
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 495
G.U.R.I. 26 gennaio 1998, n. 20
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, e l'allegato D;
Vista la direttiva 92/116/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, che modifica ed aggiorna la direttiva 71/118/CEE del 15 febbraio 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;
Visto l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997;
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.
2. Il presente regolamento non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di vendita, dove il sezionamento ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) carni di volatili da cortile: tutte le parti idonee al consumo umano ottenute dai volatili domestici appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Meleagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser);
b) carni fresche di volatili da cortile: le carni di volatili da cortile, comprese le carni sottovuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito alcun trattamento destinato ad assicurarne la conservazione, salvo il trattamento per mezzo del freddo;
c) carcassa: il corpo intero di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spennatura, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia l'asportazione del cuore, dei polmoni, del ventriglio, del gozzo, del fegato, dei reni, della testa, dell'esofago e della trachea, nonchè la resezione delle zampe all'altezza del tarso sono facoltativi;
d) parti di carcassa: le parti della carcassa quale definita alla lettera c), primo periodo;
e) frattaglie: le carni fresche di volatili da cortile ad esclusione di quelle della carcassa quale definita alla lettera c), anche se sono in connessione naturale con la carcassa, nonchè la testa e le zampe, se sono presentate separatamente dalla carcassa;
f) visceri: le frattaglie non commestibili, che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi eventualmente la trachea, l'esofago ed il gozzo;
g) veterinario ufficiale: il medico veterinario della unità sanitaria locale ovvero il medico veterinario libero professionista convenzionato con l'unità sanitaria locale incaricato dal servizio veterinario della ispezione ante mortem in allevamento o dell'ispezione nello stabilimento;
h) ausiliario: il tecnico designato dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, per collaborare con il veterinario ufficiale;
i) ispezione sanitaria ante mortem: l'ispezione dei volatili da cortile vivi effettuata in conformità dell'allegato I, capitolo VI;
l) ispezione sanitaria post mortem: l'ispezione dei volatili da cortile nel macello praticata dopo la macellazione in conformità dell'allegato I, capitolo VIII;
m) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinati al carico, nonchè le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;
n) stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero riconosciuto, centro di riconfezionamento riconosciuto o un insieme che riunisca più stabilimenti di questo tipo;
o) responsabile dello stabilimento: il conduttore dello stabilimento, il proprietario dello stabilimento o il suo rappresentante.
2. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), r) ed s) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche.
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Prescrizioni relative alla produzione
1. Le carcasse e le frattaglie devono:
a) provenire da un animale che sia stato sottoposto ad un'ispezione sanitaria ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto idoneo alla macellazione;
b) essere ottenute in un macello riconosciuto, soggetto ad un autocontrollo in conformità all'articolo 8, comma 1, e ad un controllo da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente in conformità all'articolo 9;
c) essere trattate in condizioni di igiene soddisfacenti in conformità all'allegato I, capitolo VII;
d) essere sottoposte ad ispezione sanitaria post mortem in conformità all'allegato I, capitolo VIII ed essere riconosciute idonee al consumo umano in conformità all'allegato I, capitolo IX;
e) essere sottoposte a bollatura sanitaria in conformità all'allegato I, capitolo XII, qualora non siano destinate al sezionamento nello stesso stabilimento;
f) essere manipolate, dopo l'ispezione post mortem, in conformità all'allegato I, capitolo VII, punto 46, ed essere immagazzinate, in conformità all'allegato I, capitolo XIII, in condizioni igieniche soddisfacenti;
g) essere adeguatamente imballate conformemente all'allegato I, capitolo XIV; qualora venga utilizzato un involucro di protezione, questo deve essere conforme alle prescrizioni di tale capitolo;
h) essere trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XV;
i) essere accompagnate durante il trasporto:
1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'allegato I, capitolo XII, punto 66, un numero di codice attribuito dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale; tale documento deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale;
2) da un certificato sanitario conforme all'allegato VI qualora si tratti di carni fresche di volatili da cortile ottenute in un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia sanitaria, o di carni fresche di volatili da cortile destinate ad un altro Stato membro, con transito, in mezzo di trasporto sigillato, attraverso un Paese terzo.
2. Le parti di carcasse e le carni disossate devono:
a) essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto, soggetto ad autocontrollo in conformità all'articolo 8, comma 1, e controllato conformemente all'articolo 9;
b) essere sezionate ed ottenute nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, e provenire da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al comma 1, oppure da carcasse di volatili da cortile importate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
c) essere sottoposte al controllo di cui all'articolo 9, comma 4;
d) soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere c), h) e i);
e) essere confezionate, imballate ed etichettate conformemente al comma 1, lettere e) e g), in loco o in centri di riconfezionamento all'uopo riconosciuti;
f) essere immagazzinate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità all'allegato I, capitolo XIII.
3. Le carni fresche diverse da quelle di volatili da cortile possono essere lavorate nei laboratori di sezionamento di cui al presente regolamento se conformi alle disposizioni sanitarie in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche.
4. Le carni fresche di volatili da cortile che sono state immagazzinate, conformemente al presente regolamento, in un deposito frigorifero riconosciuto e non sono state in seguito sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo il magazzinaggio, devono soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) ed h) e di cui al comma 2, oppure devono essere importate conformemente all'articolo 14 e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
5. Fatte salve le disposizioni in materia di polizia sanitaria i commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile destinate:
a) ad usi diversi dal consumo umano;
b) ad esposizioni, a studi speciali o ad analisi, purchè un controllo ufficiale renda possibile assicurare che tali carni non saranno utilizzate per il consumo umano e che, dopo la chiusura delle esposizioni o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse saranno distrutte, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse;
c) esclusivamente al rifornimento delle organizzazioni internazionali.
6. Le carni di volatili da cortile, separate meccanicamente, per essere oggetto di scambi, devono essere state sottoposte, in precedenza, ad un trattamento termico, conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unità sanitaria locale competente.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Deroghe per gli agricoltori
1. Le norme di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende di agricoltori la cui produzione annuale è inferiore a 10.000 capi di volatili da cortile e cedute in piccole quantità:
a) direttamente al consumatore finale nell'azienda o sul mercato settimanale più vicino alla loro azienda;
b) ad un dettagliante per la vendita diretta al consumatore finale a condizione che il primo eserciti la sua attività nella stessa località del produttore o in una località vicina.
2. Quanto previsto al comma 1 non si applica in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e per corrispondenza.
3. L'autorità sanitaria regionale provvede con apposite norme, ove lo ritenga necessario in relazione alle modalità e alla entità della cessione di cui al comma 1, a regolare l'attività di vigilanza veterinaria sulle aziende e a stabilire i requisiti igienici minimi dei locali, da autorizzare ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, ove si effettua la macellazione.
4. Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di sezionamento.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Residui
1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, le carni fresche di volatili da cortile o i volatili stessi devono essere sottoposti ad esami per la ricerca di residui qualora il veterinario ufficiale ne sospetti la presenza in base ai risultati dell'ispezione ante mortem o in base a qualsiasi altro elemento di informazione.
2. Gli esami di cui al comma 1 devono essere effettuati per ricercare:
a) i residui di sostanze ad azione farmacologica e loro derivati nel rispetto del periodo di attesa indicato nella dichiarazione di scorta di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118;
b) altre sostanze che possono eventualmente rendere il consumo pericoloso o nocivo per la salute umana.
3. La ricerca di cui al comma 2 deve essere effettuata con metodi comprovati e scientificamente riconosciuti.
4. I risultati degli esami devono essere valutati secondo metodi di riferimento adottati in sede comunitaria.
5. In caso di esito positivo degli esami di cui al comma 1, il veterinario ufficiale adotta le misure atte a tener conto del tipo di rischio esistente, e, in particolare:
a) procede ad un controllo più rigoroso sui volatili da cortile ottenuti in condizioni analoghe sotto il profilo tecnologico e che possono presentare lo stesso rischio;
b) intensifica i controlli effettuati a livello degli altri gruppi dell'azienda di origine e, in caso di recidiva, adotta le misure che si impongono a livello dell'azienda di origine;
c) interviene a livello della catena di produzione in caso di contaminazione causata dall'ambiente.
6. Ferme restando le tolleranze previste per gli antiparassitari, quelle relative alle altre sostanze di cui al comma 2 sono stabilite in sede comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Esclusioni dal consumo umano
1. Non possono essere immesse sul mercato per il consumo umano le carni di volatili da cortile:
a) provenienti da animali colpiti dalle malattie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;
b) che presentano tracce di residui in quantitativi superiori alle tolleranze fissate in conformità dell'articolo 5, comma 6, o che sono state trattate con antibiotici, con conservanti o con preparati non autorizzati destinati ad intenerire le carni, fermo restando che gli agenti direttamente utilizzati per promuovere la ritenzione idrica sono vietati; le carni ottenute in condizioni analoghe, sotto il profilo tecnologico, a quelle sopra elencate e che possono pertanto presentare lo stesso rischio non possono essere immesse sul mercato;
c) provenienti da animali che presentano uno dei difetti di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 53, lettera a);
d) dichiarate non idonee al consumo umano, conformemente all'allegato I, capitolo IX, punto 53, lettera b);
e) elencate all'allegato I, capitolo IX, punto 54;
f) trattate con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Procedura di riconoscimento per gli stabilimenti
1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), diversi da quelli di cui all'articolo 13, attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione europea.
2. Al fine del riconoscimento di idoneità il responsabile dello stabilimento presenta all'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanità corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente regolamento unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente. Copia dell'istanza e del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale viene inviata, per conoscenza, al Ministero della sanità.
3. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza la regione o provincia autonoma, dopo aver eseguito eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di cui al comma 2, provvede alla trasmissione al Ministero della sanità dell'istanza, comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di merito.
4. Sulla base degli atti istruttori il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 2 e 3, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero oppure dà comunicazione alla regione o provincia autonoma ed al responsabile dello stabilimento interessato delle carenze riscontrate cui porre rimedio con appositi interventi nonchè del relativo tempo massimo concesso. Il responsabile dello stabilimento interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, comunica alla regione o provincia autonoma, che ne informa il Ministero della sanità, la data prevista per il completamento dei lavori di adeguamento.
5. Completati i lavori di cui al comma 4, effettuati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, il Ministero della sanità provvede al rilascio del riconoscimento o al diniego dello stesso.
6. Il Ministero della sanità procede annualmente, in collaborazione con i servizi veterinari delle regioni e province autonome e delle unità sanitarie locali, all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione, a sondaggio, degli stabilimenti riconosciuti, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi territoriali.
7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento il Ministero della sanità stabilisce la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2.
8. Il Ministero della sanità, qualora a seguito delle ispezioni e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6 rilevi che i requisiti richiesti non sono più soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti.
9. Il Ministero della sanità concede, salvo motivate eccezioni, il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 2 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato, comunicato, per conoscenza, al responsabile dello stabilimento.
10. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del responsabile dello stabilimento, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità.
11. Alla procedura di riconoscimento disciplinata dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti il responsabile del procedimento e la partecipazione al procedimento amministrativo.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Autocontrollo e formazione del personale
1. Il responsabile dello stabilimento deve far effettuare un periodico controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti, effettuando anche controlli microbiologici sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari in ogni fase di produzione e, se necessario, sulle carni; detti controlli devono essere annotati in un registro che è messo a disposizione del veterinario ufficiale; dal registro deve risultare la natura, la periodicità ed i risultati dei controlli nonchè l'indicazione del laboratorio di analisi.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti presso il laboratorio di analisi interno allo stabilimento o presso altro laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero della sanità.
3. Il veterinario ufficiale esamina i risultati dei controlli di cui al comma 1 e dispone periodici esami microbiologici in tutte le fasi della produzione e sui prodotti, nonchè ulteriori accertamenti in base ai risultati di tali analisi. Gli esiti degli esami di laboratorio sono comunicati al responsabile dello stabilimento che è tenuto ad ovviare alle carenze igieniche evidenziate.
4. Il responsabile dello stabilimento deve, con la partecipazione del veterinario ufficiale, predisporre ed attuare un programma di formazione del personale in materia di igiene della produzione; deve inoltre tenere un registro che indichi le entrate e le uscite delle carni fresche precisando la natura delle carni ricevute; tale registro può coincidere con il registro fiscale dello stabilimento.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Controlli veterinari
1. Il veterinario ufficiale, almeno una volta ogni ciclo produttivo, sottopone a controllo periodico gli allevamenti che consegnano ai macelli volatili da cortile delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Gli allevatori devono tenere presso l'unità produttiva i registri di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 27, lettera a), oppure altra documentazione da cui siano desumibili le informazioni prescritte; tale obbligo non sussiste per gli allevatori la cui produzione annuale non supera 20.000 polli o faraone, 15.000 anatre, 10.000 tacchini o 10.000 oche, a condizione che non si avvalgano dell'ispezione ante mortem in allevamento.
3. Negli stabilimenti di macellazione riconosciuti deve essere presente durante tutto il periodo dell'ispezione post mortem almeno un veterinario ufficiale.
4. Negli stabilimenti di sezionamento riconosciuti il veterinario ufficiale deve garantire la sorveglianza ed il controllo sulla lavorazione delle carni e deve essere comunque presente almeno una volta al giorno durante la lavorazione, per il controllo dell'igiene generale dello stabilimento nonchè del registro di entrata e di uscita delle carni.
5. Nei depositi frigoriferi il veterinario ufficiale deve assicurare un controllo periodico con carattere di saltuarietà e di imprevedibilità anche in rapporto al volume ed alle caratteristiche dell'attività.
6. L'ispezione e la sorveglianza degli stabilimenti devono essere effettuate sotto la responsabilità del veterinario ufficiale che ha libero accesso in ogni momento ai reparti dello stabilimento per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
7. Il veterinario ufficiale può avvalersi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di ausiliari che operano sotto la sua autorità e responsabilità limitatamente alle seguenti operazioni:
a) raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione della situazione sanitaria dell'allevamento di origine degli animali, conformemente all'allegato I, capitolo VI, che il veterinario ufficiale dovrà utilizzare per l'elaborazione della sua diagnosi;
b) controllo dell'osservanza delle condizioni igieniche di cui all'allegato I, capitoli V, VII, e X, nonchè delle condizioni di cui all'allegato I, punto 47;
c) constatazione dell'assenza, nell'ispezione post mortem, dei casi di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 53;
d) ispezione di cui all'allegato I, capitolo VIII, punto 47, lettere a) e b), e segnatamente la valutazione qualitativa delle carcasse e la preparazione, purchè il veterinario ufficiale sia in grado di sorvegliare realmente in loco il lavoro degli ausiliari;
e) supervisione della bollatura sanitaria di cui all'allegato I, capitolo XII, punto 67;
f) controllo sanitario delle carni sezionate ed immagazzinate;
g) controllo dei veicoli o dispositivi per il trasporto, nonchè delle condizioni di carico di cui all'allegato I, capitolo XV.
8. Gli ausiliari devono essere muniti di specifico attestato che viene rilasciato dalla competente autorità regionale a coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso previsto dall'allegato III, il cui costo non può far carico sul Fondo sanitario nazionale.
9. Gli ausiliari devono essere indipendenti dallo stabilimento e devono far parte di un gruppo d'ispezione sottoposto al controllo ed alla responsabilità del veterinario ufficiale.
10. Il Ministero della sanità può autorizzare il personale dello stabilimento in possesso dell'attestato di cui al comma 8 oppure il personale che ha beneficiato di una formazione speciale da parte del veterinario ufficiale analoga a quella prevista per gli ausiliari ad effettuare le operazioni previste dal comma 7, lettera d).
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Osservatorio epidemiologico
1. I risultati delle ispezioni ante e post mortem relativi a diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo devono essere comunicati tempestivamente al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per i controlli nell'allevamento di origine e mensilmente all'assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma che provvede all'elaborazione ed aggregazione dei dati per il successivo inoltro al Ministero della sanità.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Controlli veterinari comunitari
1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Deroghe
1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), i volatili da cortile destinati alla produzione di fegato grasso possono essere storditi, dissanguati e spiumati nell'allevamento di origine a condizione che tali operazioni siano effettuate in un locale separato conforme all'allegato I, capitolo II, punto 14, lettera b), e che, conformemente all'allegato I, capitolo XV, le carcasse non eviscerate siano trasportate immediatamente in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto del locale speciale di cui all'allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b), secondo trattino, lettera ii), dove le carcasse devono essere eviscerate entro ventiquattro ore sotto il controllo di un veterinario ufficiale.
2. E' consentito il procedimento di raffreddamento delle carcasse di volatili da cortile per immersione in acqua, purchè effettuato in conformità alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, punti 42 e 43.
3. La commercializzazione delle carni fresche ottenute con il procedimento di cui al comma 2 è consentita solo a condizione che le carcasse siano state immediatamente congelate o surgelate.
4. Qualora si faccia ricorso al procedimento di cui al comma 2, ne deve essere fatta menzione nei documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i).
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Stabilimenti a capacità limitata
1. E' consentito derogare ai requisiti strutturali di cui all'allegato I, per gli stabilimenti che macellano meno di 150.000 volatili all'anno, purchè:
a) lo stabilimento risponda ai requisiti prescritti dall'allegato II;
b) il responsabile dello stabilimento tenga un registro ove siano indicate le entrate degli animali, le uscite dei prodotti della macellazione, i controlli effettuati e i relativi risultati, da comunicarsi, a richiesta, al veterinario ufficiale;
c) il responsabile dello stabilimento comunichi l'ora della macellazione, il numero e l'origine degli animali e trasmetta copia dell'attestato sanitario di cui all'allegato IV al servizio veterinario;
d) il veterinario ufficiale sia presente al momento della macellazione e dell'eventuale eviscerazione differita, per accertarsi che siano rispettate le norme di cui all'allegato I, capitoli VII e VIII;
e) il servizio veterinario controlli il circuito di distribuzione delle carni provenienti dallo stabilimento e l'identificazione delle carni dichiarate non idonee al consumo umano nonchè la loro destinazione e utilizzazione successiva.
2. E' consentito derogare ai requisiti strutturali di cui all'allegato I, per i laboratori di sezionamento che lavorano non più di tre tonnellate di carni fresche di volatili da cortile alla settimana, purchè:
a) lo stabilimento risponda ai requisiti prescritti dall'allegato II, capitolo I;
b) sia rispettata la temperatura prevista all'allegato I, capitolo VIII, punto 49.
3. Gli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2, a richiesta del responsabile, devono essere iscritti in un apposito elenco regionale ed essere muniti di un apposito numero di identificazione, da cui sia rilevabile l'unità sanitaria locale responsabile del controllo, secondo criteri fissati dal Ministero della sanità; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando periodicamente il Ministero della sanità per la successiva comunicazione alla Commissione europea.
4. Le carni fresche di volatili da cortile ottenute negli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere:
a) riservate al mercato nazionale;
b) contrassegnate da marchi o etichette le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanità.
5. E' consentito derogare ai requisiti strutturali previsti dall'allegato I, capitolo I, per i depositi frigoriferi di capacita limitata nei quali sono immagazzinate solo carni imballate.
6. Le spese derivanti dal riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1, 2 e 5, sono a carico dei titolari dei medesimi.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Importazione
1. E' consentita l'importazione di carni fresche di volatili da cortile solo se provenienti da Paesi terzi o loro regioni compresi nell'elenco elaborato dalla Commissione europea.
2. Le carni inoltre devono:
a) essere accompagnate dal certificato sanitario conforme al modello stabilito da disposizioni adottate in sede comunitaria;
b) provenire da stabilimenti presenti in un elenco elaborato dalla Commissione europea;
c) essere state sottoposte, con esito favorevole, ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
3. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco di cui al comma 1 e del modello dei certificati di cui al comma 2, lettera a).
4. In attesa dell'adozione in sede comunitaria degli elenchi e dei certificati di cui commi 1 e 2 restano in vigore le norme nazionali in materia di importazione di carni fresche di volatili da cortile a condizione che non siano più favorevoli di quelle previste nel presente regolamento.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Norme finali e transitorie
1. Le autorizzazioni rilasciate agli impianti di macellazione, ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, ed il relativo numero di riconoscimento mantengono la loro efficacia a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente ne confermi, alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanità, la rispondenza ai requisiti del presente regolamento; nel caso in cui siano state riscontrate carenze, queste sono comunicate alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanità con l'indicazione del termine concesso per la loro eliminazione, trascorso il quale si provvede a comunicare alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanità l'avvenuta rimozione delle carenze o, in caso contrario, i provvedimenti adottati.
2. Gli stabilimenti di macellazione che operano in deroga agli obblighi di eviscerazione dei volatili da cortile ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193, possono continuare ad operare purchè entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i responsabili chiedano il riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 13.
3. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico del responsabile dello stabilimento secondo tariffe e modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della sanità.
4. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono disposizioni sanitarie in materia di importazione, esportazione e transito di carni di volatili da cortile, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.
5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 3
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.