Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 10 ottobre 2017

G.U.R.S. 17 novembre 2017, n. 50

Modifica del decreto 29 giugno 2017 [N.d.R. recte: decreto 29 giugno 2016], concernente Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto il D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, recante le "Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Visto il D.A. n. 3000/1 del 20 ottobre 2016, con il quale stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del su citato D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016;

Visto il D.A. n. 3524 del 7 dicembre 2016, con il quale è stato sostituito l'articolo 9 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, recante "obblighi" in materia di "Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane";

Visto il D.D.G. n. 3788/1.s del 27 dicembre 2016, con il quale, in attuazione dell'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, è stata approvata la modulistica da utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti;

Visto l'articolo 70 del succitato D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, recante disposizioni in materia di conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto, in particolare, il comma 1 del succitato articolo 70, il quale prevede che "Qualora la richiesta di autorizzazione di cui al presente decreto non risulti completa di tutti i pareri ivi previsti, propedeutici al rilascio della stessa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Assessorato regionale delle attività produttive, nella qualità di amministrazione procedente, provvede d'ufficio a richiedere alle altre amministrazioni i richiamati pareri";

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.";

Visto l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

Visto il Piano di rafforzamento amministrativo Sicilia PO 2014/2020, con il quale, tra gli obiettivi individuati al punto 3.1, rientra la standardizzazione della modulistica dei SUAP;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, il quale ha stabilito che le amministrazioni statali "adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente per tipologia di procedimento i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni... nonché della documentazione da allegare...";

Visto l'accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, con il quale la Conferenza unificata ha adottato, tra l'altro, anche i moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale in materia di attività commerciali e assimilate;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 14 giugno 2017, con la quale, nell'ambito del "Piano di rafforzamento amministrativo", il Governo regionale ha adottato i moduli unificati per i SUAP, già adottati in sede di Conferenza unificata nella seduta del 4 maggio 2017;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera m), del succitato D.P.R. n. 160/2010, che definisce lo "sportello unico per le attività produttive (di seguito denominato: SUAP) l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento";

Considerato che l'attuale assetto normativo in materia di SUAP prevede che tutti gli atti endoprocedimentali, propedeutici per la definizione del provvedimento di competenza regionale, sono di fatto gestiti dagli stessi sportelli unici comunali tramite, anche, l'attivazione della Conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/90;

Considerato che, nell'ambito della semplificazione dell'azione della pubblica Amministrazione, occorre attuare ogni possibile intervento affinché il cittadino abbia quale unico interlocutore, per tutti gli atti endoprocedimentali, lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), in linea, tra l'altro, con le vigenti disposizioni di settore, con quanto stabilito in sede di Conferenza unificata e con gli indirizzi del Governo regionale;

Considerato, altresì, che il titolo edilizio, quale atto endoprocedimentale, deve essere acquisito preventivamente al rilascio del provvedimento conclusivo dell'Amministrazione regionale;

Considerato, infine, di dovere introdurre anche alcuni correttivi alle disposizioni di cui al D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016;

Ritenuto, pertanto, di dover dare corso a tutte le iniziative volte ad attuare una politica di semplificazione e chiarezza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e il sistema imprenditoriale;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l'articolo 70 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 70

Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. In osservanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, le istanze relative a nuovi impianti e al potenziamento degli stessi devono essere presentate per il tramite dei SUAP territorialmente competenti.

2. Ai fini della definizione del provvedimento di competenza regionale, l'acquisizione degli atti endoprocedimentali è attuata per il tramite delle amministrazioni comunali nell'ambito delle competenze dei SUAP.

3. Le comunicazioni relative agli impianti, salvo diversa indicazione fornita con la modulistica di settore, devono essere presentate per il tramite dei SUAP territorialmente competenti".

Art. 2

1. Dopo l'articolo 70 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 70 bis

Titolo edilizio

1. Qualora il rilascio del provvedimento regionale di concessione o autorizzazione richieda l'acquisizione del titolo edilizio, comunque denominato, di competenza comunale, lo stesso, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore, va rilasciato prescindendo dal rilascio preventivo della stessa autorizzazione regionale."

Art. 3

1. All'articolo 25, comma 1, del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 è aggiunto il seguente punto: "aumento dei prodotti erogabili".

Art. 4

1. Dopo l'articolo 62 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 62 bis

Potenziamento

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento dell'attività di distribuzione che prevedono l'aumento dei punti di approvvigionamento sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione."

Art. 5

1. All'articolo 72 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Esclusivamente per i contratti di subingresso stipulati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non comunicati all'Amministrazione regionale, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3."

Art. 6

1. Agli articoli 17, comma 3, 35, comma 3, 42, comma 3, 50, comma 3, 56, comma 3, 69, comma 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 le parole "perizia giurata" sono sostituite con le parole "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

2. All'articolo 24, comma 1, del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 le parole "delle forze dell'ordine dello Stato e dei vigili del fuoco" sono sostituite con le parole "degli enti della pubblica Amministrazione".

Art. 7

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto del dirigente generale di approvazione della revisione della modulistica di cui all'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016.

Palermo, 10 ottobre 2017.

LO BELLO