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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2018

G.U.R.S. 28 dicembre 2018, n. 56

Programma di controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, ex art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013 e s.m.i;

Visto il decreto dell'Assessore per la salute n. 1352 del 7 luglio 2017 - Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 - Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto Ministero della salute del 2 agosto 2017 - Indicazioni di carattere tecnico- scientifico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28;

Visto il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla d.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Vista la nota n. 20871 dell'11 luglio 2018, con la quale il Ministero della salute ha reso il parere previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, ritenendo che il Programma di controllo sottoposto da questo Dipartimento risulta nel suo complesso adeguato e conforme alle prescrizioni della precitata normativa;

Considerato che l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, sancisce che le Regioni e le Province autonome debbano assicurare il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, attraverso l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo;

Ritenuto di dover approvare ed adottare il programma di controllo in allegato;

Decreta:

Art. 1

Ai fini di una uniforme ed univoca applicazione nel territorio regionale, è approvato e adottato il documento, recante: "Programma di controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, ex art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28", costituito dall'Allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Sarà cura delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia dare esecuzione al presente provvedimento e di darne massima diffusione gestori del servizio idrico che insistono nei territori di propria competenza.

Art. 3

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato della salute.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 5 dicembre 2018.

DI LIBERTI

ALLEGATO

Programma di controllo (PdC) delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, ex art. 4 del decreto legislativo n. 28/2016.

Premessa

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 - "Attuazione della direttiva 2013/51/ EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013", stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

In particolare lo stesso stabilisce i principi e disciplina le modalità di controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro, ed ha imposto nuovi obblighi ai servizi pubblici (Regioni, AA.SS.PP., ARPA) ed ai gestori degli acquedotti nei riguardi del controllo della radioattività nelle acque potabili.

Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 sono state fornite le indicazioni operative a carattere tecnico scientifico e con successive riunioni operative il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno fornito ulteriori indicazioni ed il formato standard per l'inserimento dei dati e l'elaborazione del programma di controllo previsto dall'art. 4 del citato D.L.gs. n. 28/16.

In applicazione delle norme soprarichiamate, questo Dipartimento ha provveduto, previa riunione operativa con le AA.SS.PP. della Sicilia, alla raccolta dei dati relativi all'elenco delle reti idriche, suddivise in zone di fornitura, dei gestori, dei comuni, o delle relative frazioni e della popolazione complessiva servita.

I dati raccolti sono stati inseriti nell'apposito format, per le successive elaborazioni.

Appare opportuno rammentare che in atto, per questo primo programma di controllo, considerate la capacità operativa del laboratorio dell'ARPA Sicilia, è stato preso in esame un sottoinsieme delle zone di fornitura che ha incluso una frazione rilevante della popolazione complessiva della regione (65,44%).

Pertanto, di concerto con l'ARPA Sicilia, sono state prese in esame tutte le zone di fornitura, previa valutazione dei dati disponibili di misure di radioattività e delle informazioni disponibili relative alle fonti di pressione presenti.

Considerato che i dati in possesso non sono stati ritenuti sufficienti per effettuare la valutazione preliminare, si è ritenuto opportuno pianificare l'acquisizione di dati e informazioni sufficienti che consistono in:

1) misure di radioattività per n. 2 anni, con frequenza annuale secondo lo schema allegato (format excel);

2) ulteriori informazioni sulle fonti di pressione, per quanto riguarda il trizio antropogenico, i radionuclidi di origine artificiale ed i NORM.

In ogni caso, si è ritenuto utile prevedere il controllo su tutti i contaminanti radioattivi previsti dal format in allegato.

Con nota n. 20871 dell'11 luglio 2018, il Ministero della salute ha reso il parere previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, ritenendo che il PdC sottoposto da questo Dipartimento, risulta nel suo complesso adeguato e conforme alle prescrizioni della precitata normativa.

Il presente programma di controllo, pertanto, vuole essere lo strumento di programmazione delle attività da porre in essere per ottemperare alla nuova normativa, e di confronto con tutti gli attori chiamati in causa per promuovere un'utile sinergia su questa complessa tematica.

Infine, si rappresenta che ai fini del presente programma di controllo sono in vigore le definizioni, le indicazioni e le norme contenute nel decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 e nel decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017, ai quali si rimanda per una esaustiva applicazione.

Programma di Controllo (PdC)

Il programma di controllo elaborato per la Regione siciliana, che viene trasmesso esclusivamente in formato elettronico, contiene, per ogni singola zona di fornitura da sottoporre a controllo, tutte le azioni che devono essere effettuate dalle AA.SS.PP. competenti per territorio e dai gestori dei servizi idrici per il prelievo dei campioni previsti per le ricerche indicate nello stesso, nonché la frequenza e la numerosità campionaria, per ogni parametro da ricercare.

Il programma di controllo avrà inizio l'1 gennaio 2019 e si concluderà il 31 dicembre 2020.

Le misure di radioattività devono essere effettuate sia come controlli esterni che come controlli interni. Pertanto, si agirà sulle fonti di approvvigionamento idrico con approccio di screening, suddividendo il numero dei campionamenti previsti nel programma di controllo in parti uguali tra Aziende sanitarie provinciali ed enti gestori.

Le AA.SS.PP. della Sicilia devono fornire utili informazioni agli Enti gestori sui punti di prelievo da utilizzare e sulle modalità di campionamento e sul numero di campioni loro assegnati.

Controlli Ufficiali (esterni)

Le AA.SS.PP. provvedono a redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno di riferimento, il piano dei controlli aziendale sulla base del programma regionale di controllo, suddividendo il numero dei campionamenti previsti nel programma di controllo in parti uguali tra Azienda sanitaria provinciale e gestori dei servizi idrici.

Il piano dei controlli aziendale dove essere inviato in copia a questo Dipartimento entro il 15 febbraio di ogni anno di riferimento.

I controlli esterni sono effettuati dalle AA.SS.PP. della Sicilia che si avvalgono dei laboratori di ARPA Sicilia (come previsto dall'art. 4 "Obblighi generali" del D.L.gs. 28/2016), i quali provvedono all'effettuazione delle misure analitiche relative ai tre parametri indicatori.

Le AA.SS.PP. della Sicilia possono effettuare i campionamenti eventualmente in collaborazione con ARPA Sicilia.

Pertanto, le AA.SS.PP. della Sicilia devono prendere gli opportuni contatti con ARPA Sicilia al fine di definire le modalità di conferimento dei campioni e le eventuali ulteriori indicazioni tecniche in merito alle modalità di campionamento e il numero di misurazioni da effettuare per singolo campione.

La frequenza di campionamento per punto di prelievo, così come più volte rappresentato, è pari alla metà dei valori riportati nel programma di controllo e nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, va arrotondato al numero superiore.

La pianificazione dei campionamenti deve essere finalizzata ad ottenere risultati rappresentativi della qualità dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno, ossia il valore medio annuo dei parametri indicatori.

La distribuzione temporale dei campionamenti va quindi pianificata come segue:

a) nel caso la frequenza prevista per i controlli esterni sia di due o più campionamenti all'anno per ogni punto di prelievo, i campionamenti vanno distribuiti temporaneamente in modo uniforme nel corso dell'anno, tenendo eventualmente conto delle variazioni del consumo d'acqua;

b) nel caso la frequenza prevista per i controlli esterni sia di un campione all'anno per ogni punto di prelievo, il campionamento va effettuato in anni diversi e in periodi diversi dell'anno.

Per quanto riguarda la scelta dei punti di prelievo si raccomanda la puntuale applicazione del decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 al quale si rimanda.

I risultati dei controlli esterni vanno conservati da parte delle AA.SS.PP. in formato elettronico utilizzando un format che verrà fornito successivamente.

Controlli interni

I gestori dei servizi idrici sono tenuti ad effettuare controlli sulle acque destinate al consumo umano, definiti "controlli interni", finalizzati a garantire che l'acqua destinata al consumo umano distribuita, utilizzata e fornita sia conforme ai requisiti fissati dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28.

Le Aziende sanitarie provinciali devono fornire ai gestori dei servizi idrici che insistono nei territori di competenza il piano dei controlli elaborato sulla base del programma regionale di controllo, così come sopra riportato.

Si rammenta che i campionamenti per i controlli interni, per i quali la frequenza prevista per ogni punto di prelievo sia inferiore a 4 all'anno, vanno pianificati in modo da essere alternati (ovverosia non coincidenti temporalmente) ai campionamenti previsti per i controlli esterni, al fine di ottenere complessivamente una maggiore rappresentatività su base annua.

I controlli interni non possono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che effettua i controlli esterni sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile.

Al fine di garantire uniformità di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, in analogia a quanto previsto per i controlli esterni, i gestori assicurano che i laboratori scelti per analizzare i campioni di acqua per i controlli interni adottino un sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale, nonché metodi di prova approvati e pubblicati da un organismo nazionale o internazionale.

E' cura dell'Istituto Superiore di Sanità provvedere a sottoporre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema qualità.

Tale disposizione non si applica in caso di laboratori di prova accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 765/2008.

Gli oneri relativi alle suddette verifiche sono a carico dei gestori, analogamente a quanto avviene per gli audit effettuati dai laboratori accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

I risultati dei controlli interni devono essere conservati dai gestori per un periodo di almeno 5 anni per l'eventuale consultazione degli organi di controllo (AA.SS.PP., Regione, Ministero salute e ISS) e inviati all'A.S.P. competente per territorio, entro 30 giorni dall'effettuazione, per il successivo inoltro a questo Dipartimento in formato elettronico utilizzando un format che verrà fornito successivamente.

Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori

Nell'ambito dei controlli esterni, al fine di garantire la corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, le AA.SS.PP. della Sicilia, in caso di superamento come valore medio annuo di uno dei valori di parametro, ne danno comunicazione al gestore e, avvalendosi di ARPA Sicilia:

a) valutano i rischi per la salute cui è esposta la popolazione interessata;

b) esaminano, avvalendosi della collaborazione del gestore interessato, i dati relativi al superamento al fine di individuare la causa;

c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui all'art. 4, comma 4, lettere b) e c) del D.l.gs. n. 28/2016.

Tali azioni vanno eseguite tempestivamente, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori di parametro, e comunque entro sei mesi dal superamento del valore di parametro.

Le Aziende AA.SS.PP. della Sicilia devono inviare, a questo Dipartimento, per il successivo inoltro al Ministero della salute, una dettagliata relazione con allegata la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la salute, le risultanze dell'esame effettuato, nonché le eventuali misure cautelative e i provvedimenti correttivi individuati.

Ad ogni buon fine si raccomanda la puntuale applicazione di quanto previsto nell'art. 7 soprarichiamato e nel decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 che fornisce ulteriori indicazioni operative da eseguire puntualmente secondo i casi.

Entro due mesi dal ricevimento di tale documentazione, il Ministero della salute trasmette a questo Dipartimento il parere con gli eventuali provvedimenti correttivi e le misure cautelative da adottare.

E' cura di questo Dipartimento darne tempestiva comunicazione, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dei provvedimenti da adottare, al:

a) sindaco del comune interessato, che adotta le misure cautelative a tutela della salute pubblica;

b) gestore del servizio idrico, che attua i provvedimenti correttivi, al fine di garantire il ripristino della qualità dell'acqua.

Il sindaco, l'A.S.P. ed il gestore provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché la popolazione interessata:

a) sia tempestivamente informata della valutazione del rischio, nonché degli eventuali provvedimenti correttivi e misure cautelative adottati;

b) sia consigliata su eventuali misure cautelative supplementari utili alla tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.

Nell'ambito dei controlli interni, infine, il gestore, in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione, deve darne comunicazione all'ASP competente e a questo Dipartimento entro 7 giorni dall'acquisizione del risultato della misura, per le valutazioni del caso e le eventuali azioni da intraprendere.

Flussi informativi

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Aziende sanitarie provinciali devono inviare i risultati dei controlli esterni ed interni a questo Dipartimento, per il successivo inoltro al Ministero della salute, in formato elettronico utilizzando un format che verrà fornito successivamente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente programma di controllo si rimanda all'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 e nel decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017.