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DECRETO PRESIDENZIALE 15 aprile 2015

G.U.R.S. 15 maggio 2015, n. 20

Istituzione di una fascia di rispetto per probabile evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 18 gennaio 2013, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008;

Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

Vista la legge n. 267 del 3 agosto 1998 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania";

Vista la legge n. 226 del 13 luglio 1999 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile";

Vista la legge n. 365 dell'11 dicembre 2000 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000";

Visto l'art. 130 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che cita testualmente "...l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini";

Vista la circolare sulla redazione del Piano per l'assetto idrogeologico n. 1 del 7 marzo 2003 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, che con la Parte III adotta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Vista la relazione generale e le Norme di attuazione in essa contenute, redatta nel 2004 ed allegata ai D.P.Reg. di approvazione dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (di seguito, per brevità, PAI); in particolare si fa espresso riferimento al capitolo 4.2 della relazione generale in cui si afferma che l'efficacia delle politiche di compatibilità idrogeologica sarà tanto più alta quanto più sarà possibile superare l'attuale fase metodologica improntata sul censimento degli eventi di dissesto e si potrà affinare la metodologia verso l'uso di strumenti di lettura probabilistica delle dinamiche idrogeologiche al fine di individuare le suscettività e le criticità dell'assetto idrogeologico, nonché al discendente art. 2, comma 4, lettera a) delle norme generali di attuazione;

Visto l'articolo 5 delle norme generali di attuazione che permette di aggiornare e modificare il PAI su segnalazione di enti pubblici e uffici territoriali in relazione a: indagini e studi a scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni; nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro delle pericolosità; variazioni delle condizioni di pericolosità derivanti da effetti di interventi non strutturali e dalla realizzazione di interventi strutturali di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio;

Visto l'articolo 6 delle norme generali di attuazione relativo all'efficacia ed agli effetti dei PAI adottato;

Visto l'articolo 2 delle norme generali di attuazione del PAI, che definisce i siti di attenzione e la loro limitazione d'uso;

Visto l'articolo 8 delle norme specifiche di attuazione del PAI che disciplina le aree a pericolosità geomorfologica;

Vista la circolare prot. n. 38780 del 9 giugno 2011 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che fornisce chiarimenti circa l'ammissibilità del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico;

Vista la circolare prot. n. 78014 del 22 dicembre 2011 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che fornisce chiarimenti agli enti locali e alle strutture regionali e provinciali interessate sui procedimenti da seguire per le richieste di aggiornamenti e modifiche dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico della Sicilia;

Vista la nota prot. n. 4646 del 3 febbraio 2014, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente trasmette la relazione prot. n. 2 del 21 gennaio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, concernente la proposta di istituzione di una "fascia di rispetto per probabile evoluzione del dissesto", unitamente al verbale della riunione del 30 ottobre 2013, tenutasi tra i funzionari dell'U.O. 3.1 " Pianificazione e Programmazione P.A.I." in ordine alla suddetta problematica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 24 febbraio 2014, con la quale si condivide l'istituzione di una "fascia di rispetto per probabile evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi" in conformità alla proposta di cui alla nota prot n. 4646 del 3 febbraio 2014 e relativi atti, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Ritenuto che sia necessario, nelle more che si acquisiscano e si valutino gli esiti delle sperimentazioni sulla suscettività da frana, che costituiranno la base metodologica dell'attuazione della seconda fase del PAI che si prefigge di inserire nella metodologia e nella normativa anche quei territori in cui esiste la probabilità di accadimento di frane, assumere da subito determinazioni operative che comportino in maniera seppur empirica e speditivi valutazioni metodologiche a scopo preventivo e precauzionale;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

A scopo preventivo e precauzionale sono istituite:

a) la "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi (ad eccezione dei fenomeni di crollo e di sprofondamento già valutati nelle attuali norme generali del PAI) che determinano un livello di pericolosità geomorfologica molto elevata (P4) ed elevata (P3); detta fascia di rispetto avrà un'ampiezza di metri venti tutto intorno all'areale di pericolosità;

b) l'estensione dell'"ambito minimo di riferimento" nelle aree a pericolosità geomorfologica P2, P1 e P0 degli studi geologici e geotecnici previsti dal comma 8 dell'articolo 8 delle norme specifiche di attuazione del PAI; l'estensione di detto ambito dovrà riguardare almeno l'areale del bacino idrografico di ordine minore in cui è inserita l'area a pericolosità geomorfologica.

Art. 3

Le limitazioni d'uso della suddetta fascia di rispetto faranno riferimento a quelle previste nelle norme generali di attuazione del PAI Sicilia per i siti di attenzione ovvero... "aree non immediatamente classificabili su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi (di qualsivoglia genere E1, E2, E3, E4) dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini"....

Gli studi posti a corredo degli interventi/opere di trasformazione del territorio ricadenti nelle superiori aree dovranno essere valutati dall'ufficio del Genio civile competente per territorio ai fini del rilascio del parere/autorizzazione di merito; detto ufficio avrà cura di trasmettere copia degli studi e dei relativi provvedimenti adottati al competente ufficio della pianificazione e programmazione del PAI dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente per gli eventuali provvedimenti successivi e conseguenziali.

Art. 4

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento, nei PAI del territorio regionale già approvati, la fascia di rispetto di venti metri per probabile evoluzione del dissesto è attribuita a tutti gli areali in dissesto censiti e non afferenti a fenomeni di crollo o sprofondamento classificati a pericolosità geomorfologica molto elevata (P4) ed elevata (P3).

Art. 5

L'adeguamento cartografico sarà realizzato dal competente ufficio della pianificazione e programmazione del PAI dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente contestualmente agli aggiornamenti dei PAI nelle carte tecniche regionali in cui ricadono i territori comunali interessati dal medesimo aggiornamento.

Art. 6

Nel caso di condizioni geomorfologiche particolarmente problematiche, riferibili soprattutto alla vicinanza di più dissesti, l'ufficio della pianificazione e programmazione del PAI dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, a favore della cautela, potrà con specifico aggiornamento del PAI attribuire fasce di rispetto di larghezza superiore a metri venti.

Art. 7

Per quant'altro non previsto nel presente dispositivo si rimanda alle determinazioni di cui alla nota n. 4646 del 3 febbraio 2014 e relativi atti in preambolo richiamata.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 15 aprile 2015.

CROCETTA