
DECRETO PRESIDENZIALE 28 novembre 2018
G.U.R.S. 14 dicembre 2018, n. 53
Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento per l'assistenza da parte dei comuni delle persone con disabilità grave, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P. n. 12 del 14 giugno 2016;
Vista la l.r. n. 8 del 9 maggio 2017, ed in particolare l'art. 1 comma 9;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.Lgs. n. 229/1999 e ss.mm.ii.;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
Visto il D.P.C.M. del 29 novembre 2001, ed in particolare l'allegato 1 c (LEA socio sanitari);
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, adottata New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
Visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamenti dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
Visto il Piano Strategico per la Salute Mentale della Regione Siciliana, di cui al D.A. del 27 aprile 2012;
Visto il Piano Nazionale per la Salute Mentale approvato in Conferenza Unificata con accordo n. 4 del 24 gennaio 2013;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e ss.mm.ii., recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Vista la l.r. n. 22 del 9 maggio 1986, recante "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";
Vista la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e ss.mm.ii., recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrativo di interventi e servizi sociali";
Visto il Decreto Presidenziale del 4 novembre 2002, recante "Linee Guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana";
Vista la l.r. n. 10/2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
Vista la l.r. n. 3 del 3 gennaio 2012, recante "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere";
Visto il D.P. del 26 gennaio 2011, recante "Linee Guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari";
Vista la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
Visto il decreto interassessoriale del 31 luglio 2017 recante "Approvazione del Documento, recante: "il Servizio socio-sanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema Unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie;
Vista la nota prot. n. 3898/gab del 6 giugno 2018 dell'Assessore per la famiglia le politiche sociali e il lavoro con la quale è stato invitato l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ad adottare gli atti di competenza affinché il 10% dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 1 della legge 9 maggio 2017, n. 8 venga destinato dai Comuni per assicurare l'assistenza ai disabili gravi;
Vista la nota prot. n. 12589 del 5 settembre 2018 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con la quale si comunica l'esatto ammontare delle risorse finanziarie, anni 2017-2018 ripartite per ciascun Comune;
Considerata la proposta di provvedimento, formulata in conformità alla l.r. n. 9/2017 articolo 1 comma 9, dall'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al Presidente della Regione per l'acquisizione del previsto parere della VI Commissione legislativa;
Visto il parere FAVOREVOLE della VI Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, espresso nella seduta n. 67 del 20 novembre 2018 (richiesta parere n. 21/VI);
Ritenuto di dover adottare su proposta dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro atto di indirizzo, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 della legge 9 maggio 2017, n. 8, rivolto ai Comuni obbligati a destinare per assicurare assistenza ai disabili gravi, il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 1 della medesima legge;
Decreta:
Atto di indirizzo e coordinamento per l'assistenza da parte dei Comuni delle persone con disabilità grave
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 1 della legge 9 maggio 2017, n. 8 e nell'ambito della programmazione degli interventi sociosanitari, è approvato il seguente primo atto di indirizzo e coordinamento orientato a determinare gli obiettivi, le funzioni e i criteri di erogazione delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni.
Finalità, beneficiari e disponibilità finanziarie
1. I Comuni destinano il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 1 della legge 9 maggio 2017, n. 8 per l'assistenza alle persone con disabilità grave di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3 e a quelle affette da disabilità psichica presa in carico dai Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Provinciali.
2. Le dotazioni finanziarie di cui al precedente comma costituiscono quota parte delle "risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale" di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8; esse altresì integrano e completano in una logica di unitarietà e secondi principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, continuità assistenziale, efficacia, efficienza e economicità, le risorse finanziarie di cui alle lettere b), c), d) ed f) del medesimo comma 2, nonchè quelle che afferiscono indirettamente al Comune in quanto componente del distretto sociosanitario di appartenenza.
3. L'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018 quantificano per ciascun Comune le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 1 della legge 9 maggio 2017, n. 8.
Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria erogabili a valere delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 2. Inquadramento normativo
1. I Comuni assicurano l'assistenza sociosanitaria di propria competenza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 502/1992, art. 3-septies (rubricato "integrazione sociosanitaria") come introdotto dall'art. 3 comma 3 del d.lgs. 229/1999, e ai D.P.C.M. n. 15083 del 14 febbraio 2001 (recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia socio-sanitaria") n. 110258 del 12 gennaio 2017, capo IV (rubricato "Assistenza sociosanitaria").
2. Le risorse di cui al comma 3 dell'art. 2 finanziano prioritariamente le seguenti prestazioni sociali a rilevanza sanitaria:
- interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: igiene personale totale/parziale, aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, cura delle condizioni igieniche dell'alloggio e degli arredi, comuni attività domestiche, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito, preparazione e somministrazione pasti a domicilio, acquisti generi alimentari, medicinali, materiale igienico sanitario, indicazioni corrette norme igienico-sanitarie, trasporto, svolgimento piccole commissioni, rapporti con medico curante e specialisti, interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extra-familiare;
- interventi di ospitalità alberghiera anche diurna presso strutture residenziali e semi residenziali di adulti ed anziani con limitazioni dell'autonomia, non assistibili a domicilio, ivi comprese le comunità alloggio per disabili psichici;
- interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone beneficiarie di cui al comma uno dell'art. 2 secondo il rispettivo Piano di Assistenza Individualizzato e Programma Terapeutico Individuale;
- ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale nel Piano Assistenziale Individuale ovvero nel budget di salute del Programma Terapeutico Individuale, in conformità alla vigente normativa.
3. Le prestazioni di cui al comma 2 possono essere erogate, in tutto o in parte, anche mediante forme di assistenza indiretta attraverso trasferimenti monetari, a condizione che la persona disabile non goda già di altri benefici economici a valere sui fondi regionali.
Rafforzamento degli strumenti di partecipazione attiva della cittadinanza
1. Affinché le persone con disabilità, i familiari, cittadini e le realtà locali associative possono fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche socio-assistenziali comunali, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto nella G.U.R.S., i Comuni, ove già non costituito analogo strumento, senza oneri a carico del bilancio comunale, istituiscono appositi tavoli tecnici in similarità all'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla D.A n. 41/gab del 3 aprile 2018 dell'Assessorato regionale della famiglia, le politiche sociali e il lavoro.
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell'adozione delle linee guida per l'accesso alla rete integrata dei servizi sociosanitari, che costituirà oggetto del secondo atto di indirizzo e coordinamento, i Comuni, con la finalità di non arrecare nocumento alla continuità assistenziale, eccezionalmente e nei limiti temporali occorrenti a conformare la propria azione alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, nel rispetto della vigente normativa inerente l'integrazione sociosanitaria, proseguono nelle attività di erogazione delle prestazioni sociosanitarie in atto in corso. Nella suddetta fase transitoria i percorsi assistenziali, secondo quanto previsto dal capo IV del DPCM 12/01/2017, avranno accesso unico nei PUA e saranno oggetto di valutazione multidimensionale del UVM secondo quanto previsto dal D.P. 26 gennaio 2011, recante "Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari" e il Decreto interassessoriale del 31 luglio 2017 recante "Il Servizio socio-sanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitario".
2. E' fatto obbligo ai Comuni di rafforzare la propria partecipazione in seno alle Unità di Valutazione Multidimensionale integrata, con figure professionali adeguate alle azioni di protezione sociale da definire in relazione al profilo della persona da valutare. Quanto precede considerato che l'art. 2 del DPCM 14 febbraio 2001 dispone che l'assistenza socio-sanitaria debba essere prestata "alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali", nonchè considerato, altresì, che DPCM del 12 gennaio 2017, in particolare all'art. 21, comma 3, dispone che il Progetto di Assistenza Individuale, in quanto circoscrive anche i bisogni assistenziali della persona, debba definito "con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia".
3. I Comuni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza della Regione del presente atto di indirizzo e coordinamento, avviano un'attività di censimento finalizzata a rilevare per ciascun disabile grave preso in carico la sussistenza del progetto personalizzato ovvero l'avvio del procedimento teso alla sua definizione.
Disposizioni finali
1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento, non soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27/4/99 n. 10, verrà pubblicato sulla G.U.R.S. e sul sito istituzionale della Presidenza della Regione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/14.
Palermo, 28 novembre 2018.
MUSUMECI