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DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 2018, n. 6

G.U.R.S. 20 aprile 2018, n. 18

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29 [N.d.R. recte: legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29]. Sistema di certificazione regionale delle competenze.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme in materia di Addestramento professionale dei lavoratori;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002 "Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)", per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione e la successiva "Dichiarazione di Copenaghen" adottata il 30 novembre 2002 dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione;

Vista la "Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)" per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per presentare le proprie qualifiche e competenze in Europa;

Vista la "Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente" che fornisce una piattaforma comune per la definizione delle cosiddette competenze per la cittadinanza, la cui acquisizione da parte di tutti i cittadini europei deve costituire l'obiettivo prioritario degli Stati Membri;

Vista la "Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale", che definisce i crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ed il quadro metodologico comune che facilita l'accumulo e il trasferimento dei risultati di apprendimento, in termini di crediti, da un sistema all'altro allo scopo del raggiungimento di una qualifica;

Vista la "Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale", che vuole istituire entro il 2018 modalità che consentano alle persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e ottenere una qualifica completa o parziale, migliorando l'occupabilità e la mobilità, in particolare delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate;

Vista la "Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i giovani", che individua, tra gli orientamenti su cui dovrebbero basarsi i sistemi di garanzia per i giovani, anche l'attuazione della raccomandazione del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;

Vista la "Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" che consente ai diversi sistemi nazionali di riconoscere reciprocamente i titoli e le qualifiche quali certificazioni dei risultati di apprendimento (learning outcomes), indipendentemente dai contesti in cui tale apprendimento si è realizzato, attraverso un insieme di riferimenti condivisi che rendano possibile a tutti i cittadini l'esercizio della cittadinanza europea, attraverso la mobilità di studio e professionale;

Considerata la condizionalità ex ante «10.3 apprendimento permanente» di cui all'allegato XI del "Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la quale prevede, tra i criteri di adempimento, "l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE";

Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020, il quale evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un "Piano di lavoro" finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che pone le basi del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Considerato che l'art. 4 della suddetta legge 28 giugno 2012, n. 92:

- al comma 51 definisce l'apprendimento permanente come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;

- al comma 58 delega il governo ad adottare decreti legislativi per la definizione delle norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali;

- al comma 64 stabilisce che il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità;

- al comma 68 delega il governo a definire:

a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Considerato che l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:

- al comma 1 esplicita che gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze sono definiti in termini di processo, attestazione e sistema;

- al comma 2 specifica che gli standard costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento all'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi;

- al comma 3 stabilisce che gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nell'organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio previsti;

- al comma 4 indica che gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati;

Considerato, altresì, che gli articoli 5, 6, 7 del sopra citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 definiscono rispettivamente gli standard di processo, attestazione e sistema relativi al sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale 30 giugno 2015 definisce una cornice di riferimenti comuni per l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di titolarità regionale e che ha declinato in termini di riferimenti operativi gli standard minimi del sistema nazionale di certificazione relativi a processo di erogazione dei servizi, attestazione e sistema. In particolare:

- l'articolo 5 ha definito i riferimenti operativi relativi agli standard minimi di processo dell" "individuazione e validazione" e della procedura di "certificazione";

- l'articolo 6 ha definito i riferimenti operativi relativi agli standard minimi di attestazione e registrazione;

- l'articolo 7 ha definito i riferimenti operativi per gli standard di sistema, stabilendo, tra i diversi punti, che nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, si assicuri il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza, si tenga conto dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 relativo alle «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali», si prevedano idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" il quale disciplina il contratto di apprendistato;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;

Visto l'Accordo in Conferenza Permanente del 23 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini", che dando seguito a quanto stabilito all'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, individua standard minimi per i tirocini formativi e di orientamento;

Visto l'"Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010 "Certificazione competenze e obbligo di istruzione", che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che ha istituito il fascicolo elettronico del lavoratore;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie", ed in particolare l'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";

Vista la delibera di Giunta regionale del 6 aprile 2016, n. 119 - "Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale degli adulti", che approva le linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP dell'istruzione degli adulti;

Vista la delibera di Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 212 - "Modifica ed integrazione alle Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale", che definisce il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale finalizzato al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle Regioni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Vista la circolare n. 11 del 26 maggio 2014 "Disposizioni in materia di esami per il rilascio della qualifica al termine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale";

Visto il Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, approvato con deliberazione n. 106 del 13 maggio 2014 e avvisi pubblici di attuazione delle diverse misure;

Vista la deliberazione n. 102 del 20 aprile 2015, "Riprogrammazione dotazione finanziaria del Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia. Approvazione", che prevede, in relazione agli ambiti Rafforzamento politiche attive e Rafforzamento degli interventi per l'inserimento lavorativo, una serie di azioni ed il ricorso a servizi centrati sulla valorizzazione e lo sviluppo delle competenze;

Vista la direttiva 43881US1/2013 applicativa delle linee guida relative ai tirocini formativi del 24 gennaio 2013, che afferma che il percorso formativo del tirocinante deve far riferimento al repertorio regionale dei profili professionali e formativi;

Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana denominato Repertorio delle Qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 "Sistema di Certificazione regionale", con cui la Regione siciliana ha istituito il Sistema regionale di certificazione ed ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione (art. 1, comma 3);

Considerato che la suddetta legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 prevede, all'art. 1:

- che il sistema regionale di certificazione abbia, quale riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (comma 3);

- che con decreto del Presidente della Regione emanato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, siano definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione (comma 2);

- che con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si individuino gli enti titolati all'erogazione dei servizi e definiscano le procedure per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale (comma 4);

- che con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, si definiscano le modalità di attuazione e si individuino gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale (comma 5);

Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione del sistema regionale di certificazione, definirne le caratteristiche generali;

Vista la nota prot. n. 5613/Gab del 6 novembre 2017, con la quale l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione ha chiesto il parere sullo schema di regolamento riguardante l'attuazione del sistema regionale di certificazione;

Visto il parere n. 1004/2107, reso nell'adunanza del 14 novembre 2017 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva (numero affare 00240/2017);

Visto il D.P. n. 643/Area 1^ S.G. del 29 novembre 2017, con cui è stato costituito il Governo della Regione siciliana, - XVII Legislatura, presieduto dall'on.le Sebastiano Musumeci;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'1 febbraio 2018;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione.

2. Il Sistema di Certificazione regionale, nella cornice dell'apprendimento permanente, è finalizzato a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio di competenze che le persone acquisiscono nel corso della loro vita e nei diversi contesti di apprendimento, agevolandone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 per "apprendimento permanente" si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Art. 2

Servizi del Sistema di Certificazione regionale

1. Il Sistema di Certificazione regionale disciplina i servizi, di titolarità regionale, relativi all'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali.

2. Tali servizi sono definiti dalla Regione siciliana in conformità alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni ed agli standard di servizio previsti nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e nelle conseguenti norme secondarie di attuazione.

3. Sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove (d.lgs. n. 13/2013, art. 3, comma 1).

4. Lo standard di riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze è costituito dal Repertorio regionale delle qualificazioni, adottato in applicazione dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8.

5. Il Repertorio regionale delle qualificazioni garantisce il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, articolazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con l'articolo 8 del d.lgs. n. 13/2013.

Art. 3

Destinatari del Sistema di Certificazione regionale

1. I servizi del Sistema di Certificazione regionale si rivolgono alle persone che:

a) partecipano a percorsi formativi che mirano a sviluppare le competenze afferenti ad uno standard del Repertorio regionale delle qualificazioni e sono interessate a valorizzare le competenze conseguite in itinere o in esito;

b) sono interessate a valorizzare le competenze acquisite nel lavoro, nella vita quotidiana, nel volontariato, nell'associazionismo.

2. L'accesso ai servizi del Sistema di Certificazione regionale è volontario e si fonda sull'esplicita richiesta della persona interessata (d.lgs. n. 13/2013, art. 3, comma 4, punto a).

Art. 4

Certificazione delle competenze acquisite in contesti formali

1. Attraverso la certificazione delle competenze si perviene al formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo. La certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un "certificato" (d.lgs. n. 13/2013, art. 2, comma 1, lettera l).

2. La certificazione delle competenze acquisite in contesti formali si applica ai percorsi formativi che assumono come obiettivi formativi i profili/obiettivi compresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali. I percorsi formativi, siano finanziati oppure autorizzati, sono progettati considerando le specifiche indicazioni contenute nelle Schede corso associate a ciascun profilo/obiettivo del Repertorio delle qualificazioni regionali.

3. Quanto previsto nel presente articolo è applicabile alle attività formative regolamentate nei casi in cui la specifica normativa di riferimento lo consenta.

Art. 5

Servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali

1. Attraverso l'individuazione e validazione si perviene al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto di apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione si conclude con il rilascio di un "documento di validazione". La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione e concludersi con il rilascio di un "certificato" (d.lgs. n. 13/2013, art. 2, comma 1, lettera i).

Art. 6

Caratteristiche generali del processo di erogazione dei servizi

1. I servizi componenti il Sistema di Certificazione regionale sono erogati nel rispetto di standard di processo formalizzati, che garantiscono l'omogenea fruizione sul territorio regionale.

2. Il processo attraverso cui si individuano e validano le competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e la procedura di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali e delle competenze validate, sono disciplinati dagli articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 13/2013:

a) sono articolati nelle fasi di identificazione - valutazione - attestazione;

b) sono accompagnati da misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari;

c) sono connotati dalla presenza di condizioni atte ad assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza.

Art. 7

Articolazione della procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali

1. La procedura di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali ha la seguente configurazione generale:

a) identificazione: fase propedeutica alla valutazione, finalizzata a formalizzare gli apprendimenti acquisiti dal soggetto durante il percorso formativo. Gli apprendimenti sono riferibili allo standard del Repertorio regionale delle qualificazioni assunto a riferimento;

b) valutazione: fase finalizzata ad accertare il possesso delle competenze formalizzate mediante il ricorso ad una valutazione diretta e sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e colloquio). Le attività valutative sono di competenza di una Commissione d'esame, composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo;

c) attestazione: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio di un "certificato", documento con valore di parte terza.

2. Sono certificabili intere qualificazioni del Repertorio regionale.

3. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti agli obiettivi e ai profili previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale.

Art. 8

Articolazione del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali

1. Il processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali ha la seguente configurazione generale: 

a) identificazione: fase finalizzata a ricostruire l'esperienza della persona, a documentarla attraverso evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze riconducibili ad una o più qualificazioni del Repertorio regionale ed all'elaborazione di un «Documento di trasparenza », attestazione con valore di parte prima. Questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nella correlazione degli esiti a una o più qualificazioni (d.lgs. n. 13/2013, art. 5, comma 1, lettera a);

b) valutazione: fase finalizzata ad accertare il possesso delle competenze identificate mediante il ricorso ad un esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta del candidato;

c) attestazione: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio del «Documento di validazione», attestazione con valore di parte seconda.

Art. 9

Articolazione della procedura di certificazione delle competenze validate

1. In analogia con quanto previsto per la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, la procedura di certificazione delle competenze validate avviene attraverso una valutazione diretta e sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e colloquio) ed il ricorso ad una Commissione d'esame composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo.

2. Sono certificabili intere qualificazioni del Repertorio regionale.

3. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti agli obiettivi e ai profili previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale.

Art. 10

Commissione d'esame

1. La valutazione prevista nel processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e di quella prevista per la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali è espletata da una commissione composta da tre componenti: il Presidente di commissione d'esame, un esperto di settore, un esperto di valutazione.

2. In relazione allo specifico processo di certificazione, il Presidente di commissione d'esame, individuato all'interno di un apposito elenco regionale, è nominato dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente, secondo quanto di seguito disposto:

a) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di commissioni che valutano in esito ad un processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali;

b) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di commissioni che valutano in esito al processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e ove non sia possibile inserire gli interessati all'interno di commissioni d'esame organizzate ai sensi della precedente lettera a);

c) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ratione materiae, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di specifica competenza prevista dalla normativa di settore.

3. L'Esperto di settore è nominato dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo individuando il nominativo all'interno di un apposito elenco regionale. Nelle more della predisposizione del suddetto elenco, il dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo si avvarrà, per l'individuazione dell'Esperto di settore, del supporto dei soggetti individuati nei commi 55 e 56 dell'art. 4 della L. n. 92/2012 e nell'intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 relativa alle politiche per l'apprendimento permanente e agli indirizzi per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, i quali forniranno i nominativi di soggetti competenti nel settore di riferimento nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 2015.

4. L'Esperto di valutazione è nominato dall'ente titolato all'erogazione dei servizi tra gli esperti in possesso di requisiti professionali appropriati al presidio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative.

5. Le modalità di costituzione degli elenchi e di funzionamento delle commissioni d'esame sono definite con successivo atto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adottato di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Art. 11

Ulteriori specifiche sulle modalità di attuazione dei servizi del Sistema di Certificazione regionale

1. Con atti dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono definite, rispettivamente, le specifiche modalità di attuazione delle diverse fasi di attività in cui si articola la procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale e le specifiche modalità di attuazione delle diverse fasi di attività in cui si articola il processo di identificazione e di validazione e della procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, altresì, precisano:

a) le misure di informazione da utilizzare per far conoscere l'opportunità di ricorrere ai servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto b);

b) le condizioni atte ad assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle diverse fasi di erogazione dei servizi (d.lgs. n.13/2013, art. 7, punto f).

3. Le modalità di attuazione sono conformi alle procedure relative alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto e). 

Art. 12

Enti titolati all'erogazione dei servizi previsti dal Sistema di Certificazione regionale

1 Gli "enti titolati" all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi del d.lgs. n. 13/2013, sono definiti dalla Regione siciliana, in quanto "ente pubblico titolare" e sono individuati secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale n. 29/2016, nel rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi di cui all'art. 7, punto g), del d.lgs. n. 13/2013.

2. Gli enti titolati all'erogazione della certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali sono rappresentati dagli Organismi accreditati dalla Regione siciliana per la formazione.

3. Tra gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali sono compresi i Centri per l'impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.

4. Gli enti titolati sono inseriti in un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica.

5. Gli enti titolati sono individuati con successivi atti:

a) dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale;

b) dall'Assessore regionale dper la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.

6. In tali atti sono inoltre definiti i dispositivi atti ad assicurare il rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati (d. lgs. n. 13/2013, art. 7, punto g).

7. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si potranno avvalere per l'erogazione dei servizi delle competenze dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente dotati di laboratori e strutture adeguate alla realizzazione delle attività valutative.

Art. 13

Requisiti professionali del personale addetto all'erogazione dei servizi

1. Il personale impegnato nell'erogazione dei servizi è in possesso di idonei requisiti professionali, appropriati al presidio delle seguenti funzioni (decreto ministeriale 30 giugno 2015, All. 8):

a) accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;

b) pianificazione e realizzazione delle attività valutative;

c) realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

2. La funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze comprende le attività relative alla fase di identificazione delle competenze nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

3. Il presidio di tale funzione richiede un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF (d.m. 30 giugno 2015 - Allegato 8). Tale livello è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di istruzione secondaria superiore, ad un diploma professionale di tecnico, ad un certificato di specializzazione tecnica superiore, secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

4. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali assicurano che il personale impegnato nello svolgimento delle attività afferenti alla funzione possegga gli appropriati requisiti.

5. La funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative comprende le attività relative alla fase di valutazione prevista:

a) nel processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali;

b) nel processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e delle competenze validate.

6. Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF (d.m. 30 giugno 2015 - Allegato 8). Tale livello è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di tecnico superiore secondo quanto definito nell'Accordo Stato- Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

7. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze assicurano che il personale impegnato nello svolgimento delle attività previste nella fase di valutazione possegga gli appropriati requisiti.

8. Il personale che ricopre il ruolo di Presidente di commissione d'esame nella fase di valutazione ai fini della certificazione delle competenze acquisite in contesti formali svolge attività afferenti tale funzione e possiede l'appropriato livello di professionalità.

9. La funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale può intervenire, se richiesto, nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ed obbligatoriamente nella fase di valutazione a fini di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e delle competenze validate.

10. Il personale che ricopre tale funzione è inserito in appositi elenchi regionali (elenco degli Esperti di settore) ed ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci (d.m. 30 giugno 2015 - Allegato 8).

11. Nelle more della predisposizione del suddetto elenco la Regione si avvarrà del supporto dei soggetti della Rete per l'apprendimento permanente per l'individuazione di esperti.

Art. 14

Attestazioni rilasciabili dal Sistema di Certificazione regionale

1. Le attestazioni rilasciabili dal Sistema di Certificazione regionale sono costituite da: 

a) "Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite": attestato con valore di parte prima rilasciabile al termine della fase di identificazione delle competenze nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. L'attestazione di parte prima formalizza informazioni che hanno valore di autodichiarazione, ed è esito di un percorso accompagnato e realizzato attraverso procedure e modulistiche predefinite da parte dell'ente titolato.

b) "Documento di validazione": attestato con valore atto pubblico e di parte seconda rilasciabile al termine della fase di validazione nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

L'attestazione di parte seconda è rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il formato del "Documento di validazione" è conforme agli standard di attestazione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 13/2013 ed è coerente con il modello esemplificativo contenuto nel decreto ministeriale del 30 giugno 2015 - allegato 6.

c) "Certificato": attestato con valore di parte terza rilasciabile al termine della fase di certificazione delle competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o delle competenze validate. L'attestazione di parte terza, ai sensi del d.m. 30 giugno 2015, è rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di certificazione ai sensi del d.lgs. n. 13/2013.

Il formato del "Certificato" è conforme agli standard di attestazione di cui all" art. 6 del d.lgs. n. 13/2013 ed è coerente con il modello esemplificativo contenuto nel d.m. del 30 giugno 2015 - allegato 7.

2. Il Sistema di Certificazione regionale assicura che le attestazioni siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore previsto all'art. 13 del d.lgs. n. 150/2015, ed in interoperabilità con la dorsale informativa unica di cui all'art. 4, comma 51, della l. n. 92/2012 ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto d).

Art. 15

Spendibilità delle attestazioni

1. Le attestazioni rilasciate in esito a certificazione, in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 13/2013 e dal d.m. 30 giugno 2015, art. 1, comma 3:

a) sono valide sull'intero territorio nazionale in quanto assumono come standard di riferimento il Repertorio regionale delle qualificazioni, raccordato al Quadro nazionale dei titoli e delle qualificazioni regionali, articolazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

b) possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi (art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845), o concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile nonchè alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;

c) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).

2. Con atto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione sono definiti i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento delle attestazioni relative a competenze validate o certificate, quale credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento in coerenza con il d.m. 30 giugno 2015, art. 1, comma 4.

Art. 16

Governance del sistema

1. La Regione siciliana, in qualità di soggetto titolare, è responsabile della governance del sistema:

a) svolge la funzione di indirizzo, definendone le caratteristiche e modalità di funzionamento;

b) regola il sistema, autorizzando gli enti titolati all'erogazione dei servizi, stabilendo i criteri per la costituzione degli elenchi regionali dei Presidenti di commissione e degli Esperti di settore, definendo ed aggiornando gli standard di riferimento dei servizi;

c) controlla l'attuazione del sistema, attraverso monitoraggi periodici.

2. La Regione siciliana realizza azioni di informazione presso gli utenti, gli operatori del sistema della formazione, dell'istruzione e del lavoro, le imprese, e favorisce l'apprendimento di una cultura regionale condivisa sulla certificazione.

Art. 17

Abrogazioni e entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni abrogano le precedenti in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro

IPPOLITO

Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale

LAGALLA (1)

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 marzo 2018, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 27.

(1)

Con Errata corrige pubblicata nella G.U.R.S. 25 maggio 2018, n. 23, il nominativo "ARMAO" deve correttamente leggersi: "LAGALLA".