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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 dicembre 2017

G.U.R.S. 2 febbraio 2018, n. 6

Applicazione delle penali per il mancato o parziale adempimento della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in relazione alle risorse assegnate ai comuni per l'anno 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12;

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 10/2000, che prescrive in capo al dirigente generale l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017- 2019;

Vista la delibera n. 187 del 15 maggio 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il relativo documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;

Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";

Visto il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con il quale viene stabilita in 340.000.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2016, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

Visto il D.A. interassessoriale n. 180 del 10 agosto 2016, come rettificato dal D.A. n. 193 del 14 settembre 2016, relativo al riparto per l'anno 2016 delle predette assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei comuni, al netto delle riserve di legge;

Visti i DD.GG. n. 200/2016, n. 270/2016 e 376/2016, con i quali si è provveduto all'assegnazione in favore dei singoli comuni dei predetti trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2016, per complessivi 333.200.000,00 euro;

Vista la nota circolare n. 13 prot. n. 12880 del 28 luglio 2017, con la quale è stato richiesto ai comuni di attestare, mediante apposite schede, le spese sostenute con forme di democrazia partecipata in relazione alla assegnazione per l'anno 2016, disposta con i sopra citati decreti;

Vista la nota prot. n. 18759 del 27 novembre 2017, con la quale è stato sollecitato l'invio dei dati richiesti da parte dei comuni che non avevano ancora fornito riscontro alla richiesta di cui alla nota circolare n. 13 prot. n. 12880 del 28 luglio 2017, evidenziando in particolare gli importi che, in caso di mancata comunicazione, sarebbero stati oggetto di restituzione;

Considerato che - in adempimento a quanto disposto dal richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - le somme che i comuni sono tenuti a spendere con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, in relazione alle risorse assegnate per l'anno 2016 e pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità, sono quelle indicate nella colonna "E" del prospetto allegato al presente decreto;

Vista la nota prot. n. 20179 del 28 dicembre 2017 del servizio 4 "Trasferimenti regionali agli enti locali", concernente il rapporto finale sull'attività istruttoria svolta in merito alle attestazioni pervenute da parte dei comuni in ordine alla destinazione del 2% dell'assegnazione per l'anno 2016, a seguito della quale è stato quantificato in complessivi 1.834.168,20 euro l'importo delle somme da recuperare da parte dei comuni inadempienti, fatta salva la facoltà da parte della Amministrazione regionale di procedere alla applicazione delle penali qualora, a seguito di verifiche anche di tipo ispettivo, dovesse risultare che le somme di cui alle attestazioni prodotte dalle Amministrazioni comunali non siano effettivamente spese in conformità alla richiamata disposizione del comma 1 del l'art. 6 della legge regionale n. 4/2015 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di dovere determinare in complessivi 1.834.168,20 euro, i recuperi da operare nei confronti dei comuni risultati totalmente o parzialmente inadempienti alla richiamata disposizione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in relazione all'assegnazione per l'anno 2016, come dettagliatamente indicato nella colonna "G" dell'allegato prospetto analitico che costituisce parte integrante del presente decreto;

Per le motivazioni in premessa riportate;

Decreta:

Art. 1

Per il mancato o parziale adempimento della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in relazione all'assegnazione per l'anno 2016, i comuni di cui all'allegato prospetto analitico, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono tenuti a restituire alla Regione le somme indicate nella colonna "G" del medesimo prospetto, per complessivi 1.834.168,20 euro.

Art. 2

L'Amministrazione si riserva qualora, a seguito di verifiche anche di tipo ispettivo, dovesse risultare che le somme di cui alle attestazioni prodotte dalle Amministrazioni comunali non siano effettivamente spese in conformità alla richiamata disposizione del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2015 e s.m.i., di procedere all'applicazione di ulteriori penali.

Art. 3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché pubbli cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 dicembre 2017.

PIRILLO