
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 28 dicembre 2016
G.U.R.S. 20 gennaio 2017, n. 3
Approvazione del piano di riparto definitivo delle somme del "Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili" di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i..
L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto l'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., che ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013;
Visto l'art. 30, comma 7 ter, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con cui è stato previsto che, al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del medesimo articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i Dipartimenti di cui ai commi 7 e 9 sempre del medesimo art. 30 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti dello squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 sempre del medesimo articolo 30, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), con la quale sono state previste, anche per l'anno 2016, misure per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
Visto il D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, ha approvato il piano programmatico di riparto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati individuati, per l'anno 2016, gli enti destinatari della quota del fondo, il numero dei lavoratori coinvolti nell'ambito della quantificazione della quota del fondo, nonché i limiti massimi degli importi ivi erogabili per l'importo complessivo pari a 80.891 migliaia di euro;
Visto il D.R.S. 378/S.2 del 30 dicembre 2015, con il quale è stato disposto l'impegno di 80.891 migliaia di euro, sul capitolo 191310 esercizio finanziario 2016, quali risorse finanziarie occorrenti per la copertura finanziaria degli obblighi scaturenti a seguito del D.A. n. 374/S.2/2015;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, che ha disposto la riduzione delle autorizzazioni di alcune voci del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016, nelle more delle definizioni dell'accordo per il riconoscimento alla Regione, da parte dello Stato, delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della stessa;
Visto l'art. 27, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con il quale sono state autorizzate per l'anno 2016, tra l'altro, le spese - di cui al "fondo straordinario" istituito con l'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - per 181.900 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 191310);
Visto il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, approvato con la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4;
Vista la deliberazione n. 76 del 22 marzo 2016, con la quale la Giunta regionale di Governo, in attuazione delle previsioni contenute nell'Allegato 4/1 - 9.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha approvato, tra l'altro, il Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016;
Considerato che le risorse finanziarie destinate dalla prima parte del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016 sono individuate nel capitolo di spesa 191310 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2016;
Tenuto conto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 e del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha disposto la sostituzione delle riduzioni previste dal citato comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 32/2015 con quelle riportate nell'allegato 2 della medesima legge regionale 3/2016;
Visto l'allegato 2 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che, tra l'altro, alle disposizioni in materia di persona le precario (cap. 191310) ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa, per 94.098 migliaia di euro, ai trasferimenti delle risorse finanziarie - di cui al Fondo straordinario per compensare gli effetti degli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - per l'esercizio finanziario 2016;
Visto il D.A. n. 116/S.2 del 23 giugno 2016, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, ha rideterminato il piano di riparto delle somme in atto iscritte nel bilancio di previsione della Regione Siciliana - per l'esercizio finanziario 2016 - relative al "Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili" già approvato con il D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015, per l'importo complessivo pari a 87.552 migliaia di euro;
Visto l'art. 4, comma 2, della legge regionale 14 luglio 2016, n. 14, con il quale - a seguito della definizione in data 20 giugno 2016 dell'accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana - si dispone, tra l'altro, l'incremento di 85.544 migliaia di euro dello stanziamento per l'anno 2016 del capitolo 191310, destinato al Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto 2016, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ha ulteriormente rideterminato il piano programmatico di riparto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e con il quale sono stati individuati, per l'anno 2016, gli enti destinatari della quota del fondo, il numero dei lavoratori coinvolti nell'ambito della quantificazione della quota del fondo, nonché i limiti massimi degli importi ivi erogabili precedentemente individuati con il D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015 e con il D.A. n. 116/S.2 del 23 giugno 2016;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 1431 del 28 settembre 2016, che ha apportato variazioni nel bilancio della Regione in termini di competenza e di cassa, ripristinando, tra le altre, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 191310) con la variazione di euro 8.554.000,00;
Considerato che per l'anno 2016 sono iscritti in bilancio sul capitolo di spesa 191310 denominato "Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili" 181.900 migliaia di euro di cui 173.346 migliaia di euro già ripartiti con il surrichiamato D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015 (piano programmatico - per l'esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.), con il surrichiamato D.A. n. 116/S.2 del 23 giugno 2016 (rideterminazione piano programmatico - per l'esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.) e con il surrichiamato D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto 2016 (ulteriore rideterminazione del piano programmatico - per l'esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.) con conseguente disponibilità residua pari a 8.554 migliaia di euro;
Considerato che nella seduta del 29 novembre 2016 la Conferenza Regione-Autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla nuova proposta di aggiornamento di riparto del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Visto l'art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con il quale è stato disposto che, in sede di riparto del Fondo straordinario, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e s.m.i. vengano decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente e le economie derivanti dall'applicazione del succitato comma vadano utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale;
Considerato che, in ogni caso, ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e s.m.i. va riconosciuto il contributo regionale per i c.d. "contrattisti" - senza alcuna decurtazione - dall'1 gennaio 2016 al 16 marzo 2016 in quanto il comma 6 dell'art 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 dispiega i suoi effetti dal giorno 17 marzo 2016, giorno di entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2016;
Considerato, altresì, che le economie derivanti dall'applicazione dal succitato art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono pari a complessivi euro 1.685.492,88 e più specificatamente quelle risultanti dalla sottostante tabella:
Visto l'art. 27, comma 12, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con il quale, al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., sono state aggiunte le parole "e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33";
Considerato che, al fine di poter dare corso agli effetti generati dal dispositivo normativo di cui all'art. 27, comma 12, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, il servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali" ha interessato il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative per l'acquisizione di elementi e dati essenziali per la considerazione dei lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa;
Vista la nota n. 61946 del 6 dicembre 2016, con la quale il dirigente del servizio 1 "Coordinamento attività del collocamento obbligatorio - Politiche precariato" del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 (lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa) - ha trasmesso l'elenco nominativo dei lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa fruitori dei benefici previsti dall'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 1995 con l'indicazione, per singolo lavoratore, del contributo concesso alla data del 31 dicembre 2013 (per l'anno 2013) al comune di Siracusa quale ente utilizzatore dei lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa che di seguito viene riepilogato nella tabella sottostante:
N. |
ENTE UTILIZZATORE |
N. LAVORATORI ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa |
CONTRIBUTO EROGATO AL COMUNE UTILIZZATORE ALLA DATA DEL 31/12/2013 |
1 |
Comune di Siracusa |
17 |
euro 234.947,13 |
Considerato che, a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 - disposta con l'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. - introdotta dall'art. 27, comma 12, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, anche i lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa dovranno essere considerati al fine della determinazione del riparto del Fondo di cui al più volte citato art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;
Visto l'art. 27, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con il quale è stato previsto che in sede di riparto del fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto vadano decurtati delle somme trasferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario e la relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita;
Vista la nota n. 33402 del 31 ottobre 2016 del comune di Piazza Armerina, con la quale - oltre a richiedere la liquidazione del saldo della quota del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni - ha rappresentato (rapporto informativo) che nell'anno 2012 l'ente medesimo ha avviato, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, la procedura di stabilizzazione di n. 36 unità di personale precario appartenente alla platea dei lavoratori socialmente utili e che, non essendo stato emesso alcun provvedimento di copertura finanziaria quinquennale da parte del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ha richiesto l'applicazione dell'art. 30, comma 7 ter, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni per le 36 unità di personale stabilizzato negli anni 2014 e 2015;
Considerato che, a tutt'oggi, non sono stati definiti gli approfondimenti amministrativi avviati con il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative tendenti alla valutazione della richiesta del comune di Piazza Armerina;
Considerato, altresì, che, nelle more della definizione dell'attività amministrativa, in merito all'applicazione anche per le 36 unità di personale stabilizzato negli anni 2014 e 2015 dal comune di Piazza Armerina del più volte già citato comma 7 ter dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014, risulta necessario - cautelativamente - considerare l'importo di euro 502.673,27 che, comunque, non costituisce per lo stesso comune - al momento diritto ad ottenerne l'assegnazione;
Vista la nota n. 19342 del 21 dicembre 2016, con la quale il servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali" richiamando quanto già relazionato con le note n. 9272 del 24 giugno 2016 e n. 12364 del 9 agosto 2016, riferisce in merito alle valutazioni effettuate per giungere alla ripartizione definitiva delle somme al momento iscritte nel bilancio di previsione della Regione Siciliana - per l'esercizio finanziario 2016 - relative al "Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili", già approvato con il D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015, rideterminato con il D.A. n. 116/S.2 del 23 giugno 2016 e ulteriormente rideterminato con il D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto 2016;
Considerato che, in merito al contenuto della surrichiamata nota n. 19342 del 21 dicembre 2016, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali ha espresso, in calce alla stessa, la propria condivisione;
Considerato di poter condividere il contenuto di quanto prospettato nella relazione del servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali";
Visto il D.D.G. n. 286/S.2 del 16 novembre 2015, con il quale ai comuni in dissesto finanziario - per l'anno 2015 - è stata assegnata un'integrazione alle risorse finanziarie di cui alla quota parte del Fondo straordinario pari a euro 1.000.000,00;
Considerato che con il suddetto D.D.G. n. 286/S.2/2015, tra l'altro, al comune di Bagheria - per l'anno 2015 - è stata assegnata un'integrazione alle risorse finanziarie di cui alla quota parte del Fondo straordinario pari a euro 168.169,14;
Vista la nota n. 19282 del 20 dicembre 2016, con la quale il servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali" - a seguito delle interlocuzioni avute con l'amministrazione comunale di Bagheria - ha rappresentato al medesimo comune che l'importo di euro 63.599,94 è risultato eccedentario rispetto al relativo fabbisogno e che, in ogni caso, potrà essere utilizzato come parte delle assegnazione sui trasferimenti regionali 2016 del fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e conseguentemente decurtato dall'assegnazione risultante dall'emanando decreto di approvazione riparto per l'anno 2016;
Considerato che con il già richiamato D.D.G. n. 286/S.2/2015, tra l'altro, al comune di Caltagirone - per l'anno 2015 - è stata assegnata un'integrazione alle risorse finanziarie di cui alla quota parte del Fondo straordinario pari a euro 7.960,55;
Vista la nota n. 19275 del 20 dicembre 2016, con la quale il servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali" - a seguito delle interlocuzioni avute con l'amministrazione comunale di Caltagirone - ha rappresentato al medesimo comune che l'importo di euro 7.960,55 potrà essere utilizzato come parte delle assegnazioni sui trasferimenti regionali 2016 del fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e conseguentemente decurtato dall'assegnazione risultante dall'emanando decreto di approvazione riparto per l'anno 2016;
Considerato che con il più volte richiamato D.D.G. n. 286/S.2/2015, tra l'altro, al comune di Scordia - per l'anno 2015 - è stata assegnata un'integrazione alle risorse finanziarie di cui alla quota parte del Fondo straordinario pari a euro 135.323,90;
Vista la nota n. 19283 del 20 dicembre 2016, con la quale il servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali" - a seguito delle interlocuzioni avute con l'amministrazione comunale di Scordia - ha rappresentato al medesimo comune che l'importo di euro 7.700,70 è risultato eccedentario rispetto al relativo fabbisogno e che, in ogni caso, potrà essere utilizzato come parte delle assegnazione sui trasferimenti regionali 2016 del fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e conseguentemente decurtato dall'assegnazione risultante dall'emanando decreto di approvazione riparto per l'anno 2016;
Considerato che sulla scorta di quanto precedentemente detto si può procedere alla determinazione definitiva del piano di riparto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - già approvato con il D.A. n. 374/S.2/2015, rideterminato con il D.A. n. 116/S.2/2016 e ulteriormente rideterminato con il D.A. n. 178/S.2/2016 - con le risorse finanziarie, pari a euro 8.554.000,00, rese disponibili dal decreto del ragioniere generale della Regione n. 1431 del 28 settembre 2016;
Ritenuto di poter ripartire, proporzionalmente, per le finalità all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., l'importo di 181.900 migliaia di euro quali risorse finanziarie autorizzate per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul capitolo 191310 del bilancio di previsione della Regione Siciliana sulla base del fabbisogno previsto, ai sensi della vigente normativa regionale, per l'anno 2016;
Visto l'allegato quadro prospettico "All. A", nel quale sono stati riportati, per ciascuna autonomia locale, il limite massimo degli importi erogabili - per l'anno 2016 - per un importo complessivo pari a euro 181.900.000,00, a valere sulle somme autorizzate dall'art. 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Considerato che l'importo di 1.685.492,88 - determinato dalla differenza tra la somma ripartita euro 181.900.000,00 e il limite massimo erogabile per l'anno 2016 pari a euro 180.214.507,52 è qualificabile quale disponibilità finanziaria rinveniente sulle disponibilità del Fondo straordinario a seguito dell'applicazione del comma 6 dell'art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - è stato già ripartito per euro 1.594.802,08 ai comuni in dissesto finanziario con il D.D.G. n. 187 del 6 settembre 2016 e che per la parte residua pari a euro 90.690,80 si provvederà con successivo provvedimento;
Considerato che l'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo degli importi indicati per ciascuna autonomia locale nell'apposita colonna "E" dell'allegato quadro prospettico "All. A", resta subordinata per l'anno 2016, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte attestante lo squilibrio finanziario sul complesso delle spese del personale, nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge;
Ritenuto, pertanto, di poter approvare, per l'anno 2016, il piano di riparto definitivo delle somme - pari a euro 181.900.000,00 - del "Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili" di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., già approvato in linea programmatica con il surrichiamato D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015 (piano programmatico - per l'esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.), con il surrichiamato D.A. n. 116/S.2 del 23 giugno 2016 (rideterminazione piano programmatico - per l'esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.) e con il surrichiamato D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto 2016 (ulteriore rideterminazione del piano programmatico - per l'esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.) come riassunto nell'allegato quadro prospettico "All. A", iscritte nel bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 approvato con legge regionale 17 marzo 2016, n. 4;
Per quanto in premessa specificato;
Decretano:
Approvazione piano di riparto
Per le finalità di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è approvato il piano di riparto delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione Siciliana - per l'esercizio finanziario 2016 - relative al "Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili", già approvato in linea programmatica con il D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015, rideterminato sempre in linea programmatica con il D.A. n. 116/S.2 del 23 giugno 2016 e ulteriormente rideterminato con il D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto 2016, per l'importo complessivo pari a 181.900 migliaia di euro come risultante dalla sommatoria degli importi riportati a fianco di ciascuna autonomia locale indicata nella colonna "A" dell'allegato quadro prospettico "All. A" che costituisce parte integrante del presente decreto.
Effetti
Gli importi riportati nella colonna "E" del quadro prospettico "All. A" al presente decreto, relativi alla definizione della ripartizione delle risorse finanziarie pari a 181.900 migliaia di euro costituiscono il limite massimo, sulla base delle risorse finanziarie autorizzate, per le compensazioni degli squilibri di bilancio di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per il 2016.
Gli importi riportati nella colonna "B" del quadro prospettico "All. A" al presente decreto riguardano le economie derivanti dall'applicazione dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che saranno ripartite ai comuni in dissesto finanziario già individuati con il D.D.G. n. 187 del 6 settembre 2016, con successivo provvedimento per la parte residua pari a euro 95.134,78.
Gli importi riportati nella colonna "C" del quadro prospettico "All. A" al presente decreto riguardano le economie derivanti dall'applicazione dell'art. 27, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che vengono ripartite nella colonna "D" del medesimo quadro prospettico.
L'importo di euro 502.673,27 riportato per il comune di Piazza Armerina nella colonna "Art. 30, comma 7 ter, legge regionale n. 5/14 e s.m.i" del quadro prospettico "All. A" al presente decreto interagiscono nella definizione del riparto delle risorse finanziarie pari a 181.900 migliaia di euro ma non costituiscono - al momento - per lo stesso comune diritto ad ottenerne l'assegnazione.
Copertura finanziaria
Con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad impegnare, sul capitolo di spesa 191310 del bilancio della Regione - esercizio finanziario 2016 - ad integrazione di quelle già impegnate con il D.R.S. 378/S.2 del 30 dicembre 2015, le ulteriori risorse finanziarie pari a euro 101.009.000,00.
Erogazione
L'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo del corrispondente importo indicato per ciascuna autonomia locale nell'apposita colonna "D" dell'allegato quadro prospettico "All. A" facente parte integrante del presente decreto, resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte attestante, per l'anno 2016, lo squilibrio finanziario sul complesso delle spese del personale, nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge.
Adempimenti artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.
Ricorso
Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali e del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.
Palermo, 28 dicembre 2016.
LANTIERI
MICCICHE'