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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2016

G.U.R.I. 13 settembre 2016, n. 214

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 22 maggio 2023)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchè le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo del citato art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e l'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca interventi nel campo della distribuzione dei farmaci;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740 che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di ostetrica/o;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746 [N.d.R. recte: decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746] che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, costituente regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, in attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1998, recante disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e le relative modifiche introdotte con decreto ministeriale 26 novembre 2004;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, di ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, che regola, tra l'altro, l'istituzione degli albi professionali dei medici veterinari;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese veterinarie;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196, del 2003;

Considerato che occorre individuare i termini e le modalità per consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie;

Considerato che occorre individuare i termini e le modalità per consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese veterinarie.

Decreta:

Art. 1

Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche

(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 28 novembre 2022 e dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 22 maggio 2023)

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746 [N.d.R. recte: decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746];

f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia";

h) a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.

Art. 2

Trasmissione telematica delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289.

Art. 3

Modalità di trasmissione telematica

(integrato e modificato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 28 novembre 2022 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del D.M. Economia e Finanze 22 maggio 2023)

1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1:

a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e, fino alla data del 30 novembre 2022, gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto;

b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del presente decreto. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h);

c) a partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l'attività di ottico, delle credenziali necessarie all'invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle entrate l'informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".

3-bis. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g), limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2022.

3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) è effettuata entro la scadenza prevista dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'intero anno 2023, la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dal predetto art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, e successive modificazioni.

Art. 4

Obblighi informativi di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è escluso con riferimento ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente decreto.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro: PADOAN