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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 20 marzo 2018

G.U.R.S. 30 marzo 2018, n. 14

Autorizzazione nelle aree urbane del territorio siciliano, in via straordinaria, all'uso di prodotti fitosanitari per la lotta al punteruolo rosso delle palme.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Visti la delibera n. 47 del 13 febbraio 2018 e il D.P.Reg. n. 696 del 16 febbraio 2018, con i quali è stato conferito al dr. Carmelo Frittitta l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visti i regg. CE n. 1272/2008 e n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo n. 214/2005 "Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali";

Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonché le finalità e le competenze dei Servizi fitosanitari regionali;

Visto il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 di attuazione della direttiva n. 2009/128/CE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto 2012;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Visto il D.D.G. n. 1339 del 24 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 9 giugno 2017, con il quale è stata aggiornata la riorganizzazione del Servizio fitosanitario regionale in attuazione del decreto legislativo n. 214/2005;

Vista la decisione della Commissione n. 2010/467/CE;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione n. 2007/365/CE e sue modifiche";

Visto il decreto dirigenziale n. 1984 del 7 gennaio 2011 "Piano di azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso in zone delimitate e relativi allegati";

Visto il paragrafo A.5.6 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dove sono previste limitazioni d'uso di tali prodotti in ambiente urbano, fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria e, in particolare, che le Regioni e le Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire la diffusione degli organismi da quarantena e proteggere i vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa di riferimento;

Considerato che i prodotti fitosanitari ad azione insetticida autorizzati in Italia per le palme contro il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in ambiente urbano riportano in etichetta frasi di rischio non conformi a quanto previsto dal Piano di azione nazionale, punto A.5.6.2;

Considerato che alcuni prodotti fitosanitari di cui al punto precedente contengono sostanze classificate, ai sensi del reg. CE n. 1272/2008, in modo non conforme al Piano di azione nazionale, punto A.5.6.2;

Considerato che, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del codice penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato;

Considerato che le amministrazioni comunali, per effetto dell'art. 8, commi 2 e 3, del 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) e del combinato disposto dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", devono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme, attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure fitosanitarie del Piano di azione, curando l'emanazione di atti/ordinanze per la loro attuazione, anche al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

Vista la nota n. 1156 del 2 marzo 2018 dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, che segnala l'esigenza di autorizzare i trattamenti di cui sopra;

Considerato, altresì, che permane la necessità di difendere il patrimonio palmicolo ove possibile garantire l'incolumità della popolazione in aree sensibili, quali parchi, giardini e spazi pubblici;

Decreta:

Art. 1

In deroga alle disposizioni previste dal punto A.5.6.2 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui in premessa, è autorizzato nelle aree urbane del territorio siciliano, in via straordinaria e fatta salva eventuale successiva revoca al presente provvedimento, l'uso dei prodotti fitosanitari, che riportano in etichetta lo specifico utilizzo (palme, punteruolo) e il relativo campo d'impiego (luoghi pubblici, aree urbane, etc.).

Il trattamento deve essere conforme alla normativa vigente, alle prescrizioni di etichetta, a quelle previste in forma generale dal PAN e dal decreto dirigenziale n 1984 del 7 gennaio 2011 "Piano di azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso in zone delimitate" e relativi allegati.

Art. 2

Le amministrazioni comunali, per l'utilizzo dei prodotti di cui al precedente articolo, devono osservare le seguenti prescrizioni:

- l'esecuzione dei trattamenti, da effettuare nel contesto di una strategia di difesa integrata, deve essere preventivamente valutata da un tecnico in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto lgs.vo n. 150/2012;

- i trattamenti vanno eseguiti preferibilmente nelle ore notturne, al fine di evitare la contaminazione di persone e/o animali;

- è necessario avvalersi di tecniche e attrezzature in grado di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente (ad esempio irrorazioni a bassa pressione, endoterapia, impiego di schermature);

- assicurare la delimitazione delle aree trattate, nonché l'apposizione di adeguata segnaletica, con divieto di accesso alle stesse. La durata di tale divieto non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati che, ove non riportato, non può essere inferiore a 48 ore.

Art. 3

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 20 marzo 2018.

FRITTITTA