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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2017

G.U.R.S. 29 settembre 2017, n. 41

Adozione dei Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m. e i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del servizio sanitario regionale e s.m. e i.;

Visto l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 21 marzo 2007, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, promossi con ricorsi dalle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate, afferma che la certificazione dei bilanci degli enti del S.S.N. trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi e che pertanto si tratta di un intervento normativo da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, in particolare, il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010 -2012 nella seduta del 3 dicembre 2009 (rep. atti n. 243 CSR);

Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato Patto per la salute 2010-2012 che prevede, fra l'altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che dovrà garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

Visto l'art. 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che stabilisce che, per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dal richiamato art. 11 del Patto per la salute 2010-2012 dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le disposizioni di cui all'art. 79, comma 1 sexies, lettera c), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. 17 febbraio 2011, n. 39, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero-universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto del Ministero della salute 18 gennaio 2011, che dispone con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verranno apportate le integrazioni al presente decreto ritenute necessarie affinché le regioni, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del processo teso alla certificabilità dei bilanci del settore sanitario";

Preso atto di quanto previsto nella seconda circolare esplicativa del Ministero della salute relativa agli adempimenti derivati dall'attuazione del sopra citato decreto interministeriale 18 gennaio 2011, laddove si precisa che, nonostante gli istituti zooprofilattici sperimentali siano menzionati nel titolo del decreto, in quanto enti coinvolti nel percorso verso la certificabilità del bilancio, gli stessi non sono tuttavia richiamati in nessuna parte del dispositivo dei decreto, poiché alcuni di essi operano ancora in regime di contabilità finanziaria e in qualità di enti sovraregionali, non rientrano nel perimetro del consolidamento regionale; ne consegue che a tali enti non sono indirizzate le disposizioni previste nel citato decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del SSN" - all'art. 2, co. 1, dispone "gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art, 19, co. 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 11 del Patto per la salute 2010-2012, devono garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci";

Visto l'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 17 settembre 2012, il quale dispone che le regioni debbano presentare un programma d'azione definito "Percorso attuativo della certificabilità" finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, della GSA e del bilancio consolidato; in particolare il co. 3, lettera a), prevede che i percorsi attuativi e gli eventuali aggiornamenti sono approvati "per le Regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi della normativa vigente, congiuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e dal Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui rispettivamente agli artt. 9 e 12 dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005" e il co. 5 dispone che "entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei percorsi attuativi della certificabilità e il termine massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati";

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2013, n. 72, recante "Definizioni dei Percorsi attuativi della certificabilità" (con il fine di consentire alle regioni e alle province autonome Trento e di Bolzano di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012), nonché gli allegati A e B parte integrante del suddetto decreto; nello specifico sono definiti nell'allegato A i "Percorsi attuativi della certificabilità. Requisiti comuni a tutte le Regioni" e nell'allegato B i "Contenuti della relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte della regione".

Visto il D.A. n. 1351 del 7 luglio 2017 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) che ha approvato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento dei livelli di qualità del Sistema sanitario regionale 2016-2018", redatto in prosecuzione del Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013-2015 apprezzato dalla Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013;

Visto il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013, con il quale sono stati adottati i Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, che ha integrato e modifica il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013, che procede alla riapprovazione dei nuovi Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione siciliana e che recepisce integralmente le raccomandazioni/ suggerimenti del Tavolo e Comitato di cui al verbale del 12 novembre 2014, nonché istituisce il Comitato tecnico-scientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC;

Vista la nota protocollo n. 23241 dell'8 marzo 2016, con la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica trasmette al Ministero dell'economia e della salute la relazione periodica di accompagnamento al PAC delle Aziende del servizio sanitario regionale, in osservanza di quanto disposto dall'allegato "B" del decreto interministeriale dell'1 marzo 2013;

Visto il D.A. n. 1559 del 5 settembre 2016, che ha integrato la composizione del Comitato tecnico-scientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC istituito con il D.A. n. 402 del 10 marzo 2015;

Ritenuto di dovere integrare la composizione del Comitato tecnico-scientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC con l'avv. Ignazio Tozzo (dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute già componente nella qualità di dirigente generale D.A.S.O.E.) o suo delegato e con l'ing. Salvatore Giglione (dirigente generale del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato regionale della salute) o suo delegato;

Decreta:

Art. 1

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato, il Comitato tecnico-scientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC, istituito con D.A. n. 402/2015 e successivamente integrato con D.A. n. 1559/2016 è attualmente costituito dai componenti: avv. Ignazio Tozzo (dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute) o suo delegato, dott. Angelo Lomaglio (direttore CEFPAS); dott. Sergio Caltabiano (direttore della formazione del CEFPAS); dott. Roberto Agnello (professionista e cultore della materia) è integrato con l'ing. Salvatore Giglione (dirigente generale del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato regionale della salute) o suo delegato.

Art. 2

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione, sarà, inoltre, pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assessorato della salute.

Palermo, 12 settembre 2017.

GUCCIARDI