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DECRETO PRESIDENZIALE 22 ottobre 2018

G.U.R.S. 16 novembre 2018, n. 49

Adesione all'aumento della partecipazione azionaria del socio Regione nella Società Interporti S.p.A..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce all'organo politico competente in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che detta la norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio, n. 6 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6], concernente "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19". Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni ed i successivi decreti presidenziali di rimodulazione in ultimo il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, le cui disposizioni sono applicate alla Regione siciliana avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione, alla tutela ed alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione ed alla riduzione della spesa pubblica;

Viste le reiterate perdite della Società Interporti siciliani relative agli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2017, ammontanti complessivamente ad euro 2.906.166;

Visto il bilancio infrannuale 1/1 - 30 giugno 2018 della predetta società, che espone un'ulteriore perdita di euro 299.596 e conseguentemente un patrimonio netto negativo di euro 235.628;

Visto l'art. 2447 del codice civile, che dispone "se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società";

Vista la relazione dell'amministratore unico, nonché i pareri resi rispettivamente dal revisore legale dei conti e dal collegio sindacale della società, da cui si evince la necessità di una ricapitalizzazione fino a 2.5 milioni di euro, al fine di garantire la continuità aziendale nonché l'integrità del patrimonio sociale, considerate le reiterate perdite d'esercizio;

Visto il Piano di risanamento ex art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016, approvato dall'assemblea dei soci nella seduta dell'1 ottobre 2018;

Visto l'art. 20 della legge regionale n. 11/2010 e s.m.i., che annovera la Società Interporti siciliani tra le società strategiche della Regione;

Visto il decreto presidenziale n. 573 del 29 settembre 2017, che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, approva il documento di revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 10 novembre 2017 (supplemento ordinario);

Considerato che il predetto documento di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali annovera la Società Interporti siciliani tra quelle per le quali è prevista la liquidazione e, per l'ipotesi, prevede la modifica dell'Accordo di Programma Quadro in merito al soggetto attuatore che deve assumere le funzioni di stazione appaltante;

Considerato che la Società Interporti siciliani è stata costituita per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia quali l'interporto di Catania e l'interporto di Termini Imerese;

Ritenuto che la società gestisce servizi di interesse generale e la mancata ricapitalizzazione della società comporterebbe lo scioglimento della stessa con pregiudizio sia per il completamento delle opere sia per i relativi contributi pubblici;

Visto "l'Accordo di Programma Quadro per il trasporto delle merci e la logistica", sottoscritto il 18 giugno 2008 tra la Società Interporti, la Regione siciliana, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture, in cui viene disciplinata l'attività della Società Interporti e gli interventi oggetto dell'accordo: Interporto di Catania (Polo logistico, Polo intermodale) e Interporto di Termini Imerese;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato APQ Logistica, in cui la società è definita "Strumento di sviluppo regionale per l'organizzazione delle infrastrutture interportuali nella Regione siciliana";

Considerato che nella seduta assembleare dell'1 ottobre 2018 i soci presenti non hanno dato disponibilità a sottoscrivere aumenti significativi di capitale in relazione alle rispettive attuali quote sociali e, pertanto, l'impegno finanziario richiesto alla Regione per la sopravvivenza della Società può quantificarsi in circa 2,450 milioni di curo (pari a circa il 90% del capitale complessivamente richiesto di 2,736 milioni di euro) e, quindi, in misura maggiore della propria attuale partecipazione e, di conseguenza, la Regione dovrebbe acquisire quasi in toto la Società, divenendo sostanzialmente unico socio di riferimento, con una partecipazione diretta di circa il 90% ed una partecipazione indiretta di circa il 10% (tramite la propria Società AST S.p.A.);

Visto l'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede, che le operazioni mediante sottoscrizioni di un aumento di capitale costituiscono acquisto di partecipazioni in società già costituite da parte di un'Amministrazione pubblica e, pertanto, devono essere deliberate secondo le modalità dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del medesimo decreto, rubricato "Costituzione di società a partecipazione pubblica";

Visto il comma 1, lettera b), dell'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016, richiamato dall'art. 8 dello stesso decreto, che prevede l'adozione di un provvedimento del competente organo della Regione;

Visto il comma 2 del medesimo art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016, richiamato dall'art. 8 dello stesso decreto, che prevede che l'atto deliberativo adottato con provvedimento amministrativo deve essere redatto in conformità all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

Visto il comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2018 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 175/2016], rubricato "Oneri di motivazione analitica", richiamato dal comma 2 dell'art. 7 del medesimo decreto, il quale prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, ad eccezione che tali operazioni avvengano in conformità ad espresse previsioni legislative, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, la società sia fondamentale per lo sviluppo economico sociale della Sicilia e strategica nell'ottica dello sviluppo dell'interportualità;

Considerato che la società senza la ricapitalizzazione non può perseguire le finalità per le quali è stata costituita e si dovrà procedere allo scioglimento della società con notevoli rischi in tema di restituzione dei contributi pubblici a causa del mancato completamento delle opere e, pertanto, la ricapitalizzazione è opportuna sul piano della convenienza economica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 19 ottobre 2018, con la quale è stato approvato l'aumento della partecipazione azionaria della Regione nella società Interporti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2016 fino a un massimo del 100%, per l'ipotesi di assenza di sottoscrizione da parte degli altri soci per la propria quota;

Considerato che la predetta deliberazione della Giunta regionale prevede anche di inserire nel redigendo piano di revisione delle partecipazioni regionali, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il mantenimento della quota di proprietà della società, nonché l'aumento della partecipazione regionale fino al massimo del 100 per cento;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8. 7 - commi 1 e 2 - e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, la Regione siciliana, nella sua qualità di socio della Società Interporti S.p.A., aderisce all'aumento della partecipazione azionaria con la relativa sottoscrizione dello stesso, fino a un massimo del 100% del capitale sociale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale in applicazione della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5 così modificato dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 98, comma 6 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 22 ottobre 2018.

MUSUMECI