
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 28 gennaio 2019, n. 5
G.U.R.S. 8 febbraio 2019, n. 6
Nuovo regime dei controlli sulle società in controllo pubblico regionale - decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 2731 del 26 ottobre 2018, articoli 4 e 5.
ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DELLA REGIONE SICILIANA
AI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE SICILIANA
In applicazione delle disposizioni dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, l'Assessore regionale per l'economia ha emanato il decreto n. 2731 del 26 ottobre 2018 (di seguito, nella presente circolare, il "decreto"). La normativa di riferimento ed il decreto riguardano le società in controllo pubblico della Regione (di seguito, nella presente "società controllate" o "società"), considerando partitamente, tra di esse, quelle in house: le disposizioni del decreto si applicano a tutte le società controllate dalla Regione; in particolare quelle dell'art. 5, oggetto della presente, si applicano solo alle società in house.
Ai sensi dell'art. 8 del decreto, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 dello stesso sono entrate in vigore immediatamente, mentre le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sono entrate in vigore a partire dal 2019.
Per l'attuazione della predetta normativa, sono state emanate prima la circolare esplicativa dell'Assessore regionale per l'economia n. 21 del 24 ottobre 2018 e poi la circolare n. 24 del 13 dicembre 2018, con la quale questa Amministrazione ha diramato le prime istruzioni applicative per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto.
La presente circolare provvede ad esplicitare i contenuti di cui agli articoli 4 (monitoraggio) e 5 (società in house) ai fini della loro concreta applicazione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 9/2015.
Monitoraggio art. 4
Le società controllate dalla Regione devono redigere i documenti programmatori di cui all'art. 3 del D.A. n. 2731/2018 anche sulla base degli obiettivi regionali precedentemente individuati nei documenti programmatori della Regione.
Al fine di monitorare l'andamento gestionale rispetto alla programmazione societaria, la Ragioneria generale della Regione valuta semestralmente i documenti gestionali elencati all'art. 4:
1. situazione semestrale economica e finanziaria; per il primo semestre essa deve essere accompagnata dalla stima dell'andamento di costi e ricavi proiettati alla chiusura dell'esercizio nonché del risultato di esercizio. Il documento deve essere corredato della relazione degli amministratori e del parere del Collegio sindacale. La situazione economica semestrale deve prevedere l'analisi degli scostamenti rispetto al budget annuale approvato dall'assemblea dei soci e, qualora si manifestino scostamenti significativi per il primo semestre, indicarne le motivazioni e le proposte di eventuali misure correttive.
Giova ricordare, a tal proposito, che il successivo art. 6 del decreto mantiene ferme le disposizioni del comma 7 dell'art. 33 della legge regionale n. 9/2015: quindi, tra l'altro, ogni trimestre le società dovranno continuare a trasmettere le relazioni intermedie trimestrali sull'andamento gestionale, sulle quali però non sono richieste le proiezioni a fine esercizio né il parere del Collegio sindacale né l'analisi degli scostamenti;
2. eventuali variazioni al budget annuale di previsione;
3. consistenza dei crediti e dei debiti a conclusione del semestre nei confronti della Regione e le variazioni intervenute rispettivamente nel corso del semestre e nel corso dell'intero anno;
4. personale in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e le variazioni intervenute nel semestre, distinte per qualifica, con esplicitazione delle motivazioni che hanno comportato le modifiche nella consistenza numerica (pensionamenti, assunzioni e licenziamenti conseguenti a procedimenti giudiziari, etc.);
5. eventuali variazioni all'organigramma ed al funzionigramma;
6. delibere relative all'avvio di procedure di selezione per assunzioni di personale, ove consentite;
7. elenco dei contratti di collaborazione in essere;
8. richieste di autorizzazione all'affidamento di consulenze esterne: al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 9/2013, le società in controllo pubblico della Regione possono nominare eccezionalmente solo un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione di questa Ragioneria generale;
9. un rapporto sul rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ("Spending Review");
10. eventuali modifiche alla carta dei servizi.
Allo scopo le società trasmettono, rispettivamente entro il 30 luglio ed entro il 30 gennaio di ciascun anno, i documenti di cui ai punti 1, 3, 4, 6, 7 e 9 del superiore elenco, con riferimento al semestre precedente. I documenti di cui ai punti 2, 5 e 10 vanno trasmessi entro le medesime date, solo ove ricorrano le fattispecie; il monitoraggio in ordine al punto 8 avviene sulla scorta della prescritta autorizzazione preventiva.
Le analisi ed i risultati conseguenti il monitoraggio, sono riportati in apposita relazione che questa Ragioneria generale sottopone all'attenzione dell'Assessore regionale per l'economia entro sessanta giorni dalla scadenza del semestre. L'Assessore regionale per l'economia entro il 31 marzo indica alle società partecipate obiettivi gestionali e prescrizioni.
Dal coordinamento delle disposizioni del presente art. 4 del decreto con quelle del successivo art. 5, per razionalizzare i procedimenti, le società in house non trasmetteranno, successivamente - ai sensi dell'art. 4, i documenti già oggetto del controllo analogo preventivo disciplinato dall'art. 5: si tratta dei documenti di cui ai punti 2, 4, 6, 7, e 8 del superiore elenco.
Art. 5 Controlli per le società in house
Solo per le società in house il decreto prevede l'esercizio di un controllo preventivo da parte di questa Amministrazione sui seguenti atti deliberativi:
1. budget annuale di previsione, economico e finanziario, accompagnato dalla relazione degli amministratori e dal parere del collegio sindacale;
2. variazioni al budget di previsione, ove ricorrano;
3. pianta numerica del personale e relativa variazione, ove ricorrano;
4. contratti di collaborazione;
5. consulenze esterne, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale n. 9/2013;
6. bandi di concorso e selezioni di personale a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dei vigenti vincoli alle assunzioni.
Per consentire il controllo preventivo le società in house trasmettono a questa Ragioneria generale gli schemi delle delibere che la società - nel corrispondente organo competente - intende adottare, almeno 15 giorni lavorativi prima della data in cui è prevista la deliberazione; gli schemi delle delibere devono essere corredati di tutta la documentazione a supporto della decisione e di una relazione dell'organo di amministrazione dimostrativa della loro legittimità e della loro opportunità, che rechi ogni elemento istruttorio utile. Nel sottoporre a questa Amministrazione la predetta documentazione, l'organo di amministrazione della società deve, altresì, indicare la data in cui si intende assumere la delibera.
La Ragioneria generale trasmette cinque prima giorni della scadenza del termine di cui sopra un parere tecnico all'Assessore regionale per l'economia, il quale esprime il proprio indirizzo politico vincolante agli amministratori.
L'organo politico può pronunciarsi negativamente o esprimere il proprio indirizzo politico; nell'ipotesi di silenzio fino alla data prevista per l'adozione della delibera da parte della società, questo costituisce pieno assenso all'adozione dell'atto.
Nel caso sia necessario un approfondimento istruttorio o un'integrazione documentale i termini vengono sospesi fino all'esaustivo riscontro alle richieste.
Gli atti sui quali si esercita il controllo analogo preventivo di questa Ragioneria generale corrispondono a quelli indicati ai punti 2, 4, 6, 7, e 8 del paragrafo precedente, cui si aggiunge la deliberazione del budget annuale, inserito nel PEA (da approvare prima del 31 ottobre), per il quale la definitiva adozione avviene in sede assembleare.
Qualora la legge o lo Statuto prevedano l'approvazione definitiva da parte dell'assemblea dei soci di atti contemplati dall'art. 5 in questione, è necessario coordinare il procedimento di controllo preventivo testè trattato con la tempistica relativa all'istruttoria che questa Amministrazione deve espletare per le determinazioni del Presidente della Regione nella sua qualità di socio. Pertanto, l'assemblea dei soci potrà essere convocata solo a conclusione dell'iter previsto dal presente art. 5 del decreto.
Al riguardo, si ricorda che la convocazione deve pervenire a questo Dipartimento, corredata di tutta la documentazione di supporto necessaria o utile per le valutazioni del socio insieme alla relazione esplicativa dell'organo di amministrazione della società su ciascun punto in trattazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta assembleare.
Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA