano almeno il prelievo trascorsi quattordici giorni dal carico delle femmine, e dieci giorni prima del carico dei maschi.

h. Nelle zone individuate ad alto rischio, le regioni definite ad alto rischio ai sensi del decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, possono stabilire una procedura di gestione del territorio che preveda l'accasamento dei tacchini per aree omogenee con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono/concomitante.

Le regioni, definite ad alto rischio dal decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, possono estendere a tutto il territorio di loro competenza quanto previsto alle lettere a., b., e., d. e f.

5. Disposizioni specifiche per i centri di imballaggio, centri di lavorazione uova e depositi

In tutti i centri di imballaggio:

a. Deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e dei materiali non monouso;

b. Se i materiali vengono spediti ad altro stabilimento per la pulizia e disinfezione, quest'ultimo non deve essere annesso ad allevamento; deve essere presente inoltre e correttamente applicata una procedura per garantire la rintracciabilità di tali movimentazioni;

c. E' vietato l'utilizzo dei bancali di legno. In deroga ne è consentito l'utilizzo per l'invio di uova esclusivamente verso centri di imballaggio non annessi ad allevamento, centri di lavorazione, depositi o clienti finali.

Inoltre nei centri di imballaggio, nei centri di lavorazione uova e nei depositi annessi ad allevamento:

a. è vietato ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o centri di imballaggio;

b. è vietato completare il carico delle uova su automezzi provenienti da altri allevamenti;

c. è consentito il carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per uova e bancali) a condizione che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati;

d. in deroga ai precedenti punti a, b, c, i centri di imballaggio, i centri di lavorazione uova e i depositi annessi ad allevamenti, che lavorano fino a un massimo di 100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni.

L'autorizzazione viene rilasciata dai servizi veterinari locali territorialmente competenti previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, che comunque dovranno essere monitorati almeno annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali.

6. Pulizie e disinfezioni

a. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione, da eseguire secondo un protocollo scritto che deve essere disponibile per le verifiche da parte dell'Autorità competente.

b. Le attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo per attività anche al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra un capannone e l'altro, fresatrici, muletti, etc.) devono essere correttamente pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e comunque prima di quello successivo.

c. La procedura deve inoltre garantire che le attrezzature, una volta pulite e disinfettate, vengano correttamente gestiste e stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione.

d. Nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto, i silos devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo ingresso di animali. Non è obbligatorio pulire i silos nei quali è presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo.

e. In tutti gli altri allevamenti la pulizia e disinfezione dei silos deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

f. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

7. Vuoto biologico e vuoto sanitario

Per vuoto sanitario si intende il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione al momento del successivo accasamento. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento, o del capannone come previsto nei successivi punti.

Per vuoto biologico si intende il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento del carico degli animali al momento del successivo accasamento.

Il vuoto biologico minimo per allevamento è il seguente:

i. sette giorni: per i polli da carne;

ii. ventuno giorni: per i tacchini, gli anatidi destinati alla produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie sia in fase pollastra sia in fase deposizione.

In deroga al precedente punto ii., è consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini da ventuno a quattordici giorni esclusivamente negli allevamenti non situati nelle zone ad alto rischio di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019 e al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili.

Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre aziende di allevamento è il seguente:

i. quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi, le faraone destinate alla produzione di carne, quaglie, piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento accrescimento;

ii. ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;

iii. quattordici giorni per la selvaggina da penna;

iv. otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.

Nel caso in cui nella medesima azienda (con l'esclusione degli svezzatori) siano allevate specie avicole per le quali è previsto il vuoto biologico per allevamento e altre per le quali è previsto il vuoto biologico per unità produttiva, deve essere garantito il vuoto biologico per allevamento. Eventuali deroghe possono essere valutate nelle zone non a rischio di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019 e solo nel caso trattasi di allevamenti di piccole dimensioni, che non effettuano vendita di animali vivi a terzi e conferiscono esclusivamente al proprio macello aziendale (macellazione sino a 10.000 capi di pollame/anno), annesso all'allevamento di origine degli animali e che macella prevalentemente volatili da questo provenienti, la cui attività sia finalizzata alla vendita diretta delle carni degli animali macellati al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscano direttamente il consumatore locale.

Nelle zone ad alto rischio di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019, in considerazione del rischio legato alle peculiari modalità di allevamento, non è possibile allevare selvaggina da penna per ripopolamento insieme ad altre specie di volatili.

8. Animali morti

a. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti a condizione che l'operazione di carico avvenga all'esterno dell'allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.

b. Al termine di ogni ciclo di allevamento, o anche più volte nel corso del ciclo produttivo nel caso di celle collocate all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa.

c. In deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:

i. mortalità eccezionale; in questo caso il veterinario ufficiale anche effettuando idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria, accerta che la causa non sia imputabile a malattie infettive denunciabili e rilascia il certificato per il ritiro delle carcasse; tale procedura è obbligatoria anche qualora la mortalità eccezionale interessi allevamenti in cui le celle siano collocate all'esterno dell'allevamento;

ii. allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole) e gli svezzatori; detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese, posizionate in modo che l'automezzo non acceda all'area di allevamento.

9. Gestione della lettiera e della pollina

Trasporto

Gli automezzi che accedono in allevamento per il ritiro della pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo senza presenza di animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas):

a. Dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, presso un apposito impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;

b. Devono essere attrezzati in modo da non disperdere materiale nel tragitto; il materiale trasportato deve essere completamente coperto;

c. Qualora la pollina/lettiera esausta sia destinata a uso agronomico:

i. Gli allevatori devono accertarsi che nella stessa giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il proprio allevamento non risulti vuoto;

ii. Nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare la pulizia e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento.

d. Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che permetta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;

e. Per gli allevamenti preesistenti: gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento. In ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento.

f. Sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale, anche se destinato per uso agronomico.

Stoccaggio

Gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in voliera, devono garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate, per almeno sessanta giorni qualora sia richiesto dalle Autorità competenti in relazione alla situazione epidemiologica.

Impianti che ricevono/utilizzano pollina

a. Per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto (di biogas) che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 metri.

b. Per i nuovi impianti (di biogas) che ricevono/utilizzano pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non può essere inferiore a 500 metri.

10. Gestione della pollina, della lettiera, del concime e dei liquami in focolaio

La pollina, la lettiera, il concime e i liquami presenti in un allevamento sede di focolaio, nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa in materia di influenza aviaria devono essere sottoposti ad un trattamento in grado di garantire l'inattivazione del virus. A tal fine si rimanda alle procedure riportate al punto 3 dell'allegato 26 del manuale operativo per l'emergenza dell'influenza aviaria. (Microsoft Word - Manuale operativo IA_2019 (salute.gov.it).

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

ALLEGATO B

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'O.M. Salute 3 dicembre 2010 e eliminato dall'art. 1, comma 1, lett. d), dell'O.M. Salute 13 dicembre 2012)

[PIANO DI MONITORAGGIO STRAORDINARIO PER L'INFLUENZA AVIARIA NELL'AVIFAUNA SELVATICA

Al fine di individuare i fattori di rischio di introduzione dei virus influenzali nelle popolazioni di volatili domestici in aree umide del territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle delle regioni Veneto e Lombardia, che si sono dimostrate ad elevato rischio di infezione, e così identificare e attivare adeguate misure di prevenzione, verrà attivato un piano di monitoraggio nelle specie selvatiche durante le fasi di migrazione/svernamento (autunno/inverno). Il piano di monitoraggio nazionale, che verrà coordinato dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria e attuato dall'ISPRA, si basa sulle seguenti linee guida concordate in ambito comunitario:

1. sorveglianza attiva su animali vivi o cacciati:

- identificazione delle specie di uccelli selvatici in base ai flussi migratori (origine e rotte), presenza in Europa e possibili contatti con la popolazione avicola domestica;

- identificazione dei siti a rischio basata sulla possibilità di contatti tra le varie popolazioni di volatili selvatici in particolari aree a rischio, vicinanza con aree densamente popolate di allevamenti (DPPA) e posizionamento sulle maggiori rotte migratorie;

- identificazione della tempistica dei controlli in base alla stagionalità delle migrazioni.

2. sorveglianza passiva su volatili selvatici ritrovati morti

- segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici con particolare attenzione alle specie considerate reservoir e al rilevamento dei morti nei siti identificati come aree a rischio.

Aree territoriali interessate - Zone umide del territorio nazionale con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori sia dall'allevamento intensivo del pollame.

Specie sottoposte a campionamento - Anatidi e limicoli svernanti o in transito nelle aree umide identificate dal piano di campionamento.

Raccolta ed analisi dei campioni - Esecuzione, da parte dell'ISPRA con la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici - Sezione di Aosta dell'IZS di Torino, di campionamenti per valutare la prevalenza dei virus influenzali aviari nelle popolazioni di uccelli selvatici. Nell'ambito di tale campionamento dovranno essere prelevati tamponi cloacali per l'esecuzione dell'esame virologico prioritariamente distribuiti per un 80% fra gli anatidi, per un 10% fra i limicoli e per un restante 10% fra altri uccelli selvatici.

Le principali arre di presenza degli anatidi selvatici sul territorio nazionale sono rappresentate dalle zone umide delle regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia. Per quanto riguarda la presenza di allevamenti del pollame domestico le maggiori concentrazioni sono nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. In queste aree i prelievi verranno effettuati nella Laguna di Venezia (Veneto), nella parte "emiliana" del Parco Nazionale del Delta del Po, e nel bacino imbrifero del medio corso del Po (Lombardia).

L'intensità di campionamento prevista è pari a 750 individui per il macro-areale "Fiume Po" di cui 400 in Veneto, 270 in Emilia Romagna e 80 in Lombardia. Tale intensità di campionamento è adeguata per stimare la prevalenza del virus con un prevalenza attesa pari al 2% (1% errore, 95% lc). Per ognuna delle altre aree si preleveranno 180 campioni che permettono di stimare la prevalenza del virus con una prevalenza attesa del 3% (2.5% errore, 95% LC). In totale si effettueranno circa 1500 campioni con al proporzione di cui sopra per quanto riguarda le specie.

Se ritenuti opportuni, in base alla valutazione della situazione epidemiologica, potranno essere disposti ulteriori controlli e campionamenti.

I prelievi dovranno essere eseguiti nel periodo autunno/invernale.

Esami di laboratorio - Verranno effettuati presso il Centro di Referenza Nazionale, o presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale a tal fine designato. Eventuali stipiti virali isolati dovranno essere inviati al Centro Nazionale di Referenza per la tipizzazione.]

N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 21 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza è prorogata fino al 30 aprile 2022.

ALLEGATO C

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'O.M. Salute 3 dicembre 2010, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), f) e g), dell'O.M. Salute 13 dicembre 2012, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), dell'O.M. Salute 11 dicembre 2013, sostituito dall'art. 1, comma 3, dell'O.M. Salute 13 dicembre 2018 e dall'art. 1, comma 3, dell'O.M. Salute 10 dicembre 2019)

Criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI.

Oltre alle valutazioni del rischio e i pareri scientifici in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici, nonchè sulla base dei risultati del programma di sorveglianza condotto in conformità all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, i criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio ai sensi della Decisione (UE) 2018/1136 da parte delle Regioni ad alto rischio di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, sono i seguenti:

a) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende, in particolare:

i) ubicazione geografica in zone attraverso le quali si spostano uccelli migratori, o dove tali volatili si riposano durante i loro spostamenti migratori in particolare quelle interessate dalle rotte migratorie nordorientali e orientali;

ii) prossimità a zone umide, dove gli uccelli migratori, in particolare quelli degli ordini Anseriformes e Charadriiformes, possono sostare e aggregarsi;

iii) ubicazione geografica in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;

iv) detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;

v) valutazione della situazione epidemiologica per quanto riguarda la presenza di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici;

b) fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di aziende e tra aziende, in particolare qualora:

i) l'ubicazione geografica dell'azienda sia in una zona ad alta densità di aziende avicole, in particolare aziende che detengono anatre ed oche e altro pollame con accesso a spazi all'aperto;

ii) l'intensità delle circolazioni di personale, pollame, veicoli all'interno di aziende e tra aziende, nonchè di altri contatti diretti e indiretti, sia elevata.