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DECRETO PRESIDENZIALE 8 settembre 2016

G.U.R.S. 14 ottobre 2016, n. 44

Modifica del decreto presidenziale 4 agosto 2009, n. 693, relativo all'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la commercializzazione e limitazioni nella raccolta nella Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg.S. 26 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 "Disciplina della raccolta, commercializzazione, e valorizzazione dei funghi epigei spontanei";

Vista la direttiva dell'Assessore pro tempore per l'agricoltura e le foreste 14 giugno 2007, che dispone in ordine a: "Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei - Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 ed in particolare art. 2";

Vista la nota n. 112211/GAB/3A del 4 dicembre 2008 dell'ufficio di Gabinetto dell'Assessorato AA.FF. con la quale viene precisato che il servizio 5 Tutela del Dipartimento regionale delle foreste è stato individuato come struttura per l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a dare compimento alla legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 ed alla direttiva assessoriale del 14 giugno 2007;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell'intera Amministrazione regionale ed ha, altresì, attribuito all'ex Dipartimento regionale foreste, incardinato presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, la nuova denominazione di "Comando del Corpo forestale " adesso facente capo all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il D.P.Reg. n. 693 del 4 agosto 2009, con il quale è stato modificato l'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui D.P.Reg. 19 novembre 2007;

Vista la nota del Ministero della salute DGISAN 0010376-P28 MARZO 2012 "Note discendenti dal vaglio del D.P.Reg. 4 agosto 2009 - Modifiche dell'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui al D.P.Reg. 19 novembre 2007", con la quale il Ministero chiede alla Regione Siciliana di voler provvedere a scorporare la fase della raccolta rispetto a quella della commercializzazione. Evidenziando che l'elenco di specie riguarda solo quelle ammesse alla vendita, come previsto dalla norma nazionale;

Visto il verbale della seduta del 5 dicembre 2012, durante la quale l'Assessorato regionale della salute, unitamente al Comando del Corpo forestale ha condiviso l'indirizzo per un elenco unico di commercializzazione come previsto dall'allegato I del D.P.R. n. 376/95;

Visto il verbale della seduta del 18 dicembre 2013 durante la quale le associazioni micologiche siciliane maggiormente rappresentative hanno condiviso l'indirizzo di cui al punto precedente;

Visto l'esito del seduta dell'1 ottobre 2014, in cui le associazioni micologiche siciliane maggiormente rappresentative, convocate in audizione, a conclusione dell'iter di modifica del D.P.Reg. n. 693/2009, avviato dal Comando del Corpo forestale, hanno preso visione del contenuto del presente decreto;

Ritenuto necessario adottare l'elenco unico di commercializzazione come previsto dall'allegato I del D.P.R. n. 376/95, con l'integrazione delle specie fungine peculiari del territorio regionale riconosciute commestibili e già incluse nel D.P.Reg. n. 693/2009;

Decreta:

Art. 1

Per quanto previsto dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", è consentita in Sicilia la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate nell'allegato I del summenzionato decreto, con le integrazioni delle specie autoctone regionali di seguito elencate:

1. Agaricus augustus Fr.

2. Agaricus urinascens (Jul. Schaff. & F.H. Moller) Sing.

3. Fistulina hepatica (Schaeff. Fr.) Fr.

4. Hygrophorus russula (Schaeff.: Fr.) Quél.

5. Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer s.l.

6. Macrolepiota mastoidea (Fr.: Fr.) Singer

7. Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél.

8. Russula virescens (Schaeff.) Fr.

9. Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

10. Russula aurea Pers.

Art. 2

E' vietata a chiunque la raccolta di esemplari con diametro del cappello inferiore a 3 cm. (tre centimetri) delle seguenti specie: Amanita caesarea, Boleti del gruppo edulis (Boletus aestivalis, Boletus aereus, Boletus pinophilus), Calocybe gambosa, Cantharelus cibarius (gallinaccio), Pleurotus Nebrodensis (Fungo di basilisco) e per l'Amanita caesarea anche la raccolta allo stato di ovulo.

Art. 3

Con successivi provvedimenti dell'on. Presidente della Regione, potranno essere inseriti nuove specie fungine nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. n. 376/95.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della salute per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; lo stesso sarà pubblicato, inoltre, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

A far data dalla prima pubblicazione del presente decreto è abrogato il D.P.Reg. n. 693 del 4 agosto 2009 e ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

Palermo, 8 settembre 2016.

per il Presidente della Regione: LO BELLO