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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2015

G.U.R.S. 27 febbraio 2015, n. 9

Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto che l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegnava la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università di Catania, Messina e Palermo, sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 312 dell'1 agosto 2007;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" e s.m.i.;

Visto il D.A. 4 marzo 2010, n. 647 e s.m.i. di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Palermo;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n. 3254 [N.d.R. recte: decreto assessoriale 30 dicembre 2010, n. 3254], con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute";

Visto "il programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013 - 2015", in prosecuzione del programma operativo regionale 2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/12 convertito dalla legge n. 135/12 apprezzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e s.m.i.;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo Patto per la Salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la nota assessoriale n. A.I.3/69105 del 6 settembre 2013, con la quale è stato istituito il tavolo tecnico per la revisione dei protocolli d'intesa Regione e Università degli studi di Catania, Messina e Palermo;

Vista la nota n. A.I.3/38731 del 13 maggio 2014, con la quale il Dipartimento pianificazione strategica ha trasmesso il documento elaborato dal Tavolo tecnico per la revisione dei protocolli d'intesa Regione/Università, riservando a successivi incontri con i Rettori degli Atenei la definizione della clausola dedicata al finanziamento ed alla compartecipazione della Regione;

Vista la nota A.I.3/80118 del 20 ottobre 2014, con la quale lo stesso Dipartimento ha trasmesso il testo definitivo dei Protocolli sul quale i Rettori delle Università hanno manifestato il loro assenso;

Vista la propria nota n. 80837 del 22 ottobre 2014, integrata dalla successiva n. 82232 del 28 ottobre 2014, con la quale gli schemi dei protocolli d'intesa con le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo sono stati inviati alla Giunta regionale per il suo apprezzamento;

Vista la nota n. A.I.3/90656 del 26 novembre 2014, con la quale lo schema dei protocolli d'intesa con le Università è stato trasmesso al Ministero della salute e al Ministero dell'economa e finanze per il prescritto parere in sede di tavolo congiunto per la verifica dei LEA;

Considerato che la Giunta regionale, al fine di acquisire il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea Regionale siciliana, nella seduta del 18 novembre 2014, ha condiviso la proposta concernente la revisione dei protocolli d'intesa tra la Regione e le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo;

Vista la nota n. 12790/SG-LEG- PG del 3 dicembre 2014, con la quale l'Assemblea regionale siciliana - Vice Segreteria generale, Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa - ha comunicato che la VI Commissione legislativa, nella seduta n. 129 del 27 novembre 2014, ha espresso parere favorevole in relazione alla revisione dei citati Protocolli d'intesa;

Vista la deliberazione n. 363 del 17 dicembre 2014, con la quale la Giunta regionale ha manifestato il proprio apprezzamento sugli schemi dei Protocolli d'intesa con le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, acclusi alla citata nota assessoriale n. 80857/2014;

Visto il Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università degli studi di Palermo, sottoscritto l'8 gennaio 2015;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare il Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università degli studi di Palermo, sottoscritto l'8 gennaio 2015, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che saranno formulate dal Ministero della salute e da quello dell'economia e delle finanze in esito alla richiesta di parere sopra citata ed il ricorso ad eventuale addendum per l'ipotesi di sopravvenute modifiche legislative che incidano sui contenuti del Protocollo stesso;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Per quanto sopra esposto, si approva il Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università degli studi di Palermo, sottoscritto l'8 gennaio 2015, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che saranno formulate dal Ministero della salute e da quello dell'economia e delle finanze in esito alla richiesta di parere indicata in premessa ed il ricorso ad eventuale addendum per l'ipotesi di sopravvenute modifiche legislative che incidano sui contenuti del Protocollo stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato.

Palermo, 29 gennaio 2015.

BORSELLINO

ALLEGATO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

La Regione Siciliana, nella persona dell'Assessore per la salute, dr.ssa Lucia Borsellino, e l'Università degli studi di Palermo, nella persona del Magnifico Rettore, prof. Roberto La Galla.

Premesso che nell'elaborazione del presente protocollo si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale ed Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto che l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegna la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università di Catania, Messina e Palermo, sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 312 dell'1 agosto 2007;

- la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

- il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n. 3254 [N.d.R. recte: decreto assessoriale 30 dicembre 2010, n. 3254], con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

- il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute";

- "il programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-2015", in prosecuzione del programma operativo regionale 2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e s.m.i.;

- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo Patto per la Salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Considerato il reciproco impegno ad una leale e paritaria collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato di alta formazione professionale, di sviluppo della ricerca biomedica e clinica e delle connesse attività assistenziali, nel quadro di compatibilità delle risorse disponibili;

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale

L'Università, ai sensi della legge regionale richiamata in premessa, partecipa all'elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca ed in conformità al D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 ed al Nuovo Patto per la Salute 2014/2016.

Art. 2

Assetto organizzativo dell'Azienda ospedaliera universitaria

1) La collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e l'Università si realizza prioritariamente attraverso l'Azienda ospedaliera universitaria di riferimento, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza, sia delle attività assistenziali, che di quelle didattiche e di ricerca.

2) L'Azienda ospedaliera universitaria (A.O.U.) Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, avente autonoma personalità giuridica, costituisce per l'Università degli studi di Palermo l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione.

3) L'A.O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università ed, in particolar modo, della Scuola di medicina e chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività.

4) La missione dell'A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario.

5) L'organizzazione interna dell'A.O.U., ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 517/1999, è definita mediante l'adozione, entro il 31 dicembre 2014, dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, d'intesa con il Rettore dell'Università; l'atto aziendale è redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente protocollo d'intesa tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo, coordinate con le linee guida fornite dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 5/09.

6) La tipologia e i volumi delle attività assistenziali dell'AOU, stabilite in relazione alla missione aziendale, attengono alle discipline previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie attivati dall'Università, in coerenza con le linee di programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle previsioni di cui al D.L. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12 e del D.P.C.M. 24 maggio 2001.

7) Sono individuate le seguenti strutture pubbliche presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica, di ricerca ed assistenziale:

- A.R.N.A.S. Civico Benfratelli Di Cristina Palermo;

- Azienda Ospedaliera O.R. Villa Sofia Cervello di Palermo;

- Azienda sanitaria provinciale di Agrigento (P.O. San Giovanni Di Dio Agrigento e P.O. Papa Giovanni Paolo II Sciacca);

- Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta (P.O. S. Elia di Caltanissetta);

- Fondazione Giglio Cefalù;

- Rizzoli Dipartimento Sicilia di Bagheria.

8) In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente e previo accertamento da parte della Scuola di medicina e chirurgia degli standard richiesti, l'Università, al fine di assicurare i requisiti necessari al mantenimento e/o all'inserimento dell'offerta formativa e favorire la formazione dei discenti nonché l'ottimale utilizzazione, anche assistenziale, del personale docente universitario, potrà stipulare ulteriori accordi convenzionali con ASP, aziende ospedaliere ed IRCCS pubblici.

Gli accordi convenzionali di cui sopra, da assumere, comunque, nel rispetto dei modelli organizzativi e della dotazione organica delle strutture ospitanti, d'intesa con l'A.O.U., sono soggetti ad autorizzazione assessoriale che dovrà essere formalizzata entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli accordi stessi, decorso il quale l'autorizzazione si intende resa.

9) Per particolari e motivate esigenze formative non soddisfatte nelle aziende sanitarie pubbliche, la rete formativa, al fine di favorire la formazione dei discenti e l'ottimale utilizzazione, anche assistenziale, del personale docente universitario può includere, nel rispetto delle attività sanitarie autorizzate dalla Regione, strutture sanitarie private accreditate contrattualizzate, in possesso dei requisiti attestati dall'Università. I relativi accordi convenzionali, d'intesa con l'A.O.U., sono soggetti ad autorizzazione assessoriale, che dovrà essere formalizzata entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli accordi stessi, decorso il quale l'autorizzazione si intende resa.

10) Le parti concordano che, presso l'AOU, si possa pervenire ad un coordinamento scientifico delle attività e dei progetti di ricerca correlati all'attività assistenziale, in raccordo con le funzioni scientifiche dell'Università, per il tramite di un direttore scientifico aggregato alla Direzione strategica aziendale. La proposta di nomina del direttore scientifico, identificato tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza in ambito scientifico, è avanzata dal presidente della Scuola di medicina e chirurgia e la stessa nomina è disposta dal direttore generale dell'AOU, d'intesa con il Rettore.

Art. 3

Organi dell'Azienda

1) Sono organi dell'Azienda ospedaliera universitaria:

a) il direttore generale;

b) il collegio di direzione;

c) il collegio sindacale;

d) l'organo di indirizzo.

Art. 4

Nomina del direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria

1) Il direttore generale dell'A.O.U. è nominato, previa intesa con il Rettore, con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, su proposta formulata dall'Assessore, per un periodo di tre anni, ferme restando le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa ed è individuato nell'ambito dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende del S.S.R.. L'incarico è rinnovabile una sola volta per la stessa durata.

2) Il contratto del direttore generale è stipulato con la Regione - Assessore per la salute - sulla base dello schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, con l'intervento del Rettore che lo sottoscrive per adesione; il contratto fissa, oltre agli obiettivi generali, quelli specifici di salute e di funzionamento dei servizi che vengono stabiliti dall'Assessore e quelli relativi all'attività di didattica e di ricerca connessi allo svolgimento dell'attività assistenziale che sono individuati dal Rettore dell'Università, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 517/1999 ed altra normativa sopravvenuta.

L'Assessore per la salute ed il Rettore, di concerto, negoziano annualmente con il direttore generale dell'A.O.U gli obiettivi specifici relativi alle aree di cui al capoverso precedente anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i. Il contratto stabilisce, altresì, ad opera di entrambe le parti, i criteri ed i pesi per la valutazione dell'attività del direttore generale. Costituisce causa di risoluzione del rapporto il mancato conseguimento da parte del direttore generale del 60% degli obiettivi specifici assegnatigli, la cui soglia di soddisfacimento, per ciascuno di essi, viene fissata in una percentuale pari al 60% dello standard di valutazione.

3) Il compenso per l'incarico di direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria sarà stabilito dalla Giunta regionale all'atto della nomina, in analogia a quanto fissato dalla stessa per i direttori generali delle Aziende sanitarie.

4) Per le cause di risoluzione del rapporto, con conseguente dichiarazione di decadenza, e per le relative procedure si rinvia a quanto disposto per i direttori generali delle aziende UU.SS.LL e delle aziende ospedaliere dall'art. 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 20 della legge regionale n. 5/2009. I provvedimenti di cui al predetto art. 20 (interventi sostitutivi e sanzioni), da assumere nei confronti del direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria, sono adottati d'intesa con il Rettore dell'Università.

5) Le parti si impegnano ad un obbligo generale di reciproca informazione e di scambio di dati sull'attività gestionale del direttore generale, comunicandosi le eventuali determinazioni assunte o che intendono assumere.

6) Per la valutazione dell'operato del direttore generale dell'A.O.U., durante l'espletamento del mandato e a conclusione dello stesso, si rinvia a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2009. L'organismo regionale di valutazione è integrato da un esperto individuato dall'Università e riferisce sugli esiti della propria attività all'Assessore ed al Rettore.

7) La cessazione dall'incarico, anche per cause diverse da quelle previste nel contratto, è disposta dalla Regione, in applicazione del precedente comma 6, anche su richiesta del Rettore che dovrà motivare le ragioni del venir meno dell'intesa. Nel caso in cui l'iniziativa sia assunta dalla Regione, quest'ultima, prima dell'avvio del procedimento, è tenuta ad acquisire l'intesa del Rettore.

Art. 5

Il Collegio sindacale

1) Il collegio sindacale è composto da 5 membri, designati uno dall'Assessore per la salute per la Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'università e della ricerca ed uno dal Rettore dell'Università.

2) Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

L'Organo di indirizzo

1) L'Organo di indirizzo è composto da quattro membri, di cui uno è il presidente della Scuola di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal Rettore e due dall'Assessore regionale per la salute e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione dei servizi sanitari.

2) Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è determinato dal direttore generale dell'A.O.U.; l'ammontare complessivo annuo dei gettoni di presenza corrisposti ai componenti non può essere superiore al 5% dell'emolumento annualmente spettante al direttore generale dell'Azienda O.U.

3) Non possono fare parte dell'organo di indirizzo dipendenti dell'A.O.U. né altri componenti della Scuola di medicina e chirurgia. L'organo d'indirizzo è presieduto da un presidente scelto all'interno del medesimo, nominato dalla Regione d'intesa con il Rettore; in caso di parità, prevale la proposta che vota il presidente, al quale spetta il compito di convocarlo periodicamente, di presiederlo e di fissarne l'ordine del giorno.

4) Il direttore generale dell'A.O.U. partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.

5) L'Organo di indirizzo, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs n. 517/99, relaziona, annualmente, all'Assessore e al Rettore in ordine all'attuazione del presente protocollo.

Art. 7

Il Collegio di direzione

1) Il collegio di direzione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., come richiamato dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 517/1999, che svolge le funzioni ivi disciplinate, è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dai direttori dei Dipartimenti assistenziali e ad attività integrata.

2) Il collegio di direzione, che ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 158/12, convertito nella legge n. 189/12 è organo dell'A.O.U., elabora, inoltre, proposte in materia di organizzazione e di sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e di innovazione per la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori ed esprime pareri relativamente all'integrazione e alla coerenza tra l'attività assistenziale e le attività di didattica e di ricerca.

3) Alle adunanze del collegio di direzione possono partecipare, con funzioni consultive e per le necessarie integrazioni su specifici argomenti, il Rettore, o suo delegato, il presidente della Scuola di medicina e chirurgia o suo delegato, i direttori dei dipartimenti universitari.

4) Il collegio di direzione è convocato dal direttore sanitario aziendale. Può essere convocato anche su specifica richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 8

Organizzazione dipartimentale dell'Azienda

1) L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'A.O.U., al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico - disciplinari, nonché una gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali.

L'organizzazione dipartimentale deve assumere, pertanto, dimensioni tali da favorire consistenti economie e adeguate risposte assistenziali, formative e di ricerca, nonché l'accrescimento delle competenze professionali degli operatori.

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 517/99, nell'Azienda O.U. possono essere costituiti i Dipartimenti assistenziali (D.A.) di cui all'art. 17 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.. Il D.A. può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale e per gruppi di patologie, organi ed apparati, nonché per intensità di cure.

Il D.A. è costituito da strutture complesse, da strutture semplici, da strutture semplici a valenza dipartimentale e da programmi inter e/o infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

Il direttore del D.A. è nominato dal direttore generale, d'intesa con il Rettore, ed è scelto, in base alla capacità gestionale ed organizzativa, all'esperienza professionale ed al curriculum, tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il Dipartimento o tra professori titolari di un programma, di cui al comma 4, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999, assimilabile a struttura complessa. Il direttore del Dipartimento rimane, comunque, titolare della struttura complessa a cui è preposto o del programma.

Il direttore del D.A. assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale dell'A.O.U. circa la razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

Il D.A. coesiste con il Dipartimento universitario (D.U.), regolato dalle norme statutarie di Ateneo; con separato atto da trasmettere all'Assessorato, l'Università e l'Azienda O.U. procederanno a regolamentarne l'integrazione delle attività, limitatamente a quelle che hanno ricadute sugli assetti assistenziali, la gestione delle risorse umane e strumentali e la compensazione dei relativi costi nei limiti delle disponibilità finanziarie.

L'incarico di direttore del Dipartimento assistenziale non è cumulabile con quello di direttore del Dipartimento universitario, fatte salve motivate deroghe autorizzate dal direttore generale dell'A.O.U d'intesa con il Rettore.

3) I Dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Università e l'Azienda O.U., tenendo conto del collegamento tra la programmazione della Scuola di medicina e chirurgia e quella aziendale.

I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici, da strutture semplici a valenza dipartimentale e da programmi inter e/o infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale che ne disciplina il funzionamento, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca e nel rispetto dei criteri contenuti nel presente protocollo d'intesa.

4) Il D.A.I. è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario regionale e dall'Università.

Esso si configura come dipartimento verticale strutturale e può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziali e per gruppi di patologie, organi ed apparati, nonché per intensità di cure.

Eventuali risorse apportate dai Dipartimenti universitari ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'Università all'Azienda O.U. 5) Il direttore del D.A.I. è nominato dal direttore generale, d'intesa con il Rettore, ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il Dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico, ovvero tra professori titolari di un programma, di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999, assimilabile a struttura complessa. Il direttore del Dipartimento rimane, comunque, titolare della struttura complessa a cui è preposto o del programma.

Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.

6) I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti assistenziali devono tenere conto del collegamento tra la programmazione della Scuola di medicina e chirurgia con quella aziendale.

Art. 9

Strutture assistenziali

1) Le unità operative complesse rappresentano la principale articolazione di cui si compongono i Dipartimenti; esse sono dotate di autonomia gestionale, tecnica e professionale e sono soggette a rendicontazione analitica.

2) Le strutture assistenziali complesse sono individuate nel rispetto delle previsioni del D.L. n. 95/12, nel testo convertito dalla legge n. 135/12, del documento LEA del 26 marzo 2012 e della rete ospedaliera regionale, in coerenza con le esigenze di formazione specialistica e con le peculiarità della Scuola di medicina e chirurgia, avendo riguardo a livelli minimi di attività definiti in relazione ad un adeguato numero di casi trattati o ad adeguati volumi di attività in coerenza con la programmazione regionale e tenuto conto di criteri di essenzialità, di efficacia sotto il profilo assistenziale e di economicità nell'impiego delle risorse umane e professionali ed alla loro funzionalità rispetto alle esigenze di didattica e di ricerca.

Con riferimento a queste ultime, inscindibili da quelle assistenziali, tali livelli sono indicati dalla programmazione della Scuola di medicina e chirurgia, tenuto conto fra l'altro:

- del numero dei docenti universitari assegnati alla A.O.U, considerando la rispettiva dotazione organica definita dal direttore generale d'intesa con il Rettore ed approvata dalla Regione;

- del numero medio di allievi che ad essa ordinariamente afferiscono e del conseguente carico didattico;

- dell'esistenza di coordinamenti e/o partecipazioni a progetti finanziati da organismi nazionali ed internazionali;

- della disponibilità di laboratori sperimentali e della produzione scientifica nei settori scientifico disciplinari, valutata con parametri oggettivi.

3) Il numero dei posti letto è quello fissato dalla programmazione ospedaliera regionale, d'intesa con il Rettore, in coerenza agli indirizzi di pianificazione sanitaria nazionali e regionali, tenendo conto di quanto previsto al precedente punto 2.

4) La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio dell'Ateneo sono individuate nell'atto aziendale.

5) La nomina dei responsabili delle strutture complesse a direzione universitaria è effettuata, ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis, lett. c) del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,, dal direttore generale, d'intesa con il Rettore, sentita la Scuola di medicina e chirurgia sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare. Per le strutture complesse non a direzione universitaria la nomina è effettuata in favore di dirigenti ospedalieri ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, dal direttore generale d'intesa con il Rettore.

Le parti concordano che l'attività di formazione manageriale ed organizzativo/gestionale del personale di cui al precedente capoverso venga svolta preferibilmente mediante corsi e/o master istituiti presso l'Università, titolare del rapporto convenzionale e/o il CE.F.P.A.S.

Nelle strutture semplici, il cui numero è individuato nel rispetto delle previsioni del D.L. n. 95/12, nel testo convertito dalla legge n. 135/12, del documento LEA del 26 marzo 2012 e della rete ospedaliera regionale, in coerenza con le esigenze di formazione specialistica e con le peculiarità della Scuola di medicina e chirurgia, il responsabile è scelto dal direttore generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, sentito il direttore del Dipartimento assistenziale o del D.A.I. tra i professori e ricercatori universitari e/o tra i dirigenti medici ospedalieri.

Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale l'individuazione del responsabile da parte del direttore generale avviene su proposta del direttore del dipartimento di appartenenza.

6) La responsabilità e la gestione di programmi inter e/o infradipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, è affidata, dal direttore generale, d'intesa con il Rettore, sentita la Scuola di medicina e chirurgia, ai professori universitari di prima fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza può essere affidata ai professori di seconda fascia, ai quali non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

Ai fini dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ai professori e ricercatori non inseriti nella dotazione organica resta in ogni caso garantito l'accesso alle strutture sanitarie, senza oneri per l'A.O.U.

7) Presso l'A.O.U. e nelle aziende ove opera il personale medico universitario è istituito un collegio tecnico con il compito di procedere per il personale universitario alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale relativamente all'attività sanitaria. Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le seguenti modalità:

a) è costituito da 3 membri nominati d'intesa tra Rettore e direttore generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente, un docente universitario ed un docente universitario di altra Università;

b) le valutazioni devono essere effettuate ogni triennio nonché, per gli incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrere dal 3° anno successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del presente protocollo;

c) le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti dall'organo di indirizzo, tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti (professori e ricercatori universitari).

Art. 10

Patrimonio

1) L'Università concede, con vincolo di destinazione, all' Azienda O.U. l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalla stessa attualmente utilizzati, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Azienda O.U., fatto salvo diverso accordo tra le parti e quanto previsto dall'art. 11.

2) L'individuazione di beni immobili attualmente destinati alle attività assistenziali è concordata tra il Rettore dell'Università ed il direttore generale dell'A.O.U. entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa ed il relativo accordo è aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l'Università e l'Azienda O.U. lo ritengano opportuno.

3) Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.

4) Gli eventuali immobili che l'A.O.U., con fondi propri o con finanziamenti europei, statali o regionali, costruisce sul suolo di proprietà dell'Ateneo e con il consenso di quest'ultimo, confluiscono nella piena disponibilità dell'Azienda stessa fino alla permanenza della destinazione d'uso assistenziale, fatti salvi eventuali vincoli previsti dalla rispettiva norma di finanziamento o da specifici accordi intervenuti tra Regione e Università.

Art. 11

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Poiché l'integrazione dell'attività assistenziale, didattica e scientifica si concretizza anche mediante la comune utilizzazione di beni mobili e immobili, gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/08 per i beni ad uso comune gravano sul direttore generale dell'A.O.U., che concorda con l'Ateneo le quote a carico di rispettiva competenza per gli interventi di sicurezza e manutentivi. Per i beni ad uso esclusivo dell'Ateneo gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, restano a carico dell'Università. Gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08, relativamente alla necessità dei predetti interventi, si intendono assolti da parte del Direttore Generale dell'Azienda O.U. con la richiesta del loro adempimento all'Università.

Art. 12

Finanziamento e compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione

1) L'Università contribuisce annualmente alle attività dell'Azienda O.U. per assicurare la piena e più funzionale integrazione tra attività di assistenza, didattica e di ricerca. Al riguardo, l'Università e l'Azienda O.U. concordano le rispettive modalità di intervento.

2) In particolare, l'Università concorre alle attività gestionali dell'Azienda ospedaliera universitaria, facendosi carico degli oneri relativi al trattamento economico del personale docente e ricercatore, sanitario e tecnico/amministrativo secondo le modalità previste dai successivi artt. 13 e 14, nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili come identificati all'art. 10.

3) Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziali e per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'Azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.

4) L'Azienda O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la tariffazione delle prestazioni secondo il DRG stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale.

5) La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo all'Azienda O.U. ed alle strutture complesse a direzione universitaria un'integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale correlata sulla base dei valori dei D.R.G. nella misura:

a) del 3% per i D.R.G. relativi alle specialità di base (medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria ed ortopedia) aventi peso superiore a 0,80 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore a 1,10;

b) del 3% per i D.R.G. delle rimanenti specialità aventi peso superiore a 1 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore a 1,80.

6) La Regione riconosce altresì un'ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva nella misura percentuale del 3% in funzione delle peculiari attività di formazione e ricerca con modalità da individuarsi con apposito accordo tra le parti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

7) Le risorse, di cui ai commi 5 e 6, evidenziate negli atti di bilancio aziendale, saranno impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche e assistenziali sulla base di un programma predisposto dal direttore generale dell'A.O.U. e approvato dall'Assessorato regionale della salute d'intesa con il Rettore e, limitatamente alla parte eccedente il 2%, saranno utilizzate prioritariamente a copertura di eventuali disavanzi aziendali.

8) Ai fini dell'obiettivo del miglioramento degli standard di qualità e dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzate all'attività assistenziale, si conviene che per gli attuali e futuri investimenti, provenienti da fondi europei, statali e regionali, ivi inclusi gli obiettivi di piano sanitario (per quest'ultimi limitatamente alla parte assegnata all'A.O.U. su disposizione assessoriale), le parti procedano di comune accordo per il necessario inserimento degli stessi nella programmazione sanitaria regionale.

9) In caso di risultati economici negativi nella gestione dell'Azienda, la Regione e l'Università concordano un apposito piano di rientro pluriennale che deve tenere conto delle responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.

Art. 13

Dotazione organica e personale

1) Il direttore generale, d'intesa con il Rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte della Regione previste dalla normativa vigente, definisce la dotazione organica dell'Azienda ospedaliera universitaria sulla base dei posti letto individuati nella rete ospedaliera regionale e degli ulteriori eventuali parametri introdotti da norme e atti di indirizzo nazionali e regionali.

La dotazione organica dell'Azienda O. U., da determinarsi con separato atto, è costituita da docenti (professori e ricercatori), dalle figure professionali equiparate per legge e dal personale dipendente dall'Università degli studi in servizio presso l'Azienda e dal personale dipendente dall'Azienda stessa.

Non rientrano nella dotazione organica aziendale i professori e ricercatori che non svolgono attività assistenziale di diagnosi e cura.

Non rientra altresì nella dotazione organica il personale universitario amministrativo, tecnico e professionale che svolge esclusivamente attività di supporto alla didattica ed alla ricerca.

2) Ai soli fini della determinazione della dotazione organica, il numero delle unità di personale docente universitario sarà quantificato con una valenza di impiego pari al 60% per i docenti ordinari e del 50% per i docenti associati o ricercatori di quella del corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

3) Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve le disposizioni relative al proprio stato giuridico ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale.

4) I professori ed i ricercatori universitari e le figure professionali equiparate per legge che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività effettuata, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.

In caso di inidoneità psicofisica, permanente o relativa, in merito allo svolgimento delle attività assistenziali, o per gravi violazioni disciplinari, l'A.O.U., d'intesa con il Rettore, può rinunciare all'apporto del personale docente, ferma restando, per lo stesso, la garanzia di accedere, ai fini dello svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, alle strutture sanitarie senza oneri per l'A.O.U.

A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14 del decreto legislativo n. 517/99, presso l' Azienda O.U. è istituito un comitato di garanti composto da 3 membri, nominati d'intesa tra Rettore e direttore generale per un triennio.

Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti universitari.

5) L'impegno orario di ciascun professore ordinario e associato/ricercatore universitario per lo svolgimento delle mansioni di didattica, di ricerca e assistenza, globalmente considerato, sarà riferito a quello previsto per il personale dirigente del servizio sanitario nazionale e sarà articolato sulla base del piano di attività della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca secondo modalità regolamentari e di rilevamento stabilite da apposito accordo attuativo tra Università ed Azienda O.U.

Il suddetto accordo deve tenere conto dei vincoli e delle esigenze organizzative derivanti dallo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e stabilirà le modalità di articolazione dell'impegno orario anche con riferimento alle modalità di prestazione di turni di guardia e/o di reperibilità, che dovranno essere effettuate dai professori e ricercatori universitari, privilegiando modelli organizzativi integrati e flessibili su base interdipartimentale e/o interdivisionale e tenendo conto di quanto previsto dal comma seguente.

6) Gli accordi attuativi possono prevedere che l'impegno orario del personale docente universitario dedicato all'attività assistenziale sia calcolato come durata media avuto riguardo ad un periodo di riferimento di sei mesi. L'impegno orario del suddetto personale per l'attività assistenziale è determinato nella misura almeno del 60% per i docenti ordinari o del 50% per i docenti associati o ricercatori di quello previsto per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

7) Il controllo dell'impegno orario assistenziale del personale universitario sanitario, tecnico/professionale e amministrativo, è basato su sistemi di rilevazione oggettivi ed è regolamentato da apposito accordo tra l'A.O.U. ed Università e/o le aziende presso le quali insistono strutture convenzionate.

8) I provvedimenti inerenti l'utilizzazione del personale universitario sanitario, tecnico/professionale e amministrativo che presta servizio presso l'Azienda sono adottati dal direttore generale di concerto con il direttore del Dipartimento assistenziale o del D.A.I., secondo criteri e modalità definiti nell'atto aziendale, in conformità alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze di attività di didattica e di ricerca.

Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza, ivi compresa l'attività di didattica e di ricerca, e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili e risponde per la violazione dei doveri connessi all'attività assistenziale al direttore generale.

I procedimenti disciplinari a carico del personale di cui al presente comma, dipendente dall'Università, in servizio presso l'Azienda O.U., per violazione dei doveri inerenti l'attività assistenziale, sono demandati all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari individuato all'interno dell'Ateneo ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 165/2001, la cui composizione è integrata da un membro nominato dal direttore generale. Per fattispecie che danno luogo a sanzioni disciplinari o per processi concordati di ristrutturazione aziendale ovvero in caso di inidoneità psicofisica, permanente o relativa, in merito allo svolgimento di attività assistenziale, l'A.O.U, d'intesa con il Rettore, può rinunciare all'apporto del personale universitario sanitario, tecnico/professionale e amministrativo.

9) Il personale dirigenziale ospedaliero dell'A.O.U., impegnato in attività didattica, accede ai fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, previa deliberazione dei competenti organi accademici ed autorizzazione del direttore generale, circa la congruità con i settori scientifico disciplinari e con svolgimento al di fuori del normale orario di servizio.

10) L'Azienda O.U., nel rispetto delle disposizioni finanziarie statali e regionali, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio e nei limiti della propria dotazione organica, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente, le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale dirigenziale e di comparto. Il suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente dell'Università, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito direttamente con l'Azienda.

Nel caso in cui l'Azienda O.U. debba procedere all'assunzione di nuove professionalità per attività assistenziali vanno prioritariamente considerati eventuali ricercatori non contrattualizzati che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assolvimento dell'incarico.

11) Il personale dipendente dall'Azienda O.U. svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato, rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività svolta, il personale risponde al direttore generale che applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 14

Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 517/1999, richiamato in premessa, il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari e delle figure equiparate per legge si compone delle seguenti voci:

a. trattamento economico universitario, a carico dell'Università, che è composto dal trattamento tabellare, da classi e scatti, dall'indennità integrativa speciale e dall'eventuale assegno aggiuntivo a tempo pieno;

b. trattamento economico a carico del bilancio aziendale che è composto da:

- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico secondo i criteri stabiliti dal CCNL per il personale della dirigenza del S.S.N.;

- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti della disponibilità del relativo fondo costituito presso l'Azienda O.U.;

- compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità....);

- indennità di esclusività del rapporto per quanti abbiano optato per l'attività professionale intramoenia secondo quanto previsto dal CCNL dell'area della dirigenza medica e sanitaria;

c. ai fini dell'equiparazione del trattamento economico universitario con quello ospedaliero, il totale del trattamento economico universitario, comprensivo delle voci di cui al punto a), va raffrontato con il totale del trattamento economico ospedaliero del dirigente di pari funzioni, mansioni ed anzianità, composto dallo stipendio tabellare (che assorbe le quote della retribuzione di posizione e di risultato conglobate, e l'indennità integrativa speciale), dall'indennità di specificità medica, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita.

Ove dal raffronto, il trattamento economico universitario, come sopra determinato dovesse risultare inferiore a quello del dirigente del servizio sanitario regionale di pari funzioni, mansioni ed anzianità come sopra indicato, viene attribuito un assegno ad personam, a carico del bilancio aziendale, assorbibile con l'incremento della retribuzione universitaria.

2. L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'Azienda all'Università e da questa ai docenti universitari, con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere. Detta disposizione si applica anche nel caso di rapporti convenzionali tra l'Università e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale.

3. Le modalità dei calcoli dei fondi per la retribuzione a carico del bilancio aziendale sono quelle previste dai CCNL dell'area della dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

4. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei contratti nazionali della dirigenza medica e sanitaria.

5. Per il personale sanitario, già inserito nella dotazione organica dell'A.O.U. e delle aziende della rete formativa, che transiterà senza soluzione di continuità dal ruolo della dirigenza medica e sanitaria del S.S.R. al ruolo della docenza universitaria, gli oneri relativi alla retribuzione del predetto personale, nella misura corrisposta dall'Azienda, permangono a carico di quest'ultima che provvederà a versarne l'intero ammontare all'Università, sulla quale invece graveranno per la parte di relativa competenza i successivi aumenti retributivi universitari.

Il numero di tale personale, valutato in unità intera ai fini della dotazione organica aziendale, non potrà superare l'1% di quest'ultima riferita al personale della dirigenza medica o sanitaria. Detta procedura è, comunque, soggetta a preventiva autorizzazione assessoriale.

Art. 15

Trattamento economico del personale operante presso l'Azienda O.U. non contemplato nel precedente articolo

1) Al personale che presta servizio presso l'Azienda O.U. si applicano i CCNQ nel tempo vigenti, in relazione ai profili professionali posseduti.

2) Al personale universitario che presta servizio presso aziende del S.S.R. in regime di convenzione con l'Università si applicano i contratti integrativi aziendali.

3) Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale universitario in servizio presso l'Azienda O.U. resta a carico dell'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza.

4) Il restante trattamento economico, ivi compreso il salario accessorio è a carico del bilancio dell'Azienda O.U. in conformità a quanto previsto dall'art. 64, comma 3, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto università, 16 ottobre 2008 e s.m.i.

5) I valori economici di riferimento per quanto concerne il profilo di inquadramento ed il trattamento accessorio, come pure i criteri di calcolo dei fondi per le competenze accessorie, sono quelli previsti dal CCNL del settore sanità.

6) La massa salariale di riferimento per la determinazione di cui al precedente comma tiene conto anche del trattamento economico a carico dell'Università.

Art. 16

Formalizzazione degli specializzandi e del personale infermieristico, tecnico, e della riabilitazione e della prevenzione

1) L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica della riabilitazione e della prevenzione.

L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 2 del presente protocollo rientrano in quelle di cui all'art. 16 sexies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.

2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promovendo le scelte conformi alla normativa comunitaria.

3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, l'Azienda O.U. mette a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di potere consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti.

4) Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.

5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente.

Il volume delle suddette attività deve essere adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Ateneo, nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.

6) Per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico pratici, nonché delle discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, l'Università può direttamente avvalersi del personale dei ruoli del servizio sanitario regionale. Tale personale deve essere in possesso dei requisiti ritenuti idonei dalla Scuola di medicina e chirurgia, tenuto conto dell'esperienza didattico scientifica acquisita. L'Ateneo può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dipendenti delle strutture coinvolte.

7) Al personale medico, sanitario e delle professioni sanitarie del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione che sia ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

8) In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti.

La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della formazione del personale sanitario e delle professioni sanitarie.

9) Ai sensi dell'art. 16 sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la Regione indica l'A.O.U. quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

10) L'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale della formazione medica specialistica restano disciplinati dall'Accordo sottoscritto il 5 ottobre 2011 dalla Regione e dai Rettori delle Università, approvato con il decreto assessoriale n. 1966/11 dell'11 ottobre 2011 e ss.mm.ii., anche del presente accordo nelle more dei necessari aggiornamenti. In attuazione di tale accordo l'attività dei medici in formazione dell'ultimo anno di corso potrà essere considerata anche ai fini della copertura di eventuali vacanze di organico determinate per effetto del comma 2 dell'art. 13.

In analogia a quanto previsto per i medici specializzandi, le parti si impegnano a regolamentare con separato accordo l'attività di formazione delle altre figure professionali.

Art. 17

Ricerca e sperimentazione

1) L'Università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.

2) La Regione e l'Università convengono di elaborare congiuntamente indirizzi per promuovere e organizzare le attività di sperimentazione condotte presso l'Azienda ospedaliero/universitaria.

3) La ripartizione dei fondi che derivano dalla partecipazione a tali attività sarà oggetto di apposito accordo tra AOU e Università, che terrà conto delle disposizioni di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 382/80, nonché delle linee di indirizzo regionali per la libera professione intramuraria.

Art. 18

Durata

Il presente protocollo ha durata triennale. La sua vigenza si intende prorogata per un eguale periodo, qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 19

Norme finali

1) Le parti si impegnano a rappresentare al Governo nazionale la questione relativa al trasferimento o all'utilizzazione del personale universitario non docente, in atto ricompreso nella dotazione organica dell'Azienda O.U. e remunerato per il trattamento stipendiale fondamentale dall'Università e a richiedere interventi normativi in materia.

2) Con l'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al previgente protocollo e degli accordi attuativi in contrasto con il presente testo.

3) Gli effetti del presente accordo decorrono dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che saranno richieste dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.

4) Ancor prima della sua scadenza, il protocollo potrà essere modificato a richiesta di una delle parti ovvero per sopravvenute modifiche normative.

5) Per quanto non previsto nel presente protocollo si rinvia a quanto stabilito nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

BORSELLINO

LA GALLA