
DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 24 novembre 2010
G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334
Direttiva relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (Testo rilevante ai fini del SEE) (1) (2)
TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2024/1785)
Per le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), si rimanda:
- alla Dec. (UE) 2024/2974, per le emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie;
- alla Dec. (UE) 2023/2749, per le emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili;
- alla Dec. (UE) 2022/2508, per l'industria tessile;
- alla Dec. (UE) 2022/2427, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;
- alla Dec. (UE) 2022/2110, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi;
- alla Dec. (UE) 2020/2009, per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici;
- alla Dec. (UE) 2019/2031, per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- alla Dec. (UE) 2019/2010, per l'incenerimento dei rifiuti;
- alla Dec. (UE) 2018/1147, per il trattamento dei rifiuti.
Titolo sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785.
Note sul recepimento
Adottata il: 24 novembre 2010
Entrata in vigore il: 14 dicembre 2010
Termine per il recepimento: 4 marzo 2014
Provvedimenti nazionali di recepimento
______________________________________________________________________
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) Alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (4), alla direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (5), alla direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (6), alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (7), alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (8), alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (9), alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (10), devono essere apportate numerose modifiche sostanziali. Per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di dette direttive.
2) Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione dell'inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l'attività industriale.
3) Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambientale all'altra anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso. E' pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, all'efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti. Tale approccio contribuirà altresì al conseguimento di condizioni di parità nell'Unione, uniformando i requisiti in materia di prestazioni ambientali per le installazioni industriali.
4) E' opportuno rivedere la legislazione relativa alle installazioni industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione, del 21 settembre 2005, sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico ("la strategia tematica sull'inquinamento atmosferico"), del 22 settembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione del suolo e del 21 dicembre 2005 sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti adottate come seguito alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (11). Tali comunicazioni fissano obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dalle attività industriali.
5) Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, le singole installazioni dovrebbero operare esclusivamente se sono in possesso di un'autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di talune installazioni che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un'autorizzazione oppure se sono registrate.
6) Spetta agli Stati membri determinare l'approccio per assegnare le responsabilità ai gestori delle installazioni purché sia assicurato il rispetto della presente direttiva. Gli Stati membri possono scegliere di rilasciare l'autorizzazione ad un gestore responsabile per ciascuna installazione ovvero specificare la responsabilità tra diversi gestori di differenti parti di un'installazione. Qualora l'attuale regolamentazione nazionale preveda un solo gestore responsabile per ciascuna installazione, gli Stati membri possono decidere di mantenere tale sistema.
7) Per facilitare il rilascio delle autorizzazioni, è opportuno che gli Stati membri possano fissare requisiti per talune categorie di installazioni in norme generali vincolanti.
8) E' importante prevenire inconvenienti e incidenti e limitarne le conseguenze. La responsabilità per le conseguenze ambientali degli inconvenienti e incidenti è disciplinata dalla pertinente normativa nazionale e, se del caso, da altra pertinente normativa dell'Unione.
9) Per evitare la duplicazione della regolamentazione, è opportuno che l'autorizzazione rilasciata per un'installazione contemplata dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (12), non contenga un valore limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra di cui all'allegato I di tale direttiva, salvo ove ciò sia indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale o quando un'installazione sia esclusa da tale sistema.
10) Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione più rigorose, ad esempio prescrizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra, purché tali misure siano compatibili con i trattati e siano state notificate alla Commissione.
11) I gestori dovrebbero presentare domande d'autorizzazione contenenti le informazioni necessarie affinché l'autorità competente definisca le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. E' opportuno che, quando presentano le domande d'autorizzazione, i gestori possano utilizzare le informazioni derivanti dall'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (13), e della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (14).
12) L'autorizzazione dovrebbe definire tutte le misure necessarie per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e per assicurare che l'installazione sia gestita conformemente ai principi generali degli obblighi fondamentali del gestore. L'autorizzazione dovrebbe fissare inoltre valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, ovvero parametri o misure tecniche equivalenti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee e prescrizioni in materia di monitoraggio. E' opportuno che le condizioni di autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili.
13) Per definire le migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello dell'Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è opportuno elaborare documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili ("documenti di riferimento sulle BAT"), i quali dovrebbero essere riesaminati e, ove necessario, aggiornati attraverso uno scambio di informazioni tra le parti interessate e gli elementi fondamentali dei documenti di riferimento sulle BAT ("conclusioni sulle BAT") dovrebbero essere adottati attraverso la procedura di comitato. A tale riguardo la Commissione, attraverso la procedura di comitato, dovrebbe stabilire linee guida sulla raccolta dei dati, sull'elaborazione dei documenti di riferimento sulle BAT e sull'assicurazione della loro qualità. Le conclusioni sulle BAT dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione e possono essere integrate da altre fonti. La Commissione dovrebbe mirare all'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT entro e non oltre otto anni dalla pubblicazione della versione precedente.
14) Al fine di garantire uno scambio di informazioni efficace ed attivo da cui derivino documenti di riferimento sulle BAT di alta qualità, la Commissione dovrebbe istituire un forum dal funzionamento trasparente. Si dovrebbero stabilire modalità pratiche per lo scambio di informazioni e l'accesso ai documenti di riferimento sulle BAT, in particolare per garantire che gli Stati membri e le parti interessate forniscano dati di qualità e quantità sufficiente in base agli orientamenti stabiliti per consentire di determinare le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti.
15) E' importante offrire alle autorità competenti una flessibilità sufficiente per fissare valori limite di emissione atti ad assicurare che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT. A tal fine, l'autorità competente può fissare limiti di emissione diversi dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento applicati, purché sia possibile dimostrare, attraverso i risultati del controllo delle emissioni, che le emissioni non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'osservanza dei valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni dà luogo a emissioni inferiori a detti valori limite.
16) Per tenere conto di talune circostanze particolari in cui l'applicazione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe costi sproporzionatamente elevati rispetto ai benefici ambientali, è opportuno che le autorità competenti possano fissare valori limite d'emissione che si discostino da detti livelli. Tali discostamenti dovrebbero basarsi su una valutazione che tenga conto di criteri ben definiti. I valori limite di emissione fissati nella presente direttiva non dovrebbero essere superati. In ogni caso, non dovrebbero essere causati inquinamenti significativi e dovrebbe essere conseguito un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
17) Per permettere ai gestori di sperimentare tecniche nuove che potrebbero garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti, le autorità competenti dovrebbero poter accordare deroghe temporanee ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
18) Le modifiche apportate ad un'installazione possono provocare un aumento dei livelli di inquinamento. E' opportuno che gli operatori notifichino all'autorità competente tutte le modifiche previste che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Non dovrebbero essere apportate a un'installazione modifiche sostanziali che possano avere significativi effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente senza un'autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva.
19) Lo spandimento di effluenti di allevamento contribuisce significativamente alle emissioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico e nella normativa dell'Unione in materia di tutela delle acque, è necessario che la Commissione riesamini la necessità di stabilire i controlli più adatti di dette emissioni mediante le migliori tecniche disponibili.
20) L'allevamento intensivo di pollame e di bovini contribuisce in modo significativo alle emissioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico e nella normativa dell'Unione in materia di tutela delle acque, è necessario che la Commissione riesamini la necessità di fissare valori soglia di capacità differenziati per le diverse specie di pollame per definire l'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché rivedere la necessità di stabilire i controlli più adatti sulle emissioni prodotte dalle installazioni di allevamento di bovini.
21) Per tenere conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili o di altri cambiamenti di un'installazione, è opportuno riesaminare regolarmente e, se necessario, aggiornare le condizioni di autorizzazione, in particolare quando vengono adottate conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate.
22) In casi specifici in cui il riesame e l'aggiornamento dell'autorizzazione indicano che potrebbe essere necessario un periodo superiore a quattro anni dopo la pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT per introdurre nuove migliori tecniche disponibili, le autorità competenti possono stabilire nelle condizioni di autorizzazione un periodo più lungo qualora ciò sia giustificato in base ai criteri stabiliti nella presente direttiva.
23) E' necessario assicurare che l'esercizio di un'installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee. E' pertanto opportuno che le condizioni di autorizzazione prevedano anche misure adeguate per prevenire emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, nonché la periodica verifica di tali misure per evitare che abbiano luogo perdite, fuoriuscite, inconvenienti o incidenti durante l'uso di attrezzature e durante lo stoccaggio. Al fine di rilevare precocemente un eventuale inquinamento del suolo e delle acque sotterranee e, di conseguenza, adottare adeguate misure correttive prima che l'inquinamento si diffonda, è altresì necessario procedere al monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee per verificare la presenza di sostanze pericolose pertinenti. In sede di determinazione della frequenza del monitoraggio si può tener conto del tipo di misure di prevenzione e della portata e della cadenza della loro verifica.
24) Al fine di assicurare che l'esercizio di un'installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee è necessario stabilire lo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee attraverso una relazione di riferimento. La relazione di riferimento dovrebbe essere uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini quantitativi tra lo stato del sito descritto in tale relazione e lo stato del sito al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell'inquinamento del suolo o delle acque sotterranee. La relazione di riferimento dovrebbe pertanto contenere informazioni che si avvalgano dei dati esistenti sulle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, nonché dei dati storici relativi agli usi passati del sito.
25) Conformemente al principio "chi inquina paga", in sede di valutazione del livello di significatività dell'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee causato dal gestore che farebbe scattare l'obbligo di ripristinare il sito allo stato descritto nella relazione di riferimento, è opportuno che gli Stati membri tengano conto delle condizioni di autorizzazione applicate nel corso dell'attività interessata, delle misure di prevenzione dell'inquinamento adottate per l'installazione e dell'aumento relativo dell'inquinamento rispetto al carico di contaminazione indicato nella relazione di riferimento. La responsabilità per l'inquinamento non causato dal gestore è disciplinata dalla pertinente normativa nazionale e, se del caso, da altra pertinente normativa dell'Unione.
26) Per garantire l'attuazione e l'esecuzione efficaci della presente direttiva, è opportuno che i gestori riferiscano periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni di autorizzazione. E' opportuno che gli Stati membri facciano in modo che il gestore e l'autorità competente adottino entrambi le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva, prevedano un sistema di ispezioni ambientali e garantiscano la disponibilità di risorse umane sufficienti, dotate delle competenze e delle qualifiche necessarie per lo svolgimento efficace di tali ispezioni.
27) Conformemente alla convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (15), è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini in merito ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno relativamente alle decisioni prese. E' opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.
28) La combustione di carburante nelle installazioni con potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW contribuisce significativamente alle emissioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, è necessario che la Commissione riesamini la necessità di stabilire i controlli più adatti delle emissioni di tali installazioni. Tale riesame dovrebbe tener conto delle specificità degli impianti di combustione utilizzati in strutture sanitarie, con particolare riferimento al loro impiego eccezionale in situazioni di emergenza.
29) I grandi impianti di combustione contribuiscono considerevolmente all'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera, che hanno gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente. Per ridurre tale impatto e contribuire al rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (16) e al conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, è necessario stabilire valori limite di emissione più severi a livello dell'Unione per talune categorie di impianti di combustione e di sostanze inquinanti.
30) La Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di stabilire valori limite di emissione su scala dell'Unione e di modificare i valori limite di emissione indicati nell'allegato V per taluni grandi impianti di combustione, tenendo conto del riesame e dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti In tale contesto, la Commissione dovrebbe considerare la specificità dei sistemi energetici delle raffinerie.
31) A causa delle caratteristiche di taluni combustibili solidi indigeni, è appropriato applicare gradi minimi di desolforazione piuttosto che valori limite di emissione per l'anidride solforosa agli impianti di combustione che bruciano tali combustibili. Inoltre, poiché le caratteristiche specifiche degli scisti bituminosi potrebbero non consentire l'applicazione delle stesse tecniche di abbattimento dello zolfo o il conseguimento della stessa efficienza di desolforazione ottenuta con gli altri combustibili, è appropriato un grado minimo di desolforazione leggermente inferiore per gli impianti alimentati con tale combustibile.
32) E' opportuno che, nel caso di un'improvvisa interruzione della fornitura di combustibile o di gas a basso tenore di zolfo dovuta a una situazione di penuria grave, l'autorità competente possa accordare deroghe temporanee che autorizzino gli impianti di combustione interessati a superare i valori limite di emissione fissati dalla presente direttiva.
33) E' opportuno che il gestore interessato non lasci in funzione l'impianto per oltre 24 ore dopo un guasto o un cattivo funzionamento del dispositivo di abbattimento e che la durata complessiva del funzionamento in assenza di abbattimento non ecceda le 120 ore nell'arco di 12 mesi, per limitare gli effetti negativi dell'inquinamento sull'ambiente. Tuttavia, nel caso vi sia l'assoluta necessità di continuare le forniture di energia o sia necessario evitare un aumento complessivo delle emissioni derivante dalla messa in funzione di un altro impianto di combustione, le autorità competenti dovrebbero poter autorizzare una deroga a tali limitazioni temporali.
34) Per garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana, e per evitare gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti soggetti a norme ambientali meno rigorose, è opportuno definire e fare rispettare valori limite di emissione, condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche rigorosi per gli impianti d'incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nell'Unione.
35) L'uso di solventi organici in determinate attività e in determinate installazioni provoca emissioni di composti organici nell'atmosfera che possono contribuire alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici che causano danni alle risorse naturali e hanno effetti nocivi per la salute umana. E' pertanto necessario adottare misure preventive per limitare l'uso di solventi organici ed esigere il rispetto dei valori limite di emissione di composti organici e di condizioni di esercizio adeguate. Ai gestori dovrebbe essere consentito rispettare i requisiti di un piano di riduzione invece dei valori limite di emissione di cui alla presente direttiva quando altre misure, come l'utilizzo di prodotti o di tecniche senza solventi o a basso tenore di solventi, permettono di ridurre in modo equivalente le emissioni.
36) Le installazioni che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico. Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello dell'Unione.
37) Per quanto riguarda l'inclusione nell'ambito di applicazione delle norme nazionali, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative messe in vigore al fine di adeguare alla presente direttiva gli impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, sulla base delle caratteristiche del comparto industriale nazionale, e al fine di garantire una chiara interpretazione dell'ambito di applicazione, è opportuno che gli Stati decidano se applicare entrambi i criteri di capacità produttiva e capacità del forno o uno solo dei due criteri.
38) Al fine di semplificare le relazioni e ridurre gli oneri amministrativi superflui, la Commissione dovrebbe individuare metodi per snellire il modo in cui sono messi a disposizione i dati ai sensi della presente direttiva in base agli altri requisiti della normativa dell'Unione e in particolare al regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (17).
39) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, la Commissione dovrebbe avere competenze di esecuzione al fine di adottare orientamenti sulla raccolta di dati, sulla stesura dei documenti di riferimento sulle BAT e sulla loro garanzia di qualità, compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato, di adottare decisioni riguardo alle conclusioni sulle BAT, di stabilire norme dettagliate per la determinazione dei periodi di avvio e di arresto e per i piani nazionali transitori per i grandi impianti di combustione, nonché di stabilire il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. In conformità dell'articolo 291 TFUE, le norme e i principi generali relativi ai meccanismi di controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (18), (fatta salva la procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile).
40) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE relativamente alla fissazione della data a decorrere da cui devono essere effettuate le misurazioni continue delle emissioni di metalli pesanti, diossine e furani nell'atmosfera e all'adeguamento di alcune parti degli allegati V, VI e VII al progresso scientifico e tecnico. Nel caso degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, ciò può comprendere anche la definizione di criteri in base ai quali ammettere deroghe al monitoraggio in continuo delle emissioni di polveri totali. E' particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
41) Per far fronte a gravi episodi di inquinamento ambientale, imputabile ad esempio a metalli pesanti, diossine e furani, è opportuno che la Commissione, in base a una valutazione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte di determinate attività o dell'impatto di tali attività sull'ambiente nel suo insieme, presenti proposte concernenti prescrizioni minime valide in tutta l'Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di monitoraggio e conformità.
42) E' opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
43) Per concedere alle installazioni esistenti un tempo sufficiente per adeguarsi, sul piano tecnico, alle nuove prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che alcune di queste nuove prescrizioni si applichino alle installazioni esistenti dopo un periodo di tempo determinato a partire dalla data d'applicazione della presente direttiva. Gli impianti di combustione necessitano di un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure di abbattimento delle emissioni richieste per conformarsi ai valori limite di emissione indicati nell'allegato V.
44) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e migliorare la qualità dell'ambiente, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere transfrontaliero dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a promuovere l'applicazione dell'articolo 37 della predetta Carta.
46) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di attuare le disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.
47) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (19), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
48) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicate nell'allegato IX, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU C 182 del 4.8.2009.
GU C 325 del 19.12.2008.
Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 (GU C 87 E dell'1.4.2010) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 febbraio 2010 (GU C 107 E del 27.4.2010). Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2010.
GU L 54 del 25.2.1978.
GU L 378 del 31.12.1982.
GU L 409 del 31.12.1992.
GU L 85 del 29.3.1999.
GU L 332 del 28.12.2000.
GU L 309 del 27.11.2001.
GU L 24 del 29.1.2008.
GU L 242 del 10.9.2002.
GU L 275 del 25.10.2003.
GU L 175 del 5.7.1985.
GU L 10 del 14.1.1997.
GU L 124 del 17.5.2005.
GU L 309 del 27.11.2001.
GU L 33 del 4.2.2006.
GU L 184 del 17.7.1999.
GU C 321 del 31.12.2003.
Oggetto
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali.
Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso.
Ambito di applicazione
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI bis.
2. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "sostanze", gli elementi chimici e loro composti, ad eccezione delle seguenti sostanze:
a) le sostanze radioattive come definite all'articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (1);
b) i microrganismi geneticamente modificati come definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (2);
c) gli organismi geneticamente modificati come definiti all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (3);
2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o odore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
3) "installazione", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I, nell'allegato I bis o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
4) "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno;
5) "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo.
5 bis) "valore limite di prestazione ambientale", un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici;
6) "norma di qualità ambientale", la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa dell'Unione;
7) "autorizzazione", l'autorizzazione scritta all'esercizio di un'installazione o di parte di essa oppure di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti;
8) "disposizioni generali vincolanti", valori limite di emissione o altri requisiti, almeno a livello settoriale, adottati al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione;
9) "modifica sostanziale", una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente;
9 bis) "profonda trasformazione industriale", l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;
10) "migliori tecniche disponibili", la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:
a) per "tecniche" sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'installazione;
b) "tecniche disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nell'Unione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
c) "migliori", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, comprese la salute umana e la protezione del clima;
11) "documento di riferimento sulle BAT", un documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell'articolo 13 elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III;
12) "conclusioni sulle BAT", un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati a tali tecniche, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, il contenuto di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito;
12 bis) "norme operative", le norme incluse nelle autorizzazioni o nelle disposizioni generali vincolanti per il funzionamento delle attività di cui all'allegato I bis, che stabiliscono i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse, e che sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili;
13) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili", intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
13 bis) "livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili", gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT; come descritto nelle conclusioni sulle BAT;
13 bis bis) "prestazione ambientale", la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;
13 ter) "valori di riferimento", la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale;
14) "tecnica emergente", una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
15) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto di combustione, l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla normativa nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
16) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della normativa o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
17) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;
18) "sostanze pericolose", sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (4);
19) "relazione di riferimento", informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti;
20) "acque sotterranee", acque sotterranee quali definite all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (5);
21) "suolo", lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;
22) "ispezione ambientale", tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;
23) "pollame", il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
23 bis) "suini", i suini quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2008/120/CE (7);
23 ter) "unità di bestiame", un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato I bis;
24) "combustibile", qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa;
25) "impianto di combustione", qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;
26) "camino", una struttura contenente una o più canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell'atmosfera;
27) "ore operative", il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio e di arresto;
28) "grado di desolforazione", il rapporto per un determinato periodo di tempo tra la quantità di zolfo non emessa nell'atmosfera da un impianto di combustione e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile solido introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata nell'impianto per lo stesso periodo di tempo;
29) "combustibile solido indigeno", un combustibile solido presente in natura impiegato per alimentare un impianto di combustione specificamente concepito per tale combustibile ed estratto a livello locale;
30) "combustibile determinante", il combustibile che, di tutti combustibili utilizzati in un impianto di combustione multicombustibile che utilizza i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il proprio consumo, ha il valore limite di emissione più elevato di cui all'allegato V, parte 1, o, nel caso di più combustibili aventi il medesimo valore limite, quello tra essi che fornisce la quantità più elevata di calore;
31) per "biomassa" si intendono:
a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
b) i rifiuti seguenti:
i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
iv) rifiuti di sughero;
v) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
32) "impianto di combustione multicombustibile", qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;
33) "turbina a gas", qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina;
34) "motore a gas", un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto ed utilizza l'accensione comandata o, nel caso dei motori a doppia alimentazione, l'accensione spontanea, per bruciare il combustibile;
35) "motore diesel", un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel ed utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;
36) "piccolo sistema isolato", un piccolo sistema isolato quale definito all'articolo articolo 2, punto 26, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (8);
37) "rifiuto", i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (9);
38) "rifiuto pericoloso", i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/98/CE;
39) "rifiuti urbani misti", i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati al punto 20 01 dell'allegato della decisione 2000/532/CE (10) che sono raccolti separatamente alla fonte e degli altri rifiuti di cui al punto 20 02 di tale allegato;
40) "impianto di incenerimento dei rifiuti", qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;
41) "impianto di coincenerimento dei rifiuti", qualsiasi unità tecnica fissa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;
42) "capacità nominale", la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento dei rifiuti o un impianto di coincenerimento dei rifiuti, secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti;
43) "diossine e furani", tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all'allegato VI, parte 2;
44) "composto organico", qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
45) "composto organico volatile", qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;
46) "solvente organico", qualsiasi composto organico volatile usato:
a) da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto;
b) come agente di pulizia per dissolvere contaminanti;
c) come dissolvente;
d) come mezzo di dispersione;
e) come correttore di viscosità;
f) come correttore di tensione superficiale;
g) come plastificante;
h) come conservante;
47) "rivestimento", rivestimento quale definito all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria (11);
48) "livelli di emissione associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
49) "livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;
50) "garanzia della conformità", i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento: promozione della conformità; monitoraggio della conformità; verifica e esecuzione.
GU L 159 del 29.6.1996.
GU L 125 del 21.5.2009.
GU L 106 del 17.4.2001.
GU L 353 del 31.12.2008.
GU L 327 del 22.12.2000.
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016).
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009).
GU L 176 del 15.7.2003.
GU L 312 del 22.11.2008.
Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera c), della direttiva 75/442/CE del Consiglio, relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuto pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000).
GU L 143 del 30.4.2004.
Obbligo di detenere un'autorizzazione
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V o al capo VI bis.
La procedura di registrazione è specificata in un atto vincolante e comprende almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un'installazione.
2. Gli Stati membri possono scegliere di far valere un'autorizzazione per due o più installazioni o parti di esse, e gestiti dal medesimo gestore sullo stesso sito.
Nel caso in cui riguardi due o più installazioni, l'autorizzazione deve contenere condizioni atte a garantire che ogni installazione sia conforme ai requisiti contenuti nella presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono scegliere di far valere un'autorizzazione per diverse parti di un'installazione gestite da gestori differenti. In tali casi, l'autorizzazione specifica le responsabilità di ciascun gestore.
Rilascio di un'autorizzazione
(integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Fatti salvi gli altri requisiti prescritti dalle normative nazionali o dell'Unione, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione se l'installazione è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è concessa più di un'autorizzazione, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.
3. In caso di nuova installazione o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 9 di tale direttiva sono esaminate e utilizzate per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Gli Stati membri sviluppano sistemi per le autorizzazioni elettroniche delle installazioni e attuano procedure elettroniche di autorizzazione entro il 31 dicembre 2035.
La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri sulle autorizzazioni elettroniche e pubblica orientamenti sulle migliori pratiche.
Disposizioni generali vincolanti
Fatto salvo l'obbligo di possedere un'autorizzazione, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di installazioni, impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti sotto forma di disposizioni generali vincolanti.
Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.
Incidenti o inconvenienti
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;
b) il gestore adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti; e
c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.
In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004).
Inadempienza
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate.
Essi adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche.
2. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché:
a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;
b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; e
c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità.
3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al paragrafo 2, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.
Qualora tale violazione minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'altro Stato membro sia informato.
4. Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di sospensione di cui ai paragrafi 3 e 4, disposte dalle autorità competenti nei confronti di un operatore che viola le disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, siano applicate in modo efficace.
6. In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dei servizi idrici di acqua potabile e acque reflue interessati e tutte le autorità pertinenti che hanno responsabilità in materia di conformità con la legislazione ambientale interessata in merito alla violazione e alle misure adottate per evitare che siano causati danni alla salute umana e all'ambiente o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente.
Emissioni di gas a effetto serra
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un'installazione sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE in relazione a un'attività esercitata in tale installazione, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. Per le attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a bis), e all'articolo 15, paragrafo 4, della presente direttiva, relativamente all'efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.
3. Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle installazioni che sono temporaneamente escluse dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I e che, se del caso, raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.
Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'installazione sia gestita in modo conforme ai principi che seguono:
a) sono adottate tutte le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;
b) sono applicate le migliori tecniche disponibili;
c) non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;
d) è prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2008/98/CE;
e) nel caso si producano rifiuti, questi ultimi, in ordine di priorità e conformemente alla direttiva 2008/98/CE, sono riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
f) l'energia è utilizzata in modo efficiente e, laddove possibile, sono promossi l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile;
f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;
f ter) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis;
g) sono adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
h) si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato conformemente allo stato soddisfacente di cui all'articolo 22.
Domande di autorizzazione
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione:
a) dell'installazione e delle sue attività;
b) delle materie prime e ausiliarie, delle altre sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte dall'installazione;
c) delle fonti di emissione dell'installazione, compresi gli odori;»
d) dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
e) se del caso, una relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2;
f) del tipo e dell'entità delle emissioni prevedibili, inclusi gli odori, dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
h) delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
i) delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all'articolo 11;
j) delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
k) delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal richiedente in forma sommaria.
La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.
2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.
Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la protezione ambientale, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione. Tale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT.
1 bis. Entro il 1° luglio 2026 la Commissione modifica la decisione di esecuzione 2012/119/UE.
2. Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:
a) le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, uso dell'energia e produzione di rifiuti;
b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;
c) le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b).
Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione, ai funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale che non siano riferibili a un particolare operatore o una particolare installazione, se condivise con gli altri portatori di interessi coinvolti nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Le informazioni non anonimizzate possono essere condivise solo nei casi in cui l'anonimizzazione delle informazioni non consenta un efficace scambio di informazioni sulle BAT nel contesto dell'elaborazione, del riesame e, se necessario, dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT, con i rappresentanti delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e i rappresentanti delle associazioni dei settori industriali pertinenti, a seconda dei casi, e qualora tali rappresentanti di organizzazioni e associazioni abbiano firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili non sono usate per altri scopi.
3. La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente.
La Commissione chiede il parere del forum in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni e in particolare per quanto riguarda:
a) il regolamento interno del forum;
b) il programma di lavoro per lo scambio di informazioni;
c) le linee guida sulla raccolta dei dati;
d) le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato.
Le linee guida di cui al secondo comma, lettere c) e d) del presente paragrafo tengono conto del parere del forum e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
3 bis. La Commissione acquisisce il parere del forum sul metodo di valutazione del rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, come stabilito all'articolo 15 bis.
4. La Commissione richiede e rende pubblico il parere del forum in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle BAT e tiene conto di tale parere per le procedure di cui al paragrafo 5.
Il parere del forum di cui al primo comma è presentato entro sei mesi dalla riunione finale del gruppo tecnico di esperti responsabile di tale documento di riferimento sulle BAT.
5. Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
6. A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblici senza indebito ritardo le conclusioni sulle BAT e il documento di riferimento sulle BAT.
7. In attesa dell'adozione di una decisione pertinente ai sensi del paragrafo 5, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti di riferimento sulle BAT adottati della Commissione precedentemente alla data di cui all'articolo 83 valgono come conclusioni sulle BAT ai fini del presente capo, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4.
Condizioni di autorizzazione
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale.
Tali misure includono almeno:
a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi;
a bis) valori limite di prestazione ambientale conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;
a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b) disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;
b bis) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis;
b ter) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;
c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano:
i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e
ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
d) l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno:
i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all'autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e
ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
iii) informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis;
e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;
f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto;
g) disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;
h) condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale.
3. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.
4. Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l'autorità competente può fissare dette condizioni più rigide.
5. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa provvede affinché:
a) tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III; e
b) siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 15.
Qualora le conclusioni sulle BAT di cui al primo comma non contengano livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, l'autorità competente provvede affinché la tecnica di cui al primo comma garantisca un livello di protezione dell'ambiente equivalente alle migliori tecniche descritte disponibili nelle conclusioni sulle BAT.
6. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto da alcuna delle conclusioni sulle BAT o se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, previa consultazione con il gestore, stabilisce le condizioni di autorizzazione in base alle migliori tecniche disponibili che ha determinato per le attività o i processi interessati prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III.
7. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.
Sistema di gestione ambientale
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale contiene gli elementi elencati nel paragrafo 2 ed è conforme alle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.
2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:
a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:
i) prevenire la produzione di rifiuti;
ii) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;
iii) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;
b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;
c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di detta direttiva e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;
d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;
e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;
f) il piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies.
3. Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.
Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti, siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE.
Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente alle pertinenti conclusioni sulle BAT per il settore entro il 1° luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.
Il sistema di gestione ambientale è sottoposto ad audit per la prima volta entro il 1° luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/ 1785. Il sistema di gestione ambientale deve essere sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, che verifica la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo.
Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).
Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto.
Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti:
a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue;
b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;
c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;
d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.
L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.
Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.
2. Fatto salvo l'articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle BAT, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.
3. L'autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels - BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell'intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:
a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; o
b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento.
Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i BAT-AEL.
Le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite di emissione conformemente al presente articolo.
Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.
4. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità competente fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, intervalli vincolanti per la prestazione ambientale che non devono essere travalicati durante uno o più periodi, come stabilito nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.
In aggiunta, l'autorità competente:
a) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più periodi, e che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma;
b) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, livelli di prestazione ambientale indicativi in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma.
5. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l'articolo 18, in casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei BAT-AEL di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:
a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o
b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.
L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 3 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.
I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili.
Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto degli standard di qualità ambientale di cui all'articolo 18.
L'autorità competente riesamina se le deroghe accordate a norma del presente paragrafo siano giustificate ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se tale riesame interviene prima di quattro anni dalla concessione della deroga.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
6. In deroga al paragrafo 4, in casi specifici l'autorità competente può fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterà un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:
a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o
b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.
L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 4 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.
L'autorità competente garantisce che una gestione secondo intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi non causi un impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse idriche, e si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
7. In deroga ai paragrafi 3 e 4 e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggano al controllo del gestore e degli Stati membri e comportino gravi perturbazioni o penuria, in termini di:
a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili; o
c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni, per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente.
La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi.
Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora vi sia un'alternativa all'approvvigionamento energetico, alle risorse, ai materiali o alle apparecchiature, lo Stato membro provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione rispetti le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai paragrafi 3 e 4.
Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al primo comma siano monitorate.
L'autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.
Se necessario, la Commissione può valutare e chiarire ulteriormente, mediante orientamenti, i criteri di cui tenere conto per l'applicazione del presente paragrafo.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe concesse a norma del presente paragrafo, comprese le ragioni che giustificano la concessione della deroga e le condizioni imposte.
La Commissione valuta se la deroga concessa sia giustificata tenendo debitamente conto dei criteri di cui al presente paragrafo. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica da parte dello Stato membro, gli Stati membri senza indugio rivedono di conseguenza la deroga.
Valutazione della conformità
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione.
2. Entro il 1° settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.
3. Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo rientra anche nell'ambito di applicazione del capo III o IV e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente capo, è stato dimostrato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'installazione sia conforme anche ai valori limite di emissione stabiliti a norma del capo III o IV per gli inquinanti in questione in condizioni di esercizio normali.
Disposizioni in materia di controllo
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), sono basate, se del caso, sulle conclusioni del controllo descritto nelle conclusioni sulle BAT.
2. La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in disposizioni generali vincolanti.
Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato secondo quanto stabilito nelle conclusioni sulle BAT, ove applicabile, e almeno una volta ogni quattro anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni nove anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.
3. La verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
4. Qualora la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, dimostri che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri si assicurano che la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente paragrafo, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione.
Disposizioni generali vincolanti per le attività elencate nell'allegato I
1. Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.
2. Le disposizioni generali vincolanti si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con gli articoli 14 e 15.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l'articolo 21.
4. Le disposizioni generali vincolanti adottate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Standard di qualità ambientale
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare gli standard di qualità ambientale.
Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, l'autorità competente valuta l'impatto delle condizioni più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore.
Qualora il carico degli inquinanti emessi dalle installazioni abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri provvedono affinché la concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore sia controllata. I risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente.
Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto, sono utilizzati per il controllo di cui al terzo comma.
Sviluppi delle migliori tecniche disponibili
Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato.
Modifica delle installazioni da parte dei gestori
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche o gli ampliamenti che intende apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione e che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a tempo debito e comunque prima della loro attuazione. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che l'autorità competente reagisca in tempo utile alle informazioni fornite dal gestore.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva.
La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente si riferiscono alle parti dell'installazione e agli aspetti di cui all'articolo 12 che possono essere oggetto della modifica sostanziale.
3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell'installazione sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all'allegato I.
Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'autorità competente riesamini periodicamente, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse.
2. Su richiesta dell'autorità competente, il gestore presenta tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione e le migliori tecniche disponibili descritti nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
In occasione del riesame delle condizioni di autorizzazione, l'autorità competente utilizza tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, relative all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente garantisce che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.
4. Se un'installazione non è contemplata da alcuna delle conclusioni sulle BAT, le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni.
5. Le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:
a) l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione esistenti nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
b) la sicurezza di esercizio richiede l'impiego di altre tecniche;
c) ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione;
d) il gestore chiede di prorogare la durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato I, punto 5.4.
Chiusura del sito
1. Fatta salva la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2004/35/CE, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (1), e della pertinente normativa dell'Unione sulla protezione del suolo, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire l'osservanza dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo al momento della cessazione definitiva delle attività.
2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013.
La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3.
La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti informazioni:
a) informazioni sull'uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito;
b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.
Se le informazioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell'Unione soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento presentata.
La Commissione può fissare linee guida in merito al contenuto della relazione di riferimento.
3. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione. Se l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure.
Fatto salvo il primo comma, al momento della cessazione definitiva delle attività, e se la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione successivo al 7 gennaio 2013 e tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, cessi di comportare detto rischio.
4. Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo cessi di comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).
GU L 372 del 27.12.2006.
Ispezioni ambientali
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni delle installazioni che prevedono l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per permettere a tali autorità di svolgere qualsiasi visita del sito, di prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le installazioni siano considerate in un piano d'ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.
3. Ogni piano d'ispezione ambientale contiene i seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie conformemente al paragrafo 4;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 5;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.
4. Sulla base dei piani d'ispezione, l'autorità redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni.
Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.
Se da un'ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, è effettuato un ulteriore sopralluogo entro sei mesi da detta ispezione.
La valutazione sistematica dei rischi ambientali è basata almeno sui criteri seguenti:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 (1)).
La Commissione adotta e, se del caso, aggiorna regolarmente linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.
5. Le ispezioni ambientali straordinarie sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima della concessione, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale.
6. Dopo ogni visita in loco l'autorità competente redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.
La relazione è notificata al gestore interessato entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico dall'autorità competente conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (2), entro quattro mesi dalla visita in loco.
Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente provvede affinché il gestore adotti tutte le misure necessarie contenute nella relazione entro un termine ragionevole.
Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 342 del 22.12.2009).
GU L 41 del 14.2.2003.
Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:
a) la concessione di un'autorizzazione per nuove installazioni;
b) la concessione di un'autorizzazione per modifiche sostanziali;
c) la concessione o aggiornamento di un'autorizzazione per un'installazione in cui si propone l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 4;
d) l'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un'installazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5;
e) l'aggiornamento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 21, paragrafo 4.
A tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato IV.
2. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:
a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, tra cui, se del caso, le condizioni di autorizzazione consolidate;
b) i motivi su cui è basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione, comprese le consultazioni tenute a norma dell'articolo 26, e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione e ai livelli di prestazione ambientale ivi associati;
f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 15, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte.
3. L'autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:
a) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 22, al momento della cessazione definitiva delle attività;
b) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente;
c) i risultati del controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 18.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.
Accesso alla giustizia
(integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:
a) essi vantano un interesse sufficiente;
b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.
La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).
Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.
5. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Effetti transfrontalieri
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un'installazione potrebbe avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 20, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l'autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione sia resa disponibile, per osservazioni, anche al pubblico dello Stato membro che potrebbe subire effetti significativi e rimanga disponibile per lo stesso periodo di tempo in cui è rimasta disponibile nello Stato membro in cui è stata presentata.
3. I risultati delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono presi in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.
4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.
CAPO II BIS
CONSENTIRE E PROMUOVERE L'INNOVAZIONE
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Tecniche emergenti
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali di cui all'articolo 27 bis.
Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. La Commissione istituisce e gestisce un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali ("centro" o "INCITE").
2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti e trasformative - che contribuiscono, tra l'altro, alla riduzione al minimo dell'inquinamento, alla decarbonizzazione, all'efficienza delle risorse, a un'economia circolare che usa meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure - relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
3. Il centro è assistito da:
a) rappresentanti degli Stati membri;
b) istituzioni pubbliche pertinenti;
c) istituti di ricerca pertinenti;
d) organizzazioni per la ricerca e la tecnologia;
e) rappresentanti dei settori industriali e degli agricoltori interessati;
f) fornitori di tecnologie;
g) organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente;
h) Commissione.
4. Il centro rende pubblici i risultati ottenuti, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.
La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Sperimentazione di tecniche emergenti
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 30 mesi, a condizione che, dopo il periodo specificato nell'autorizzazione, la sperimentazione della tecnica sia interrotta o l'attività raggiunga almeno i BAT-AEL.
Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può fissare:
a) valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.
Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le loro attività quali elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 27 sexies.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal termine fissato al primo comma del presente paragrafo, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma del presente paragrafo ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
2. Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1° gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell'allegato I e non menzionata al paragrafo 1 del presente articolo. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, conformemente ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal completamento del riesame di cui all'articolo 21, paragrafo 3, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, nello stesso Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione.
Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità ad altra legislazione dell'Unione e siano conformi al presente articolo, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti.
4. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte della pubblicazione delle pertinenti informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4.
5. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione adotta un atto delegato al fine di integrare la presente direttiva specificando il contenuto dei piani di trasformazione, sulla base delle informazioni richieste ai paragrafi 1, 2 e 3.
Entro il 31 dicembre 2034 la Commissione riesamina e, se del caso, rivede l'atto delegato di cui al primo comma.
Trasformazione industriale profonda
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Fatto salvo l'articolo 18, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, l'autorità competente può prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a un totale massimo di otto anni, a condizione che:
a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;
b) il gestore riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda; e c) durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente garantisca che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.
Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle loro relazioni alla Commissione a norma dell'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse.
2. Fatti salvi gli articoli 18 e 22, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione e da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi;
b) il gestore comunica annualmente all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione;
c) durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente garantisce che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.
Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse.
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
Il presente capo non si applica ai seguenti impianti di combustione:
a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
b) impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;
c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e) reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) batteria di forni per il coke;
g) cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;
i) turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore;
j) impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all'articolo 3, punto 31, lettera b).
Norme di aggregazione
1. Quando gli scarichi gassosi di due o più impianti di combustione distinti sono emessi attraverso un camino comune, l'insieme formato da questi impianti è considerato un impianto di combustione unico e se ne sommano le capacità ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale.
2. Nel caso in cui due o più singoli impianti di combustione che hanno ottenuto un'autorizzazione per la prima volta il 1° luglio 1987 o successivamente, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione in tale data o successivamente, siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a giudizio delle autorità competenti essere convogliati verso un unico camino, la combinazione degli impianti è considerata come un impianto di combustione unico e le capacità dei singoli impianti sono sommate ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale.
3. Ai fini del calcolo della potenza termina nominale totale di una combinazione di impianti di combustione di cui ai paragrafi 1 e 2, i singoli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 15 MWth non sono considerati.
Valori limite di emissione
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione sono smaltiti in modo controllato attraverso un camino contenente uno o più canne di scarico, la cui altezza è calcolata in modo da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.
2. Tutte le autorizzazioni per installazioni contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un'autorizzazione entro tale data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio al più tardi entro il 7 gennaio 2014, contengono condizioni che assicurano che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1.
Tutte le autorizzazioni per installazioni contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE, e fatti funzionare dopo il 1° gennaio 2016, comprendono condizioni intese ad assicurare che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 2.
3. Tutte le autorizzazioni per installazioni contenenti impianti di combustione non coperti dal paragrafo 2 contengono condizioni che garantiscono che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 2.
4. I valori limite di emissione che figurano nell'allegato V, parti 1 e 2, nonché i gradi minimi di desolforazione di cui nella parte 5 di tale allegato si applicano alle emissioni di ogni camino comune in funzione della potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione. Se l'allegato V prevede che possono essere applicati valori limite di emissione per una parte di un impianto di combustione con un numero limitato di ore operative, tali valori limite si applicano alle emissioni di detta parte dell'impianto, ma sono fissate in relazione della potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione.
5. L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 per l'anidride solforosa, in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa di un'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.
6. L'autorità competente può accordare una deroga all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora un impianto di combustione, che utilizza esclusivamente combustibile gassoso debba ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi. Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia.
Il gestore informa immediatamente l'autorità competente di ogni caso specifico di cui al primo comma.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.
7. Qualora un impianto di combustione sia ampliato, i valori limite di emissione di cui all'allegatoV, parte 2, è applicato alla parte ampliata dell'impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione. Nel caso di una modifica di un impianto di combustione che può avere conseguenze per l'ambiente e che riguarda una parte dell'impianto con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 2, si applicano alla parte modificata dell'impianto in funzione della potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione.
8. I valori limite di emissione di cui all'allegato V, parti 1 e 2, non si applicano ai seguenti impianti di combustione:
a) motori diesel;
b) caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno.
9. Per i seguenti impianti di combustione, in base alle migliori tecniche disponibili, la Commissione riesamina la necessità di stabilire valori limite di emissione su scala dell'Unione e di modificare i valori limite di emissione di cui all'allegato V:
a) gli impianti di combustione di cui al paragrafo 8;
b) gli impianti di combustione all'interno di raffinerie alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, tenuto conto della specificità dei sistemi energetici delle raffinerie;
c) gli impianti di combustione alimentati con gas diversi dal gas naturale;
d) impianti di combustione in installazioni chimiche che utilizzano residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale per il loro proprio consumo.
Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione riferisce i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.
Grado di desolforazione
1. Per gli impianti di combustione che bruciano combustibili solidi indigeni, i quali non possono rispettare i valori limite di emissione per l'anidride solforosa, di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, a causa delle caratteristiche di tale combustibile, gli Stati membri possono applicare in alternativa i gradi minimi di desolforazione di cui all'allegato V, parte 5, secondo le norme sulla conformità stabilite alla parte 6 di tale allegato, e previa convalida da parte dell'autorità competente della relazione tecnica di cui all'articolo 72, paragrafo 4, lettera a).
2. Per gli impianti di combustione brucianti combustibile solido indigeno in cui sono coinceneriti anche rifiuti e che non possono rispettare i valori Cprocesso per il biossido di zolfo di cui all'allegato VI, parte 4, punti 3.1 o 3.2, a causa delle caratteristiche del combustibile solido indigeno, gli Stati membri possono applicare, in alternativa, i gradi minimi di desolforazione di cui all'allegato V, parte 5, secondo le norme slla conformità di cui alla parte 6 di tale allegato. Se gli Stati membri applicano il presente paragrafo, il valore Crifiuti di cui all'allegato VI, parte 4, punto 1, è pari a 0 mg/Nm3.
3. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione riesamina la possibilità di applicare i gradi minimi di desolforazione di cui all'allegato V, parte 5, tenendo conto in particolare delle migliori tecniche disponibili e dei vantaggi ottenuti dalla riduzione delle emissioni di ossido di zolfo.
Piano nazionale transitorio
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 gli Stati membri possono elaborare ed attuare un piano nazionale transitorio relativo agli impianti di combustione che hanno ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003. Per ogni impianto di combustione contemplato dal piano, quest'ultimo riguarda le emissioni di uno o più dei seguenti inquinanti: ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri. Per le turbine a gas il piano contempla solo le emissioni di ossido di azoto.
Il piano nazionale transitorio non comprende nessuno dei seguenti impianti di combustione:
a) impianti ai quali si applica l'articolo 33, paragrafo 1;
b) impianti all'interno di raffinerie alimentate con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie o dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo;
c) impianti ai quali si applica l'articolo 35;
d) impianti che hanno ottenuto un'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE.
2. Gli impianti di combustione contemplati dal piano possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, per gli inquinanti soggetti al piano o, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all'articolo 31.
I valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell'autorizzazione dell'impianto di combustione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti.
Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1° luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all'allegato V, parte 1.
3. Per ogni inquinante da esso contemplato, il piano nazionale transitorio stabilisce un massimale che definisce le emissioni annuali totali massime per tutti gli impianti contemplati dal piano in base alla potenza termica nominale totale di ciascun impianto al 31 dicembre 2010, alle effettive ore di funzionamento annuali e al combustibile utilizzato, secondo la media degli ultimi dieci anni di funzionamento fino al 2010 compreso.
Il massimale per l'anno 2016 è calcolato in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui agli allegati da III a VII della direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base ai gradi di desolforazione di cui all'allegato III della direttiva 2001/80/CE. Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i valori limite di emissione di ossido di azoto fissati per tali impianti all'allegato VI, parte B, della direttiva 2001/80/CE. I massimali per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui all'allegato V, parte 1, della presente direttiva o, se del caso, ai gradi di desolforazione pertinenti di cui all'allegato V, parte 5, della presente direttiva. I massimali per gli anni 2017 e 2018 sono fissati stabilendo un decremento lineare dei massimali tra il 2016 e il 2019.
Se un impianto compreso nel piano nazionale transitorio viene chiuso o non rientra più nell'ambito di applicazione del capo III, ciò non comporta l'aumento delle emissioni nazionali totali annue dei restanti impianti del piano.
4. Il piano nazionale transitorio contiene inoltre disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione dei dati conformi alle norme di attuazione stabilite ai sensi dell'articolo 41, lettera b), nonché le misure previste per ciascun impianto al fine di garantire il tempestivo rispetto dei valori limite di emissione che si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2020.
5. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro piani nazionali transitori.
La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato.
Se ritiene che un piano non sia conforme alle norme di attuazione stabilite ai sensi dell'articolo 41, lettera b), la Commissione informa lo Stato membro interessato che il suo piano non può essere approvato. Per la valutazione di una nuova versione di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui al secondo comma è di sei mesi.
6. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni successiva modifica del piano.
Deroga in caso di arco di vita limitato
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023 gli impianti di combustione possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di desolforazione di cui all'articolo 31, se del caso, e di essere inclusi nel piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto di combustione si impegna, con una dichiarazione scritta presentata entro il 1° gennaio 2014 all'autorità competente, a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;
b) il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui è registrato il numero di ore operative dal 1° gennaio 2016;
c) i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell'autorizzazione dell'impianto di combustione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti durante il restante periodo di funzionamento dell'impianto di combustione. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MWth alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1° luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all'allegato V, parte 1; e
d) l'impianto di combustione non ha ottenuto un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE.
2. Al più tardi il 1° gennaio 2016 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco di tutti gli impianti di combustione cui si applica il paragrafo 1, compresi la potenza termica nominale totale, i tipi di combustibili usati e i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri applicabili. Per gli impianti soggetti al paragrafo 1 gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione un documento in cui è registrato il numero di ore operative dal 1° gennaio 2016.
3. Nel caso di impianti di combustione che, alla data del 6 gennaio 2011, fanno parte di un piccolo sistema isolato e producono almeno il 35% dell'elettricità fornita all'interno di tale sistema, e che, per le loro caratteristiche tecniche, non possono rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, il numero di ore operative di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è di 18.000 a partire dal 1° gennaio 2020 e non oltre il 31 dicembre 2023, e la data di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo è fissata al 1° gennaio 2020.
4. Nel caso di impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 1.500 MW, entrati in funzione anteriormente al 31 dicembre 1986 e alimentati a combustile solido indigeno, con valore calorifico netto inferiore a 5 800 kJ/kg, un contenuto di umidità superiore al 45% in peso, un contenuto combinato di umidità e ceneri superiore al 60% in peso e un contenuto di ossido di calcio in ceneri superiore al 10%, il numero di ore operative di cui al paragrafo 1, lettera a) è fissato a 32.000.
Piccoli sistemi isolati
1. Fino al 31 dicembre 2019 gli impianti di combustione che, alla data del 6 gennaio 2011, fanno parte di un piccolo sistema isolato possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all'articolo 31. Fino al 31 dicembre 2019 i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni di tali impianti di combustione, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti.
2. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1° luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all'allegato V, parte 1.
3. Gli Stati membri sul cui territorio sono presenti impianti di combustione contemplati dal presente capo, che fanno parte di un piccolo sistema isolato, comunicano alla Commissione, entro il 7 gennaio 2013, un elenco di tali impianti di combustione, il consumo energetico totale annuo del piccolo sistema isolato e la quantità di energia ottenuta dall'interconnessione con altri sistemi.
Impianti di combustione che fanno parte di un piccolo sistema isolato
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono esentare gli impianti di combustione che al 4 agosto 2024 fanno parte di un piccolo sistema isolato dal rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri oppure, se del caso, dei gradi di desolforazione di cui all'articolo 31. Sono mantenuti almeno i valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri indicati nell'autorizzazione di detti impianti di combustione, ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE.
Gli Stati membri adottano misure per assicurare il controllo delle emissioni e garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono esentare le installazioni dai valori limite di emissione solo dopo che siano state esperite tutte le misure che consentono di ridurre l'inquinamento. L'esenzione non è concessa per un periodo più lungo del necessario.
2. Dal 1° gennaio 2030 gli impianti di combustione interessati rispettano i valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'allegato V, parte 2, e i valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.
3. Gli Stati membri che concedono esenzioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo pongono in essere un piano di conformità per gli impianti di combustione che beneficiano di siffatte esenzioni. Il piano di conformità contiene informazioni sulle misure volte a garantire, entro il 31 dicembre 2029, la conformità degli impianti interessati ai valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'allegato V, parte 2, e ai valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri. Il piano di conformità comprende inoltre informazioni sulle misure volte a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo previsto dal piano, nonché informazioni sulle misure di gestione della domanda e sulle possibilità di passare a combustibili più puliti o alternative più pulite, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali.
4. Non oltre il 5 febbraio 2025 gli Stati membri comunicano il loro piano di conformità alla Commissione. La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato. Qualora la Commissione sollevi obiezioni indicando che il piano non garantisce la conformità degli impianti interessati entro il 31 dicembre 2029 oppure non riduce al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo previsto dal piano, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione un piano riveduto entro sei mesi dalla notifica delle obiezioni della Commissione. Per la valutazione di una versione riveduta di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui alla seconda frase è di sei mesi.
5. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni descritte nel piano di conformità entro 5 febbraio 2026 e alla fine di ogni anno civile successivo. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni successiva modifica del piano di conformità. Per la valutazione di una versione riveduta di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il periodo di cui alla seconda frase del paragrafo 4 è di sei mesi.
6. Lo Stato membro rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.
Impianti di teleriscaldamento
1. Fino al 31 dicembre 2022, gli impianti di combustione possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di desolforazione di cui all'articolo 31 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione non è superiore a 200 MW;
b) l'impianto ha ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o il gestore di tale impianto ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003;
c) almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; e
d) i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell'autorizzazione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti fino al 31 dicembre 2022.
2. Al più tardi il 1° gennaio 2016 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco di tutti gli impianti di combustione cui si applica il paragrafo 1, compresi la potenza termica nominale totale, i tipi di combustibili usati e i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri applicabili. Inoltre gli Stati membri, per ogni impianto di combustione cui si applica il paragrafo 1 e durante il periodo ivi indicato, informano annualmente la Commissione della proporzione di produzione di calore utile di ogni impianto che è stata fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda, espressa come media mobile sui cinque anni precedenti.
Stoccaggio geologico di anidride carbonica
1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt che ottengono la licenza edilizia iniziale o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale dopo l'entrata in vigore della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (1), abbiano accertato che le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) disponibilità di siti di stoccaggio appropriati;
b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto;
c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di anidride carbonica.
2. Se le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono soddisfatte, l'autorità competente provvede a che sia riservata un'area sufficiente all'interno del sito dell'installazione per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di anidride carbonica. L'autorità competente determina se le condizioni sono soddisfatte sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e di altre informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della salute umana.
GU L 140 del 5.6.2009.
Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento.
2. L'autorità competente chiede al gestore, nell'ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l'attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di far funzionare l'impianto usando combustibili poco inquinanti.
Il gestore informa l'autorità competente entro quarantotto ore dal cattivo funzionamento o dal guasto dell'impianto di abbattimento.
La durata complessiva del funzionamento privo di abbattimento non eccede mai le centoventi ore nell'arco di dodici mesi.
L'autorità competente può consentire deroghe al limite temporale di cui al primo e al terzo comma nei casi seguenti:
a) vi è la necessità assoluta di mantenere la fornitura energetica;
b) l'impianto di combustione guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che causerebbe un aumento generale delle emissioni.
Controllo delle emissioni nell'atmosfera
1. Gli Stati membri provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l'atmosfera sia effettuato conformemente all'allegato V, parte 3.
2. L'installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di controllo sono sottoposti al monitoraggio e ai test annuali di verifica di cui all'allegato V, parte 3.
3. L'autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.
4. Tutti i risultati dei controlli sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione.
Conformità ai valori limite di emissione
I valori limite di emissione in atmosfera sono considerati rispettati se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato V, parte 4.
Impianti di combustione multicombustibile
1. Per gli impianti di combustione multicombustibile che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente stabilisce i valori limite conformemente alla procedura che segue:
a) prendere il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione quale è stabilita nell'allegato V, parti 1 e 2;
b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
2. Per gli impianti di combustione multicombustibile previsti all'articolo 30, paragrafo 2, che usano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, si possono applicare i seguenti valori limite di emissione invece dei valori limite di emissione fissati a norma del paragrafo 1:
a) laddove durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornita dal combustibile determinante sia pari o superiore al 50% rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, il valore limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, per il combustibile determinante;
b) laddove la proporzione di calore fornita dal combustibile determinante sia inferiore al 50% rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, il valore limite di emissione determinato conformemente alla procedura che segue:
i) prendere i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, per ciascuno dei combustibili utilizzati, corrispondenti alla potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione;
ii) calcolare il valore limite di emissione del combustibile determinante, moltiplicando per due il valore limite di emissione determinato per tale combustibile conformemente al punto i) e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile utilizzato con il valore limite di emissione meno elevato di cui all'allegato V, parte 1, corrispondente alla potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione;
iii) determinare i valori limite di emissione ponderati per ogni combustibile utilizzato moltiplicando i valori limite di emissione di cui ai punti i) e ii) per la potenza termica del combustibile in questione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
iv) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile determinati al punto iii).
3. Per gli impianti di combustione multicombustibile previsti all'articolo 30, paragrafo 2, che usano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, si possono applicare i valori limite medi di emissione di anidride solforosa di cui all'allegato V, parte 7, invece dei valori limite di emissione fissati a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.
Norme di attuazione
Sono stabilite norme di attuazione riguardanti:
a) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all'articolo 3, punto 27, e all'allegato V, parte 4, punto 1; e
b) i piani nazionali transitori di cui all'articolo 32 e, in particolare, la fissazione di massimali di emissione e relativi monitoraggio e comunicazione.
Tali norme di attuazione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. La Commissione presenta opportune proposte entro il 7 luglio 2011.
Ambito di applicazione
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Il presente capo si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi.
Il presente capo non si applica agli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:
a) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;
b) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti.
Ai fini del presente capo gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti comprendono tutte le linee di incenerimento o di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento o di coincenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento o di coincenerimento.
Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento.
Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti.
2. Il presente capo non si applica ai seguenti impianti:
a) impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
i) i rifiuti di cui all'articolo 3, punto 31, lettera b);
ii) rifiuti radioattivi;
iii) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1);
iv) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.
GU L 273 del 10.10.2002.
Definizione di residuo
Ai fini del presente capo, si intende per "residuo" qualsiasi rifiuto liquido o solido generato da un impianto di incenerimento dei rifiuti o da un impianto di coincenerimento dei rifiuti.
Domande di autorizzazione
La domanda di autorizzazione relativa a un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti contiene una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti di cui al presente capo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
c) i residui saranno ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione.
Condizioni di autorizzazione
1. L'autorizzazione contiene quanto segue:
a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati che si serve almeno dei tipi di rifiuti contemplati nell'elenco di rifiuti europeo istituito dalla decisione 2000/532/CE laddove possibile, e contiene informazioni sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti, se del caso;
b) la capacità complessiva di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti dell'impianto;
c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua;
d) le prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue;
e) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni;
f) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento di rifiuti o per un impianto di coincenerimento di rifiuti che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
a) un elenco delle quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati;
b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire un elenco delle categorie di rifiuti da inserire nell'autorizzazione che possono essere coinceneriti in talune categorie di impianti di coincenerimento di rifiuti.
4. L'autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione.
Controllo delle emissioni
1. Gli scarichi gassosi sono evacuati in modo controllato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti e dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti mediante un camino, la cui altezza sia tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.
2. Le emissioni nell'atmosfera degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti non superano i valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parti 3 e 4, oppure determinati conformemente allo stesso allegato, parte 4.
Qualora più del 40% del calore liberato in un impianto di coincenerimento dei rifiuti sia prodotto da rifiuti pericolosi, qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, si applicano i valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte 3, della presente direttiva.
3. L'evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi è limitata per quanto possibile e le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano i valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte 5.
4. I valori limite di emissione si applicano al punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.
Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte 5, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione di scarichi gassosi siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, il loco o al di fuori del sito, il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di massa, utilizzando i risultati delle misure di cui all'allegato VI, punto 6, parte 3, ai fini di stabilire i livelli di emissione che nello scarico finale delle acque reflue (1) possono essere attribuiti alla depurazione degli scarichi gassosi.
In nessun caso si procede alla diluizione delle acque reflue per farle rientrare nei valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte 5.
5. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.
E' prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.
6. Fatto salvo l'articolo 50, paragrafo 4, lettera c), per nessun motivo l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti o i singoli forni che fanno parte di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti possono continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione.
La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno non supera le 60 ore.
Il limite temporale di cui al secondo comma si applica ai forni che sono collegati allo stesso dispositivo di lavaggio degli scarichi gassosi.
Parole modificate da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2012, n. L 158.
Guasti
In caso di guasto il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.
Controllo delle emissioni
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente all'allegato VI, parti 6 e 7.
Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.
2. L'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto nell'allegato VI, parte 6, punto 1.
3. L'autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.
4. Tutti i risultati dei controlli sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione.
5. Non appena siano disponibili nell'Unione tecniche di misurazione opportune, la Commissione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 76 e fatte salve le condizioni stabilite dagli articoli 77 e 78, fissa la data a decorrere dalla quale devono essere effettuate le misurazioni in continuo relative alle emissioni nell'atmosfera di diossine, metalli pesanti e furani.
Conformità ai valori limite di emissione
I valori limite di emissione per l'atmosfera e per l'acqua si considerano rispettati se sono rispettate le condizioni descritte nella parte 8 dell'allegato VI.
Condizioni di esercizio
1. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3% o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5% del peso a secco del materiale. Se necessario sono utilizzate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.
2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.
Gli impianti di coincenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.
Se sono inceneriti o coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del primo e del secondo comma è pari ad almeno 1.100°C.
Negli impianti di incenerimento dei rifiuti, le temperature di cui al primo e al terzo comma sono misurate vicino alla parete interna della camera di combustione. L'autorità competente può autorizzare misurazioni effettuate presso un altro punto rappresentativo della camera di combustione.
3. Ciascuna camera di combustione di un impianto di incenerimento dei rifiuti è dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto delle temperature di cui al paragrafo 2. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell'impianto per garantire che tali temperature siano sempre mantenute costanti durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.
Il bruciatore di riserva non è alimentato con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (1), di gas liquefatto o di gas naturale.
4. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti fanno funzionare un sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti nelle seguenti situazioni:
a) all'avvio, fino al raggiungimento della temperatura di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure la temperatura specificata ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1;
b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperature di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure della temperatura specificata ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1;
c) ogniqualvolta le misurazioni in continuo indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
5. Il calore generato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti o dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti è recuperato per quanto praticabile.
6. I rifiuti ospedalieri infetti sono introdotti direttamente nel forno, senza essere prima mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
7. Gli Stati membri provvedono affinché l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti sia gestito e controllato da una persona fisica competente a gestire l'impianto.
GU L 121 dell'11.5.1999.
Autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio
1. Per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al paragrafo 4 di tale articolo, specificandole nell'autorizzazione, sempreché siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo. Gli Stati membri possono definire le norme che disciplinano tali autorizzazioni.
2. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti la modifica delle condizioni di esercizio non dà luogo a una maggiore quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di sostanze inquinanti organiche rispetto ai residui che si otterrebbero applicando le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3.
3. Le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano inoltre i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell'allegato VI.
Le emissioni di monossido di carbonio organico totale dei bollitori per corteccia utilizzati nelle industrie della pasta di legno e della carta che coinceneriscono i rifiuti nel luogo di produzione che erano in funzione e avevano un'autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, e che erano autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1, rispettano inoltre i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell'allegato VI.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e i risultati delle verifiche effettuate nell'ambito delle informazioni fornite in conformità dei previsti obblighi di relazione a norma dell'articolo 72.
Consegna e ricezione dei rifiuti
1. Il gestore dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana.
2. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, possibilmente in base all'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE.
3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati all'articolo 45, paragrafo 2.
Tali informazioni comprendono quanto segue:
a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al paragrafo 4, lettera a);
b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;
c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
4. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell'impianto di coincenerimento dei rifiuti il gestore applica almeno le seguenti procedure:
a) controllo dei documenti prescritti dalla direttiva 2008/98/CE e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti (1) e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
b) prelievo di campioni rappresentativi, a meno che ciò non risulti inopportuno, per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 3 e per consentire all'autorità competente di determinare la natura dei rifiuti trattati.
I campioni di cui alla lettera b) sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti in questione.
5. L'autorità competente può concedere deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti che sono parte di un'installazione di cui al capo II e inceneriscono o coinceneriscono esclusivamente i rifiuti prodotti all'interno di tale installazione.
GU L 190 del 12.7.2006.
Residui
1. La quantità e la nocività dei residui sono ridotte al minimo. I residui sono riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso.
2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui.
3. Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante, dei residui. Tali prove concernono l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
Modifica sostanziale
La modifica dell'attività di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi in un'installazione di cui al capo II che comporta l'incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.
Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti
1. Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento dei rifiuti e per impianti di coincenerimento dei rifiuti sono messi a disposizione del pubblico in uno o più luoghi per un periodo adeguato di tempo affinché il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni sulle domande prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico.
2. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale di due o più Mg l'ora la relazione di cui all'articolo 72 contiene informazioni relative al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto, illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua con i valori limite di emissione. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.
3. L'autorità competente redige un elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due Mg l'ora, che è reso accessibile al pubblico.
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle attività elencate nell'allegato VII, parte 1, e, se del caso, che raggiungono le soglie di consumo di cui alla parte 2 del medesimo allegato.
Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per:
1) "installazione esistente", un'installazione in funzione al 29 marzo 1999 o che è stata autorizzata o registrata prima del 1° aprile 2001 o il cui gestore ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° aprile 2001, a condizione che l'installazione sia stata messa in funzione entro il 1° aprile 2002;
2) "scarichi gassosi", gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento;
3) "emissioni diffuse", qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua, non contenuta negli scarichi gassosi di composti organici volatili nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, tranne se altrimenti indicato nella parte 2 dell'allegato VII;
4) "emissioni totali", la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
5) "miscela", una miscela come definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (1);
6) "adesivo", qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usata per far aderire parti separate di un prodotto;
7) "inchiostro", una miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usata in un'attività di stampa per stampare testi o immagini su una superficie;
8) "vernice", un rivestimento trasparente;
9) "consumo", l'input totale di solventi organici utilizzato in un'installazione per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi composto organico volatile recuperato per riutilizzo;
10) "input", la quantità di solventi organici e la loro quantità nelle miscele utilizzate nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'installazione, che vengono registrati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività;
11) "riutilizzo", l'uso di solventi organici recuperati da un'installazione per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile, ad esclusione dello smaltimento definitivo, come rifiuti, dei solventi organici recuperati;
12) "condizioni di confinamento", le condizioni nelle quali un'installazione è gestita in maniera tale che i componenti organici volatili scaricati dall'attività sono raccolti ed evacuati in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono quindi completamente diffusi;
13) "operazioni di avviamento e di arresto", le operazioni, ad esclusione delle fasi regolari di oscillazione di un'attività, di messa in servizio, messa fuori servizio, interruzione di un'attività, di un elemento dell'impianto o di un serbatoio.
GU L 396 del 30.12.2006.
Sostituzione delle sostanze pericolose
Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.
Controllo delle emissioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che ogni installazione osservi quanto segue:
a) le emissioni di composti organici volatili da parte delle installazioni non superano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa, o i valori limite di emissione totale, e gli altri requisiti indicati all'allegato VII, parti 2 e 3, sono soddisfatti;
b) i requisiti del piano di riduzione di cui all'allegato VII, parte 5, a condizione che sia ottenuta una riduzione equivalente delle emissioni rispetto a quella conseguita attraverso l'applicazione dei valori limite di emissione di cui alla lettera a).
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi realizzati nel conseguimento di una riduzione equivalente delle emissioni di cui alla lettera b), a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), nel caso in cui il gestore dimostri all'autorità competente che per una singola installazione il valore limite di emissione delle emissioni diffuse non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può permettere che le emissioni superino tale valore limite di emissione, a condizione che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e che il gestore dimostri all'autorità competente che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.
3. In deroga al paragrafo 1, per le attività di rivestimento di cui all'allegato VII, parte 2, voce 8 della tabella, che non possono essere effettuate in condizioni di confinamento, l'autorità competente può permettere che le emissioni dell'installazione non rispettino le prescrizioni fissate in quel paragrafo, se il gestore dimostra all'autorità competente che tale osservanza non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.
4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo a norma dell'articolo 72, paragrafo 2.
5. Le emissioni di composti organici volatili ai quali sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, ovvero di composti organici volatili alogenati ai quali sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 sono controllate in condizioni di confinamento nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e non superano i pertinenti valori limite di emissione di cui all'allegato VII, parte 4.
6. Le installazioni adibite a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui all'allegato VII, parte 2:
a) per le sostanze specificate nel paragrafo 5 soddisfano i requisiti di tale paragrafo per ciascuna attività;
b) per tutte le altre sostanze:
i) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 per ciascuna attività; or
ii) hanno emissioni totali di composti organici volatili che non superino quelle che si sarebbero avute applicando il disposto del punto i).
7. Sono adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni di composti organici volatili durante le operazioni di avviamento e di arresto.
Controllo delle emissioni
Gli Stati membri, precisando le condizioni di autorizzazione o emanando disposizioni generali vincolanti, provvedono affinché le misure delle emissioni siano effettuate conformemente all'allegato VII, parte 6.
Conformità ai valori limite di emissione
I valori limite di emissione per l'atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni di cui all'allegato VII, parte 8.
Relazione sulla conformità
Il gestore fornisce all'autorità competente, su richiesta, dati che consentono a quest'ultima di verificare il rispetto di uno dei seguenti elementi:
a) i valori limite di emissione negli scarichi gassosi, i valori limite di emissione diffusa e i valori limite di emissione totale;
b) i requisiti del piano di riduzione di cui all'allegato VII, parte 5;
c) le deroghe concesse conformemente all'articolo 59, paragrafi 2 e 3.
Ciò può includere un piano di gestione dei solventi preparato conformemente all'allegato VII, parte 7.
Modifiche sostanziali alle installazioni esistenti
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Una modifica al massimo input di un'installazione esistente riferito alla massa di solventi organici, espresso in media giornaliera, laddove l'installazione funzioni con il rendimento previsto in condizioni di esercizio diverse dalle operazioni di avviamento e di arresto e di manutenzione delle attrezzature, è considerata sostanziale se comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore:
a) al 25% per un'installazione che svolge attività che rientrano nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 della tabella dell'allegato VII, parte 2, oppure attività che rientrano in uno degli altri punti dell'allegato VII, parte 2, e che hanno un consumo di solventi inferiore a 10 Mg all'anno;
b) al 10% per tutte le altre installazioni.
2. Se un'installazione esistente è sottoposta a una modifica sostanziale oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione.
3. Nel caso di una modifica sostanziale l'autorità competente verifica la conformità dell'installazione alle prescrizioni della presente direttiva.
Scambio di informazioni sulla sostituzione di solventi organici
La Commissione organizza lo scambio di informazioni con gli Stati membri, le imprese interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale sull'uso di solventi organici e i loro sostituti potenziali e sulle tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana.
I temi elencati in seguito sono oggetto dello scambio di informazioni:
a) idoneità all'uso;
b) possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali;
c) effetti potenziali sull'ambiente;
d) conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili.
Accesso all'informazione
1. La decisione dell'autorità competente, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico.
Le regole generali vincolanti applicabili alle installazioni e l'elenco delle installazioni soggette ad autorizzazione e registrazione sono messe a disposizione del pubblico.
2. I risultati delle operazioni di controllo delle emissioni di cui all'articolo 60 e in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle installazioni che producono biossido di titanio.
Divieto di scarico dei rifiuti
Gli Stati membri vietano lo scarico dei seguenti rifiuti in qualsiasi corpo d'acqua, in mare o nell'oceano:
a) rifiuti solidi;
b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5% di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero;
c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti, compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido cloridrico libero;
d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
Controllo delle emissioni nell'acqua
Le emissioni delle installazioni nell'acqua non superano i valori limite di emissione di cui all'allegato VIII, parte 1.
Prevenzione e controllo delle emissioni nell'atmosfera
1. Si previene l'emissione di acidi vescicolari dalle installazioni.
2. Le emissioni delle installazioni nell'atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui all'allegato VIII, parte 2.
Controllo delle emissioni
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell'acqua per permettere all'autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione e del disposto dell'articolo 68.
2. Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell'atmosfera per permettere all'autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione e del disposto dell'articolo 69. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all'allegato VIII, parte 3.
3. Il controllo effettuato e il sistema di garanzia di qualità del laboratorio che effettua il controllo sono conformi alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, a norme ISO, norme nazionali o norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
CAPO VI BIS
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Ambito di applicazione
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.
Norme sul cumulo
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che, se due o più installazioni impegnate in attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente possa considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.
Gli Stati membri provvedono affinché la norma di cui al primo comma non sia utilizzata per eludere gli obblighi definiti nella presente direttiva.
2. Entro il 5 agosto 2028 la Commissione pubblica, previa consultazione degli Stati membri, orientamenti sui criteri per considerare diverse installazioni come un'unità singola a norma del paragrafo 1.
Autorizzazioni e registrazioni
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata e che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo sia conforme alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies.
Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi procedura analoga preesistente per la registrazione delle installazioni onde evitare di creare un onere amministrativo.
Gli Stati membri possono applicare una procedura di autorizzazione agli allevamenti intensivi di pollame e suini:
a) con più di 40 000 posti per il pollame;
b) con più di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg; o
c) con più di 750 posti per le scrofe.
Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
Gli Stati membri precisano la procedura per la registrazione o il rilascio di un'autorizzazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni di cui al paragrafo 2.
2. Le registrazioni o le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:
a) l'installazione e le sue attività;
b) i tipi di animali;
c) il coefficiente di densità in UBA per ettaro calcolato conformemente all'allegato I bis, se del caso;
d) la capacità dell'installazione;
e) le fonti di emissione dell'installazione;
f) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale.
3. Le domande comprendono anche una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che potrebbero produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o chiede al gestore di richiedere un'autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione.
5. La Commissione valuta l'impatto dell'attuazione delle norme operative di cui all'articolo 70 decies e presenta, entro 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale valutazione.
Obblighi del gestore
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies.
I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante metodi di calcolo come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative.
Per un periodo di almeno 5 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.
2. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.
3. Il gestore si assicura che la gestione del letame, compreso lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.
Controllo
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies.
2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 o nell'autorizzazione.
3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2. L'autorità competente può formulare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle condizioni uniformi per le norme operative. L'autorità competente formula tale richiesta qualora un membro del pubblico chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2.
Inadempienza
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale siano controllati conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies e non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di monitoraggio della conformità, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo.
3. In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente capo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente imponga al gestore di prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 70 quinquies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio.
Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione fino al ripristino della conformità.
Informazione e partecipazione del pubblico
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:
a) l'elaborazione delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;
b) il rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo;
c) il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo; o
d) la procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottate disposizioni generali vincolanti e gli Stati membri consentano che l'installazione sia solo registrata.
2. L'autorità competente rende disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:
a) l'autorizzazione o la registrazione;
b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del paragrafo 1;
c) le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; e
d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
Accesso alla giustizia
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti al presente capo quando è rispettata una delle seguenti condizioni:
a) essi vantano un interesse sufficiente;
b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.
La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
Condizioni uniformi per le norme operative
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Prima di stabilire condizioni uniformi per le norme operative conformemente al paragrafo 2, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, i settori interessati, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione. Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:
a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure conformi all'allegato III;
b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;
c) le migliori tecniche disponibili individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b);
d) le tecniche emergenti.
2. Entro il 1° settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per le norme operative di ognuna delle attività di cui all'allegato I bis.
Le condizioni uniformi per le norme operative sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis e tengono conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità di allevamento di tali installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso. Esse includono inoltre informazioni indicative sulle tecniche emergenti, se disponibili.
Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di condizioni uniformi nuove o aggiornate per le norme operative.
Autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva.
Relazioni presentate dagli Stati membri (1)
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 14 e 15, in particolare sulla concessione di deroghe in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, e sui progressi compiuti nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti ai sensi dell'articolo 27. Gli Stati membri rendono disponibili le informazioni in formato elettronico.
2. Il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. La decisione di esecuzione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è aggiornata ogniqualvolta necessario e al più tardi il 5 agosto 2026.
3. Per tutti gli impianti di combustione contemplati dal capo III della presente direttiva gli Stati membri stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 2016, un inventario annuale delle emissioni di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri e dell'apporto di energia.
Tenendo conto delle norme sul cumulo delle emissioni di cui all'articolo 29, l'autorità competente riceve i seguenti dati per ogni impianto di combustione:
a) la potenza termica nominale totale (in MW) dell'impianto di combustione;
b) il tipo di impianto di combustione: caldaia, turbina a gas, motore a gas, motore diesel, altro (specificandone il tipo);
c) la data di inizio del funzionamento dell'impianto di combustione;
d) le emissioni annue totali (in Mg l'anno) di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri (come totale di particelle in sospensione);
e) il numero di ore operative dell'impianto di combustione;
f) la quantità annua totale di apporto di energia, con riferimento al potere calorifico netto (in TJ l'anno), suddiviso nelle seguenti categorie di combustibile: carbone, lignite, biomassa, torba, altri combustibili solidi (specificandone il tipo), combustibili liquidi, gas naturale, altri gas (specificandone il tipo).
I dati annuali, impianto per l'impianto, contenuti in detti inventari sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima.
Un sommario degli inventari è messo a disposizione della Commissione ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine del triennio considerato. Tale sommario mostra separatamente i dati relativi agli impianti di combustione interni a raffinerie.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, un sommario del raffronto e della valutazione di tali inventari entro ventiquattro mesi dalla fine del triennio considerato.
4. A partire dal 1° gennaio 2016, gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i seguenti dati:
a) per gli impianti di combustione cui si applica l'articolo 31, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto in media mensile. Per il primo anno di applicazione dell'articolo 31, viene comunicata anche la motivazione tecnica dell'impossibilità di rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3; e
b) per gli impianti di combustione che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, il numero di ore operative annue.
In attuazione dell'articolo annotato, si rimanda al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 31 maggio 2016.
Riesame
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione include informazioni sulle attività per le quali sono state adottate o non sono state adottate conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della presente direttiva, tiene conto delle dinamiche dell'innovazione, comprese le tecniche emergenti, nonché della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell'inquinamento e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.
La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'impatto delle attività in questione sull'ambiente nel suo complesso e sulla salute umana;
b) lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per le attività in questione.
Tale valutazione prende in considerazione il parere del forum di cui all'articolo 13, paragrafo 4.
Nel caso di grandi impianti di combustione il capo III e l'allegato V della presente direttiva sono considerati rappresentativi delle prescrizioni minime a livello di Unione.
La relazione è eventualmente corredata da una proposta legislativa. Ove la valutazione di cui al secondo comma individui una siffatta necessità, la proposta legislativa contiene disposizioni che definiscono o aggiornano requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e le norme in materia di monitoraggio e verifica della conformità per le attività in questione.
2. Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione riesamina la necessità di controllare le emissioni derivanti:
a) dalla combustione dei carburanti nelle installazioni con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;
b) dall'allevamento intensivo di bovini; e
c) dallo spargimento di effluenti.
La Commissione riferisce i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.
3. La Commissione, utilizzando una metodologia basata su dati concreti e tenendo conto delle specificità del settore, valuta la necessità dell'intervento dell'Unione per:
a) affrontare in modo globale le emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame nell'Unione, in particolare di bovini; e
b) proseguire nel conseguimento dell'obiettivo della protezione ambientale globale con riferimento ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione, attraverso la prevenzione e il controllo delle emissioni prodotte dall'allevamento di bestiame, e in modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di tale valutazione entro il 31 dicembre 2026. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
4. La Commissione riesamina:
a) la necessità di controllare le emissioni derivanti dalla ricerca e dalla produzione onshore e offshore di petrolio e gas;
b) la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali industriali non energetici utilizzati in un settore industriale diverso dalla costruzione, nonché la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali di interesse economico, qualora si tratti di attività recenti nell'Unione;
c) la necessità di rivedere la soglia di attività di cui all'allegato I per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua.
La Commissione include i risultati di tale riesame nella prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio richiesta a norma del paragrafo 1.
Modifiche degli allegati
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Al fine di consentire l'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 76 per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato V, parti 3 e 4, dell'allegato VI, parti 2, 6, 7 e 8, e dell'allegato VII, parti 5, 6, 7 e 8, a tale progresso tecnico e scientifico.
2. La Commissione effettua adeguate consultazioni con i portatori di interessi prima di adottare un atto delegato conformemente al presente articolo.
La Commissione rende pubblici gli studi e le analisi pertinenti utilizzati nella preparazione di un atto delegato adottato a norma del presente articolo, al più tardi al momento dell'adozione dell'atto delegato.
Procedura di comitato
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Esercizio della delega
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 27 quinquies, all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere cui all'articolo 27 quinquies, all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 quinquies, dell'articolo 48, paragrafo 5, o dell'articolo 74 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Revoca della delega
(soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
[1. La delega all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega si adopera a informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.]
Obiezioni agli atti delegati
(soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
[1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi fissata.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.]
Sanzioni
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse.
Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al primo comma è pari almeno al 3 % del fatturato annuo del gestore nell'Unione nell'esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta.
Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:
a) la natura, la gravità e la portata della violazione;
b) la popolazione interessata o l'ambiente interessato dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008).
Indennizzo
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 3, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 7, agli articoli 8 e 10, all'articolo 11, lettere e) e h), all'articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h), all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii), all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h), all'articolo 14, paragrafi 2 e 7, all'articolo 15, paragrafi da 2 a 5, agli articoli 16, 17 e 19, all'articolo 21, paragrafi da 2 a 5, agli articoli 22, 23, 24, 27, 28 e 29, all'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 38 e 39, all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, agli articoli 42 e 43, all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 58, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 63, all'articolo 65, paragrafo 3, agli articoli 69, 70, 71, 72 e 79, e all'allegato I, primo comma, punti 1.1, 1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11, all'allegato II, all'allegato III, punto 12, all'allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6 e all'allegato VI, parte 8, punto 1.1, lettera d), all'allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3, all'allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte 3, entro il 7 gennaio 2013.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla medesima data.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Abrogazione
1. Le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE, 2000/76/CE e 2008/1/CE, come modificate dagli atti elencati nell'allegato IX, parte A, sono abrogate con effetto dal 7 gennaio 2014, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive figuranti nell'allegato IX, parte B.
2. La direttiva 2001/80/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato IX, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2016, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.
3. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.
Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I, punto 1.1 per attività con potenza termica nominale totale superiore a 50 MW, punti 1.2 e 1.3, punto 1.4, lettera a), punti da 2.1 a 2.6, punti da 3.1 a 3.5, punti da 4.1 a 4.6 per attività relative a produzione mediante trasformazione chimica, punti 5.1 e 5.2 per attività contemplate dalla direttiva 2008/1/CE, punto 5.3, lettera a), punti i) e ii), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), punti 6.2 e 6.3, punto 6.4, lettera a), punto 6.4, lettera b) per attività contemplate dalla direttiva 2008/1/CE, punto 6.4, lettera c), e punti da 6.5 a 6.9 che sono in funzione o detengono un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 oppure i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro un anno a decorrere dal 7 gennaio 2014, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, a decorrere dal 7 gennaio 2014, fatta eccezione per il capo III e per l'allegato V.
2. Per quanto riguarda le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I, punto 1.1 per attività con potenza termica nominale totale di 50 MW, punto 1.4, lettera b), punti da 4.1 a 4.6 per attività relative a produzione mediante trasformazione biologica, punti 5.1 e 5.2 per attività non contemplate dalla direttiva 2008/1/CE, punto 5.3, lettera a), punti da iii) a v), punto 5.3, lettera b), punti 5.5 e 5.6, punto 6.1, lettera c), punto 6.4, lettera b), per attività non contemplate dalla direttiva 2008/1/CE e punti 6.10 e 6.11 che sono in funzione prima del 7 gennaio 2013 gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva a decorrere dal 7 luglio 2015, ad eccezione dei capi III e IV e degli allegati V e VI.
3. Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, a partire dal 1° gennaio 2016 gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, per ottemperare al capo III e all'allegato V.
4. Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, gli Stati membri cessano di applicare la direttiva 2001/80/CE a decorrere dal 7 gennaio 2013.
5. Per quanto riguarda gli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti, l'allegato VI, parte 4, punto 3.1, si applica fino al:
a) 31 dicembre 2015, per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
b) 6 gennaio 2013, per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 3. (1)
6. L'allegato VI, parte 4, punto 3.2, si applica agli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti a decorrere dal:
a) 1° gennaio 2016, per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
b) 7 gennaio 2013, per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
7. L'articolo 58 si applica a decorrere dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le sostanze o le miscele alle quali sono assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F oppure le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono sostituite, quanto prima e nei limite del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.
8. L'articolo 59, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le emissioni di composti organici volatili ai quali sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F oppure le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 ovvero di composti organici volatili alogenati ai quali sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 oppure le frasi di rischio R40 o R68 sono controllate in condizioni di confinamento nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e non superano i pertinenti valori limite di emissione di cui all'allegato VII, parte 4.
9. L'allegato VII, parte 4, punto 2, si applica a decorrere dal 1° giugno 2015. Fino a tale data per le emissioni dei composti organici volatili alogenati ai quali cui sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 oppure le frasi di rischio R40 o R68, vale a dire emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano le indicazioni di pericolo H341 o H351 o l'etichettatura R40 o R68 è uguale o superiore a 100 g/h, è rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
Lettera modificata da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2012, n. L 158.
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL
ALLEGATO I
(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Categorie di attività di cui all'articolo 10
I valori soglia di seguito riportati si riferiscono generalmente alla capacità di produzione o alla resa. Qualora varie attività elencate nella medesima descrizione delle attività contenente una soglia siano gestite in una stessa installazione, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
La Commissione stabilisce linee guida riguardanti:
a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente allegato e quelle descritte negli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE; e
b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente allegato.
1. Attività energetiche
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
1.3. produzione di coke
1.4. Gassificazione, liquefazione o pirolisi di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora
2.3 Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
a bis) attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio;
b bis) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 tonnellate di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
3.2. Produzione di amianto o alla fabbricazione di prodotti dell'amianto
3.3. Fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.4. Fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:
a) una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno; e/o
b) una capacità di forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3.
3.6. Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale:
bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.
4. Industria chimica
nell'ambito delle categorie di attività di cui alla presente sezione, si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno (tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua), biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
4.6. Fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k) lagunaggio.
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio [1]:
i) trattamento biologico, come la digestione anaerobica o la codigestione;
ii) trattamento fisico-chimico;
iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
iv) trattamento di scorie e ceneri;
v) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
i) trattamento biologico, come la digestione anaerobica;
ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
iii) trattamento di scorie e ceneri;
iv) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche, quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti [2], che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
5.5. Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
6. Altre attività
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno.
6.2. Pretrattamento (operazioni quali lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finitura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito
a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
i) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
iii) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno superiore a;
- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi
dove "A" è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti.
L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.
La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua)
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno.
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico in conformità alla direttiva 2009/31/CE.
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un'installazione di cui al capo II.
_____________________
[1] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991).
[2] GU L 182 del 16.7.1999.
ALLEGATO I bis
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Attività di cui all'articolo 70 bis
Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato se appartengono a una o più delle seguenti categorie di attività:
1. Allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.
2. Allevamento esclusivo di galline ovaiole che rappresenta 300 o più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che rappresenta almeno 280 UBA. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione (*1) per le galline ovaiole.
3. Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenta 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.
Il livello di UBA di un'installazione è calcolato utilizzando i seguenti tassi di conversione:
Suini:
Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg ... 0,500
Suinetti ≤ 20 kg ... 0,027
Altri suini ... 0,300
Pollame:
Polli da carne ... 0,007
Galline ovaiole ... 0,014
Tacchini ... 0,030
Anatre ... 0,010
Oche ... 0,020
Struzzi ... 0,350
Altro pollame... 0,001
__________________
(*1) Il fattore di ponderazione per le galline ovaiole è stato calcolato dividendo la soglia dell'altro pollame (280 UBA) per la soglia delle galline ovaiole (300 UBA), vale a dire 280/300 = 0,93 (arrotondato).
ALLEGATO II
(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 5
Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, rispettano i seguenti principi:
1. Costi
1.1. I costi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica.
1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa.
1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:
a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;
c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.
1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi.
1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
2. Benefici ambientali
2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 6, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti.
2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo.
2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.
2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali
3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e i benefici ottenuti grazie a tale rispetto.
3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:
a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;
b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.
ALLEGATO III
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti;
2. impiego di sostanze meno pericolose, compreso il minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti;
3. sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti;
4. processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale;
5. progressi in campo tecnico, compresi gli strumenti digitali, ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;
6. natura, effetti e volume delle emissioni in questione;
7. date di messa in funzione delle installazioni nuove o esistenti;
8. tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile;
9. consumo e natura delle materie prime, compresa l'acqua, usate nel processo ed efficienza delle risorse, nonché riutilizzo e decarbonizzazione;
10. necessità di prevenire o di ridurre al minimo sia l'impatto globale che i rischi delle emissioni sull'ambiente, compresa la biodiversità;
11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le conseguenze per l'ambiente e la salute umana;
12. informazioni pubblicate da organizzazioni internazionali pubbliche.
ALLEGATO IV
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Partecipazione del pubblico alle decisioni
1. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi e su una pagina web, sui seguenti aspetti in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:
a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, compresa la descrizione degli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 26;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) conformemente alla normativa nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;
b) conformemente alla direttiva 2003/4/CE, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all'articolo 5 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.
3. Ai membri del pubblico interessato è fornita tempestivamente la possibilità effettiva di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.
4. I risultati delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere presi adeguatamente in considerazione al momento della decisione.
5. Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire ai membri del pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi del presente allegato.
ALLEGATO V
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione
PARTE 1
Valori limite per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2
1. Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per gli impianti di combustione, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas.
2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
Potenza termica nominale totale (MWth) |
Carbone e lignite e altri combustibili solidi |
Biomassa |
Torba |
Combustibili liquidi |
50-100 |
400 |
200 |
300 |
350 |
100-300 |
250 |
200 |
300 |
250 |
> 300 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1.500 ore operative annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.
Gli impianti di combustione alimentati a combustibile liquido che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di SO2 pari a 850 mg/Nm3 nel caso degli impianti con potenza termica nominale totale non superiore a 300 MWth e pari a 400 mg/Nm3 nel caso degli impianti con potenza termica nominale totale superiore a 300 MWth.
Una parte di un impianto di combustione che disperde il suo scarico gassoso attraverso una o più canne di scarico separate in un camino comune e che non è in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, può essere soggetta ai valori limite di emissione di cui ai due paragrafi precedenti in funzione della potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione. In tali casi, le emissioni attraverso ciascuna di tali canne di scarico sono controllate separatamente.
3. Valori limite di emissione (in mg/Nm3) di SO2 per gli impianti di combustione alimentati a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
In generale |
35 |
Gas liquido |
5 |
Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke |
400 |
Gas a basso potere calorifico originati da altiforni |
200 |
Gli impianti di combustione alimentati con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o per i quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, sono soggetti a un valore limite di emissione di SO2 pari a 800 mg/Nm3.
4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione alimentati con combustibili solidi o liquidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
Potenza termica nominale totale (MWth) |
Carbone e lignite e altri combustibili solidi |
Biomassa e torba |
Combustibili liquidi |
50-100 |
300 450 in caso di combustione di lignite polverizzata |
300 |
450 |
100-300 |
200 |
250 |
200 [1] |
> 300 |
200 |
200 |
150 [1] |
Gli impianti di combustione all'interno di installazioni chimiche alimentate con residui liquidi di produzione quale combustibile non commerciale per il loro proprio consumo, con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MWth e che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o per i quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3.
Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido con potenza termica nominale totale non superiore a 500 MWth che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1.500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3.
Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MWth alimentati a combustibile solido che hanno ottenuto un'autorizzazione prima del 1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1.500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3.
Gli impianti di combustione alimentati a combustibile liquido con potenza termica nominale totale superiore a 500 MWth che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 400 mg/Nm3.
Una parte di un impianto di combustione che disperde il suo scarico gassoso attraverso una o più canne di scarico separate in un camino comune e che non è in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, può essere soggetta ai valori limite di emissione di cui ai tre paragrafi precedenti in funzione della potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione. In tali casi, le emissioni attraverso ciascuna di tali canne di scarico sono controllate separatamente.
5. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato - CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 90 mg/Nm3 e di CO pari a 100 mg/Nm3.
Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione meno di 500 ore operative annue non sono coperte dai valori limite di emissione di cui al presente punto. Il gestore di questi impianti registra le ore operative utilizzate.
6. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx e CO per gli impianti di combustione a gas
. |
NOx |
CO |
Impianti di combustione alimentate con gas naturale, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas |
100 |
100 |
Impianti di combustione alimentati con gas di altoforno, gas da forno a coke o gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas |
200 [5] |
- |
Impianti di combustione alimentati con gas, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas |
200 [5] |
- |
Turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano il gas naturale [2] come combustibile |
50 [3] [4] |
100 |
Turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano altri gas come combustibile |
120 |
- |
Motori a gas |
100 |
100 |
Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i valori limite di emissione di NOx e CO fissati nella tabella di cui al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.
Per le turbine a gas (comprese le CCGT) che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003, e che non sono in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, il valore limite di emissione di NOx è pari a 150 mg/Nm3 se sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm3 se sono alimentate con altri gas o combustibili liquidi.
Una parte di un impianto di combustione che disperde il suo scarico gassoso attraverso una o più canne di scarico separate in un camino comune e che non è in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, può essere soggetta ai valori limite di emissione di cui al paragrafo precedente in funzione della potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione. In tali casi, le emissioni attraverso ciascuna di tali canne di scarico sono controllate separatamente.
Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore operative all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione di cui al presente punto. Il gestore di questi impianti registra le ore operative utilizzate.
7. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi o liquidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
Potenza termica nominale totale (MWth) |
Carbone e lignite ed altri combustibili solidi |
Biomassa e torba |
Combustibili liquidi [6] |
50-100 |
30 |
30 |
30 |
100-300 |
25 |
20 |
25 |
> 300 |
20 |
20 |
20 |
8. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per impianti di combustione che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
In generale |
5 |
Gas di altiforni |
10 |
Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove |
30 |
PARTE 2
Valori limite di emissione per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
1. Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per gli impianti di combustione diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas.
Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall'autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell'installazione interessata.
2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
Potenza termica nominale totale (MWth) |
Carbone e lignite ed altri combustibili solidi |
Biomassa |
Torba |
Combustibili liquidi |
50-100 |
400 |
200 |
300 |
350 |
100-300 |
200 |
200 |
300 250 in caso di combustione a letto fluido |
200 |
> 300 |
150 200 in caso di combustione a letto fluido circolante o sotto pressione |
150 |
150 200 in caso di combustione a letto fluido |
150 |
3. Valori limite di emissione di SO2 espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
In generale |
35 |
Gas liquido |
5 |
Gas a basso potere calorifico da forno a coke |
400 |
Gas a basso potere calorifico d'altoforno |
200 |
4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi o liquidi ad eccezione delle turbine e dei motori a gas
Potenza termica nominale totale (MWth) |
Carbone e lignite ed altri combustibili solidi |
Biomassa e torba |
Combustibili liquidi |
50-100 |
300 400 in caso di combustione di lignite polverizzata |
250 |
300 |
100-300 |
200 |
200 |
150 |
> 300 |
150 200 in caso di combustione di lignite polverizzata |
150 |
100 |
5. Le turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm3 e di CO pari a 100 mg/Nm3.
Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione meno di 500 ore operative annue non sono coperte dai valori limite di emissione di cui al presente punto. Il gestore di questi impianti registra le ore operative utilizzate.
6. Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm3 per impianti di combustione alimentati a gas
. |
NOx |
CO |
Impianti di combustione diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas |
100 |
100 |
Turbine a gas (comprese le CCGT) |
50 [7] |
100 |
Motori a gas |
75 |
100 |
Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i valori limite di emissione di NOx e CO di cui al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.
Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore operative all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione di cui al presente punto. Il gestore di questi impianti registra le ore operative utilizzate.
7. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi o liquidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
Potenza termica nominale totale (MWth) |
. |
50-300 |
20 |
> 300 |
10 20 per la biomassa e la torba |
8. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
In generale |
5 |
Gas di altiforni |
10 |
Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove. |
30 |
PARTE 3
Controllo delle emissioni
1. Le concentrazioni di SO2, NOx e polveri negli scarichi gassosi di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW sono misurate in continuo.
La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentati con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è misurata in continuo.
2. L'autorità competente può decidere di non rendere obbligatorie le misurazioni in continuo di cui al punto 1 nei casi seguenti:
a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento;
b) per SO2 e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;
c) per SO2 degli impianti di combustione alimentati a gasolio con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione degli scarichi gassosi;
d) per SO2 degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di SO2 non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti.
3. Nei casi in cui non sono richieste misurazioni in continuo, sono necessarie come minimo misurazioni di SO2, NOx, polveri e, per gli impianti alimentati a gas, anche di CO una volta ogni sei mesi.
4. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale saranno misurate almeno una volta all'anno.
5. In alternativa alle misurazioni di SO2 e NOx di cui al punto 3, si possono usare altre procedure, verificate ed approvate dall'autorità competente, per determinare le emissioni di SO2 e di NOx. Queste procedure applicano le pertinenti norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
6. In caso di significative modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo di conduzione degli impianti, l'autorità competente ne
è informata. L'autorità competente decide se le disposizioni in materia di controllo di cui ai punti da 1 a 4 sono appropriate o se richiedono un adeguamento.
7. Le misurazioni in continuo effettuate conformemente al punto 1 comprendono le misurazioni del tenore di ossigeno, della temperatura, della pressione e del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi non è necessaria, a condizione che lo scarico gassoso prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni.
8. Il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
I sistemi di misurazione automatici sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.
I gestori informano senza indebito ritardo l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici.
9. A livello dei valori limite di emissione, i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non superano le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:
Monossido di carbonio |
10% |
Anidride solforosa |
20% |
Ossidi di azoto |
20% |
Polveri |
30% |
10. I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati dopo detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 9.
Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti, senza indebito ritardo, per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure.
11. Nel caso di impianti che devono rispondere ai gradi di desolforazione di cui all'articolo 31, viene controllato regolarmente anche il tenore di zolfo del combustibile bruciato nell'impianto di combustione. Le autorità competenti sono informate delle modifiche sostanziali del tipo di combustibile utilizzato.
PARTE 4
Valutazione del rispetto dei valori limite di emissione
1. Nel caso di misurazioni in continuo si considerano rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono:
a) nessun valore medio mensile convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;
b) nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;
c) nei casi di impianti di combustione composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW, nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 150% dei valori limite di emissione pertinenti indicate nelle parti 1 e 2,
d) il 95% di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell'anno non supera il 200% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2.
I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, punto 10.
Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all'articolo 30, paragrafi 5 e 6 e all'articolo 37, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto.
2. Qualora non siano richieste misurazioni in continuo, i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di emissione.
PARTE 5
Grado minimo di desolforazione
1. Grado minimo di desolforazione per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2
Potenza termica nominale totale (MW) |
Grado minimo di desolforazione |
|
Impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003 |
Altri impianti |
|
50-100 |
80% |
92% |
100-300 |
90% |
92% |
> 300 |
96% [8] |
96% |
2. Grado minimo di desolforazione per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Potenza termica nominale totale (MW) |
Grado minimo di desolforazione |
50-100 |
93% |
100-300 |
93% |
> 300 |
97% |
PARTE 6
Rispetto del grado di desolforazione
I gradi minimi di desolforazione di cui alla parte 5 del presente allegato si applicano come valore limite medio mensile.
PARTE 7
Valori limite medi di emissione per gli impianti di combustione multicombustibile all'interno di una raffineria
I valori limite medi di emissione (mg/Nm3) di SO2 per gli impianti di combustione multicombustibile all'interno di una raffineria, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, sono i seguenti:
a) per gli impianti di combustione che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003: 1.000 mg/Nm3;
b) per gli altri impianti di combustione: 600 mg/Nm3.
Tali valori limite di emissione sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi.
____________________________
[1] Il valore limite di emissione è pari a 450 mg/Nm3 per la combustione di residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MWth e che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o per i quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003.
[2] Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20% (in volume) di inerti ed altri costituenti.
[3] 75 mg/Nm3 nei casi seguenti, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base:
i) turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di rendimento globale superiore al 75%;
ii) turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%;
iii) turbine a gas per trasmissioni meccaniche.
[4] Per le turbine a gas che non rientrano in una delle categorie di cui alla nota 2), ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35%, determinato alle condizioni ISO di carico base, il valore limite di emissione di NOx sarà pari a 50xh/35 dove h è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.
[5] 300 mg/Nm3 per gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale non superiore a 500 MWth che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003.
[6] Il valore limite di emissione è pari a 50 mg/Nm3 per la combustione di residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, per il loro proprio consumo, negli impianti di combustione che hanno ottenuto un'autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003.
[7] Per le turbine a gas che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico di base - il valore limite di emissione di NO x sarà pari a 50x h /35 dove h è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.
[8] Per impianti di combustione alimentati a scisti bituminosi il grado minimo di desolforazione è 95%.
ALLEGATO VI
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/1785)
Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti
PARTE 1
Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) «impianto di incenerimento dei rifiuti esistente» un impianto di incenerimento dei rifiuti:
i) che era in esercizio e era autorizzato conformemente alla normativa dell'Unione applicabile prima del 28 dicembre 2002;
ii) che era autorizzato o registrato per l'incenerimento dei rifiuti e la cui autorizzazione era stata concessa prima del 28 dicembre 2002, conformemente alla normativa dell'Unione applicabile, purché l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003;
iii) che era stato oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta completa di autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, purché l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
b) «nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti», ogni impianto di incenerimento dei rifiuti che non rientra nella lettera a).
PARTE 2
Fattori di equivalenza per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani
Per la determinazione della concentrazione totale delle diossine e dei furani, le concentrazioni di massa delle seguenti dibenzo-p-diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:
Fattore di equivalenza tossico | |
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) | 1 |
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) | 0,5 |
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD) | 0,01 |
Octaclorodibenzodiossina (OCDD) | 0,001 |
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) | 0,1 |
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,5 |
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,05 |
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9 - Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |
Octaclorodibenzofurano (OCDF) | 0,001 |
.
PARTE 3
Valori limite per le emissioni nell'atmosfera da parte degli impianti di incenerimento dei rifiuti
Tutti i valori limite di emissione saranno calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi.
I valori limite di emissione sono normalizzati all'11 % di ossigeno negli scarichi gassosi, tranne che nel caso di incenerimento di oli minerali usati, come definiti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, quando sono normalizzati al 3 % di ossigeno, e nei casi di cui alla parte 6, punto 2.7.
1.1. Valori medi giornalieri dei limiti di emissione per le seguenti sostanze inquinanti, espressi in mg/Nm3
Polvere totale | 10 |
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC) | 10 |
Cloruro di idrogeno (HCl) | 10 |
Fluoruro di idrogeno (HF) | 1 |
Biossido di zolfo (SO2) | 50 |
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti | 200 |
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora | 400 |
.
1.2. Valori limite di emissione su 30 minuti per le seguenti sostanze inquinanti espressi in mg/Nm3
(100 %) A | (97 %) B | |
Polvere totale | 30 | 10 |
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC) | 20 | 10 |
Cloruro di idrogeno (HCl) | 60 | 10 |
Fluoruro di idrogeno (HF) | 4 | 2 |
Biossido di zolfo (SO2) | 200 | 50 |
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti | 400 | 200 |
.
1.3. Valori limite di emissione medi espressi in mg/Nm3 per i metalli pesanti elencati di seguito in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore.
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) | 0,05 in totale |
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) | |
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg) | 0,05 |
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb) | 0,5 in totale |
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) | |
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) | |
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) | |
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co) | |
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) | |
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) | |
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni) | |
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V) |
.
Tali valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di gas e vapori dei metalli pesanti in questione dei relativi composti.
1.4. Valori limite di emissione medi espressi in ng/Nm3 per diossine e furani in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani calcolata in conformità della parte 2.
Diossine e furani | 0,1 |
.
1.5. Valori limite di emissione espressi in mg/Nm3 per il monossido di carbonio (CO) negli scarichi gassosi:
a) 50 come valore medio giornaliero;
b) 100 come valore medio su 30 minuti;
c) 150 come valore medio su 10 minuti.
L'autorità competente può concedere deroghe ai valori limite di emissione di cui al presente punto per gli impianti di incenerimento dei rifiuti che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazione fissi un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) inferiore o pari a 100 mg/Nm3 come valore medio orario.
2. Valori limite di emissione applicabile nelle circostanze descritte nell'articolo 46, paragrafo 6, e nell'articolo 47.
La concentrazione di polvere nelle emissioni nell'atmosfera di un impianto di incenerimento dei rifiuti non può superare in nessun caso i 150 mg/Nm3 espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui ai punti 1.2 e 1.5, lettera b).
3. Gli Stati membri possono stabilire norme volte a disciplinare le deroghe previste nella presente parte.
PARTE 4
Determinazione dei valori limite per le emissioni nell'atmosfera provenienti dal coincenerimento dei rifiuti
1. La seguente formula (formula di miscelazione) sarà applicata ogniqualvolta non sia stato fissato uno specifico valore limite totale di emissione «C» in una tabella della presente parte.
Il valore limite di emissione per ciascuna sostanza inquinante e il CO presenti negli scarichi gassosi provenienti dal coincenerimento dei rifiuti è calcolato come segue:
Vrifiuti: volume degli scarichi gassosi provenienti dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10 % del calore totale liberato nell'impianto, Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo (nozionale) di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10 % del calore totale liberato in questione.
Crifiuti: valore limite di emissione per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui alla parte 3
Vprocesso: volume degli scarichi gassosi provenienti dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno stabiliti nella normativa dell'Unione o nazionale ai fini della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per questo tipo di impianti, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno degli scarichi gassosi non diluiti con aggiunta di aria non indispensabile per il processo.
Cprocesso: valori limite di emissione fissati nella presente parte per talune attività industriali o, in caso di assenza di tali valori, valori limite di emissione degli impianti conformi alle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative vigenti per tali impianti, quando vengono bruciati i combustibili normalmente utilizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali di massa.
C : valori limite totali di emissione ad un determinato tenore di ossigeno fissati nella presente parte per talune attività industriali e per talune sostanze inquinanti o, in caso di assenza di tali valori, valori limite totali di emissione che sostituiscono i valori limite di emissione fissati nei pertinenti allegati della presente direttiva. Il tenore totale di ossigeno che sostituisce il tenore di ossigeno ai fini della normalizzazione è calcolato sulla base del suddetto tenore, rispettando i volumi parziali.
Tutti i valori limite si emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi.
Gli Stati membri possono stabilire misure volte a disciplinare le esenzioni previste nella presente parte.
2. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti
2.1. I valori limite di emissione di cui ai punti 2.2 e 2.3 si applicano come valori medi giornalieri di polveri totali, HC1, HF, NOx, SO2 e TOC (per misurazioni in continuo), come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli pesanti e come valori medi in un periodi di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore per diossine e furani.
Tutti i valori sono normalizzati a ossigeno 10 %.
I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.
2.2. C - Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm3 tranne che per diossine e furani) per le seguenti sostanze inquinanti
Sostanza inquinante | C |
Polveri totali | 30 |
HCl | 10 |
HF | 1 |
NOx | 500 [1] |
Cd + Tl | 0,05 |
Hg | 0,05 |
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |
Diossine e furani (ng/Nm3) | 0,1 |
.
2.3. C - Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm3) per SO2 e TOC
Inquinanti | C |
SO2 | 50 |
TOC | 10 |
.
L'autorità competente può concedere deroghe rispetto ai valori limite di emissione di cui al presente punto nei casi in cui il coincenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2.
2.4. C - Valori limite di emissione complessivi per il CO
L'autorità competente può stabilire valori limite di emissione per il CO
3. Disposizioni speciali per impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti
3.1. Cprocesso espresso come valori medi giornalieri (in mg/Nm3) valido fino alla data di cui all'articolo 82, paragrafo 5
Per determinare la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all'articolo 29.I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.
Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa (tenore di O2 6 %):
Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 850 | 200 | 200 |
NOx | - | 400 | 200 | 200 |
Polvere | 50 | 50 | 30 | 30 |
.
Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):
Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 200 | 200 | 200 |
NOx | - | 350 | 300 | 200 |
Polvere | 50 | 50 | 30 | 30 |
.
Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):
Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 850 | 400 a da 200 (decremento lineare da 100 a 300 MWth) | 200 |
NOx | - | 400 | 200 | 200 |
Polvere | 50 | 50 | 30 | 30 |
.
Cprocesso espresso in valori medi giornalieri (in mg/Nm3) valido dalla data di cui all'articolo 82, paragrafo 6
Per determinare la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all'articolo 29. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.
3.2.1. Cprocesso per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6 %):
Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 400 per la torba: 300 | 200 | 200 |
NOx | - | 300 per la polverizzata: 400 | 200 | 200 |
Polvere | 50 | 30 | 25 per la torba: 20 | 20 |
.
Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):
Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 200 | 200 | 200 |
NOx | - | 300 | 250 | 200 |
Polvere | 50 | 30 | 20 | 20 |
.
Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):
Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 350 | 250 | 200 |
NOx | - | 400 | 200 | 150 |
Polvere | 50 | 30 | 25 | 20 |
.
3.2.2. Cprocesso per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6 %):
Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 400 per la torba: 300 | 200 per la torba: 300, tranne nel caso di combustione a letto fluido: 250 | 150 per combustione a letto fluido circolante o a letto fluido oppure, nel caso di combustione di torba, per tutti i tipi di combustione a letto fluido: 200 |
NOx | - | 300 per la torba: 250 | 200 | 150 per la combustione di lignite polverizzata: 200 |
Polvere | 50 | 20 | 20 | 10 per la torba: 20 |
.
Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):
Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 200 | 200 | 150 |
NOx | - | 250 | 200 | 150 |
Polvere | 50 | 20 | 20 | 20 |
.
Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):
Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 350 | 200 | 150 |
NOx | - | 300 | 150 | 100 |
Polvere | 50 | 20 | 20 | 10 |
.
3.3. C - Valori limite totali di emissione per metalli pesanti (in mg/Nm3) espresso come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore (tenore di O2 6 % per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).
Sostanze inquinanti | C |
Cd + Tl | 0,05 |
Hg | 0,05 |
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |
.
3.4. C - valori limite totali di emissione (in ng/Nm3) per diossine e furani espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di O2 6 % per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).
Sostanza inquinante | C |
Diossine e furani | 0,1 |
.
4. Disposizioni speciali per gli impianti di coincenerimento di rifiuti nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della presente parte
4.1. C - valore limite totale di emissione (in ng/Nm3) per diossine e furani espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:
Sostanza inquinante | C |
Diossine e furani | 0,1 |
.
4.2. C - valori limite totali di emissione (in mg/Nm3) per i metalli pesanti espresso come valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:
Sostanze inquinanti | C |
Cd + Tl | 0,05 |
Hg | 0,05 |
.
PARTE 5
Valori limite di emissione relativi agli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli scarichi gassosi
Inquinanti | Valori limite di emissione per campioni non filtrati (mg/l tranne che per diossine e furani) | |
1. Solidi sospesi totali definiti nell'allegato I della direttiva 91/271/CEE | (95 %) | (100 %) |
30 | 45 | |
2. Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) | 0,03 | |
3. Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) | 0,05 | |
4. Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl) | 0,05 | |
5. Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) | 0,15 | |
6. Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) | 0,2 | |
7. Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) | 0,5 | |
8. Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) | 0,5 | |
9. Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) | 0,5 | |
10. Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn) | 1,5 | |
11. Diossine e furani | 0,3 ng/l |
.
PARTE 6
Controllo delle emissioni
1. Tecniche di misurazione
1.1. Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo.
1.2. Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Ciò si applica anche al sistema di assicurazione della qualità del laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.
1.3. I valori degli intervalli di confidenza al 95 % di un singolo risultato di misurazione determinati ai valori limite giornalieri di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:
Monossido di carbonio: | 10 % |
Biossido di zolfo: | 20 % |
Biossido di azoto: | 20 % |
Polvere totale: | 30 % |
Carbonio organico totale: | 30 % |
Cloruro di idrogeno: | 40 % |
Fluoruro di idrogeno: | 40 %. |
.
Le misurazioni periodiche delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono effettuate in conformità dei punti 1.1 e 1.2.
2. Misurazioni relative agli inquinanti atmosferici
2.1. Sono eseguite le seguenti misurazioni relative agli inquinanti atmosferici:
a) misurazioni in continuo delle seguenti sostanze: NOx, purché siano fissati i valori limite di emissione, CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2;
b) misurazioni in continuo dei seguenti parametri di processo: temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi;
c) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento è tuttavia effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi.
2.2. Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno degli scarichi gassosi sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli.
2.3. La misurazione in continuo dell"HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l"HCl che garantiscano che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non è superato. In tal caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al in punto 2.1, lettera c).
2.4. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora gli scarichi gassosi i campionati siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.
2.5. L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni in continuo per HC1, HF e SO2 negli impianti di incenerimento dei rifiuti o negli impianti di coincenerimento dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c), oppure può decidere di non imporre alcuna misurazione se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.
L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni in continuo per NOx e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c), negli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora oppure negli impianti esistenti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.
2.6. L'autorità competente può decidere di imporre una misurazione ogni due anni per i metalli pesanti e una misurazione all'anno per le diossine e i furani nei seguenti casi:
a) le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall'incenerimento dei rifiuti siano in tutte le circostanze inferiori al 50 % dei valori limite di emissione;
b) i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base alla valutazione di cui alla lettera c);
c) il gestore possa provare sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e del monitoraggio delle emissioni che le emissioni sono in tutte le circostanze significativamente al di sotto dei valori limite di emissione per i metalli pesanti, le diossine e i furani;
2.7. I risultati delle misurazioni sono normalizzati utilizzando le concentrazioni di ossigeno standard di cui alla parte 3 o calcolate conformemente alla parte 4 e applicando la formula di cui alla parte 7.
Se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso.
Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi in un impianto di incenerimento dei rifiuti o in un impianto di coincenerimento dei rifiuti destinato al trattamento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza inquinante in questione supera il pertinente tenore di ossigeno normalizzato.
3. Misurazioni relative alle sostanze inquinanti dell'acqua
3.1. Al punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:
a) misurazioni in continuo di pH, temperatura e flusso;
b) misurazioni giornaliere del totale dei solidi sospesi effettuate su campioni per sondaggio oppure misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore;
c) misurazioni almeno mensili di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico, su un periodo di 24 ore di Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni e Zn;
d) misurazioni almeno semestrali delle diossine e dei furani; tuttavia nei primi dodici mesi di funzionamento è effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi.
3.2. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate in loco congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti del sito, il gestore effettua le misurazioni:
a) sul flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli scarichi gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.
PARTE 7
Formula per il calcolo delle concentrazioni di emissioni calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata
ES = 21-OS / 21-OM x EM
ES = concentrazione di emissione calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata
EM = concentrazione di emissione misurata
OS = concentrazione di ossigeno normalizzata
OM = concentrazione di ossigeno misurata
PARTE 8
Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione
1. Valori limite di emissione nell'atmosfera
1.1. I valori limite di emissione per l'atmosfera si considerano rispettati se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui al punto 1.1 della parte 3 o nella parte 4 oppure calcolati conformemente alla parte 4;
b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A, della tabella al punto 1.2 della parte 3 oppure, ove applicabile, il 97 % dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B, della tabella al punto 1.2 della parte 3;
c) nessuno dei valori medi stabiliti per i metalli pesanti, le diossine e i furani durante il periodo di campionamento supera i valori limite di emissione di cui ai punti 1.3 e 1.4 della parte 3 o nella parte 4 oppure calcolati conformemente alla parte 4;
d) per il monossido di carbonio (CO):
i) nel caso di impianti di incenerimento dei rifiuti:
- almeno il 97 % dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettera a), della parte 3; e
- almeno il 95 % di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al punto 1.5, lettere b) e c) della parte 3; nel caso di impianti di incenerimento dei rifiuti incui i gas prodotti dal processo di incenerimento sono portati ad una temperatura di almeno 1 100 °C per almeno 2 secondi, gli Stati membri possono applicare un periodo di valutazione di 7 giorni per i valori medi su 10 minuti.
ii) nel caso di impianti di coincenerimento dei rifiuti: sono rispettate le disposizioni della parte 4.
1.2. I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.
1.3. I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2 sono determinati come previsto agli articoli 45, paragrafo 1, lettera e), e 48, paragrafo 3, e al punto 1 della parte 6.
2. Valori limite di emissione nell'acqua.
I valori limite di emissione per l'acqua si considerano rispettati se:
a) per il totale dei solidi sospesi il 95 % e il 100 % dei valori misurati non superano i rispettivi valori limite di emissione di cui alla parte 5;
b) per i metalli pesanti (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni e Zn) non più di una misurazione all'anno supera i valori limite di emissione di cui alla parte 5; ovvero, ove lo Stato membro effettui più di venti campionamenti l'anno, se non oltre il 5 % di tali campioni supera i valori limite di emissione di cui alla parte 5;
c) per le diossine e i furani, i risultati delle misurazioni non superano i valori limite di emissione di cui alla parte 5.
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[1] Fino al 1° gennaio 2016 l'autorità competente può autorizzare esenzioni dal valore limite per i NOx per i forni Lepol e per i forni rotativi lunghi purché l'autorizzazione stabilisca un valore limite di emissione complessivo per i NOx inferiore o pari a 800 mg/Nm3.
Formula modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2012, n. L 158.
ALLEGATO VIII
Disposizioni tecniche relative alle installazioni che producono biossido di titanio
PARTE 1
Valori limite di emissione per le emissioni nell'acqua
1. Nel caso di installazioni che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale):
550 kg di solfato per Mg di biossido di titano prodotto;
2. Nel caso di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro (come media annuale):
a) 130 kg di cloruro per Mg di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale;
b) 228 kg di cloruro per Mg di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico;
c) 330 kg di cloruro per Mg di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag". Le installazioni che scaricano in acque salate (estuariali, costiere, d'altura) possono essere soggetti ad un valore limite di emissione di 450 kg di cloruro per Mg di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag".
3. Per installazioni che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano più di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.
PARTE 2
Valori limite di emissione nell'atmosfera
1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm3) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K ad una pressione di 101,3 kPa.
2. Per le polveri: 50 mg/Nm3 come media oraria dalle fonti più importanti e 150 mg/Nm3 come media oraria dalle altre fonti.
3. Per l'anidride solforosa e solforica gassosa scaricate dalla digestione e dalla calcinazione, compresi gli acidi vescicolari calcolati come SO2 equivalente a:
a) 6 kg per Mg di biossido di titanio prodotto come media annuale;
b) 500 mg/Nm3 come media oraria per gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi.
4. Per il cloro nel caso di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro:
a) 5 mg/Nm3 come media giornaliera;
b) 40 mg/Nm3 in ogni momento.
PARTE 3
Controllo delle emissioni
Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il monitoraggio in continuo:
a) dell'anidride solforosa o solforica gassosa scaricate dalla digestione e dalla calcinazione da impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi in installazioni che utilizzano il procedimento al solfato;
b) il cloro proveniente dalle fonti principali all'interno di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro;
c) polvere provenienti dalle fonti principali.