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DECRETO PRESIDENZIALE 11 settembre 2018

G.U.R.S. 28 settembre 2018, n. 42

Composizione degli organi di amministrazione delle società partecipate della Regione che svolgono attività in house providing - Art. 33 della legge regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii..

TESTO COORDINATO (al D.P. 8 febbraio 2019)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che detta le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali";

Visto l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - modificato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - che così dispone: "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

Considerato che le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione, alla tutela ed alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione ed alla riduzione della spesa pubblica;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto, n. 241, che dispone che le norme in materia di partecipazione, contenute nel capo III della legge, non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

Visto l'art. 33, comma 1, lett. b, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 maggio 2015, n. 20, S.O. n. 16), nel testo modificato dall'art. 5, comma 2, legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 61, comma 1, della medesima legge), che così dispone: ...omissis... "nelle altre società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, anche indiretta, nonché nelle società che svolgono attività in house providing, individuata con decreto del Presidente della Regione in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società";

Visto il D.P. n. 553/Gab del 27 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 8 gennaio 2016, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 in data 8 gennaio 2016;

Visto il decreto presidenziale 29 settembre 2017, recante il "Documento di revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 10 novembre 2017 (supplemento ordinario);

Ritenuto di individuare, fra le società partecipate della Regione che svolgono attività in house providing, quelle che per ragioni oggettive e specifiche di adeguatezza organizzativa, siano amministrate da un consiglio d'amministrazione composto da un presidente e due consiglieri, ai sensi del precitato art. 33, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 9/2015;

Ritenuto che le società partecipate caratterizzate da un elevato numero di dipendenti e/o da significativi valori della produzione, scaturenti dai contratti di servizio in esecuzione con le amministrazioni regionali o con altre amministrazioni pubbliche controllanti, renda opportuno il ricorso ad un sistema di amministrazione di tipo consiliare pluripersonale, con l'eventuale presenza di un amministratore delegato, munito di poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società, con ciò conseguendo sia l'obiettivo di arricchire il governo societario di differenti professionalità, individuate fra quelle in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 19/1997, sia quello di assicurare un'efficace, efficiente e tempestiva gestione delle attività

aziendali, caratterizzate da elevata complessità, o in relazione all'oggetto sociale, o alla particolare ampiezza dei servizi resi in favore delle amministrazioni committenti, ovvero per la circostanza che detti servizi sono resi sull'intero territorio regionale;

Considerato, altresì, che le società aventi le caratteristiche sopra delineate presentano particolari complessità nella gestione dei rapporti sindacali e più in generale dei rapporti istituzionali;

Ritenuto, per le ragioni dianzi illustrate, che debbano essere amministrate da un organo consiliare pluripersonale di tre componenti le società partecipate in house in possesso dei seguenti requisiti, al 31 dicembre 2016:

a) numero di dipendenti in servizio a qualunque titolo ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, pari o superiore a 100 unità;

b) valore della produzione pari o superiore a euro 5 milioni;

Sulla proposta del Vice Presidente della Regione ed Assessore per l'economia;

DECRETA

Art. 1

(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P. 8 febbraio 2019)

Per le ragioni indicate in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate, sono amministrate con un consiglio d'amministrazione di tre componenti le società partecipate in house della Regione siciliana aventi i seguenti requisiti, al 31 dicembre 2016:

a) forza occupazionale impiegata pari o superiore a 100 unità;

b) valore della produzione pari o superiore ad euro 5 milioni.

Art. 2

La Ragioneria generale della Regione siciliana è autorizzata a dare esecuzione al presente decreto nell'esercizio delle competenze istruttorie di cui all'art. 2, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Palermo, 11 settembre 2018.

MUSUMECI