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N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.P. 13 maggio 2024, n. 22.

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2016, n. 9

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 24 giugno 2016, n. 27

Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al decreto presidenziale 15 febbraio 2012 n. 17, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2- ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

TESTO COORDINATO (al D.P. 8/2020)

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.P. 13 maggio 2024, n. 22.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e s.m.i." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso dei documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 2 bis, dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che:"con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter, del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che: "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 17 del 15 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 (S.O. n. 1) del 23 marzo 2012, di adozione del "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012" che fra l'altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Regione del 22 ottobre 2014, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Parte I, n. 51 del 5 dicembre 2014, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica fornisce indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli uffici speciali e agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente, sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi, ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014 e la nota n. 125694 del 9 ottobre 2014 con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e il dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale impartiscono, alla luce del citato parere, ulteriori indirizzi operativi per l'aggiornamento delle Tabelle "A e "B", allegate ai regolamenti già adottati dai singoli Dipartimenti regionali;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana fornito con nota prot. n. 961/301.04 del 15 gennaio 2015, sullo schema di regolamento di revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 17, relativo ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, svolta in coerenza ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "A" al D.P.Reg. n. 17 del 15 febbraio 2012;

Vista la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "B" al D.P.Reg. n. 17 del 15 febbraio 2012;

Vista la relazione prot. n. 20246 del 13.2.2015 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale con cui si espongono le ragioni che rendono necessaria la revisione, per i procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il parere n. 68/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 17 marzo 2015, con il quale l'Organo evidenzia la necessità che vengano esternati i motivi con riguardo ai termini dei procedimenti individuati nella Tabella "B";

Vista la relazione prot. n. 80687 del 17 giugno 2015, con la quale vengono esposte le ragioni che hanno determinato le particolari esigenze per accedere al termine di cui al citato comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1991, per ciascun tipo di procedimento previsto nella tabella "B", con termine di conclusione non superiore a 150 giorni;

Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui alla Tabella "B", in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa in adozione del regolamento;

Visto il parere n. 68/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 2 settembre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 6 aprile 2016;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.P. 13 maggio 2024, n. 22.

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente regolamento, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono adottate le allegate tabelle "A" e "B", che sostituiscono le tabelle "A" e "B" allegate al decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.P. 13 maggio 2024, n. 22.

Art. 2

Norme finali

1. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, di cui le tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 10 maggio 2016.

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

LANTIERI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo per la Regione siciliana, addì 10 giugno 2016, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 77.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.P. 13 maggio 2024, n. 22.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P. 8/2020.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.P. 13 maggio 2024, n. 22.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P. 8/2020.