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LEGGE REGIONALE 10 marzo 2010, n. 5

G.U.R.S. 19 marzo 2010, n. 13

Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio.

Testo con annotazioni alla data 31 ottobre 2023

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).

Art. 2

Aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio

1. Il piano regionale dei materiali da cava di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e il piano regionale dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 40 della stessa legge sono aggiornati, contestualmente o separatamente, con periodicità non superiore a tre anni.

2. All'aggiornamento dei piani provvede l'Assessorato regionale dell'industria, sentiti il Consiglio regionale delle miniere, i comuni territorialmente interessati, le organizzazioni di categoria, i consorzi di settore e il distretto produttivo regionale dei lapidei di pregio. (1)

3. L'Assessore regionale per l'industria adotta con proprio decreto gli aggiornamenti ai piani di cui al comma 1, fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

4. L'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è abrogato.

(1)

In attuazione del comma annotato si vedano il Comunicato del Dipartimento dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità pubblicato nella G.U.R.S. 18 gennaio 2019, n. 3, il Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 10 maggio 2019, n. 20, il Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 7 agosto 2020, n. 42 ed infine il D.A. Energia e Servizi di Pubblica Utilità 31 ottobre 2023, n. 57.

Art. 3

Integrazioni e modifiche di norme

1. Nella legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, l'espressione "Comitato regionale per la programmazione", ovunque ricorra, è soppressa.

2. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).

3. Nei siti già oggetto di attività estrattiva esauritasi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, nonché per quelli autorizzati esclusivamente ai sensi dell'articolo 66 della stessa legge è possibile effettuare opere di recupero ambientale ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge regionale a condizione che esse siano finalizzate anche alla divulgazione e preservazione dei valori ambientali tipici del territorio.

4. Previa dimostrazione della disponibilità dei luoghi interessati, le iniziative relative alle opere di cui al comma 3 possono essere proposte da enti competenti per territorio, associazioni pubbliche e private nonché da privati specializzati nel settore ambientale e nell'assetto del territorio.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è inserito il seguente comma:

"3 bis. La mancata redazione da parte dei comuni interessati dei progetti di cui al comma 3 o la mancata approvazione degli stessi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, non osta al rilascio di nuove autorizzazioni e/o all'ampliamento di cave in atto".

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 marzo 2010.

LOMBARDO

RUSSO

Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità