
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 10 ottobre 2018
G.U.R.S. 19 ottobre 2018, n. 45
Procedure per l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. Integrazioni al D.A. 6 giugno 2018, n. 1042.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il D.A. 18 novembre 1994, n. 13306, con il quale sono state disciplinate le competenze e le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890, che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione siciliana, nonché il D.A. 2 marzo 2016, n. 319;
Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 "Integrazioni e modifiche al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";
Visto il D.M. sanità 2 agosto 1991 "Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica";
Visto il D.M. sanità 3 agosto 1993 "Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica";
Visto il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale";
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - Sessione XLI - Sezione II, reso nella seduta del 13 dicembre 1995, con il quale si definiscono, tra l'altro, le caratteristiche delle apparecchiature a risonanza magnetica settoriali;
Visto il D.A. sanità 13 aprile 1999, n. 26668 "Approvazione delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica;
Visto il D.A. 9 agosto 2004 "Integrazioni e modifiche del decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e del decreto 9 luglio 2004, concernente disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti";
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto il D.M. istruzione, università e ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Visto il D.M. istruzione, università e ricerca 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale";
Vista la circolare 31 marzo 2008, n. 1234 "Integrazioni al decreto n. 28668 del 13 aprile 1999 [N.d.R. recte: decreto n. 28668 del 13 aprile 1992]. Chiarimenti in ordine al regime aurorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla. Disposizioni su vigilanza e controllo delle apparecchiature a risonanza magnetica. Art. 7 del D.P.R. n. 542/94";
Visto il D.A. 21 gennaio 2015, n. 71 "Modifiche al decreto 9 luglio 2004, n. 3769 Disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l'impiego di radiazioni ionizzanti";
Considerato che con il citato D.A. 21 gennaio 2015, n. 71 alle UU.OO. di radioprotezione delle province di Palermo e Catania è stata attribuita la competenza in materia di controlli sulle apparecchiature a risonanza magnetica, rispettivamente, per il bacino occidentale ed orientale come definiti dall'art. 5 della legge regionale n. 5/2009;
Visto il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 e, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale si introducono rilevanti innovazioni in materia di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica ad alto campo;
Visto il D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159 "Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario della Regione siciliana;
Visto il DA. 6 giugno 2018, n. 1042 "Procedure per l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica";
Ritenuto necessario integrare il D.A. 6 giugno 2018, n. 1042 con una norma transitoria al fine di garantire la continuità delle attività avviate con riferimento alla normativa precedente, nonché chiarire le modalità applicative dell'art. 2, comma 4, lettera c, del predetto decreto;
Decreta:
1. La lettera c. del comma 4 dell'art. 3 del D.A. 6 giugno 2018, n. 1042 "Procedure per l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica" è sostituita come segue:
"c. avere partecipato ad almeno un corso di formazione sul funzionamento delle apparecchiature a RM tenuto da qualificate istituzioni regionali, nazionali o internazionali, di durata non inferiore a 24 ore effettive di formazione, con superamento di esami finali. Il corso deve essere svolto con riferimento alla normativa vigente in Italia e, se svolto in Italia, deve essere accreditato nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM)."
1. All'art. 11 del D.A. 6 giugno 2018, n. 1042 "Procedure per l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica" sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del presente provvedimento, possono continuare a svolgere le funzioni di Medico responsabile i laureati in medicina e chirurgia specializzati in radiologia, o titolo equipollente che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano già svolto detta funzione per almeno cinque anni"
"1-ter. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del presente provvedimento, possono continuare a svolgere le funzioni di Esperto responsabile i professionisti in possesso di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano già svolto detta funzione per almeno cinque anni".
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2018.
RAZZA