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DECRETO PRESIDENZIALE 8 febbraio 2019

G.U.R.S. 1° marzo 2019, n. 10

Modifica dell'art. 1 del decreto 11 settembre 2018, concernente composizione degli organi di amministrazione delle società partecipate della Regione che svolgono attività in house providing - Art. 33 della legge regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 [N.d.R. recte: D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70] e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che detta le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali";

Visto l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - modificato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che così dispone: "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Considerato che le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione, alla tutela ed alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione ed alla riduzione della spesa pubblica;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che le norme in materia di partecipazione, contenute nel capo III della legge, non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

Visto l'art. 33, comma 1, lett. B, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 maggio 2015, n. 20, S.O. n. 16), nel testo modificato dall'art. 5, comma 2, legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 61, comma 1, della medesima legge), che così dispone: (omissis) "nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, anche indiretta, nonché nelle società che svolgono attività in house providing, individuate con decreto del Presidente della Regione in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società";

Visto il D.P. n. 553/GAB del 27 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 8 gennaio 2016, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 in data 8 gennaio 2016;

Visto il decreto presidenziale 29 settembre 2017, recante il "Documento di revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 10 novembre 2017 (supplemento ordinario);

Visto il D.P.Reg. n. 590/GAB dell'11 settembre 2018, che ha definito i requisiti attraverso i quali individuare le società partecipate caratterizzate da un elevato numero di dipendenti e da significativi valori della produzione, scaturenti dai contratti di servizio in esecuzione con le amministrazioni regionali o con altre amministrazioni pubbliche controllanti per le quali si è ritenuto opportuno il ricorso ad un sistema di amministrazione di tipo consiliare pluripersonale, con l'eventuale presenza di un amministratore delegato, munito di poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società;

Considerato che gli obiettivi perseguiti dal D.P.Reg. n. 590/GAB dell'11 settembre 2018 sono sia quello di arricchire il governo societario di differenti professionalità, individuate fra quelle in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 19/1997, sia quello di assicurare un'efficace, efficiente e tempestiva gestione delle attività aziendali, caratterizzate da elevata complessità, o in relazione all'oggetto sociale, o alla particolare ampiezza dei servizi resi in favore delle amministrazioni committenti, ovvero per la circostanza che detti servizi sono resi sull'intero territorio regionale;

Vista la nota n. 63893 del 7 dicembre 2018 del servizio Partecipazioni della Ragioneria generale della Regione, con la quale sono state formulate talune osservazioni in ordine al contenuto del citato D.P.Reg. n. 590/GAB dell'11 settembre 2018, con particolare riferimento al requisito relativo al personale in servizio presso le società appartenenti al Gruppo societario della Regione siciliana indicato alla lettera a) dell'articolo 1 del medesimo decreto presidenziale;

Ritenuto, anche sulla base di quanto rappresentato sul punto dalla Ragioneria generale della Regione, di dover modificare il parametro di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del D.P.Reg. n. 590/GAB dell'11 settembre 2018 tenendo conto della forza occupazionale impiegata nelle società alla data del 31 dicembre 2016 in luogo del numero dei dipendenti in servizio a qualunque titolo alla medesima data;

Sulla proposta del Vice Presidente della Regione ed Assessore per l'economia;

Decreta:

Art. 1

L'articolo 1 del D.P.Reg. n. 590/GAB dell'11 settembre 2018 è così sostituito:

"Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate, sono amministrate con un consiglio d'amministrazione di tre componenti le società partecipate in house della Regione siciliana aventi i seguenti requisiti, al 31 dicembre 2016:

a) forza occupazionale impiegata pari o superiore a 100 unità;

b) valore della produzione pari o superiore ad euro 5 milioni.".

Resta fermo quanto altro stabilito con il suddetto decreto.

Palermo, 8 febbraio 2019.

MUSUMECI