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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2017

G.U.R.S. 29 dicembre 2017, n. 57

Ricostituzione della Commissione regionale per la formazione continua (CRFC).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni che dettano norme per la formazione nel SSN ed, in particolare, il terzo comma dell'articolo 16-ter, che dispone che "Le Regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2(..).";

Visti gli Accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina" e "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina" approvati, rispettivamente, nelle sedute dell'1 agosto 2007 e del 5 novembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti", approvato nella seduta del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "La formazione continua nel settore salute", approvato nella seduta del 2 febbraio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

Visto il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010, con il quale sono recepiti ed adottati i contenuti degli Accordi Stato Regioni dell'1 agosto 2007 e 5 novembre 2009 e il D.A. n. 2847 del 28 dicembre 2012, con il quale è recepito e adottato il contenuto dell'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012;

Visto il D.A. n. 3120 del 16 dicembre 2010 e ss.mm.ii., con il quale sono stati individuati composizione e compiti della Commissione regionale per la formazione continua;

Visto il D.A. n. 1051 dell'8 giugno 2011, con il quale è stata determinata la misura del contributo che gli aspiranti provider devono versare ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni approvato nella seduta del 5 novembre 2009;

Visto il D.A. n. 2471 del 23 dicembre 2013, con il quale è stato adottato il Manuale di accreditamento della Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 19 del 4 gennaio 2017, con il quale è stato approvato il Piano di formazione continua 2017-2018;

Visto il D.A. n. 1354 del 10 luglio 2017, con il quale è recepito e adottato il contenuto dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017;

Visto il D.D.G. n. 2579 del 22 dicembre 2016, con il quale è stata approvata la Convenzione tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.Ge.Na.S) e la Regione siciliana - Assessorato della salute, avente per oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di compiti operativi, procedurali ed informatici per la realizzazione e la gestione amministrativa per il programma di accreditamento dei provider regionali;

Viste le note dirigenziali prot. n. 48398 del 13 giugno 2017, prot. n. 50019 del 16 giugno 2017, prot. n. 50972 del 20 giugno 2017, prot. n. 50884 del 20 giugno 2017 e prot. n. 51719 del 22 giugno 2017, con le quali è stato richiesto agli Ordini, Collegi e Associazioni di designare un proprio rappresentante in seno alla Commissione regionale per la formazione continua;

Viste le note di riscontro acquisite al protocollo di questo Assessorato, con le quali i suddetti organismi hanno comunicato i nominativi dei professionisti designati;

Vista la nota prot. n. 65286 del 9 agosto 2017, con cui l'Assessore per la salute ha individuato i componenti esperti da inserire nella Commissione regionale per la formazione continua;

Ritenuto opportuno procedere alla ricostituzione della Commisione regionale per la formazione continua utilizzando, altresì, il principio della maggior rappresentatività e della turnazione per l'individuazione dei componenti tra i nominativi inviati dalle Associazioni delle Aree delle professioni sanitarie;

Considerate, inoltre, le proposte di modifica sulla composizione e sui compiti dell'Organismo avanzate dalla precedente Commissione regionale durante la seduta del 30 marzo 2017, finalizzate a migliorarne il funzionamento e a rendere i procedimenti di accreditamento più snelli ed efficienti;

Decreta:

Art. 1

La Commissione regionale per la formazione continua (CRFC) è ricostituita come segue:

- il dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, Assessorato della salute, che la presiede;

- il dirigente generale dei Dipartimento pianificazione strategica, Assessorato della salute, o suo delegato;

- il direttore della formazione del Cefpas o suo delegato;

- il rettore dell'università di Catania o suo delegato;

- il rettore dell'università di Palermo o suo delegato:

- il rettore dell'università di Messina o suo delegato;

- dott. Giovanni Merlino, designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;

- dott. Sergio Papisca, designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;

- dott. Francesco Paolo Gelfo, designato dalla Federazione regionale degli ordini dei medici veterinari della Sicilia:

- prof. Francesco Salvo, designato dal Consiglio nazionale dei chimici;

- dott.ssa Susanna Marotta, designata dall'Ordine degli psicologi della Regione siciliana;

- dott. Salvatore Occhipinti, designato dal Coordinamento dei collegi IPASVI della Regione Sicilia;

- dott.ssa Maria Santo, designata dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche;

- dott. Vincenzo Santoro, designato dal Coordinamento regionale dei collegi provinciali dei tecnici di radiologia medica;

- dott.ssa Lucia Intruglio, rappresentante delle professioni dell'Area della riabilitazione;

- dott. Antonino Distefano, rappresentante delle professioni dell'Area tecnico diagnostica;

- dott.ssa Maria Angileri, rappresentante delle professioni dell'Area tecnico assistenziale;

- dott. Angelo Butera, rappresentante delle professioni dell'Area della prevenzione;

- prof. Riccardo Vigneri, medico endocrinologo (Assessorato regionale della salute);

- dott. Rosario Fiolo, fisioterapista (Assessorato regionale della salute);

- dott.ssa Anna Nuccio, dirigente servizio infermieristico (Assessorato regionale della salute);

- il coordinatore della Consulta regionale della sanità;

- il dirigente del Servizio 2, Formazione e comunicazione, D.A.S.O.E., Assessorato regionale della salute;

- il dirigente dell'U.O. "Formazione", servizio 2 formazione e comunicazione, D.A.S.O.E. Assessorato regionale della salute;

- il referente amministrativo nominato dalla Regione siciliana nell'ambito della Convenzione tra Regione siciliana e A.Ge.Na.S che opera all'interno del servizio 2 formazione e comunicazione, D.A.S.O.E. Assessorato regionale della salute.

I componenti della commissione regionale per la formazione continua aventi potere di delega, per esercitarla dovranno individuare un delegato in via esclusiva che possa garantire la continuità dei lavori della Commissione.

La delega dovrà essere conferita in forma scritta.

Art. 2

La Commissione regionale per la formazione continua (CRFC) costituita con il presente decreto ha i seguenti compiti:

- rappresenta le esigenze formative delle professioni sanitarie;

- concorre all'individuazione delle esigenze formative attivandosi per la rilevazione dei bisogni formativi delle categorie professionali coinvolte nel sistema;

- avanza proposte in ordine alle attività da realizzare;

- definisce gli obiettivi formativi di interesse regionale;

- propone le modalità di funzionamento del sistema anche con riferimento ad attività sperimentali;

- propone eventuali requisiti per l'accreditamento dei provider;

- propone le modalità di attribuzione dei crediti e le tipologie formative accreditabili;

- formula proposte per il buon funzionamento e/o l'aggiornamento del sistema nonché risolve le eventuali criticità; 

- definisce i criteri di monitoraggio dell'attività formativa in un'ottica sistemica, strettamente correlata con gli obiettivi di interesse regionale e le strategie regionali;

- determina/propone i criteri per l'istruttoria per l'accreditamento di Provider ECM, nonché i relativi controlli stabiliti per l'esercizio del ruolo di Provider;

- svolge le attività di referaggio necessarie per l'accreditamento provvisorio e/o standard.

Art. 3

La Commissione dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento. I componenti potranno essere sostituiti, prima della scadenza, per dimissioni nonché su indicazione degli Organismi da cui sono stati individuati. I componenti potranno altresì essere dichiarati decaduti in caso di non osservanza del regolamento interno con conseguente abbassamento del numero legale.

Art. 4

Nessun compenso è dovuto ai componenti. Al rimborso spese per la partecipazione alle sedute dei componenti della Commissione regionale per la formazione continua si provvederà con le somme disponibili sul capitolo di spesa 416536 del bilancio regionale.

Art. 5

I dipendenti del Servizio sanitario regionale componenti di organismi ECM nazionali e regionali devono essere considerati in servizio durante la partecipazione dei lavori degli organismi di cui sono membri; tali attività, pertanto, non daranno luogo a debito orario.

Art. 6

La Commissione opera all'interno del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. Le funzioni di segreteria saranno garantite dal servizio 2 "Formazione e comunicazione".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale salute per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito Internet dell'Assessorato.

Palermo, 11 ottobre 2017.

GUCCIARDI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 28 novembre 2017 al n. 555.