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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2017

G.U.R.S. 21 luglio 2017, n. 30

Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. n. 31/2001 e s.m.i..

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le s.m.i.;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991 "Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236", relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 84, del 10 aprile 1991);

Visto il decreto n. 3446 del 21 novembre 1992 dell'Assessore per la sanità - Disposizioni per l'utilizzo igienico-sanitario delle acque reflue e dei fanghi di depurazione;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le s.m.i.;

Vista la direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto dell'Assessore per la sanità 21 luglio 1999 - Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni sanitarie all'uso delle acque per il consumo umano e per altri scopi ed usi igienico-sanitari - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 6 agosto 1999;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni - Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'art. 4, comma 2, che sancisce che l'autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti previsti dai regolamenti sopramenzionati;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale, in particolare l'art. 8 concernente le relative procedure di controllo e verifica, nonché l'art. 54 sulle azioni in caso di non conformità;

Visto il decreto 1 giugno 2005 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, "regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio regionale;

Visto il decreto presidenziale 20 aprile 2012 - Approvazione del nuovo Piano regolatore degli acquedotti della Regione Siciliana;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;

Vista la direttiva UE n. 2015/1787 del 6 ottobre 2015 recante" Modifica degli allegati II e III della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

Visto il decreto 29 gennaio 2016 dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità "Individuazione dei nove ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale è stato conferito all'ing. Giglione Salvatore l'incarico di dirigente generale del D.A.S.O.E.;

Visti gli esiti della riunione del 19 aprile 2017 del tavolo tecnico appositamente costituito con nota del dirigente generale prot. n. 90023 del 17 novembre 2016;

Considerato necessario, per quanto disposto dalla normativa citata in premessa e dai conseguenti obblighi derivanti ai fini della sua attuazione, adottare linee guida operative al fine di aggiornare e rivisitare le procedure in precedenza emanate e di ottenere comportamenti uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle ASP della Sicilia e per migliorare i controlli ufficiali in materia di acque destinate al consumo umano;

Decreta:

Art. 1

Ai fini di una uniforme ed univoca applicazione, nel territorio regionale, delle norme in materia di acque destinate al consumo umano, è approvato e adottato il documento recante "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. n. 31/2001", costituito dall'Allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

In applicazione dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano è di competenza dell'azienda sanitaria provinciale in cui insiste la fonte di approvvigionamento (pozzo, sorgente, corpo idrico superficiale, che alimenta un acquedotto o un impianto di distribuzione autonomo).

Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano certificato dall'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio è propedeutico e vincolante per ogni altra autorizzazione relativa all'uso dell'acqua come alimento.

Per le acque già in distribuzione, alla data di emanazione del presente decreto, il giudizio di idoneità sopraccitato si intende acquisito, purché risultino conformi alla normativa gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettuati su tali acque.

Art. 3

Sarà cura delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia dare esecuzione al presente provvedimento e di darne massima diffusione agli ATO e operatori del settore alimentare che insistono nei territori di propria competenza.

Art. 4

Il presente decreto abroga quanto già precedentemente disposto in materia di acque destinate al consumo umano con decreto dell'Assessore per la sanità 21 luglio 1999 "Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni sanitarie all'uso delle acque per il consumo umano e per altri scopi ed usi igienico-sanitari" e con decreto dell'Assessore per la sanità 21 novembre 1992 "Disposizioni per l'utilizzo igienico-sanitario delle acque reflue e dei fanghi di depurazione".

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 luglio 2017.

GUCCIARDI

ALLEGATO A

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s. m. i. di attuazione della direttiva n. 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

1. Finalità

Il presente documento definisce le linee guida e le procedure per l'applicazione del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e successive integrazioni, relative all'organizzazione dei controlli sulle acque destinate al consumo umano e alle procedure tecnico-operative, nonché i criteri per l'espressione del giudizio di idoneità.

2. Definizioni e riferimenti normativi

2.1 Definizioni

A.T.O.: Ambito territoriale ottimale, strutture individuate con decreto presidenziale 29 gennaio 2016 per la gestione del servizio idrico integration attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

Acqua grezza: acqua prelevata da una fonte di approvvigionamento prima dell'impianto di potabilizzazione.

Acqua miscelata: acqua condottata a valle dell'immissione di due o più fonti di approvvigionamento con portate in rapporto fisso o variabile.

Acqua non trattata: acqua distribuita senza alcun preventivo trattamento di potabilizzazione.

Acqua omogenea: Acque distribuite con caratteristiche chimicofisiche e microbiologiche sovrapponibili e che si mantengono stabili nel tempo.

Acqua piovana: acqua di origine meteorica raccolta tramite tetti o superfici idonee.

Acqua di mare pulita: acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plankton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità degli alimenti.

Acque sotterranee: accumuli d'acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente. Fra essi ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili, oppure i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di flusso. Le manifestazioni sorgentizie concentrate o diffuse si considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea.

Acqua trattata: acqua distribuita dopo l'impianto di potabilizzazione.

Acquedotto: complesso di infrastrutture di impianti di attingimento, dell'eventuale trattamento, di trasporto e di distribuzione di acqua potabile.

Autocontrollo: metodologia che attraverso l'analisi del proprio sistema produttivo individua ogni fase o processo che potrebbe rivelarsi critico per la gestione e/o per la qualità dell'acqua, con le relative misure di controllo.

Autoclave: serbatoio in pressione che permette la distribuzione di acqua.

Camera avampozzo: locale interrato, seminterrato, o fuori terra in cui è alloggiata la testata del pozzo.

Corpo idrico superficiale: corso d'acqua o bacino le cui acque, dopo un trattamento, possono essere utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile.

Fonte di approvvigionamento: pozzo, sorgente, corpo idrico superficiale, che alimenta un acquedotto o un impianto di distribuzione autonomo.

Gestore: il gestore del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili.

Gestore della rete di distribuzione interna: il soggetto responsabile della gestione di un edificio o di una struttura e della rete di distribuzione interna fra il punto di consegna e il punto d'uso.

HACCP: si intende il sistema che identifica, valuta e controlla i pericoli che sono significativi per la sicurezza dell'alimento.

Impianto di potabilizzazione: si intende il complesso delle opere di trattamento e di disinfezione occorrenti per conferire alle acque attinte le particolari caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche, e organolettiche richieste dalla loro destinazione. L'impianto può essere anche costituito dalle sole apparecchiature destinate alla disinfezione delle acque.

Pozzo: scavo, generalmente cilindrico, ottenuto con varie tecniche, provvisto di armatura di sostegno, in cui può risalire l'acqua contenuta nel terreno per pressione naturale o tramite sistema di pompaggio.

Punto critico: un punto, fase o procedura dove potenzialmente si possono verificare condizioni di pericolo igienico-sanitario o difformità dei requisiti analitici; può anche coincidere con un punto strutturalmente definito e individuato fra gli elementi dell'acquedotto, in cui la verifica tecnica evidenzia la non rispondenza ai requisiti di norma di buona costruzione.

Punto rete: punto di prelievo di campioni d'acqua situato sulla rete di adduzione, torri piezometriche, di distribuzione e presso il consumatore finale.

Punto significativo è il punto rappresentativo della qualità dell'acqua di un tratto di rete acquedottistica.

Rete di adduzione: sistema di tubazioni per il trasporto dell'acqua dalle fonti alla rete di distribuzione.

Rete di distribuzione: complesso di tubazioni e apparecchiature per il trasporto dell'acqua all'utenza. Può essere a ciclo chiuso (ad anello) o ramificata.

Serbatoio: vasca di accumulo alimentata da una o più fonti di approvvigionamento: può essere interrato, seminterrato, fuori terra o pensile.

Sorgente: affioramento di acque sotterranee dovuto a cause naturali connesse con l'assetto idrogeologico della zona interessata. Torre piezometrica: serbatoio pensile con funzioni di regolatore della pressione di rete.

Tratto di acquedotto: porzione o ramificazione di rete all'interno della quale l'acqua presenta le medesime caratteristiche chimico-fisiche in modo continuativo durante l'arco di tutte le stagioni.

Utenze sensibili: sono edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico (strutture sanitarie, socio-assistenziali, scolastiche, dialisi domiciliari), per le quali la non conformità o alterazione qualitativa dell'acqua erogata comporta rischi aggiuntivi per la salute, determinati dalle particolari necessità e/o condizioni degli utenti.

Valvola di ritegno: dispositivo che impedisce il riflusso di acqua in una tubazione.

Valutazione di affidabilità: rilievo dello stato o condizione dei vari elementi costitutivi di un acquedotto, derivante dai risultati della verifica tecnica, in relazione alle funzioni che i suddetti elementi sono tenuti a svolgere e ai requisiti tecnici di buona costruzione.

2.2 Riferimenti normativi

1) Decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991 Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 84, 10 aprile 1991).

2) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e successive modifiche e integrazioni.

3) Direttiva n. 98/83/CE: direttiva del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

4) Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

5) Artt. 228 - 229 - 248 - 249 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

6) Delibera C.M. 4 febbraio 1977 allegato 3 norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto.

7) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della legge 30 maggio 1962, n. 283, e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

8) Decreto ministeriale 21 marzo 1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale e successive integrazioni.

9) Circolare 2 dicembre 1978 n. 102 Disciplina igienica concernente le materie plastiche e gomme per tubazione ed accessori destinati a venire a contatto con acqua potabile e da potabilizzare.

10) Decreto ministeriale n. 220 del 26 aprile 1993 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 luglio 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.

11) Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

12) Regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i.

13) Decreto ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 Regolamento concernente materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

14) Regolamento CE n. 1935 del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive nn. 80/590/CEE e 88/109/CEE.

15) Direttiva UE n. 2015/1787 del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

16) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.28 - Attuazione della direttiva n. 2013/51 EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

2.2.2 Riferimenti normativi regionali

1) Decreto presidenziale 20 aprile 2012 - Approvazione del nuovo Piano regolatore degli acquedotti della Regione Siciliana.

2) Decreto 29 gennaio 2016 dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - individuazione dei nove ambiti territoriali ottimali per la gestione del Servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19;

3) Decreto 19 dicembre 2003 - Direttive e norme procedurali relative al confezionamento in bottiglie od in contenitori delle acque destinate al consumo umano.

3. Il giudizio di idoneità

Oggetto del giudizio d'idoneità dell'acqua destinata al consumo umano è l'acqua distribuita a mezzo di pubblici acquedotti, cisterne, confezionata, nonché le acque di approvvigionamento autonomo.

In applicazione dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano è di competenza dell'Azienda sanitaria provinciale in cui insiste il punto di captazione della fonte di approvvigionamento (pozzo, sorgente, corpo idrico superficiale, che alimenta un acquedotto o un impianto di distribuzione autonomo).

Il giudizio di idoneità di cui al citato decreto legislativo è espresso e certificato dal direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, previa istruttoria del Servizio igiene ambienti di vita (SIAV) e del Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN), secondo le procedure di seguito riportate.

Chiunque (privato interessato e/o gestore) intenda acquisire il giudizio di idoneità deve rivolgere istanza all'Azienda sanitaria provinciale competente per il territorio, allegando la documentazione di seguito riportata.

I prelievi dei campioni finalizzati all'ottenimento del giudizio di idoneità sono effettuati da personale del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale.

3.1 Acque destinate al consumo umano di nuova utilizzazione (ente pubblico)

La procedura per l'emissione del giudizio di idoneità dell'acqua al consumo umano per i nuovi approvvigionamenti si sviluppa in due fasi:

FASE I: esame documentazione - Ispezioni sugli impianti, valutazioni e acquisizione analisi stagionali La documentazione da allegare all'istanza è costituita da:

a) autorizzazione e/o concessione allo sfruttamento della risorsa idrica ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni con valutazione di impatto ambientale laddove richiesto;

b) relazione tecnica sulle finalità, sulle caratteristiche costruttive e sulle varie fasi operative del progetto;

c) corografia relativa all'intera rete acquedottistica interessata;

d) studio idrologico e idrogeologico completo dell'area interessata, comprendente la valutazione dell'equilibrio del corpo idrico (superficiale o sotterraneo) con quelli attigui e i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili. Lo studio deve contenere tutte le informazioni necessarie alla protezione statica e dinamica e deve individuare le aree di salvaguardia, ai sensi dell'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 e dell'Accordo 12 dicembre 2002 tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, e le eventuali fonti di inquinamento attuali o potenziali;

e) planimetrie con localizzazione degli impianti di acquedotto: opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione fino ai rami terminali della rete;

f) elaborati tecnici degli impianti acquedottistici quali manufatti delle opere di presa, serbatoi, gli impianti di trattamento, nonché suddivisione e ramificazione delle reti, etc...;

g) certificazioni di idoneità dei materiali destinati al contatto con l'acqua;

h) in presenza di impianto di potabilizzazione: relazione tecnica, con schema a blocchi sul funzionamento dell'impianto, che dovrà evidenziare le materie prime e i mezzi fisici e chimici utilizzati, con allegate le relative schede tossicologiche, dovrà descrivere gli accorgimenti tecnici di controllo installati (allarmi, automatismi, controlli automatici in linea, etc…), l'organizzazione del servizio di gestione (personale, pronta reperibilità, sistemi di allarme a distanza, di telecontrollo, frequenza del lavaggio dei filtri e di rigenerazione dei carboni attivi);

i) classificazione acque superficiali come previsto dal decreto legislativo n. 152/06 e successive integrazioni.

Il Servizio igiene ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione dell'ASP competente sul territorio in cui insiste il punto di captazione, acquisita la documentazione:

a) esegue le opportune verifiche ispettive per accertare la conformità dei requisiti sulle fonti di approvvigionamento ed impianti acquedottistici;

b) effettua o dispone secondo le indicazioni del Dipartimento, sulla base dei criteri del decreto 26 marzo 1991, il prelievo dei campioni per le analisi complete e stagionali dei parametri di cui al decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i.. Le analisi dell'acqua sono effettuate a spese del gestore;

c) valuta le misure cautelative nelle aree di protezione;

d) esprime il parere tecnico relativamente alla conformità della documentazione presentata ed a seguito delle verifiche eseguite;

e) invia le risultanze analitiche complete e stagionali dei parametri di cui al punto b) al SIAN ed acquisisce il relativo parere di conformità ai requisiti analitici di cui al decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i.;

f) acquisisce la conformità dell'impianto ed i relativi campionamenti dell'acqua trattata, qualora l'impianto di potabilizzazione insista nel territorio di altra ASP;

g) predispone il provvedimento finale per la firma del direttore del Dipartimento di prevenzione il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano.

FASE II: emissione giudizio di idoneità

Il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'ASP competente per territorio, acquisito il parere tecnico espresso dal SIAV ed il parere di conformità ai requisiti analitici di cui al decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i. rilasciato dal SIAN, emette il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano.

Il giudizio sarà inviato per conoscenza al comune di competenza e all'ATO.

Casi particolari:

a) In casi di fabbisogni idrici urgenti di nuovi approvvigionamenti, attestati dall'Autorità sanitaria locale, il monitoraggio analitico può non rispettare il periodo annuale a condizione che siano intrapresi controlli analitici frequenti e mirati che avvalorino il giudizio provvisorio di idoneità: il gestore avvia il programma di monitoraggio su indicazione dell'ASP territorialmente competente.

b) Nel caso di nuovi approvvigionamenti all'interno di pozzi preesistenti, che presentano acqua di buona qualità e proveniente dalla stessa falda, è possibile la riduzione del numero di analisi stagionali necessarie al giudizio di idoneità.

c) E' facoltà del SIAN, oltre le previste 4 analisi stagionali di verifica, la scelta di parametri da monitorare con maggior frequenza in relazione alla tipologia dell'approvvigionamento e della sua vulnerabilità.

d) E' facoltà del SIAN, fatto salvo comunque l'esito favorevole di almeno due analisi di verifica, di adeguare il modello analitico delle restanti analisi sulla base delle conoscenze idrogeologiche del sito.

3.2 Acque destinate al consumo umano già in distribuzione

Per le acque già in distribuzione alla data di emanazione del presente provvedimento il giudizio di idoneità si intende acquisito, purché risultino conformi alla normativa gli ultimi controlli analitici e quelli ispettivi effettuati su tali acque.

E' facoltà del Dipartimento di prevenzione:

a) richiedere in ogni momento integrazioni alla documentazione in suo possesso ai fini dell'acquisizione delle informazioni utili per il mantenimento del giudizio espresso e/o per l'aggiornamento dei dati in suo possesso;

b) effettuare in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, la vigilanza igienico-sanitaria sugli impianti acquedottistici per verificare la conformità delle opere ai relativi elaborati, le condizioni igienico-sanitarie degli impianti acquedottistici, le prescrizioni/interventi adottati.

3.3 Acque destinate al consumo umano, di nuova utilizzazione, per approvvigionamento autonomo e imprese alimentari

Il giudizio di idoneità per gli approvvigionamenti autonomi destinati alle utenze private e imprese alimentari è rilasciato secondo la procedura di cui al paragrafo 3.1, ed è subordinato all'acquisizione almeno della seguente documentazione:

a) autorizzazione e/o concessione allo sfruttamento della risorsa idrica ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni, con valutazione di impatto ambientale laddove richiesto;

b) referti analitici che soddisfino i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i.;

c) relazione tecnica redatta da professionista abilitato che descriva la tipologia della fonte, la stratigrafia del terreno, le modalità di realizzazione delle opere di attingimento e di accumulo, i materiali utilizzati nella realizzazione degli impianti;

d) planimetria di PRG aggiornato in scala 1:500 con individuazione del punto di captazione comprensiva dell'area circostante per un minimo di raggio di 500 metri ed individuazione delle aree di salvaguardia, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

e) studio idrologico e idrogeologico completo dell'area interessata comprendente la valutazione dell'equilibrio del corpo idrico (superficiale o sotterraneo) con quelli attigui e i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili.

Per quanto riguarda le imprese alimentari le modalità e i controlli interni da effettuare dovranno risultare regolarmente riportati e registrati nei piani di autocontrollo aziendale.

Sono assimilabili alle imprese alimentari gli approvvigionamenti autonomi destinati ad esercizi pubblici quali alberghi, campeggi, piscine, ecc…

3.4 Fornitura temporanea in situazioni di emergenza idrica

In situazioni di emergenza idrica a seguito di eventi eccezionali o nei casi di non disponibilità delle normali tipologie di fonti di approvvigionamento, la fornitura di acque potabili può essere effettuata mediante autocisterne, secondo le modalità ed i requisiti di seguito riportate:

1) acqua proveniente esclusivamente da pubblici acquedotti ed idonea al consumo umano;

2) cisterne regolarmente registrate ai sensi dell'art. 6 Reg. CE n. 852/04, preferibilmente destinate ad esclusivo uso per acqua potabile; possono essere utilizzate autobotti idonee al trasporto di alimenti ad uso umano a condizione che prima del carico di acqua si provveda ad una accurata pulizia e disinfezione dell'autobotte. Tale procedura deve essere riportata nel piano di autocontrollo ed adeguatamente documentata;

3) disponibilità nell'automezzo della seguente documentazione:

a) registrazione dell'automezzo al trasporto di alimenti ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 e successive integrazioni;

b) dichiarazione dell'ente gestore che ha fornito l'acqua, con la denominazione dell'acquedotto da cui è stata prelevata, del punto di prelievo, della quantità e della sua destinazione;

c) procedura prevista nel piano di autocontrollo per le operazioni di carico e scarico, che devono avvenire osservando almeno le seguenti norme di corretta prassi igienica:

i. buone condizioni igieniche del punto di prelievo;

ii. buona tenuta e condizione delle tubazioni e della raccorderia varia;

iii. pulizia e disinfezione di cisterna, tubazioni, raccordi;

iv. data e luogo dell'ultima pulizia e disinfezione effettuata sull'autobotte.

3.5 Acqua confezionata

Gli stabilimenti di confezionamento di acqua potabile sono soggetti alle procedure di registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 e successive modifiche e integrazioni e relative procedure regionali previste dal decreto 19 dicembre 2003 - Direttive e norme procedurali relative al confezionamento in bottiglie od in contenitori delle acque destinate al consumo umano.

Nel processo di attivazione dello stabilimento deve essere posta particolare attenzione agli aspetti inerenti l'etichettatura e all'idoneità dei materiali a contatto con l'acqua.

4. Competenze e controlli interni ed esterni

4.1 Obiettivi

Il controllo interno ed esterno sull'acqua destinata al consumo umano è finalizzato alla tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dal consumo di acque, fornite da pubblici acquedotti e da approvvigionamenti autonomi, non conformi agli standard fissati dalle vigenti norme.

Il controllo sugli acquedotti deve assicurare una valutazione completa della qualità dell'acqua sia di quella distribuita che di quella effettivamente consumata dall'utente, attraverso un calibrato programma di monitoraggio generale e puntuale.

4.2 Competenze della Regione

Al Dipartimento delle attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) vengono riconosciute le seguenti competenze:

1) prevede le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento di emergenza per fornire acqua potabile conforme ai requisiti fissati (articolo 12, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 31/2001);

2) esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità locali nell'adozione di provvedimenti a tutela della salute umana (articolo 12, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 31/2001);

3) definisce le competenze delle aziende unità sanitarie locali (articolo 12, comma 1, lettera g, D.Lgs. n. 31/2001);

4) concede le deroghe ai valori di parametro (articolo 13, D.Lgs. n. 31/2001);

5) comunica ai Ministeri della salute e dell'ambiente le informazioni relative ai casi di non conformità dei valori di parametro o delle specifiche di cui all'allegato I, parte C (articolo 14, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 31/2001).

4.3 Competenze dell'ente gestore e controlli interni

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 31/01 il gestore della fornitura idrica ha l'obbligo di effettuare i controlli interni per una verifica puntuale e continua delle caratteristiche qualitative dell'acqua erogata.

I controlli interni sono funzionali e finalizzati ad una corretta e puntuale gestione del servizio. In particolare, sono indirizzati alla verifica delle caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento, all'efficacia degli eventuali trattamenti di potabilizzazione, al mantenimento dei requisiti previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i..

Tali controlli, adeguatamente inseriti in un programma, devono garantire in termini di frequenza, qualità e affidabilità le informazioni riguardo le caratteristiche dell'acqua.

Il numero dei controlli e la scelta dei parametri devono soddisfare l'obiettivo descritto, vanno inseriti in uno specifico piano di monitoraggio e sottoposti alla valutazione dell'ASP competente, al fine di garantire un controllo efficace.

Nei casi in cui l'ente gestore, durante l'attività di controllo, evidenzi un superamento dei parametri di cui alle parti A e B dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i., deve darne comunicazione tempestiva all'ASP competente per territorio, all'ATO ed ai sindaci dei comuni interessati dalla distribuzione, provvedendo altresì ad intraprendere immediati interventi correttivi.

Gli enti gestori sono tenuti a produrre tutta la documentazione relativa all'impianto gestito, completo di planimetrie identificative delle fonti di approvvigionamento con la geolocalizzazione e dei sistemi di adduzione, distribuzione e potabilizzazione entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, qualora la suddetta documentazione non sia già nella disponibilità del Dipartimento di prevenzione.

I punti di controllo interni, analitici ed ispettivi, possono essere concordati con l'ASP e vanno identificati:

a) alla captazione;

b) ai serbatoi di accumulo;

c) alla distribuzione.

I criteri di identificazione di tali punti, il numero e la tipologia dei parametri chimici e microbiologici, la frequenza analitica ed i controlli ispettivi devono basarsi su:

1) carta di vulnerabilità degli acquiferi nell'area geologica di captazione;

2) presenza di area di salvaguardia;

3) valori pressori dell'acqua nella rete acquedottistica;

4) qualità degli impianti acquedottistici;

5) presenza o meno di impianto di potabilizzazione;

6) numero di abitanti serviti;

7) anamnesi sulle caratteristiche delle acque distribuite.

L'ente gestore deve approntare un piano di intervento per le emergenze idriche, legato sia a disfunzioni impiantistiche che a fenomeni di inquinamento.

Il piano, da concordare con il SIAN del Dipartimento di prevenzione dell'ASP competente, deve definire le modalità operative di intervento, la struttura organizzativa, le risorse umane, gli strumenti e le attrezzature per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento.

Il Piano delle emergenze, ove necessario, potrà contemplare i seguenti punti:

1) individuazione dei possibili rischi lungo la rete acquedottistica;

2) organizzazione del pronto intervento nel quale devono essere inseriti i seguenti elementi;

a) un punto di ricezione delle segnalazioni;

b) una struttura operativa in grado di intervenire 24 su 24;

c) risorse umane, tecniche e logistiche;

d) un responsabile del pronto intervento;

e) istruzioni scritte;

f) criteri di priorità delle richieste di pronto intervento;

g) riattivazione del servizio di fornitura acqua potabile.

4.4 Competenze dell'A.S.P. e controlli esterni

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i. l'A.S.P. provvede ad effettuare i controlli esterni, di routine e di verifica, dell'acqua erogata nella rete di distribuzione.

Tale competenza viene espletata dai Servizi di igiene alimenti e nutrizione dei Dipartimenti di prevenzione della ASP competenti per territorio in cui ricadono le reti di distribuzione.

Il controllo è finalizzato alla tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dal consumo di acque fornite da pubblici acquedotti e da approvvigionamenti autonomi non conformi agli standard fissati dalle vigenti norme.

I punti di controllo esterni vanno identificati nella rete di distribuzione dell'acqua conduttata, secondo i criteri di cui al comma successivo.

E' facoltà dell'A.S.P. estendere i controlli esterni ai serbatoi di accumulo ed all'intero acquedotto.

Il punto di prelievo deve essere rappresentativo del tratto di acquedotto e identificato con un codice composto da caratteri alfanumerici sufficienti a renderlo univoco, così come già in precedenza comunicato con nota DASOE n. 1529 del 3 marzo 2010.

La frequenza dei campionamenti deve rispettare le modalità previste dalla tabella b1 dell'allegato II del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i., e deve essere basata su:

1) popolazione servita e/o volume di acqua distribuita ogni giorno;

2) conoscenze derivanti dai risultati dei controlli interni, dai monitoraggi eseguiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e dalle risultanze dei controlli ufficiali sui gestori.

Nell'ambito della programmazione annuale prevista dal Reg. CE n. 882/04 è necessario che i controlli esterni vengano inseriti nella programmazione dei controlli ufficiali del Dipartimento di prevenzione - Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, adempiendo contestualmente al debito informativo nei confronti della Regione.

Per quanto riguarda la gestione delle risultanze analitiche e delle non conformità, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i. e successive modifiche ed integrazioni:

a) Il superamento dei limiti dei parametri fissati dal decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i. comporta l'emissione di un giudizio di non conformità.

b) Non tutti i casi di non conformità sono indicativi di una vera e propria contaminazione, e di conseguenza non sempre ci si trova di fronte a situazioni di reale rischio per la salute (vedi allegato b al decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i.). La conoscenza della situazione e il confronto con le serie storiche relative al parametro difforme consentono di stabilire se il superamento del valore limite è un evento occasionale oppure è coerente con esse e pertanto in qualche misura prevedibile. Queste ipotesi, pur non esimendo dalla necessità di adottare provvedimenti, può consentire l'individuazione di interventi di minore impatto, in attesa di una riconferma analitica. Inizialmente si dovrà effettuare il confronto con i monitoraggi dei controlli interni del gestore che, se correttamente impostati, potrebbero consentire da subito di circoscrivere l'estensione e individuare l'origine se non la causa della presunta contaminazione. E' pertanto necessario informare il gestore dell'acquedotto. L'effetto della comunicazione sarà quello di acquisire tutte le informazioni: controlli analitici interni, controlli di gestione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, utili per una ulteriore valutazione del dato. Le informazioni acquisite potranno eventualmente orientare o modificare le successive azioni dell'ente di controllo.

c) Gli interventi da intraprendere in caso di erogazione di acqua priva dei requisiti di potabilità devono soddisfare tre condizioni fondamentali:

- essere decisi dal gestore dell'acquedotto e non stabiliti dall'organo sanitario di controllo, cui invece compete il giudizio sulla loro adeguatezza;

- gravare esclusivamente sul gestore dell'acquedotto, che ha l'obbligo di garantire il servizio e non sulla popolazione (ad esempio attraverso la richiesta di azioni quali la bollitura dell'acqua), salvo casi del tutto eccezionali e di durata limitata nel tempo;

- essere commisurati all'entità del rischio per la salute.

d) Nell'attivazione delle procedure si deve tener conto dei casi in cui la non conformità dei parametri dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i. riguarda un campione eseguito al rubinetto di un'utenza, per la presenza di tratti o impianti a gestione privata presenti dopo il punto di consegna da parte del gestore.

In ogni caso l'ASP valuterà a sua discrezione la procedura da attuare in relazione all'entità della non conformità, alla presenza di un potenziale rischio sanitario e al punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

Il gestore verrà comunque informato del referto non conforme riscontrato all'utenza quale elemento utile eventualmente da considerare per un possibile sospetto di inquinamento in origine alla rete o per eventuali suggerimenti tecnici nei riguardi dell'utenza.

In ogni caso compete all'ASP il giudizio sull'adeguatezza delle azioni correttive adottate dal gestore.

4.5 Competenze del sindaco

Il sindaco, quale autorità sanitaria locale:

1) adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute della popolazione su parere tecnico del S.I.A.N. competente per territorio;

2) informa insieme al gestore, ciascuno per quanto di competenza, i consumatori sui provvedimenti emanati e sugli eventuali comportamenti da tenere in caso di restrizioni o divieti all'uso dell'acqua potabile (articolo 5, comma 3, e articolo 10, comma 4, decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s. m. i.);

4.6 Competenze dell'A.R.P.A.

L'A.R.P.A. esegue i controlli analitici sui campioni d'acqua per il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e comunica i risultati al Dipartimento di prevenzione.

4.7 Controllo radioattività

La finalità del controllo è quella di osservare l'andamento temporale e la distribuzione spaziale della contaminazione da eventi generali di ricaduta radioattiva. Per quanto riguarda tale aspetto si applica il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 - Attuazione della direttiva n. 2013/51 EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, con il relativo decreto di attuazione in via di adozione.