
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DECRETO 27 novembre 2014
G.U.R.S. 12 dicembre 2014, n. 52
Modifica parziale del decreto 23 luglio 2014, concernente disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 relativo alle norme di attuazione dello Statuto;
Visto il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell'attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che disciplina le attività di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva n. 92/42/CE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi della Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che stabilisce, all'art. 30, comma 5, che le regioni svolgano funzioni di coordinamento e assistenza agli enti locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93 che prevede, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza, che le Regioni promuovano, altresì, nel rispetto delle specifiche competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti e organi preposti alla vigilanza sugli impianti termici;
Vista la direttiva n. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la direttiva n. 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva n. 93/76/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 192/2005;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva n. 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;
Visto il D.D.G. 3 marzo 2011, n. 65, recante disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 [N.d.R. recte: decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28] di attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n. 2003/30/CE;
Visto il D.D.G. 1 marzo 2012, n. 71 del Dipartimento dell'energia recante disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 21844 123/11/2012 dell'1 agosto 2012, inerente "Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana";
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
Visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva n. 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale";
Vista la circolare 20 novembre 2013 dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità contenente "Disposizioni in materia di impianti termici";
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, contenente "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013";
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2014 di proroga al 15 ottobre 2014 del termine entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli impianti termici;
Considerato che nel sistema legislativo nazionale vigente gli impianti termici sono soggetti ad un quadro complesso di norme per le finalità di risparmio energetico, tutela dell'ambiente e sicurezza dei cittadini e che a tale quadro corrisponde una pluralità di organismi ciascuno titolare di specifiche funzioni con il rischio, concreto, che ciascun ente venga ad avere una visione circoscritta al proprio settore di competenza;
Ritenuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/13, di dover fornire disposizioni di attuazione in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana;
Decreta:
A parziale modifica dell'art. 1 del D.D.G. n. 556/2014 in premessa citato, si dispone che il termine per la registrazione al catasto regionale degli impianti termici già esistenti è prorogato di ulteriori 120 giorni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto rimangono confermate tutte le clausole e condizioni poste con il D.D.G. n. 556 del 23 luglio 2014.