Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 3 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 30 gennaio 2025, n. 11.

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 1 agosto 2014

G.U.R.S. 29 agosto 2014, n. 36

Regolamento sulle procedure di svolgimento degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola nel territorio della Regione Siciliana.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 3 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 30 gennaio 2025, n. 11.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 25 febbraio 1979, n. 70 [N.d.R. recte: D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70], che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazioni e trasporti", che ha attribuito alla Regione Siciliana le competenze in materia di comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, nonché tutte quelle in materia di motorizzazione civile;

Visto l'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto l'accordo Stato-Regioni-Enti locali in sede di conferenza unificata, recante: "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare il punto 5) dell'accordo per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n.71;

Visto il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e s.m.i., recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli".

Visto il D.M. n. 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e ss. mm. ed ii.;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, che ha adottato il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e delle procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2011 [N.d.R. recte: 10 marzo 2011];

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità del 20 dicembre 2011, n. 3619, con il quale sono stati forniti elementi informativi e di accompagnamento all'utenza, anche attraverso la messa a disposizione di idoneo formulario per assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica nel territorio della Regione Siciliana del decreto ministeriale n. 17/2011;

Visto il decreto assessoriale n. 1380 del 7 maggio 2012, recante integrazioni e modifiche al succitato D.A. n. 3619 del 20 dicembre 2011;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 3 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 30 gennaio 2025, n. 11.

Art. 1

E' approvato il regolamento di cui all'allegato 1 all'odierno decreto, recante le procedure di svolgimento degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola nel territorio della Regione Siciliana.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 3 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 30 gennaio 2025, n. 11.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel suo sito internet: http://www.regione.sicilia.it

Palermo, 1 agosto 2014.

TORRISI

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 3 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 30 gennaio 2025, n. 11.

ALLEGATI

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di "Insegnante di teoria" e di "Istruttore di guida" di autoscuola presso la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 nonché del decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità n. 3619 del 20 dicembre 2011.

Articolo 2

Norme generali

1. Gli esami di abilitazione, così come previsto dal decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità n. 3619 del 20 gennaio 2012, si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

2. Lo scopo degli esami è consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei soggetti richiedenti l'abilitazione.

3. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal dirigente dell'Area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile.

4. Gli esami di abilitazione si svolgono, di norma, con la frequenza temporale di n. 1 sessione annuale, salvo diversa determinazione del presidente della commissione d'esami, in relazione alle richieste degli utenti.

Articolo 3

Requisiti di ammissione

Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle suddette abilitazioni i candidati che siano in possesso, così come previsto dall'art. 1 del D.M. n. 17/11, dei seguenti requisiti:

1) Per gli insegnanti di teoria:

a) età non inferiore ai 18 anni;

b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;

c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del codice della strada e successive modificazioni e integrazioni;

d) patente di guida almeno della categoria B o B speciale in corso di validità;

e) avere regolarmente partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui all'art. 2 del D.M. n. 17/2011 e conseguito il relativo attestato di fine corso;

2) Per gli istruttori di guida:

a) età non inferiore ai 21 anni;

b) diploma di istruzione di secondo grado;

c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del codice della strada e successive modificazioni e integrazioni;

d) patente di guida comprendente:

- almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del D.M. n. 17/2011;

- almeno le categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1 lettera b), del D.M. n. 17/2011;

- almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 17/2011 e art. 5, comma 1 lettera c).

e) avere regolarmente partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui all'art. 2, del D.M. n. 17/2011 e conseguito il relativo attestato di fine corso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

3) I candidati, oltre ai requisiti di cui sopra, devono essere in possesso del requisito di buona condotta; si considerano in possesso di tale requisito coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011;

c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati:

1) articolo 348 codice penale - abusivo esercizio di una professione;

2) articolo 432 codice penale - attentati alla sicurezza dei trasporti;

3) articolo 527 codice penale - atti osceni;

4) articolo 575 codice penale - omicidio;

5) articolo 581 codice penale - percosse;

6) articolo 589 codice penale - omicidio colposo;

7) articolo 593 codice penale - omissione di soccorso;

8) articolo 609 bis codice penale - violenza sessuale

9) articolo 610 codice penale - violenza privata;

10) articolo 613 codice penale - stato di incapacità procurato mediante violenza;

11) articolo 624 codice penale - furto;

12) articolo 628 codice penale - rapina;

13) articolo 629 codice penale - estorsione;

14) articolo 630 codice penale - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

15) articolo 640 codice penale - truffa;

16) articolo 646 codice penale - appropriazione indebita;

17) articolo 648 codice penale - ricettazione;

18) articolo 648-bis codice penale - riciclaggio;

19) articolo 660 codice penale - molestie e disturbo alle persone;

20) articolo 688 codice penale - ubriachezza;

21) articolo 690 codice penale - determinazione in altri dello stato di ubriachezza;

4) Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

Articolo 4

Tipologie di abilitazione per istruttore di guida

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 17/2011 l'istruttore di guida può essere abilitato a:

a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (abilitazione istruttore completa);

b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (abilitazione istruttore parziale);

c) conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92, comma 5 e s.m.i. (abilitazione istruttore diversamente abile finalizzato alla conduzione di una autoscuola).

Articolo 5

Avviso pubblico

1) L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale ad insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola viene fissata mediante avviso pubblico contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2) L'avviso viene pubblicato nel sito web della Regione Siciliana ed affisso presso gli uffici dei servizi provinciali della motorizzazione civile.

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando.

Articolo 6

Domande di ammissione

1) Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida devono presentare apposita istanza al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - area 6 coordinamento uffici della motorizzazione civile, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo.

2) La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo, il cui fac-simile è allegato al presente regolamento, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3) La domanda deve essere presentata o spedita mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:

1. presentazione da parte dell'interessato direttamente all'area 6 - coordinamento uffici della motorizzazione civile. In tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d'identità, in corso di validità. In alternativa, l'istanza può essere consegnata direttamente da terzi delegati, già sottoscritta allegando la fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e del delegato.

2. trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a:

"Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - area 6 coordinamento uffici della motorizzazione civile, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo".

In tal caso, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall'Ufficio postale accettante.

4) Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) copia documento di riconoscimento in corso di validità;

b) copia dell'attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale per il tipo di esame che si vuole sostenere, con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

c) copia autenticata del titolo di studio. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, lo stesso dovrà essere integrato da traduzione giurata e autocertificazione;

d) copia leggibile delle patenti possedute richieste per l'abilitazione che si intenda conseguire unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R n. 445/2000, la conformità della stessa all'originale. In alternativa è possibile presentare fotocopia leggibile esibendo contestualmente l'originale del documento stesso del quale l'incaricato alla ricezione dell'istanza prenderà visione. Il cittadino extracomunitario deve inoltre presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

La domanda dovrà essere, altresì, corredata dall'attestazione del pagamento:

I) di euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria, da effettuare mediante il POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 - art. 1 - del bilancio della Regione Siciliana.

II) di euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio titolo abilitativo, da effettuare mediante i POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 - art. 1 - del bilancio della Regione Siciliana.

III) di euro 100,00 per diritti di motorizzazione da effettuarsi mediante i POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione Siciliana.

In nessun caso le somme versate saranno restituite.

5) Qualora l'interessato presenti in unica domanda richiesta di ammissione all'esame per il conseguimento di entrambe le abilitazioni, insegnante di teoria e istruttore di guida, dovrà, oltre a produrre attestazione del versamento della somma di euro 16,00 per imposta di bollo per diritti di segreteria produrre attestato di versamento della somma di euro 16,00 per imposta di bollo per il rilascio del titolo abilitativo e di euro 100,00 per diritti di motorizzazione per ciascuna delle abilitazioni richieste.

6) La Regione Siciliana non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7) I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario per l'espletamento della prova di concorso, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova stessa.

8) Non potranno essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate o trasmesse all'Amministrazione, anche in caso di inoltro mediante il servizio postale, entro la scadenza sopra indicata.

9) Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione.

Articolo 7

Ammissione agli esami e relative procedure

L'area 6 - coordinamento uffici motorizzazione civile provvede a sovrintendere all'effettuazione degli esami ed effettua le seguenti attività:

a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione;

b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame;

c) predispone l'atto con l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che viene pubblicato nel sito web della Regione Siciliana;

d) con un anticipo di 10 giorni rispetto allo svolgimento della prima prova, comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame secondo le procedure di cui al successivo art. 11, commi 1 e 2;

e) comunica, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione, come previsto da successivo art. 11, comma 3.

Articolo 8

Modalità di svolgimento degli esami

1) Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso. Le risposte ai quesiti devono essere scritte esclusivamente, a pena di nullità, su carta riportante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione. I candidati non possono utilizzare carta da scrivere non fornita dalla Commissione, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

2) Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte la prova d'esame, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione al momento della prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

3) La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Articolo 9

Programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria

L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Insegnante di teoria" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame, di cui all'allegato 1 del D.M. n. 17/2011:

1) elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);

2) elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la pubblica amministrazione);

3) procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;

4) definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;

5) definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;

6) disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);

7) autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;

8) trasporto delle merci pericolose;

9) conducenti e titoli abilitativi alla guida;

10) norme di comportamento sulle strade;

11) illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;

12) elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;

13) stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;

14) elementi di primo soccorso;

15) elementi di fisica;

16) autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

Articolo 10

Programma d'esame per l'abilitazione ad istruttore di guida

L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "istruttore di guida" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame di cui all'allegato 2 del D.M. n. 17/2011:

1) definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;

2) elementi di fisica;

3) peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli utilizzo dei diversi dispositivi;

4) norme di comportamento sulle strade;

5) elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;

6) stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;

7) elementi di primo soccorso.

Articolo 11

Sede e diario degli esami

1) Il diario e la sede delle prove, fissati dalla commissione esaminatrice, verranno pubblicati sia presso i servizi provinciali della motorizzazione civile e pubblicati nel sito web della Regione Siciliana per giorni 15 consecutivi. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti, la convocazione individuale ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2) L'elenco degli ammessi verrà, altresì, affisso presso le sedi dei servizi provinciali della motorizzazione civile e pubblicato nel sito web della Regione Siciliana.

3) I candidati esclusi saranno avvisati con lettera raccomandata A/R specificando i motivi della non ammissione.

4) La mancata presentazione anche ad una sola delle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

Articolo 12

Commissione esaminatrice

1) La commissione d'esame, istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 3619 del 20 dicembre 2011, viene nominata dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti. Dura in carica due anni ed è rinnovabile.

2) La Commissione esaminatrice cura lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità dei candidati al conseguimento della qualifica di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola.

3) Non possono far parte della commissione coloro che rivestono incarichi di rappresentanza di natura politica o sindacale in seno ad associazioni professionali di categoria nel settore dei trasporti, nonché coloro che svolgono attività di insegnamento presso le autoscuole o presso soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui al DM n. 17/11.

4) La commissione esaminatrice si riunisce in seduta su convocazione del suo presidente. Per ciascuna seduta d'esame la commissione sarà validamente costituita dal presidente o, in caso di impedimento, dal presidente supplente e da almeno due componenti effettivi o, in caso di impedimento di quest'ultimi, dai componenti supplenti.

5) In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c..

Articolo 13

Prova d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria

1) L'esame per l'abilitazione alla professione di insegnate di teoria di autoscuole è articolato in due prove scritte e in due prove orali, secondo il seguente ordine:

a) Prima prova - quiz: la prima, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

b) Seconda prova - prova scritta: la seconda prova, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma del corso di cui all'art. 7 del presente decreto. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30.

c) Terza prova - simulazione lezione di guida: la terza prova consiste nella simulazione, da parte del candidato, di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla successiva prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.

d) Quarta prova - prova orale: nel corso della quarta prova, il candidato sostiene una prova orale consistente nel dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al programma d'esame di cui al precedente art. 7. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

2) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. n. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva. Pertanto:

a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);

b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);

c) per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c);

3) L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 14

Prova d'esame per l'abilitazione ed istruttore di guida

1) L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. n. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M.:

a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;

b) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 rispetto al punteggio massimo di 30;

c) il candidato sostiene le prove pratiche, per dimostrare la propria capacità di istruzione, a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 e 10; la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 e complessivo sulle tre prove non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30;

d) nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (abilitazione parziale art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. n. 17/2001) il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 e, complessivamente sulle 2 prove non inferiore a 12 rispetto al punteggio massimo di 20, a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 e 10;

2) Le prove pratiche si svolgono con le seguenti modalità per valutare capacità di istruzione alla guida di seguito elencate:

- capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. n. 17/2011 (abilitazione istruttore completa);

il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm3, condotto da un componente della commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento che funge da allievo e titolare di almeno patente A;

- capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento che funge da allievo e titolare almeno di patente B;

- capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione d'esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno indicati e messi a disposizione a cura e spese del candidato interessato ed essere idonei per uso esclusivo di autoscuola; i mezzi dovranno altresì essere in regola con la norma sulla circolazione stradale e con gli obblighi assicurativi che dovranno includere la copertura per il conducente, anche se diverso dal candidato.

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 17/2011 sostengono solo le prove d'esame di cui alle lettere a) e b) del presente articolo 4 (abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola).

Articolo 15

Esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria e istruttore di guida

Per i candidati che richiedono di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni (di insegnante di teoria e di istruttore di guida):

1) la prima prova scritta (quiz), di cui all'articolo 5, lett. a) e articolo 6, lett. a), sarà comune.

2) L'eventuale esito negativo della stessa comporta la non ammissione alle prove successive di entrambi gli esami.

3) Qualora il candidato non abbia superato le prove scritte dell'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria, sarà comunque ammesso alla prova orale dell'esame per l'abilitazione ad istruttore di guida per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida.

4) Qualora il candidato non abbia superato la prova orale di cui all'art. 5 lettera c) (simulazione di una lezione di teoria), è comunque ammesso alla prova orale, di cui all'art. 6, lettera b) (prova orale di istruttore di guida), per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida.

5) Qualora il candidato superi le prove prove orali di cui all'art 5 lett. c) e d) (prove orali per gli insegnanti di teoria) è ammesso alle prove pratiche per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida.

Articolo 16

Estensione dell'abilitazione

Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore: ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 17/2011, l'insegnante che intenda conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lettera B) del presente bando, deve avere frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2 lettera A) del D.M. n. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2 lettera B), a seconda del tipo di abilitazione si intenda conseguire e allegare alla domanda di cui all'art. 3 l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. n. 17/2011.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione ad istruttore di guida, svolto secondo le modalità di cui all'art. 6, verte sulle prove di cui al predetto articolo 6 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui alla lettera a) (quiz).

Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante: ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.M. 17/2011 l'istruttore che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lettera A) del presente bando, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante secondo il programma di cui all'allegato 1 del D.M. n. 17/2011 e allegare alla domanda di cui all'art. 3 l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 2 del D.M. 17/20.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria, verte sulle prove di cui all'articolo 5, con esclusione di quella di cui al comma 1 lettera a) (quiz).

Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A: l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera b) del D.M. n. 17/2011 (abilitazione istruttore parziale) che intenda integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale solo per la parte di programma pratico di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. n. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e allegare all'istanza di cui all'art. 7 del presente regolamento l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/20, dal quale risulti che il candidato ha frequentato le lezioni inerenti il programma pratico di guida simulata sul motociclo. L'esame per l'integrazione dell'abilitazione verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A; alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10, supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6.

Articolo 17

Conoscenza della lingua italiana

La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo.

La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla commissione in corso d'esame che formula il giudizio di sufficiente o insufficiente. La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell'esame, il giudizio di insufficiente costituisce impedimento alla sua prosecuzione. è considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente una elevata correttezza e/o accuratezza nell'espressione ortografica e/o sintattica, ma un livello appropriato ed esaustivo.

Articolo 18

Comunicazioni relative agli esami e rilascio dell'attestato di idoneità professionale

1) Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice formulerà l'elenco dei candidati risultati idonei affinché l'area 6 coordinamento uffici motorizzazione civile possa rilasciare l'attestato di idoneità.

L'elenco verrà pubblicato nel sito internet della Regione (www.regione.sicilia.it).

2) Al termine della sessione d'esame viene formato l'elenco degli idonei all'espletamento della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, che verrà reso noto tramite pubblicazione presso i servizi provinciali della motorizzazione civile e pubblicato nel sito web della Regione Siciliana.

Contestualmente il presidente della commissione d'esame dispone per la trasmissione all'area 6 - coordinamento uffici motorizzazione civile di tutti gli atti inerenti alla sessione d'esame.

Al termine dell'istruttoria, l'area 6 - coordinamento uffici motorizzazione civile provvede alla pubblicazione dell'elenco degli idonei all'espletamento della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida e ad emettere gli attestati di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, in unico originale munito di bollo da consegnare al candidato che ha superato l'esame, con l'indicazione dell'abilitazione conseguita.

3) All'atto del ritiro dell'attestato il richiedente deve dimostrare di avere assolto al pagamento di euro 5,16 per diritto rilascio del certificato.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante i POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'istituto cassiere della Regione Siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione Siciliana.

Articolo 19

Accertamenti e revoca dell'attestato

1) Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, la Regione Siciliana effettua, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione all'esame. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti prescritti dal presente regolamento, il dirigente dell'area 6 procede alla revoca dell'attestato.

Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati. Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali, previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: - Area 6 - coordinamento uffici motorizzazione civile - via Leonardo da Vinci n. 161 - Palermo.

Articolo 20

Accesso agli atti della procedura

1) E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2) Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 21

Informazioni sul procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore dell'area 6 - coordinamento uffici motorizzazione civile.

Nel sito internet della Regione (www.regione.sicilia.it) verranno pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli idonei. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, la Regione siciliana si riserva la facoltà di effettuare controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.

Articolo 22

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto dei limiti posti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. n. 196/2003.

Si informano i candidati che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati conferiti saranno utilizzati dall'area 6 - coordinamernto ufficio motorizzazione civile in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.

Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici e i dati raccolti potranno essere comunicati agli uffici del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma vigente. La diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse dalla legge o da regolamento; il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Siciliana;

Il responsabile del trattamento dati è il dirigente dell'area 6 coordinamento uffici motorizzazione civile.

Articolo 23

Adeguamento normativo ed abrogazioni

1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e statutarie.

In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

2) L'entrata in vigore del presente regolamento abroga precedenti disposizioni regolamentari sulla stessa materia.

Fac - simile domanda di ammissione agli esami

Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante i POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'istituto cassiere della Regione Siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana

All'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Area 6 - coordinamento uffici motorizzazione civile

via Leonardo da Vinci, n. 161 - Palermo

OGGETTO: Richiesta di effettuazione esami per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole

Il sottoscritto, ......................... nato a......................... il....................... e residente in......................... via......................... chiede di poter effettuare gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di......................... (1).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

- di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado conseguito presso......................... in data...................;

- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero di non avere in corso procedimenti per dichiarazione di fallimento;

- di essere cittadinoitaliano;

- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, e non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- di essere in possesso della patente di guida cat. ........... rilasciata da......................... il.........................;

- di avere frequentato il corso di formazione......................... (2) presso......................... dal.................. al.................;

- che tutte le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo......................... ovvero a mezzo la seguente e-mail......................... impengnadosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Si allega:

a) fotocopia documento di identità;

b) copia attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale per il tipo di esame che si vuole sostenere;

c) copia autenticata del titolo di studio. Se conseguito all'estero, con traduzione giurata e autocertificazione;

d) copia patenti di guida possedute;

e) attestati di versamenti per imposta di bollo e diritti di motorizzazione.

Data,.........................

Firma.................................

Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non sono soggette ad autenticazione allorquando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell'atto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore, ovvero quando le stesse, benchè spedite a mezzo servizio postale o presentae personalmente sono accompagnate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità.

(1) Indicare il tipo di abilitazione che si richiede (insegnante di teoria, istruttore di guida, ovvero entrambi).

(2) Indicare se di formazione iniziale o per estensione dell'abilitazione.