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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 15 aprile 2015

G.U.R.S. 30 aprile 2015, n. 18

Modifiche ed integrazioni del decreto 28 gennaio 2015, concernente tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. di "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

Visto il titolo II del D.Lgs n. 118/2011 ed, in particolare l'art. 20;

Visto il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed, in particolare, l'art. 68;

Visto il D.A. n. 46/2015 del 14 gennaio 2015 "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia";

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero della salute del 21 luglio 2004 "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita";

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 151/2009;

Visto il D.A. 26 ottobre 2012, n. 2283/12 di riordino e razionalizzazione dei Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) sul territorio della Regione Siciliana;

Visto il D.A. 8 luglio 2013, n. 1319 "Aggiornamento dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello e requisiti aggiuntivi per l'accreditamento istituzionale";

Visto il D.A. 29 gennaio 2014, n. 61 "Integrazione e modifica DA n. 2283/12 riordino e razionalizzazione dei Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) sul territorio della Regione Siciliana";

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014 del 9 aprile 2014;

Visto il DA. 29 dicembre 2014, n. 2277/2014 "Recepimento degli indirizzi operativi per le regioni e le province autonome, concordati ed approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 4 settembre 2014, di cui al "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014";

Visto il D.A. n. 109 del 28 gennaio 2015 "Tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione" ed, in particolare, gli artt. 1, 2, 7, 9, 10;

Ritenuto di dovere modificare il budget da assegnare alle singole strutture pubbliche e private accreditate del network regionale per le tecniche omologhe ed eterologhe già previsto dal D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012 e dal DA. n. 109 del 28 gennaio 2015, adottando il criterio della proporzionalità in funzione della popolazione residente di sesso femminile in età fertile e di poter assumere a tale scopo, in considerazione dell'esiguità del margine di errore, i dati disponibili relativi alla popolazione residente di età compresa tra i 18 e i 50 anni di sesso femminile, ed altresì adottando il criterio della distribuzione della popolazione per bacino di utenza;

Ritenuto che il bacino di utenza della ASP Palermo debba comprendere la popolazione delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento; quello della ASP Catania la popolazione delle province di Catania, Siracusa e Ragusa; quello della ASP Caltanissetta la popolazione delle province di Caltanissetta ed Enna; quello della ASP Messina la popolazione della provincia di Messina;

Ritenuto per le finalità del presente decreto e nelle more dell'inclusione ufficiale da parte del Ministero della salute delle tecniche di PMA omologa ed eterologa nei LEA, di assegnare, per l'anno 2015, la somma di euro 3.800.000,00 mediante l'utilizzo delle economie riproducibili, sul cap. 413724 rubrica - Dipartimento pianificazione, strategica - Assessorato regionale salute, - rilevate alla data del 31 dicembre 2014 sul bilancio della Regione, quali risorse assegnate dallo Stato ai sensi della citata legge n. 40/2004;

Ritenuto, alla luce di quanto sinora esposto, di ripartire, nella misura sotto riportata, la suddetta somma di euro 3.800.000,00 alle aziende sanitarie provinciali di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina, da destinare al pagamento delle prestazioni rese dai centri di PMA pubblici e privati accreditati del network regionale per le tecniche omologhe (D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012) ed eterologhe (D.A. n. 2227 del 29 dicembre 2014 e D.A. n. 109 del 28 gennaio 2015), ricadenti nel bacino di propria competenza, come sopra individuati, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato dalle stesse aziende mediante idonea documentazione contabile e certificazione medica attestante l'avvenuta prestazione:

ASP Palermo (per le prov. di PA, TP, AG)

euro 1.603.458,00

ASP Catania (per le prov. di CT, SR, RG)

euro 1.374.811,00

ASP Caltanissetta (per le prov. di CL, EN)

euro 335.354,00

ASP Messina (per la prov. di ME)

euro 486.377,00

Le aziende sanitarie provinciali assegneranno, ai centri di PMA del network regionale ricadenti nel bacino di propria competenza, il budget assegnato nella misura del 70 per cento (comprensivo di start up) ai centri pubblici in parti eguali tra essi, e del 30 per cento ai centri privati accreditati in parti eguali tra essi.

In assenza di centri privati nel proprio territorio, l'Azienda sanitaria provinciale assegnerà l'intero budget ai centri pubblici.

Le somme previste per i centri privati accreditati saranno erogate dalle aziende sanitarie previa presentazione di idonea documentazione contabile della spesa sostenuta e certificazione medica attestante l'avvenuta prestazione.

Le aziende sanitarie provinciali effettueranno i pagamenti al netto della quota di compartecipazione a carico delle coppie che verrà versata, da queste, direttamente ai centri di PMA;

Ritenuto, altresì, di modificare le modalità di assegnazione del codice regionale di accreditamento;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, di modificare e integrare il D.A. n. 109 del 28 gennaio 2015;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere, sia per le tecniche di fecondazione omologa che per l'eterologa, un contributo a carico delle coppie, calcolato su base percentuale rispetto alla tariffa delle diverse procedure come di seguito riportato:

Fecondazione omologa

euro 1.000,00 per un ciclo di FIVET/ICSI/GIFT/ZIFT/TET comprensivo dell'intero percorso assistenziale della tecnica, dal primo colloquio con una coppia, per la quale è stata formulata indicazione alla tecnica, fino al trasferimento degli embrioni (comprensiva delle eventuali tecniche di congelamento di gameti e/o embrioni) o per la GIFT fino al trasferimento intratubarico dei gameti;

euro 350,00 nei casi in cui non si esegua il prelievo ovocitario;

euro 853,00 nei casi in cui, pur eseguendo il prelievo ovocitario, non si recuperino ovociti e quindi non si può completare il ciclo;

euro 1.000,00 nei casi in cui, pur avendo recuperato ovociti, non è possibile completare il ciclo per mancata fertilizzazione o per impossibilità ad eseguire il transfer;

Fecondazione eterologa

euro 555,00 fecondazione con seme da donatore con inseminazione intrauterina;

euro 1.296,00 per la fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro;

euro 1.481,00 per la fecondazione eterologa con ovociti da donatrice;

Preso atto che l'art. 5 del D.A. 29 gennaio 2014, n. 61, prevede la possibilità di concedere, in via sperimentale per la durata di 12 mesi, una autorizzazione preventiva all'esecuzione, in strutture sanitarie di altre regioni, delle procedure di PMA, e che tale previsione è quindi cessata a gennaio 2015;

Ritenuto al fine di non remorare percorsi assistenziali già avviati, di dover prorogare il termine già fissato con l'art. 5 del D.A. 29 gennaio 2014, n. 61 fino a quando le prestazioni di PMA omologa ed eterologa non saranno inserite nei LEA;

Ritenuto di dover revocare gli artt. 7 e 8 del D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012, nonché tutte le disposizioni emanate in materia e in contrasto con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, si dispone la ripartizione della somma di euro 3.800.000,00, nella misura sotto riportata, alle aziende sanitarie provinciali di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina, da destinare al pagamento delle prestazioni rese dai centri di PMA pubblici e privati accreditati del network regionale per le tecniche omologhe (D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012) ed eterologhe (D.A. n. 2227 del 29 dicembre 2014 e D.A. n. 109 del 28 gennaio 2015), ricadenti nel bacino di propria competenza, come in premessa individuati, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato dalle stesse aziende mediante idonea documentazione contabile e certificazione medica attestante l'avvenuta prestazione:

ASP Palermo (per le prov. di PA, TP, AG)

euro 1.603.458,00

ASP Catania (per le prov. di CT, SR, RG)

euro 1.374.811,00

ASP Caltanissetta (per le prov. di CL, EN)

euro 335.354,00

ASP Messina (per la prov. di ME)

euro 486.377,00

Le aziende sanitarie provinciali assegneranno, ai centri di PMA del network regionale ricadenti nel bacino di propria competenza, il budget assegnato nella misura del 70 per cento (comprensivo di start up) ai centri pubblici in parti eguali tra essi, e del 30 per cento ai centri privati accreditati in parti eguali tra essi. In assenza di centri privati nel proprio territorio, l'azienda sanitaria provinciale assegnerà l'intero budget ai centri pubblici.

Le somme previste per i centri privati accreditati saranno erogate dalle aziende sanitarie previa presentazione di idonea documentazione contabile della spesa sostenuta e certificazione medica attestante l'avvenuta prestazione.

Le aziende sanitarie provinciali effettueranno i pagamenti al netto della quota di compartecipazione a carico delle coppie che verrà versata, da queste, direttamente ai centri di PMA.

Art. 2

Per le finalità del presente decreto e nelle more dell'inclusione ufficiale da parte del Ministero delle tecniche di PMA omologa ed eterologa nei LEA, di assegnare nell'anno 2015, la somma di euro 3.800.000,00 mediante l'utilizzo delle economie riproducibili, sul cap. 413724 rubrica - Dipartimento pianificazione strategica - Assessorato regionale della salute - rilevate alla data del 31 dicembre 2014 sul bilancio della Regione, quali risorse assegnate dallo Stato ai sensi della citata legge n. 40/2004.

Art. 3

Così come per le tecniche omologhe i cicli di PMA eterologhi possono essere eseguiti con SSR soltanto se il reddito del nucleo familiare non eccede i 50.000,00 euro annui/lordi. L'asseverazione del suddetto reddito familiare avviene per autocertificazione.

Art. 4

Le quote di compartecipazione da parte delle coppie sono fissate su base proporzionale rispetto alle tariffe delle diverse procedure, come di seguito dettagliato:

Fecondazione omologa

euro 1.000,00 per un ciclo di FIVET/ICSI/GIFT/ZIFT/TET comprensivo dell'intero percorso assistenziale della tecnica, dal primo colloquio con una coppia, per la quale è stata formulata indicazione alla tecnica, fino al trasferimento degli embrioni (comprensiva delle eventuali tecniche di congelamento di gameti e/o embrioni) o per la GIFT fino al trasferimento intratubarico dei gameti;

euro 350,00 nei casi in cui non si esegua il prelievo ovocitario;

euro 853,00 nei casi in cui, pur eseguendo il prelievo ovocitario, non si recuperino ovociti e quindi non si può completare il ciclo;

euro 1.000,00 nei casi in cui, pur avendo recuperato ovociti, non è possibile completare il ciclo per mancata fertilizzazione o per impossibilità ad eseguire il transfer;

Fecondazione eterologa

euro 555.00 fecondazione con seme da donatore con inseminazione intrauterina;

euro 1.296,00 per la fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro;

euro 1.481,00 per la fecondazione eterologa con ovociti da donatrice.

Art. 5

Le previsioni di cui all'art. 2 avranno validità esclusivamente entro la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 413724 nelle more della inclusione ufficiale da parte del Ministero della salute delle tecniche di PMA omologa ed eterologa all'interno dei LEA.

Art. 6

La commissione permanente per la PMA di cui all'art. 9 del D.A. n. 109/2015 opererà anche al fine di valutare la performance delle strutture pubbliche e private accreditate attraverso audit clinico per la valutazione della qualità del servizio e delle prestazioni erogate. La commissione, altresì, dovrà definire apposita griglia di valutazione della customer satisfaction al fine di verificare il grado di soddisfazione degli utenti sia in relazione al contributo che alle modalità di erogazione dello stesso.

La commissione permanente per la PMA è così costituita:

il dirigente responsabile del servizio 4 D.P.S. - Programmazione ospedaliera - coordinatore della commissine;

il dirigente responsabile dell'area interdipartimentale 5 - Accreditamento;

il dirigente responsabile del servizio 4 DASOE - Qualità;

il dirigente responsabile del servizio 7 D.P.S. - Farmaceutica;

inoltre, vengono identificati due referenti di centri pubblici e due referenti di centri privati nelle persone del prof. Antonio Perino, del prof. Paolo Scollo, del prof. Adolfo Allegra e del dott. Antonino Guglielmino.

Infine, viene identificato un rappresentate degli utenti nella persona del sig. Giuseppe Greco.

Nessun compenso né rimborso spetta ai componenti della commissione.

Art. 7

Al fine di non remorare percorsi assistenziali già avviati, il termine già fissato dall'art. 5 del D.A. 29 gennaio 2014, n. 61 per l'autorizzazione preventiva all'esecuzione delle procedure di PMA in strutture sanitarie di altre regioni, è prorogato fintanto che le prestazioni di PMA omologa ed eterologa non saranno inserite nei LEA.

Art. 8

Per le strutture accreditate a norma del D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012 e s.m.e i., le AA.SS.PP. dovranno assegnare, entro e non oltre la data di inizio del rapporto di contrattualizzazione, il numero codice NSIS, finalizzato alla PMA.

Art. 9

All'art. 17 del D.A. n. 2277/2014 dopo la parola "eterologa" viene inserita la parola "omologa".

Art. 10

Sono revocati gli artt. 7 e 8 del D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012 e tutte le disposizioni emanate in materia e in contrasto con il presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della salute, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, e sarà, inoltre, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione.

Palermo, 15 aprile 2015.

BORSELLINO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 17 marzo 2015 al n. 164.