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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DECRETO 14 gennaio 2019

G.U.R.S. 22 febbraio 2019, n. 8

Rettifica al Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta ne sono parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell' 8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Visto il Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta approvato con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31 luglio 2015;

Vista la sentenza del TAR di Palermo n. 2768/2017, pubblicata l'1 dicembre 2017, con la quale veniva annullato, limitatamente alla sola area di interesse dei ricorrenti, il decreto di approvazione n. 1858/2015 a seguito del ricorso giurisdizionale proposto da Domenico Ficarra e Nuccia Vella;

Visto il D.P.reg. n. 771 del 10 agosto 2017, con il quale veniva accolto, nei limiti dell'interesse della ricorrente, il ricorso straordinario proposto da Loredana Fortunata Alfieri per l'annullamento del decreto di approvazione n. 1858/2015;

Viste le note prot. n. 867 del 14 febbraio 2018 e n. 1346 dell'8 marzo 2018 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, con le quali, a seguito dei sopra citati pronunciamenti giuridici, chiede che vengano rimossi i vincoli paesaggistici imposti nel comune di Gela con il Piano paesaggistico di cui al D.A. n. 1858/2015 rispettivamente in c.da Manfria, nel lotto di terreno distinto in catasto con la particella 1847 (ex 819) del foglio di mappa n. 104, e nel centro abitato, nei lotti di terreno distinti in catasto con le particelle 151, 152 e 153 del foglio di mappa n. 175, così come meglio evidenziato negli stralci planimetrici allegati alle suddette richieste;

Ritenuto, pertanto, opportuno rettificare le Tavole grafiche 13.8 e 13.10 - beni paesaggistici - e 14.8 e 14.10 - regimi normativi del Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, apportando le relative modifiche così come sopra evidenziate;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta e di tutti i suoi elaborati così come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31 luglio 2015 in forza del D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 di approvazione del suddetto Piano;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, vengono rettificate le Tavole grafiche 13.8 e 13.10 - beni paesaggistici - e 14.8 e 14.10 - regimi normativi allegate al Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta approvato con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31 luglio 2015.

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta e di tutti i suoi elaborati nonchè l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali. 

Art. 3

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto, unitamente alle Tavole grafiche 13.8 e 13.10 - beni paesaggistici - e 14.8 e 14.10 - regimi normativi, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, al comune di Gela perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della stessa Gazzetta, assieme ai suddetti elaborati grafici, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del suddetto comune.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 gennaio 2019.

TUSA