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REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 4 luglio 2012

G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201

Regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1) (2)

TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2025/1)

(1)

Per l'integrazione del presente regolamento, si rimanda:

- al Reg. (UE) 2022/1858, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;

- al Reg. (UE) 2022/1855, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare;

- al Reg. (UE) 2021/1456, per quanto riguarda i criteri secondo i quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione per i derivati OTC devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti;

- al Reg. (UE) 2021/731, per quanto riguarda le norme procedurali per le sanzioni imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali di paesi terzi o terzi collegati.

(2)

In merito alle norme tecniche di attuazione per l'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione, si rimanda al Reg. (UE) 2022/1860.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 16 agosto 2012

Applicabile dal: 16 agosto 2012

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

1) La relazione predisposta su richiesta della Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, concludeva che il quadro di vigilanza del settore finanziario dell'Unione doveva essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando riforme profonde della struttura della vigilanza di tale settore, fra cui la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre autorità europee di vigilanza, rispettivamente per il settore banche, per il settore assicurazioni e pensioni aziendali e professionali e per il settore strumenti finanziari e mercati, e la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

2) La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari. Nella comunicazione del 3 luglio 2009, dal titolo «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi», la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria e nella comunicazione del 20 ottobre 2009, dal titolo «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future», ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.

3) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità europee di vigilanza (AEV) con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'elaborazione di norme e prassi comuni di elevata qualità di regolamentazione e vigilanza. Le AEV comprendono l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE», o European Banking Agency: «EBA») istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («AEAP», o European Insurance and Occupational Pensions Authority: «EIOPA») istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFEM», o European Securities and Markets Authority: «ESMA») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le AEV svolgeranno un ruolo cruciale nella salvaguardia della stabilità del settore finanziario. E' essenziale quindi garantire in ogni momento che l'opera da esse svolta rivesta alta priorità politica e che siano loro assegnate risorse adeguate. (7)

4) I derivati negoziati fuori borsa («contratti derivati OTC») mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Tali contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l'incertezza nei periodi di tensione sui mercati, creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per attenuare tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.

5) In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009, i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante una controparte centrale (CCP) e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l'applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei contratti derivati OTC in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria.

6) La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati nella stessa misura dai partner internazionali dell'Unione ed eserciterà il necessario monitoraggio. La Commissione dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi per vagliare soluzioni di assistenza reciproca che assicurino coerenza tra il presente regolamento e i requisiti fissati dai paesi terzi evitando in tal modo ogni eventuale sovrapposizione. Con l'assistenza dell'AESFEM, la Commissione dovrebbe procedere a verifiche e predisporre relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti nel presente regolamento. Al fine di evitare potenziali duplicazioni o conflitti normativi, la Commissione potrebbe adottare decisioni sull'equivalenza del quadro delle disposizioni legislative, di vigilanza e di esecuzione dei paesi terzi, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. La valutazione che costituisce la base di tali decisioni non dovrebbe inficiare il diritto di una CCP stabilita in un paese terzo e riconosciuta dall'AESFEM di fornire servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, giacché la decisione di riconoscimento dovrebbe essere autonoma rispetto alla valutazione. Analogamente, né la decisione di equivalenza né la valutazione dovrebbero inficiare il diritto di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo e riconosciuto dall'AESFEM di fornire servizi a soggetti stabiliti nell'Unione.

7) Con riferimento al riconoscimento di CCP di paesi terzi e in conformità degli obblighi internazionali dell'Unione derivanti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compreso l'Accordo generale sugli scambi di servizi, le decisioni volte a stabilire l'equivalenza tra i regimi giuridici di paesi terzi e il regime giuridico dell'Unione dovrebbero essere adottate solo se il regime giuridico del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici stranieri, conformemente agli obiettivi generali e alle norme di regolamentazione fissati dal G20 nel settembre 2009, di migliorare la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. Tale sistema dovrebbe essere considerato equivalente qualora garantisca che il risultato sostanziale del regime di regolamentazione applicabile è analogo a quello risultante dalle disposizioni dell'Unione e dovrebbe essere considerato effettivo se le regole in questione sono applicate in modo coerente.

8) In tale contesto è opportuno e necessario, tenuto conto delle caratteristiche dei mercati dei derivati e del funzionamento delle CCP, verificare l'effettiva equivalenza dei sistemi di regolamentazione stranieri ai fini del rispetto degli obiettivi e delle norme del G20 e per migliorare così la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. La situazione molto particolare delle CCP richiede che le disposizioni relative ai paesi terzi siano organizzate ed operino secondo modalità che sono specifiche alla struttura del mercato di tali soggetti. Pertanto questo approccio non costituisce un precedente per altra normativa.

9) Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha concordato sull'esistenza della necessità di rafforzare in misura notevole la attenuazione del rischio di credito di controparte e sull'importanza del rafforzamento della trasparenza, dell'efficienza e dell'integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo «Mercati dei derivati: azioni strategiche future», si è espresso a favore dell'introduzione dell'obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su contratti derivati OTC.

10) L'AESFEM dovrebbe operare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. Tale Autorità è anche incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e ha un ruolo centrale nell'autorizzazione e nel controllo delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

11) Uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In tale ambito, i membri del SEBC attuano la sorveglianza assicurando sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili, CCP comprese. I membri del SEBC sono quindi strettamente coinvolti nell'autorizzazione e nel controllo delle CCP, nel riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e nell'approvazione degli accordi di interoperabilità. Sono inoltre strettamente coinvolti anche per quanto riguarda l'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni. Il presente regolamento fa salva la responsabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e solidi all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi. Di conseguenza, e per evitare che possano essere create normative parallele, l'AESFEM e il SEBC dovrebbero collaborare strettamente nell'elaborazione dei pertinenti progetti di norme tecniche. Inoltre, l'accesso della BCE e delle banche centrali nazionali alle informazioni è fondamentale per l'esecuzione dei loro compiti di sorveglianza sui sistemi di compensazione e di pagamento e per le loro funzioni di banca centrale di emissione.

12) Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8).

13) Gli incentivi per promuovere il ricorso alle CCP sono risultati insufficienti per assicurare l'effettiva compensazione a livello centralizzato dei contratti derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante CCP per i contratti derivati OTC che possono essere compensati a livello centralizzato.

14) E' probabile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un'applicazione uniforme nell'Unione dell'obbligo di compensazione è necessaria anche per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.

15) Affinché l'obbligo di compensazione riduca effettivamente il rischio sistemico, occorre definire una procedura di individuazione delle categorie di derivati assoggettabili a detto obbligo. Occorre che la procedura tenga conto del fatto che non tutti i contratti derivati OTC compensati mediante CCP sono idonei a essere assoggettati all'obbligo di compensazione mediante CCP.

16) Il presente regolamento definisce i criteri per decidere se assoggettare all'obbligo di compensazione le diverse categorie di contratti derivati OTC. Sulla base di progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'AESFEM, la Commissione dovrebbe decidere se una categoria di contratti derivati OTC debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione e a decorrere da quando, comprese l'eventuale applicazione graduale e la durata residua minima dei contratti stipulati o novati prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, secondo il disposto del presente regolamento. Un'attuazione graduale dell'obbligo di compensazione potrebbe essere definita in termini di tipologie di partecipanti al mercato tenuti al rispetto di tale obbligo. Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, l'AESFEM dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per le obbligazioni garantite.

17) Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, l'AESFEM dovrebbe inoltre tener debito conto di altre pertinenti considerazioni - soprattutto dell'interconnessione fra le controparti che fanno uso delle categorie di contratti derivati OTC in questione e dell'impatto sui livelli di rischio di credito di controparte - e promuovere pari condizioni di concorrenza nel mercato interno conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

18) L'AESFEM, laddove abbia accertato che un prodotto derivato OTC è standardizzato e adatto alla compensazione ma che non vi sono CCP disposte a compensarlo, dovrebbe individuarne il motivo.

19) Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, occorre tenere debito conto delle specificità delle categorie di contratti derivati OTC interessate. Il rischio preponderante nelle operazioni in talune categorie di contratti derivati OTC può essere legato al mancato regolamento, che è affrontato attraverso l'utilizzo di specifiche infrastrutture e può distinguere determinate categorie di contratti derivati OTC (ad esempio su tassi di cambio) da altre. La compensazione mediante CCP affronta specificamente il rischio di credito di controparte e può non essere la soluzione ottimale per il rischio di regolamento. Il regime applicabile a tali contratti dovrebbe fondarsi in particolare su una convergenza internazionale preliminare e sul reciproco riconoscimento delle infrastrutture interessate.

20) Per assicurare un'applicazione uniforme e coerente del presente regolamento e condizioni di parità tra operatori del mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata assoggettata all'obbligo di compensazione, tale obbligo dovrebbe applicarsi anche a tutti i contratti relativi a tale categoria di contratto derivato OTC stipulati a partire dalla data di notifica dell'autorizzazione di una CCP ai fini dell'obbligo di compensazione ricevuta dall'AESFEM, ma prima della data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa efficace, purché i contratti in questione abbiano una durata residua superiore al minimo stabilito dalla Commissione.

21) Nel determinare se una categoria di contratti derivati OTC debba essere assoggettata a obblighi di compensazione, l'AESFEM dovrebbe guardare alla riduzione del rischio sistemico. Ciò comporta la considerazione di elementi di valutazione come il livello di standardizzazione contrattuale e operativa dei contratti, il volume e la liquidità della pertinente categoria di contratti derivati OTC e la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi eque, affidabili e generalmente accettate per la categoria di contratti di cui trattasi.

22) Per la compensazione di un contratto derivato OTC occorre che entrambe le parti del contratto siano soggette all'obbligo di compensazione o siano d'accordo. Occorre che le esenzioni dall'obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l'efficacia dell'obbligo e i vantaggi della compensazione mediante CCP e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato.

23) Al fine di accrescere la stabilità finanziaria nell'Unione, potrebbe essere altresì necessario sottoporre agli obblighi di compensazione e di ricorso alle tecniche di attenuazione dei rischi le operazioni realizzate da soggetti stabiliti in paesi terzi, sempre che queste abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o laddove detti obblighi siano necessari od opportuni per evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento.

24) I contratti derivati OTC giudicati non idonei per la compensazione mediante CCP comportano un rischio di credito di controparte e operativo, per cui occorre definire norme per la gestione di tale rischio. Per attenuare il rischio di credito di controparte, i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione dovrebbero seguire procedure di gestione dei rischi che richiedano lo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate. Nel predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino tali procedure di gestione del rischio, l'AESFEM dovrebbe tener conto delle proposte avanzate dagli organismi regolatori internazionali in materia di obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. In sede di elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le modalità per uno scambio corretto e accurato di garanzie per la gestione dei rischi connessi alle operazioni non compensate, l'AESFEM dovrebbe tener conto degli ostacoli incontrati dagli emittenti di obbligazioni garantite o dai gruppi di copertura nel fornire garanzie in determinate giurisdizioni territoriali dell'Unione. L'AESFEM dovrebbe anche tener conto del fatto che il diritto di prelazione concesso alle controparti degli emittenti di obbligazioni garantite sugli attivi di questi ultimi fornisce una protezione equivalente contro il rischio di credito di controparte.

25) E' opportuno che le norme in materia di compensazione dei contratti derivati OTC, di segnalazione delle operazioni sui derivati e di tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (9), alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (10), alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (11), alle imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (12), agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e, se del caso, alle relative società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (13), agli enti pensionistici aziendali o professionali quali definiti nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (14), e ai fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (15).

26) Di regola, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o una tantum, destinano una percentuale minima degli attivi a contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L'obbligo per tali soggetti di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi il dirottamento da parte loro di una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare i correnti obblighi di marginazione delle CCP. Per scongiurare il probabile effetto negativo che tale obbligo avrebbe sul reddito dei pensionati futuri, l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi ai regimi pensionistici finché le CCP non avranno trovato una soluzione tecnica adeguata al problema del trasferimento di garanzie non in contanti come margini di variazione. Tale soluzione tecnica dovrebbe tener conto della specificità degli schemi pensionistici ed evitare gravi effetti avversi sui pensionati. Nel corso di un periodo di transizione è opportuno assoggettare i contratti derivati OTC stipulati per ridurre i rischi d'investimento direttamente collegati con la solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici non solo all'obbligo di segnalazione, ma anche a obblighi di collateralizzazione bilaterale. Il fine ultimo resta, tuttavia, la compensazione a livello centralizzato non appena le circostanze la consentano.

27) E' importante assicurare che il trattamento preferenziale si applichi soltanto agli opportuni soggetti e schemi e tener conto della diversità dei sistemi pensionistici operanti nell'Unione, garantendo nel contempo pari condizioni a tutti i fondi pensione. Pertanto, è opportuno concedere la deroga temporanea agli enti pensionistici aziendali o professionali registrati a norma della direttiva 2003/41/CE, compresi i soggetti autorizzati responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti a fini d'investimento da detti enti e che operano nel loro esclusivo interesse, e alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali dei soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/41/CE.

28) La deroga temporanea dovrebbe applicarsi anche alle attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione del ramo vita, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente, senza possibilità di trasferimento. Dovrebbe inoltre applicarsi agli altri enti autorizzati e controllati che operano solo su base nazionale o agli schemi che sono offerti principalmente nel territorio di uno Stato membro, ma soltanto qualora entrambi siano riconosciuti dal diritto nazionale e siano finalizzati in via prioritaria a fornire prestazioni durante il pensionamento. Gli enti e gli schemi di cui al presente considerando dovrebbero essere assoggettati alla decisione dell'autorità competente interessata e, al fine di garantire coerenza ed evitare eventuali asimmetrie ed abusi, al parere dell'AESFEM previa consultazione dell'AEAP. Potrebbero rientrare in questa tipologia i soggetti e gli schemi che, pur senza essere necessariamente collegati ad un programma pensionistico aziendale, sono comunque finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione in base a contributi obbligatori o volontari. Fra i possibili esempi si annoverano i soggetti giuridici che gestiscono schemi pensionistici secondo il principio di capitalizzazione a norma del diritto nazionale, a condizione che investano in base al principio della «diligenza del buon padre di famiglia», e gli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente, anche offerti da imprese di assicurazione del ramo vita. Tuttavia, nel caso degli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente la deroga non dovrebbe applicarsi ai contratti derivati OTC collegati agli altri prodotti di assicurazione vita dell'impresa che non sono finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione.

Ulteriori esempi potrebbero essere le attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione di cui alla direttiva 2002/83/CE, a condizione che tutte le attività corrispondenti siano incluse in un registro speciale in conformità all'allegato della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (16), nonché gli schemi pensionistici aziendali o professionali delle imprese di assicurazione basati su contratti collettivi. Anche gli enti istituiti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento dovrebbero essere considerati schemi pensionistici ai fini del presente regolamento.

29) Ove opportuno, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. E' riconosciuto che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti derivati OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali o di finanziamento di tesoreria. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i contratti derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Per dare ai soggetti non finanziari la possibilità di esprimersi sulle soglie di compensazione, in sede di preparazione delle relative norme tecniche di regolamentazione l'AESFEM dovrebbe procedere a una consultazione pubblica aperta che garantisca la partecipazione dei soggetti non finanziari. L'AESFEM dovrebbe anche consultare tutte le autorità pertinenti, ad esempio l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di quei settori. Inoltre, entro il 17 agosto 2015 la Commissione dovrebbe valutare l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui contratti derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia.

30) Nell'accertare se un contratto derivato OTC riduca i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e di tesoreria di una controparte non finanziaria, occorre tener debito conto delle strategie globali di copertura e attenuazione dei rischi di tale controparte. In particolare, occorre valutare se un contratto derivato OTC sia economicamente adatto per la riduzione dei rischi nella condotta e gestione di una controparte non finanziaria, laddove i rischi sono legati alle fluttuazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, dei tassi d'inflazione o dei prezzi delle materie prime.

31) La soglia di compensazione costituisce un dato molto importante per tutte le controparti non finanziarie. Per la definizione di tale soglia occorre tener conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di contratti derivati OTC. Al riguardo occorre adoperarsi opportunamente per riconoscere i metodi di attenuazione del rischio adottati dalle controparti non finanziarie nel quadro della loro normale attività commerciale.

32) I membri del SEBC e gli altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe, gli altri organismi pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e la Banca per i regolamenti internazionali dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento per evitare di limitarne la capacità di svolgere i loro compiti di interesse comune.

33) Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione possono diventare partecipanti diretti della CCP, occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti oppure, a determinate condizioni, come clienti indiretti.

34) L'introduzione di un obbligo di compensazione e la procedura mirante a stabilire quali CCP possano essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una CCP potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite su determinate sedi di negoziazione perché appartenente a una sede di negoziazione concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, occorre che le CCP accettino di compensare le operazioni eseguite in sedi di negoziazione differenti, sempre che queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle CCP, a prescindere dalla documentazione contrattuale sulla cui base i contraenti hanno concluso la relativa operazione in derivati OTC, purché tale documentazione sia conforme agli standard di mercato. Le sedi di negoziazione dovrebbero fornire alle CCP flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio. Il diritto di accesso di una CCP a una sede di negoziazione dovrebbe consentire accordi in virtù dei quali molteplici CCP utilizzano flussi di dati della stessa sede di negoziazione. Ciò non dovrebbe tuttavia condurre all'interoperabilità in materia di compensazione dei derivati o creare una frammentazione della liquidità.

35) Il presente regolamento non dovrebbe bloccare il libero ed equo accesso tra le sedi di negoziazione e le CCP nel mercato interno, subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente regolamento e nelle norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'AESFEM e adottate dalla Commissione. E' opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l'evoluzione del mercato dei derivati OTC e intervenga, se necessario, per impedire distorsioni della concorrenza sul mercato interno, al fine di garantire eque condizioni di concorrenza sui mercati finanziari.

36) In determinate aree del settore dei servizi finanziari e della negoziazione di contratti derivati possono anche esistere diritti di proprietà commerciale e intellettuale. Nei casi in cui questi diritti si riferiscano a prodotti o servizi che sono divenuti norme di settore o che hanno ripercussioni su tali norme, le licenze dovrebbero essere rese disponibili a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie.

37) Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell'Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati. Si impone inoltre un obbligo di segnalazione ex post, nella misura più ampia possibile, per le controparti sia finanziarie che non finanziarie, onde fornire dati comparati anche all'AESFEM e alle autorità competenti interessate.

38) Un'operazione infragruppo è un'operazione tra due imprese che sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi. Tali imprese aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, o, nel caso degli enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva, sono entrambe enti creditizi ovvero una è un ente creditizio e l'altra un organismo centrale. I contratti derivati OTC possono essere riconosciuti all'interno di gruppi finanziari o non finanziari nonché di gruppi misti di imprese finanziarie e non finanziarie e se sono considerati un'operazione infragruppo per una controparte, tali contratti dovrebbero essere considerati tali anche per l'altra controparte del contratto. E' riconosciuto che le operazioni infragruppo possono essere necessarie per aggregare i rischi all'interno di una struttura di gruppo e che, pertanto, i rischi infragruppo hanno una loro specificità. Poiché assoggettando tali operazioni all'obbligo di compensazione si potrebbe diminuire l'efficienza di tali processi di gestione del rischio infragruppo, può risultare opportuno derogare a tale obbligo per le operazioni infragruppo, purché non ne consegua un aumento del rischio sistemico. Conseguentemente, se utile per attenuare i rischi di credito di controparte infragruppo, per tali operazioni sarebbe opportuno sostituire la compensazione mediante CCP con uno scambio adeguato di garanzie.

39) Tuttavia, alcune operazioni infragruppo potrebbero essere esentate, in alcuni casi in base alla decisione delle autorità competenti, dagli obblighi di collateralizzazione purché le rispettive procedure di gestione dei rischi siano sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità delle operazioni e non ci siano impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti. Questi criteri e le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni dovrebbero essere specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente ai regolamenti istitutivi delle AEV. Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le AEV dovrebbero preparare una valutazione del potenziale impatto sul mercato interno, sui partecipanti al mercato finanziario e in particolare sulle operazioni e la struttura dei gruppi in questione. Tutte le norme tecniche applicabili alle garanzie scambiate nelle operazioni infragruppo, compresi i criteri di esenzione, dovrebbero tener conto delle specificità preminenti di tali operazioni, delle differenze tra controparti finanziarie e non finanziarie e delle rispettive finalità e metodologie d'uso dei derivati.

40) Le controparti dovrebbero essere considerate come appartenenti allo stesso consolidamento almeno quando sono entrambe conglobate in un consolidamento ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (17) o in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, in base ai principi contabili generalmente accettati da un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in conformità del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (19) [o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007], o quando sono entrambe coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza consolidata dell'autorità competente di un paese terzo accertata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all'articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all'articolo 2 della direttiva 2006/49/CE.

41) E' importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dettagli relativi ai contratti derivati da essi conclusi. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati saranno centralizzate e facilmente accessibili, tra l'altro, all'AESFEM, alle autorità competenti, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e alle banche centrali del SEBC interessate.

42) La prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni è caratterizzata da economie di scala, che possono ostacolare la concorrenza in questo particolare settore. Al tempo stesso, l'imposizione di un obbligo di segnalazione completo agli operatori del mercato può aumentare il valore delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni anche per i terzi che offrono servizi ausiliari come conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, riconciliazione o compressione del portafoglio. E' opportuno assicurare che le pari condizioni di concorrenza nel settore della post-negoziazione in senso lato non siano compromesse da un eventuale monopolio naturale nella prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni. Pertanto i repertori di dati dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso alle informazioni detenute nel repertorio a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, fatte salve le necessarie precauzioni in termini di protezione dei dati.

43) Per disporre di un quadro completo del mercato, e ai fini della valutazione del rischio sistemico, è opportuno che i contratti derivati, compensati o no mediante CCP, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni.

44) E' opportuno che le AEV dispongano di risorse sufficienti per assolvere efficacemente i compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento.

45) Le controparti e le CCP che concludono, modificano o pongono fine a un contratto derivato dovrebbero garantire che le informazioni relative al contratto stesso siano comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Esse dovrebbero poter delegare la segnalazione del contratto ad un altro soggetto. Occorre che i soggetti, o i loro dipendenti, che comunicano le informazioni relative ad un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni. Nel predisporre i progetti di norme tecniche di regolamentazione in materia di segnalazione, l'AESFEM dovrebbe tener conto dei progressi compiuti relativamente all'adozione di un identificativo unico per contratto e dell'elenco dei dati da notificare che figurano nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 (21) della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE e consultarsi con altre autorità competenti come l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

46) Gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell'Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento. E' opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l'efficacia. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse dovrebbero basarsi sugli orientamenti adottati dall'AESFEM per promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori applicabili al settore finanziario. Gli Stati membri dovrebbero garantire, laddove opportuno, la pubblicità delle sanzioni imposte e la pubblicazione, a intervalli regolari, di relazioni di valutazione sull'efficacia delle norme vigenti.

47) Il presente regolamento dovrebbe permettere lo stabilimento di una CCP in qualunque Stato membro. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi di compensazione. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare o impedire che una CCP di una giurisdizione compensi un prodotto denominato nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.

48) Occorre che l'autorizzazione di una CCP sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. E' opportuno che il capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP, sia in qualsiasi momento proporzionato al rischio che deriva dalle attività della CCP, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche e possa procedere, se necessario, a una ristrutturazione o a una liquidazione ordinata delle sue attività.

49) Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, un obbligo giuridico di compensazione mediante specifiche CCP, è essenziale assicurare che queste siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta professionale e prudenziali fissati dal presente regolamento. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, occorre che detti requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle CCP.

50) E' pertanto necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti ricorrano soltanto a CCP che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento. Tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Tuttavia, l'imposizione di tali requisiti supplementari non dovrebbe incidere sul diritto delle CCP autorizzate in altri Stati membri o riconosciute conformemente al presente regolamento di fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti e ai relativi clienti stabiliti nello Stato membro che introduce i requisiti supplementari, in quanto le suddette CCP non sono soggette a tali requisiti e non sono tenute a conformarvisi. Entro il 30 settembre 2014 l'AESFEM dovrebbe redigere una relazione sull'impatto dell'applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri.

51) La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle CCP è un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC. E' opportuno che le autorità competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, ivi compresa la responsabilità di verificare il rispetto da parte della CCP richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (22), dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento quotidiano della CCP, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.

52) Quando una CCP rischia l'insolvenza, la responsabilità di un intervento a carico della finanza pubblica può ricadere prevalentemente sullo Stato membro in cui detta CCP è stabilita. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP siano esercitate dall'autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i partecipanti diretti di una CCP possono essere stabiliti in differenti Stati membri e che saranno i primi a subire gli effetti dell'inadempimento della CCP, è indispensabile che tutte le autorità competenti e l'AESFEM partecipino alla procedura di autorizzazione e di vigilanza. Questo eviterà misure o prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Inoltre, nessuna proposta o misura di un membro di un collegio delle autorità di vigilanza dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualsiasi valuta. E' opportuno che l'AESFEM partecipi a ogni collegio in modo tale da garantire la coerente e corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che l'AESFEM coinvolga nell'elaborazione di raccomandazioni e decisioni altre autorità competenti degli Stati membri interessati.

53) Stante il ruolo assegnato ai collegi, occorre che tutte le autorità competenti interessate e i membri del SEBC partecipino all'assolvimento dei loro compiti. Il collegio dovrebbe essere composto non solo dalle autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP, ma anche dagli organi di vigilanza dei soggetti sui quali potrebbero avere un impatto le operazioni della CCP, ossia determinati partecipanti diretti, sedi di negoziazione, CCP interoperabili e sistemi di deposito accentrato. Dovrebbero poter far parte del collegio i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP e delle CCP interoperabili e quelli responsabili dell'emissione delle valute di denominazione degli strumenti finanziari compensati dalle CCP. Poiché i soggetti sottoposti a vigilanza o sorveglianza sarebbero stabiliti in un numero limitato di Stati membri in cui opera la CCP, un'unica autorità competente o un unico membro del SEBC potrebbe assumere la responsabilità della vigilanza o della sorveglianza di un certo numero di essi. Per assicurare una collaborazione ordinata tra tutti i membri del collegio, occorre dotarsi di procedure e di meccanismi adeguati.

54) Poiché si presume che l'istituzione e il funzionamento del collegio siano basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri, è opportuno conferire loro la prerogativa di determinarne le procedure decisionali, trattandosi di una questione delicata. Pertanto le norme dettagliate sulle procedure di voto dovrebbero essere fissate in un accordo scritto concluso fra i membri del collegio. Tuttavia, per equilibrare adeguatamente gli interessi di tutti i partecipanti al mercato e degli Stati membri interessati, il collegio dovrebbe votare secondo il principio generale di un voto per ciascun membro, a prescindere dal numero di funzioni che svolge a norma del presente regolamento. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, dovrebbero poter votare non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, dovrebbero poter votare non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto.

55) L'assoluta particolarità della situazione delle CCP impone che i collegi siano organizzati e operino sulla base di modalità specifiche riguardanti la vigilanza delle CCP stesse.

56) Le modalità previste dal presente regolamento non costituiscono un precedente per altre normative sulla vigilanza e la sorveglianza delle infrastrutture che operano sui mercati finanziari, specie per quanto riguarda le modalità di voto per il deferimento all'AESFEM.

57) L'autorizzazione di una CCP dovrebbe essere rifiutata se tutti i membri del collegio, escluse le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la CCP, concordano su un parere comune che considera inopportuna l'autorizzazione. Qualora, tuttavia, una maggioranza sufficiente del collegio abbia espresso parere negativo e un'autorità competente interessata, sulla base della maggioranza di due terzi del collegio, abbia sottoposto la questione all'AESFEM, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP dovrebbe rinviare la sua decisione in merito all'autorizzazione e attendere l'eventuale decisione dell'AESFEM sulla conformità al diritto dell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro dove è stabilita la CCP dovrebbe decidere in linea con tale decisione dell'AESFEM. Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro in cui è stabilita la CCP, adottino un parere comune in cui si considera che i requisiti non sono soddisfatti e che la CCP non deve ricevere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP dovrebbe poter sottoporre la questione all'AESFEM affinché decida in merito alla conformità al diritto dell'Unione.

58) E' necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti, AESFEM e altre autorità interessate. Considerato l'intensificarsi dell'attività transfrontaliera, è opportuno che dette autorità si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni, in modo da assicurare l'applicazione efficace del presente regolamento, anche quando una violazione o una presunta violazione possano interessare le autorità di due o più Stati membri. Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa del largo impatto dei contratti derivati OTC, è essenziale che altre autorità interessate, quali le autorità fiscali o le autorità di regolamentazione dell'energia, abbiano accesso alle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

59) Tenuto conto del carattere globale dei mercati finanziari, occorre che all'AESFEM sia affidata la competenza diretta per il riconoscimento delle CCP stabilite in paesi terzi, in modo da permettere loro di prestare servizi di compensazione nell'Unione, purché la Commissione abbia riconosciuto l'equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell'Unione e che siano soddisfatte talune altre condizioni. Pertanto, le CCP stabilite nei paesi terzi che prestano servizi di compensazione a partecipanti diretti o a sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione dovrebbero essere riconosciute dall'AESFEM. Tuttavia, per non ostacolare l'ulteriore sviluppo delle attività di gestione degli investimenti transfrontalieri nell'Unione, le CCP dei paesi terzi che prestano servizi a clienti stabiliti nell'Unione tramite partecipanti diretti stabiliti in un paese terzo non dovrebbero essere necessariamente riconosciute dall'AESFEM. Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell'Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello globale e la stabilità finanziaria.

60) Il 16 settembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità che l'Unione promuova i suoi interessi e i suoi valori in maniera più assertiva e in uno spirito di reciprocità e mutuo vantaggio nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione e intraprenda iniziative anche per assicurare un maggiore accesso al mercato alle imprese europee e approfondire la cooperazione regolamentare con i principali partner commerciali.

61) E' opportuno che una CCP disponga di solidi dispositivi di governo societario, di un'alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall'assetto proprietario. Almeno un terzo dei membri del suo consiglio, e comunque non meno di due, dovrebbero essere indipendenti. Tuttavia, la capacità o la volontà delle CCP di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei loro dispositivi di governo societario e dei loro assetti proprietari. E' pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le CCP dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell'ambito della CCP. Occorre che i partecipanti diretti e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date le conseguenze che possono avere per loro le decisioni adottate dalle CCP.

62) Le CCP possono esternalizzare funzioni. Il comitato dei rischi della CCP dovrebbe pronunziarsi in merito alle esternalizzazioni. Le attività importanti relative alla gestione dei rischi non dovrebbero essere esternalizzate se non con previa approvazione dell'autorità competente.

63) E' opportuno che i requisiti di partecipazione a una CCP siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l'accesso in via remota, sempre che ciò non esponga la CCP a rischi aggiuntivi.

64) Occorre che ai clienti dei partecipanti diretti che compensano i loro contratti derivati OTC mediante CCP sia accordato un elevato livello di protezione. Il livello effettivo di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. E' opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Pertanto, le CCP dovranno tenere registri aggiornati e facilmente identificabili per semplificare il trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un partecipante diretto inadempiente verso un partecipante diretto solvibile o, a seconda dei casi, la liquidazione ordinata delle posizioni dei clienti e la restituzione delle garanzie eccedenti. Le disposizioni stabilite dal presente regolamento in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle attività della clientela dovrebbero pertanto prevalere su ogni diversa disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri che impedisca alle parti di rispettarle.

65) E' opportuno che le CCP siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativi e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altri soggetti a causa di interdipendenze. Occorre che le CCP siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un partecipante diretto. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le CCP applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite. Per assicurarsi di disporre di sufficienti risorse su base continuativa, la CCP dovrebbe fissare un importo che rappresenta la consistenza minima al di sotto della quale, in via generale, il fondo di garanzia in caso di inadempimento non scende. Ciò non dovrebbe tuttavia limitare la capacità della CCP di usare integralmente il fondo di garanzia in caso di inadempimento per coprire le perdite causate dall'inadempimento di un partecipante diretto.

66) Nel definire un solido quadro per la gestione dei rischi, le CCP dovrebbero tener conto del rischio potenziale e dell'impatto economico sui partecipanti diretti e sui clienti di questi. Benché lo sviluppo di una solida gestione dei rischi debba rimanere il principale obiettivo, le CCP possono adattare le loro caratteristiche alle attività e ai profili di rischio specifici dei clienti dei partecipanti diretti e, ove giudicato opportuno in base ai criteri specificati nelle norme tecniche di regolamentazione che l'AESFEM dovrà sviluppare, possono includere tra le attività altamente liquide accettate a titolo di garanzia almeno il contante, i titoli di Stato, le obbligazioni garantite a norma della direttiva 2006/48/CE (con adeguati scarti di garanzia), le garanzie escutibili a prima richiesta garantite da un membro del SEBC, le garanzie di banche commerciali a condizioni rigorose, segnatamente per quanto riguarda il merito creditizio del garante e i legami di capitale di quest'ultimo con i partecipanti diretti delle CCP. Se del caso, l'AESFEM può anche considerare l'oro come garanzia accettabile. Le CCP dovrebbero poter accettare, a condizioni rigorose di gestione del rischio, garanzie di banche commerciali da controparti non finanziarie che agiscono come partecipanti diretti.

67) Le strategie di gestione del rischio delle CCP dovrebbero essere sufficientemente solide da evitare rischi per il contribuente.

68) Le richieste di margini e gli scarti di garanzia possono avere effetti prociclici. E' opportuno pertanto che le CCP, le autorità competenti e l'AESFEM adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle CCP, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.

69) La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l'accesso a fonti appropriate per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. E' opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano le fonti legate a indici utilizzati come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.

70) I margini sono la prima linea di difesa di una CCP. Per quanto le CCP debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre che esse si impegnino in modo particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai partecipanti diretti non inadempienti o, in caso di inadempimento della CCP che li ha raccolti, ad una CCP che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

71) Per una CCP è essenziale l'accesso ad adeguate risorse di liquidità. La liquidità può provenire dalla banca centrale, da una banca commerciale affidabile e con merito di credito o da una loro combinazione. L'accesso alla liquidità potrebbe derivare da un'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o altre idonee modalità. Nel valutare l'adeguatezza delle fonti di liquidità, specialmente in situazioni di criticità, la CCP dovrebbe tener conto dei rischi di ottenere liquidità affidandosi solo alle linee di credito delle banche commerciali.

72) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006 ha istituito un quadro volontario per la creazione di collegamenti tra le CCP. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l'armonizzazione. E' pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra CCP, purché detti accordi non espongano le CCP a rischi non correttamente gestiti.

73) Data l'importanza degli accordi di interoperabilità per rafforzare l'integrazione del mercato della post-negoziazione nell'Unione, occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, poiché gli accordi di interoperabilità possono esporre le CCP a rischi aggiuntivi, è opportuno che queste ultime abbiano ottenuto, per almeno tre anni prima che le autorità competenti possano approvare tali accordi, l'autorizzazione a compensare o siano state riconosciute in conformità del presente regolamento, ovvero abbiano ricevuto l'autorizzazione sulla base di un preesistente regime nazionale di autorizzazione. Inoltre, data l'ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra CCP che effettuano la compensazione di contratti derivati OTC, in questa fase è opportuno restringere l'ambito di applicazione di tali accordi ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario. Tuttavia, entro il 30 settembre 2014 l'AESFEM dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.

74) I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. E' opportuno affidare all'AESFEM la responsabilità della registrazione, della sua revoca e della vigilanza sui repertori.

75) Dato che le autorità di regolamentazione, le CCP e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a requisiti operativi, di registrazione e di gestione dei dati improntati a rigore.

76) La trasparenza dei prezzi, delle commissioni e dei modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dalle CCP, dai loro membri e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di fare una scelta consapevole.

77) Per esercitare le proprie funzioni con efficienza, l'AESFEM dovrebbe avere la facoltà di ottenere, su semplice richiesta o con apposita decisione, tutte le informazioni necessarie dai repertori di dati sulle negoziazioni, dalle parti correlate e da terzi cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Se l'AESFEM opta per la semplice richiesta, il destinatario di quest'ultima non è tenuto a ottemperarvi, ma, se sceglie volontariamente di farlo, le informazioni che fornisce non dovrebbero essere inesatte o fuorvianti. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione senza indugio.

78) Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o fiscale, le autorità competenti, l'AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti, che ricevono informazioni riservate possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Ciò non osta tuttavia all'esercizio, in conformità al diritto nazionale, delle funzioni degli organismi nazionali responsabili della prevenzione, indagine o repressione dei casi di cattiva amministrazione.

79) Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l'AESFEM possa svolgere indagini e ispezioni in loco.

80) L'AESFEM dovrebbe poter delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. L'AESFEM dovrebbe poter delegare lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l'AESFEM dovrebbe consultare l'autorità competente interessata in merito alle condizioni dettagliate della delega, tra cui la portata dei compiti, i tempi di esecuzione e la trasmissione delle informazioni necessarie dall'AESFEM e all'AESFEM. L'AESFEM dovrebbe compensare le autorità competenti per l'esecuzione di un compito su delega conformemente a un regolamento sulle commissioni adottato dalla Commissione con atto delegato. L'AESFEM non dovrebbe avere le facoltà di delegare il potere di adottare decisioni in materia di registrazione.

81) E' necessario provvedere affinché le autorità competenti possano chiedere che l'AESFEM accerti se sono soddisfatte le condizioni di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni. L'AESFEM dovrebbe valutare tali richieste e adottare le misure necessarie.

82) L'AESFEM dovrebbe poter imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento per obbligare i repertori di dati sulle negoziazioni a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall'AESFEM o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.

83) Occorre inoltre che l'AESFEM possa infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ai repertori di dati laddove accerti violazioni del presente regolamento commesse intenzionalmente o per negligenza. Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere irrogate proporzionalmente alla gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie, per ciascuna delle quali dovrebbero esistere specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Al fine del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per una data violazione, l'AESFEM dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due fasi, consistente nello stabilire un importo di base da modulare, all'occorrenza, in funzione di determinati coefficienti. L'importo di base dovrebbe essere fissato tenendo conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione. L'importo di base dovrebbe essere quindi aumentato o ridotto tramite l'applicazione dei coefficienti pertinenti, conformemente al presente regolamento.

84) Il presente regolamento dovrebbe fissare coefficienti modulati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per dare all'AESFEM gli strumenti necessari per decidere una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità della violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.

85) Prima di decidere l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.

86) L'AESFEM dovrebbe astenersi dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna per fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

87) Le decisioni dell'AESFEM relative all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero essere esecutive e la loro esecuzione dovrebbe essere soggetta alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio ha luogo. Le norme di procedura civile non dovrebbero comprendere norme di procedura penale, ma potrebbero comprendere norme di procedura amministrativa.

88) In caso di violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, è opportuno che l'AESFEM abbia la facoltà di adottare una serie di misure di vigilanza, comprese la richiesta al repertorio di dati di porre fine alla violazione e, come ultima ratio, la revoca della registrazione in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento. E' necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'AESFEM tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.

89) E' essenziale che gli Stati membri e l'AESFEM tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (23), e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (24).

90) E' importante assicurare la convergenza a livello internazionale degli obblighi imposti alle CCP e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le vigenti raccomandazioni formulate dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CPSS) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), tenendo conto del fatto che i principi CPSS/IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario, incluse le CCP, sono stati stabiliti il 16 aprile 2012. Il presente regolamento crea nell'Unione un quadro nel quale le CCP possono operare senza rischi. Occorre che l'AESFEM tenga conto di tali norme esistenti e delle loro future elaborazioni in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.

91) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo a modifiche dell'elenco dei soggetti esenti dal presente regolamento; ulteriori norme procedurali relativamente all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni su diritti della difesa, termini, riscossione e termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento; interventi di modifica dell'allegato II per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari; precisazione del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

92) Al fine di assicurare un'armonizzazione coerente, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione dell'AEV in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per l'applicazione, ai fini del presente regolamento, dei punti da 4 a 10 dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE, e al fine di specificare: i contratti derivati OTC che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell'Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento; i tipi di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento; le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione e la data o le date di decorrenza di tale obbligo, compresa ogni eventuale applicazione graduale, le categorie di controparti cui l'obbligo di compensazione si applica e la durata residua minima dei contratti derivati OTC stipulati o novati prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione; i particolari da indicare nella notifica da parte di un'autorità competente all'AESFEM dell'autorizzazione data a una CCP di compensare una categoria di contratti derivati OTC; categorie particolari di contratti derivati OTC, grado di standardizzazione delle clausole contrattuali e dei processi operativi, volume e liquidità nonché disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi; i dettagli da includere nel registro AESFEM delle categorie dei contratti derivati OTC soggette ad obbligo di compensazione; i contenuti e le tipologie di segnalazione per le varie categorie di derivati; i criteri atti a determinare quali contratti derivati OTC siano oggettivamente misurabili in termini di riduzione dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria e i valori delle soglie di compensazione; le procedure e le disposizioni riguardanti le tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati da una CCP; le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia delle garanzie e alla segregazione e i requisiti di capitale; il concetto di frammentazione della liquidità; i requisiti relativi al capitale, agli utili non distribuiti e alle riserve della CCP; il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario per le CCP; i dettagli relativi ai dati e alle informazioni da conservarsi da parte delle CCP; il contenuto minimo e i requisiti delle politiche di continuità operativa e dei piani di ripristino in caso di disastro delle CCP; le opportune percentuali e scadenze per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari, tenuto conto dell'obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le prassi di marginazione del portafoglio; il quadro atto a definire condizioni di mercato estreme ma plausibili sulla cui base stabilire il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse della CCP; la metodologia per il calcolo e il mantenimento del volume di risorse proprie delle CCP; il tipo di garanzie che possono essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l'oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità, le obbligazioni garantite e gli scarti di garanzia, nonché le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie; gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi, i meccanismi altamente sicuri e i limiti di concentrazione; il tipo di prove di stress che devono essere effettuati dalle CCP per le varie categorie di strumenti finanziari e di portafogli, la partecipazione dei partecipanti diretti o di altre parti alle prove, i loro tempi e frequenza e le informazioni principali che la CCP deve rilasciare sul suo modello di gestione dei rischi e le ipotesi adottate per effettuare le prove; i particolari della richiesta di registrazione fatta dai repertori di dati sulle negoziazioni presso l'AESFEM; la frequenza e il grado di dettaglio delle informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono rilasciare in merito alle posizioni aggregate per categoria di contratti derivati OTC; gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori.

93) Ogni obbligo prescritto dal presente regolamento che debba essere precisato mediante atti delegati o di esecuzione adottati a norma dell'articolo 290 o 291 TFUE dovrebbe considerarsi applicabile solo a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti di tali atti.

94) Nel quadro della sua attività di elaborazione di orientamenti tecnici e di norme tecniche di regolamentazione, specie in sede di definizione delle soglie di compensazione per le controparti non finanziarie a norma del presente regolamento, l'AESFEM dovrebbe organizzare audizioni pubbliche dei partecipanti al mercato.

95) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (25).

96) La Commissione dovrebbe monitorare e valutare la necessità di misure opportune per assicurare l'applicazione ed elaborazione coerente ed efficace di regolamenti, norme e prassi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto dei risultati dei lavori svolti nelle pertinenti sedi internazionali.

97) Viste le norme sull'interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie a un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest'ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza.

98) Al fine di promuovere l'efficienza della compensazione, della registrazione, del regolamento e del pagamento, le CCP e i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero integrare nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture di mercato con cui si interfacciano le opportune procedure e gli opportuni standard di comunicazione internazionali in materia di messaggistica e dati di riferimento.

99) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati OTC e per l'esercizio delle attività delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 57, del 23.2.2011.

(2)

GU C 54, del 19.2.2011.

(3)

Posizione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 luglio 2012.

(4)

GU L 331 del 15.12.2010.

(5)

GU L 331 del 15.12.2010.

(6)

GU L 331 del 15.12.2010.

(7)

Considerando modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 marzo 2019, n. L 84.

(8)

GU L 145 del 30.4.2004.

(9)

GU L 177 del 30.6.2006.

(10)

GU L 228 del 16.8.1973.

(11)

GU L 345 del 19.12.2002.

(12)

GU L 323 del 9.12.2005.

(13)

GU L 302 del 17.11.2009.

(14)

GU L 235 del 23.9.2003.

(15)

GU L 174 dell'1.7.2011.

(16)

GU L 110 del 20.4.2001.

(17)

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983).

(18)

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002)

(19)

Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007).

(20)

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006).

(21)

GU L 241 del 2.9.2006.

(22)

GU L 166 dell'11.6.1998.

(23)

GU L 281 del 23.11.1995.

(24)

GU L 8 del 12.1.2001

(25)

GU L 55 del 28.2.2011.

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1002/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/979 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/460)

1. Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

2. Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti.

[3. Il titolo V del presente regolamento si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19, della direttiva 2004/39/CE.] (paragrafo soppresso) (1)

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b) la Banca dei regolamenti internazionali;

c) le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nei seguenti paesi:

i) Giappone;

ii) Stati Uniti d'America;

iii) Australia;

iv) Canada;

v) Hong Kong;

vi) Messico;

vii) Singapore;

viii) Svizzera;

ix) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

5. Salvo che per l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

a) banche multilaterali di sviluppo, di cui all'allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

b) enti del settore pubblico ai sensi dell'articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

c) Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per modificare l'elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.

La relazione contiene un'analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all'analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all'elenco di cui al paragrafo 4.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024.

Art. 2

Definizioni

(modificato dall'art. 32 del Reg. (UE) 2015/2365, applicabile a decorrere dal 12 gennaio 2016, integrato dall'art. 42 del Reg. (UE) 2017/2402 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «CCP»: una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;

2) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

3) «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;

4) «sede di negoziazione»: un sistema gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l'incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;

5) «derivato» o «contratto derivato»: uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

6) «categoria di derivati»: un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

7) «derivato OTC» o «contratto derivato OTC»: un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del presente regolamento;

8) «controparte finanziaria»:

a) un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

c) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

d) un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;

e) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

f) un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;

g) un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

9) «controparte non finanziaria»: un'impresa stabilita nell'Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;

10) «schemi pensionistici»:

a) gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi;

b) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/41/CE;

c) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;

d) altri enti autorizzati e controllati o schemi che operano su base nazionale, a condizione che:

i) siano riconosciuti dal diritto interno; e

ii) siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche;

11) «rischio di credito di controparte»: rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione;

12) «accordo di interoperabilità»: accordo tra due o più CCP che prevede l'esecuzione intersistemica delle operazioni;

13) «autorità competente»: l'autorità competente di cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo, l'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 5, o l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 22;

14) «partecipante diretto»: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

15) «cliente»: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;

16) «gruppo»: il gruppo di imprese composto dall'impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 80, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE;

17) «ente finanziario»: impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE;

18) «società di partecipazione finanziaria»: ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (6);

19) «impresa di servizi ausiliari»: un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un'attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;

20) «partecipazione qualificata»: una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (7), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

21) «impresa madre»: un'impresa madre quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

22) «impresa figlia»: un'impresa figlia quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

23) «controllo»: la relazione tra impresa madre e impresa figlia quale descritta all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

24) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

25) «capitale»: il capitale sottoscritto ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (8), se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

26) «riserve»: le riserve ai sensi dell'articolo 9 della Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (9), e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

27) «consiglio»: il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

28) «membro indipendente del consiglio»: un membro del consiglio che non ha rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio;

29) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della CCP o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

30) «obbligazione garantita»: l'obbligazione conforme ai requisiti previsti all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;

31) «veicolo dell'obbligazione garantita»: l'emittente dell'obbligazione garantita o l'aggregato di copertura dell'obbligazione garantita.

(1)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

(2)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).

(3)

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009).

(4)

Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016).

(5)

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014).

(6)

GU L 35 dell'11.2.2003.

(7)

GU L 390 del 31.12.2004.

(8)

GU L 372 del 31.12.1986.

(9)

GU L 222 del 14.8.1978.

Art. 2

Decisioni in materia di equivalenza ai fini della definizione dei derivati OTC

(introdotto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2015/2365, applicabile a decorrere dal 12 gennaio 2016)

1. Ai fini dell'articolo 2, punto 7), del presente regolamento, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III di detta direttiva ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa, come stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che il mercato di un paese terzo soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa ai fini del paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. La Commissione e l'ESMA pubblicano sui rispettivi siti web un elenco dei mercati da considerare equivalenti conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. L'elenco è aggiornato periodicamente.

Art. 3

Operazioni infragruppo

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. In relazione a una controparte non finanziaria, un'operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento e sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e

b) l'altra controparte è stabilita nell'Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è identificato a norma del paragrafo 4 o degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 5.

2. In relazione a una controparte finanziaria, un'operazione infragruppo rientra fra uno dei casi seguenti:

a) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i) la controparte finanziaria è stabilita nell'Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è identificato a norma del paragrafo 4 o degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 5;

ii) l'altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

iii) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento; e

iv) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

b) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo;

c) un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l'organismo centrale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

i) entrambe le controparti del contratto derivato sono integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e

ii) la controparte non finanziaria è stabilita nell'Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è identificato a norma del paragrafo 4 o degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 5.

3. Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe le controparti si trovano in una delle condizioni seguenti:

a) sono incluse in un consolidamento a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio @# o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (1) o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l'articolo 4 di tale regolamento; o

b) sono coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un'autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all'articolo 127 di detta direttiva.

4. Ai fini del presente articolo le operazioni con controparti stabilite in paesi terzi non beneficiano di alcuna delle esenzioni per le operazioni infragruppo:

a) se il paese terzo è un paese ad alto rischio, come indicato all'articolo 29 del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

b) se il paese terzo è inserito nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali nella sua versione più aggiornata.

5. Se del caso, dati i problemi identificati nelle disposizioni legislative, di vigilanza e di contrasto delle violazioni di un paese terzo e qualora tali problemi risultino in un aumento dei rischi, compresi il rischio di credito di controparte e il rischio giuridico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 al fine di integrare il presente regolamento individuando i paesi terzi ai cui soggetti non è concesso di beneficiare di alcuna delle esenzioni per le operazioni infragruppo pur se tali paesi terzi non sono paesi terzi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

(1)

Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007).

(2)

Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (OJ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

TITOLO II

COMPENSAZIONE, SEGNALAZIONE E ATTENUAZIONE DEI RISCHI DEI DERIVATI OTC

Art. 4

Obbligo di compensazione

(integrato dall'art. 42 del Reg. (UE) 2017/2402, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

a) sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità:

i) tra due controparti finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma;

ii) tra una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

iv) tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione;

v) tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all'obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell'Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento; e

b) sono stipulati o novati a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché alla data in cui sono stipulati o novati entrambe le controparti soddisfino le condizioni di cui alla lettera a);

L'obbligo di compensazione di tutti i contratti derivati OTC non si applica ai contratti conclusi nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), punto iv), tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, uno schema pensionistico stabilito in un paese terzo e operante su base nazionale, purché sia autorizzato, sottoposto a vigilanza e riconosciuto a norma del diritto nazionale, abbia come finalità principale erogare prestazioni pensionistiche e sia esentato dall'obbligo di compensazione ai sensi del diritto nazionale.

2. I contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo quali descritti all'articolo 3 non sono soggetti all'obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell'articolo 11.

L'esenzione di cui al primo comma si applica solo:

a) se due controparti stabilite nell'Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell'esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell'esercizio dell'esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all'esercizio dell'esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, ferma restando la facoltà dell'autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l'AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b) ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell'Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l'esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3. L'autorità competente comunica all'AESFEM tale decisione.

3. I contratti derivati OTC soggetti a compensazione a norma del paragrafo 1 sono compensati presso una CCP autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A tal fine una controparte diviene partecipante diretto o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli articoli 39 e 48.

3 bis. Senza essere tenuti a stipulare un contratto, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, forniscono tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Tali partecipanti diretti e clienti adottano tutte le misure ragionevoli volte a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse, in particolare tra l'unità di negoziazione e l'unità di compensazione, che potrebbero incidere negativamente su una fornitura equa, ragionevole, non discriminatoria e trasparente dei servizi di compensazione. Tali misure sono adottate anche se i servizi di negoziazione e di compensazione sono forniti da entità giuridiche differenti che appartengono allo stesso gruppo.

I partecipanti diretti e i clienti sono autorizzati a controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 a integrazione del presente regolamento precisando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali di cui al presente paragrafo, primo comma, devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, sulla base di quanto segue:

a) obblighi di equità e trasparenza riguardo a commissioni, prezzi, politiche di sconto e altri termini e condizioni contrattuali generali concernenti il listino prezzi, fatta salva la riservatezza degli accordi contrattuali con le singole controparti;

b) fattori che costituiscono condizioni commerciali ragionevoli per assicurare accordi contrattuali imparziali e razionali;

c) obblighi che facilitano i servizi di compensazione a condizioni eque e non discriminatorie, tenendo conto dei costi e dei rischi correlati, in modo che le eventuali differenze di prezzi siano proporzionate ai costi, ai rischi e ai benefici; e

d) criteri di controllo del rischio per il partecipante diretto o il cliente legati ai servizi di compensazione forniti. (1)

4. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento come stabilito al paragrafo 1, lettera a), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), a condizione che:

a) nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 18 e agli articoli da 19 a 22 o da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];

b) il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell'ambito dell'obbligazione garantita o della cartolarizzazione; e

c) l'obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all'obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.

6. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l'arbitraggio regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un'attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

(1)

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2019/834, l'integrazione del paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2019/834, si applica a decorrere dal 18 giugno 2021.

(2)

Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017)

Art. 4

Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, con l'applicabilità prevista dall'art. 5 del medesimo Reg. (UE) 2024/2987)

1. Ogni 12 mesi la controparte finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare le seguenti posizioni:

a) le sue posizioni non compensate a norma del paragrafo 3, primo comma;

b) le sue posizioni medie a fine mese aggregate in contratti derivati OTC compensati e non compensati nei 12 mesi precedenti ("posizioni aggregate") conformemente al paragrafo 3, secondo comma.

Se una controparte finanziaria:

a) non calcola le sue posizioni non compensate o se il risultato del calcolo di tali posizioni non compensate a norma del primo comma, lettera a), del presente paragrafo supera una qualsiasi delle soglie di compensazione specificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera b); o

b) non calcola le sue posizioni aggregate o se il risultato del calcolo di tali posizioni aggregate supera una delle soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4 del presente articolo;

tale controparte finanziaria:

i) ne informa immediatamente l'ESMA e l'autorità competente interessata;

ii) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, punto i); e

iii) diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione stipulati o novati più di quattro mesi dopo la notifica di cui al presente comma, lettera i).

La controparte finanziaria può delegare a qualsiasi altro soggetto del gruppo cui appartiene la controparte finanziaria il compito di informare l'ESMA a norma del secondo comma, punto i). La controparte finanziaria rimane giuridicamente responsabile di garantire che l'ESMA sia stata informata.

2. Una controparte finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo rimane soggetta a tale obbligo di compensazione e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri alla pertinente autorità competente che la sua posizione aggregata o la sua posizione non compensata non supera le soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4 del presente articolo o a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

La controparte finanziaria è in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo della posizione aggregata o della posizione non compensata, a seconda dei casi, non conduce a una sistematica sottovalutazione di tali posizioni aggregata o non compensata.

3. Nel calcolare le posizioni non compensate di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC da essa stipulati o stipulati da altri soggetti del gruppo cui appartiene, e che non sono compensati attraverso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25.

Ai fini del calcolo delle posizioni aggregate, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC da essa stipulati o stipulati da altri soggetti del gruppo cui appartiene.

Fermi restando il primo e il secondo comma, per gli OICVM e i FIA le posizioni non compensate e le posizioni aggregate sono calcolate a livello del fondo.

Le società di gestione di OICVM che gestiscono più di un OICVM e i GEFIA che gestiscono più di un FIA devono essere in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo delle posizioni a livello del fondo non conduce:

a) a una sistematica sottovalutazione delle posizioni di nessuno dei fondi che gestiscono o delle posizioni del gestore; o

b) all'elusione dell'obbligo di compensazione.

Le autorità competenti interessate della controparte finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.

4. L'ESMA, previa consultazione del CERS e di altre autorità competenti, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il valore delle soglie di compensazione applicabili alle posizioni aggregate ove necessario per garantire la copertura prudente delle controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione.

Se, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 bis, l'ESMA riesamina le soglie di compensazione specificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera b), essa riesamina anche la soglia di compensazione specificata a norma del primo comma del presente paragrafo.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 10, per "posizione non compensata" si intende la posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti in contratti derivati OTC che non sono compensati da una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25.

Art. 4

Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11, l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai contratti derivati OTC avviati e stipulati a seguito di un esercizio ammissibile di riduzione del rischio post-negoziazione ("PTRR") ("operazione PTRR") effettuato ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Un'operazione PTRR è esentata dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, solo se:

a) il soggetto che effettua l'esercizio PTRR ("fornitore di servizi PTRR") soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo; e

b) ciascun partecipante all'esercizio PTRR soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Un esercizio PTRR ammissibile:

a) è condotto da un soggetto autorizzato in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE che è indipendente dalle controparti dei contratti derivati OTC compresi nell'esercizio PTRR;

b) consegue una riduzione del rischio in ciascuno dei portafogli sottoposti all'esercizio PTRR;

c) è accettato nella sua interezza, di modo che i partecipanti all'esercizio PTRR non possano scegliere quali negoziazioni effettuare nell'ambito di detto esercizio;

d) è aperto unicamente alla partecipazione dei soggetti che hanno sottoposto nella fase iniziale un portafoglio all'esercizio PTRR.

e) è neutrale in termini di rischio di mercato;

f) non contribuisce alla formazione dei prezzi;

g) assume la forma di un esercizio di compressione, ribilanciamento o ottimizzazione o di una loro combinazione;

h) è eseguito su base bilaterale o multilaterale;

4. Un prestatore di servizi PTRR:

a) rispetta le norme prestabilite dell'esercizio PTRR, inclusi metodi e algoritmi in cicli preprogrammati, e agisce in modo ragionevole, trasparente e non discriminatorio;

b) assicura che i soggetti che partecipano a un esercizio PTRR non influiscano sui risultati dell'esercizio;

c) effettua esercizi periodici di compressione in cui gli esercizi PTRR diano luogo a nuove operazioni PTRR;

d) tiene registri completi e accurati di tutte le operazioni eseguite nell'ambito di un esercizio PTRR, comprese:

i) informazioni sulle operazioni concluse nell'ambito dell'esercizio PTRR;

ii) le operazioni risultanti dall'esercizio PTRR come operazioni modificate o come nuove operazioni, e

iii) la variazione complessiva del rischio dei diversi portafogli compresi nell'esercizio PTRR,

e) su richiesta, mette a disposizione dell'autorità competente interessata e dell'ESMA, senza indebito ritardo, le registrazioni di cui alla lettera d); e

f) monitora le operazioni risultanti dall'esercizio PTRR al fine di garantire, per quanto possibile, che l'esercizio PTRR non dia luogo ad alcun abuso o elusione dell'obbligo di compensazione.

5. L'autorità competente che ha autorizzato il prestatore di servizi PTRR a norma dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE, prima che un'operazione PTRR risultante da un esercizio PTRR effettuato da tale prestatore di servizi PTRR possa essere esentata dall'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1, provvede senza indebito ritardo a fare quanto segue:

a) notifica all'ESMA il nome del prestatore di servizi PTRR; e

b) condivide con l'ESMA la propria valutazione del modo in cui il fornitore di servizi PTRR soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

L'autorità competente di cui al primo comma conferma all'ESMA, almeno una volta all'anno, che il fornitore di servizi PTRR continua a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 o che il prestatore di servizi PTRR non fornisce più servizi PTRR, a seconda dei casi.

L'ESMA trasmette le informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo alle autorità di ciascuno Stato membro con poteri di vigilanza in relazione all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'autorità competente di cui al primo comma del presente paragrafo notifica senza indebito ritardo all'ESMA se un fornitore di servizi PTRR non soddisfa più i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4. In seguito a tale notifica, l'ESMA cancella il fornitore di servizi PTRR dall'elenco di cui al quinto comma del presente paragrafo. A decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi PTRR è stato cancellato da tale elenco, le operazioni PTRR risultanti da un esercizio PTRR effettuato da tale prestatore di servizi PTRR non sono più esentate dall'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

L'ESMA pubblica annualmente un elenco dei fornitori di servizi PTRR notificati all'ESMA a norma del primo comma, lettera a).

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi e i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e le seguenti altre condizioni o caratteristiche degli esercizi PTRR:

a) cosa si intende per neutralità del rischio di mercato in un esercizio PTRR;

b) la riduzione del rischio richiesta nei portafogli presentati;

c) l'eventuale inclusione di portafogli misti contenenti operazioni compensate e non compensate nello stesso esercizio PTRR e le condizioni alle quali tale inclusione sarebbe consentita;

d) i requisiti riguardanti la gestione dell'esercizio PTRR,

e) i requisiti per i diversi tipi di servizi PTRR;

f) il processo di monitoraggio dell'applicazione dell'esenzione concessa; e

g) i criteri da applicare per valutare se l'obbligo di compensazione viene eluso.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 5

Procedura dell'obbligo di compensazione

(integrato dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 600/2014, applicabile dal 3 gennaio 2018 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. Se un'autorità competente autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC a norma dell'articolo 14 o 15 o se una classe di derivati OTC che la CCP intende iniziare a compensare è coperta da un'autorizzazione esistente concessa conformemente all'articolo 14 o 15, notifica immediatamente all'ESMA tale autorizzazione o la categoria di derivati OTC che la CCP intende iniziare a compensare.

2. Entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o dall'espletamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 25, l'AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quanto segue:

a) la categoria di derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4;

b) la data o le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione, con indicazione dell'eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l'obbligo si applica; e

[c) la durata residua minima dei contratti derivati OTC di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).] (lettera soppressa) (1)

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Nell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma del presenta paragrafo, l'ESMA non interviene sulle disposizioni transitorie riguardanti contratti derivati sull'energia C 6 di cui all'articolo 95 della direttiva 2014/65/UE (2).

3. Di propria iniziativa l'AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, individua, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), e notifica alla Commissione le categorie di derivati che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, ma per le quali nessuna CCP ha ancora ottenuto l'autorizzazione.

Dopo la notifica, l'AESFEM pubblica un invito a elaborare proposte per la compensazione di dette categorie di derivati.

4. Al fine generale di ridurre il rischio sistemico, i progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera a), tengono conto dei seguenti criteri:

a) il grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di derivati OTC interessata;

b) il volume e la liquidità della categoria di derivati OTC interessata;

c) la disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di derivati OTC interessata.

Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'AESFEM può tener conto dell'interrelazione fra le controparti che fanno uso delle categorie di derivati OTC di cui trattasi, del previsto impatto sui livelli di rischio di credito di controparte fra le controparti e dell'impatto sulla concorrenza nell'Unione.

Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente i criteri di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. I progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:

a) il previsto volume della categoria di derivati OTC interessata;

b) l'esistenza di più di una CCP che compensi già la stessa categoria di derivati OTC;

c) la capacità delle CCP interessate di gestire il volume previsto e il rischio derivante dalla compensazione della categoria di derivati OTC interessata;

d) il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali, per la categoria di derivati OTC interessata;

e) il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per predisporre un meccanismo per compensare i contratti derivati OTC mediante una CCP;

f) la gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di derivati OTC di cui trattasi e interessate dall'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo1.

6. Se una categoria di contratti derivati OTC non dispone più di una CCP autorizzata o riconosciuta per la loro compensazione a norma del presente regolamento, non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4. Si applica al riguardo il paragrafo 3 del presente articolo.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019.

(2)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

Art. 6

Registro pubblico

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'AESFEM istituisce, tiene e aggiorna un registro pubblico per individuare correttamente e inequivocabilmente le categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione. Il registro pubblico è messo a disposizione sul sito web dell'AESFEM.

2. Il registro comprende:

a) le categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4;

b) le CCP autorizzate in conformità dell'articolo 17 o riconosciute in conformità dell'articolo 25 e, rispettivamente, la data di autorizzazione o riconoscimento, con indicazione delle CCP che sono autorizzate o riconosciute ai fini dell'obbligo di compensazione;

c) le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione, con indicazione di ogni applicazione graduale;

d) le categorie di derivati OTC individuate dall'AESFEM in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3;

[e) la durata residua minima dei contratti derivati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);] (lettera soppressa) (1)

f) le CCP notificate all'AESFEM dall'autorità competente ai fini dell'obbligo di compensazione, con indicazione per ciascuna di esse della data della notifica;

g) la quota, alla fine dell'anno civile, dei contratti derivati compensati in CCP autorizzate a norma dell'articolo 14 rispetto ai contratti derivati compensati in CCP di paesi terzi riconosciute a norma dell'articolo 25, presentata su base aggregata e per categoria di attività.

3. Se una CCP non è più autorizzata o riconosciuta in base al presente regolamento come abilitata a compensare una specifica categoria di derivati OTC, l'ESMA elimina immediatamente tale CCP dal registro pubblico in relazione a tale categoria di derivati OTC.

4. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le informazioni da includere nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019.

Art. 6

Sospensione dell'obbligo di compensazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. L'ESMA può chiedere alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per categorie specifiche di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) le categorie specifiche di derivati OTC non sono più idonee per la compensazione centrale in conformità dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 5, paragrafo 5;

b) è probabile che una CCP cessi la compensazione di tali categorie specifiche di derivati OTC e nessun'altra CCP è in grado di compensare tali categorie specifiche di derivati OTC senza che vi siano interruzioni;

c) la sospensione dell'obbligo di compensazione per tali specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte è necessaria per evitare o per affrontare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzionamento ordinato dei mercati finanziari nell'Unione e tale sospensione è proporzionata a tali obiettivi.

Ai fini del primo comma, lettera c), prima della richiesta menzionata al primo comma, l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22.

La richiesta di cui al primo comma è corredata dalla prova che almeno una delle condizioni ivi enunciate è soddisfatta.

Se l'ESMA ritiene che la sospensione dell'obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, la richiesta di cui al presente paragrafo, primo comma, può includere anche una richiesta di sospendere l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per le stesse specifiche categorie di derivati OTC oggetto della richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione.

2. Alle condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22 possono richiedere che l'ESMA presenti alla Commissione una richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione. La richiesta da parte dell'autorità competente fornisce le motivazioni e dimostra che almeno una delle condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è soddisfatta.

Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente di cui al presente paragrafo, primo comma, e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'autorità competente, l'ESMA chiede alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure respinge la richiesta cui al presente paragrafo, primo comma. L'ESMA informa l'autorità competente interessata della sua decisione. Se l'ESMA respinge la richiesta dell'autorità competente, ne fornisce le motivazioni per iscritto.

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rese pubbliche.

4. Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'ESMA, la Commissione sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 mediante un atto di esecuzione oppure respinge la richiesta di sospensione. Se respinge la richiesta di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro le motivazioni fornite all'ESMA. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.

5. Se richiesto dall'ESMA conformemente al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo, l'atto di esecuzione che sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC può sospendere altresì l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per le stesse categorie specifiche di derivati OTC soggette alla sospensione dell'obbligo di compensazione.

6. La sospensione dell'obbligo di compensazione e, ove applicabile, l'obbligo di negoziazione sono comunicati all'ESMA e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all'articolo 6.

7. La sospensione dell'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 4 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

La sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 5 è valida per lo stesso periodo iniziale.

8. Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al paragrafo 4 per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al paragrafo 6.

L'atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.

Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al paragrafo 7 del presente articolo o della proroga di cui al presente paragrafo, primo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22. L'ESMA trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico.

L'atto di esecuzione che proroga la sospensione dell'obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 7.

La proroga della sospensione dell'obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della sospensione dell'obbligo di compensazione.

Art. 6

Sospensione dell'obbligo di compensazione in caso di risoluzione

(introdotto dall'art. 87 del Reg. (UE) 2021/23, applicabile a decorrere dal 12 agosto 2022)

1. Se la CCP presenta i presupposti previsti all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l'autorità di risoluzione della CCP designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento o l'autorità competente designata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento possono chiedere alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente responsabile della vigilanza del partecipante diretto della CCP in risoluzione, di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento, per determinate categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte se sussistono i presupposti seguenti:

a) la CCP in risoluzione è autorizzata a compensare le specifiche categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione per le quali è chiesta la sospensione; e

b) la sospensione dell'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte è necessaria per scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione in relazione alla risoluzione della CCP e tale sospensione è proporzionata agli obiettivi.

La richiesta di cui al primo comma è corredata della prova della sussistenza dei presupposti indicati al medesimo comma, lettere a) e b).

L'autorità di cui al primo comma notifica la richiesta motivata all'AESFEM e al CERS contestualmente alla trasmissione della richiesta alla Commissione.

2. Entro 24 ore dalla notificazione della richiesta dell'autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, primo comma, e, per quanto possibile, previa consultazione del CERS, l'AESFEM emana un parere sulla sospensione prospettata tenendo conto della necessità di scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23 e dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3. Se ritiene che la sospensione dell'obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'AESFEM può chiedere alla Commissione di sospendere l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per le stesse specifiche categorie di derivati OTC oggetto della richiesta di sospendere l'obbligo di compensazione.

L'AESFEM trasmette la sua richiesta motivata all'autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, e al CERS contemporaneamente alla trasmissione della richiesta alla Commissione.

4. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 bis e il parere previsto al paragrafo 2 non sono resi pubblici.

5. Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'autorità di cui allo stesso paragrafo 1, la Commissione sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o mediante un atto di esecuzione oppure respinge la richiesta di sospensione.

Ai fini dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del parere emanato dall'AESFEM di cui al paragrafo 2 del presente articolo, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23, dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento per quanto riguarda dette categorie di derivati OTC e della necessità della sospensione per scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione.

Se respinge la sospensione richiesta, la Commissione ne fornisce i motivi per iscritto all'autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all'AESFEM. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro le motivazioni fornite all'autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all'AESFEM. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.

6. Se richiesto dall'AESFEM conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'atto di esecuzione che sospende l'obbligo di compensazione può sospendere altresì l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per le stesse categorie specifiche di derivati OTC soggette alla sospensione dell'obbligo di compensazione.

7. La sospensione dell'obbligo di compensazione e, ove applicabile, dell'obbligo di negoziazione sono comunicati all'autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma del presente articolo, e all'AESFEM e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all'articolo 6.

8. La sospensione dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 5 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

La sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 6 è valida per lo stesso periodo iniziale.

9. Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al paragrafo 5 per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al paragrafo 7.

L'atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.

10. Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione iniziale di cui al paragrafo 5 o della proroga di cui al paragrafo 7, qualsiasi autorità di cui al paragrafo 9, primo comma, può tramettere una richiesta alla Commissione di prorogare la sospensione dell'obbligo di compensazione.

La richiesta è corredata della prova che continuano a sussistere i presupposti indicati al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).

L'autorità di cui al primo comma notifica la richiesta motivata all'AESFEM e al CERS contestualmente alla notificazione della richiesta alla Commissione.

La richiesta di cui al primo comma non è resa pubblica.

Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della notificazione della richiesta e, se lo ritiene necessario, previa consultazione del CERS, l'AESFEM emana un parere per la Commissione sull'eventuale persistere dei motivi per la sospensione tenendo conto della necessità di scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23 e dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento. L'AESFEM trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico.

L'atto di esecuzione che proroga la sospensione dell'obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 6.

La proroga della sospensione dell'obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della sospensione dell'obbligo di compensazione.

(1)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2021/23, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021).

Art. 7

Accesso alle CCP

(modificato e integrato dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 600/2014, applicabile dal 3 gennaio 2018)

1. Una CCP autorizzata a compensare contratti derivati OTC accetta di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. In particolare si garantisce a una sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione per quanto riguarda:

a) i requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti se l'inserimento di detti contratti nelle procedure di close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della normativa applicabile in materia di insolvenza non mette a rischio il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l'opponibilità di dette procedure; e

b) la marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in un modello di rischio conforme all'articolo 41.

Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.

2. Una CCP accoglie o respinge una richiesta formale di accesso da parte di una sede di negoziazione entro tre mesi dalla richiesta.

3. Se rifiuta l'accesso richiesto a norma del paragrafo 2, la CCP fornisce alla sede di negoziazione una motivazione esauriente del rifiuto.

4. Eccezion fatta per il caso in cui l'autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP rifiutino l'accesso e fatto salvo il disposto del secondo comma, la CCP accorda l'accesso entro tre mesi dalla decisione di accogliere la richiesta formale di accesso fatta da una sede di negoziazione a norma del paragrafo 2.

L'autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP possono negare l'accesso alla CCP formalmente richiesto dalla sede di negoziazione soltanto qualora questo minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.

5. L'AESFEM dirime ogni eventuale controversia fra le autorità competenti in conformità con i suoi poteri ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Le condizioni di cui al paragrafo 1 concernenti un trattamento non discriminatorio in termini di modalità praticate per i contratti negoziati su tale sede di negoziazione sotto il profilo dei requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti e di marginazione integrata con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale sono ulteriormente precisate con le norme tecniche adottate in conformità dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 (1).

(1)

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).

Art. 7

Conto attivo

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma degli articoli 4 bis e 10 il 24 dicembre 2024, o che diventano successivamente soggette all'obbligo di compensazione, e che superano una qualsiasi delle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in una singola categoria elencata in tale paragrafo o complessivamente in tutte le categorie elencate in tale paragrafo, detengono, per tali categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo, almeno un conto attivo presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14, se la CCP fornisce servizi di compensazione per i derivati in questione, e compensano almeno un numero rappresentativo di operazioni in tale conto attivo.

Qualora una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria sia soggetta all'obbligo di detenere un conto attivo conformemente al primo comma, tale controparte finanziaria o controparte non finanziaria ne informa l'ESMA e la sua autorità competente interessata e istituisce tale conto attivo entro sei mesi dall'assoggettamento a tale obbligo.

2. Nel definire i propri obblighi in relazione al paragrafo 1, una controparte appartenente a un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione tiene conto di tutti i contratti derivati di cui al paragrafo 6 compensati da tale controparte o da altri soggetti del gruppo cui appartiene tale controparte ad eccezione delle operazioni infragruppo.

3. Le controparti che diventano soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, assicurano che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti:

a) il conto è operativo in permanenza, anche per quanto riguarda la documentazione giuridica, la connettività informatica e i processi interni associati al conto;

b) la controparte dispone di sistemi e risorse per essere operativamente in grado di utilizzare il conto, anche con breve preavviso, per grandi volumi di contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo in qualsiasi momento e per ricevere, in un breve periodo di tempo, un ampio flusso di operazioni da posizioni detenute in un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater;

c) tutte le nuove negoziazioni della rispettiva controparte nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 possono essere compensate nel conto in qualsiasi momento;

d) la controparte compensa nel conto attivo negoziazioni che sono rappresentative dei contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo che sono compensati mediante un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, durante il periodo di riferimento.

4. L'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), è valutato in base ai criteri seguenti:

a) le diverse categorie di contratti derivati;

b) la scadenza delle negoziazioni;

c) le dimensioni delle negoziazioni.

L'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), non si applica alle controparti con un volume di compensazione nozionale compensato inferiore a 6 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6.

La valutazione dell'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), si basa su sottocategorie. Per ciascuna categoria di contratti derivati, il numero di sottocategorie risulta dalla combinazione delle diverse dimensioni delle negoziazioni e delle diverse fasce di scadenza.

I requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono soddisfatti dalla controparte entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e tale controparte riferisce regolarmente conformemente all'articolo 7 ter. I requisiti sono regolarmente sottoposti a prove di stress almeno una volta all'anno.

Ai fini dell'obbligo di rappresentatività da rispettare, di cui al paragrafo 3, lettera d), le controparti compensano, su base media annua, almeno cinque negoziazioni in ciascuna delle sottocategorie più importanti per classe di contratti derivati e per periodo di riferimento definito conformemente al paragrafo 8, terzo comma. Se il numero di operazioni risultante supera la metà del totale delle negoziazioni di tale controparte per i 12 mesi precedenti, l'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), è considerato soddisfatto se la controparte compensa almeno una negoziazione in ciascuna delle sottocategorie più importanti per classe di contratti derivati per periodo di riferimento.

L'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), non si applica alla prestazione di servizi di compensazione per i clienti. Il calcolo del volume nozionale di compensazione di una controparte di cui al paragrafo 8, quarto comma, non comprende le attività di compensazione dei suoi clienti.

5. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che compensano almeno l'85 % dei loro contratti derivati appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 6 del presente articolo presso una CCP autorizzata ai sensi dell'articolo 14 sono esentate dagli obblighi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo, dall'obbligo di cui al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo e dall'obbligo di segnalazione aggiuntiva di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2.

6. Le categorie di contratti derivati soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

a) derivati su tassi di interesse denominati in euro o in zloty polacchi;

b) derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro;

7. Qualora l'ESMA effettui una valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, e concluda che determinati servizi o attività forniti dalle CCP di classe 2 sono di rilevanza sistemica significativa per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri o che i servizi o le attività precedentemente individuati dall'ESMA come aventi rilevanza sistemica significativa per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri non sono più tali, l'elenco dei contratti soggetti all'obbligo di conto attivo può essere modificato.

Al fine di modificare l'elenco dei contratti soggetti a obblighi di conto attivo, l'ESMA, previa consultazione del CERS e d'intesa con le banche centrali di emissione, presenta alla Commissione un'analisi costi-benefici approfondita ed esaustiva, in linea con la valutazione tecnica quantitativa di cui all'articolo 25, paragrafo 2 quater, primo comma, lettera c), a seconda dei casi, compresi gli effetti su altre valute dell'Unione, e valutando i possibili effetti dell'estensione degli obblighi di conto attivo ai nuovi tipi di contratti, nonché un parere in merito a tale valutazione. L'accordo delle banche centrali di emissione riguarda solo i contratti denominati nella valuta che esse emettono.

Se l'ESMA effettua la valutazione ed emette un parere in cui conclude che l'elenco dei contratti dovrebbe essere modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per modificare l'elenco dei contratti derivati ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

8. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS e previa consultazione del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo, le condizioni delle relative prove di stress e i dettagli della segnalazione conformemente all'articolo 7 ter. Nell'elaborare tali norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto delle dimensioni dei portafogli delle diverse controparti ai sensi del terzo comma del presente paragrafo, in modo che le controparti con un maggior numero di negoziazioni nei loro portafogli siano soggette a condizioni operative e obblighi di segnalazione più rigorosi rispetto alle controparti con un minor numero di negoziazioni.

Per quanto riguarda l'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), l'ESMA specifica le diverse categorie di contratti derivati, con un limite di tre categorie, le diverse fasce di scadenza, con un limite di quattro fasce di scadenza, e le diverse fasce di dimensione delle negoziazioni, con un limite di tre fasce di dimensione delle negoziazioni, per garantire la rappresentatività dei contratti derivati da compensare attraverso i conti attivi.

L'ESMA stabilisce il numero, non superiore a cinque, delle sottocategorie più importanti per ogni classe di contratti derivati da rappresentare nel conto attivo. Le sottocategorie più importanti sono quelle che contengono il maggior numero di negoziazioni durante il periodo di riferimento.

L'ESMA fissa inoltre la durata del periodo di riferimento, che non è inferiore a sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione inferiore a 100 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 e non inferiore a un mese per le controparti con un volume nozionale di compensazione superiore a 100 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 giugno 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. Le autorità competenti monitorano e calcolano per soggetto, gruppo e media aggregata il livello di attività nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo e trasmettono tali informazioni al meccanismo di monitoraggio congiunto.

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, qualora si accerti che una controparte finanziaria o non finanziaria ha violato gli obblighi di cui al presente articolo, la sua autorità competente, mediante decisione, irroga sanzioni amministrative o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento oppure chiede alle autorità giudiziarie competenti di irrogare sanzioni o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, al fine di obbligare tale controparte a porre fine alla violazione.

La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento di cui al secondo comma è effettiva e proporzionata e non supera un massimo del 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente. Essa è irrogata per ogni giorno di ritardo ed è calcolata a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento di cui al secondo comma è irrogata per un periodo massimo di sei mesi dalla notifica della decisione dell'autorità competente. Al termine di tale periodo l'autorità competente rivede la misura, prorogandola se necessario.

10. Entro il 25 giugno 2026 l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e il CERS e previa consultazione del meccanismo di monitoraggio congiunto, valuta l'efficacia del presente articolo nell'attenuare i rischi per la stabilità finanziaria per l'Unione rappresentati dalle esposizioni delle controparti dell'Unione verso CCP di classe 2 che offrono servizi di importanza sistemica sostanziale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 quater.

L'ESMA correda la valutazione di cui al primo comma di una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione contenente una valutazione d'impatto pienamente motivata sulle misure complementari, comprese delle soglie quantitative.

Fatto salvo il primo comma, l'ESMA presenta la sua valutazione e le sue raccomandazioni in qualsiasi momento successivo al ricevimento di una notifica formale da parte del meccanismo di monitoraggio congiunto, indicando la probabile concretizzazione dei rischi per la stabilità finanziaria per l'Unione a seguito di circostanze specifiche che innescano un evento con implicazioni sistemiche.

Entro sei mesi dal ricevimento della relazione dell'ESMA di cui al secondo comma, la Commissione elabora la propria relazione, che può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Art. 7

Monitoraggio dell'obbligo del conto attivo

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di cui all'articolo 7 bis calcola le proprie attività ed esposizioni al rischio nelle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 6 di tale articolo e comunica ogni sei mesi alla propria autorità competente le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tale obbligo. L'autorità competente trasmette all'ESMA senza indebito ritardo tali informazioni.

Le controparti di cui al primo comma del presente paragrafo utilizzano, se del caso, le informazioni segnalate a norma dell'articolo 9. La segnalazione comprende anche una dimostrazione all'autorità competente dell'esistenza della documentazione giuridica, della connettività informatica e dei processi interni associati ai conti attivi.

2. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo che, per i contratti derivati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, detengono, oltre ai conti attivi, anche conti presso una CCP di classe 2, comunicano ogni sei mesi alla propria autorità competente informazioni sulle risorse e sui sistemi di cui dispongono per garantire il rispetto della condizione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera b). L'autorità competente trasmette tali informazioni all'ESMA senza indebito ritardo.

3. Le autorità competenti di cui al primo comma del presente articolo assicurano che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di cui all'articolo 7 bis adottino le misure appropriate per adempiere a tale obbligo, anche avvalendosi dei poteri di vigilanza previsti dalla loro legislazione settoriale, se del caso, o imponendo le sanzioni di cui all'articolo 12, se necessario. Le autorità competenti possono richiedere una maggiore frequenza delle segnalazioni, in particolare se, sulla base delle informazioni comunicate, non sono state prese misure sufficienti per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento per quanto riguarda i conti attivi.

Art. 7

Informazioni sulla prestazione di servizi di compensazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. I partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione sia presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 che presso una CCP riconosciuta a norma dell'articolo 25 informano i loro clienti, se l'offerta è disponibile, della possibilità di compensare i loro contratti attraverso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14.

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3 bis, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione ai clienti comunicano, in modo chiaro e comprensibile, per ciascuna CCP presso la quale prestano servizi di compensazione, le commissioni da addebitare a tali clienti per la prestazione di servizi di compensazione e tutte le altre commissioni applicate, comprese quelle addebitate ai clienti che trasferiscono i costi, e altri costi connessi alla prestazione di servizi di compensazione.

3. I partecipanti diretti e i clienti che forniscono servizi di compensazione forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1:

a) quando stabiliscono un rapporto di compensazione con un cliente; e

b) almeno su base trimestrale.

4. L'ESMA, in consultazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il tipo di informazioni di cui al paragrafo 2.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 7

Informazioni sull'attività di compensazione nelle CCP riconosciute a norma dell'articolo 25

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. I partecipanti diretti e i clienti che compensano contratti tramite una CCP riconosciuta a norma dell'articolo 25 segnalano tale attività di compensazione come segue:

a) se sono stabiliti nell'Unione ma non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione, segnalano alle loro autorità competenti;

b) se fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione, l'impresa madre di tale gruppo nell'Unione segnala detta attività di compensazione su base consolidata alla propria autorità competente.

Le relazioni di cui al primo comma contengono annualmente informazioni sull'ambito dell'attività di compensazione presso la CCP riconosciuta specificando:

a) il tipo di strumenti finanziari o non finanziari compensati;

b) i valori medi compensati nell'arco di un anno per valuta dell'Unione e per classe di attività;

c) l'importo dei margini raccolti;

d) i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento; e

e) l'obbligo di pagamento più elevato.

Le autorità competenti trasmettono tempestivamente le informazioni di cui al secondo comma all'ESMA e al meccanismo di monitoraggio congiunto.

2. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS e previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni da segnalare e il livello di dettaglio delle informazioni da fornire conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto dei canali di segnalazione esistenti e delle informazioni già a disposizione dell'ESMA nel contesto del quadro di segnalazione esistente, compreso l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato delle informazioni da presentare all'autorità competente di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei canali di segnalazione esistenti.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 7

Informazioni sulle CCP dell'Unione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le CCP autorizzate a norma dell'articolo 14 comunicano su base mensile all'ESMA, tramite la banca dati centrale istituita dall'ESMA a norma dell'articolo 17 quater ("banca dati centrale"), almeno le seguenti informazioni:

a) i valori e i volumi compensati per valuta e per classe di attività, compreso il valore delle posizioni detenute dai partecipanti diretti;

b) gli investimenti delle CCP;

c) il capitale delle CCP, comprese le risorse proprie dedicate utilizzate nelle linee di difesa in caso di inadempimento di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23;

d) i requisiti in materia di margini dei partecipanti diretti, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse contrattualmente impegnate nella gestione dell'inadempimento o nei piani di risanamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/23;

e) l'adeguatezza dei margini, dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle risorse utilizzate nelle linee di difesa in relazione agli articoli 41, 42 e 45;

f) le risorse liquide disponibili delle CCP e i risultati delle prove di stress di liquidità;

g) i dettagli dei partecipanti diretti, dei clienti che detengono conti individuali separati, delle parti terze che forniscono le attività principali relative alla gestione dei rischi della CCP, dei fornitori rilevanti di liquidità legati alla CCP nonché delle CCP interoperabili e collegate;

h) qualsiasi modifica attuata direttamente dalla CCP conformemente all'articolo 15 bis.

I membri del collegio della CCP di cui all'articolo 18 hanno accesso alle informazioni fornite conformemente al presente articolo tramite la banca dati centrale.

2. L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE e il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli e il contenuto delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare gli standard e i formati di dati per le informazioni da segnalare conformemente al paragrafo 1.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 8

Accesso a una sede di negoziazione

1. Una sede di negoziazione offre in modo trasparente e non discriminatorio flussi di dati sulle negoziazioni alla CCP autorizzata a compensare i contratti derivati OTC negoziati nella sede di negoziazione stessa, su richiesta della CCP.

2. La sede di negoziazione che riceva una richiesta formale di accesso da parte di una CCP risponde alla richiesta entro tre mesi.

3. Se la sede di negoziazione nega l'accesso, ne informa opportunamente la CCP, fornendo motivazioni esaustive.

4. Fatta salva la decisione delle autorità competenti della sede di negoziazione e della CCP, la sede di negoziazione rende possibile l'accesso entro tre mesi dall'accoglimento della relativa richiesta.

L'accesso della CCP alla sede di negoziazione è concesso solo se non richiede interoperabilità né pregiudica l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione.

5. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la nozione di frammentazione della liquidità.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 9

Obbligo di segnalazione

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le controparti e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 septies del presente articolo a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Le controparti finanziarie, le controparti non finanziarie e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione predispongono procedure e disposizioni adeguate per garantire la qualità dei dati che segnalano conformemente al presente articolo.

Se una controparte non finanziaria che fa parte di un gruppo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e beneficia dell'esenzione di cui al quinto comma del presente paragrafo, l'impresa madre di tale controparte non finanziaria nell'Unione comunica su base settimanale alla sua autorità competente le posizioni nette aggregate per categoria di derivati di tale controparte non finanziaria. Per una controparte stabilita nell'Unione, l'autorità competente dell'impresa madre condivide le informazioni con l'ESMA e con l'autorità competente di tale controparte.

Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati:

a) stipulati prima del 12 febbraio 2014 e ancora in essere a tale data;

b) stipulati il 12 febbraio 2014 o dopo tale data.

In deroga all'articolo 3, l'obbligo di segnalazione non si applica ai contratti derivati all'interno dello stesso gruppo quando almeno una delle controparti è una controparte non finanziaria o sarebbe classificata come controparte non finanziaria se fosse stabilita nell'Unione, purché:

a) entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;

b) entrambe le controparti siano soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e

c) l'impresa madre non sia una controparte finanziaria.

Le controparti notificano alle rispettive autorità competenti l'intenzione di applicare l'esenzione di cui al terzo comma. L'esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, le autorità competenti notificate non manifestino disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al terzo comma.

1 bis. Le controparti finanziarie hanno l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto di entrambe le controparti i dati dei contratti derivati OTC conclusi con una controparte non finanziaria che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati.

Per garantire che la controparte finanziaria disponga di tutti i dati necessari per adempiere all'obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria fornisce alla controparte finanziaria i dati dei contratti derivati OTC conclusi tra le stesse, di cui si può ragionevolmente supporre che la controparte finanziaria non sia in possesso. La controparte non finanziaria ha la responsabilità di garantire l'esattezza di tali dati.

Fatto salvo il primo comma, le controparti non finanziarie che hanno già investito per predisporre un sistema di segnalazione possono decidere di segnalare a un repertorio di dati sulle negoziazioni i dati relativi ai contratti derivati OTC che hanno concluso con le controparti finanziarie. In tal caso, le controparti non finanziarie informano le controparti finanziarie con le quali hanno concluso contratti derivati OTC di tale decisione prima di segnalare i dati. In tale situazione, le controparti non finanziarie hanno la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare tali dati e di garantirne l'esattezza.

Una controparte non finanziaria che non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e concluda un contratto derivato OTC con un soggetto stabilito in un paese terzo non è tenuta alla segnalazione a norma del presente articolo e non ha la responsabilità giuridica di segnalare i dati di tali contratti derivati OTC né di garantirne l'esattezza alle seguenti condizioni:

a) tale soggetto di un paese terzo sarebbe considerato quale controparte finanziaria se fosse stabilito nell'Unione; e

[b) il regime giuridico in materia di segnalazione a cui è soggetto tale soggetto di un paese terzo è stato dichiarato equivalente a norma dell'articolo 13; e] (lettera soppressa) (1)

c) la controparte finanziaria del paese terzo ha segnalato tali informazioni a norma del regime giuridico in materia di segnalazione di tale paese terzo a un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia soggetto all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, un accesso diretto e immediato ai dati. (2)

1 ter. La società di gestione di un OICVM ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui l'OICVM è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati. (2)

1 quater. Il GEFIA ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui il pertinente FIA è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati. (2)

1 quinquies. Il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP che, conformemente al diritto nazionale, non ha personalità giuridica ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui l'EPAP è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati. (2)

1 sexies. Le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che tali dati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni, anche qualora l'obbligo di segnalazione sia stato delegato conformemente al paragrafo 1 septies.

1 septies. Le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 possono delegare tale obbligo. (2)

2. Le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.

3. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative al contratto derivato, le controparti e le CCP provvedono a che tali informazioni siano segnalate all'AESFEM.

In questo caso l'AESFEM provvede a che tutti i soggetti competenti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, abbiano accesso a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

4. La controparte o la CCP che segnala le informazioni relative a un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all'AESFEM o un'entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte o di una CCP non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il soggetto che effettua la segnalazione o i suoi amministratori o dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla divulgazione.

4 bis. Entro il 25 dicembre 2025 l'ESMA, in cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

5. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni e le tipologie di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 3 per le differenti categorie di derivati.

Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 specificano almeno:

a) le parti del contratto derivato e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso;

b) le principali caratteristiche dei contratti derivati, compresi il tipo, la scadenza sottostante, il valore nozionale, il prezzo e la data di regolamento.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a) le norme e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare, che comprendono almeno:

i) l'identificativo internazionale delle persone giuridiche (legal entity identifier - LEI);

ii) il codice internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number - ISIN);

iii) l'identificativo unico dell'operazione (unique trade identifier - UTI);

b) i metodi e le modalità di segnalazione;

c) la frequenza delle segnalazioni;

d) la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati.

Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di attuazione l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o mondiale, e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 (3) e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024.

(2)

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2019/834, l'integrazione del paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2019/834, si applica a decorrere dal 18 giugno 2020.

(3)

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015).

Art. 10

Controparti non finanziarie

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, con l'applicabilità prevista dall'art. 5 del medesimo Reg. (UE) 2024/2987)

1. Ogni 12 mesi la controparte non finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC può calcolare le sue posizioni non compensate conformemente al paragrafo 3.

Se una controparte non finanziaria non calcola le sue posizioni non compensate o se il risultato del calcolo di tali posizioni non compensate rispetto a una o più categorie di derivati OTC è superiore alle soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera b), la controparte non finanziaria:

a) ne informa immediatamente l'ESMA e la pertinente autorità competente e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;

b) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a);

c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i contratti derivati OTC stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a), che appartengono alle categorie di attività rispetto alle quali il risultato del calcolo supera le soglie di compensazione o, se la controparte non finanziaria non ha calcolato la sua posizione, che appartengono a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione.

2. Una controparte non finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri alla pertinente autorità competente che la sua posizione non compensata non supera la soglia di compensazione specificata a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente articolo.

La controparte non finanziaria deve essere in grado di dimostrare alla pertinente autorità competente che il calcolo della posizione non compensata non conduce a una sistematica sottovalutazione di tale posizione.

3. In sede di calcolo delle posizioni non compensate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC non compensati attraverso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25, stipulati da essa stessa, per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo cui tale controparte non finanziaria appartiene.

4. Previa consultazione del CERS e di altre autorità pertinenti, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3;

b) i valori delle soglie di compensazione per posizioni non compensate, determinate tenendo conto della metodologia di calcolo di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 4 bis, paragrafo 3, dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC; e

c) i meccanismi che fanno scattare un riesame dei valori delle soglie di compensazione, a seguito di fluttuazioni significative dei prezzi nella categoria sottostante di derivati OTC o di un aumento significativo dei rischi per la stabilità finanziaria.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4 bis. L'ESMA riesamina, in consultazione con il CERS, le soglie di compensazione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente articolo e all'articolo 4 bis, paragrafo 4, tenendo conto, in particolare, dell'interconnessione delle controparti finanziarie e della necessità di garantire una copertura prudente delle controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione. Tale riesame è effettuato almeno ogni due anni, o prima se necessario o se richiesto nel contesto dei meccanismi istituiti a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera c). A seguito di tale riesame, l'ESMA può, nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 4, proporre modifiche delle soglie di cui al primo comma, lettera b), di tale paragrafo. In sede di riesame delle soglie di compensazione, l'ESMA valuta se le categorie di derivati OTC per le quali è stata fissata una soglia di compensazione siano ancora le categorie pertinenti di derivati OTC o se debbano essere introdotte categorie nuove.

Detto riesame periodico è corredato di una relazione dell'ESMA in materia.

4 ter. Le autorità competenti interessate della controparte non finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni e valutare il livello di esposizione in termini di contratti derivati OTC a livello di gruppo.

5. Ciascuno Stato membro designa l'autorità responsabile di garantire l'osservanza degli obblighi delle controparti non finanziarie di cui al presente regolamento. Tale autorità, in cooperazione con le autorità responsabili di altre entità del gruppo, presenta una relazione all'ESMA almeno ogni due anni, e più frequentemente qualora sia individuata una situazione di emergenza ai sensi dell'articolo 24, in merito all'esito della valutazione del livello di esposizione in termini di derivati OTC delle controparti non finanziarie di cui è responsabile. L'autorità responsabile dell'impresa madre nell'Unione del gruppo cui appartiene la controparte non finanziaria comunica all'ESMA, almeno ogni due anni, l'esito della valutazione del livello di esposizione in termini di derivati OTC del gruppo.

Almeno ogni due anni dal 24 dicembre 2024, l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività in derivati OTC delle controparti non finanziarie dell'Unione, individuando i settori nei quali si registra una mancanza di convergenza e coerenza nell'applicazione del presente regolamento nonché i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione.

Art. 11

Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP

(modificato dall'art. 520 del Reg. (UE) n. 575/2013, applicabile a decorrere da 1° gennaio 2014, dall'art. 42 del Reg. (UE) 2017/2402, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP assicurano con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:

a) la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato;

b) processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

2. Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 10 utilizzano ogni giorno la valutazione a prezzi correnti di mercato per determinare il valore dei contratti in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello prudenziale e affidabile.

Una controparte non finanziaria che diventa soggetta agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a tali obblighi entro quattro mesi dalla notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da tali obblighi per i contratti stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica.

3. Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10 adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione.

Una controparte non finanziaria che diventa soggetta agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a tali obblighi entro quattro mesi dalla notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da tali obblighi per i contratti stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica.

Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafo 1, chiedono l'autorizzazione alle rispettive autorità competenti prima di utilizzare o di adottare una modifica di un modello per il calcolo del margine iniziale per quanto riguarda le procedure di gestione del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo. All'atto della domanda di autorizzazione, tali controparti forniscono alle rispettive autorità competenti, tramite la banca dati centrale, tutte le informazioni pertinenti relative a tali procedure di gestione dei rischi. Tali autorità competenti concedono o rifiutano l'autorizzazione entro sei mesi dal ricevimento della domanda di nuovo modello o entro tre mesi dal ricevimento della domanda di modifica di un modello già autorizzato.

Se il modello di cui al terzo comma del presente paragrafo è basato su un modello pro forma, la controparte chiede all'ABE la convalida di tale modello e fornisce a quest'ultima tutte le informazioni pertinenti di cui a tale comma tramite la banca dati centrale. Inoltre, la controparte fornisce all'ABE le informazioni sull'importo nozionale in essere di cui al paragrafo 12 bis del presente articolo tramite la banca dati centrale.

Se il modello di cui al terzo comma del presente paragrafo è basato su un modello pro forma, le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione solo se il modello pro forma è stato convalidato dall'ABE.

L'ABE, in cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, può emanare orientamenti o formulare raccomandazioni al fine di assicurare un processo uniforme di applicazione e autorizzazione delle procedure di gestione dei rischi di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3 bis. In deroga al paragrafo 3, le opzioni su singole azioni e le opzioni su indici azionari non compensate da una CCP non sono soggette a procedure di gestione dei rischi che richiedano uno scambio tempestivo, accurato e adeguatamente segregato di garanzie reali.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'ESMA, in cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, monitora:

a) gli sviluppi normativi nelle giurisdizioni di paesi terzi in relazione al trattamento delle opzioni su singole azioni e delle opzioni su indici azionari;

b) l'impatto della deroga di cui al primo comma sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; e

c) lo sviluppo di esposizioni in opzioni su singole azioni e in opzioni su indici azionari non compensate da una CCP.

Almeno ogni tre anni a decorrere dal 24 dicembre 2024, l'ESMA, in cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, riferisce alla Commissione i risultati del suo monitoraggio di cui al secondo comma.

Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al terzo comma, la Commissione valuta se:

a) gli sviluppi internazionali hanno portato a una maggiore convergenza nel trattamento delle opzioni su singole azioni e delle opzioni su indici azionari; e

b) la deroga di cui al primo comma mette a rischio la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per modificare il presente regolamento revocando la deroga di cui al primo comma dopo un periodo di adattamento. Il periodo di adattamento non supera i due anni.

4. Le controparti finanziarie detengono un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto da un adeguato scambio di garanzie.

5. Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 concluse tra controparti stabilite nello stesso Stato membro, se non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

6. Un'operazione infragruppo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), conclusa tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione favorevole di entrambe le autorità competenti interessate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Se le autorità competenti non pervengono a una decisione favorevole entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della domanda di esenzione, l'AESFEM può assistere tali autorità affinché raggiungano un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Un'operazione infragruppo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Le controparti non finanziarie comunicano la loro intenzione di applicare l'esenzione alle autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 5. L'esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, una delle autorità competenti notificate manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

8. Un'operazione infragruppo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), conclusa tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

9. Un'operazione infragruppo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria stabilita nell'Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

La controparte non finanziaria comunica la sua intenzione di applicare l'esenzione all'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 5. L'esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, l'autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

10. Un'operazione infragruppo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

L'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria notifica eventuali decisioni in questo senso all'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 5. L'esenzione resta valida a meno che l'autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b). In caso di dissenso tra le autorità competenti, l'AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. La controparte di un'operazione infragruppo esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 rende pubbliche le informazioni sull'esenzione.

L'autorità competente notifica all'AESFEM le decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 10 o altre notifiche ricevute ai sensi dei paragrafi 7, 9 o 10 e fornisce all'AESFEM le informazioni dettagliate dell'operazione infragruppo in questione.

12. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi da 1 a 11 si applicano ai contratti derivati OTC stipulati tra enti di paesi terzi che sarebbero soggetti a tali obblighi se fossero stabiliti nell'Unione, purché detti contratti abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento.

12 bis. L'ABE istituisce una funzione centrale di convalida degli elementi e degli aspetti generali dei modelli pro forma e delle relative modifiche, utilizzati o da utilizzare da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 10 al fine di conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ABE raccoglie riscontri dall'ESMA, dall'EIOPA e dalle autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti che utilizzano i modelli pro forma soggetti a convalida, anche in merito alle prestazioni di tali modelli pro forma, e coordina le loro opinioni al fine di sviluppare un consenso sugli elementi e sugli aspetti generali dei modelli pro forma. L'ABE funge da principale punto di contatto per le discussioni con i partecipanti al mercato e gli sviluppatori di tali modelli pro forma.

Nel suo ruolo di validatore centrale, l'ABE convalida gli elementi e gli aspetti generali di tali modelli pro forma, compresi la calibrazione, la concezione e la copertura degli strumenti, delle classi di attività e dei fattori di rischio. L'ABE concede o rifiuta tale convalida entro sei mesi dal ricevimento della domanda di convalida di cui al paragrafo 3, quarto comma, per un nuovo modello proforma ed entro tre mesi dal ricevimento della domanda di modifica di un modello già convalidato. Per facilitare il lavoro di convalida dell'ABE, gli sviluppatori di modelli pro forma presentano all'ABE, su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

L'ABE assiste le autorità competenti nelle loro procedure di autorizzazione per quanto riguarda gli aspetti generali dell'attuazione dei modelli di cui al paragrafo 3. A tal fine, l'ABE elabora una relazione annuale sugli aspetti pertinenti del suo lavoro di convalida, compresa la verifica della calibrazione dei modelli di cui al secondo comma del presente paragrafo e l'analisi dei problemi segnalati. Se lo ritiene necessario, l'ABE, in cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, formula raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 rivolte a tali autorità competenti. Al fine di assistere l'ABE nell'elaborazione delle relazioni e delle raccomandazioni, le autorità competenti forniscono all'ABE, su sua richiesta, le informazioni raccolte durante la procedura di autorizzazione iniziale e continua dei modelli a livello di soggetto nel quadro del paragrafo 3, o delle relative modifiche.

Le autorità competenti sono le uniche responsabili dell'autorizzazione dell'uso dei modelli nel quadro del paragrafo 3 o delle relative modifiche, a livello di soggetto sottoposto a vigilanza.

L'ABE applica una commissione annuale, per modello pro forma, alle controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafo 1, che utilizzano i modelli pro forma convalidati dall'ABE a norma del secondo comma del presente paragrafo. Le autorità competenti segnalano all'ABE le controparti finanziarie e non finanziarie che attuano modelli soggetti alla procedura di convalida nel quadro del primo comma. La commissione è proporzionata all'importo nozionale medio mensile in essere dei derivati OTC non compensati a livello centrale negli ultimi 12 mesi delle controparti interessate che utilizzano i modelli pro forma convalidati dall'ABE ed è destinata a coprire tutti i costi sostenuti dall'ABE per lo svolgimento dei suoi compiti conformemente al primo comma.

Ai fini del presente articolo, per "modello pro forma" si intende un modello del margine iniziale stabilito, pubblicato e rivisto mediante iniziative guidate dal mercato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 che integra il presente regolamento fissando:

a) il metodo per determinare l'importo della commissione; e

b) le modalità di pagamento delle commissioni.

13. L'AESFEM esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare categoria di derivati potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l'arbitraggio regolamentare fra operazioni compensate e non compensate. In particolare l'AESFEM, previa consultazione del CERS, interviene in base all'articolo 5, paragrafo 3, o riesamina le norme tecniche di regolamentazione in materia di margini di cui al paragrafo 14 del presente articolo e all'articolo 41.

14. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1;

b) le condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato e i criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 2;

c) le modalità delle operazioni infragruppo esenti da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 7, 9 e 10;

d) le informazioni dettagliate sulle operazioni infragruppo esentate di cui al paragrafo 11;

e) i contratti che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell'Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento secondo quanto indicato al paragrafo 12.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

15. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano:

a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie reali e alla segregazione di cui al paragrafo 3;

a bis) le procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa delle procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 3 applicate dagli enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2013/36/UE e dalle imprese di investimento autorizzate conformemente alla direttiva 2014/65/UE che hanno, o appartengono a un gruppo che ha, un importo nozionale medio mensile in essere di derivati OTC non compensati a livello centrale di almeno 750 miliardi di EUR, calcolato conformemente alle norme tecniche di regolamentazione che le AEV devono elaborare conformemente al presente paragrafo.

b) le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;

c) i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui in particolare le fattispecie da considerare un impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.

Il livello e la tipologia delle garanzie reali richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del presente regolamento e rispondenti alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti all'articolo 18, agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell'ambito dell'obbligazione garantita o della cartolarizzazione.

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, tranne quelli di cui al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

L'ABE, in cooperazione con l'ESMA, presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

Art. 12

Sanzioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno sanzioni amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

1 bis. Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, l'autorità competente impone, mediante decisione, sanzioni amministrative o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, o chiede alle autorità giudiziarie competenti di irrogare sanzioni o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai soggetti cui si applica l'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 qualora le informazioni segnalate ripetutamente contengano errori manifesti sistematici.

La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento di cui al primo comma non supera l'1 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente che, in caso di violazione in corso, il soggetto è tenuto a pagare per ogni giorno di prosecuzione della violazione, fino all'osservanza dell'obbligo o al suo ripristino. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni irrogate per la violazione degli articoli 4, 5 e da 7 a 11, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate. Gli Stati membri pubblicano con periodicità regolare relazioni sull'efficacia delle norme relative alle sanzioni applicate. Le informazioni divulgate e pubblicate non contengono dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

Entro il 17 febbraio 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3. Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto derivato OTC o la facoltà delle parti di farne applicare le disposizioni. Una violazione delle norme del presente titolo non genera alcun diritto a un indennizzo nei confronti di una parte di un contratto derivato OTC.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione sia irrogata da un'autorità giudiziaria, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge che adottano a norma del presente paragrafo entro il 24 dicembre 2024 e comunicano senza ritardo qualsiasi legge modificativa o modifica successive riguardante le suddette disposizioni.

5. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare cosa si intende per errori manifesti sistematici di cui al paragrafo 1 bis.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 13

Meccanismo per evitare duplicazioni o conflitti di norme per quanto riguarda i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. La Commissione è assistita dalle AEV nella sua attività di monitoraggio dell'applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti all'articolo 11, con specifico riguardo alle potenziali duplicazioni o conflitti fra le norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda un possibile intervento.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a) sono equivalenti alle disposizioni stabilite all'articolo 11;

b) garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita all'articolo 83; e

c) sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un'attuazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

3. Un atto di esecuzione sull'equivalenza ai sensi del paragrafo 2 implica che si considera che le controparti che stipulano un contratto derivato OTC non compensato da una CCP soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 11 se almeno una delle controparti è soggetta a requisiti considerati equivalenti a norma dell'atto di esecuzione sull'equivalenza.

Art. 13

Modifiche dei contratti preesistenti ai fini dell'attuazione delle riforme degli indici di riferimento

(introdotto dall'art. 87 del Reg. (UE) 2021/23, applicabile a decorrere dall’11 febbraio 2021 e sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/168)

1. Le controparti possono continuare ad applicare le procedure di gestione dei rischi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, in vigore al 13 febbraio 2021 per quanto riguarda contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stati stipulati o novati prima della data in cui prende effetto l'obbligo di disporre di procedure di gestione dei rischi in essere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, se, dopo il 13 febbraio 2021, tali contratti sono successivamente modificati o novati al solo scopo di sostituire l'indice di riferimento o di introdurre una clausola di riserva in relazione a qualsiasi indice di riferimento cui il contratto si riferisce.

2. I contratti che sono stati stipulati o novati prima della data in cui prende effetto l'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4, e che, dopo il 13 febbraio 2021 sono successivamente modificati o novati al solo scopo di sostituire l'indice di riferimento o di introdurre clausole di riserva in relazione a qualsiasi indice di riferimento cui il contratto si riferisce, non sono per tale motivo soggetti all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo ai contratti derivati OTC la cui modifica o novazione:

a) è necessaria al fine di sostituire un indice di riferimento nel contesto di una riforma degli indici di riferimento;

b) non modifica la sostanza economica o il fattore di rischio rappresentato dal riferimento a un indice di riferimento in tale contratto; e

c) non include altre modifiche dei termini giuridici del contratto che non è collegato all'indice di riferimento cui si riferisce e, quindi, può modificare il contratto in modo tale da imporre di fatto che sia considerato come un nuovo contratto.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE CCP

CAPO 1

Condizioni e procedure di autorizzazione delle CCP

Art. 14

Autorizzazione delle CCP

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Se una persona giuridica stabilita nell'Unione intende offrire servizi di compensazione come CCP, presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita (l'autorità competente della CCP), secondo la procedura di cui all'articolo 17.

2. L'autorizzazione accordata in base all'articolo 17 è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa per servizi e attività correlati alla compensazione e specifica i servizi o le attività per i quali la CCP è autorizzata a prestare o a svolgere servizi di compensazione, comprese le categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o non finanziari coperte da tale autorizzazione.

Il soggetto che chiede l'autorizzazione in veste di CCP a compensare strumenti finanziari include nella propria domanda le categorie di strumenti non finanziari idonei alla compensazione che la CCP intende compensare.

4. Le CCP rispettano in ogni momento le condizioni necessarie per l'autorizzazione.

Le CCP notificano senza ingiustificati ritardi alle autorità competenti ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

6. L'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'elenco dei documenti necessari che devono corredare la domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1, così come le informazioni che tali documenti devono contenere al fine di dimostrare che la CCP richiedente soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano il formato elettronico della domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo da presentare alla banca dati centrale.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 15

Estensione delle attività e dei servizi

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi, compresi gli strumenti non finanziari idonei a essere compensati a livello centrale presso una CCP autorizzata, non coperti dall'autorizzazione esistente presentano all'autorità competente della CCP una domanda di estensione di tale autorizzazione a servizi o attività di compensazione aggiuntivi in una o più categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o non finanziari, a meno che tale estensione delle attività o dei servizi non sia esentata dall'autorizzazione a norma dell'articolo 15 bis.

L'estensione dell'autorizzazione è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 17 o la procedura di cui all'articolo 17 bis, a seconda dei casi.

2. Quando una CCP intende estendere l'attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l'autorità competente della CCP ne informa immediatamente l'autorità competente dell'altro Stato membro.

3. L'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elenchi dei documenti necessari che devono corredare la domanda di estensione dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, così come le informazioni che tali documenti devono contenere. Gli elenchi dei documenti necessari e delle informazioni sono pertinenti e proporzionati alla natura dell'estensione delle procedure di autorizzazione di cui al paragrafo 1, al fine di dimostrare che la CCP soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano il formato elettronico della domanda di estensione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo da presentare tramite la banca dati centrale.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 15

Esenzione dall'autorizzazione di un'estensione di servizi o attività di compensazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. In deroga all'articolo 15, le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a un servizio o a un'attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione esistente non sono tenute a essere autorizzate per tale estensione se tale servizio o attività aggiuntivi non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della CCP.

Le CCP notificano ai destinatari registrati tramite la banca dati centrale se decidono di avvalersi dell'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, compresi il servizio o l'attività che intendono prestare.

Le modifiche attuate dalle CCP conformemente al presente articolo sono soggette a riesame e valutazione conformemente all'articolo 21.

L'ESMA può riesaminare la prestazione di servizi e attività di compensazione e riferire al collegio di cui all'articolo 18 e alla Commissione sui rischi derivanti dalla prestazione di servizi e attività delle CCP a norma del presente articolo e sulla loro adeguatezza.

2. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a) il tipo di estensione dei servizi o delle attività di compensazione che non avrebbe un impatto sostanziale sul profilo di rischio di una CCP; e

b) la frequenza con cui una CCP notifica il ricorso all'esenzione di cui al paragrafo 1, che non supera una volta ogni tre mesi.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 16

Requisiti patrimoniali

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14, le CCP hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR.

2. Il capitale della CCP, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, è proporzionato al rischio derivante dalle sue attività. Tale capitale è in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività in un lasso di tempo adeguato e un'adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.

3. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ABE, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve delle CCP di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Art. 17

Procedure di concessione e di rifiuto dell'autorizzazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. La CCP richiedente presenta una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, o una domanda di estensione di un'esistente autorizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in un formato elettronico tramite la banca dati centrale. La domanda è condivisa immediatamente, tramite la banca dati centrale, con l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 18.

La CCP richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare di aver adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Quando una CCP richiede un'estensione di un'autorizzazione esistente a norma dell'articolo 15, fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare che, al momento della concessione di tale estensione, avrà posto in essere tutte le disposizioni supplementari necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento riguardo a tale estensione.

Conformemente all'articolo 17 quater, un avviso di ricevimento della domanda è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda a norma del primo comma del presente paragrafo.

2. A seguito dell'avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1, terzo comma, l'autorità competente della CCP notifica alla CCP richiedente se la domanda contiene i documenti e le informazioni richiesti.

La notifica è inviata entro:

a) 20 giorni lavorativi dall'avviso di ricevimento, se la CCP richiedente ha chiesto un'autorizzazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1; o

b) 10 giorni lavorativi dall'avviso di ricevimento, se la CCP richiedente ha chiesto un'estensione di un'autorizzazione esistente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.

Se, durante il periodo applicabile di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente della CCP decide che non sono stati presentati tutti i documenti o le informazioni richiesti a norma dell'articolo 14, paragrafi 6 e 7, o dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, essa chiede alla CCP richiedente di presentare tali documenti o informazioni aggiuntivi, tramite la banca dati centrale. La domanda di autorizzazione o la domanda di estensione dell'autorizzazione è respinta se l'autorità competente della CCP decide che la CCP richiedente non ha ottemperato a tale richiesta. L'autorità competente della CCP informa di ciò la CCP tramite la banca dati centrale.

3. L'autorità competente della CCP effettua una valutazione del rischio della conformità della CCP rispetto ai requisiti pertinenti di cui al presente regolamento entro il periodo di cui al secondo comma ("periodo di valutazione del rischio").

La valutazione del rischio è effettuata entro:

a) 80 giorni lavorativi dalla conferma di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera a), se è presentata una domanda a norma dell'articolo 14, paragrafo 1; o

b) 40 giorni lavorativi dalla conferma di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), se è presentata una domanda a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.

Entro la fine del periodo di valutazione del rischio, l'autorità competente della CCP sottopone il proprio progetto di decisione e la relazione all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 18 tramite la banca dati centrale.

Dopo aver ricevuto il progetto di decisione e la relazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, e sulla base delle conclusioni ivi contenute, il collegio di cui all'articolo 18 adotta, entro 15 giorni lavorativi, un parere a norma dell'articolo 19 che stabilisce se la CCP richiedente soddisfa i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e lo trasmette all'autorità competente della CCP e all'ESMA in un formato elettronico tramite la banca dati centrale.

Il collegio di cui all'articolo 18 può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP.

Dopo aver ricevuto il progetto di decisione e la relazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'ESMA adotta, entro 15 giorni lavorativi, un parere che stabilisce se la CCP richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento conformemente all'articolo 23 bis, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 23 bis, paragrafo 2, e all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e lo trasmette all'autorità competente della CCP e al collegio di cui all'articolo 18.

L'ESMA può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP, in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione.

3 bis. Fatto salvo il parere di cui al paragrafo 3, sesto comma, del presente articolo, dopo aver ricevuto il progetto di decisione e la relazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, l'ESMA può anche fornire all'autorità competente un parere conformemente all'articolo 23 bis e all'articolo 24 bis, paragrafo 7, su tale progetto di decisione, se necessario per promuovere un'applicazione uniforme e coerente di un articolo pertinente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione.

Se il progetto di decisione sottoposto all'ESMA conformemente al paragrafo 3 del presente articolo rivela una mancanza di convergenza o coerenza nell'applicazione del presente regolamento, l'ESMA emana orientamenti o raccomandazioni al fine di promuovere la necessaria uniformità o coerenza nell'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

I pareri adottati dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18 sono presentati in formato elettronico ai rispettivi destinatari tramite la banca dati centrale.

3 ter. Durante il periodo di valutazione del rischio, l'autorità competente della CCP, tramite la banca dati centrale:

a) può presentare quesiti alla CCP richiedente e chiederle informazioni complementari;

b) coordina e presenta alla CCP richiedente quesiti dell'ESMA o di membri del collegio di cui all'articolo 18; e

c) condivide con l'ESMA e i membri del collegio di cui all'articolo 18 tutte le risposte fornite dalla CCP richiedente.

Se l'autorità competente della CCP non ha fornito le informazioni richieste all'ESMA o a qualsiasi membro del collegio di cui all'articolo 18 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, l'ESMA o qualsiasi membro del collegio di cui all'articolo 18 può presentare la propria domanda direttamente alla CCP tramite la banca dati centrale.

Se la CCP richiedente non ha risposto ai quesiti di cui al primo comma entro il termine fissato dall'autorità che richiede le informazioni, l'autorità competente della CCP, previa consultazione dell'autorità richiedente, può decidere di prorogare una volta il pertinente periodo di valutazione del rischio di un massimo di 10 giorni lavorativi in totale se, a suo avviso o secondo l'autorità richiedente, uno dei quesiti è rilevante ai fini della valutazione. L'autorità competente informa la CCP richiedente, tramite la banca dati centrale, della proroga concessa. L'autorità competente può prendere una decisione in merito alla domanda in assenza di risposta da parte della CCP.

3 quater. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18, adottati ai sensi del paragrafo 3, commi quarto e sesto, rispettivamente, del presente articolo, e, se rilasciato, del parere dell'ESMA adottato a norma del paragrafo 3 bis, primo comma del presente articolo, l'autorità competente della CCP adotta la propria decisione e la trasmette all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 18 tramite la banca dati centrale.

Se la decisione dell'autorità competente della CCP non riflette il parere del collegio di cui all'articolo 18, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, acclude una motivazione circostanziata di ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.

Se l'autorità competente della CCP non si conforma o non intende conformarsi a un parere dell'ESMA o alle eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, l'ESMA ne informa il consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 24 bis. Le informazioni includono anche le motivazioni addotte dall'autorità competente della CCP in merito alla non conformità o alla sua intenzione di non conformarsi.

4. L'autorità competente della CCP, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri dell'ESMA e del collegio di cui ai paragrafi 3 e 3 bis del presente articolo, comprese le eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, decide di concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 14 e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, soltanto se ha pienamente accertato che la CCP richiedente:

a) soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, anche, se del caso, per la prestazione di servizi di compensazione o attività per strumenti non finanziari; e

b) è notificata come sistema a norma della direttiva 98/26/CE.

Se una CCP chiede un'estensione di un'autorizzazione esistente a norma dell'articolo 15, l'ESMA, il collegio di cui all'articolo 18 e l'autorità competente della CCP possono basarsi su una parte della valutazione precedentemente effettuata a norma del presente articolo nella misura in cui la domanda di estensione non comporti una modifica o non incida altrimenti sulla valutazione precedente relativa a tale parte. La CCP conferma all'autorità competente della CCP che non vi sono cambiamenti nei fatti alla base di tale parte della valutazione.

L'autorizzazione alla CCP richiedente non è concessa se:

a) l'autorità competente della CCP ha deciso di non concedere l'autorizzazione; o

b) tutti i membri del collegio di cui all'articolo 18, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP richiedente è stabilita, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione alla CCP richiedente.

Il parere comune di cui al terzo comma, lettera b), del presente paragrafo, espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio di cui all'articolo 18 ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altra normativa dell'Unione non siano soddisfatti.

Se non si riesce a raggiungere un accordo su un siffatto parere comune e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi dei membri del collegio di cui all'articolo 18, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza, può rinviare la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall'adozione del parere negativo.

La decisione di rinviare la questione all'ESMA espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio di cui all'articolo 18 ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altra normativa dell'Unione non siano soddisfatti. In tal caso l'autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l'ESMA decida sull'autorizzazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'autorità competente della CCP prende una decisione conforme alla decisione dell'ESMA. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al quinto comma del presente paragrafo, la questione non può più essere rinviata all'ESMA.

Qualora tutti i membri del collegio di cui all'articolo 18, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP richiedente è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione alla CCP richiedente, l'autorità competente della CCP può rinviare la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.

L'autorità competente, senza indebito ritardo dopo aver deciso se concedere o rifiutare l'autorizzazione a norma del paragrafo 3 quater, informa per iscritto la CCP richiedente della sua decisione tramite la banca dati centrale, accludendo una motivazione circostanziata.

5. Qualora l'autorità competente della CCP non abbia applicato le disposizioni del presente regolamento o le abbia applicate in manifesta violazione del diritto dell'Unione, l'AESFEM agisce conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'AESFEM può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa, previa informazione dell'autorità competente.

6. Nessuna azione svolta da qualsiasi membro del collegio nell'assolvimento delle sue funzioni discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualunque valuta.

[7. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'autorità competente comunica per iscritto alla CCP richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.] (paragrafo soppresso) (1)

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024.

Art. 17

Procedura accelerata per l'autorizzazione di un'estensione dell'autorizzazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Si applica una procedura accelerata per l'autorizzazione di un'estensione dell'autorizzazione se una CCP intende estendere la propria attività servizi o attività aggiuntivi di cui all'articolo 15 e se tale estensione soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) non comporta la necessità per la CCP di adattare in modo significativo la propria struttura operativa in qualsiasi momento del ciclo contrattuale;

b) non comporta l'offerta di compensare contratti che non possono essere liquidati secondo le stesse modalità o congiuntamente a contratti già compensati dalla CCP;

c) non comporta la necessità per la CCP di tenere conto di nuove specifiche contrattuali sostanziali;

d) non comporta l'introduzione di nuovi rischi sostanziali né aumenta in modo significativo il profilo di rischio della CCP;

e) non comporta l'offerta di un nuovo meccanismo o servizio di regolamento o consegna che comporti la creazione di collegamenti con un diverso sistema di regolamento titoli, depositario centrale di titoli o sistema di pagamento che la CCP non ha utilizzato in precedenza.

2. Una CCP che presenta una domanda per l'estensione di un'autorizzazione esistente a servizi o attività di compensazione aggiuntivi secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo dimostra che l'estensione proposta delle sue attività a servizi o attività di compensazione aggiuntivi può essere valutata nell'ambito di siffatta procedura.

La CCP presenta la propria domanda di estensione utilizzando un formato elettronico tramite la banca dati centrale e fornisce tutte le informazioni a norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, necessarie per dimostrare di aver adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Conformemente all'articolo 17 quater, un avviso di ricevimento della domanda è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.

3. Entro 15 giorni lavorativi dall'accusa di ricevuta di una domanda a norma del paragrafo 2, del presente articolo, l'autorità competente della CCP, dopo aver esaminato i contributi dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18, decide:

a) se la domanda soddisfa le prescrizioni per essere valutata secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo; e

b) ove la domanda soddisfi le prescrizioni per essere valutata secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo, se:

i) concedere l'estensione dell'autorizzazione se la CCP è conforme al presente regolamento; o

ii) rifiutare l'estensione dell'autorizzazione se la CCP non è conforme al presente regolamento.

Se una CCP presenta domanda di estensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 15, l'autorità competente della CCP può basarsi su una parte della valutazione precedentemente effettuata a norma del presente articolo nella misura in cui la domanda di estensione non comporti una modifica o non incida altrimenti sulla valutazione precedente relativa a tale parte. La CCP conferma all'autorità competente della CCP che non vi sono cambiamenti nei fatti alla base di tale parte della valutazione.

Se l'autorità competente ha deciso che l'estensione dell'autorizzazione non soddisfa le prescrizioni per essere valutata secondo la procedura accelerata, la domanda della CCP è respinta.

Se l'autorità competente ha deciso di non concedere l'estensione dell'autorizzazione, l'estensione dell'autorizzazione è rifiutata.

4. L'autorità competente della CCP notifica per iscritto alla CCP richiedente, tramite la banca dati centrale, entro il termine di cui al paragrafo 3, la propria decisione a norma di tale paragrafo.

5. L'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente articolo, e per specificare la procedura di consultazione dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18 conformemente al paragrafo 3 del presente articolo in merito al rispetto o meno di tali condizioni.

Nello specificare ulteriormente le condizioni di cui al primo comma, l'ESMA stabilisce la metodologia da utilizzare e i parametri da applicare per decidere quando una condizione è considerata soddisfatta. L'ESMA elenca e specifica inoltre se vi sono tipiche estensioni di servizi e attività che potrebbero essere considerate, in linea di principio, soggette alla procedura accelerata di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 17

Procedura per l'adozione di decisioni, relazioni o altre misure

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'autorità competente di una CCP presenta in formato elettronico, tramite la banca dati centrale, una richiesta di parere:

a) da parte dall'ESMA a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, se l'autorità competente della CCP intende adottare una decisione, una relazione o un'altra misura in relazione agli articoli 7, 8, 20, 21, da 29 a 33, 35, 36, 37, 41 e 54;

b) da parte del collegio di cui all'articolo 18 a norma dell'articolo 19, se l'autorità competente della CCP intende adottare una decisione, una relazione o un'altra misura in relazione agli articoli 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 e 54.

La richiesta di parere di cui al primo comma del presente paragrafo, unitamente a tutta la documentazione pertinente, è condivisa immediatamente con l'ESMA e con il collegio di cui all'articolo 18.

2. Fatto salvo quanto diversamente specificato in un articolo pertinente, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità competente della CCP valuta il rispetto da parte della CCP dei requisiti corrispondenti. Entro la fine del periodo di valutazione, l'autorità competente della CCP trasmette il proprio progetto di decisione, la relazione o altra misura all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 18.

3. Fatto salvo quanto diversamente specificato in un articolo pertinente, dopo aver ricevuto sia la richiesta di parere di cui al paragrafo 1 sia i progetti di decisioni, le relazioni o altre misure di cui al paragrafo 2:

a) l'ESMA, in relazione all'articolo 20, adotta un parere in cui valuta la conformità della CCP ai rispettivi requisiti conformemente all'articolo 23 bis, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 23 bis, paragrafo 2, e all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater); l'ESMA trasmette il suo parere all'autorità competente della CCP e al collegio di cui all'articolo 18; l'ESMA può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP, in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione; l'ESMA adotta inoltre, per quanto riguarda gli articoli 21 e 37, un parere conformemente a tali articoli e all'articolo 23 bis, paragrafo 2, e all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie;

b) l'ESMA può, per quanto riguarda gli articoli 7, 8, da 29 a 33, 35, 36, 41 e 54, adottare un parere conformemente all'articolo 23 bis e all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), su tale progetto di decisione, relazione o altra misura, ove necessario per promuovere un'applicazione uniforme e coerente di un articolo pertinente; e

c) il collegio di cui all'articolo 18 adotta un parere a norma dell'articolo 19 che valuta il rispetto da parte della CCP dei requisiti corrispondenti e lo trasmette all'autorità competente della CCP e all'ESMA; il parere del collegio può contemplare le condizioni o raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP.

Ai fini della lettera b), del primo comma del presente paragrafo, se il progetto di decisione, la relazione o altra misura sottoposti all'ESMA conformemente a detta lettera rivelano una mancanza di convergenza o di coerenza nell'applicazione del presente regolamento, l'ESMA emana orientamenti o raccomandazioni al fine di promuovere la necessaria uniformità o coerenza nell'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Qualora l'ESMA adotti un parere conformemente alla lettera b), l'autorità competente lo tiene nella debita considerazione e informa l'ESMA di ogni successiva azione o inazione.

L'ESMA e il collegio di cui all'articolo 18 adottano ciascuno i propri pareri entro il termine fornito dall'autorità competente della CCP, che è di almeno 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri dell'ESMA e di quello del collegio di cui all'articolo 18 e, laddove rilasciato, del parere dell'ESMA adottato a norma del paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo, o entro il termine pertinente, se altrimenti specificato nel presente regolamento, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri dell'ESMA e del collegio, comprese eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, l'autorità competente della CCP adotta la propria decisione, relazione o altra misura come previsto da un articolo pertinente e le trasmette all'ESMA e al collegio.

Se la decisione, relazione o altra misura non riflette il parere dell'ESMA o del collegio di cui all'articolo 18, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, fornisce motivazioni esaurienti e delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.

Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo, se l'autorità competente della CCP non si conforma o non intende conformarsi al parere dell'ESMA o alle eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, l'ESMA ne informa il proprio consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 24 bis. Le informazioni includono anche le motivazioni addotte dall'autorità competente della CCP in merito alla non conformità o alla sua intenzione di non conformarsi.

L'autorità competente della CCP adotta le proprie decisioni, relazioni o altre misure conformemente ai pertinenti articoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 17

Banca dati centrale

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'ESMA istituisce e gestisce una banca dati centrale che fornisce l'accesso all'autorità competente della CCP e all'ESMA("destinatari registrati"), come pure ai membri del collegio di cui all'articolo 18 per quanto riguarda la corrispondente CCP, ove ciò sia richiesto in virtù di un articolo pertinente, a tutti i documenti registrati nella banca dati per la CCP, e agli altri destinatari identificati ai sensi del presente regolamento. L'ESMA garantisce che la banca dati centrale svolga le funzioni di cui al presente articolo.

L'ESMA comunica l'istituzione della banca dati centrale sul suo sito web.

2. Una CCP presenta le domande di cui all'articolo 14, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 49 e all'articolo 49 bis tramite tale banca dati. Un avviso di ricevimento è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione di tali domande.

Una CCP carica tempestivamente nella banca dati centrale tutti i documenti che è tenuta a fornire nell'ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 14 e 15 o delle procedure di convalida di cui agli articoli 49 e 49 bis, a seconda dei casi. I destinatari registrati caricano tempestivamente tutti i documenti che ricevono dalla CCP in relazione a una domanda di cui al primo comma del presente paragrafo, a meno che la CCP non abbia già caricato tali documenti.

Una CCP ha accesso alla banca dati centrale per quanto riguarda i documenti che ha trasmesso a tale banca dati centrale o i documenti trasmessi alla CCP attraverso tale banca dati centrale da uno qualsiasi dei destinatari registrati o dai membri del collegio di cui all'articolo 18.

3. L'autorità competente presenta la richiesta di parere di cui all'articolo 17 ter tramite la banca dati centrale.

4. I quesiti presentati a una CCP o le informazioni richieste a una CCP dall'ESMA, dall'autorità competente della CCP o dai membri del collegio di cui all'articolo 18 durante i periodi di valutazione di cui agli articoli 17, 17 bis, 17 ter, 49 e 49 bis sono sottoposti alla CCP e le sue risposte sono fornite tramite la banca dati centrale.

5. L'autorità competente della CCP informa la CCP interessata tramite la banca dati centrale qualora sia stata adottata una decisione, relazione o altra misura, a seconda dei casi, a norma degli articoli 14, 15, 15 bis, 17, 17 bis, 17 ter, 20, 21, da 30 a 33, 35, 37, 41, 49, 49 bis, 51 e 54, come pure di qualsiasi decisione che l'autorità competente della CCP decida volontariamente di condividere con la CCP tramite la banca dati centrale.

6. La banca dati centrale è concepita in modo tale da informare automaticamente i destinatari registrati quando vengono apportate modifiche al suo contenuto, compresi il caricamento, la cancellazione o la sostituzione di documenti, nonché la presentazione di quesiti e di richieste di informazioni.

7. I membri del comitato di vigilanza delle CCP hanno accesso alla banca dati centrale per lo svolgimento dei loro compiti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7. Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP può limitare l'accesso a taluni dei documenti da parte dei membri di detto comitato di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, lettera c) e lettera d), punto ii), laddove giustificato da preoccupazioni in materia di riservatezza.

Art. 18

Collegio

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), l'autorità competente della CCP istituisce un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 17 bis, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 e 54. Tale collegio è copresieduto e gestito dall'autorità competente e da uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, lettera b) ("copresidenti").

2. Il collegio è composto da:

a) il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, lettere a) e b);

b) l'autorità competente della CCP;

c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell'arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP di cui all'articolo 42 del presente regolamento, compresa, se del caso, la BCE nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1);

c bis) le autorità competenti responsabili per la vigilanza dei partecipanti diretti della CCP diverse da quelle di cui alla lettera c), previo consenso dell'autorità competente della CCP. Tali autorità competenti richiedono il consenso dell'autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell'impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro. Qualora non accolga la richiesta, l'autorità competente della CCP ne espone per iscritto le ragioni in modo completo e dettagliato.

d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione servite dalla CCP;

e) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrato a cui è collegata la CCP;

g) i membri del SEBC responsabili della sorveglianza della CCP e i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

h) le banche centrali che emettono le principali valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati;

i) le banche centrali che emettono le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP diverse da quelle di cui alla lettera h), previo consenso dell'autorità competente della CCP. Tali banche centrali di emissione richiedono il consenso dell'autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell'impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla rispettiva valuta di emissione. Qualora non accolga la richiesta, l'autorità competente della CCP fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto.

L'autorità competente della CCP pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri del collegio. L'autorità competente della CCP aggiorna tale elenco senza indebito ritardo dopo ogni modifica della composizione del collegio. L'autorità competente della CCP notifica tale elenco all'Aesfem entro trenta giorni di calendario dall'istituzione del collegio o dalla modifica della sua composizione. Dopo il ricevimento della notifica da parte dell'autorità competente della CCP, l'Aesfem pubblica sul proprio sito web senza indebito ritardo l'elenco dei membri di tale collegio.

3. L'autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

4. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

a) la redazione del parere di cui all'articolo 19;

b) lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all'articolo 84;

c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

d) il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della CCP; e

e) l'elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 24.

I copresidenti definiscono le date delle riunioni del collegio e ne stabiliscono l'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell'ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all'ordine del giorno di una riunione, tenendo in considerazione il risultato delle attività realizzate dal meccanismo di monitoraggio congiunto.

5. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

Tale accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

i) le procedure di voto di cui all'articolo 19, paragrafo 3;

ii) le procedure per la stesura dell'ordine del giorno delle riunioni del collegio;

iii) la frequenza delle riunioni del collegio;

iv) il formato e la portata delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità competente della CCP ai membri del collegio, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite a norma dell'articolo 21, paragrafo 4;

v) gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

vi) le modalità di comunicazione tra i membri del collegio.

L'accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all'autorità competente della CCP, all'ESMA o ad un altro membro del collegio. In caso di disaccordo tra i copresidenti, la decisione finale è adottata dall'autorità competente, che fornisce all'ESMA una spiegazione motivata della sua decisione.

6. Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l'Unione, l'Aesfem elabora, in cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le valute dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera h), sono da considerare le principali e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5.L'Aesfem presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 2 gennaio 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(1)

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013).

Art. 19

Parere del collegio

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Qualora sia tenuto a formulare un parere a norma del presente regolamento, il collegio di cui all'articolo 18, lettera b), adotta un parere comune in cui indica se la CCP soddisfa i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, se non è possibile adottare un parere comune in conformità del primo comma del presente paragrafo, il collegio di cui all'articolo 18 adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.

1 bis. Nei casi in cui il collegio fornisce un parere ai sensi del presente regolamento, su richiesta di qualsiasi membro del collegio e previa adozione a maggioranza del collegio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, tale parere, oltre a indicare se la CCP è conforme al presente regolamento, può includere raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza.

Nei casi in cui il collegio può fornire un parere, qualsiasi banca centrale di emissione che è membro del collegio ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere h) e i), può adottare raccomandazioni relative alla valuta che emette.

2. L'AESFEM facilita l'adozione del parere comune in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri.

Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto.

Se è membro del collegio in forza dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), la BCE dispone di due voti.

I membri del collegio di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), c bis) e i), non hanno diritto di voto sui pareri del collegio.

[4. Fatta salva la procedura prescritta all'articolo 17, l'autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza. Se l'autorità competente della CCP non concorda con il parere del collegio, comprese le raccomandazioni ivi contenute volte a colmare lacune nelle procedure di gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni.] (paragrafo soppresso) (1)

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024.

Art. 20

Revoca dell'autorizzazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 3, l'autorità competente di una CCP revoca, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione qualora la CCP:

a) non si sia avvalsa dell'autorizzazione entro 12 mesi;

b) non si sia avvalsa di un'autorizzazione per un servizio o un'attività di compensazione in una categoria di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o strumenti non finanziari entro 12 mesi dalla data in cui è stata concessa l'autorizzazione o dalla data in cui la CCP ha offerto per l'ultima volta tale servizio o attività di compensazione;

c) rinunci espressamente all'autorizzazione;

d) non abbia prestato servizi o non abbia svolto attività nei 12 mesi precedenti in una categoria di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o strumenti non finanziari coperti da un'autorizzazione;

e) abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

f) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva entro il termine stabilito; o

g) abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento.

2. Qualora revochi l'autorizzazione della CCP a norma del paragrafo 1, l'autorità competente della CCP può limitare tale revoca dell'autorizzazione a un particolare servizio o attività di compensazione in una o più categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o strumenti non finanziari.

3. Prima che l'autorità competente della CCP decida di revocare, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione della CCP, anche per uno o più servizi o attività di compensazione in una o più categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o strumenti non finanziari di cui al paragrafo 1, essa chiede, conformemente all'articolo 17 ter, il parere dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18 sulla necessità di revocare, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione della CCP, salvo nei casi in cui sia richiesta una decisione urgente.

4. L'ESMA o ogni membro del collegio di cui all'articolo 18 può chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente della CCP di verificare se quest'ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

5. Qualora l'autorità competente della CCP decida di revocare, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione della CCP, anche per uno o più servizi o attività di compensazione in una o più categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o non finanziari, tale decisione prende effetto in tutta l'Unione e l'autorità competente della CCP informa senza indebito ritardo la CCP tramite la banca dati centrale.

Art. 21

Riesame e valutazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 22 svolgono almeno i compiti seguenti in relazione a una CCP:

a) riesaminare le disposizioni, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento;

b) riesaminare i servizi o le attività forniti dalla CCP, in particolare i servizi o le attività forniti a seguito dell'applicazione di una procedura accelerata di cui all'articolo 17 bis o all'articolo 49 bis;

c) valutare i rischi, compresi quelli finanziari e operativi, ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte;

d) riesaminare le modifiche attuate dalla CCP conformemente all'articolo 15 bis.

2. Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per le CCP. L'autorità competente della CCP può chiedere l'assistenza dell'ESMA in tutte le sue attività di vigilanza, comprese quelle elencate al paragrafo 1.

3. Dopo aver considerato il contributo dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18, le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'accuratezza del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività nonché dell'interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari delle CCP interessate nonché delle priorità di vigilanza stabilite dall'ESMA conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b bis). Le autorità competenti aggiornano il riesame e la valutazione almeno una volta l'anno.

Le CCP sono soggette a ispezioni in loco da parte dell'autorità competente della CCP almeno una volta l'anno. L'autorità competente della CCP informa l'ESMA di qualsiasi ispezione in loco pianificata un mese prima che tale ispezione sia prevista avere luogo, a meno che la decisione di svolgere un'ispezione in loco sia adottata in caso di emergenza, nel qual caso l'autorità competente della CCP informa l'ESMA non appena tale decisione è adottata. L'ESMA può chiedere di essere invitata alle ispezioni in loco.

Se, a seguito di una richiesta dell'ESMA a norma del secondo comma, l'autorità competente della CCP rifiuta di invitare l'ESMA a un'ispezione in loco, essa fornisce una spiegazione motivata di tale rifiuto.

Fatti salvi il secondo e il terzo comma, l'autorità competente della CCP trasmette all'ESMA e ai membri del collegio di cui all'articolo 18 tutte le informazioni pertinenti ricevute dalla CCP in relazione a tutte le ispezioni in loco da essa effettuate.

4. L'autorità competente della CCP presenta all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 18 regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, una relazione in merito alla valutazione e ai risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, specificando anche se l'autorità competente della CCP ha richiesto eventuali azioni correttive o ha irrogato sanzioni.

La relazione è relativa a un anno civile ed è presentata all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 18 entro il 30 marzo dell'anno civile successivo. Tale relazione è oggetto di un parere del collegio di cui all'articolo 18 a norma dell'articolo 19 e di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.

L'ESMA può chiedere di tenere una riunione ad hoc con la CCP e la sua autorità competente. L'ESMA può chiedere di tenere tale riunione in uno dei seguenti casi:

a) in presenza di una situazione di emergenza a norma dell'articolo 24;

b) qualora l'ESMA abbia individuato preoccupazioni concrete in merito alla conformità della CCP ai requisiti del presente regolamento;

c) qualora l'ESMA ritenga che l'attività della CCP possa avere un impatto transfrontaliero negativo sui suoi partecipanti diretti o sui loro clienti.

Il collegio di cui all'articolo 18 è informato del fatto che si terrà una riunione e riceve una sintesi dei principali esiti di tale riunione.

4 bis. L'ESMA può imporre alle autorità competenti di fornirle le informazioni necessarie per svolgere i suoi compiti a norma del presente articolo conformemente alla procedura di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Le autorità competenti esigono che la CCP che non soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento adotti tempestivamente l'azione o le misure che la situazione richiede.

6. Entro il 2 gennaio 2021, al fine di garantire uniformità in termini di formato, frequenza e accuratezza del riesame effettuato dalle autorità competenti nazionali a norma del presente articolo, l'Aesfem emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente, in un modo che sia adeguato alle dimensioni, alla struttura e all'organizzazione interna delle CCP e alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, le procedure e metodologie comuni applicabili al processo di riesame e valutazione prudenziale di cui ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.

CAPO 2

Vigilanza e sorveglianza delle CCP

Art. 22

Autorità competente

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l'AESFEM.

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del SEBC, ai sensi degli articoli 23, 24, 83 e 84.

2. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

3. Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità del diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili del mancato rispetto del presente regolamento.

Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di azioni correttive entro un termine stabilito.

4. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

CAPO 3

Cooperazione

Art. 23

Cooperazione tra autorità

1. Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l'AESFEM, nonché, ove necessario, con il SEBC.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 24, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Art. 23

Cooperazione di vigilanza tra autorità competenti e l'ESMA riguardo alle CCP autorizzate

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'ESMA assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi al fine di:

a) pervenire a una cultura di vigilanza comune e pratiche di vigilanza uniformi;

b) garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio;

c) rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza, in particolare per quanto concerne i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero;

d) rafforzare il coordinamento in situazioni di emergenza conformemente all'articolo 24;

e) valutare i rischi quando fornisce pareri alle autorità competenti a norma del paragrafo 2 sul rispetto da parte delle CCP dei requisiti di cui al presente regolamento in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione, nonché formulare raccomandazioni sulle modalità di attenuazione di tali rischi da parte di una CCP.

2. Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 7, 8 e 14, dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 21, degli articoli da 29 a 33, degli articoli 35, 36, 37, 41 e 54, nonché, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente, dell'articolo 20, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione, relazione o altra misura all'ESMA affinché formuli un proprio parere.

Le autorità competenti possono altresì sottoporre progetti di decisione all'ESMA affinché formuli un proprio parere prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.

Art. 23

Meccanismo di monitoraggio congiunto

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'ESMA istituisce un meccanismo di monitoraggio congiunto per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2.

Il meccanismo di monitoraggio congiunto è composto da:

a) rappresentanti dell'ESMA;

b) rappresentanti dell'ABE e dell'EIOPA;

c) rappresentanti del CERS, della BCE e della BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico conferiti a quest'ultima a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013; e

d) rappresentanti delle banche centrali di emissione di valute diverse dall'euro in cui sono denominati i contratti derivati di cui all'articolo7 bis, paragrafo 6.

Oltre ai soggetti di cui al secondo comma del presente paragrafo, anche le banche centrali di emissione delle valute in cui sono denominati i contratti derivati di cui all'articolo7 bis, paragrafo 6, diverse da quelle elencate al secondo comma, lettera d), le autorità nazionali competenti che vigilano sul rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 7 bis, limitatamente a una per Stato membro, e la Commissione possono partecipare al meccanismo di monitoraggio congiunto in qualità di osservatori.

L'ESMA gestisce e presiede le riunioni del meccanismo di monitoraggio congiunto. Il presidente del meccanismo di monitoraggio congiunto può, su richiesta degli altri membri di detto meccanismo o di propria iniziativa, invitare altre autorità a partecipare alle riunioni laddove pertinenti per i temi da discutere.

2. Il meccanismo di monitoraggio congiunto:

a) monitora l'attuazione, a livello aggregato dell'Unione, dei requisiti di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, compresi tutti gli aspetti seguenti:

i) le esposizioni complessive e la riduzione delle esposizioni nei confronti di servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa individuati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater;

ii) gli sviluppi relativi alla compensazione presso le CCP autorizzate a norma dell'articolo 14 e all'accesso da parte dei clienti alla compensazione di tali CCP, comprese le commissioni praticate da tali CCP per la creazione dei conti a norma dell'articolo 7 bis nonché le commissioni addebitate dai partecipanti diretti ai loro clienti per la creazione dei conti e lo svolgimento della compensazione a norma dell'articolo 7 bis;

iii) altri sviluppi significativi nelle pratiche di compensazione che incidono sul livello di compensazione presso CCP autorizzate a norma dell'articolo 14;

b) monitora le implicazioni transfrontaliere dei rapporti di compensazione con i clienti, nonché la portabilità e le interdipendenze tra partecipanti diretti e clienti, così come le loro interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari;

c) contribuisce allo sviluppo di valutazioni a livello di Unione della resilienza delle CCP incentrate sui rischi di liquidità, di credito e operativi relativi alle CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti;

d) individua i rischi di concentrazione, in particolare nella compensazione per i clienti, dovuti all'integrazione dei mercati finanziari dell'Unione, anche nel caso in cui più CCP, partecipanti diretti o clienti si avvalgano dei medesimi fornitori di servizi;

e) monitora l'efficacia delle misure destinate a migliorare l'attrattiva delle CCP dell'Unione, a incoraggiare la compensazione presso le CCP dell'Unione e a rafforzare il monitoraggio dei rischi transfrontalieri.

Gli organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto, il collegio di cui all'articolo 18 e le autorità nazionali competenti cooperano e condividono le informazioni necessarie per svolgere i compiti di cui al primo comma del presente paragrafo.

Se tali informazioni non sono a disposizione del meccanismo di monitoraggio congiunto, comprese le informazioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 9, le autorità competenti interessate delle CCP autorizzate, i loro partecipanti diretti e i loro clienti forniscono le informazioni necessarie per consentire all'ESMA stessa e agli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto di svolgere i compiti di cui al primo comma del presente paragrafo.

3. Qualora l'autorità competente interessata non disponga delle informazioni richieste, essa impone alle CCP autorizzate, ai loro partecipanti diretti o ai loro clienti di fornire tali informazioni. L'autorità competente interessata trasmette senza indebito ritardo all'ESMA tali informazioni.

4. Previo accordo dell'autorità competente interessata, l'ESMA può anche richiedere le informazioni direttamente al soggetto interessato. L'ESMA trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni ricevute da tale soggetto all'autorità competente interessata.

5. Le richieste di informazioni alle CCP sono scambiate tramite la banca dati centrale.

6. L'ESMA, in cooperazione con gli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sui risultati delle sue attività di cui al paragrafo 2.

La relazione di cui al primo comma può includere raccomandazioni relative a possibili azioni da intraprendere a livello dell'Unione per far fronte ai rischi orizzontali identificati.

7. L'ESMA agisce conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 nel caso in cui, sulla base delle informazioni ricevute nel contesto del meccanismo di monitoraggio congiunto e a seguito delle discussioni tenutesi in seno allo stesso, l'ESMA:

a) ritenga che le autorità competenti non garantiscano il rispetto, da parte dei partecipanti diretti e dei clienti, dell'obbligo di cui all'articolo 7 bis; o

b) individui un rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione dovuto a una presunta violazione o a una mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Prima di agire conformemente al primo comma del presente paragrafo, l'ESMA può emanare orientamenti o formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Se, sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito del meccanismo di monitoraggio congiunto e a seguito delle discussioni tenutesi in seno allo stesso, ritiene che il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 bis non garantisca efficacemente la riduzione dell'esposizione eccessiva dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione nei confronti di CCP di classe 2, l'ESMA riesamina le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 8, fissando, se necessario, un adeguato periodo di adattamento non superiore a 12 mesi.

Art. 24

Situazioni di emergenza

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa l'ESMA, il collegio di cui all'articolo 18, i membri interessati del SEBC, la Commissione e le altre autorità interessate, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, fra cui le seguenti:

a) situazioni o eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14, dei loro partecipanti diretti o dei loro clienti;

b) se una CCP intende attivare il proprio piano di risanamento a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/23, l'autorità competente ha adottato una misura di intervento precoce a norma dell'articolo 18 di tale regolamento o l'autorità competente ha imposto la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o del consiglio della CCP a norma dell'articolo 19 di tale regolamento;

c) se si registrano sviluppi sui mercati finanziari, o altri mercati sui quali la CCP fornisce servizi di compensazione, che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.

2. In una situazione di emergenza, le informazioni sono fornite e aggiornate senza indebito ritardo per consentire ai membri del collegio di cui all'articolo 18 di analizzare l'impatto di tale situazione di emergenza, in particolare sui loro partecipanti diretti e sui loro clienti. I membri del collegio di cui all'articolo 18 possono trasmettere le informazioni agli organismi pubblici responsabili della stabilità finanziaria dei loro mercati, fatto salvo l'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 83. L'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 83 si applica a tutti gli organismi che ricevono tali informazioni.

3. Nell'eventualità di una situazione di emergenza in una o più CCP che abbia o possa avere effetti destabilizzanti sui mercati transfrontalieri, l'ESMA coordina le autorità competenti, le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 e i collegi di cui all'articolo 18 del presente regolamento al fine di elaborare una risposta coordinata alle situazioni di emergenza relative a una CCP e garantire un'efficace condivisione delle informazioni tra le autorità competenti, i collegi di cui all'articolo 18 del presente regolamento e le autorità di risoluzione.

4. In una situazione di emergenza, fatto salvo il caso in cui l'autorità di risoluzione stia avviando o abbia avviato un'azione di risoluzione nei confronti di una CCP a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23, è prevista la possibilità di convocare riunioni ad hoc del comitato di vigilanza delle CCP al fine di coordinare le risposte delle autorità competenti. Tali riunioni ad hoc:

a) possono essere convocate dal presidente del comitato di vigilanza delle CCP;

b) sono convocate dal presidente del comitato di vigilanza delle CCP, su richiesta di due membri di detto comitato.

5. Alla riunione ad hoc di cui al paragrafo 4 sono inoltre invitate, se del caso, in funzione delle questioni da discutere nel corso di tale riunione, le autorità seguenti:

a) le banche centrali di emissione pertinenti;

b) le pertinenti autorità competenti per la vigilanza sui partecipanti diretti, compreso, ove pertinente, la BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico ad essa conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013;

c) le pertinenti autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione;

d) le pertinenti autorità competenti per la vigilanza dei clienti, se note;

e) le pertinenti autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

f) qualsiasi membro del collegio di cui all'articolo 18 che non sia già contemplato dalle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

6. Quando è convenuta una riunione ad hoc del comitato di vigilanza delle CCP a norma del paragrafo 4, il presidente del suddetto comitato ne informa l'ABE, l'EIOPA, il CERS, il comitato di risoluzione unico istituito in virtù del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la Commissione, che sono anch'essi invitati a partecipare a tale riunione su loro richiesta.

Qualora si tenga una riunione a seguito di una situazione d'emergenza come specificato al paragrafo 1, lettera c), il presidente del comitato di vigilanza delle CCP invita le pertinenti banche centrali di emissione a partecipare a tale riunione.

7. L'ESMA può imporre a tutte le autorità competenti interessate di fornirle le informazioni necessarie per svolgere la sua funzione di coordinamento di cui al presente articolo.

Qualora un'autorità competente interessata disponga delle informazioni richieste, le trasmette all'ESMA senza indebito ritardo.

Qualora l'autorità competente interessata non disponga delle informazioni richieste, essa impone alle CCP autorizzate a norma dell'articolo 14, ai loro partecipanti diretti o ai loro clienti, alle infrastrutture dei mercati finanziari connesse o a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative, a seconda dei casi e ove pertinente, di fornirle tali informazioni e ne informa l'ESMA. Una volta ricevute le informazioni richieste, l'autorità competente interessata le trasmette all'ESMA senza indebito ritardo.

Anziché richiedere le informazioni di cui al terzo comma, l'autorità competente interessata può consentire all'ESMA di richiedere tali informazioni direttamente al soggetto interessato. L'ESMA trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni ricevute da tale soggetto all'autorità competente interessata.

Qualora non abbia ricevuto le informazioni richieste di cui al primo comma entro 48 ore, l'ESMA può, con semplice richiesta, imporre alle CCP autorizzate, ai loro partecipanti diretti e ai loro clienti, alle infrastrutture dei mercati finanziari connesse, nonché a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative, di fornirle tali informazioni senza indebito ritardo. L'ESMA trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni ricevute da tali soggetti all'autorità competente interessata.

8. Su proposta del comitato di vigilanza delle CCP, l'ESMA può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte a una o più autorità competenti raccomandando loro di adottare decisioni temporanee o permanenti in materia di vigilanza in linea con i requisiti di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V del presente regolamento al fine di evitare o attenuare conseguenze negative rilevanti sulla stabilità finanziaria dell'Unione. L'ESMA può formulare tali raccomandazioni soltanto nel caso in cui siano influenzate più CCP autorizzate conformemente all'articolo 14 o qualora eventi a livello di Unione destabilizzino i mercati compensati a livello transfrontaliero.

(1)

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014).

CAPO 3 bis

Comitato di vigilanza delle CCP

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

Art. 24

Comitato di vigilanza delle CCP

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099, modificato dall'art. 87 del Reg. (UE) 2021/23, applicabile a decorrere dal 12 agosto 2022 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'Aesfem istituisce un comitato interno permanente a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini della preparazione dei progetti di decisione per adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza nonché dell'assolvimento dei compiti di cui ai paragrafi 7, 9 e 10 del presente articolo ("comitato di vigilanza delle CCP").

2. Il comitato di vigilanza delle CCP è composto:

a) dal presidente, con diritto di voto;

b) da due membri indipendenti, con diritto di voto;

c) dalle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 22 del presente regolamento che dispongono di una CCP autorizzata, con diritto di voto; qualora uno Stato membro abbia designato varie autorità competenti, ciascuna delle autorità competenti designate di detto Stato membro può decidere di nominare un rappresentante ai fini della partecipazione ai sensi della presente lettera; tuttavia, per le procedure di voto di cui all'articolo 24 quater, i rappresentanti dei rispettivi Stati membri sono considerati complessivamente un solo membro con diritto di voto;

d) le banche centrali di emissione seguenti:

i) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP di paesi terzi, ai fini della preparazione di tutte le decisioni relative agli articoli di cui al paragrafo 10 del presente articolo in relazione alle CCP di classe 2 e all'articolo 25, paragrafo 2 bis, le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto;

ii) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14, nel quadro delle discussioni relative al paragrafo 7 del presente articolo, le banche centrali di emissione delle valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto.

La partecipazione ai fini dei punti i) e ii) è accordata automaticamente su presentazione di un'unica domanda indirizzata per iscritto al presidente.

3. Il presidente può invitare a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, se appropriato, membri dei collegi di cui all'articolo 18, rappresentanti delle autorità pertinenti dei clienti se note, così come rappresentanti delle istituzioni e degli organismi pertinenti dell'Unione.

4. Le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP sono convocate dal suo presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri con diritto di voto. Il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce almeno cinque volte l'anno.

5. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP sono professionisti indipendenti impiegati a tempo pieno. Sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia di compensazione, di post-negoziazione, di vigilanza prudenziale e di materie finanziarie, nonché all'esperienza pertinente in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima della nomina del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, ed entro un mese dalla selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza che presenta al Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati rispettoso dell'equilibrio di genere, il Parlamento europeo, dopo aver ascoltato i candidati selezionati, li approverà o li respingerà.

Se il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o è stato riconosciuto responsabile di gravi illeciti, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo dall'incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che ritengono soddisfatte le condizioni per rimuovere dall'incarico il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP; la Commissione risponde a tale comunicazione.

Il mandato del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

6. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non ricoprono alcuna carica a livello nazionale, dell'Unione o internazionale. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP nello svolgimento dei loro compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, terminato l'incarico, sono tenuti ad osservare i doveri di onestà e discrezione nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

7. In relazione alle CCP che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 14, il comitato di vigilanza delle CCP, ai fini dell'articolo 23 bis, prepara decisioni e assolve i compiti affidati all'ESMA dall'articolo 23 bis e dalle lettere seguenti:

a) con periodicità almeno annuale, conduce un'analisi inter pares delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b) con periodicità almeno annuale, avvia e coordina in tutta l'Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, tenendo conto, ove possibile, dell'effetto aggregato dei regimi di risanamento e risoluzione delle CCP sulla stabilità finanziaria dell'Unione;

b bis) con periodicità almeno annuale, discute e individua le priorità di vigilanza per le CCP autorizzate conformemente all'articolo 14 del presente regolamento al fine di contribuire alla preparazione delle priorità strategiche di vigilanza a livello dell'Unione da parte dell'ESMA conformemente all'articolo 29 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b ter) prende in considerazione, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013, eventuali rischi transfrontalieri derivanti dalle attività delle CCP, anche in ragione dell'interconnessione, delle interdipendenze e dei rischi di concentrazione delle CCP dovuti a tali collegamenti transfrontalieri;

b quater) prepara progetti di pareri per l'adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza conformemente agli articoli 17 e 17 ter, nonché progetti di convalida per adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 49 e progetti di decisione per adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 49 bis;

b quinquies) fornisce un contributo alle autorità competenti a norma dell'articolo 17 bis;

b sexies) informa il consiglio delle autorità di vigilanza qualora un'autorità competente non si conformi o non intenda conformarsi ai pareri dell'ESMA o alle condizioni o raccomandazioni ivi contenute, comprese le motivazioni dell'autorità competente, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 quater, e all'articolo 17 ter, paragrafo 4.

c) promuove le discussioni e gli scambi periodici tra le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento:

i) sulle pertinenti attività di vigilanza e sulle decisioni che sono state adottate dalle autorità competenti di cui all'articolo 22 nell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento in ordine all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP stabilite nel loro territorio;

ii) sui progetti di decisione sottoposti da un'autorità competente all'Aesfem conformemente all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma;

iii) sui progetti di decisione sottoposti volontariamente da un'autorità competente all'Aesfem conformemente all'articolo 23 bis, paragrafo 2, secondo comma;

iv) sui pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14 o dei loro partecipanti diretti;

d) è informato e discute in merito a tutti i pareri e le raccomandazioni adottati dai collegi a norma dell'articolo 19 del presente regolamento, al fine di contribuire al funzionamento coerente e uniforme dei collegi e di promuovere la coerenza nell'applicazione del presente regolamento presso gli stessi.

Ai fini del primo comma, lettere da a) a d), le autorità competenti forniscono all'Aesfem tutte le informazioni e la documentazione pertinenti senza indebito ritardo.

L'ESMA presenta una relazione annuale alla Commissione in merito ai rischi transfrontalieri derivanti dalle attività delle CCP di cui al primo comma, lettera b ter).

8. Se le attività o lo scambio di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), rivelano una mancanza di convergenza e coerenza nell'applicazione del presente regolamento, l'Aesfem emana le raccomandazioni e gli orientamenti necessari in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 o i pareri in conformità dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se una valutazione ai sensi del paragrafo 7, lettera b), rivela carenze nella resilienza di una o più CCP, l'Aesfem formula le necessarie raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. Inoltre, il comitato di vigilanza delle CCP può:

a) in base alle sue attività di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), chiedere al consiglio delle autorità di vigilanza di prendere in esame la necessità che l'Aesfem adotti orientamenti, raccomandazioni e pareri per affrontare una mancanza di convergenza e coerenza nell'applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti e i collegi. Il consiglio delle autorità di vigilanza valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata;

b) presentare pareri al consiglio delle autorità di vigilanza sulle decisioni da adottare in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010, ad eccezione delle decisioni di cui agli articoli 17 e 19 di tale regolamento, relativamente ai compiti attribuiti alle autorità competenti di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

10. In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP prepara progetti di decisione che devono essere adottati dal consiglio delle autorità di vigilanza e assolve i compiti affidati all'Aesfem negli articoli 25, 25 bis, 25 ter, da 25 septies a 25 octodecies e 85, paragrafo 6.

11. In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP condivide con il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 quater gli ordini del giorno delle sue riunioni prima che queste abbiano luogo, i verbali delle riunioni, i progetti di decisioni completi che sottopone al consiglio delle autorità di vigilanza e le decisioni finali adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza.

12. Il comitato di vigilanza delle CCP è coadiuvato da apposito personale dell'Aesfem in possesso di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza, il al fine di:

a) preparare le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP;

b) realizzare le analisi necessarie al comitato di vigilanza delle CCP per l'assolvimento dei suoi compiti;

c) sostenere il comitato di vigilanza delle CCP nella cooperazione internazionale a livello amministrativo.

13. Ai fini del presente regolamento, l'Aesfem provvede alla separazione strutturale tra il comitato di vigilanza delle CCP e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 24

Consultazione delle banche centrali di emissione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Per quanto riguarda le valutazioni di vigilanza effettuate in relazione agli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 e le decisioni da adottare a norma di tali articoli in relazione alle CCP di classe 2, il comitato di vigilanza delle CCP consulta le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f). Ciascuna banca centrale di emissione può comunicare una risposta. Qualora decida di rispondere, la banca centrale di emissione lo fa entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione. In situazioni di emergenza tale periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo alle valutazioni concernenti i progetti di decisione a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato di vigilanza delle CCP prende debitamente in esame la risposta e le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione e trasmette la propria valutazione alla banca centrale di emissione.

2. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP non tenga conto, nel suo progetto di decisione, delle modifiche proposte da una banca centrale di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP ne informa la banca centrale di emissione interessata per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle modifiche proposte da tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da tali modifiche. Il comitato di vigilanza delle CCP presenta al consiglio delle autorità di vigilanza le risposte ricevute e le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione e le ragioni per le quali non ne ha tenuto conto, unitamente al suo progetto di decisione.

3. Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma degli articoli 25, paragrafo 2 quater, e 85, paragrafo 6, il comitato di vigilanza delle CCP chiede l'accordo delle banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), per questioni relative alle rispettive valute di emissione. L'accordo di ciascuna banca centrale di emissione si considera ottenuto a meno che la banca centrale di emissione proponga modifiche o sollevi obiezioni entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, una banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Qualora una banca centrale di emissione proponga modifiche riguardo a questioni relative alla rispettiva valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP può presentare al consiglio delle autorità di vigilanza solamente il progetto di decisione modificata per quanto riguarda tali questioni. Qualora una banca centrale di emissione sollevi obiezioni riguardo a questioni relative alla relativa valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP non include tali questioni nel progetto di decisione che presenta al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione.

Art. 24

Processo decisionale in seno al comitato di vigilanza delle CCP

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

Il comitato di vigilanza delle CCP adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

Art. 24

Processo decisionale in seno al consiglio delle autorità di vigilanza

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 25, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5, dell'articolo 25 septdecies, dell'articolo 85, paragrafo 6, e dell'articolo 89, paragrafo 3 ter del presente regolamento, e in aggiunta solo per le CCP di classe 2 a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 del presente regolamento, il consiglio delle autorità di vigilanza decide su tali progetti di decisioni in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro dieci giorni lavorativi.

Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma di articoli diversi da quelli di cui al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza decide in merito a tali progetti di decisioni in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro tre giorni lavorativi.

Art. 24

Responsabilità

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP a rendere una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP rendono tale dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e rispondono a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia fatta richiesta.

2. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scritta sulle principali attività del comitato di vigilanza delle CCP, su richiesta e almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP comunicano per iscritto tutte le informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su base puntuale e in forma riservata. Tale relazione non contiene informazioni riservate relative alle singole CCP.

CAPO 4

Rapporti con i paesi terzi

Art. 25

Riconoscimento delle CCP di paesi terzi

(modificato dall'art. 63 della Dir. (UE) 2015/849, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le CCP stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione solo se sono riconosciute dall'Aesfem.

2. L'AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, può riconoscere le CCP stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione se:

a) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 6;

b) la CCP è autorizzata nel paese terzo in questione ed è soggetta a vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;

c) sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 7;

d) la CCP ha sede o è autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta, ad avviso della Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio (1), carenze strategiche che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;

e) la CCP non è stata considerata di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica a norma del paragrafo 2 bis ed è pertanto una CCP di classe 1.

2 bis. L'Aesfem determina, previa consultazione del CERS e delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), se una CCP di un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2) tenendo conto di tutti i criteri seguenti:

a) la natura, le dimensioni e la complessità delle attività della CCP nell'Unione e al di fuori dell'Unione nella misura in cui le sue attività possono avere un impatto sistemico sull'Unione o su uno o più dei suoi Stati membri, compreso:

i) il valore in termini aggregati e in ciascuna valuta dell'Unione delle operazioni compensate dalla CCP, o l'esposizione aggregata della CCP che esercita attività di compensazione nei confronti dei suoi partecipanti diretti e, nella misura in cui l'informazione è disponibile, dei loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione, anche laddove questi siano stati designati dagli Stati membri quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; e

ii) il profilo di rischio della CCP, fra l'altro in termini di rischio giuridico, operativo e commerciale;

b) l'effetto che il fallimento o il dissesto della CCP avrebbe:

i) sui mercati finanziari, anche sulla liquidità dei mercati serviti;

ii) sugli enti finanziari;

iii) sul sistema finanziario nel suo complesso; o

iv) sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

c) la struttura della partecipazione diretta della CCP, compresa, nella misura in cui l'informazione è disponibile, la struttura della rete di clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione dei suoi partecipanti diretti;

d) la misura in cui esistono servizi di compensazione alternativi di strumenti finanziari denominati in valute dell'Unione forniti da altre CCP ai partecipanti diretti e, nella misura in cui l'informazione è disponibile, ai rispettivi clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione;

e) il rapporto della CCP, le sue interdipendenze o altre interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e il sistema finanziario nel suo complesso, nella misura in cui ciò può influire sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al primo comma entro il 2 gennaio 2021.

Fatto salvo l'esito della procedura di riconoscimento, l'Aesfem, dopo aver condotto la valutazione di cui al primo comma, comunica alla CCP richiedente se essa è considerata o meno una CCP di classe 1 entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che la domanda della CCP è completa conformemente al paragrafo 4, secondo comma.

2 ter. Se determina che la CCP è a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica (CCP di classe 2) conformemente al paragrafo 2 bis, l'Aesfem riconosce tale CCP come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione solo se, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la CCP soddisfa, al momento del riconoscimento e, successivamente, su base continuativa, i requisiti stabiliti all'articolo 16 e ai titoli IV e V. Per quanto riguarda la conformità della CCP agli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, l'Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), secondo la procedura di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 1. L'Aesfem tiene conto, conformemente all'articolo 25 bis, della misura in cui la conformità di una CCP a tali requisiti è soddisfatta dal fatto che quest'ultima rispetta requisiti comparabili applicabili nel paese terzo;

b) le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), hanno fornito all'Aesfem conferma scritta, entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che una CCP di un paese terzo non è una CCP di classe 1 conformemente al paragrafo 2 bis, o, a seguito del riesame conformemente al paragrafo 5, del fatto che la CCP soddisfa i seguenti requisiti che tali banche centrali di emissione possono avere imposto nell'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria:

i) presentare le informazioni che possa richiedere la banca centrale di emissione previa richiesta motivata di quest'ultima, se l'Aesfem non ha ottenuto altrimenti tali informazioni;

ii) cooperare pienamente e debitamente con la banca centrale di emissione, nell'ambito della valutazione della resilienza della CCP a sviluppi di mercato sfavorevoli effettuata in conformità dell'articolo 25 ter, paragrafo 3;

iii) aprire, o notificare l'intenzione di aprire, conformemente ai pertinenti requisiti e criteri di accesso, un conto di deposito overnight presso la banca centrale di emissione;

iv) rispettare i requisiti, applicati in situazioni eccezionali dalla banca centrale di emissione, nell'ambito delle sue competenze, al fine di far fronte a rischi di liquidità sistemici e temporanei che incidono sulla trasmissione della politica monetaria o sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e riguardanti il controllo del rischio di liquidità, i requisiti in materia di margini, le garanzie, gli accordi di regolamento o gli accordi di interoperabilità.

I requisiti di cui al punto iv) garantiscono l'efficienza, la solidità e la resilienza delle CCP e sono allineati a quelli di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V del presente regolamento.

L'applicazione dei requisiti di cui al punto iv) costituisce una condizione per il riconoscimento per un periodo limitato di massimo sei mesi. Qualora, allo scadere di tale periodo, la banca centrale di emissione consideri che la situazione eccezionale perdura, l'applicazione dei requisiti ai fini del riconoscimento può essere prorogata una sola volta per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi.

Prima di imporre o prorogare l'applicazione dei requisiti di cui al punto iv), la banca centrale di emissione ne informa l'Aesfem, le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi e fornisce loro una spiegazione circa gli effetti dei requisiti che intende imporre sull'efficienza, la solidità e la resilienza della CCP nonché una giustificazione della necessità e proporzionalità dei requisiti rispetto all'obiettivo di garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento in relazione alla propria valuta di emissione. L'Aesfem presenta alla banca centrale di emissione un parere entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di requisito o del progetto di proroga. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Nel suo parere l'Aesfem considera, in particolare, gli effetti dei requisiti imposti sull'efficienza, la solidità e la resilienza della CCP. Le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), possono presentare un parere entro lo stesso termine. Al termine del periodo di consultazione, la banca centrale di emissione prende debitamente in esame le modifiche proposte nei pareri dell'Aesfem o delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f).

La banca centrale di emissione informa inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio prima di prorogare l'applicazione dei requisiti di cui al punto iv).

La banca centrale di emissione coopera e condivide informazioni su base continuativa con l'Aesfem e le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in relazione ai requisiti di cui al punto iv), in particolare relativamente alla valutazione dei rischi di liquidità sistemici e agli effetti dei requisiti imposti sull'efficienza, la solidità e la resilienza della CCP.

Qualora una banca centrale di emissione imponga i requisiti di cui alla presente lettera dopo che una CCP di classe 2 sia stata riconosciuta, il rispetto di tali requisiti è considerato una condizione per il riconoscimento e le banche centrali di emissione forniscono all'Aesfem conferma scritta, entro novanta giorni lavorativi, del fatto che la CCP soddisfa i requisiti.

Se una banca centrale di emissione non ha fornito una conferma scritta all'Aesfem entro il termine stabilito, l'Aesfem può considerare tale requisito soddisfatto;

c) la CCP ha fornito all'Aesfem:

i) una dichiarazione scritta, firmata dal suo rappresentante legale, che esprime il consenso incondizionato della CCP a:

-  fornire entro tre giorni lavorativi dalla notifica della richiesta da parte dell'Aesfem, tutti i documenti, i registri, le informazioni e i dati detenuti da tale CCP al momento in cui la richiesta è notificata; e

-  consentire all'Aesfem l'accesso a tutti i locali aziendali della CCP;

ii) un parere legale motivato da parte di un consulente giuridico indipendente che conferma che il consenso espresso è valido ed opponibile in base alla pertinente legislazione applicabile;

d) la CCP ha attuato tutte le necessarie misure e posto in essere tutte le necessarie procedure per garantire l'effettivo rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e c);

e) la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2 quater.

2 quater. L'Aesfem, previa consultazione del CERS e in accordo con le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in conformità dell'articolo 24 ter, paragrafo 3, e proporzionalmente al grado di rilevanza sistemica della CCP in conformità del paragrafo 2 bis del presente articolo, può concludere, sulla base di una valutazione circostanziata, che una CCP o alcuni suoi servizi di compensazione presentano una rilevanza sistemica talmente significativa che tale CCP non dovrebbe essere riconosciuta come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione. L'accordo di una banca centrale di emissione dovrebbe essere attinente solo alla propria valuta di emissione e non all'interezza della raccomandazione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Nella sua valutazione, inoltre, l'Aesfem:

a) spiega come il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 ter non sarebbe sufficiente a far fronte al rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

b) descrive le caratteristiche dei servizi di compensazione forniti dalla CCP, compresi i requisiti in materia di liquidità e regolamento mediante consegna fisica associati alla fornitura di tali servizi;

c) fornisce una valutazione tecnica quantitativa dei costi e benefici e delle conseguenze di una decisione volta a non riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività, tenendo conto dei seguenti elementi:

i) l'esistenza di potenziali sostituti alternativi per la fornitura dei servizi di compensazione in questione nelle valute interessate ai partecipanti diretti, e, nella misura in cui l'informazione è disponibile, ai loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione;

ii) le possibili conseguenze dell'inclusione dei contratti in essere detenuti presso la CCP nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione.

In base alla sua valutazione, l'Aesfem raccomanda alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che confermi che non è opportuno riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività di compensazione.

La Commissione dispone di un minimo di trenta giorni lavorativi durante i quali valutare la raccomandazione dell'Aesfem.

Dopo la presentazione della raccomandazione di cui al secondo comma, la Commissione può adottare, come misura di ultima istanza, un atto di esecuzione in cui specifica:

a) che, dopo il periodo di adattamento indicato dalla Commissione a norma della lettera b) del presente comma, tutti i servizi di compensazione di tale CCP di paese terzo, o alcuni di essi, possono essere forniti a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione solo dopo che tale CCP sia stata autorizzata in questo senso in conformità dell'articolo 14;

b) un periodo di adattamento adeguato per la CCP, i suoi partecipanti diretti e i loro clienti. Il periodo di adattamento non supera i due anni ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, se sussistono ancora le ragioni per concedere un periodo di adattamento;

c) le condizioni alle quali la CCP può continuare a fornire taluni servizi o attività di compensazione durante il periodo di adattamento di cui alla lettera b);

d) le eventuali misure da adottare durante il periodo di adattamento per limitare i possibili costi per i partecipanti diretti e i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell'Unione.

Nell'indicare i servizi e il periodo di adattamento di cui al quarto comma, lettere a) e b), la Commissione considera:

a) le caratteristiche dei servizi offerti dalla CCP e la loro sostituibilità;

b) se e in quale misura le operazioni compensate in essere debbano essere incluse nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione, tenendo conto delle conseguenze giuridiche ed economiche dell'inclusione;

c) le possibili implicazioni sul piano dei costi per i partecipanti diretti e, se tale informazione è disponibile, per i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell'Unione.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

3. Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), l'Aesfem consulta:

a) l'autorità competente dello Stato membro in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi di compensazione e che quest'ultima ha selezionato;

b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell'arco di un anno danno o la CCP prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto dall'articolo 42;

c) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione situate nell'Unione che la CCP serve o servirà;

d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP stabilite nell'Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

e) i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f) le banche centrali che emettono tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP.

4. La CCP di cui al paragrafo 1 presenta domanda all'AESFEM.

La CCP richiedente fornisce all'Aesfem tutte le informazioni necessarie ai fini del suo riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l'Aesfem accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l'Aesfem fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. L'Aesfem trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente al collegio delle CCP di paesi terzi.

La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 per le CCP di classe 1, al paragrafo 2, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 ter per le CCP di classe 2. Entro 180 giorni lavorativi dalla determinazione che una domanda è completa conformemente al secondo comma, l'ESMA informa per iscritto la CCP richiedente se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato, accludendo una motivazione circostanziata.

L'Aesfem pubblica sul suo sito web l'elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento, indicandone la classificazione come CCP di classe 1 o CCP di classe 2.

5. L'Aesfem, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento di una CCP stabilita in un paese terzo:

a) se la CCP intende estendere o ridurre la gamma di attività e servizi nell'Unione, nel cui caso la CCP informa l'Aesfem presentando tutte le informazioni necessarie; e

b) in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

Se il riesame è intrapreso conformemente al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la CCP non è tenuta a presentare una nuova domanda, ma fornisce all'ESMA tutte le informazioni necessarie affinché l'ESMA riesamini il suo riconoscimento. Se l'ESMA intraprende un riesame del riconoscimento di una CCP stabilita in un paese terzo conformemente al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'ESMA non tratta tale riesame come una domanda di riconoscimento della corrispondente CCP riconosciuta.

Se, a seguito del riesame di cui al primo comma, l'Aesfem determina che la CCP di un paese terzo che è stata classificata come CCP di classe 1 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2, l'Aesfem fissa un adeguato periodo di adattamento non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2 ter. L'Aesfem può prorogare tale periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o dell'autorità competente responsabile della vigilanza dei partecipanti diretti, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e implicazioni per i partecipanti diretti stabiliti nell'Unione.

6. La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce che:

a) le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP autorizzate in tale paese terzo soddisfino su base continuativa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento;

b) tali CCP sono soggette nel paese terzo, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme;

c) il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.

La Commissione può subordinare l'applicazione dell'atto di esecuzione di cui al primo comma all'effettivo adempimento di tutti gli obblighi ivi stabiliti da parte di un paese terzo su base continuativa e alla capacità dell'Aesfem di esercitare effettivamente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dei paragrafi 2 e 2 ter o in relazione al controllo di cui al paragrafo 6 ter, anche concordando e applicando gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7.

Se ciò è nell'interesse dell'Unione e in considerazione dei rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione dovuti alla prevista partecipazione di partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a CCP stabilite in un paese terzo, la Commissione può adottare l'atto di esecuzione di cui al primo comma indipendentemente dal fatto che sia soddisfatta la lettera c) di tale comma.

6 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c).

6 ter. L'Aesfem controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi per i quali sono stati adottati atti di esecuzione a norma del paragrafo 6.

Qualora individui sviluppi in materia di regolamentazione o di vigilanza in tali paesi terzi che possano incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri, l'Aesfem ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione nonché i membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 quater. Tutte queste informazioni sono trattate in via riservata.

L'Aesfem presenta su base annua una relazione riservata alla Commissione e ai membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 quater in merito agli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi di cui al primo comma.

7. L'ESMA conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti dei paesi terzi interessate il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6.

7 bis. Se l'ESMA non ha ancora stabilito la classificazione di una CCP o se l'ESMA ha stabilito che tutte o alcune CCP di un paese terzo pertinente sono CCP di classe 1, gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 tengono conto del rischio che la fornitura di servizi di compensazione da parte di tali CCP comporta e specificano:

a) il meccanismo per lo scambio di informazioni su base annuale tra l'ESMA, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, affinché l'ESMA sia in grado di:

i) garantire che la CCP soddisfi le condizioni per il riconoscimento di cui al paragrafo 2;

ii) individuare qualsiasi potenziale impatto rilevante sulla liquidità del mercato o sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; e

iii) monitorare le attività di compensazione presso una o più CCP stabilite in tale paese terzo da parte di partecipanti diretti stabiliti nell'Unione o facenti parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione;

b) in via eccezionale, il meccanismo per lo scambio di informazioni su base trimestrale che richiede informazioni dettagliate in merito agli aspetti di cui al paragrafo 2 bis e, in particolare, informazioni sulle modifiche significative dei modelli e dei parametri di rischio, sull'estensione delle attività e dei servizi della CCP e sui cambiamenti nella struttura dei conti dei clienti, al fine di rilevare se una CCP è potenzialmente prossima ad assumere o suscettibile di assumere una rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, nonché il meccanismo per lo scambio di informazioni sugli sviluppi del mercato che potrebbero avere conseguenze per la stabilità finanziaria dell'Unione;

c) il meccanismo di rapida notifica all'ESMA se l'autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi;

d) il meccanismo per la tempestiva comunicazione all'ESMA da parte dell'autorità competente del paese terzo nel caso in cui la CCP di un paese terzo che è sottoposta alla vigilanza di tale autorità competente intenda estendere o ridurre i propri servizi o le proprie attività di compensazione;

e) le procedure necessarie per il controllo effettivo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza in un paese terzo;

f) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi informano, senza indebito ritardo, l'ESMA, il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 quater e le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), di ogni situazione di emergenza in relazione alla CCP riconosciuta, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario nell'Unione o in uno dei suoi Stati membri e le procedure e i piani di emergenza da attuare in tali situazioni;

g) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l'efficace esecuzione delle decisioni adottate dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 septies, dell'articolo 25 undecies, dell'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 25 terdecies, dell'articolo 25 quaterdecies e dell'articolo 25 septdecies;

h) il consenso delle autorità dei paesi terzi all'ulteriore condivisione di qualsiasi informazione fornita all'ESMA nell'ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di cui al paragrafo 3 e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi, fatte salve le prescrizioni in materia di segreto professionale di cui all'articolo 83.

7 ter. Qualora l'ESMA abbia stabilito che almeno una CCP di un paese terzo pertinente è una CCP di classe 2, gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 specificano, in relazione a tali CCP di classe 2, almeno quanto segue:

a) gli elementi di cui al paragrafo 7 bis, lettere a), c), e), f), e h), qualora non siano già stati stabiliti accordi di cooperazione con il paese terzo interessato a norma del suddetto paragrafo;

b) il meccanismo per lo scambio di informazioni su base almeno mensile tra l'ESMA, se del caso, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'ESMA per garantire il rispetto da parte della CCP dei requisiti di cui al paragrafo 2 ter;

c) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso l'accordo delle autorità dei paesi terzi a consentire indagini e ispezioni in loco in forza, rispettivamente, degli articoli 25 octies e 25 nonies;

d) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l'efficace esecuzione delle decisioni adottate dall'ESMA in conformità degli articoli 25 ter, da 25 septies a 25 quaterdecies, 25 septdecies e 25 octodecies;

e) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi:

i) consultano l'ESMA in merito alla preparazione e alla valutazione dei piani di risanamento e in merito alla preparazione dei piani di risoluzione in relazione agli aspetti rilevanti per l'Unione o per uno o più Stati membri;

ii) informano l'ESMA senza indebito ritardo dell'elaborazione dei piani di risanamento e dei piani di risoluzione e ogni successiva modifica sostanziale di tali piani in relazione ad aspetti rilevanti per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri;

iii) informano l'ESMA senza indebito ritardo se la CCP di classe 2 intende attivare il piano di risanamento o se le autorità del paese terzo hanno stabilito che vi sono indicazioni di una situazione di crisi emergente che potrebbe incidere sulle operazioni di tale CCP di classe 2, in particolare sulla sua capacità di prestare servizi di compensazione, o se le autorità del paese terzo prevedono di avviare un'azione di risoluzione nel prossimo futuro.

7 quater. Ove ritenga che un'autorità competente di un paese terzo non applichi una qualsiasi delle disposizioni stabilite in un accordo di cooperazione concluso a norma dei paragrafi 7, 7 bis e 7 ter, l'ESMA ne informa la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo. In tal caso la Commissione può decidere di riesaminare l'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6.

8. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni che la CCP deve trasmettere all'AESFEM nella sua domanda di riconoscimento.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(1)

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).

Art. 25

Conformità comparabile

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Una CCP di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, può presentare una richiesta motivata affinché l'Aesfem valuti se, con il rispetto da parte della CCP del quadro applicabile del paese terzo, tenendo conto delle disposizioni dell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V. L'Aesfem trasmette immediatamente la richiesta al collegio delle CCP di paesi terzi.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo fornisce gli elementi di fatto per la constatazione della comparabilità e le ragioni per cui la conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo soddisfa i requisiti enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V. La CCP di classe 2 presenta la propria richiesta motivata di cui al paragrafo 1 in formato elettronico tramite la banca dati centrale.

L'ESMA concede una conformità comparabile, a livello integrale o parziale, qualora decida, sulla base della richiesta motivata presentata di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che la CCP di classe 2, in virtù della sua conformità ai pertinenti requisiti applicabili nel paese terzo, è considerata conforme ai requisiti enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V e pertanto soddisfa il requisito per il riconoscimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a).

L'ESMA revoca, integralmente o in relazione a un particolare requisito, la conformità comparabile se la CCP di classe 2 non soddisfa più le condizioni per una conformità comparabile e se tale CCP non ha adottato le misure correttive richieste dall'ESMA entro il termine stabilito. Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revoca della conformità comparabile, l'ESMA si adopera al fine di prevedere un periodo di adattamento adeguato non superiore a sei mesi.

Qualora conceda una conformità comparabile, l'ESMA continua a essere responsabile dell'adempimento dei suoi obblighi e dello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, in particolare in virtù degli articoli 25 e 25 ter, e continua a esercitare i poteri di cui agli articoli 25 quater, 25 quinquies, agli articoli da 25 septies a 25 quaterdecies, agli articoli 25 septdecies e 25 octodecies.

Fatta salva la capacità dell'ESMA di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, qualora conceda una conformità comparabile, l'ESMA conclude accordi amministrativi con l'autorità del paese terzo al fine di garantire un adeguato scambio di informazioni e una cooperazione che consenta all'ESMA di monitorare il rispetto su base continuativa dei requisiti per la conformità comparabile.

3. La Commissione, al fine di garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchi effettivamente gli obiettivi regolamentari dei requisiti enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V e gli interessi dell'Unione nel suo insieme, adotta un atto delegato che specifichi quanto segue:

a) gli elementi minimi da valutare ai fini del paragrafo 1 del presente articolo;

b) le modalità e le condizioni per effettuare la valutazione.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma in conformità dell'articolo 82 entro il 2 gennaio 2021.

Art. 25

Conformità su base continuativa alle condizioni previste per il riconoscimento

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'Aesfem è responsabile dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza su base continuativa derivanti dal presente regolamento in relazione alla conformità delle CCP di classe 2 riconosciute ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a). Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 l'Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), in conformità dell'articolo 24 ter, paragrafo 1.

L'ESMA chiede a ciascuna CCP di classe 2 tutto quanto segue:

a) una conferma, almeno su base annua, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettere a), c) e d), continuano ad essere soddisfatti;

b) informazioni e dati su base regolare per assicurare che l'ESMA sia in grado di vigilare sul rispetto da parte della CCP dei requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a).

Se una banca centrale di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), ritiene che una CCP di classe 2 non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b), essa ne dà immediata notifica all'Aesfem.

2. Qualora una CCP di classe 2 non fornisca all'Aesfem la conferma di cui al paragrafo 1, secondo comma, o qualora l'Aesfem riceva una notifica ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, si considera che la CCP non rispetta più le condizioni di riconoscimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, e si applica pertanto la procedura di cui all'articolo 25 septdecies, paragrafi 2, 3 e 4.

3. L'Aesfem, in cooperazione con il CERS, effettua valutazioni sulla resilienza delle CCP di classe 2 riconosciute agli sviluppi negativi dei mercati in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, in coordinamento con le valutazioni di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b). Le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono contribuire a tali valutazioni nell'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. Nell'effettuare tali valutazioni, l'Aesfem include almeno i rischi finanziari e operativi, e garantisce l'uniformità con le valutazioni della resilienza delle CCP dell'Unione effettuate a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento.

Art. 25

Collegio delle CCP di paesi terzi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. L'Aesfem istituisce un collegio delle CCP di paesi terzi onde agevolare la condivisione delle informazioni.

2. Il collegio è composto da:

a) il presidente del comitato di vigilanza delle CCP, che presiede il collegio;

b) i due membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP;

c) le autorità competenti di cui all'articolo 22; negli Stati membri in cui più di un'autorità è stata designata come competente in conformità dell'articolo 22, tali autorità si accordano su un rappresentante comune;

d) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell'Unione;

e) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione servite o destinate a essere servite dalle CCP;

f) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei depositari centrali di titoli stabiliti nell'Unione a cui sono collegate o intendono collegarsi le CCP;

g) i membri del SEBC.

3. I membri del collegio possono chiedere che il comitato di vigilanza delle CCP discuta temi specifici relativi a una CCP stabilita in un paese terzo. Tale richiesta è formulata per iscritto e contiene una motivazione dettagliata per la richiesta. Il comitato di vigilanza delle CCP valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata.

4. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 83 si applica a tutti i membri del collegio.

Art. 25

Commissioni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. L'Aesfem impone il pagamento delle seguenti commissioni alle CCP stabilite in un paese terzo conformemente al presente regolamento e conformemente all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 3:

a) commissioni associate alla domanda di riconoscimento di cui all'articolo 25;

b) commissioni annuali associate alle funzioni dell'Aesfem in conformità del presente regolamento in relazione alle CCP riconosciute in conformità dell'articolo 25.

2. Le commissioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate al fatturato della CCP interessata e coprono tutti i costi sostenuti dall'Aesfem per il riconoscimento della CCP e lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del presente regolamento.

3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 al fine di specificare ulteriormente quanto segue:

a) i tipi di commissione;

b) le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili;

c) l'importo delle commissioni;

d) le modalità di pagamento da parte dei seguenti soggetti:

i) una CCP che presenta domanda di riconoscimento;

ii) una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 1 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2;

iii) una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 2 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 ter.

Art. 25

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 25 septies a 25 nonies

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

I poteri conferiti all'Aesfem, o a un suo funzionario, o ad altra persona da essi autorizzata dagli articoli da 25 septies a 25 novies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Art. 25

Richiesta di informazioni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Con semplice richiesta o tramite decisione, l'ESMA può imporre alle CCP riconosciute e a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornirle tutte le informazioni necessarie per monitorare la prestazione di servizi e attività di compensazione da parte di tali CCP nell'Unione e per lo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma e sollecitate con semplice richiesta possono essere di natura periodica o una tantum.

2. Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, l'Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:

a) il presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) la finalità della richiesta;

c) le informazioni richieste;

d) il termine entro il quale fornire le informazioni;

e) che la persona alla quale sono richieste le informazioni non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 25 undecies, in combinato disposto con l'allegato III, sezione V, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;

3. Nel richiedere le informazioni a norma del paragrafo 1 tramite decisione, l'Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:

a) il presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) la finalità della richiesta;

c) le informazioni richieste;

d) il termine entro il quale fornire le informazioni;

e) le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 25 duodecies laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 25 undecies, in combinato disposto con l'allegato III, sezione V, lettera a), laddove si ometta di fornire le informazioni richieste, o le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e

g) il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'Aesfem e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L'Aesfem trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della propria decisione alla pertinente autorità competente del paese terzo in questione in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Art. 25

Indagini generali

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'Aesfem ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle CCP di classe 2 e ai terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'Aesfem sono abilitati a:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c) convocare e chiedere alle CCP di classe 2, o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'oggetto e alle finalità dell'indagine e registrarne le risposte;

d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

Su richiesta motivata all'Aesfem, le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono partecipare a tali indagini qualora queste ultime siano pertinenti all'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria.

Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che possono essere pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti.

2. I funzionari e altre persone autorizzate dall'Aesfem allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 duodecies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 25 undecies, in combinato disposto con l'allegato III, sezione V, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 siano inesatte o fuorvianti.

3. Le CCP di classe 2 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'Aesfem. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 duodecies del presente regolamento, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4. Prima di notificare un'indagine a una CCP di classe 2, l'Aesfem informa la pertinente autorità competente del paese terzo in cui si deve condurre l'indagine dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo in questione possono, su richiesta dell'Aesfem, assistere le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo in questione possono altresì presenziare alle indagini. Le indagini svolte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l'autorità competente del paese terzo.

Art. 25

Ispezioni in loco

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento l'Aesfem ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali aziendali, gli immobili e le proprietà delle CCP di classe 2 e dei terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività.

Se utile all'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria, le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono presentare una richiesta motivata all'Aesfem di partecipare a dette ispezioni in loco.

Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che potrebbero essere pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'Aesfem a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, agli immobili o proprietà delle persone giuridiche soggette all'ispezione avviata a seguito di una decisione adottata dall'Aesfem e possono esercitare tutti i poteri conformemente all'articolo 25 octies, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l'Aesfem avvisa dell'ispezione la pertinente autorità competente del paese terzo in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia dell'ispezione, dopo aver informato la pertinente autorità competente del paese terzo, l'Aesfem può svolgere l'ispezione in loco senza informare preventivamente la CCP. Le ispezioni condotte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l'autorità competente del paese terzo.

I funzionari e le altre persone autorizzati dall'Aesfem a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 duodecies, qualora le persone interessate non si sottopongano all'ispezione.

4. Le CCP di classe 2 si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'Aesfem. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, ne individua la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 duodecies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

5. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate possono, su richiesta dell'Aesfem, prestare attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone autorizzati dall'Aesfem. I funzionari della pertinente autorità competente del paese terzo possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

6. L'Aesfem può inoltre chiedere alle autorità competenti del paese terzo di svolgere per suo conto dei compiti d'indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 25 octies, paragrafo 1.

7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'Aesfem constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'Aesfem può richiedere all'autorità competente del paese terzo in questione di prestare l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

Art. 25

Norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all'allegato III, l'Aesfem nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini per indagare. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di riconoscimento o di vigilanza della CCP interessata e svolge i propri compiti in maniera indipendente rispetto all'Aesfem.

2. Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'Aesfem un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 25 septies e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 25 octies e 25 nonies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 25 sexies.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'Aesfem nelle sue attività.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all'Aesfem, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni oggetto dell'indagine. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4. Quando trasmette all'Aesfem il fascicolo contenente i risultati delle indagini, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'Aesfem.

5. In base al fascicolo contenente i risultati delle indagini del funzionario incaricato delle indagini, e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 25 terdecies, l'Aesfem decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni elencate all'allegato III, e in caso affermativo, adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 25 octodecies e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 25 undecies.

6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'Aesfem, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

8. L'Aesfem si rivolge alle autorità competenti per le indagini e per l'eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del quadro giuridico applicabile del paese terzo. Inoltre l'Aesfem si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Art. 25

Sanzioni amministrative pecuniarie

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. Qualora, conformemente all'articolo 25 decies, paragrafo 5, constati che una CCP ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni elencate nell'allegato III, l'Aesfem adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una CCP se l'Aesfem ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che la CCP o la sua alta dirigenza ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. L'importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo, come definito dalla pertinente normativa dell'Unione, della persona giuridica nell'esercizio precedente.

3. Gli importi di base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato IV.

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo della CCP interessata nell'esercizio precedente, ma, qualora la CCP abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del beneficio.

Se un'azione o un'omissione compiuta da una CCP costituisce più di una violazione elencata all'allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di tali violazioni.

Art. 25

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. L'Aesfem infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

a) una CCP di classe 2 a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata a norma dell'articolo 25 octodecies, paragrafo 1, lettera a);

b) una persona di cui all'articolo 25 septies, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 25 septies;

c) una CCP di classe 2:

i) a sottoporsi a un'indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 25 octies; o

ii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 25 nonies.

2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. L'importo è calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'Aesfem. Al termine di tale periodo, l'Aesfem rivede la misura.

Art. 25

Audizione delle persone interessate

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies, l'Aesfem dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'Aesfem basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'Aesfem può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Tali persone hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'Aesfem, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'Aesfem.

Art. 25

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. L'Aesfem comunica al pubblico ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione per la reiterazione dell'inadempimento imposta ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies del presente regolamento, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale divulgazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies sono di natura amministrativa.

3. Qualora decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'Aesfem ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le pertinenti autorità competenti del paese terzo, indicando le ragioni della sua decisione.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Art. 25

Controllo della Corte di giustizia

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Aesfem ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento irrogata.

Art. 25

Modifiche degli allegati III e IV

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

Al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 16 e ai titoli IV e V, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per garantire che le violazioni di cui all'allegato III corrispondano ai requisiti di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V.

Al fine di tenere conto degli sviluppi dei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 riguardo alle misure per modificare l'allegato IV.

Art. 25

Revoca del riconoscimento

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Lasciando impregiudicato l'articolo 25 octodecies e fatti salvi i paragrafi che seguono, l'Aesfem, previa consultazione delle autorità e delle entità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, revoca una decisione di riconoscimento adottata conformemente all'articolo 25 se:

a) la CCP interessata non si è avvalsa del riconoscimento entro sei mesi, rinuncia espressamente al riconoscimento o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi;

b) la CCP interessata ha ottenuto il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) la CCP interessata ha violato in modo grave e sistematico uno qualsiasi dei requisiti applicabili di cui al presente regolamento o non soddisfa più una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 25, e non ha adottato la misura correttiva richiesta dall'ESMA entro un termine fissato adeguatamente, di massimo un anno;

d) l'Aesfem non è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità a norma del presente regolamento rispetto alla CCP interessata a causa della mancata trasmissione all'Aesfem, da parte dell'autorità del paese terzo competente per la CCP, di tutte le informazioni pertinenti o della mancata cooperazione con l'Aesfem conformemente all'articolo 25, paragrafo 7;

e) l'atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, è stato revocato o sospeso, o una delle condizioni ad esso collegate non è più soddisfatta.

L'Aesfem può limitare la revoca del riconoscimento a un servizio, un'attività o a una categoria di strumenti finanziari in particolare.

Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revoca del riconoscimento, l'Aesfem si adopera al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato e prevede un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni.

2. Prima di revocare il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ESMA tiene conto della possibilità di applicare le misure di cui all'articolo 25 octodecies, paragrafo 1, lettere a), b), e c).

Se determina che non è stata adottata alcuna misura correttiva entro il termine stabilito conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o che la misura adottata non è adeguata, l'ESMA, previa consultazione delle autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, revoca la decisione di riconoscimento.

3. L'Aesfem notifica senza indebito ritardo alla pertinente autorità competente del paese terzo una decisione di revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta.

4. Se una delle autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, ritiene che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, essa può chiedere all'Aesfem di valutare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta o del suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare. Qualora decida di non revocare il riconoscimento della CCP interessata, l'Aesfem motiva in modo esauriente tale decisione all'autorità richiedente.

Art. 25

Misure di vigilanza dell'Aesfem

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

1. Qualora constati, conformemente all'articolo 25 decies, paragrafo 5, che una CCP di classe 2 ha commesso una delle violazioni elencate nell'allegato III, l'Aesfem adotta una o più delle decisioni seguenti:

a) richiedere alla CCP di porre fine alla violazione;

b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 25 undecies;

c) emanare una comunicazione pubblica;

d) revocare il riconoscimento della CCP o il suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare, a norma dell'articolo 25 septdecies.

2. L'Aesfem, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se tale violazione abbia evidenziato carenze gravi o sistematiche nelle procedure della CCP, nei suoi sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno;

c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

3. Senza indebito ritardo l'Aesfem notifica alla CCP interessata qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 e la comunica alle pertinenti autorità competenti del paese terzo e alla Commissione. Essa pubblica altresì tali decisioni sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l'Aesfem rende altresì pubblico il diritto della CCP interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell'Aesfem può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO IV

REQUISITI DELLE CCP

CAPO 1

Requisiti organizzativi

Art. 26

Disposizioni generali

(modificato dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le CCP si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

Fatti salvi gli accordi di interoperabilità di cui al titolo V o la conduzione della sua politica di investimento a norma dell'articolo 47, una CCP non è né diventa un partecipante diretto o un cliente, né conclude accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto al fine di svolgere attività di compensazione presso una CCP.

2. Le CCP adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3. Le CCP mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Esse utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati, tra cui sistemi di TIC gestiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

4. Le CCP mantengono una chiara separazione nell'ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività.

5. Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio.

[6. Le CCP mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.] (paragrafo soppresso) (2)

7. Le CCP rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che le disciplinano nonché i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti.

8. Le CCP sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti. I risultati di tali verifiche sono comunicati al consiglio della CCP e sono messi a disposizione dell'ESMA e dell'autorità competente della CCP.

9. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(1)

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022).

(2)

Paragrafo soppresso dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554.

Art. 27

Alta dirigenza e consiglio

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'alta dirigenza della CCP possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP.

2. Le CCP hanno un consiglio. Almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. I rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti sono invitati alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della CCP.

I membri del consiglio della CCP, compresi i membri indipendenti, possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione.

2 bis. La composizione del consiglio della CCP tiene debitamente conto del principio dell'equilibrio di genere.

3. Le CCP stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente e dei revisori i verbali delle riunioni.

Art. 28

Comitato dei rischi

(modificato dall'art. 87 del Reg. (UE) 2021/23, applicabile a decorrere dal 12 agosto 2022 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. La CCP istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e da rappresentanti dei suoi clienti. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della CCP e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. L'ESMA e le autorità competenti possono chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della CCP. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi.

2. La CCP stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.

3. Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti riguardanti il modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l'esternalizzazione di funzioni. Il comitato dei rischi informa tempestivamente il consiglio di qualsiasi nuovo rischio che incide sulla resilienza della CCP. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. E' compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP in situazioni di emergenza, compresi gli sviluppi attinenti alle esposizioni dei partecipanti diretti verso la CCP e alle interdipendenze con altre CCP.

4. Fatto salvo il diritto dell'ESMA e delle autorità competenti di essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

5. La CCP informa immediatamente l'ESMA, l'autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l'autorità competente dei settori in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.

Art. 29

Conservazione dei dati

1. Le CCP conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto del presente regolamento.

2. Le CCP conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante CCP.

3. Le CCP mettono a disposizione dell'autorità competente, dell'AESFEM e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

4. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in dettaglio i dati e le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 30

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. L'autorità competente concede l'autorizzazione a una CCP solo qualora abbia ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.

2. L'autorità competente non concede l'autorizzazione a una CCP se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate in seno alla CCP. Qualora sia stato istituito un collegio di cui all'articolo 18, tale collegio emette un parere sull'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate nella CCP, a norma dell'articolo 19 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.

3. Quando esistono stretti legami tra la CCP e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscano di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

4. Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell'autorizzazione alla CCP. Il collegio di cui all'articolo 18 emette un parere sulla possibilità che l'influenza possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP e sulle misure previste per porre fine a tale situazione, a norma dell'articolo 19 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.

5. L'autorità competente non concede l'autorizzazione alla CCP se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Art. 31

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. La controparte centrale informa la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmette tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l'autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l'esclusione del membro interessato del consiglio.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una CCP in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che la CCP divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») ne dà previa notifica scritta all'autorità competente della CCP nella quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP («candidato venditore») ne dà previa notifica scritta all'autorità competente, indicando l'entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la CCP cessi di essere un'impresa figlia.

L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica e condivide le informazioni con l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 18.

Entro sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e fatto salvo il caso di estensione in conformità con il presente articolo ("periodo di valutazione"), l'autorità competente effettua la valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 ("valutazione"). Durante il periodo di valutazione il collegio di cui all'articolo 18 emette un parere a norma dell'articolo 19 e l'ESMA emette un parere a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.

L'autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3. Durante il periodo di valutazione l'autorità competente, per proprio conto e ove richiesto dall'ESMA o dal collegio di cui all'articolo 18, può, se del caso, senza indebito ritardo ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere tali ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo a una sospensione del periodo di valutazione.

4. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore:

a) risieda fuori dall'Unione o sia soggetto a regolamentazione esterna all'Unione; o

b) sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (1), o delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.

5. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. L'autorità competente ne informa il collegio di cui all'articolo 18. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l'autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.

6. Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l'autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione entro il periodo di valutazione.

7. L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

8. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

(1)

GU L 228 dell'11.8.1992.

Art. 32

Valutazione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della CCP cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla CCP, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:

a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;

b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività della CCP;

c) se la CCP sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;

d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella CCP in cui si propone l'acquisizione.

Nel valutare la capacità della CCP di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la CCP diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

La valutazione dell'autorità competente relativa alla notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio di cui all'articolo 18 a norma dell'articolo 19 e di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5. In deroga all'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa CCP, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6. Le autorità competenti interessate cooperano strettamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a) un'altra CCP, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

b) l'impresa madre di un'altra CCP, di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

c) una persona fisica o giuridica che controlla un'altra CCP, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro.

7. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato la CCP alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Art. 33

Conflitti di interesse

1. Le CCP mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse. Esse mantengono e attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi.

2. Se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente, essa informa chiaramente il partecipante diretto della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto. Se conosce il cliente, la CCP informa il cliente e il partecipante diretto il cui cliente è interessato.

3. Se la CCP è un'impresa madre o un'impresa figlia, le disposizioni scritte tengono conto anche delle circostanze di cui la CCP è o dovrebbe essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

4. Le disposizioni scritte fissate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:

a) le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più partecipanti diretti o clienti;

b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tale conflitto.

5. Le CCP adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Una persona fisica avente stretti legami con una CCP o una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione scritta del cliente cui appartengono tali informazioni riservate.

Art. 34

Continuità operativa

(modificato dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554)

1. Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendenti una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC predisposti e attuati in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi della CCP.

2. Le CCP adottano, attuano e mantengono un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di una decisione a norma dell'articolo 20, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

3. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo e i requisiti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, con l'esclusione della politica di continuità operativa delle TIC e dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 35

Esternalizzazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Se esternalizza funzioni operative, servizi o attività, la CCP resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si assicura in ogni momento che:

a) l'esternalizzazione non comporti esonero dalla sua responsabilità;

b) il rapporto e gli obblighi della CCP nei confronti dei suoi partecipanti diretti o, a seconda del caso, dei loro clienti restino invariati;

c) le condizioni di rilascio dell'autorizzazione della CCP non cambino;

d) l'esternalizzazione non ostacoli l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l'accesso in loco per ottenere informazioni pertinenti necessarie per assolvere tali compiti;

e) l'esternalizzazione non abbia per effetto di privare la CCP dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

f) il prestatore di servizi applichi standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la CCP deve rispettare a norma del presente regolamento;

g) la CCP conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi su base continuativa;

h) la CCP abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

i) il prestatore di servizi collabori con l'autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

j) il prestatore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti o, qualora sia stabilito in un paese terzo, garantisca che le norme in materia di protezione dei dati di tale paese, o quelle figuranti nell'accordo concluso tra le parti interessate, siano comparabili alle norme in materia di protezione dei dati in vigore nell'Unione.

La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall'autorità competente. La decisione dell'autorità competente è oggetto di un parere del collegio di cui all'articolo 18 a norma dell'articolo 19 e di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.

2. L'autorità competente impone alla CCP di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

3. Le CCP mettono a disposizione dell'autorità competente, dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell'esecuzione delle attività esternalizzate al presente regolamento.

CAPO 2

Norme sulla condotta negli affari

Art. 36

Disposizioni generali

1. Quando fornisce servizi ai partecipanti diretti e, se del caso, ai loro clienti, la CCP agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi di tali partecipanti diretti e clienti e di una solida gestione dei rischi.

2. Le CCP si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.

Art. 37

Requisiti di partecipazione

(integrato dall'art. 87 del Reg. (UE) 2021/23, applicabile a decorrere dal 12 agosto 2022 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta. Fatti salvi gli accordi di interoperabilità di cui al titolo V o la conduzione della politica di investimento della CCP a norma dell'articolo 47, tali criteri assicurano che le CCP o i sistemi di compensazione non possano essere, direttamente o indirettamente, partecipanti diretti della CCP.

1 bis. Una CCP accetta come partecipanti diretti controparti non finanziarie soltanto se tali controparti non finanziarie riescono a dimostrare come intendono soddisfare i requisiti in materia di margine e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, anche in condizioni di stress del mercato.

L'autorità competente di una CCP che accetta controparti non finanziarie quali partecipanti diretti riesamina periodicamente gli accordi definiti dalla CCP al fine di monitorare il rispetto della condizione di cui al primo comma. L'autorità competente della CCP riferisce una volta l'anno al collegio di cui all'articolo 18 in merito ai prodotti compensati da tali controparti non finanziarie, alla loro esposizione complessiva e a eventuali rischi identificati.

Una controparte non finanziaria che agisce in qualità di partecipante diretto di una CCP può prestare servizi di compensazione a clienti solo a controparti non finanziarie appartenenti allo stesso gruppo di tale controparte non finanziaria e può tenere conti presso la CCP soltanto per le attività e le posizioni detenute per conto proprio o per conto di tali controparti non finanziarie.

L'ESMA può emettere un parere o una raccomandazione sull'adeguatezza di tali accordi a seguito di una verifica inter pares ad hoc.

2. Le CCP assicurano l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per tale valutazione. Le CCP effettuano, almeno una volta all'anno, un esame completo del rispetto del presente articolo da parte dei partecipanti diretti.

La CCP informa l'autorità competente di eventuali evoluzioni negative di rilievo riguardo al profilo di rischio di uno qualsiasi dei suoi partecipanti diretti determinato nel contesto della valutazione della CCP di cui al primo comma, o di altra valutazione con conclusione simile, compreso un aumento del rischio che uno qualsiasi dei suoi partecipanti diretti comporta per la CCP, che quest'ultima ritiene possano attivare una procedura in caso di inadempimento.

3. I partecipanti diretti che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Le norme applicate dalle CCP ai partecipanti diretti consentono loro di raccogliere informazioni utili essenziali al fine di individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti. Su richiesta, i partecipanti diretti informano la CCP dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l'accesso ai servizi della CCP. La responsabilità di garantire che i clienti rispettino i loro obblighi spetta ai partecipanti diretti.

4. Le CCP si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5. Le CCP possono rifiutare l'accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

6. Le CCP possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei partecipanti diretti, ad esempio la partecipazione all'asta delle posizioni di partecipanti diretti inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal partecipante diretto e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di partecipanti diretti.

7. Previa consultazione dell'ABE e del SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente gli elementi da prendere in considerazione se una CCP:

a) stabilisce i propri criteri di ammissione di cui al paragrafo 1;

b) valuta la capacità delle controparti non finanziarie che agiscono in qualità di partecipanti diretti di soddisfare i requisiti in materia di margini e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui al paragrafo 1 bis.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto dei seguenti aspetti:

a) le modalità e le specificità con cui le controparti non finanziarie potrebbero accedere o accedono già ai servizi di compensazione, anche in qualità di partecipanti diretti all'interno di modelli sponsorizzati;

b) la necessità di agevolare un accesso diretto prudenzialmente solido delle controparti non finanziarie ai servizi e alle attività di compensazione delle CCP;

c) la necessità di garantire la proporzionalità;

d) la necessità di assicurare una gestione efficace dei rischi.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 38

Trasparenza

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 18 dicembre 2019, dall'art. 87 del Reg. (UE) 2021/23, applicabile a decorrere dal 12 agosto 2022 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le CCP e i loro partecipanti diretti rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le CCP consentono ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l'accesso separato ai servizi specifici forniti.

Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni all'ESMA e alle autorità competenti.

2. Le CCP informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.

3. Le CCP comunicano all'ESMA, ai loro partecipanti diretti e alla loro autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti.

Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata.

4. Le CCP rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all'articolo 7.

5. Le CCP rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui l'autorità competente ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

6. Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo dell'ulteriore margine iniziale a livello di portafoglio che la CCP potrebbe richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione, compresa una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali potrebbero essere soggetti in scenari diversi. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza e i risultati della simulazione non sono vincolanti.

7. Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli di calcolo dei margini iniziali da loro utilizzati, comprese le metodologie per eventuali maggiorazioni, in modo chiaro e trasparente. Le informazioni:

a) spiegano chiaramente la concezione del modello di calcolo dei margini iniziali e il suo funzionamento, anche in condizioni di stress del mercato;

b) descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello di calcolo dei margini iniziali e le circostanze in cui tali ipotesi non sono più valide;

c) sono documentate.

8. I partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione e i clienti che prestano servizi di compensazione forniscono ai loro clienti almeno quanto segue:

a) informazioni sulle modalità di funzionamento dei modelli di marginazione della CCP;

b) informazioni sulle situazioni e sulle condizioni che potrebbero far scattare le richieste di margini;

c) informazioni sulle procedure utilizzate per stabilire l'importo che i clienti devono depositare; e

d) una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali i clienti potrebbero essere soggetti in scenari diversi.

Ai fini della lettera d), la simulazione dei requisiti in materia di margini comprende sia i margini richiesti dalla CCP che gli eventuali margini aggiuntivi richiesti dai partecipanti diretti e dai clienti che prestano essi stessi servizi di compensazione. I risultati di tale simulazione non sono vincolanti.

Su richiesta di un partecipante diretto, la CCP fornisce senza indebito ritardo a tale partecipante diretto le informazioni richieste per consentirgli di conformarsi al primo comma del presente paragrafo, a meno che tali informazioni non siano già fornite a norma dei paragrafi da 1 a 7. Se il partecipante diretto o il cliente presta servizi di compensazione, trasmette tali informazioni ai propri clienti, se del caso.

9. I partecipanti diretti della CCP e i clienti che forniscono servizi di compensazione informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all'applicazione delle procedure di gestione dell'inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite e delle posizioni previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell'articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficientemente dettagliate per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.

10. L'ESMA, in consultazione con l'ABE e il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a) i requisiti che lo strumento di simulazione deve soddisfare e il tipo di risultati da fornire a norma del paragrafo 6;

b) le informazioni che le CCP devono fornire ai partecipanti diretti in merito alla trasparenza dei modelli di margine a norma del paragrafo 7;

c) le informazioni che devono essere fornite dai partecipanti diretti e dai clienti che prestano servizi di compensazione ai loro clienti a norma dei paragrafi 7 e 8; e

d) i requisiti della simulazione dei margini da fornire ai clienti e il tipo di risultati da fornire a norma del paragrafo 8.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 39

Segregazione e portabilità

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 18 dicembre 2019)

1. Le CCP tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere nei conti presso la CCP stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività.

2. Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei clienti di quest'ultimo («segregazione omnibus»).

3. Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti («segregazione per singolo cliente»). Le CCP offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per contro dei loro clienti.

4. I partecipanti diretti tengono registri e contabilità separati che consentano loro di distinguere sia nei conti detenuti presso la CCP sia nei propri conti le loro attività e posizioni da quelle detenute per conto dei loro clienti presso la CCP.

5. I partecipanti diretti offrono ai loro clienti, almeno, la scelta tra «segregazione omnibus» e «segregazione per singolo cliente» e li informano dei costi e del livello di protezione di cui al paragrafo 7 associati a ciascuna opzione. Il cliente conferma tale scelta per iscritto.

6. Quando un cliente sceglie la segregazione per singolo cliente, anche gli eventuali margini eccedenti quelli dovuti dal cliente sono depositati presso la CCP, sono distinti dai margini di altri clienti o partecipanti diretti e non sono esposti a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

7. Le CCP e i partecipanti diretti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

8. Le CCP possono utilizzare i margini o i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (1), purché il ricorso a tali contratti sia previsto nel regolamento operativo delle CCP. Il partecipante diretto conferma per iscritto la sua accettazione del regolamento operativo. Le CCP rendono pubblico tale diritto di utilizzo, che è esercitato conformemente all'articolo 47.

9. Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso la CCP nei conti è soddisfatto se:

a) le attività e posizioni sono registrate in conti separati;

b) è impedita la compensazione di posizioni registrate in conti separati;

c) le attività a copertura delle posizioni registrate in un conto non sono esposte a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

10. Le attività si riferiscono a garanzie detenute a copertura delle posizioni e comprendono il diritto di trasferire attività equivalenti a tali garanzie o i proventi della realizzazione delle garanzie, ma non comprendono i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

11. Le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non impediscono alle CCP di agire in conformità dell'articolo 48, paragrafi 5, 6 e 7, per quanto riguarda le attività e posizioni registrate nei conti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

(1)

GU L 168 del 27.6.2002.

CAPO 3

Requisiti prudenziali

Art. 40

Gestione delle esposizioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

Le CCP misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un'altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le CCP hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole.

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e con l'obiettivo di facilitare la compensazione centrale da parte degli enti del settore pubblico, entro il 25 giugno 2026, l'ESMA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare il metodo che le CCP autorizzate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento devono utilizzare per il calcolo delle esposizioni e degli eventuali contributi alle risorse finanziarie delle CCP da parte degli enti del settore pubblico che partecipano a tali CCP, tenendo debitamente conto del mandato di tali enti.

Art. 41

Requisiti in materia di margini

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le CCP impongono, richiedono e riscuotono margini dai propri partecipanti diretti e, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti anche a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la CCP copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti delle CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera. Le CCP controllano continuamente e rivedono il livello dei loro margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto dei potenziali effetti prociclici di tali revisioni.

2. Per la determinazione dei margini, le CCP adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall'autorità competente e soggetti a un parere del collegio di cui all'articolo 18 conformemente all'articolo 19 e a un parere dell'ESMA conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.

3. Le CCP richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite. A tal fine le CCP prendono in considerazione, per quanto possibile, il potenziale impatto delle proprie riscossioni e dei propri pagamenti dei margini infragiornalieri sulla posizione di liquidità dei loro partecipanti e sulla resilienza delle CCP. La CCP non detiene, per quanto possibile, pagamenti dei margini di variazione infragiornalieri una volta riscossi tutti i pagamenti dovuti.

4. Le CCP richiedono e riscuotono margini adeguati a coprire i rischi derivanti dalle posizioni registrate in ogni conto detenuto in conformità dell'articolo 39 per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici. Le CCP possono calcolare i margini rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari a condizione che la metodologia impiegata sia prudente e solida.

5. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione dell'ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica, di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziarie, tenuto conto dell'obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le pratiche di marginazione del portafoglio di cui al paragrafo 4.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 42

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1. Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri partecipanti diretti, le CCP costituiscono un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini stabiliti dall'articolo 41, derivanti dall'inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza.

Le CCP fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso.

2. Le CCP fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto.

3. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore. Le CCP sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato. (1)

4. Le CCP possono creare più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

5. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a definire le condizioni di mercato estreme ma plausibili di cui al paragrafo 3, da utilizzarsi al momento di stabilire il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 43.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(1)

Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 marzo 2019, n. L 84.

Art. 43

Altre risorse finanziarie

1. Le CCP si dotano di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini di cui all'articolo 41 e il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42. Le risorse finanziarie prefinanziate includono le risorse dedicate delle CCP, sono messe gratuitamente a disposizione della CCP e non sono usate per soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 16.

2. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo permettono in qualsiasi momento alle CCP di far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3. Le CCP possono esigere dai partecipanti diretti non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro partecipante diretto. I partecipanti diretti di una CCP hanno un'esposizione limitata nei confronti della CCP.

Art. 44

Controlli relativi al rischio di liquidità

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le CCP hanno in ogni momento accesso a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività. A tal fine ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Un partecipante diretto, l'impresa madre o l'impresa figlia di quel partecipante diretto non possono fornire insieme più del 25 % delle linee di credito necessarie alla CCP.

Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall'inadempimento almeno dei due soggetti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni e che sono partecipanti diretti o fornitori di liquidità, escluse le banche centrali.

2. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a gestire il rischio di liquidità che le CCP devono sostenere in conformità del paragrafo 1.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 45

Linee di difesa in caso di inadempimento

1. Le CCP utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.

2. Quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della CCP, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal partecipante inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3. Le CCP utilizzano i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 43, paragrafo 1, soltanto dopo avere esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente.

4. Le CCP usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti. Le CCP non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro partecipante diretto.

5. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo e gestione dell'ammontare delle risorse proprie delle CCP da utilizzarsi conformemente al paragrafo 4.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 45

Restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall'inadempimento

(introdotto dall'art. 87 del Reg. (UE) 2021/23, applicabile a decorrere dal 12 agosto 2022)

1. Nel caso di un evento significativo diverso dall'inadempimento di cui all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2021/23, l'autorità competente può richiedere alla CCP di astenersi da una delle seguenti azioni per un periodo specificato dall'autorità competente, che non può superare i cinque anni:

a) procedere a una distribuzione di dividendi o assumere un impegno irrevocabile di procedere a una distribuzione di dividendi, fatta eccezione per i diritti ai dividendi espressamente indicati nel regolamento (UE) 2021/23 come forma di compensazione;

b) riacquistare azioni ordinarie;

c) creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile quale definita dalla politica retributiva della CCP ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, benefici pensionistici discrezionali o le indennità di buonuscita per l'alta dirigenza di cui all'articolo 2, paragrafo 29, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'autorità competente non limita la facoltà della CCP di intraprendere una delle azioni di cui al primo comma se quest'ultima è giuridicamente obbligata a intraprendere tale azione e l'obbligo è anteriore agli eventi di cui al primo comma.

2. L'autorità competente può decidere di rinunciare alle restrizioni di cui al paragrafo 1 qualora ritenga che la rinuncia a tali restrizioni non ridurrebbe il volume o la disponibilità delle risorse proprie della CCP, in particolare le risorse proprie disponibili per essere utilizzate come provvedimento di risanamento.

3. Entro il 12 febbraio 2022 l'AESFEM elabora un progetto di orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente le circostanze in cui l'autorità competente può chiedere alla CCP di astenersi dall'intraprendere una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 46

Requisiti in materia di garanzie

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le CCP accettano garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti.

Le CCP possono, subordinatamente al soddisfacimento delle pertinenti condizioni, accettare garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali, purché siano disponibili incondizionatamente su richiesta entro il periodo di liquidazione di cui all'articolo 41.

Le CCP fissano nel proprio regolamento operativo il livello minimo accettabile di copertura con garanzie reali delle garanzie da esse accettate e possono specificare che possono accettare garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali totalmente non garantite da garanzie reali. Le CCP possono accettare garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali solo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti che sono controparti non finanziarie o dei clienti dei partecipanti diretti, purché tali clienti siano controparti non finanziarie.

Se sono fornite attività, garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali a una CCP, quest'ultima:

a) tiene conto delle garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali nel calcolare la sua esposizione verso la banca, che è anche un partecipante diretto, che le emette;

b) assoggetta le garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali non garantite da garanzie reali a limiti di concentrazione;

c) applica adeguati scarti di garanzia al valore delle attività, delle garanzie pubbliche, delle garanzie di banche pubbliche e delle garanzie di banche commerciali, che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate o esercitate, a seconda dei casi;

d) in sede di determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, tiene conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività;

e) tiene conto della necessità di ridurre al minimo gli eventuali effetti prociclici di tali revisioni in sede di revisione del livello degli scarti di garanzia che applica alle attività e alle garanzie pubbliche, le garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali che accetta come garanzia reale.

2. Se adeguato e sufficientemente prudente, le CCP possono accettare, a titolo di garanzia a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l'esposizione della CCP.

3. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE e previa consultazione del CERS e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) il tipo di garanzie reali che potrebbero essere considerate altamente liquide, quali il contante, l'oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità e le obbligazioni garantite;

b) gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'obiettivo di limitarne la prociclicità; e

c) le pertinenti condizioni alle quali le garanzie pubbliche, le garanzie di banche pubbliche e le garanzie di banche commerciali possono essere accettate come garanzie reali a norma del paragrafo 1, compresi adeguati limiti di concentrazione, requisiti di qualità del credito e requisiti rigorosi in materia di rischio di correlazione sfavorevole per le garanzie di banche pubbliche e le garanzie di banche commerciali.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 47

Politica di investimento

1. Le CCP investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti di una CCP devono poter essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

2. L'importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP che non vengono investiti ai sensi del paragrafo 1, non è preso in considerazione per gli scopi previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, o dall'articolo 45, paragrafo 4.

3. Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono depositati, quando disponibili, presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari. In alternativa ci si può avvalere di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati.

4. I depositi in contanti di una CCP sono costituiti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure, in alternativa, attraverso l'uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali.

5. Una CCP, qualora depositi attività presso terzi, provvede affinché che le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione. Le CCP hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari, se necessario.

6. Le CCP non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli 41, 42, 43 o 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

7. Le CCP tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

8. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione dell'ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 1, i meccanismi altamente sicuri di cui ai paragrafi 3 e 4 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 7.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 48

Procedure in caso di inadempimento

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Le CCP dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di participazione delle CCP di cui all'articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP. Queste definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l'inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse. Tali procedure sono soggette a riesame annuale.

2. Le CCP intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le proprie attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare.

3. Se ritiene che il partecipante diretto non sia in grado di adempiere le sue obbligazioni future, la CCP informa prontamente l'autorità competente prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate. L'autorità competente comunica prontamente l'informazione all'AESFEM, ai membri interessati del SEBC e all'autorità competente per la vigilanza del partecipante diretto inadempiente.

4. Le CCP verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente.

5. Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto dei clienti di un partecipante diretto inadempiente conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto di tutti i clienti dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato da tutti i clienti, e trasferisce tali attività e posizioni, a meno che tutti i clienti non si oppongano a tale trasferimento prima che venga concluso e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L'altro partecipante diretto è tenuto ad accettare tali attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con tali clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest'altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle norme operative, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto dei propri clienti.

6. Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto del cliente di un partecipante diretto inadempiente conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto del cliente dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato dal cliente, su richiesta di quest'ultimo e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L'altro partecipante diretto è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con il cliente un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest'altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nel regolamento operativo, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto del cliente.

7. Le garanzie dei clienti distinte conformemente all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, sono usate esclusivamente a copertura delle posizioni detenute per loro conto. Eventuali rimanenze dovute dalla CCP al momento in cui ha concluso la procedura di gestione dell'inadempimento del partecipante diretto sono prontamente restituite ai clienti, se noti alla CCP o, in caso contrario, al partecipante diretto per conto dei suoi clienti.

8. In caso di inadempimento di un partecipante diretto e se tale inadempimento comporta il trasferimento, integrale o parziale, delle attività e delle posizioni detenute dai clienti dal partecipante diretto inadempiente verso un altro partecipante diretto conformemente ai paragrafi 5 e 6, tale altro partecipante diretto può, per tre mesi dalla data di tale trasferimento, avvalersi del dovere di diligenza esercitato dal partecipante diretto inadempiente a norma del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849 al fine di conformarsi ai requisiti di tale direttiva.

Se il partecipante diretto verso il quale è stato effettuato il trasferimento di attività e posizioni, di cui al primo comma del presente paragrafo, è soggetto al regolamento (UE) n. 575/2013, esso rispetta i requisiti patrimoniali per le esposizioni dei partecipanti diretti nei confronti dei clienti a norma di tale regolamento entro un periodo concordato con la propria autorità competente, che non supera i tre mesi dalla data di tale trasferimento.

Art. 49

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie reali, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l'ESMA dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 sexies prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri.

Qualora intenda adottare una modifica di un modello o di un parametro di cui al primo comma, la CCP procede in uno dei seguenti modi:

a) se ritiene che la modifica prevista sia significativa ai sensi del paragrafo 1 decies, chiede la convalida della modifica secondo la procedura di cui al presente articolo;

b) se ritiene che la modifica prevista non sia significativa ai sensi del paragrafo 1 decies del presente articolo, chiede la convalida della modifica secondo la procedura di cui all'articolo 49 bis.

1 bis. Tutte le modifiche dei modelli e dei parametri non valutati a norma dell'articolo 49 bis sono valutate secondo la procedura di cui al presente articolo.

I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa agli stessi, sono oggetto di un parere del collegio di cui all'articolo 18 conformemente al presente articolo.

L'ESMA provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle autorità europee di vigilanza, al Sistema europeo di banche centrali e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l'esposizione delle imprese finanziarie all'inadempimento delle CCP.

1 ter. Qualora intenda adottare modifiche di un modello o di un parametro di cui al paragrafo 1, una CCP presenta una domanda di convalida per tali modifiche in formato elettronico tramite la banca dati centrale. Tale domanda è immediatamente condivisa con l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 18. La CCP acclude alla propria domanda una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare.

Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, un avviso di ricevimento della stessa è inviato alla CCP tramite la banca dati centrale.

1 quater. L'autorità competente della CCP e l'ESMA valutano ciascuna, entro 10 giorni lavorativi dall'avviso di ricevimento della domanda, se quest'ultima contiene i documenti necessari e se tali documenti contengono tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 5, lettera d).

Se l'autorità competente della CCP o l'ESMA conclude che non sono stati presentati tutti i documenti o le informazioni necessari, l'autorità competente della CCP chiede alla CCP richiedente di presentare ulteriori documenti o informazioni che essa o l'ESMA ha identificato come mancanti, tramite la banca dati centrale. Il termine di cui al primo comma del presente paragrafo può in tal caso essere prorogato di un massimo di 10 giorni lavorativi. La domanda è respinta se l'autorità competente della CCP o l'ESMA conclude che la CCP non ha ottemperato a tale richiesta e, in tal caso, l'autorità che ha concluso che la domanda è da respingere ne informa l'altra autorità. L'autorità competente della CCP informa la CCP delle decisioni di rigetto della domanda tramite la banca dati centrale, nonché dei documenti o delle informazioni che risultano mancanti.

1 quinquies. Entro 40 giorni lavorativi dalla conclusione che tutti i documenti e le informazioni sono stati presentati conformemente al paragrafo 1 quater:

a) l'autorità competente effettua una valutazione del rischio in relazione alla modifica significativa e presenta la propria relazione all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 18; e

b) l'ESMA effettua una valutazione del rischio in relazione alla modifica significativa e presenta la propria relazione all'autorità competente della CCP e al collegio di cui all'articolo 18.

Durante il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente della CCP, l'ESMA o uno dei membri del collegio di cui all'articolo 18 possono, tramite la banca dati centrale, presentare quesiti direttamente alla CCP richiedente e chiederle informazioni complementari, e fissano un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere tali informazioni.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle relazioni di cui al primo comma, il collegio di cui all'articolo 18 adotta un parere a norma dell'articolo 19 e lo trasmette all'ESMA e all'autorità competente. Fatta salva l'adozione provvisoria di cui al paragrafo 1 octies, l'autorità competente e l'ESMA non adottano una decisione di concessione o di rifiuto della convalida di modifiche significative ai modelli o ai parametri fino a quando il collegio di cui all'articolo 18 non abbia adottato tale parere, tranne ove il collegio non l'abbia adottato entro il termine.

1 sexies. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del parere del collegio di cui all'articolo 18 o, se anteriore, dopo la scadenza del termine per la presentazione di tale parere, l'autorità competente della CCP e l'ESMA concedono o rifiutano la convalida, tenendo conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 quinquies, primo comma, del presente articolo, e di tale parere, e se ne informano reciprocamente per iscritto, accludendo una motivazione circostanziata della concessione o del rifiuto. Se l'autorità competente della CCP o l'ESMA non ha convalidato la modifica, la convalida è rifiutata.

Se l'autorità competente della CCP e l'ESMA non concorda con il parere del collegio di cui all'articolo 18, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.

1 septies. L'autorità competente della CCP comunica alla CCP, entro il termine di cui al paragrafo 1 sexies, se le convalide sono state concesse o rifiutate e acclude una motivazione circostanziata.

1 octies. La CCP non può adottare alcuna modifica significativa del modello o del parametro di cui al paragrafo 1 prima di ottenere la convalida da parte sia della propria autorità competente sia dell'ESMA.

In deroga al primo comma, su richiesta della CCP, l'autorità competente, di concerto con l'ESMA, può consentire un'adozione provvisoria di una modifica significativa di un modello o parametro prima delle loro convalide in casi debitamente giustificati. Tale modifica temporanea è consentita soltanto per un determinato periodo di tempo specificato congiuntamente dall'autorità competente della CCP e dall'ESMA. Trascorso tale periodo, la CCP non è autorizzata a utilizzare tale modifica fatto salvo il caso in cui sia stata convalidata a norma del presente articolo.

1 nonies. Le modifiche dei parametri risultanti dall'applicazione di una metodologia che fa parte di un modello convalidato, dovute a fattori esterni o a un regolare esercizio di revisione o calibrazione, non sono considerate modifiche dei modelli e dei parametri ai fini del presente articolo e dell'articolo 49 bis.

1 decies. Una modifica è considerata significativa se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) la modifica comporta una diminuzione o un aumento significativi del totale delle risorse finanziarie prefinanziate della CCP, compresi i requisiti in materia di margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse proprie dedicate di cui all'articolo 45, paragrafo 4;

b) la struttura o gli elementi strutturali del modello di margine sono modificati;

c) una componente del modello di margine, compreso un parametro del margine o una maggiorazione, è introdotta, rimossa o modificata in modo da comportare una diminuzione o un aumento significativi dei risultati del modello di margine a livello di CCP;

d) la metodologia utilizzata per calcolare le compensazioni di portafoglio è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento significativi dei requisiti totali in materia di margini per tali strumenti finanziari all'interno del portafoglio;

e) la metodologia per definire e calibrare gli scenari delle prove di stress ai fini della determinazione del volume dei fondi di garanzia in caso di inadempimento della CCP e del volume dei singoli contributi dei partecipanti diretti a tali fondi è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento significativi del volume dei fondi di garanzia in caso di inadempimento o di ogni singolo contributo a tali fondi;

f) la metodologia applicata per valutare il rischio di liquidità è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento significativi del fabbisogno stimato di liquidità in qualsiasi valuta o del fabbisogno totale di liquidità;

g) la metodologia applicata per determinare il rischio di concentrazione della CCP nei confronti di una singola controparte è modificata, in modo tale che l'esposizione complessiva della CCP nei confronti di tale controparte diminuisca o aumenti significativamente;

h) la metodologia applicata per valutare le garanzie reali o calibrare gli scarti di una garanzia reale è modificata in maniera tale che il valore totale delle garanzie reali diminuisca o aumenti in modo significativo;

i) la modifica può avere un effetto sostanziale sul rischio complessivo della CCP.

2. Le CCP verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

3. Le CCP rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress di cui al paragrafo 1.

4. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione dell'ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SECB, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;

b) la partecipazione alle prove dei partecipanti diretti o di altre parti;

c) la frequenza delle prove;

d) il periodo di tempo oggetto delle prove;

e) le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a) che cosa costituisce un aumento o una diminuzione significativi ai fini del paragrafo 1 decies, lettere a) e da c) a h);

b) gli elementi da prendere in considerazione nel valutare se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1 decies;

c) altre modifiche dei modelli che possono essere considerate già coperte dal modello approvato e che pertanto non sono considerate una modifica del modello e non sono soggette alle procedure di cui al presente articolo o all'articolo 49 bis; e

d) gli elenchi dei documenti necessari che corredano la domanda di convalida ai sensi del paragrafo 1 ter del presente articolo e dell'articolo 49 bis, così come le informazioni che tali documenti contengono al fine di dimostrare che la CCP soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

I documenti e il livello di informazioni necessari sono proporzionati al tipo di convalida del modello, ma contengono dettagli sufficienti a garantire un'adeguata analisi della modifica.

Ai fini del primo comma, lettera a), l'ESMA può fissare valori diversi per i diversi punti del paragrafo 1 decies.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato elettronico della domanda da presentare alla banca dati centrale per la convalida di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo e all'articolo 49 bis.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il del 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 49

Procedura accelerata per modifiche non significative dei modelli e dei parametri di una CCP

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Se ritiene che una modifica di un modello o di un parametro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, che intende adottare non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 decies di tale articolo, la CCP può chiedere che la domanda di convalida della modifica sia soggetta alla procedura accelerata di cui al presente articolo.

2. La procedura accelerata si applica a una proposta di modifica di un modello o di un parametro se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la CCP ha chiesto la convalida di una modifica da valutare a norma del presente articolo; e

b) l'autorità competente della CCP e l'ESMA hanno concluso ciascuna che la modifica proposta non è significativa ai sensi del paragrafo 4.

3. La CCP presenta la domanda, compresi tutti i documenti e le informazioni necessari a norma dell'articolo 49, paragrafo 5, lettera d), in formato elettronico tramite la banca dati centrale. La CCP fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare il motivo per cui la modifica proposta deve essere considerata non significativa e può pertanto essere valutata secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo.

Un avviso di ricevimento della domanda è inviato alla CCP tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa.

4. L'autorità competente della CCP e l'ESMA decidono ciascuna, entro 10 giorni lavorativi dall'avviso di ricevimento della domanda, se la modifica proposta è significativa o meno.

5. Qualora, conformemente al paragrafo 4, l'autorità competente della CCP o l'ESMA abbiano deciso che la modifica è significativa, se ne informano reciprocamente per iscritto e la domanda di convalida della modifica non è soggetta alla procedura accelerata di cui al presente articolo.

L'autorità competente della CCP informa la CCP richiedente tramite la banca dati centrale, accludendo una motivazione circostanziata, entro due giorni lavorativi dalla decisione adottata a norma del paragrafo 4. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la CCP ritira la domanda o la integra per soddisfare i requisiti per la domanda di cui all'articolo 49.

6. Qualora, conformemente al paragrafo 4, l'autorità competente della CCP e l'ESMA abbiano deciso che la modifica non è significativa, ciascuna di esse, entro tre giorni lavorativi da tale decisione:

a) concede la convalida, se la CCP è conforme al presente regolamento, o la rifiuta, se la CCP non rispetta il presente regolamento; e

b) si comunicano reciprocamente per iscritto, fornendo una spiegazione circostanziata, se la convalida è stata concessa o rifiutata.

Se una di esse non ha concesso la convalida del modello, la convalida è rifiutata.

7. L'autorità competente della CCP comunica per iscritto alla CCP richiedente, tramite la banca dati centrale, accludendo una motivazione circostanziata, entro due giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni a norma del paragrafo 6, se la convalida è stata concessa o rifiutata.

Art. 50

Regolamento

1. Le CCP utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti.

2. Le CCP indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

3. Quando ha l'obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, la CCP elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

CAPO 4

Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013

(introdotto dall'art. 520 del Reg. (UE) n. 575/2013, applicabile a decorrere da 1° gennaio 2014)

Art. 50

Calcolo di KCCP

(introdotto dall'art. 520 del Reg. (UE) n. 575/2013, applicabile a decorrere da 1° gennaio 2014 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2019/876, applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021)

1. Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (1), una CCP calcola il KCCP come specificato al paragrafo 2 del presente articolo per tutti i contratti e le operazioni da essa compensati per tutti i suoi partecipanti diretti che rientrano nella copertura dello specifico fondo di garanzia.

2. Una CCP calcola il capitale ipotetico come segue:

dove:

KCCP = il capitale ipotetico;

i = l'indice che individua il partecipante diretto;

EADi = l'importo dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i, comprese le operazioni del partecipante diretto stesso con la CCP, le operazioni dei clienti garantite dal partecipante diretto e tutti i valori delle garanzie reali detenute dalla CCP, incluso il contributo prefinanziato del partecipante diretto al fondo di garanzia, a fronte di tali operazioni, per quanto concerne la valutazione alla fine della data di segnalazione regolamentare prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri;

RW = un fattore di ponderazione del rischio del 20 %; e

coefficiente di capitale = 8 %.

3. Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 2 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3:

a) la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2;

b) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera a).

L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(1)

GU L 176 del 27.6.2013.

Art. 50

Regole generali per il calcolo di KCCP

(introdotto dall'art. 520 del Reg. (UE) n. 575/2013, applicabile a decorrere da 1° gennaio 2014 e sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2019/876, applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021)

Ai fini del calcolo di KCCP di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica alle disposizioni seguenti:

a) le CCP calcolano il valore delle esposizioni nei confronti dei loro partecipanti diretti come segue:

i) per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, dello stesso regolamento, utilizzando un periodo con rischio di margine di 10 giorni lavorativi;

ii) per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore (EADi) utilizzando la formula seguente:

EADi = max{EBRMi - IM- DFi; 0}

dove:

EADi = il valore dell'esposizione;

i = l'indice che individua il partecipante diretto;

EBRMi = il valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto il derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto;

IMi = il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i;

DFi = il contributo prefinanziato al fondo di garanzia del partecipante diretto i.

Tutti i valori della presente formula si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri;

iii) per le situazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore delle operazioni di cui alla prima frase di tale comma applicando la formula di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo e stabiliscono EBRMi conformemente alla parte tre, titolo V, dello stesso regolamento.

b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti all'articolo 272, punto 4, dello stesso regolamento;

c) una CCP che ha esposizioni verso una o più CCP tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include nel calcolo di KCCP margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP;

d) una CCP che ha con i suoi partecipanti diretti un accordo contrattuale vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se si trattasse di contributi prefinanziati, considera tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;

e) se la garanzia reale è detenuta a fronte di un conto contenente più di uno dei tipi di contratti e operazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP ripartiscono il margine iniziale fornito dai loro partecipanti diretti o clienti, a seconda dei casi, in proporzione agli EAD dei rispettivi tipi di contratti e operazioni calcolati conformemente alla lettera a) del presente paragrafo, senza tener conto del margine iniziale nel calcolo;

f) le CCP che hanno più di un fondo di garanzia effettuano il calcolo separatamente per ciascun fondo di garanzia;

g) nel caso in cui un partecipante diretto fornisca servizi di compensazione dei clienti, e le operazioni e la garanzia reale dei clienti del partecipante diretto siano detenute in sottoconti separati delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP effettuano il calcolo dell'EADi separatamente per ogni sottoconto e calcolano l'EADi totale del partecipante diretto come somma degli EAD dei sottoconti dei clienti e l'EAD del sottoconto delle attività per conto proprio del partecipante diretto;

h) ai fini della lettera f), se il DFi non è ripartito tra i sottoconti dei clienti e i sottoconti delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP assegnano il DFi per sottoconto secondo la rispettiva frazione che il margine iniziale di detto sottoconto rappresenta rispetto al totale del margine iniziale fornito dal partecipante diretto o per il conto del partecipante diretto;

i) le CCP non effettuano il calcolo in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 2, se il fondo di garanzia copre soltanto le operazioni in contante.

Ai fini della lettera a), punto ii), del presente articolo, per calcolare il valore dell'esposizione la CCP utilizza il metodo di cui all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 dello stesso regolamento.

Art. 50

Segnalazione di informazioni

(introdotto dall'art. 520 del Reg. (UE) n. 575/2013, applicabile a decorrere da 1° gennaio 2014)

1. Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti:

a) il capitale ipotetico (KCCP);

b) la somma dei contributi prefinanziati (DFCM);

c) l'importo delle sue risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi partecipanti diretti, per coprire le sue perdite a seguito del default di uno o più partecipanti diretti prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia (DFCCP);

[d) il numero totale dei suoi partecipanti diretti (N);] (lettera abrogata) (1)

[e) il fattore di concentrazione (β), di cui all'articolo 50 quinquies;] (lettera abrogata) (1)

Se la CCP ha più di un fondo di garanzia, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia.

2. Le CCP informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali partecipanti diretti.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a) il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1;

b) la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2;

c) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(1)

Lettera abrogata dall'art. 2 del Reg. (UE) 2019/876, applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021

Art. 50

Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare

(introdotto dall'art. 520 del Reg. (UE) n. 575/2013, applicabile a decorrere da 1° gennaio 2014)

Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue:

a) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi prefinanziati dei suoi partecipanti diretti in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi prefinanziati di un partecipante diretto per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di default o insolvenza di uno o più partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a DFCM;

b) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute al default di uno o più partecipanti diretti dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di dette ulteriori risorse finanziarie (DFαCCP) all'importo totale dei contributi prefinanziati (DF) come segue:

DF = DFCCP + DFCM + DFαCCP.

[c) le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) conformemente alla seguente formula:

dove:

PCEred,I = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto i;

PCEred,1 = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il valore PCEred maggiore;

PCEred,2 = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il secondo maggior valore PCEred.] (lettera abrogata) (1)

(1)

Lettera abrogata dall'art. 2 del Reg. (UE) 2019/876, applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021

TITOLO V

ACCORDI DI INTEROPERABILITA'

Art. 51

Accordi di interoperabilità

1. Le CCP possono concludere accordi di interoperabilità con altre CCP a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti agli articoli 52, 53 e 54.

2. Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre CCP per fornire servizi ad una particolare sede di negoziazione, le CCP beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da tale sede di negoziazione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest'ultima sia al sistema di regolamento interessato.

3. La conclusione di accordi di interoperabilità o l'accesso a flussi di dati o a un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono rifiutati o soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall'accordo o dall'accesso.

Art. 52

Gestione dei rischi

1. Le CCP che concludono un accordo di interoperabilità:

a) attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi derivanti dall'accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

b) fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compreso il diritto applicabile al loro rapporto;

c) individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l'inadempimento di un partecipante diretto di una CCP non influisca sulle CCP interoperanti;

d) individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall'accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di partecipanti diretti e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini del primo comma, lettera b), le CCP applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini del primo comma, lettera c), le condizioni dell'accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell'inadempimento di una delle CCP firmatarie dell'accordo di interoperabilità.

Ai fini del primo comma, lettera d), le CCP esercitano un controllo rigoroso sul reimpiego delle garanzie dei partecipanti diretti nel quadro dell'accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L'accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.

2. Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle CCP a copertura delle esposizioni nei confronti dei partecipanti diretti o delle reciproche esposizioni sono diversi, le CCP individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, compreso l'assicurare risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l'impatto sull'accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni CCP di gestire le conseguenze dell'inadempimento di un partecipante diretto.

3. Gli eventuali costi associati ai paragrafi 1 e 2 sono sostenuti dalle CCP che chiedono l'interoperabilità o l'accesso, salvo diversamente concordato dalle parti.

Art. 53

Predisposizione di margini fra le CCP

1. Le CCP distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle CCP con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.

2. Se la CCP che conclude un accordo di interoperabilità con un'altra CCP predispone solo i margini iniziali per quella CCP in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, la CCP beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall'altra CCP.

3. Le garanzie ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono depositate presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli previsti dalla direttiva 98/26/CE.

4. Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili per la CCP beneficiaria solo in caso di inadempimento della CCP che ha fornito la garanzia nell'ambito di un accordo di interoperabilità.

5. In caso di inadempimento della CCP che ha ricevuto le garanzie nell'ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prontamente restituite alla CCP che le aveva fornite.

Art. 54

Approvazione degli accordi di interoperabilità

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Gli accordi di interoperabilità, o qualsiasi modifica sostanziale di un accordo di interoperabilità approvato a norma del titolo V, sono soggetti all'approvazione preliminare delle autorità competenti delle CCP interessate. Le autorità competenti delle CCP chiedono il parere dell'ESMA, conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e del collegio di cui all'articolo 18, conformemente all'articolo 19, emessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.

2. Le autorità competenti approvano l'accordo di interoperabilità soltanto se le CCP coinvolte sono state autorizzate a compensare a norma dell'articolo 17 o sono riconosciute a norma dell'articolo 25 o sono state autorizzate in base a un regime di autorizzazione nazionale preesistente per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati i requisiti stabiliti dall'articolo 52, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.

3. Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle CCP interessate. Informa anche l'AESFEM, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell'approvazione dell'accordo di interoperabilità. Il parere dell'AESFEM è messo a disposizione di tutte le CCP interessate. Se il parere dell'AESFEM differisce dalla valutazione dell'autorità competente interessata, tale autorità competente riesamina la sua posizione alla luce del parere dell'AESFEM.

4. Entro il 25 giugno 2026, l'ESMA emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità da parte delle autorità nazionali competenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC.

5. L'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC e del CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti delle CCP per gestire adeguatamente i rischi derivanti dagli accordi di interoperabilità. A tal fine, l'ESMA tiene conto degli orientamenti emanati a norma del paragrafo 4 e valuta se le disposizioni ivi contenute siano adeguate nel caso di accordi di interoperabilità che coprano tutti i tipi di prodotti o contratti, compresi i contratti derivati e gli strumenti non finanziari.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO VI

REGISTRAZIONE E SUPERVISIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

CAPO 1

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Art. 55

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1. Ai fini dell'articolo 9 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l'AESFEM.

2. Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione e soddisfare i requisiti stabiliti al titolo VII.

3. La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell'Unione.

4. Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l'AESFEM di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Art. 56

Domanda di registrazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019 e dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554)

1. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, i repertori di dati sulle negoziazioni presentano all'ESMA, in alternativa:

a) una domanda di registrazione;

b) una domanda di estensione della registrazione qualora il repertorio sia già registrato a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'AESFEM verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l'AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l'AESFEM ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino, tranne che per i requisiti in materia di gestione dei rischi informatici, i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a) il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) il formato della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Per quanto concerne il primo comma, lettera b), l'ESMA elabora un formato semplificato.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 57

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione

1. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l'AESFEM procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

2. L'AESFEM e l'autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul soddisfacimento, da parte del soggetto, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Art. 58

Esame della domanda

1. Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, l'AESFEM esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 78 a 81 e adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto accompagnate da una motivazione circostanziata.

2. Gli effetti della decisione emessa dall'AESFEM a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell'adozione.

Art. 59

Notifica della decisione dell'AESFEM relativa alla registrazione

1. L'AESFEM notifica la decisione di registrazione o una decisione che rifiuta o revoca la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L'AESFEM notifica senza indugio la decisione all'autorità competente interessata di cui all'articolo 57, paragrafo 1.

2. L'AESFEM comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

3. L'AESFEM pubblica nel suo sito web l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Art. 60

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 61 a 63

I poteri conferiti all'AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 61 a 63 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Art. 61

Richiesta di informazioni

1. Con semplice richiesta, o tramite decisione, l'AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni e a terzi collegati cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2. Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'AESFEM:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte né fuorvianti; e

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 65 in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'AESFEM:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66 laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 65 in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e

g) indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'AESFEM e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L'AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Art. 62

Indagini generali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati a:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d) interpellare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2. I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 65 in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3. Le persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'AESFEM. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4. L'AESFEM informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'AESFEM, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), un'autorità nazionale competente deve disporre dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, anche l'ESMA deve richiedere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.

6. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'AESFEM sospetta una violazione del presente regolamento e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 63

Ispezioni in loco

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni nei locali aziendali, gli immobili o le proprietà delle persone giuridiche di cui all'articolo 61, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.

2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, agli immobili o alle proprietà delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti di cui all'articolo 62, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l'AESFEM avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.

4. Le persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco disposte da una decisione dell'AESFEM. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. L'AESFEM adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6. L'AESFEM può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall'articolo 62, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'AESFEM, quali definiti dal presente articolo e dall'articolo 62, paragrafo 1.

7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'AESFEM constatino che una persona si oppone ad un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

8. Se per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7 un'autorità nazionale competente deve essere autorizzata da un'autorità giudiziaria in conformità delle norme nazionali, anche l'ESMA deve richiedere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.

9. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del presente regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può contestare la necessità dell'ispezione, né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo dell'AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 64

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato I, l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall'AESFEM.

2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'AESFEM un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 61 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 62 e 63. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 60.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'AESFEM nelle attività di vigilanza.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all'AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4. Quando trasmette all'ESMA il fascicolo contenente i risultati dei lavori di cui al paragrafo 3, il funzionario incaricato delle indagini informa le persone oggetto delle indagini stesse. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 67, l'AESFEM decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 65.

6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale dell'AESFEM.

7. La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 82.

8. L'ESMA si rivolge alle autorità competenti per le indagini e l'eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del diritto applicabile. Inoltre l'ESMA si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Art. 65

Sanzioni amministrative pecuniarie

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. Qualora, conformemente all'articolo 64, paragrafo 5, constati che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell'allegato I, l'AESFEM adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle negoziazioni se l'AESFEM ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle negoziazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. L'importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

a) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, lettera c), all'allegato I, sezione II, lettere da c) a g), e all'allegato I, sezione III, lettere a) e b), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 10 000 ed EUR 200 000;

b) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a k), e all'allegato I, sezione II, lettere a), b) e h), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 ed EUR 100 000;

c) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione IV, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 e EUR 10 000.

Per decidere se l'importo base delle sanzioni amministrative pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1"AESFEM tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è inferiore a 1 milione di EUR, al livello medio per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è compreso tra 1 e 5 milioni di EUR e al livello più alto per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è superiore a 5 milioni di EUR.

3. Gli importi base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato II.

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell'esercizio precedente, ma, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del beneficio.

Se l'azione o omissione di un repertorio di dati sulle negoziazioni costituisce più di una violazione di cui all'allegato I, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Art. 66

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'AESFEM infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

a) il repertorio di dati sulle negoziazioni a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a); o

b) la persona di cui all'articolo 61, paragrafo 1:

i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 61;

ii) a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 62; o

iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 63.

2. La sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è efficace e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. E' calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'AESFEM. Al termine di tale periodo l'AESFEM rivede la misura.

Art. 67

Audizione delle persone interessate

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. Prima di prendere la decisione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, e in merito a una sanzione per la reiterazione ai sensi dell'articolo 66, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle decisioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario o impedire danni ingenti e imminenti all'integrità, alla trasparenza, all'efficienza e all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, compresa la stabilità o la correttezza dei dati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'AESFEM.

Art. 68

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'AESFEM comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 sono di natura amministrativa.

3. Qualora l'AESFEM decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l'AESFEM e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'applicazione richiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità delle procedure esecutive è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Art. 69

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'AESFEM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento irrogata.

Art. 70

Modifiche dell'allegato II

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 riguardo alle misure per modificare l'allegato II.

Art. 71

Revoca della registrazione

1. Fatto salvo l'articolo 73, l'AESFEM revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2. L'AESFEM notifica senza indugio all'autorità competente interessata di cui all'articolo 57, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all'AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l'AESFEM fornisce una motivazione circostanziata.

4. L'autorità competente di cui al paragrafo 3 è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 22.

Art. 72

Commissioni di vigilanza

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. L'AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 74.

2. L'importo di qualsiasi commissione a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi ragionevoli sostenuti dall'ESMA per la sua registrazione e per le operazioni di vigilanza dell'ESMA ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione e al tipo di registrazione e di vigilanza esercitata dall'ESMA.

3. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 82 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Art. 73

Misure di vigilanza dell'AESFEM

1. Qualora constati, conformemente all'articolo 64, paragrafo 5, che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell'allegato I, l'AESFEM prende una o più delle decisioni seguenti:

a) richiedere al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione;

b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 65;

c) emanare una comunicazione pubblica;

d) in ultima istanza, revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

2. L'AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'impresa;

c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o con colpa.

3. L'AESFEM notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l'AESFEM rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell'AESFEM può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 74

Delega dei compiti dell'AESFEM alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 61 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafo 6.

2. Prima di delegare compiti l'AESFEM consulta l'autorità competente interessata. La consultazione riguarda:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione del compito; e

c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'AESFEM e all'AESFEM stessa.

3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, l'AESFEM rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4. L'AESFEM riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5. La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell'AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.

CAPO 2

Rapporti con i paesi terzi

Art. 75

Equivalenza e accordi internazionali

1. La Commissione può adottare un atto di esecuzione con il quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b) che i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme; e

c) vi sono garanzie di segretezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

2. Se opportuno, e comunque dopo aver adottato un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi interessati sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tali paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, in modo da assicurare che le autorità dell'Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

3. In seguito alla conclusione e in conformità degli accordi di cui al paragrafo 2, l'AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato. Detti accordi precisano almeno:

a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'AESFEM e altre autorità dell'Unione che esercitano responsabilità ai sensi del presente regolamento, da un lato, e le autorità competenti interessate dei paesi terzi in questione, dall'altro, e

b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

4. L'AESFEM applica il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo.

Art. 76

Accordi di cooperazione

Le autorità interessate di paesi terzi nella cui giurisdizione non sono stabiliti repertori di dati sulle negoziazioni possono contattare l'AESFEM al fine di concludere accordi di cooperazione relativi all'accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione.

L'AESFEM può concludere accordi di cooperazione con tali autorità interessate in merito all'accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati dell'Unione di cui dette autorità necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.

Art. 76

Reciproco accesso diretto ai dati

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. Ove necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti, le autorità interessate dei paesi terzi in cui sono stabiliti uno o più repertori di dati sulle negoziazioni hanno accesso diretto alle informazioni dei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione, a condizione che la Commissione abbia adottato a tal fine un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2.

2. Su presentazione di una richiesta da parte delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2, al fine di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo dell'autorità richiedente soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo sono debitamente autorizzati;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo sono sottoposti su base continuativa a vigilanza e ad applicazione efficaci;

c) sono previste garanzie di segretezza professionale, ivi compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle enunciate nel presente regolamento;

d) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo sono soggetti all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, accesso diretto e immediato ai dati.

Art. 77

Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell'Unione ai fini dell'articolo 9 soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell'AESFEM conformemente al paragrafo 2.

2. Il repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta all'AESFEM la domanda di riconoscimento corredata dalle informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo:

a) di cui la Commissione, con l'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, ha riconosciuto l'equivalenza e l'esecutività del quadro legislativo e di vigilanza;

b) che ha concluso un accordo internazionale con l'Unione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2; e

c) che ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3, per assicurare che le autorità dell'Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'AESFEM accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l'AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l'AESFEM informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L'AESFEM pubblica nel suo sito web l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente regolamento.

TITOLO VII

REQUISITI DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Art. 78

Requisiti generali

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 18 giugno 2021)

1. I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate.

2. I repertori di dati mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi concernente i suoi dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi.

3. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

4. I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

5. Qualora offra servizi ausiliari quali conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, servizio di riconciliazione o di compressione del portafoglio, il repertorio di dati sulle negoziazioni mantiene tali servizi ausiliari separati operativamente dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

6. L'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati sulle negoziazioni.

7. I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di imprese assoggettate all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9. I repertori di dati sulle negoziazioni garantiscono ai fornitori di servizi l'accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

8. I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.

9. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono le seguenti procedure e politiche:

a) procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;

b) procedure atte a verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;

c) politiche per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti o dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.

10. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a) le procedure di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;

b) le procedure che devono essere applicate dal repertorio di dati sulle negoziazioni al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e di verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati a norma dell'articolo 9.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 79

Affidabilità operativa

(modificato dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554)

1. I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono anche sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati, tra cui sistemi di TIC gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendenti una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle loro funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti.

3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata le registrazione provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.

Art. 80

Salvaguardia e registrazione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

[1. I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9.] (paragrafo soppresso) (1)

2. I repertori di dati sulle negoziazioni possono utilizzare i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali unicamente previo consenso delle controparti interessate.

3. I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

4. I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 9.

5. I repertori di dati sulle negoziazioni permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente.

5 bis. Su richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alle controparti che non sono tenute a segnalare i dati dei loro contratti derivati OTC in conformità dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, e alle controparti e alle CCP che hanno delegato il proprio obbligo di segnalazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 septies, l'accesso alle informazioni segnalate per loro conto.

6. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

Una persona fisica avente stretti legami con un repertorio di dati sulle negoziazioni o una persona giuridica avente con un repertorio di dati sulle negoziazioni un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale repertorio di dati sulle negoziazioni a fini commerciali.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554.

Art. 81

Trasparenza e disponibilità dei dati

(integrato dall'art. 126 della Dir. 2014/59/UE, dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 600/2014, applicabile dal 3 gennaio 2018, modificato dall'art. 32 del Reg. (UE) 2015/2365, applicabile a decorrere dal 12 gennaio 2016, integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019, integrato dall'art. 87 del Reg. (UE) 2021/23, applicabile a decorrere dal 12 agosto 2022, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024 e dall'art. 93 del Dir. (UE) 2025/1, applicabile a decorrere dal 30 gennaio 2027)

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per categoria di derivati.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano i dati ed assicurano che i soggetti di cui al paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

3. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:

a) l'ESMA;

b) l'EBA;

c) l'EIOPA;

d) il CERS;

e) l'autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori sulle negoziazioni;

f) l'autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti segnalati;

g) i membri interessati del SEBC, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1);

h) le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione di cui all'articolo 75;

i) le autorità di vigilanza designate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

j) le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi riguardano contratti, mercati, partecipanti e sottostanti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

k) le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con l'ESMA di cui all'articolo 76;

l) l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

m) le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

n) il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014;

o) autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e n. 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

p) le autorità competenti designate a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento;

q) le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 76 bis;

r) le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio;

s) le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

t) le autorità nazionali incaricate cui spetta la conduzione della politica macroprudenziale.

4. L'AESFEM condivide con le altre autorità dell'Unione interessate le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

5. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, previa consultazione dei membri del SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a) le informazioni che devono essere pubblicate o rese disponibili conformemente ai paragrafi 1 e 3;

b) la frequenza di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1;

c) gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso a tali informazioni;

d) i termini e le condizioni nonché le modalità in base ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni concedono accesso ai soggetti di cui al paragrafo 3 e la documentazione richiesta a tal fine.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA provvede a che le informazioni pubblicate di cui al paragrafo 1 non rivelino l'identità delle parti di alcun contratto.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(1)

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013).

(2)

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004)

(3)

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009).

(4)

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014).

(5)

Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE2004/25/CE2007/36/CE2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).

Art. 82

Esercizio della delega

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3 bis, all'articolo 7 bis, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafi 3 bis e 12 bis, all'articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all'articolo 25 bis, paragrafo 3, all'articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 25 decies, paragrafo 7, all'articolo 25 sexdecies, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70 o all'articolo 72, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 24 dicembre 2024.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3 bis, all'articolo 7 bis, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafi 3 bis e 12 bis, all'articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all'articolo 25 bis, paragrafo 3, all'articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 25 decies, paragrafo 7, all'articolo 25 sexdecies, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70 e all'articolo 72, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione provvede a consultare l'Aesfem e consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 4, paragrafo 3 bis, dell'articolo 7 bis, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafi 3 bis e paragrafo 12 bis, dell'articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, dell'articolo 25 quinquies, paragrafo 3, dell'articolo 25 decies, paragrafo 7, dell'articolo 25 sexdecies, dell'articolo 64, paragrafo 7, dell'articolo 70 e dell'articolo 72, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 83

Segreto professionale

1. Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 22 e per le autorità di cui all'articolo 81, paragrafo 3, per l'AESFEM, o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l'identificazione di singole CCP, repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o dal presente regolamento.

2. Qualora una CCP sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità competenti, l'AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni, o entrambe. Qualora l'AESFEM, l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

4. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l'AESFEM, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai GEFIA, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l'assenso dell'autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l'informazione.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Art. 84

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti, l'AESFEM e le altre autorità interessate si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

2. Le autorità competenti, l'AESFEM, le altre autorità interessate e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Le autorità competenti trasmettono ai membri interessati del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85

Relazioni e riesame

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Entro il 25 dicembre 2029 la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

1 bis. Entro il 17 giugno 2023 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione su quanto segue:

a) l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sul livello di compensazione da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie e sulla distribuzione della compensazione all'interno di ciascun tipo di controparte, in particolare per quanto riguarda le controparti finanziarie con un volume limitato di attività in derivati OTC e l'adeguatezza delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

b) l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 sulla qualità e sull'accessibilità dei dati segnalati ai repertori sulle negoziazioni nonché sulla qualità delle informazioni rese disponibili dai repertori di dati sulle negoziazioni;

c) le modifiche del quadro normativo in materia di segnalazione, comprese la diffusione e l'attuazione della delega in materia di segnalazione stabilite all'articolo 9, paragrafo 1 bis, e in particolare l'impatto sull'onere di segnalazione per le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione;

d) l'accessibilità ai servizi di compensazione, in particolare se l'obbligo di fornire servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, risulti efficace nel facilitare l'accesso alla compensazione.

[2. Entro il 18 giugno 2020 e successivamente ogni 12 mesi fino alla proroga finale di cui al terzo comma, la Commissione elabora una relazione in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche praticabili.

Entro il 18 dicembre 2019 e successivamente ogni 12 mesi fino alla proroga finale di cui al terzo comma, l'ESMA, in collaborazione con l'EIOPA, l'EBA e il CERS, presenta alla Commissione una relazione in cui sono valutati i seguenti elementi:

a) se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati e sviluppato soluzioni tecniche praticabili per facilitare la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere;

b) il volume e la natura dell'attività degli schemi pensionistici nei mercati dei derivati OTC compensati e non compensati, nell'ambito di ciascuna categoria di attività, e ogni rischio sistemico che ne deriva per il sistema finanziario;

c) le conseguenze sulle strategie di investimento per gli schemi pensionistici che adempiono all'obbligo di compensazione, compreso qualsiasi cambiamento nell'allocazione delle attività in contanti e non in contanti;

d) le implicazioni delle soglie di compensazione specificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), per gli schemi pensionistici;

e) l'impatto di altri requisiti di legge sui differenziali di costo tra le operazioni in contratti derivati OTC compensati e non compensati, compresi i requisiti in materia di margini per i derivati non compensati e il calcolo del coefficiente di leva finanziaria in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) se siano necessarie ulteriori misure per facilitare una soluzione di compensazione per gli schemi pensionistici.

La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, due volte, ogni volta per un periodo di un anno, qualora giunga alla conclusione che non sono state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati permane invariato.

Le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici si adoperano al meglio per contribuire allo sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione di detti contratti derivati OTC da parte di tali schemi.

La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto di rappresentanti delle CCP, dei partecipanti diretti, degli schemi pensionistici e di altre parti pertinenti in relazione a dette soluzioni tecniche praticabili, al fine di monitorare gli sforzi e valutare i progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione di contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici, compreso il trasferimento, da parte di tali schemi, di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione. Il gruppo di esperti si riunisce almeno ogni sei mesi. La Commissione prende in considerazione gli sforzi compiuti dalle CCP, dai partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici nel redigere le relazioni di cui al primo comma.] (paragrafo soppresso) (2)

3. Entro il 18 dicembre 2020 la Commissione elabora una relazione in cui valuta:

a) se gli obblighi di segnalare le operazioni ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e a norma del presente regolamento crei una duplicazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni per i derivati non OTC e se la segnalazione delle operazioni non OTC possa essere ridimensionata o semplificata per tutte le controparti senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni;

b) la necessità e l'opportunità di allineare l'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;

c) se le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo conto della misura in cui detti servizi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, della potenziale elusione dell'obbligo di compensazione e della potenziale disincentivazione della compensazione centrale.

La Commissione presenta la relazione di cui al primo comma, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

3 bis. Entro il 18 maggio 2020, l'ESMA presenta una relazione alla Commissione. Tale relazione valuta:

a) la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati dei contratti derivati che devono essere segnalati sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti e se tali obblighi debbano essere allineati;

b) la fattibilità di un'ulteriore semplificazione delle catene di segnalazione per tutte le controparti, compresi tutti i clienti indiretti, tenendo conto della necessità di una segnalazione tempestiva e tenendo conto delle misure adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014;

c) l'allineamento dell'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;

d) in cooperazione con il CERS, se sia opportuno esentare dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo, paragrafo 1, le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio; la relazione:

i) analizza la compressione del portafoglio e altri servizi disponibili di riduzione del rischio post-negoziazione che non partecipano alla formazione dei prezzi, che riducono i rischi non di mercato nei portafogli di strumenti derivati senza modificare il rischio di mercato dei portafogli, ad esempio le operazioni di ribilanciamento;

ii) illustra le finalità e il funzionamento di tali servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, la misura in cui questi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, e valuta la necessità di compensare tali negoziazioni o di esentarle dalla compensazione al fine di gestire il rischio sistemico; e

iii) valuta in che misura l'eventuale esenzione dall'obbligo di compensazione per tali servizi scoraggi la compensazione centrale e possa portare le controparti a eludere l'obbligo di compensazione;

e) se l'elenco di strumenti finanziari considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi, conformemente all'articolo 47, possa essere ampliato e se tale elenco possa includere uno o più fondi comuni monetari autorizzati a norma del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

[4. La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l'AESFEM, previo parere del CERS, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l'adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il CERS fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico degli accordi di interoperabilità.] (paragrafo soppresso) (2)

5. L'AESFEM presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle sanzioni irrogate dalle autorità competenti, comprese le misure di vigilanza, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

6. L'Aesfem, in cooperazione con il CERS e, conformemente all'articolo 24 ter, paragrafo 3, in accordo con le banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP di un paese terzo oggetto dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 quater, secondo comma, presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione delle disposizioni di detto atto di esecuzione, in cui si valuti in particolare se il rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri è sufficientemente attenuato. L'Aesfem presenta la sua relazione alla Commissione entro dodici mesi dalla fine del periodo di adattamento determinato conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 quater, quarto comma, lettera b). L'accordo di una banca centrale di emissione dovrebbe essere attinente solo alla propria valuta di emissione e non alla relazione nel suo complesso.Entro dodici mesi dalla trasmissione della relazione di cui al primo comma, la Commissione redige una relazione sull'applicazione delle disposizioni di tale atto di esecuzione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali opportune proposte.

[7. Entro il 2 gennaio 2023 la Commissione elabora una relazione nella quale è valutata l'efficacia: a) dei compiti dell'Aesfem, in particolare del comitato di vigilanza delle CCP, nel promuovere la convergenza e la coerenza dell'applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti di cui all'articolo 22 e i collegi di cui all'articolo 18;

b) del quadro per il riconoscimento e la vigilanza delle CCP di paesi terzi;

c) del quadro per assicurare la parità di condizioni presso le CCP autorizzate ai sensi dell'articolo 14 nonché tra queste ultime e le CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dell'articolo 25;

d) della ripartizione delle responsabilità tra l'Aesfem, le autorità competenti e le banche centrali di emissione.

La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da opportune proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.] (paragrafo soppresso) (2)

7. Entro il 25 dicembre 2026 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione sulla possibilità e sulla fattibilità di imporre la separazione contabile nella catena di compensazione delle controparti finanziarie e non finanziarie. Tale relazione è corredata di un'analisi costi-benefici.

8. Entro il 25 dicembre 2026, l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'adeguatezza e sulle implicazioni dell'estensione della definizione di CCP di cui all'articolo 2, punto 1), del presente regolamento ad altri mercati al di là dei mercati finanziari, come i mercati delle materie prime, compresi i mercati dell'energia all'ingrosso, o i mercati delle cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

9. Entro il 25 dicembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta le condizioni di parità e le considerazioni sulla stabilità finanziaria in relazione all'accesso generalizzato delle banche centrali alle CCP dell'Unione senza la condizione di mantenere una licenza bancaria. In tale contesto, la Commissione prende altresì in considerazione la situazione delle giurisdizioni dei paesi terzi.

10. Entro il 25 dicembre 2027, l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attività complessiva relativa alle operazioni su derivati delle controparti finanziarie e non finanziarie soggette al presente regolamento, fornendo, tra l'altro, le seguenti informazioni su tali controparti, distinguendo a seconda della loro natura finanziaria o non finanziaria:

a) i potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione che possono derivare da quel tipo di attività;

b) le posizioni in derivati negoziati fuori borsa su merci superiori a 1 miliardo di EUR, specificando l'importo esatto delle posizioni in questione;

c) il volume totale dei contratti derivati energetici negoziati, distinguendo ove pertinente tra quelli che sono utilizzati per finalità di copertura e quelli che non lo sono;

d) il volume totale dei contratti derivati agricoli negoziati, distinguendo ove pertinente tra i contratti derivati agricoli negoziati che sono utilizzati per finalità di copertura e quelli che non lo sono;

e) la quota dei contratti derivati energetici o agricoli negoziati in borsa e fuori borsa che sono regolati fisicamente rispetto al volume totale dei contratti derivati energetici o dei contratti derivati agricoli negoziati.

11. Entro il 25 dicembre 2026, l'ESMA, in cooperazione con il CERS, presenta una relazione alla Commissione. La relazione:

a) definisce in dettaglio il concetto di prociclicità nel contesto dell'articolo 41 per i margini richiesti da una CCP e dell'articolo 46 per gli scarti di garanzia applicati alle garanzie reali detenute da una CCP;

b) valuta in che modo le disposizioni antiprociclicità del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (5) siano state applicate nel corso degli anni e se siano necessarie ulteriori misure per migliorare l'uso degli strumenti antiprociclicità;

c) informa in merito al modo in cui gli strumenti antiprociclicità potrebbero determinare o meno aumenti dei margini superiori a quelli che si avrebbero senza l'applicazione di tali strumenti, tenendo conto delle potenziali maggiorazioni o compensazioni che una CCP è autorizzata ad applicare a norma del presente regolamento.

Nell'elaborare la relazione, l'ESMA valuta anche le norme applicabili alle CCP di paesi terzi e le pratiche delle stesse, nonché gli sviluppi internazionali in materia di prociclicità.

12. Entro il 25 dicembre 2027 l'ESMA, in stretta cooperazione con il CERS e il meccanismo di monitoraggio congiunto, valuta come siano stati applicati gli articoli 15 bis, 17, 17 bis, 17 ter, 49 e 49 bis.

In particolare, tale valutazione accerta:

a) se le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) abbiano prodotto l'effetto desiderato in termini di maggiore competitività delle CCP dell'Unione e di riduzione degli oneri normativi gravanti sulle stesse;

b) se le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2987 abbiano ridotto i tempi di commercializzazione per i nuovi servizi e prodotti di compensazione senza incidere negativamente sul rischio per le CCP, i loro partecipanti diretti o i loro clienti;

c) se l'introduzione della possibilità per le CCP di attuare direttamente le modifiche di cui all'articolo 15 bis abbia inciso negativamente sul loro profilo di rischio o abbia aumentato i rischi generali per la stabilità finanziaria dell'Unione, e se tale possibilità debba essere modificata.

L'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esito di tale valutazione.

13. Entro il 25 dicembre 2026 l'ESMA presenta una relazione alla Commissione in cui accerta se le modifiche all'articolo 9 introdotte dal regolamento (UE) 2024/2987 abbiano determinato un miglioramento sufficientemente chiaro nell'esecuzione dei compiti dell'ESMA e se abbiano avuto un impatto negativo eccessivo sui partecipanti al mercato. Tale relazione è corredata di un'analisi costi-benefici.

14. Entro il 25 dicembre 2028, l'ESMA presenta una relazione alla Commissione. Tale relazione, in cooperazione con il CERS, valuta se:

a) i servizi PTRR debbano essere considerati di rilevanza sistemica;

b) la fornitura di servizi PTRR da parte dei fornitori di servizi PTRR abbia comportato un aumento del rischio per l'ecosistema finanziario dell'Unione; e

c) l'esenzione abbia comportato un'elusione dell'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4.

Entro 18 mesi dalla trasmissione della relazione di cui al primo comma, la Commissione redige una relazione sugli aspetti presentati dall'ESMA nella sua relazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali opportune proposte.

(1)

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28 maggio 2019).

(2)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024.

(3)

Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017).

(4)

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023).

(5)

Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013).

(6)

Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (GU L, 2024/2987, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj).

Art. 86

Procedura di comitato

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019)

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.

(1)

GU L 191 del 13.7.2001.

Art. 87

Modifica della direttiva 98/26/CE

1. all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, è aggiunto il comma seguente:

«Quando l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione a un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.»

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 1 entro il 17 agosto 2014. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva 98/26/CE o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 88

Siti Internet

1. L'AESFEM tiene un sito web che fornisce le indicazioni seguenti:

a) i contratti assoggettabili all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 5;

b) le sanzioni applicate per violazioni degli articoli 4, 5 e da 7 a 11;

c) le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione che siano stabilite nell'Unione e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione;

d) le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e V;

e) le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione stabilite in paesi terzi e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione;

f) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell'Unione;

g) le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento applicate in conformità degli articoli 65 e 66;

h) il registro pubblico di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono siti web che sono collegati al sito web dell'AESFEM.

3. Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.

Art. 89

Disposizioni transitorie

(integrato dall'art. 520 del Reg. (UE) n. 575/2013, applicabile a decorrere da 1° gennaio 2014, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2015/1515, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/610, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019, dall'art. 2 del Reg. (UE) 2019/876, applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

1. Fino al 18 giugno 2021 l'obbligo di compensazione previsto dall'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento di uno schema pensionistico. (1)

L'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui al primo comma del presente paragrafo stipulati dagli schemi pensionistici dal 17 agosto 2018 fino al 16 giugno 2019.

I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in tale periodo che sarebbero altrimenti assoggettati all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 sono assoggettati ai requisiti stabiliti dall'articolo 11.

2. Per quanto riguarda gli schemi pensionistici di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), l'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è accordata dall'autorità competente interessata a seconda del tipo di enti o di schemi. Una volta ricevuta la richiesta, l'autorità competente la notifica all'AESFEM e all'AEAP. Entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della notifica, l'AESFEM, previa consultazione dell'AEAP, valuta in un parere la conformità del tipo di enti o del tipo di schemi con l'articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), adducendo i motivi per cui l'esenzione è giustificata per le difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L'autorità competente concede l'esenzione solo se ha accertato che il tipo di enti o il tipo di schemi soddisfano l'articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), e che incontrano difficoltà nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L'autorità competente adotta una decisione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell'AESFEM, tenendone debitamente conto. Se l'autorità competente non concorda con il parere dell'AESFEM, ne dà pienamente conto nella decisione spiegando i punti in cui si discosta sensibilmente dal parere.

L'AESFEM pubblica sul proprio sito web l'elenco dei tipi di enti e dei tipi di schemi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), che sono stati esentati conformemente al primo comma. Per rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza, l'AESFEM effettua verifiche inter pares degli enti inseriti nell'elenco ogni anno conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Una CCP autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 4, 5, da 8 a 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 e 81 chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 14 prevista nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

Una CCP stabilita in un paese terzo che sia stata riconosciuta per prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 chiede il riconoscimento di cui all'articolo 25 previsto nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

3 bis. L'Aesfem non esercita i suoi poteri in forza dell'articolo 25, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, fino all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, e all'articolo 25 bis, paragrafo 3, e, in relazione alle CCP per le quali l'Aesfem non ha adottato una decisione di riconoscimento a norma dell'articolo 25, prima dell'1 gennaio 2020, fino alla data di entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6.

3 ter. L'Aesfem istituisce e gestisce un collegio a norma dell'articolo 25 quater per tutte le CCP riconosciute conformemente all'articolo 25 prima dell'1 gennaio 2020, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma.

3 quater. L'Aesfem riesamina le decisioni di riconoscimento adottate in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, prima della data di entrata in vigore degli atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, e all'articolo 25 bis, paragrafo 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, in conformità all'articolo 25, paragrafo 5.

Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Aesfem determina che una CCP riconosciuta prima dell'1 gennaio 2020 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 bis, l'Aesfem fissa un periodo di adattamento adeguato non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter. L'Aesfem può prorogare il periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o di una delle autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell'Unione, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e dall'impatto sui partecipanti diretti stabiliti nell'Unione.

4. Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una CCP ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento delle CCP e l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare sulla CCP.

5. Qualora un'autorità competente abbia autorizzato una CCP a compensare una determinata categoria di derivati secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l'autorità competente di detto Stato membro comunica all'AESFEM tale autorizzazione entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Qualora un'autorità competente abbia dato il riconoscimento ad una CCP stabilita in un paese terzo a fornire servizi di compensazione secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l'autorità competente di detto Stato membro comunica all'AESFEM tale riconoscimento entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

5 bis. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP di cui al suddetto articolo include tra le informazioni che comunica ai sensi dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, l'importo totale del margine iniziale, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013, che ha ricevuto dai suoi partecipanti diretti, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) la CCP non dispone di un fondo di garanzia;

b) la CCP non ha con i suoi partecipanti diretti un accordo vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale da essi ricevuto come se si trattasse di contributi prefinanziati.

6. Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 55 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 77 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

7. Fino alla decisione di registrazione o riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione, registrazione e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni e l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio di dati.

8. Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all'articolo 9 fino all'adozione della decisione di registrazione del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all'articolo 9 fino all'adozione della decisione di riconoscimento del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

9. In deroga all'articolo 81, paragrafo 3, lettera f), in assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e l'Unione di cui all'articolo 75, i repertori di dati sulle negoziazioni possono mettere le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino al 17 agosto 2013 purché ne informino l'AESFEM.

10. Se una CCP è un partecipante diretto o un cliente di un'altra CCP, o ha concluso accordi di compensazione indiretti, prima del 24 dicembre 2024, essa diventa soggetta all'articolo 26, paragrafo 1, il 25 dicembre 2026.

In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, una CCP può consentire ad altre CCP o sistemi di compensazione che erano, direttamente o indirettamente, suoi partecipanti diretti a decorrere dal 31 dicembre 2023 di rimanere tali fino al 25 dicembre 2026 al più tardi.

11. Fino al 25 dicembre 2025 o a 30 giorni dopo l'annuncio di cui all'articolo 17 quater, paragrafo 1, secondo comma, se anteriore, lo scambio di informazioni, la presentazione delle informazioni e della documentazione e le notifiche che sono necessari per utilizzare la banca dati centrale sono effettuati ricorrendo a modalità alternative.

12. Una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 che ha concluso un accordo di interoperabilità relativo a strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, e a strumenti del mercato monetario con un'altra CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o con una CCP di un paese terzo riconosciuta a norma dell'articolo 25 prima del 24 dicembre 2024 chiede l'approvazione della propria autorità competente conformemente all'articolo 54 prima del 25 dicembre 2026.

Un accordo di interoperabilità concluso tra una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 e una CCP non autorizzata a norma dell'articolo 14 o non riconosciuta a norma dell'articolo 25 viene interrotto prima del 25 giugno 2025. Se la CCP con cui è stato concluso l'accordo di interoperabilità diventa autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 prima del 25 giugno 2025, le CCP aderenti all'accordo di interoperabilità chiedono l'approvazione delle rispettive autorità competenti conformemente all'articolo 54 prima del 25 giugno 2027.

13. In deroga all'articolo 11, paragrafo 13, commi quarto e quinto, e all'articolo 11, paragrafo 12 bis, fino a quando l'ABE non avrà annunciato pubblicamente di aver istituito la sua funzione centrale di convalida, la convalida dei modelli pro forma è effettuata dalle autorità competenti.

(1)

In merito alla proroga del periodo transitorio di cui al comma annotato, si rimanda:

- all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1671, fino al 18 giugno 2023;

- all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/962, fino al 18 giugno 2022.

Art. 90

Personale e risorse dell'ESMA

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

Entro il 25 dicembre 2027, l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Art. 91

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

ALLEGATO I

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/834, applicabile a decorrere dal 17 giugno 2019 e modificato dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554)

Elenco delle violazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1

I. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano la diffusione di informazioni riservate;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 2, allorché non mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse concernenti i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi;

c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 3, allorché non adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;

d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 4, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività dei repertori stessi;

e) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 5, allorché non separano operativamente i loro servizi accessori dalla loro funzione che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

f) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 6, allorché non assicurano che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei repertori stessi;

g) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 7, allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di fornitori e imprese di servizi assoggettati all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9;

h) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 8, allorché non rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento, né permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici o applicano prezzi e commissioni non basati sui costi;

i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera a), allorché non stabiliscono adeguate procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;

j) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera b), allorché non stabiliscono procedure adeguate per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;

k) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), allorché non stabiliscono politiche adeguate per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti e dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.

II. Violazioni connesse ai requisiti operativi:

a) un repertorio di dati sulle negoziazioni viola l'articolo 79, paragrafo 1, allorché non individua le fonti di rischio operativo o non limita al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati, tra cui sistemi di TIC gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554;

b) un repertorio di dati sulle negoziazioni viola l'articolo 79, paragrafo 2, allorché non stabilisce, non attua o non mantiene una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle proprie funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti;

[c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 80, paragrafo 1, allorché non assicurano la riservatezza, l'integrità o la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9;] (lettera soppressa) (1)

d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 80, paragrafo 2, allorché utilizzano i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali senza il previo consenso delle controparti interessate;

e) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 80, paragrafo 3, allorché non registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 o non le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati o non utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate;

f) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 80, paragrafo 4, allorché non calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 9;

g) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 80, paragrafo 5, allorché non permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;

h) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 80, paragrafo 6, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

III. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 81, paragrafo 1, allorché, per i contratti loro segnalati, non pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso le posizioni aggregate per categoria di derivati;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 81, paragrafo 2, allorché non permettono alle autorità competenti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, di avere accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

IV. Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 61, paragrafo 1, allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell'AESFEM di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

c) i repertori di dati sulle negoziazioni non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 73;

d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55, paragrafo 4, allorché non informano l'ESMA a tempo debito di ogni modifica importante delle condizioni richieste per la loro registrazione.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554.

ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 65, paragrafo 2:

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;

c) se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno, è applicato un coefficiente di 2,2;

d) se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio è applicato un coefficiente di 1,5;

e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente di 2;

f) se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione è applicato un coefficiente di 1,7;

g) se l'alta dirigenza del repertorio di dati sulla negoziazione non ha cooperato con l'AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi è applicato un coefficiente di 0,9;

b) se l'alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione è applicato un coefficiente di 0,7;

c) se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all'AESFEM è applicato un coefficiente di 0,4;

d) se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato un coefficiente di 0,6.

ALLEGATO III

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099, modificato dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)

Elenco delle violazioni di cui all'articolo 25 undecies, paragrafo 1

I. Violazioni connesse ai requisiti patrimoniali:

a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 16, paragrafo 1, allorché non hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR;

b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 16, paragrafo 2, allorché non hanno un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, proporzionato al rischio derivante dalle loro attività e in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata di tali attività in un lasso di tempo adeguato e un'adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.

II. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 1, allorché non sono dotate di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili, oppure allorché diventano partecipanti diretti, clienti, o istituiscono accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto al fine di svolgere attività di compensazione presso un'altra CCP, a meno che tali attività di compensazione non siano svolte nell'ambito di un accordo di interoperabilità di cui al titolo V o della conduzione delle proprie politiche di investimento ai sensi dell'articolo 47;

b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 2, allorché non adottano politiche e procedure adeguate sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, anche da parte dei loro dirigenti e dipendenti;

c) una CCP di classe 2 viola l'articolo 26, paragrafo 3, allorché non mantiene o non gestisce una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei propri servizi e dell'esercizio delle attività, o allorché non utilizza sistemi, risorse o procedure adeguati e proporzionati, tra cui sistemi di TIC gestiti conformemente al regolamento (UE) 2022/2554;

d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 4, allorché non mantengono una chiara separazione tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività della CCP;

e) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 5, allorché non adottano, attuano o mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio;

[f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 6, allorché non mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute;] (lettera soppressa) (1)

g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 7, allorché non rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario, le norme che le disciplinano o i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti;

h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 8, allorché non sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti, non comunicano i risultati di tali verifiche al consiglio o non mettono a disposizione dell'Aesfem tali risultati;

i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 1, o l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, allorché non garantiscono che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano i requisiti di onorabilità e l'esperienza necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP;

j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 2, allorché non assicurano che almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, siano indipendenti, allorché non invitano i rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39 o allorché legano la remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio ai risultati economici della CCP;

k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 3, allorché non stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio o non mettono a disposizione dell'Aesfem e dei revisori i verbali delle sue riunioni;

l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 1, allorché non istituiscono un comitato dei rischi o non fanno sì che esso sia composto dai rappresentanti dei partecipanti diretti, i membri indipendenti del consiglio e i rappresentanti dei suoi clienti, o allorché compongono il comitato dei rischi in maniera tale per cui uno di tali gruppi di rappresentanti disponga della maggioranza in seno al comitato dei rischi, o allorché non informano debitamente l'Aesfem delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi qualora l'Aesfem abbia chiesto di essere debitamente informata;

m) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 2, allorché non stabiliscono chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri, allorché non rendono pubblici i dispositivi di governo societario, o allorché non prevedono che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente;

n) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 3, allorché non consentono che il comitato dei rischi formuli pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP o allorché in situazioni di emergenza non compiono ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP;

o) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 5, allorché non informano immediatamente l'Aesfem di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi;

p) le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 1, allorché non conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate che sono necessari per permettere all'Aesfem di controllare il rispetto del presente regolamento da parte delle CCP;

q) le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 2, allorché non conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione in modo tale da consentire di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante CCP;

r) le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 3, allorché non mettono a disposizione dell'Aesfem e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, o tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni;

s) le CCP di classe 2 violano l'articolo 30, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'Aesfem sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi di tali partecipazioni;

t) le CCP di classe 2 violano l'articolo 30, paragrafo 4, allorché consentono alle persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di esercitare un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP;

u) le CCP di classe 2 violano l'articolo 31, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'Aesfem su ogni cambiamento a livello dirigenziale o allorché non le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, o all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma;

v) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 1, allorché non mantengono o applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare o gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse, o allorché non mantengono o non attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi;

w) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 2, allorché non informano chiaramente il partecipante diretto o il cliente interessato di quel partecipante diretto che è noto alla CCP della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto interessato, se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente;

x) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 3, allorché nelle loro disposizioni scritte non tengono conto delle circostanze di cui sono o dovrebbero essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia;

y) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 5, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi o allorché non impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche, oppure non impediscono l'utilizzo da parte di una persona fisica avente stretti legami con una CCP o da parte di una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia delle informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione del cliente cui appartengono tali informazioni riservate;

z) le CCP di classe 2 violano l'articolo 36, paragrafo 1, allorché non agiscono in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei loro partecipanti diretti e dei loro clienti;

aa) le CCP di classe 2 violano l'articolo 36, paragrafo 2, allorché non si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami;

ab) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 1 o 2, allorché utilizzano, su base continuativa, criteri di ammissione discriminatori, opachi o soggettivi, o allorché non garantiscono su base continuativa un accesso equo e aperto alla CCP, oppure non garantiscono su base continuativa che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie sufficienti e della capacità operativa necessarie per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP, oppure non dispongono di criteri di ammissione che garantiscano che le CCP o le stanze di compensazione non possano essere, direttamente o indirettamente, partecipanti diretti della CCP, o allorché omettono di effettuare un esame completo della conformità da parte dei partecipanti diretti su base annuale;

ab bis) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 1 bis, allorché accettano controparti non finanziarie come partecipanti diretti se tali controparti non hanno dimostrato in che modo intendono soddisfare i requisiti in materia di margini e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, o allorché non rivedono le modalità stabilite per controllare che sia soddisfatta la condizione per l'intervento di tali controparti non finanziarie in qualità di partecipanti diretti;

ac) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 4, allorché non si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e per assicurarne l'ordinato ritiro;

ad) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 5, allorché rifiutano l'accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, senza motivare la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi;

ae) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non consentono ai clienti dei loro partecipanti diretti l'accesso separato ai servizi specifici forniti;

af) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non offrono i diversi livelli di segregazione di cui a detto paragrafo a condizioni commerciali ragionevoli.

III. Violazioni connesse ai requisiti operativi:

a) una CCP di classe 2 viola l'articolo 34, paragrafo 1, allorché non stabilisce, non attua o non mantiene una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle proprie funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti dalla CCP; tale piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della perturbazione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista;

b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 34, paragrafo 2, allorché non adottano, attuano o mantengono un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca del riconoscimento a seguito di una decisione a norma dell'articolo 25, gli attivi e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano tempestivamente e regolarmente liquidate o trasferite;

c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, allorché esternalizzano le attività principali relative alla loro gestione dei rischi senza l'approvazione di ESMA;

d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 1, allorché non tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e senza ritardo, di distinguere nei conti presso la CCP stessa gli attivi e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività;

e) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 2, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP gli attivi e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei suoi clienti;

f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 3, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP gli attivi e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti, o allorché non offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per conto dei loro clienti;

g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 40 allorché non misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un'altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità, o allorché non hanno accesso alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni sulla base di un costo ragionevole;

h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 1, allorché, per limitare le proprie esposizioni creditizie, non impongono, richiedono o riscuotono margini dai propri partecipanti diretti o, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità, o allorché impongono, richiedono o riscuotono margini non sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni, o a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato o sufficienti ad assicurare che la CCP copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti di tutte le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera, oppure allorché omettono di controllare continuamente e rivedere il livello dei margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato, tenendo conto di eventuali effetti prociclici;

i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 2, allorché, per la determinazione dei requisiti in materia di margini, non adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati tenendo conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione;

j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 3, allorché non richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite, o allorché detengono pagamenti di margini di variazione infragiornalieri una volta riscossi tutti i pagamenti dovuti, anziché trasferirli, ove possibile;

k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 42, paragrafo 3, allorché non mantengono un fondo di garanzia in caso di inadempimento che consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore, o allorché sviluppano scenari che non includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali, che tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato;

l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 43, paragrafo 2, allorché il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 43, paragrafo 1, non permettono loro di far fronte all'inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili;

m) le CCP di classe 2 violano l'articolo 44, paragrafo 1, allorché non hanno accesso in ogni momento a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività o non misurano su base giornaliera il loro fabbisogno potenziale di liquidità;

n) le CCP di classe 2 violano l'articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, allorché non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie;

o) le CCP di classe 2 violano l'articolo 45, paragrafo 4, allorché non usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti;

o bis) le CCP di classe 2 violano l'articolo 45 bis, paragrafo 1, allorché intraprendono una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo se l'ESMA ha chiesto alla CCP di astenersi dall'intraprendere tali azioni per un periodo specificato dall'ESMA;

p) le CCP di classe 2 violano l'articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie diverse da garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti se non sono consentite altre garanzie reali a norma dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3;

p bis) le CCP di classe 2 violano l'articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali, se tali garanzie non sono disponibili incondizionatamente su richiesta entro il periodo di liquidazione di cui all'articolo 41, o allorché non fissano, nel loro regolamento operativo, il livello minimo accettabile di copertura con garanzie reali delle garanzie che accettano, o allorché accettano garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali a copertura di esposizioni diverse dalle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti che sono controparti non finanziarie o dei clienti dei partecipanti diretti, a condizione che tali clienti dei partecipanti diretti siano controparti non finanziarie, oppure, qualora alla CCP siano fornite garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali, allorché non rispettano i requisiti di cui al terzo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo;

q) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 1, allorché non investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi e che possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi;

r) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 3, allorché non depositano gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari, quando disponibili, o non avvalendosi di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati;

s) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 4, allorché non costituiscono depositi in contanti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure attraverso l'uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali;

t) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 5, allorché depositano attivi presso terzi senza provvedere affinché gli attivi appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dagli attivi appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione o allorché, se necessario, non hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari;

u) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 6, allorché investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli da 41a 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia;

v) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 1, allorché non dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP, o allorché non definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l'inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse o allorché non sottopongono tali procedure a un riesame annuale;

w) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 2, allorché non intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento dei partecipanti diretti e per assicurare che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le loro attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare;

x) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 3, allorché omettono di informare prontamente l'Aesfem prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate;

y) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 4, allorché non verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento e non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente;

z) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 1, allorché non riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi, e allorché non sottopongono frequentemente tali modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili o non effettuano prove a posteriori per valutare l'affidabilità della metodologia adottata, oppure non ottengono una convalida indipendente, o non informano l'Aesfem dei risultati delle prove effettuate o non ottengono la convalida dell'Aesfem prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri qualora l'Aesfem non abbia consentito l'adozione provvisoria di tale modifica prima della sua convalida;

aa) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 2, allorché non verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento o non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento;

ab) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 1, allorché non utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni o non adottano misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale;

ac) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 3, allorché non eliminano il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento quando le CCP hanno l'obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari;

ad) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 bis o l'articolo 50 ter, allorché non calcolano il KCCP come specificato in tali articoli o non rispettano le regole per il calcolo del KCCP di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, all'articolo 50 ter e all'articolo 50 quinquies;

ae) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 bis, paragrafo 3, allorché non calcolano il KCCP almeno con cadenza trimestrale o lo calcolano meno frequentemente di quanto richiesto dall'Aesfem in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 3;

af) le CCP di classe 2 violano l'articolo 51, paragrafo 2, allorché non beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da una sede di negoziazione, a condizione che le CCP rispettino i requisiti tecnici e operativi stabiliti dalla sede di negoziazione, sia al sistema di regolamento interessato;

ag) le CCP di classe 2 violano l'articolo 52, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza soddisfare i requisiti di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo;

ah) le CCP di classe 2 violano l'articolo 53, paragrafo 1, allorché non distinguono nei conti gli attivi e le posizioni detenute per conto di un'altra CCP con cui hanno concluso un accordo di interoperabilità;

ai) le CCP di classe 2 violano l'articolo 54, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità, o apportano una modifica sostanziale a un accordo di interoperabilità approvato a norma del titolo V, senza l'approvazione preliminare dell'ESMA;

IV. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne;

b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non comunicano all'Aesfem le informazioni sui costi e sui proventi dei propri servizi;

c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 2, allorché non informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti;

d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 3, allorché non comunicano ai loro partecipanti diretti o all'Aesfem le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti o non rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni strumento compensato dalle CCP stesse su base aggregata;

e) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 4, allorché non rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all'articolo 7;

f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 5, allorché non rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, o dei requisiti stabiliti all'articolo 38, paragrafo 1, salvo nei casi in cui l'Aesfem ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;

g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 6, allorché non offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consenta loro di determinare l'importo dell'ulteriore margine iniziale a livello di portafoglio, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione, compresa una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali potrebbero essere soggetti in scenari diversi, o allorché non rendono tale strumento accessibile in condizioni di sicurezza;

h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 7, allorché non forniscono ai loro partecipanti diretti, in modo chiaro e trasparente, le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati di cui alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo;

h bis) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 8, allorché non forniscono, o forniscono con un ritardo significativo, in risposta a una richiesta di un partecipante diretto, le informazioni richieste per consentirgli di conformarsi al primo comma di tale paragrafo, se tali informazioni non sono già state fornite.

i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono;

j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 3, allorché non rendono pubblici aspetti essenziali del loro modello di gestione dei rischi o le ipotesi prese in considerazione per effettuare la prova di stress di cui all'articolo 49, paragrafo 1;

k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 2, allorché non indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna;

l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 quater, paragrafo 1, allorché non notificano le informazioni di cui all'articolo 50 quater, paragrafo 1, lettere da a) a e), a coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti;

m) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 quater, paragrafo 2, allorché non informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o li informano meno frequentemente di quanto richiesto dall'Aesfem in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 2.

V. Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

a) le CCP violano l'articolo 25 septies allorché omettono di fornire informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni in conformità dell'articolo 25 septies, paragrafo 3, o forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta di informazioni dell'Aesfem in conformità dell'articolo 25 septies, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell'Aesfem di richiesta di informazioni in conformità dell'articolo 25 septies, paragrafo 3;

b) le CCP di classe 2 o i rispettivi rappresentanti forniscono risposte inesatte o fuorvianti a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 25 octies, paragrafo 1, lettera c);

c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 25 octies, paragrafo 1, lettera e), allorché non soddisfano la richiesta da parte dell'ESMA di documentazione del traffico telefonico e del traffico dati;

d) le CCP di classe 2 non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza previste da una decisione adottata dall'Aesfem ai sensi dell'articolo 25 octodecies;

e) le CCP di classe 2 non si sottopongono a un'ispezione in loco prevista da una decisione di ispezione adottata dall'Aesfem ai sensi dell'articolo 25 nonies.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 60 del Reg. (UE) 2022/2554.

ALLEGATO IV

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2099)

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 25 undecies, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 25 undecies, paragrafo 2:

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;

c) se la violazione ha evidenziato carenze sistemiche nell'organizzazione della CCP, in particolare nelle sue procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;

d) se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità delle attività e dei servizi della CCP si applica un coefficiente di 1,5;

e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente si applica un coefficiente di 2;

f) se non è stata adottata alcuna misura correttiva dal momento dell'accertata violazione si applica un coefficiente di 1,7;

g) se l'alta dirigenza della CCP non ha cooperato con l'Aesfem nello svolgimento delle indagini si applica un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi si applica un coefficiente di 0,9;

b) se l'alta dirigenza della CCP può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione si applica un coefficiente di 0,7;

c) se la CCP ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all'Aesfem si applica un coefficiente di 0,4;

d) in caso di adozione volontaria da parte della CCP di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.