
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DECRETO 2 luglio 2015
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 31 luglio 2015, n. 31
Approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta. (1)
Per rettifiche al Piano paesaggistico di cui al presente, si veda il D.A. Beni Culturali e Identità Siciliana 21 febbraio 2025, n. 16.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 6,7,10,11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta ne sono parte integrante;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
Visto l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;
Visti gli immobili e le aree di notevole interesse paesaggistico di cui alla lettera a) dell'art. 134 del D.lgs n. 42/04 e s.m.i ricadenti nel territorio degli Ambiti 6,7,10,11,12 e 15, dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 con i seguenti provvedimenti:
- D.A. n. 296 del 21 gennaio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 1964, relativo all'area di Contrada Disueri ricadente nei comuni di Butera e Mazzarino;
- D.A. n. 2681 del 10 agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, relativo alla località Castelluccio ricadente nel comune di Gela;
- D.A. n. 925 del 18 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 14 giugno 1986, relativo all'area del Biviere ricadente nel comune di Gela;
- D.A. n. 15 del 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 28 febbraio 1987, relativo alle località Manfria e Poggio Arena ricadenti nel comune di Gela;
- D.A. n. 1431 del 9 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'1 ottobre 1988, relativo alla località Falconara ricadente nel comune di Butera;
- D.A. n. 3154 del 7 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 24 dicembre 1988, relativo all'area della Muculufa ricadente nel comune di Butera;
- D.A. n. 442 del 4 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 20 maggio 1989, relativo all'area di Monte Formaggio ricadente nel comune di Mazzarino;
- D.A. n. 2119 del 10 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 27 ottobre 1990, relativo all'area Valle Paradiso e Castellazzo ricadente nel comune di Delia, così come rettificato con D.A. n 5113 del 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 21 marzo 2003;
- D.A. n. 5083 del 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 23 marzo 1995, relativo all'area di Monte Mimiani ricadente nei comuni di Caltanissetta, Marianopoli e Mussomeli, così come modificato con D.A. n. 8788 del 10 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 9 gennaio 2004;
- D.A. n. 5082 del 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 23 marzo 1995, relativo all'area di Monte San Paolino ricadente nel comune di Sutera;
- D.A. n. 7732 del 9 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 25 novembre 1995, relativo all'area della Media Valle del Salso ricadente nei comuni di Caltanissetta e S. Caterina di Villarmosa, così come integrato con D.A. n. 5002 del 4 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 dell'1 febbraio 2008;
- D.A. n. 5471 del 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 13 aprile 1996, relativo all'area del Parco Dubini e Collina S. Elia ricadente nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo;
- D.A. n. 6051 del 3 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 21 giugno 1997, relativo all'area della Bassa Valle del Salso o Imera Meridionale ricadente nei comuni di Butera, Mazzarino, Riesi e Sommatino;
- D.A. n. 5003 del 4 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 dell'1 febbraio 2008, relativo al territorio circostante il Castello Manfredonico ricadente nel comune di Mussomeli;
- D.A. n. 5561 del 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 18 aprile 2008, relativo al tratto costiero tra Falconara e Manfria ricadente nei comuni di Butera e Gela;
- D.A. n. 211 del 15 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2012, relativo al territorio del comune di Milena;
Viste le aree degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 di cui alla lettera b) del medesimo art. 134 del D.lgs. n. 42/04, tutelate per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 5186 del 3 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 9 marzo 1996, con il quale vengono esclusi dal vincolo paesaggistico alcuni corsi d'acqua di cui alla lettera c) dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i., ricadenti nel comune di Gela;
Viste le ulteriori aree, di cui alla lettera c) del già citato art. 134 del D.lgs. n. 42/04, sottoposte a tutela dal Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 - adottato con D.D.G. n. 8471 del 4 dicembre 2009 - ricadenti nella provincia di Caltanissetta, specificamente individuate a termini dell'articolo 136 e come previsto dal primo comma, lett. d, dell'art. 143 del medesimo decreto e, per quanto riguarda l'area di Monte Conca ricadente nel comune di Campofranco, secondo la perimetrazione descritta nel verbale del 26 giugno 1996 della Commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche;
Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;
Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
Vista la nota n. 1980 del 6 giugno 2007 della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Caltanissetta, con la quale viene trasmessa all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali la documentazione completa di elaborati grafici, schede, relazione e norme del Piano paesaggistico degli ambiti 6-7-10-11-12-15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta" - costituito da tutto o parte dei territori comunali di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, - in conformità ai dettami di cui al D.lgs. n. 42/04, nonché dell'Atto di indirizzo adottato con D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002;
Visto il verbale della seduta del 14 maggio 2008 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - speciale commissione - con cui è stato espresso parere favorevole alla proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico, comprendente le porzioni degli Ambiti regionali 6-7-10-11-12-15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, vista la sua rispondenza alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 42/2004;
Accertato che sono state espletate tutte le procedure relative alla concertazione istituzionale previste dall'art. 144 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. e che le amministrazioni locali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo con specifiche note recanti annotazioni e richieste di correzione e modifica del Piano e negli incontri sotto elencati:
- apertura della "Fase di concertazione", tenutasi nelle sedute del 28 luglio 2008 e del 30 luglio 2008, presso la sede dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e E.P, con i comuni degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta e la Provincia regionale di Caltanissetta per la presentazione dei documenti del Piano;
- incontro tenutosi il 10 settembre 2008 presso la sede dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e E.P, con i comuni degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta e la Provincia regionale di Caltanissetta durante il quale i rappresentanti dei comuni e della Provincia hanno manifestato le proprie osservazioni, annotazioni ed integrazioni al Piano paesaggistico;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Gela, Niscemi e con la provincia di Caltanissetta, tenutosi il 24 settembre 2008, presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa e con la Provincia di Caltanissetta, tenutosi l'1 ottobre 2008, presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Campofranco e Milena tenutosi il 7 ottobre 2008, presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Acquaviva Platani e Sutera tenutosi l'8 ottobre 2008, presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Serradifalco e Sommatino tenutosi il 15 ottobre 2008, presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Vallelunga e Villalba tenutosi il 21 ottobre 2008, presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Mussomeli e Marianopoli tenutosi il 23 ottobre 2008, presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Mazzarino e Sommatino tenutosi il 24 ottobre 2008, presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Butera e Riesi tenutosi il 29 ottobre 2008, presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
I verbali dei suddetti incontri come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto.
Vista la nota n. 4318 del 2 dicembre 2008 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, con la quale vengono definiti gli esiti della concertazione istituzionale e le relative modifiche da apportare alla proposta di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta;
Visto il verbale della seduta dell'11 novembre 2009 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - speciale commissione - con cui viene confermato il parere favorevole, espresso nella seduta del 14 maggio 2008, alla proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni, le norme di attuazione e le modifiche accolte a seguito degli incontri di concertazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il D.D.G. n. 8471 del 4 dicembre 2009 con il quale viene disposta l'adozione della proposta del Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, ai sensi degli artt. 139 e seguenti del D.lgs. n. 42/04 e degli artt. 24 e 10 del Regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con R.D. n. 1357/40;
Vista la nota n. 104737 del 4 dicembre 2009 dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e P. I. - Dipartimento regionale dei beni culturali e P.I. - Servizio tutela e acquisizioni - U.O. VII - con la quale viene trasmesso alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta, per gli atti consequenziali alla pubblicazione, la proposta di Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, ivi compresi i verbali con cui la speciale commissione esprime parere favorevole all'adozione dello stesso piano;
Accertato che detti verbali sono stati pubblicati all'albo di tutti i comuni della provincia Caltanissetta e depositati, insieme agli elaborati del Piano paesaggistico, nelle segreterie dei comuni stessi e della Provincia regionale di Caltanissetta per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e precisamente per novanta giorni consecutivi per i comuni di Acquaviva Platani dal 21 gennaio 2010, Bompensiere dal 15 febbraio 2010, Butera dal 13 gennaio 2010, Caltanissetta dal 15 gennaio 2010, Campofranco dal 18 gennaio 2010, Delia dall'11 gennaio 2010, Gela dal 14 gennaio 2010, Marianopoli dal 20 gennaio 2010, Mazzarino dal 18 gennaio 2010, Milena dall'11 gennaio 2010, Montedoro dall'11 gennaio 2010, Mussomeli dall'8 gennaio 2010, Niscemi dal 20 gennaio 2010, Resuttano dal 14 gennaio 2010, Riesi dal 19 gennaio 2010, San Cataldo dal 4 febbraio 2010, Santa Caterina Villarmosa dal 15 gennaio 2010, Serradifalco dal 18 gennaio 2010, Sommatino dal 12 gennaio 2010, Sutera dall'11 gennaio 2010, Vallelunga Pratameno dal 12 gennaio 2010, Villalba dal 13 gennaio 2010, e per la Provincia regionale di Caltanissetta dal 9 gennaio 2010, come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni locali;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 30 settembre 2011, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e I.S., dà comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta affinché gli interessati possano prendere visione degli elaborati di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Caltanissetta;
Viste le sentenze nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13 del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, nelle quali si afferma che i piani paesaggistici in senso stretto, in considerazione del fatto che essi non determinano alcun impatto sull'ambiente, non abilitano alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagionano alcuna alterazione dell'ambiente, non devono essere assoggettati a Valutazione ambientale strategica;
Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e in particolare:
Comune di Butera
1/BU - Osservazione proposta da: Falconara S.R.L.
Viene chiesto dall'osservante di eliminare il livello di tutela 3 per una piccola parte di territorio, ricadente in c/da Desusino Tenutella, nel paesaggio locale 15 del Piano paesaggistico, per consentire il completamento di un complesso turistico, avendo già acquisito tutti i pareri di competenza.
1/BU bis - La ditta Falconara S.R.L. a supporto ed integrazione di quanto rappresentato nella superiore osservazione, ribadisce che a seguito delle autorizzazioni ottenute (comprese quelle rilasciate dalla Soprintendenza), ha realizzato gli interventi di urbanizzazione primaria e la realizzazione di gran parte del complesso turistico.
Pertanto, chiede la revisione del livello di tutela 3 nell'area di proprietà della ditta per il completamento del complesso turistico.
Comune di Caltanissetta
1/CL - Osservazione proposta da: Agata Maira
L'opponente, proprietaria di terreni ricadenti nelle c/de Suppasanta - Santa Rosalia, nel paesaggio locale 9 del Piano, propone una nuova perimetrazione del geotopo individuato dal Piano e denominato "Serre di Santa Rosalia".
Con tale proposta, di cui allega cartografia, si intende escludere dall'attuale perimetrazione i campi coltivati e le zone antropizzate, che, a detta del ricorrente, non contengono alcuna caratteristica ambientale e paesaggistica.
2/CL - Osservazione proposta da: Lauria Giuseppa
L'osservante chiede di modificare il livello di tutela 3 a livello 1 relativamente ad un'area, in località Serra dei Gessi - San Leonardo, nel paesaggio locale 5, in quanto, pur mantenendo le caratteristiche di un paesaggio agricolo collinare, ha una sostanziale vocazione residenziale per l'esistenza di prime abitazioni costituitesi in una forma da "città diffusa". In particolare lungo la via Beppe Montana, immediata periferia nord-est di San Cataldo, le aree sono interessate da costruzioni private senza soluzioni di continuità.
3/CL - Osservazione proposta da: Pilato Cataldo e Wagemaker Anna Cornelia M.
Viene chiesta la riperimetrazione dell'area nelle c/de Suppasanta - Santa Rosalia secondo le motivazioni e gli argomenti di cui alla precedente osservazione 1/CL.
4/CL - Osservazione proposta da: Frattallone Ernesto L'osservante facendo riferimento alla contrada Giulfo, ricadente nella più vasta area denominata "Grotta dell'Acqua" nel paesaggio locale 9, fa rilevare che:
- la cartografia in scala 1: 50.000 non risulta adeguata a rappresentare il Piano paesaggistico in quanto un piccolo errore di approssimazione grafica potrebbe cambiare le sorti di una proprietà;
- in un momento di crisi come quello attuale dove la politica nazionale e regionale, allo scopo di risollevare l'economia, ha incentivato lo sviluppo dell'edilizia con l'approvazione del "Piano Casa", il Piano paesaggistico ostacola lo sviluppo locale;
- gran parte della contrada Giulfo che risulta interessata dal livello di tutela 3, ove è preclusa qualsiasi attività che possa modificare il paesaggio, è stata inserita nel "Piano Cave" come area di 3° livello, dove al contrario è possibile l'apertura di attività estrattive. La VAS del suddetto "Piano Cave" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana senza che la Soprintendenza abbia formulato osservazioni;
- il versante ovest di contrada Giulfo e contrada Gadirra sono intensamente edificati già da una trentina d'anni, le abitazioni non hanno carattere agricolo e sono censite nel NCEU;
- viene contestato inoltre il fatto che l'area in esame non è stata oggetto di tutela ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15, con la quale l'Assessorato regionale BB. CC. AA. e P.I. avrebbe potuto imporre "vincoli temporanei di inedificabilità assoluta" nelle more della redazione del Piano paesaggistico in questione.
Considerato, inoltre, che l'area è a vocazione mista, infatti accanto alla tradizionale attività agricola vi è una forte componente residenziale,artigianale- industriale, viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 previsto dal Piano paesaggistico.
5/CL - Osservazione proposta da: Frattallone Eugenio Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 4/CL.
6/CL - Osservazione proposta da: Sardo Filippo L'osservante chiede di modificare il livello di tutela 3 a livello 1 relativamente ad un'area, in località Serra dei Gessi - San Leonardo, nel paesaggio locale 5, con le motivazioni ed argomentazioni della precedente osservazione 2/CL
7/CL - Osservazione proposta da: Sillitti Stefano
L'opponente contesta il vasto vincolo paesaggistico, circa 600 ettari, entro il quale ricade il proprio terreno, introdotto dal Piano e che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco. L'area, che risulta compresa tra due arterie stradali, S.P. 40 sui due lati nord ed ovest, la strada vicinale S. Rosalia ad est e la ferrovia a sud, è sottoposta a regime normativo di livello 3. L' area, in particolare compresa dalla contrada Giulfo e Grotte d'Acqua, ha una vocazione prettamente agricola riscontrabile, tra l'altro, dalla presenza di costruzioni, capannoni e manufatti connessi a tale attività, mentre quella contraddistinta dalla contrada Gaddira e le Gebbie, è più fortemente antropizzata con una grande quantità di abitazioni ad uso residenziale e stagionale. La zona non risulta possedere caratteristiche di rilevante interesse naturalistico, come del resto risulta, a parere dell'opponente, certificato dalla relativa scheda allegata al Piano e dalla definizione dei suoi confini costituiti più da elementi amministrativi ed infrastrutturali che da quelli geomorfologici. In ogni caso l'area ha le medesime caratteristiche geomorfoligiche e volendo paesaggistiche delle zone poste a nord e che non risultano invece vincolate dal Piano.
Nella considerazione di quanto sopra e nella costatazione che le attuali prescrizioni normative del Piano ledono fortemente le attività produttive connesse all'agricoltura, viene chiesta la revoca del vincolo di tutela 3 su tutta l'area in argomento.
Vengono altresì integrate considerazioni più specificamente giuridiche, secondo le quali la carenza motivazionale dell'imposizione di siffatto vincolo, inquadrano la fattispecie in violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, citando al riguardo talune sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.
Analogamente, a fronte della violazione esercitata dal Piano su quanto sancito in materia di diritto di proprietà, vengono riportati i relativi articoli della carta del cittadino della Corte europea e della Costituzione italiana.
8/CL - Osservazione proposta da: Sardo Vincenzo
L'osservante chiede di modificare il livello di tutela 3 a livello 1 relativamente ad un'area, in località Serra dei Gessi - San Leonardo, nel paesaggio locale 5, con le motivazioni ed argomentazioni della precedente osservazione 2/CL.
9/CL - Osservazione proposta da: Sillitti Stefano
L'opponente contesta il vasto vincolo paesaggistico, introdotto dal Piano paesaggistico, in un'area di circa 600 ettari, entro la quale ricade il proprio terreno, che comprende le contrade Giulfo nel territorio di Caltanissetta e Grotte d'Acqua-Gadirra nel territorio comunale di Serradifalco.
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in argomento per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
10/CL - Osservazione proposta da: Merlo Grazia e Nicolina
I richiedenti avanzano la proposta di revoca del livello di tutela 3 nell'intera zona di Monte Sabucina, ricadente nel paesaggio locale 9, ad esclusione del vincolo archeologico diretto istituito con apposito decreto. Infatti detto regime normativo include aree di vincolo indiretto normate dal medesimo decreto con prescrizioni confliggenti con il livello 3 e che consentirebbero la edificazione. In più i divieti previsti per tale area contrastano con il diritto sancito all'esercizio della proprietà e con il Piano di sviluppo rurale 2007/2013.
11/CL - Osservazione proposta: Nucera Biagio e Cammarata Giovanna
I ricorrenti, proprietari di immobili e terreni in via Xiboli-S.Anna, in località S. Anna nel paesaggio locale 8, lamentano che il Piano individui tali aree come boschi contrariamente all'attuale qualificazione datagli dal vigente P.R.G. quali zone F2 - parchi urbani territoriali ed archeologici.
Come conseguenza di tali previsioni di Piano paesaggistico le aree in argomento vengono gravate da livello di tutela 3 con l'imposizione del divieto di edificare nuove costruzioni nella zona di rispetto, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96.
Gli osservanti rilevano che, ai sensi della suddetta legge, i giardini e parchi urbani nei quali si inscriverebbero le aree di loro proprietà non vengono considerati boschi e, pertanto, al fine anche di rimuovere la lesione dei diritti e i relativi danni di natura economica, si oppongono all'approvazione del Piano così come è adottato.
12/CL - Osservazione proposta da: Riggi Calogero Maurizio
L'osservazione riguarda la richiesta di revoca del livello di tutela 3 previsto dal Piano paesaggistico in quanto una vastissima area ricadente nelle contrade San Leonardo, Serra dei Gessi - Tabita, nel paesaggio locale 5, risulta interessata dal livello di tutela 3, ove è preclusa qualsiasi attività che possa modificare il paesaggio; a sud della suddetta area sembrerebbe insistere un ulteriore vincolo di tutela 1, presente in alcune cartografie ma che non compare nelle tavole diffuse dalla Soprintendenza. In un momento di crisi come quello attuale dove la politica nazionale e regionale, allo scopo di risollevare l'economia, ha incentivato lo sviluppo dell'edilizia con l'approvazione del "Piano Casa", il Piano paesaggistico ostacola lo sviluppo locale; gran parte della zona di San Leonardo, classificata con livello di tutela 3, è stata inserita nel "Piano Cave" come area di 3° livello, dove al contrario è possibile l'apertura di attività estrattive. La VAS del suddetto "Piano Cave" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana senza che la Soprintendenza abbia formulato osservazioni; in contrada Serra dei Gessi esiste già una cava attiva che in parte ricade all'interno dell'area con livello di tutela 3 e in parte all'interno dell'area con livello di tutela 1; il versante meridionale di Cozzo San Leonardo e il versante sud- occidentale di Serra dei Gessi sono intensamente edificati già da una trentina d'anni e che dette abitazioni non hanno carattere agricolo e sono censite nel NCEU;
Viene contestata anche la cartografia del Piano in scala 1: 50.000 che non risulta adeguata a rappresentarlo in quanto un piccolo errore di approssimazione grafica potrebbe cambiare le sorti di una proprietà.
Si rappresenta inoltre che l'area sopra citata non è stata oggetto di tutela, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 con la quale l'Assessorato regionale BB. CC. AA. e P.I. avrebbe potuto imporre "vincoli temporanei di inedificabilità assoluta" nelle more della redazione del Piano paesaggistico in questione; l'area è a vocazione mista infatti accanto alla tradizionale attività agricola vi è una forte componente residenziale artigianale- industriale.
Vengono altresì integrate considerazioni più specificamente giuridiche, secondo le quali la carenza motivazionale dell'imposizione di siffatto vincolo, inquadrano la fattispecie in violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, citando al riguardo talune sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato. Analogamente, a fronte della violazione esercitata dal Piano su quanto sancito in materia di diritto di proprietà, vengono riportati i relativi articoli della carta del cittadino della Corte europea e della Costituzione italiana.
13/CL - Osservazione proposta da: Brugaletta Giuseppina - Dell'Aira Salvatore e altri
I ricorrenti, proprietari di terreni ed immobili in contrada Sabucina, nel paesaggio locale 9, oltre che di un'impresa che esercita attività estrattiva, chiedono che su tali terreni, attualmente sottoposti dal Piano ai livelli di tutela 2 e 3, vengano applicati regimi normativi compatibili e a quelli già vigenti sulla base del P.R.G. di Caltanissetta e al fine di: proseguire l'attività di cava, insediare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, realizzare e migliorare le attività agricole e per il turismo rurale.
Infatti, sostengono i ricorrenti, le attuali previsioni del Piano paesaggistico inibiscono tali attività procurando notevoli danni di natura economica, con particolare riferimento a quelle legate all'estrazione di cava ed inerenti a materiali lapidei di pregio quale la "pietra di Sabucina".
Rilevano altresì che sotto il profilo procedimentale il Piano ha omesso una serie di attività prodomiche alla sua adozione, tra cui lacunose adempienze dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/04 (rappresentazione a scala inadeguata, mancata comparazione con gli altri atti di programmazione, carenza di motivazione nell'ambito della individuazione dei livelli di tutela) e l'inosservanza dell'art. 144 del medesimo decreto con riguardo alla concertazione istituzionale.
14/CL - Osservazione proposta da: Cammarata Maria Aurora
L'opponente contesta il vasto vincolo paesaggistico, introdotto dal Piano paesaggistico, in un'area di circa 600 ettari, entro la quale ricade il proprio terreno, che comprende le contrade Giulfo nel territorio di Caltanissetta e Grotte d'Acqua-Gadirra nel territorio comunale di Serradifalco.
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
15/CL - Osservazione proposta da: Callari Salvatore
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo-Grotta D'acqua e Gaddirra, ricadenti nel paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
16/CL - Osservazione proposta da: Di Buono Paolo
Vengono sostenute eccezioni di carattere generale volte a dimostrare la illegittimità del Piano sotto il profilo procedimentale della sua adozione. Nella sostanza si argomenta che non si sia tenuto conto del P.A.I. regionale; del D.Lgs. n. 4/08 sul principio dello sviluppo sostenibile; del D.Lgs. n. 152/06 sulla VAS; del decreto ARTA 2007 sullo studio di incidenza nei riguardi dei SIC e ZPS.
17/CL - Osservazione proposta da: Petitto Teresa
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo-Grotta D'acqua e Gaddira, ricadenti nel paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
18/CL - Osservazione proposta da: D'Auria Michele
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, Serra dei Gessi - Tabita, ricadenti nel paesaggio locale 5 per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
19/CL - Osservazione proposta da: Torino Calogero
Viene chiesta la modifica del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, Serra dei Gessi - Tabita, ricadenti nel paesaggio locale 5 per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
20/CL - Osservazione proposta da: Cirasa Enrico
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, Serra dei Gessi - Tabita, ricadenti nel paesaggio locale 5 per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
21/CL - Osservazione proposta da: Amico Silvio Patrizio
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, Serra dei Gessi - Tabita, ricadenti nel paesaggio locale 5 per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
22/CL - Osservazione proposta da: Caramanna Vincenza
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, Serra dei Gessi - Tabita, ricadenti nel paesaggio locale 5 per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
23/CL - Osservazione proposta da: Pinzino Mario Franco L'opponente contesta il vasto vincolo paesaggistico, introdotto dal Piano paesaggistico, in un'area di circa 600 ettari, entro la quale ricade il proprio terreno, che comprende le contrade Giulfo nel territorio di Caltanissetta e Grotte d'Acqua - Gadirra, nel territorio comunale di Serradifalco.
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in argomento per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
24/CL - Osservazione proposta da: Pirrera Calogero
L'osservazione riguarda l'area Serra dei Gessi - S. Leonardo, ricadente nel paesaggio locale 9. Secondo l'opponente tale area, salvo la dorsale gessosa, è a vocazione prettamente agricola; il livello di tutela 3, posto dal Piano, dovrebbe costituire un fatto del tutto eccezionale ma al contrario è stato apposto con estrema superficialità non considerando le reali caratteristiche dei luoghi, penalizzando pertanto l'attività ed i proprietari dei relativi terreni che con il mantenimento di un siffatto regime vincolistico, rischiano di rimanere abbandonati.
Altra contestazione riguarda la cartografia utilizzata che a parere dell'osservante è assolutamente inadeguata.
Viene chiesta pertanto la revoca in quest'area del livello di tutela 3.
25/CL - Osservazione proposta da: Macaluso Domenico
L'osservazione riguarda l'area Serra dei Gessi - S. Leonardo, ricadente nel paesaggio locale 9. Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in argomento per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 24/CL.
26/CL - Osservazione proposta da: Petitto Grazia
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo, ricadente nel paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
27/CL - Osservazione proposta da: Lo Vecchio Maria - Di Vita Giuseppa - Lo Vecchio Maria Letizia
I ricorrenti sono proprietari di terreni ricadenti in contrada S. Giuliano del paesaggio locale 8 e sottoposti dal Piano a livello di tutela 3.
Tali terreni in parte ricadono in zona C e in parte in zona E1 del vigente P.R.G. di Caltanissetta e risultano inseriti in un'area fortemente antropizzata ed inglobati nel contesto cittadino. Essi sono stati per anni oggetto di attività di cava per estrazione di pietra locale e non fanno parte del pianoro dal quale, secondo le schede del paesaggio locale 8 del Piano, è possibile godere un'ampia visuale panoramica della Sicilia centro meridionale.
Considerato che tali aspetti denotano una sostanziale carenza di analisi del Piano in contrasto con l'art. 143 del D.Lgs. n. 42/04 e considerato che vengono violate le prerogative dello strumento urbanistico, su cui la medesima Soprintendenza non ha nella fattispecie espresso a suo tempo alcuna pregiudiziale, viene chiesta l'eliminazione delle limitazioni imposte dal Piano o in subordine di portare il livello di tutela di dette aree a 1.
28/CL - Osservazione proposta da: Bonsignore Calogero ed altri, dipendenti ditta Dell'Aira
L'osservazione ha analogo tenore dell'osservazione 13/CL. I ricorrenti chiedono la sospensione e la riconcertazione del Piano, affinché esso tenga in debito conto le realtà socio-produttive del territorio, con particolare riferimento all'area denominata Sabucina nel paesaggio locale 9, sede di due importanti cave incluse tra i materiali lapidei di pregio, che con l'attuale regime vincolistico imposto dal Piano (livello 3) rischiano fortemente il loro sviluppo produttivo.
29/CL - Osservazione proposta da: Ferrara Cataldo
L'osservazione riguarda l'area ricadente in contrada Due Fontane nel paesaggio locale 8, che risulterebbe caratterizzata da preesistenze di tipo commerciale e produttivo e da attività abitativa residenziale.
Il livello di tutela 1 su quest'area, che dovrebbe costituire un fatto del tutto eccezionale, è stato apposto con estrema superficialità non considerando le reali caratteristiche dei luoghi, penalizzando così le suddette attività ed i proprietari dei relativi terreni;
Viene contestata, inoltre, la cartografia utilizzata che a parere dell'osservante è assolutamente inadeguata.
Si chiede la revoca in quest'area del livello di tutela 1.
30/CL - Osservazione proposta da: Petitto Gaetana
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo, nel paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
31/CL - Osservazione proposta da: Sillitti Angelo
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 4/CL.
32/CL - Osservazione proposta da: Maira Angelo
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo, nel paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
33/CL - Osservazione proposta da: Alù Maurizio Calogero
L'osservazione fa riferimento ad un'area in contrada Musta, nel paesaggio locale 9, sulla quale è attualmente vigente un livello di tutela 2 che rischia di danneggiare le aspettative del richiedente, possessore di fabbricati avviati ad un'attività di turismo rurale, confliggendo con le stesse previsioni del P.R.G. vigente, il quale definisce per queste aree una zona A5 con indici di edificabilità dell'1,5 mq/mc.
Si chiede pertanto l'abbassamento al livello di tutela 1.
34/CL - Osservazione proposta da: Alù Calogero - Alù Giuseppina
L'osservazione fa riferimento ad un'area in contrada Juculia Perciata, nel paesaggio locale 9, sulla quale è attualmente vigente un livello di tutela 2 che rischia di danneggiare le aspettative del richiedente, possessore di fabbricati facenti parte di un'azienda agricola, configgendo con le stesse previsioni del P.R.G. vigente, il quale definisce per queste aree una zona E2.
Si chiede pertanto l'abbassamento al livello di tutela 1.
35/CL - Osservazione proposta da: Gattuso Cataldo
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo, paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 4/CL.
36/CL - Osservazione proposta da: Diliberto Salvatore Enrico Maria Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo, paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
37/CL Osservazione proposta da: Riggi Giuseppe
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo, paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 4/CL.
38/CL - Osservazione proposta da: Diliberto Rosario Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo-Cusatino, paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
39/CL - Osservazione proposta da: Livrizzi Cataldo della S.L.I.E.C. S.R.L.
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo, paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 4/CL.
40/CL - Osservazione proposta da: Viscuso Pietro
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
41/CL - Osservazione proposta da: Riggi Michele
Il ricorrente chiede la revoca del livello di tutela 3 sui terreni di sua proprietà in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, ricadenti in un'area priva di qualunque contenuto paesaggistico e vocata oramai ad uso residenziale.
42/CL - Osservazione proposta da: Lunetta Gaetano
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
43/CL - Osservazione proposta da: Vetri Massimiliano
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
44/CL - Osservazione proposta da: Riggi Salvatore
Si chiede la revoca del livello di tutela 3 sui terreni interessati in contrada Mimiani, paesaggio locale 5, per le stesse motivazioni di cui alla precedente osservazione 41/CL.
45/CL - Osservazione proposta da: Riggi Giovanni Carlo Michele
Si chiede la revoca del livello di tutela 3 sui terreni interessati, in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le stesse motivazioni di cui alla precedente osservazione 41/CL.
46/CL - Osservazione proposta da: Mistretta Maria Concetta
Si chiede la revoca del livello di tutela 3 sui terreni interessati in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le stesse motivazioni di cui alla precedente osservazione 41/CL.
47/CL - Osservazione proposta da: Riggi Luigia Vincenza
Si chiede la revoca del livello di tutela 3 sui terreni interessati in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le stesse motivazioni di cui alla precedente osservazione 41/CL.
48/CL - Osservazione proposta da: Lunetta Eugenio
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
49/CL - Osservazione proposta da: Lunetta Gaetano
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
50/CL - Osservazione proposta da: Guarino Gualtiero
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Sabucina, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
51/CL- Osservazione proposta da: Palermo Agata
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Roccella, paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui al precedente ricorso 7/CL.
52/CL - Osservazione proposta da: Costa Stefania
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
53/CL - Osservazione proposta da: Arnone Maria Antonietta
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
54/CL - Osservazione proposta da: Galletti Cataldo
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
55/CL - Osservazione proposta da: Carletta Graziella
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
56/CL - Osservazione proposta da: Carletta Maria
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
57/CL - Osservazione proposta da: Palermo Graziella
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
58/CL - Osservazione proposta da: Mingoia Carmelo
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
59/CL - Osservazione proposta da: Amico Michele
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
60/CL - Osservazione proposta da: Averna Grazia Provvidenza
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
61/CL - Osservazione proposta da: Candura Michele ed Altri
I ricorrenti chiedono la revoca del livello di tutela 3 sui terreni di loro proprietà in contrada Marcato D'Arrigo, ricadenti nel paesaggio locale 9, in quanto non contengono componenti qualificanti di rilevanza eccezionale tali da giustificare il suddetto regime normativo.
Tali terreni hanno, in ogni caso, caratteristiche paesaggistiche analoghe a territori confinanti su cui il Piano prevede livelli di tutela prescrittivi di minore incidenza.
62/CL - Osservazione proposta da: Valenza Pasquale
Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
63/CL - Osservazione proposta da: Ponticello Alba Maria - Amico Vincenzo
Gli osservanti chiedono sui terreni di loro proprietà, in contrada Babaurra, nel paesaggio locale 8, l'abbassamento del livello di tutela 2 al livello 1. L'intera area non possiede quei requisiti paesaggistici richiesti per l'attuale livello di tutela, che, tra l'altro, confligge con le stesse previsioni del P.R.G. vigente, il quale definisce per queste aree zone residenziali di tipo C.
64/CL - Osservazione proposta da: Alù Salvatore per conto dell'Associazione San Leonardo e Vincenzo Amico per conto dell'Associazione Gabbara 22
Gli osservanti per conto delle associazioni sopra citate chiedono la possibilità di abbassare il livello di tutela 3 al livello 2 o 1 su tutta l'area in contrada San Leonardo-Gabbara, paesaggio locale 5, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 12/CL.
65/CL - Osservazioni proposte dal comune di Caltanissetta - Direzione pianificazione
Il comune ha presentato una serie di osservazioni con le quali si chiede:
- di utilizzare una base cartografica per la rappresentazione del Piano che risulti aggiornata e ad una scala che consenta agli Enti locali un efficace svolgimento dei procedimenti istruttori sulla base delle prescrizioni del Piano paesaggistico;
- che la perimetrazione delle aree boscate del Piano paesaggistico e delle relative fasce di rispetto venga resa rispondente allo stato dei luoghi, come riportato negli elaborati della variante generale al P.R.G., il quale tiene in debito conto lo studio agricolo forestale redatto ai sensi della L.R. n. 16/96;
- che, a tale riguardo, la normativa del Piano debba essere adeguata alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 16/96, in considerazione, tra l'altro, che anche l'art. 12 delle NdA lasci intravedere tale possibilità;
- che venga rimossa la fascia di rispetto con livello di tutela 2 dalle aree, individuate dal Piano quali aree boscate ed invece considerate dal P.R.G. vigente come parchi urbani e territoriali F2, e ricadenti in particolare in zona A2 di via Generale Cascino e in zona B delle vie S. Giovanni Bosco, Filippo Paladini, San Giuliano e Xiboli. Viene chiesto al contempo di consentire su tali aree destinate a zona F2, e sostanzialmente interne al centro abitato, di applicare i regimi normativi previsti dal P.R.G. in luogo del livello di tutela 3;
- di modificare l'art. 20 delle NdA al fine di consentire alle aree agricole limitrofe a quelle sottoposte a livello di tutela 3 di disporre nel computo dei parametri urbanistici anche di tali aree;
- di passare da livello di tutela 3 a livello 2 talune aree che comprendono parti abitate e ad uso agricolo come la zona di Serra dei Gessi o Monte del Gesso, Dolina Buriana, Monte Sabucina, Pizzo Candela e Monte Grottarossa, Grotta D'Acqua;
- con riferimento alle aree a rischio riportate nel Piano paesaggistico, di controllare che le previsioni siano in linea con i piani, già approvati, di assetto idrogeologico dell'Imera Meridionale e del Platani;
- di verificare, ed eventualmente integrare, l'elenco dei beni isolati rurali presenti nel territorio comunale e della loro area di pertinenza prendendo spunto dalla catalogazione effettuata dal P.R.G. vigente, attribuendo ad essi la stessa normativa indicata dallo strumento urbanistico;
- di stralciare dal regime vincolistico le aree residenziali e produttive ricadenti nella dorsale costituita da via Due Fontane, Babaurra, S.S. 640 e via S.Spirito, compreso il villaggio S. Barbara. Dette aree, secondo il ricorrente, già interessate da trasformazioni urbane, hanno perso le originarie connotazioni agricole;
- di verificare la perimetrazione del vincolo archeologico di S.Giuliano che, a detta del ricorrente, non viene dal Piano riportata come indicata dal relativo decreto di vincolo;
- di specificare le prescrizioni relative al punto 2) del paesaggio locale 8 che riguardano le zone C1 e C2 destinate ad edilizia rada a villetta;
- di inserire la possibilità di utilizzare a parcheggio l'area antistante la via Catania ed inserita nel vincolo archeologico;
- di recepire nel Piano paesaggistico la normativa della variante generale del P.R.G. per le zone EF che ricadono in aree sottoposte a vincolo;
- di procedere alla ridefinizione dell'art. 26 delle Norme di attuazione in modo da non estendere il richiamo all'art. 152 del D.Lgs. Anche per le opere di manutenzione o comunque eseguite su opere esistenti, comprendenti sia edifici che infrastrutture;
- di introdurre nelle norme del Piano, al fine di garantire una tutela uniforme del paesaggio, la possibilità di rinviare ad un successivo regolamento attuativo tutti quegli aspetti tecnico-tipologici riguardanti la nuova edificazione e le relative finiture;
- di rivedere l'art. 27 delle Norme di attuazione in ordine al divieto di apertura di nuove cave, escludendo da tale inibizione gli impianti già esistenti per i quali è opportuno concedere la prosecuzione delle attività estrattive.
66/CL - Osservazione proposta da: Vaccaro Giuseppe e Patrizia Reas
Gli osservanti, in qualità di proprietari di un lotto di terreno in contrada S. Elia, compresa nella perimetrazione della zona individuata dal Piano come "Puntara Babaurra" all'interno del paesaggio locale 8 e sottoposta al livello di tutela 2, evidenziano che tale perimetrazione è eccessivamente estesa, in quanto non risulterebbe rappresentata da quei caratteri ambientali, paesaggistici, geomorfologici che giustificherebbero tale livello di tutela.
Chiedono pertanto di riesaminare la perimetrazione dell'area interessata dalla Puntara di Babaurra e di conseguenza rivalutare il livello di tutela 2 riconducendo ad un livello 1 l'area ubicata a monte di v.le Monaco (altipiano della collina di Sant'Elia).
67/CL - Osservazione proposta da: Scarpulla Calogero
Si chiede di correggere l'indicazione della fascia di tutela 1 posta dal Piano sul vallone delle Grazie Fungirello, in località Vallone delle Grazie-Fungirello, paesaggio locale 8, in quanto l'impluvio del vallone sopracitato non risulta compreso nell'elenco delle acque pubbliche.
68/CL- Osservazione proposta da: Scalzo Giuseppe Viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in contrada Giulfo, paesaggio locale 9, per le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui alla precedente osservazione 7/CL.
69/CL - Osservazione proposta da Termini Patrizia Viene evidenziato che su un'area in c.da S.Filippo Neri, sottoposta a tutela paesaggistica per effetto del decreto di vincolo denominato "collina S.Elia e aree circostanti" e individuata dal Piano con livello di tutela 1, non siano più leggibili i caratteri agricoli del paesaggio. Se ne chiede pertanto l'esclusione dal vincolo paesaggistico.
Comune di Campofranco
1/CF - Osservazione proposta da: C.I.G.M. S.R.L.
L'opponente contesta il vincolo paesaggistico posto su un'area in località SS.189 Valle del Platani nel paesaggio locale 4, ove il ricorrente è proprietario di terreni e fabbricati per attività produttiva, che possiede una inequivocabile vocazione commerciale ed industriale per la presenza di diversi impianti produttivi. Pertanto il Piano, disattendendo qualunque previsione normativa in materia di paesaggio, si pone come inutile freno per l'economia e lo sviluppo del territorio.
2/CF - Osservazione proposta da: Monreale Giuseppe
Il ricorrente proprietario di aree in contrada Botagro, paesaggio locale 4, dove esercita già da tempo attività estrattive legate a cave di sabbia, contesta il livello di tutela 3 su tali aree, in quanto:
- il nuovo vincolo imposto dal Piano prende spunto essenzialmente dalla presenza delle emergenze naturalistiche caratterizzate dalle "Maccalube di Milena", fenomeni questi che non si presentano sulle aree in argomento aventi, sia per litologia che per geomorfologia, una distinta struttura geologica;
- per le ragioni sopra espresse e per l'assenza di qualunque altra motivazione di carattere paesaggistico, risultano del tutto privi di giustificazione i divieti assoluti imposti dal Piano, il quale evidentemente, nella sua fase redazionale, omette tutte le attività prodromiche previste dall'art. 143 del D.lgs. n. 42/04;
- non viene dal Piano effettuata alcuna necessaria ed imprescindibile valutazione e comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento di vincolo;
- attraverso una mancata concertazione con gli enti interessati, il Piano di fatto non coordina le proprie prescrizioni con la pianificazione del territorio, così come definita dagli strumenti urbanistici comunali.
Pertanto viene chiesto di applicare sulle suddette aree un livello di tutela compatibile ed adeguato alla prosecuzione delle attività di cava ivi esercitate.
Comune di Delia
1/DE - Osservazione proposta da: comune di Delia
Il comune in merito al proprio territorio, ricadente nel paesaggio locale 9 del Piano:
- osserva che a sud della zona Castellaccio sono ubicati tre mulini ad acqua, per i quali, considerata la loro rilevanza, viene chiesto di ampliare l'area sottoposta dal Piano a livello di tutela 2 così da includerli;
- chiede di eliminare il vincolo sottoposto a livello di tutela 2 dalla zona Monserrato a nord-est del territorio comunale, dalla stradella che dalla omonima chiesetta scende verso valle;
- chiede che il perimetro del centro storico, individuato dal Piano, coincida con quello già definito nella redazione in itinere della revisione del vigente P.R.G.
Comune di Gela
1/GE - Osservazione proposta da: Maria Gaetana Ferlanda
Maria Gaetana Ferlanda, in qualità di amministratore unico della Società "La Tecnocase s.r.l.", proprietaria di un lotto intercluso, in contrada Roccazzele, paesaggio locale 15, che ricade all'interno di in centro edificato sottoposto dal Piano in parte al livello di tutela 1, in parte al 2 e in parte al 3, evidenzia che la ditta, sin dal 2005, ha avviato le procedure per la redazione in quell'area di un piano di lottizzazione che ha già ricevuto, prima dell'adozione del Piano, dalla competente Soprintendenza due diverse autorizzazioni che le hanno consentito di avviare le relative procedure di approvazione da parte del comune di Gela e non ancora concluse.
Considerato che gli attuali livelli di tutela non consentono al ricorrente di realizzare quanto progettato, viene proposto:
- di stralciare dall'area il livello di tutela 3, tra l'altro non congruo con le reali caratteristiche dell'area priva, secondo il ricorrente, di valori naturali e paesaggistici;
- di ridurre il livello di tutela 2 ad un livello che consenta la realizzazione delle nuove costruzioni, così come assentite dalle precedenti autorizzazioni della Soprintendenza;
- di definire per l'area prescrizioni per il recupero urbanistico-ambientale, come del resto già insite nel medesimo progetto di lottizzazione.
2/GE - Osservazione proposta da: arch. Marchisciana Saverio Adriano
Il proponente avanza la proposta di estensione dell'area Monte della Guardia e San Leo - contrada Pozzillo, paesaggio locale 10, a tutela paesaggistica ad ovest del Castelluccio di Gela, nel territorio compreso tra il Monte della Guardia, Monte San Leo e contrada Pozzillo, nei comuni di Gela e Butera, per le stesse motivazioni descritte nel successivo punto 9/GE
3/GE - Osservazione proposta da: Salafia Emanuele Il ricorrente è proprietario di un'area in contrada Roccazzelle, paesaggio locale 15, normata come zona C3 nel piano particolareggiato del comune di Gela e ricompresa nell'area SIC e ZPS ITA050011. Per tale ragione ha già
ricevuto parere favorevole dal comune di Gela in ordine alla valutazione di incidenza ambientale per la costruzione di n. 4 villette. Sulla base delle prescrizioni del Piano, che prevede per quell'area un livello di tutela 3, peraltro, secondo il ricorrente, priva di particolari caratteristiche paesaggistiche, verrebbe inibita la suddetta realizzazione, che non avrebbe in ogni caso particolare incidenza sugli aspetti ambientali.
Viene chiesta pertanto l'esclusione del suddetto livello di tutela dalla zona interessata.
4/GE - Osservazione proposta da: cooperativa Montelungo 91 a.r.l. di Mulè Rocco
La cooperativa ricorre per un'area in contrada Montelungo Femminamorta, paesaggio locale 15, che analogamente a quanto già detto nella precedente osservazione 3/GE, ricade in zona C3 del comune di Gela e ricompresa nell'area SIC e ZPS ITA050011. Su tale area, sottoposta dal Piano a livello di tutela 3, sono già stati realizzati dalla medesima cooperativa 13 alloggi unifamiliari regolarmente autorizzati. Le attuali previsioni del Piano precluderebbero la possibilità di realizzarne altri 12 come previsto dal progetto generale. Visto l'effettivo stato dei luoghi, totalmente antropizzato e privo di particolari caratteristiche paesaggistiche che imporrebbero un siffatto livello di tutela, viene chiesta l'esclusione di tali prescrizioni dall'area di proprietà del ricorrente.
5/GE - Osservazione proposta da: comune di Gela Le osservazioni vertono in particolare sulle aree di contrada Manfria, Puntasecca, Roccazzelle e Montelungo dove il vigente P.R.G. prevede una zona di espansione C3 normata da un piano particolareggiato con indice di fabbricabilità 0,5 mc/mq. Le medesime aree sono comprese in zone SIC e ZPS e in esse sono state dal comune già realizzate opere di urbanizzazione primaria mentre sono in itinere progetti di opere pubbliche. L'attuale livello di tutela 3 imposto dal Piano in maniera così estensiva anche su queste aree disattende, oltre che la possibilità, peraltro prevista dall'art. 143 del D.Lgs. n. 42/04, di individuare interventi di recupero e riqualificazione di aree compromesse o degradate, gli stessi obiettivi del Piano in ordine alle aree già antropizzate e alla loro valorizzazione e fruizione.
Pertanto, stimando non conforme alla tutela degli interessi territoriali coinvolti in queste aree il livello 3 del Piano, il comune chiede di rideterminare le previsioni del Piano paesaggistico riaprendo il procedimento di elaborazione dello stesso di concerto con il comune.
6/GE - Osservazione proposta da: Piazza Guglielmo
Il ricorrente proprietario di lotti ricadenti in zona C3 del comune di Gela, paesaggio locale 15, otteneva nel 2004 il rinnovo della concessione edilizia per il completamento di un residence, autorizzato peraltro dalla competente Soprintendenza. L'area, rientrante anche in zona SIC e ZPS per il cui effetto veniva redatta la relazione di incidenza ambientale, viene sottoposta dal Piano a livello di tutela 3, vanificando qualunque attività edificatoria già legittimamente riconosciuta e sulla base della quale sull'intera area di riferimento è da tempo in atto una radicale trasformazione che assai difficilmente consentirà il suo ripristino verso quei caratteri paesaggistici descritti dal Piano.
Peraltro, l'immodificabilità prevista dal Piano avrebbe come effetto una sostanziale impossibilità ad avviare qualunque recupero estetico-paesaggistico volto alla valorizzazione di dette aree.
7/GE - Osservazione proposta da: comune di Gela
Il comune aveva nel luglio 2009 ottenuto dall'Assessorato regionale LL.PP. le risorse finanziarie per il completamento dei lavori del complesso parrocchiale di S. Lucia in località Scavone, paesaggio locale 15, in un'area destinata dal P.R.G. per l'edilizia economica e popolare a C4 - centro di quartiere.
Per effetto del livello di tutela 3 del Piano paesaggistico, l'area risulta adesso inedificabile a danno del completamento dell'opera già in gran parte edificata e di qualunque attività di valorizzazione e fruizione integrata dell'area, costituita principalmente dall'area archeologica di Caposoprano, obiettivo primario del Piano paesaggistico.
Viene chiesto pertanto di escludere l'area in argomento dalle previsioni di tutela del Piano.
8/GE - Osservazione proposta da: LIPU
La LIPU, Ente gestore della Riserva naturale orientata del Biviere di Gela, paesaggio locale 18, propone l'integrazione e/o l'inserimento tra le aree tutelate dal Piano dei siti Natura 2000: ITA050001 "Biviere Macconi di Gela, ITA050011 "Torre Manfria" e ITA050012 "Torre Manfria Piana di Gela Biviere Macconi", nonché della ZPS Piana di Gela ITA050012.
Viene altresì richiesta l'integrazione dei valori ecologici dell'area denominata IBA166 Piana di Gela individuati con studi del Ministero dell'ambiente previsti nell'ambito del Piano di disinquinamento di cui al DPR del 17 gennaio 1995. Viene fornita al riguardo un'ampia documentazione tecnico-scientifica.
9/GE - Osservazione proposta da: Legambiente-Gela, LIPU-Gela, Terranostra-Gela, ARCI Le Nuvole-Gela, Archeoclub-Gela
Le associazioni, sulla scorta di argomentazioni scientifiche, analisi e documentazione fotografica che evidenziano valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali, avanzano le seguenti proposte:
- estensione dell'area a tutela paesaggistica ad ovest del Castelluccio di Gela, nel territorio compreso tra il Monte della Guardia, Monte San Leo e contrada Pozzillo, nei comuni di Gela e Butera;
- inserimento delle aree ad est e ad ovest del Parco archeologico di Caposoprano, all'interno delle zone di interesse archeologico del Piano.
10/GE - Osservazione proposta da: sindaco del comune di Gela
Il sindaco del comune ricorrente nel premettere che:
- per effetto del PRG vigente, approvato con D.A. n. 171/1971, le aree oggetto delle osservazioni ricadono in massima parte in Z.T.O. C3, zona di espansione, con indice territoriale di 0,50 mc/mq e normate da Piano particolareggiato approvato con D.P.R.S. n. 90/1987;
- per effetto della legge regionale n. 9/93 i vincoli preordinati all'esproprio previsti dagli strumenti urbanistici hanno in atto cessato la loro efficacia;
- con delibera del commissario ad acta n. 60 del 14 giugno 2010 è stata adottata la variante al P.R.G. vigente, che ai punti 1, lett) c), f), t), u), e 2 del deliberato recita:
"c) sono confermati nel Piano tutti i provvedimenti emanati riguardanti la localizzazione di opere pubbliche approvate, le concessioni edilizie rilasciate, i piani attuativi approvati e quelli adottati in fase di approvazione definitiva alla data odierna";
"f) la zona territoriale C3 del vecchio P.R.G. va interamente riconfermata nel P.R.G., in quanto compatibile, in base allo studio di incidenza ambientale con gli intervenuti vincoli SIC e ZPS, mentre va cassata la previsione di espansione C5.2 della stessa verso nord";
"t) viene classificata la zona edificata ad Ovest dell'area denominata Ferro di Cavallo come Piano di riqualificazione ambientale stralciandola dal Parco territoriale di Montelungo";
"u) si adottano le modifiche delle norme tecniche di attuazione e il regolamento edilizio di cui alla realzione istruttoria che devono essere inserite e armonizzate sia con le superiori prescrizioni sia con la struttura organica dell strumento urbanistico generale risultante";
- dare atto che l'adozione del Piano paesaggistico non impone un adeguamento immediato dello strumento urbanistico generale, ma a norma dell'art. 143, comma 9, del D. Lgs. n. 42/04, demanda la propria cogenza e prevalenza sulle previsioni urbanistiche dopo la sua approvazione definitiva;
- sono stati inoltrati presso il comune numerosi piani di lottizzazione da parte di privati in Z.T.O. C3 nell'esercizio dei propri legittimi interessi;
- l'area è interessata da edilizia residenziale di natura stagionale, con lenta trasformazione in permanente, concentrata in alcuni ambiti e diffusa nelle restanti aree della zona C3 di P.R.G.;
- in dette aree sono state realizzate alcune opere di urbanizzazione primaria (illuminazione pubblica), e sono in corso le approvazioni per la realizzazione degli impianti idrico e fognario da parte del competente ATO idrico CL6.
Rappresenta le seguenti osservazioni:
- chiede che vengano poste ad un regime di recupero le Z.T.O. C3 (c.de Manfria, Roccazzelle, Punta Secca, Montelungo, Ferro di Cavallo) ricadenti all'interno del paesaggio locale 15, poste dal Piano paesaggistico in gran parte ad un livello di tutela 3 e per piccole estensioni ad un livello di tutela 2 e 1;
- chiede di riperimetrare il nucleo industriale coincidente con l'insediamento della raffineria, così come definito nella cartografia allegata all'osservazione, sottoponendola a regime di recupero;
- chiede la modifica e l'integrazione delle norme di attuazione del Piano paesaggistico:
- art. 20, con particolare riferimento alle aree di livello di tutela 2 e 3, al paesaggio locale 15 "Coste di Manfria e Falconara", al paesaggio locale 16 " Piana di Gela", al paesaggio locale 17 " Sistema urbano di Gela", al paesaggio locale 18 " Area del Biviere di Gela";
- art. 23 Aree di recupero - art. 25 SIC e ZPS
- art. 26 Definizione
Comune di Marianopoli
1/MR - Osservazione proposta da: comune di Marianopoli
Il ricorrente, sostenendo che il recente P.R.G. prende già in considerazione tutti i vincoli paesaggistici ed ambientali che insistono sul proprio territorio, ricadente nel paesaggio locale 6, con norme che rispettano i principi di tutela, ritiene fortemente penalizzanti i livelli di tutela espressi sulle medesime aree dal Piano, con particolare riferimento al livello 3 posto in contrada Noce, ove limiterebbe la trasformazione dei suoli e quindi l'economia locale basata sul loro sfruttamento agricolo, e quello posto sulla zona di espansione del nuovo cimitero comunale.
Chiede pertanto la eliminazione dei livelli di tutela sostituendoli con le prescrizioni dell'attuale P.R.G..
Chiede inoltre, sebbene non intervengano sul proprio territorio, la eliminazione dei medesimi livelli di tutela nelle zone ricadenti nei comuni di Caltanissetta e Mussomeli e denominate c.de Incauso, Piano della Monta, Vignazze, Scorsone, Mimiani, Balate, Paragona, Santalena, Rifriscoria e Stazione di Bosco Saline che per le medesime ragioni di cui sopra verrebbero a limitare le attività lavorative di gran parte di cittadini del comune di Marianopoli.
Comune di Milena
1/MI - Osservazione proposta da: Randazzo Giovanni
Il ricorrente, in qualità di proprietario di immobili siti a Milena ricadente nel paesaggio locale 4, pone alcuni punti di contestazione, per i quali chiede l'annullamento del Piano:
- dal Piano, violando l'art. 138 del D.Lgs. n. 42/04, si evince una forte carenza della fase di studio e conoscenza del territorio, e quindi motivazionale, che renderebbe errato e pertanto nullo il medesimo Piano. Vengono al riguardo esaminati otto diversi punti inerenti in particolare al territorio di Milena, in cui si registrano gravi errori e/o omissioni, anche in palese contrasto con le Linee guida del P.T.P.R.;
- le prescrizioni del Piano risultano illegittime in quanto in evidente contrasto con le norme vigenti in materia urbanistica, in particolare quando limitano l'attività edilizia su aree aventi per legge coefficienti edificatori;
- l'adozione del Piano ha seguito un iter difforme dalle procedure previste dal D.Lgs. n. 42/04, soprattutto per quanto riguarda una carente istruttoria per la perimetrazione e prescrizione dei vincoli e la mancata consultazione dei comuni in seno alla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;
- non sono state rispettate le condizioni poste dall'art. 139 del D.lgs. n. 42/04 in ordine alle attività di pubblicità del Piano e di partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- i punti di dolenza posti dai comuni in fase di concertazione del Piano non sono stati poi considerati in fase di adozione, contravvenendo a quanto previsto dall'art. 143 del D.Lgs. n. 42/04 circa la comparazione del Piano paesaggistico con gli altri atti di programmazione e di pianificazione;
- non è stato tenuto conto in fase prescrittiva di quanto disposto dall'art. 154 del D.Lgs. n. 42/04 in ordine ai colori dei prospetti delle abitazioni e alla relativa suddivisione in zone;
- eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e manifesta contraddittorietà, dato dalle carenze motivazionali e ricognitive del Piano, e dalla sua rappresentazione ad una scala assolutamente inadeguata;
- mancato ottenimento di valutazione ambientale strategica (VAS) così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/06.
2/MI - Osservazione proposta da: circolo del Partito democratico di Milena
Il circolo chiede l'annullamento del Piano per le medesime ragioni di cui alla precedente osservazione 1/MI.
3/MI - Osservazione proposta da: Mulè Calogero
Il ricorrente chiede l'annullamento del Piano per le medesime ragioni di cui alla precedente osservazione 1/MI.
4/MI - Osservazione proposta da: Scozzaro Concetta
La ricorrente, proprietaria di immobili a Milena, chiede l'annullamento del Piano per le medesime ragioni di cui alla precedente osservazione 1/MI.
5/MI - Osservazione proposta da: Gruppo consiliare Solidarietà sviluppo legalità
Il Gruppo chiede l'annullamento del Piano per le medesime ragioni di cui alla precedente osservazione 1/MI.
6/M - Osservazione proposta da: Randazzo Giuseppe
Il ricorrente chiede l'annullamento del Piano per le medesime ragioni di cui alla precedente osservazione 1/MI.
7/MI - Osservazione proposta da: Chiarelli Massimo
Il ricorrente chiede l'annullamento del Piano per le medesime ragioni di cui alla precedente osservazione 1/MI.
8/MI - Osservazione proposta da: CGIL - Camera del lavoro
Si chiede l'annullamento del Piano per le medesime ragioni di cui alla precedente osservazione 1/MI.
9/MI - Osservazione proposta da: Madagascar Associazione culturale
L'Associazione chiede l'annullamento del Piano per le medesime ragioni di cui alla precedente osservazione 1/MI.
Comune di Mussomeli
1/MU - Osservazione proposta da: avv. Salvatore D'Agostini, per conto del comune di Mussomeli
Si contesta il vincolo di inedificabilità (livello di tutela 3) imposto dal Piano su un'area di rispetto del Castello Chiaramontano, ricadente nel paesaggio locale 6. Viene a tale riguardo argomentato che il Castello, posto nelle immediate vicinanze del centro urbano si inserisce nella sua struttura urbanistica, dimostrando una vocazione storica dell'espansione urbana verso il Castello. A detta del ricorrente tale livello di tutela, che risulterebbe esteso a tutto il territorio comunale, vanifica qualunque sviluppo urbanistico ed economico locale. Per effetto del vincolo paesaggistico imposto in epoca precedente all'adozione del Piano, la competente Soprintendenza ha più volte rilasciato in quell'area autorizzazioni per la realizzazione di edifici anche destinati ad attività artigianali e commerciali, per cui allo stato attuale l'area non risulta priva di alcuna trasformazione.
Detta trasformazione verrebbe oggi con il Piano inibita, ponendo evidenti disparità di trattamento tra i diversi possessori di aree edificabili ai sensi del vigente P.R.G..
Viene chiesto pertanto il ridimensionamento dell'area di rispetto (livello di tutela 3) nei limiti indicati dal vigente P.R.G., lasciando la restante parte a livello di tutela 1.
2/MU - Osservazione proposta da: comune di Mussomeli
Il ricorrente, in merito alla località Castello Chiaramontano, paesaggio locale 6, rappresenta le medesime motivazioni di cui alla precedente osservazione 1/MU.
Comune di Niscemi
1/NI - Osservazione proposta da: Nanfaro Carmelo
Il ricorrente chiede di togliere il livello di tutela 3, sulle zone di sua proprietà in contrada Arcia, paesaggio locale 13, adducendo le medesime motivazioni ed argomentazioni della successiva osservazione 3/NI riguardante la Riserva naturale "La Sughereta di Niscemi".
2/NI - Osservazione proposta da: Nanfaro Francesco
Il ricorrente Nanfaro Francesco chiede di togliere il livello di tutela 3, sulle zone di sua proprietà in contrada Pisciotto, paesaggio locale 13, adducendo le medesime motivazioni ed argomentazioni della successiva osservazione 3/NI riguardante la Riserva naturale "La Sughereta di Niscemi".
3/NI - Osservazione proposta da: Ripartizione urbanistica del comune di Niscemi La Ripartizione presenta ricorso, ribadito anche con nota prot. n. 2450 del 4 maggio 2010, e su delibera della Giunta municipale n. 75 del 21 aprile 2010. Con detto ricorso si rileva che:
- il Piano ha di fatto annullato le previsioni di realizzare un'area ASI, già destinata a zona D5 dal vigente P.R.G. di Niscemi e che comprende aree nella parte nord-occidentale del territorio comunale in adiacenza alla S.S. 117/bis Gela-Catania. Rileva altresì che nella fase di ricognizione il Piano, non solo non ha tenuto conto dello strumento urbanistico, ma ha travisato l'effettivo stato dei luoghi, sia per quanto riguarda l'uso dei suoli che con riferimento al suo interesse scientifico dal punto di vista geologico (l'area non è della serie gessoso-solfifera ma di carattere alluvionale), botanico (non esiste vegetazione ripariale o gariga ma suoli destinati all'agricoltura), e zoologico (lo svernamento e la sosta di uccelli è circoscritta al vicino bacino artificiale). Viene chiesto pertanto, visto il pressoché
nullo interesse dell'area, di stralciare il livello di tutela 3 dall'area destinata ad insediamenti produttivi, per il quale è già stato chiesto il finanziamento per un primo lotto funzionale a valere sul P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013;
- con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 30 dicembre 2010 è stata riperimetrata l'area della Riserva naturale "La Sughereta di Niscemi", che modifica quanto definito dal Piano paesaggistico in termini vincolistici e prescrittivi. Viene chiesto quindi di limitare il regime vincolistico dell'area della Riserva alle norme di attuazione della medesima riserva e all'area SIC.
4/NI - Osservazione proposta da: Di Natale Rocco
Il ricorrente chiede di togliere il livello di tutela 3 sulle zone di sua proprietà in contrada Arcia, paesaggio locale 13, adducendo le medesime motivazioni ed argomentazioni della precedente osservazione 3/NI riguardante la Riserva naturale "La Sughereta di Niscemi".
5/NI - Osservazione proposta da: Di Natale Rosario
Il ricorrente chiede di togliere il livello di tutela 3 sulle zone di sua proprietà in contrada Arcia, paesaggio locale 13, adducendo le medesime motivazioni ed argomentazioni della precedente osservazione 3/NI riguardante la Riserva naturale "La Sughereta di Niscemi".
6/NI - Osservazione proposta da: Montalto Salvatrice Antonia
La ricorrente, proprietaria di terreno ed immobile in contrada Arcia, nel paesaggio locale 13, non più ricadente in zona B "preriserva" per effetto della riperimetrazione della Riserva naturale "La Sughereta di Niscemi" disposta dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto del 30 dicembre 2010, chiede di rideterminare il Piano paesaggistico alla luce di quanto sopra escludendo in ogni caso il livello di tutela 3 dai terreni sua proprietà.
7/NI - Osservazione proposta da: A.n. U.U. Associazione dei migratoristi italiani proniscemi
L'osservazione ha lo stesso contenuto della precedente osservazione 3/NI.
8/NI - Osservazione proposta da: consorzio ASI Gela
Il consorzio ASI Gela chiede di togliere il livello di tutela 3 dalle aree ASI del territorio di Niscemi in località Cimia, ricadente nel paesaggio locale 13, con le medesime motivazioni ed argomentazioni di cui al primo punto della precedente osservazione 3/NI.
Comune di Resuttano
1/RS - Osservazione proposta da: Marino Giuseppe
Il richiedente mette in evidenza la presenza di un caseificio "Marina Principe" ricadente nel livello di tutela 2, per il quale evidenzia la necessità del mantenimento e dell'eventuale ampliamento in considerazione che l'attività è di notevole importanza per tutta la collettività.
2/RS - Osservazione proposta da: comune di Resuttano
Il comune di Resuttano rappresenta quanto segue:
- alcune società hanno fatto richiesta per la individuazione di un'area da destinare alla realizzazione di un CE.DI. per una superficie coperta di 20.000 mq;
- il comune è attualmente dotato di una zona P.I.P. in contrada Piana Mulini in atto satura;
- il comune ha in itinere l'ampliamento della zona P.I.P. al fine di incrementare lo sviluppo economico-occupazionale locale;
- l'area omogenea "D2 - Espansione edilizia artigianale di cui al vigente P.R.G." è stata inglobata nell'area con livello di tutela 2 e 3 a ridosso del Fiume Imera con preclusione di qualsiasi variante agli strumenti urbanistici ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi.
Da quanto premesso, il comune chiede una rivisitazione globale del Piano paesaggistico in esame che tenga conto della proposta di ampliamento dell'area P.I.P. come da planimetria allegata all'osservazione.
Comune di Riesi
1/RI - Osservazione proposta da: consorzio ASI Caltanissetta
Il consorzio chiede di togliere il livello di tutela 3 dalle aree destinate ad attività industriali o in sub ordine portando tale livello a 1. Viene fatto rilevare che l'area in contrada Trabia, inclusa nel paesaggio locale 12, è già oggetto di attività espropriativa e di opere infrastrutturali che con il mantenimento del livello 3 rischierebbero l'abbandono ed il conseguente degrado di quelle aree.
2/RI - Osservazione proposta da: comune di Riesi
Il ricorrente, nel puntualizzare l'illegittimità dell'adozione del Piano in virtù di inottemperanze procedurali per lo più riferite alla fase di concertazione che ne chiederebbero la revoca ovvero la sospensione dell'efficacia in ordine alla sua cogenza nei confronti degli strumenti urbanistici, rileva tuttavia i seguenti punti:
- l'inadeguatezza della cartografia di base che non consentirebbe in ogni caso una corretta applicabilità dell'apparato prescrittivo rispetto alle norme contenute nei piani urbanistici;
- la necessità, come rappresentato dal precedente ricorso 1/RI del consorzio ASI, di portare ad 1 l'attuale livello 3 imposto sulle aree destinate ad attività industriali di contrada Trabia, inserita nel paesaggio locale 12.
3/RI - Osservazione proposta da: ditta Elisur s.r.l. - avv. Maraviglia Pietro Ivan
La società aveva avuto assegnata dall'ASI di Caltanissetta un'area all'interno dell'area industriale di Riesi, in contrada Trabia, inclusa nel paesaggio locale 12, per l'installazione di un impianto fotovoltaico completamente amovibile. Il Piano su detta area prevede un livello di tutela 3 che inibisce la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, tanto che la Soprintendenza competente respingeva il relativo progetto.
Viene pertanto osservato in ragione di illegittimi presupposti su cui si basa il Piano:
- che il Piano paesaggistico non ha nella fattispecie operato la comparazione di distinti interessi pubblici così come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 367/07 e da successivi atti del medesimo Assessorato regionale BB.CC.;
- che conseguentemente il Piano si pone in netto contrasto con l'art. 12 del D.Lgs n. 387/03 che attribuisce a tali opere carattere di pubblica utilità.
Comune di San Cataldo
1/SC - Osservazione proposta da: Riggi Gaspare
Il ricorrente, proprietario di un'area posta nella zona di rispetto dell'area archeologica Vassallaggi, ricadente nel paesaggio locale 5, vincolata ai sensi della legge n. 1089/39 giusto D.A. n. 2637 del 16 giugno 1977, chiede di stralciare tale area dal livello di tutela 3. In questa zona di rispetto non verrebbe consentita dal Piano alcuna possibilità di edificazione ed inoltre risulta fortemente urbanizzata in prossimità della S.S n. 122 Caltanissetta - Agrigento.
2/SC - Osservazione proposta da: Mastrosimone Maria
La proponente rappresenta richiesta di revoca del livello di tutela 3, in contrada Vassallaggi, ricadente nel paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 1/SC.
3/SC - Osservazione proposta da: Manzella Giuseppe Maria Antonio
L'opponente proprietario di un'area in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, contesta che:
- la cartografia 1: 50.000 risulta inadeguata per l'individuazione esatta della proprietà;
- gran parte della zona di San Leonardo è stata inserita a suo tempo nel "Piano cave" e la V.A.S. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 18 dicembre 2010 senza alcuna osservazione da parte della Soprintendenza;
- il vincolo posto dal Piano in quest'area penalizzerebbe i proprietari dei terreni in quanto verrebbe inibita la realizzazione di qualsiasi costruzione anche a servizio dell'attività agricola;
- l'apposizione del vincolo non sarebbe stata esaurientemente motivata da parte della Amministrazione.
- contrada Serra dei Gessi è in parte sottoposta dal Piano ad un livello tutela 3 e in parte al livello di tutela 1;
- il versante meridionale di Cozzo San Leonardo e il versante sud-occidentale di Serra dei Gessi sono intensamente edificati con un paesaggio non più agro-pastorale bensì residenziale.
Per quanto sopra premesso, viene chiesta la revisione totale dell'area e lo stralcio della proprietà del ricorrente dal livello di tutela 3.
4/SC - Osservazione proposta da: Rizza Fabrizio
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Serra dei Gessi, ricadente nel paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 3/SC.
5/SC - Osservazione proposta da: Di Liberto Cataldo
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Serra dei Gessi, ricadente nel paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 3/SC.
6/SC - Osservazione proposta da: Babio Juana
La ricorrente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Serra dei Gessi, ricadente nel paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 3/SC.
7/SC - Osservazione proposta da: Mangione Rosaria
La ricorrente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Serra dei Gessi, ricadente nel paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 3/SC.
8/SC - Osservazione proposta da: Lombardo Angelo
Il ricorrente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, ricadente nel paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 1/SC.
9/SC - Osservazione proposta da: Seminatore Carmela
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, ricadente nel paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 1/SC.
10/SC - Osservazione proposta da: Mastrosimone Francesco e Matraxia Tiziana
I proponenti presentano richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla loro proprietà in contrada Vassallaggi, ricadente nel paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 1/SC.
11/SC - Osservazione proposta da: Sammartino Giuseppina
La proponente presenta richiesta di revoca del vincolo di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 1/SC.
12/SC - Osservazione proposta da: Medico Cataldo
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 1/SC.
13/SC - Osservazione proposta da: Sollami Giuseppa
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 3/SC.
14/SC - Osservazione proposta da: Mangione Luigi
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 3/SC.
15/SC - Osservazione proposta da: Caramanna Giuseppa
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5. L'area interessata ricadrebbe all'interno di una fascia di territorio densamente edificata in prossimità
della SS 122 Caltanissetta- Agrigento. Inoltre l'area archeologica Vassallaggi è gia vincolata ai sensi della legge n. 1089/39 giusto D.A. n. 2637 del 16 giugno 1977.
16/SC - Osservazione proposta da: Volpe Calogero
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 15/SC.
17/SC - Osservazione proposta da: Caramanna Cataldo
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 15/SC.
18/SC - Osservazione proposta da: Caramanna Rosa
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già
riportate nella precedente osservazione 15/SC.
19/SC - Osservazione proposta da: Cammarata Cataldo
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 15/SC.
20/SC - Osservazione proposta da: Safonte Maria Antonia
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 15/SC.
21/SC - Osservazione proposta da: Cammarata Angelo
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 15/SC.
22/SC - Osservazione proposta da: Anzalone Luigi
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 15/SC.
23/SC - Osservazione proposta da: Baldacchino Maria
La proponente presenta richiesta di revisione totale livello di tutela 3, di tutta la zona in contrada Bosco, paesaggio locale 5, ed in particolare nell'area in c/da Palo ove è preclusa l'edificazione e l'attività antropica. L'opponente contesta che:
- la cartografia 1: 50.000 risulta inadeguata per l'individuazione esatta della proprietà del richiedente;
- il Piano paesaggistico inficia l'effetto del "Piano casa"
sullo sviluppo locale e dell'edilizia;
- inoltre la zona risulterebbe fortemente antropizzata ed a vocazione mista agricola, zootecnica ed olivicola con una forte componente residenziale-artigianale-industriale.
24/SC - Osservazione proposta da: Baldacchino Salvatore Calogero
Il proponente presenta richiesta di revisione totale del livello di tutela 3 in contrada Dragato, paesaggio locale 5, dell'area in c/da Palo per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 23/SC.
25/SC - Osservazione proposta da: Lo Bianco Bianca Maria
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 15/SC.
26/SC - Osservazione proposta da: Maira Maria
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 15/SC.
27/SC - Osservazione proposta da: Anzalone Maria Pasquala
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 3/SC.
28/SC - Osservazione proposta da: Riggi Francesca
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 3/SC.
29/SC - Osservazione proposta da: Riggi Salvatore Massimo
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 3/SC.
30/SC - Osservazione proposta da: Matraxia Rosario
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 dalla sua proprietà in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 1/SC.
31/SC - Osservazione proposta da: Cravarotta Giuseppe Salvatore
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 1 previsto dal Piano paesaggistico in contrada Serra dei Gessi, ricadente nel paesaggio locale 5. Il ricorrente premette che:
- una vastissima area, contrade San Leonardo, Tabita e Serra dei Gessi, risulta interessata dal livello di tutela 3, ove è preclusa qualsiasi attività che possa modificare il paesaggio;
- a sud della suddetta area sembrerebbe insistere un ulteriore livello di tutela 1, presente in alcune cartografie ma che non compare nelle tavole diffuse dalla Soprintendenza;
- la cartografia in scala 1:50.000 non risulta adeguata a rappresentare il Piano paesaggistico in quanto un piccolo errore di approssimazione grafica potrebbe cambiare le sorti di una proprietà;
- in un momento di crisi come quello attuale dove la politica nazionale e regionale, allo scopo di risollevare l'economia, ha incentivato lo sviluppo dell'edilizia con l'approvazione del "Piano Casa", il Piano paesaggistico ostacola lo sviluppo locale;
- gran parte della zona di San Leonardo, classificata con livello di tutela 3, è stata inserita nel "Piano Cave" come area di 3° livello, dove al contrario è possibile l'apertura di attività estrattive. La VAS del suddetto "Piano Cave" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana senza che la Soprintendenza abbia formulato osservazioni;
- in c/da Serra dei Gessi esiste già una cava attiva che in parte ricade all'interno dell'area con livello di tutela 3 e in parte all'interno dell'area con livello di tutela 1;
- il versante meridionale di Cozzo San Leonardo e il versante sud- occidentale di Serra dei Gessi sono intensamente edificati già da una trentina d'anni e che dette abitazioni non hanno carattere agricolo e sono censite nel NCEU.
Premesso quanto sopra il ricorrente fa presente che:
- l'area in oggetto non è stata oggetto di tutela ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 con cui l'Assessorato regionale BB. CC. AA. e P.I. avrebbe potuto imporre "vincoli temporanei di inedificabilità assoluta" nelle more della redazione del Piano paesaggistico in questione;
- l'area è a vocazione mista infatti accanto alla tradizionale attività agricola vi è una forte componente residenziale artigianale-industriale.
32/SC - Osservazione proposta da: Sollami Elena
La proponente presenta richiesta di revoca del vincolo di tutela 3 in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 31/SC.
33/SC - Osservazione proposta da: Canì Cristina
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada San Leonardo, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nel precedente ricorso 31/SC.
34/SC - Osservazione proposta da: Pirrello Salvatore
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5.
Il ricorrente premette che l'area archeologica di Vassallaggi è sottoposta a vincolo emesso ai sensi della L. 1089/39, D.A. n. 2637 del 16 giugno 1977, detto decreto prevede un'area di vincolo diretto e una zona di vincolo indiretto.
Dalla tav. 15.A "Regimi Normativi" del Piano paesaggistico si rileva che la zona di interesse archeologico di contrada Vassallaggi è sottoposta al livello di tutela 3.
Il ricorrente fa osservare che il terreno di sua proprietà insiste in una fascia di territorio intensamente edificata e antropizzata e che l'immobile di sua proprietà non è visibile dalla città antica, dalla quale dista oltre 700 metri.
Contrada Vassallaggi, pur di interesse archeologico, non ha particolari elementi di pregio naturalistico - ambientali, e tuttavia non è stata oggetto di "vincolo temporaneo di inedificabilità assoluta" ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991.
35/SC - Osservazione proposta da: Asaro Eugenio
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3, in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
36/SC - Osservazione proposta da: Curatolo Dario
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3, in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
37/SC - Osservazione proposta da: Mangione Francesco
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 31/SC.
38/SC - Osservazione proposta da: Ferrara Vincenza
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
39/SC - Osservazione proposta da: Lauricella Luigi Salvatore
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
40/SC - Osservazione proposta da: Calà Giuseppa La proponente nel chiedere la revoca del livello di tutela 3 o abbassare lo stesso al livello 1 in contrada Babaurra, paesaggio locale 8, premette che:
- una vasta area, nella contrada Babaurra, risulta interessata dal livello di tutela 3 ove è preclusa qualsiasi edificazione o attività antropica che possa modificare il paesaggio;
- la cartografia in scala 1:50.000 non risulta adeguata in quanto un piccolo errore di approssimazione grafica potrebbe cambiare le sorti di una proprietà;
- in un momento di crisi come quello attuale dove la politica nazionale e regionale, allo scopo di risollevare l'economia, ha incentivato lo sviluppo dell'edilizia con l'approvazione del "Piano Casa", il Piano paesaggistico ostacola lo sviluppo locale;
- le costruzioni che insistono sul territorio non hanno carattere agricolo, sono censite al NCEU, posseggono rendite autonome e sono gravate dall'ICI e da altre tasse sugli immobili urbani;
- le contrade che sono anch'esse edificate, essendo a vocazione prettamente agricola, non potrebbero sopportare un livello di tutela 2 o 3 in quanto le aziende agricole che ancora vi operano ne risentirebbero negativamente;
- l'area in oggetto non è stata oggetto di tutela ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 con la quale l'Assessorato regionale BB. CC. AA. avrebbe potuto imporre "vincoli temporanei di inedificabilità assoluta" nelle more della redazione del Piano paesaggistico in questione;
- l'area è a vocazione mista, infatti, accanto alla tradizionale attività agricola vi è una forte componente residenziale-artigianale-industriale;
- con il livello di tutela 3 si avrebbe il crollo del valore di mercato dei territori con grave danno economico degli attuali proprietari.
41/SC - Osservazione proposta da: Scalzo Alfredo
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
42/SC - Osservazione proposta da: Sillitti Maria Laura
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
43/SC - Osservazione proposta da: Caramannna Giuseppe Flaminio
Richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
44/SC - Osservazione proposta da: Caramanna Beniamino
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5.
Il ricorrente premette che l'area archeologica di Vassallaggi è sottoposta a vincolo emesso ai sensi della legge n. 1089/39, D.A. n. 2637 del 16 giugno 1977, detto decreto prevede un'area di vincolo diretto e una zona di vincolo indiretto.
Il ricorrente fa osservare che il terreno di sua proprietà insiste in una fascia di territorio intensamente edificata e antropizzata, inoltre l'area di interesse archeologico Vassallaggi non è stata oggetto di tutela ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 del 30 aprile 1991 con il quale l'Assessorato Reg.le BB.CC.AA. e P.I. avrebbe potuto imporre "vincoli temporanei di inedificabilità assoluta" nelle more dell'adozione del Piano paesaggistico di non dovere dare corso ad un'eventuale modifica del livello di tutela designato dal Piano paesaggistico, in quanto il Piano considera le aree archeologiche, di particolare sensibilità ambientale, da tutelare e salvaguardare in tutta la loro integrità, anche se in parte compromesse da opere edilizie che hanno modificato l'aspetto originario.
45/SC - Osservazione proposta da: Notarrigo Carmela
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 44/SC.
46/SC - Osservazione proposta da: Contento Ignazio
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Babaurra, paesaggio locale 8, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 40/SC.
47/SC - Osservazione proposta da: Anzalone Maria Carmela
La proponente presenta richiesta di revoca dei livelli di tutela previsti dal Piano paesaggistico in località via Montana, paesaggio locale 8, mantenendo gli indirizzi normativi previsti dal vigente P.R.G. del comune di San Cataldo.
La ricorrente fa osservare che l'area di sua proprietà è già stata individuata nel P.R.G., approvato in via definitiva con D.A. territorio ed ambiente del 21 febbraio 2005, come zona territoriale omogenea B3.
In coerenza con quanto previsto dallo strumento urbanistico la ricorrente ha programmato l'edificazione di un edificio simile a quelli già esistenti ed adiacenti al lotto in oggetto.
Il Piano paesaggistico adottato individua una vasta area comprendente quella oggetto dell'osservazione sottoponendola al livello di tutela 1 vietando, di conseguenza, la possibilità di nuove edificazioni consentite invece dal P.R.G..
La ricorrente fa osservare, allegando anche ampia documentazione fotografica, le consistenti trasformazioni dello stato dei luoghi dovute alle attività antropiche rispetto alla presunta sussistenza di valori paesaggistici.
48/SC - Osservazione proposta da: Cravotta Croce
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 31/SC.
49/SC - Osservazione proposta da: Leonardi Gaetano
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
50/SC - Osservazione proposta da: Scalzo Angela
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
51/SC - Osservazione proposta da: Pirrera Angela
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 31/SC.
52/SC - Osservazione proposta da: Falzone Rosalia
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
53/SC - Osservazione proposta da: Rizza Michele
Il proponente presenta richiesta di revoca livello di tutela 3 in contrada Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 31/SC.
54/SC - Osservazione proposta da: Benfante Picogna Palma
La proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 31/SC.
55/SC - Osservazione proposta da: Riggi Maria Teresa
La proponente presenta richiesta di revoca di tutti i livelli di tutela previsti dal Piano paesaggistico per le aree di proprietà aziendale in contrada Sgarlata, paesaggio locale 5, mantenendo le previsioni del P.R.G. vigente.
La ricorrente fa presente che l'area è stata inserita, nel P.R.G. vigente, come zona di insediamenti produttivi. Con il P.R.G. approvato veniva consentita la possibilità di espansione dell'azienda "Anzalone Gessi s.r.l." titolare dell'attività produttiva che comprendeva l'esercizio di cave di gesso sin dal 1955 autorizzate, anche con n. O. della Soprintendenza, ed ancora in attività.
Si osserva ancora che inevitabilmente l'intensa attività produttiva dell'azienda e delle attività estrattive connesse abbia provocato una netta antropizzazione del sito.
56/SC - Osservazione proposta da: Caramanna Beniamino
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
57/SC - Osservazione proposta da: Aprile Pasqua ed altri
I proponenti chiedono la revoca del livello di tutela 2 e 3 nell'area di loro proprietà, sita in contrada Tabita Serra dei Gessi, paesaggio locale 5, in quanto, fatta eccezione della dorsale gessosa che si estende in direzione sud-ovest nord-est, è a vocazione prettamente agricola individuata dallo strumento urbanistico quale z.t.o. E.
Il livello di tutela 2 e 3 penalizza fortemente i titolari degli immobili ivi presenti in quanto, in una zona prettamente agricola, verrebbe inibita qualsiasi forma di ampliamento di costruzioni già esistenti e la realizzazione di nuovi edifici a servizio delle attività agricole.
La carta al 25.000 sulla quale sono stati inseriti i livelli di tutela risale agli anni 30 del secolo scorso, con aggiornamento al 1967, e non tengono conto dell'intensa attività edificatoria degli ultimi decenni.
Le aree gravate dai livelli di tutela 2 e 3 per le motivazioni suddette verrebbero abbandonate dai proprietari in quanto perderebbero qualsiasi interesse economico.
58/SC - Osservazione proposta da: Giordano Calogero
Il proponente presenta richiesta di revoca del livello di tutela 3 in contrada Vassallaggi, paesaggio locale 5, per le stesse finalità ed argomentazioni già riportate nella precedente osservazione 34/SC.
59/SC - Osservazione proposta da: La Marca Salvatore e altri
I proponenti chiedono la revoca del livello di tutela 2 per l'area di contrada Babbaurra, paesaggio locale 5, precisamente dai piedi della collina denominata Babbaurra, compresa la contrada Jannigreco, sino al palazzetto dello sport di nuova costruzione.
Per i ricorrenti la cartografia sulla quale sono stati inseriti i livelli di tutela risale al 1960 non è corrispondente alla situazione reale e non tiene conto dell'intensa attività edificatoria degli ultimi decenni (costruzione di chiese, stazioni di servizio, palazzetto dello sport, capannoni industriali).
L'area in oggetto è stata individuata nel P.R.G. come punto di sviluppo economico e di espansione urbana.
Nell'area di cui trattasi non esiste più attività agricola e zootecnica, il verde esistente è dovuto esclusivamente all'impegno dei singoli proprietari terrieri.
60/SC - Osservazione proposta da: Comune di San Cataldo
Preliminarmente si osserva:
- l'inadeguatezza del supporto cartografico adottato per la perimetrazione delle aree tutelate e per la stesura di varie carte tematiche destinate allo studio preliminare del territorio. L'inadeguatezza deriva sia dalla scala adottata (1:50.000) sia dalla vetustà della stessa cartografia, considerato che questa non rappresenta la situazione attuale del territorio urbano caratterizzato da intensa edificazione negli ultimi decenni. Quanto sopra determina per l'attività amministrativa comunale una situazione di incertezza data l'assenza di un supporto cartografico aggiornato;
- che la perimetrazione del territorio comunale riportato nel Piano paesaggistico non tiene conto degli attuali confini amministrativi modificati in seguito a permute territoriali con il comune di Caltanissetta.
Premesso quanto sopra, viene chiesto quanto segue:
- Pizzo Carano - Un'ampia area della zona di Pizzo Carano risulta già vincolata con D.A. n. 301 del 23 febbraio 1991 in quanto di interesse archeologico. Detto D.A. prevede due aree con vincolo diretto inglobate all'interno di un'unica terza ampia area individuata come zona di rispetto. Il Piano paesaggistico prevede due sole aree, la prima con livello di tutela 1 e la seconda con livello di tutela 3 di inedificabilità. Le due nuove aree non tengono conto del preesistente vincolo archeologico e tracciano una perimetrazione completamente differente rispetto al D.A., determinando di conseguenza discrasie dovute al fatto che alcune aree inedificabili in forza del vincolo archeologico risultano edificabili per il Piano paesaggistico e viceversa.
Per quanto sopra si chiede di rivedere la perimetrazione dei due livelli di tutela insistenti sull'area di Pizzo Carano;
- Contrada Vassallaggi - In contrada Vassallaggi è stata istituita un'area di interesse archeologico, D.A. n. 2637 del 16 giugno 1977, detto decreto prevedeva una porzione di area da tutelare con vincolo diretto e una zona di rispetto ove era consentita l'edificazione. Il Piano paesaggistico prevede invece per tutta l'area di c/da Vassallaggi un livello di tutela 3 che impone l'assoluta inedificabilità.
Il vincolo di tutela 3 risulta inadeguato per la zona di rispetto in quanto la stessa è densamente antropizzata ed edificata, inoltre tale area si trova a ridosso di importanti strutture antropiche quali l'area divertimenti "Europark" e i fabbricati industriali della GFM. La contrada Vassallaggi non rientra tra i siti di rilevante interesse paesistico-ambientale, individuati nella tavola 7.A, per cui si ritiene che il vincolo di tutela 3 sia immotivato;
- Serra dei Gessi - S. Leonardo - Una vasta area, contrade Serra dei Gessi - San Leonardo, è interessata dal Piano paesaggistico con livelli di tutela 1 e in gran parte di livello 3. Si precisa che vi è discordanza tra quanto rappresentato nell'elaborato cartaceo, "Tav. 15.A", e la medesima carta fornita su supporto informatico, ove non risulta riportata la zona con livello di tutela 1. Nel passato tale area non è mai stata sottoposta ad alcun vincolo di tutela tanto è vero che è stata densamente antropizzata ed edificata, per cui oggi rimangono solo pochi lembi di territorio meritevoli di tutela. Il P.R.G. prevedeva per quest'area una Z.T.O. D - Insediamenti produttivi, detta area è sede di attività estrattiva "Anzalone Gessi" azienda che ha una storia di quasi un secolo con un mercato regionale ed offre stabile occupazione a diverse persone (15). Diverse zone sono densamente urbanizzate (via Serra dei Gessi e la via Beppe Montana) e il vigente P.R.G. individua aree edificabili anche in Z.T.O. "B" e "C". Ed ancora il livello di tutela 3 si spinge fino ad un'ampia zona della campagna ove sorgono aziende agricole e zootecniche ad elevato grado di specializzazione e meccanizzazione per le quali non sarà più consentito lo svolgimento delle normali attività imprenditoriali. Per detti motivi si invita a rivedere il regime vincolistico in detta porzione di territorio;
- Zona Sud Est dell'abitato - tutta la zona sud est dell'abitato è interessata dal livello di tutela 1 il quale grossomodo ricalca il precedente vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/39 (decreto 4 marzo 1996) nonché i vincoli derivanti dalla ex legge Galasso di tutela dei corsi d'acqua.
Tuttavia, proprio per il fatto che la cartografia adottata dal Piano paesaggistico è datata, il Piano non tiene conto dell'intensa edificazione ed espansione della città in detta zona. Per quanto sopra si invita a restringere la perimetrazione delle aree sottoposte a tutela, tale da renderle compatibili con l'attuale espansione urbana;
- Lago Dragaito - contrada Bosco - Il vincolo sul presunto lago è privo di significato in quanto l'area vincolata riguarda un laghetto nel passato alimentato artificialmente (con pompe) che serviva da riserva idrica all'attigua Miniera Bosco. Con la chiusura della miniera (anni 80), anche il laghetto non è stato più alimentato e allo stato risulta prosciugato. Nella stessa contrada è stata tutelata con livello 2 e 3 una vasta area regolarmente coltivata con uliveti, impianti arborei vari e seminativi. Per i motivi di cui sopra si invita a rivedere le aree da sottoporre a tutela alla luce del reale stato dei luoghi;
- Contrada Palo - Per gli elementi di archeologia industriale di contrada Palo, che il Piano intende tutelare, si rappresenta che la perimetrazione dell'area di livello 3 non risulterebbe applicata alle aree ove insistono i fabbricati industriali da salvaguardare ma aree limitrofe votate all'agricoltura;
- Assenza di VAS - In ultimo si osserva che il Piano della Provincia di Caltanissetta non è stato sottoposto a VAS prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto si ritiene indispensabile sottoporre il Piano paesaggistico a valutazione ambientale strategica.
61/SC - Osservazione proposta da: Associazione tecnici professionisti sancataldesi
L'Associazione opponente osserva che:
- le contrade Giulfo del comune di Caltanissetta, Grotta d'Acqua e Gaddira del comune di Serradifalco sono gravate da un livello di tutela 3 che va rimodulato in funzione della vocazione primaria di quei luoghi che è di tipo agricolo e per la diffusa presenza di edifici rurali ed imprese industriali;
- l'area archeologica di Vassallaggi del comune di San Cataldo è totalmente sottoposta ad un livello di tutela 3 compresa la sua fascia di rispetto, (vincolo indiretto) già individuata con apposito decreto, che seppure con certe limitazioni concedeva la edificabilità (0,02 mq/mc) con altezze non superiori a m. 3,50;
- la zona Serra dei Gessi dei comuni di Caltanissetta e San Cataldo, anch'essa sottoposta a livello di tutela 3, è a vocazione agricola ed è in atto interessata da una importante attività industriale di estrazione e lavorazione del gesso. Viene pertanto proposto di tutelare fortemente la sola dorsale gessosa ove sono presenti gessi nella forma balantina, di gessareniti e cristallina;
- le fasce fluviali di tali territori, ma più genericamente di gran parte della provincia, tutelate con livello 1 fanno spesso riferimento a corsi d'acqua di scarsa rilevanza paesaggistica, a volte non più presenti. Sarebbe opportuno, a detta del ricorrente, stralciarli dagli elenchi del testo unico sulle acque di cui al R.D. n. 1775/33.
Comune di Serradifalco
1/SE - Osservazione proposta da: Vullo Michele
L'opponente contesta il vasto vincolo paesaggistico, circa 600 ettari entro il quale ricade il proprio terreno in contrada Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, introdotto dal Piano e che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco. L'area, che risulta compresa tra due arterie stradali, SP 40 sui due lati nord ed ovest, la strada vicinale S. Rosalia ad est e la ferrovia a sud, è sottoposta a regime normativo di livello 3. L' area, in particolare compresa dalle contrade Giulfo e Grotte d'Acqua, ha una vocazione prettamente agricola riscontrabile, tra l'altro, dalla presenza di costruzioni, capannoni e manufatti connessi a tale attività, mentre quella contraddistinta dalle contrade Gaddira e le Gebbie, è più fortemente antropizzata con una grande quantità di abitazioni ad uso residenziale e stagionale. La zona non risulta possedere caratteristiche di rilevante interesse naturalistico, come del resto risulta, a parere dell'opponente, certificato dalla relativa scheda allegata al Piano e dalla definizione dei suoi confini costituiti più da elementi amministrativi ed infrastrutturali che da quelli geomorfologici. In ogni caso l'area ha le medesime caratteristiche geomorfologiche e volendo paesaggistiche delle zone poste a nord e che non risultano invece vincolate dal Piano.
Nella considerazione di quanto sopra e nella costatazione che le attuali prescrizioni normative del Piano ledono fortemente le attività produttive connesse all'agricoltura, viene chiesta la revoca del livello di tutela 3 su tutta l'area in argomento.
2/SE - Osservazione proposta da: Pirrera Calogero
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Santa Rosalia che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
3/SE - Osservazione proposta da: Saetta Catalda
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gebbia Grotta D'Acqua, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
Vengono altresì integrate considerazioni più specificamente giuridiche, secondo le quali la carenza motivazionale dell'imposizione di siffatto vincolo, inquadrano la fattispecie in violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, citando al riguardo talune sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato. Analogamente, a fronte della violazione esercitata dal Piano su quanto sancito in materia di diritto di proprietà, vengono riportati i relativi articoli della carta del cittadino della Corte europea e della Costituzione italiana.
4/SE - Osservazione proposta da: Butera Antonio
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua-Gebbia che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
5/SE - Osservazione proposta da: Di Forti Gianmichele
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Santa Rosalia, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
6/SE - Osservazione proposta da: Faraci Michela
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Santa Rosalia, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
7/SE - Osservazione proposta da: Petitto Teresa
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
8/SE - Osservazione proposta da: Di Carlo Giuseppa
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua-Gebbia, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
9/SE - Osservazione proposta da: Blandino Maria
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
10/SE - Osservazione proposta da: Palermo Cataldo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
11/SE - Osservazione proposta da: Palmeri Salvatore Luca
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Santa Rosalia, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
12/SE - Osservazione proposta da: Fulco Michela
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua- Gebbie, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
13/SE - Osservazione proposta da: Faraci Rosa
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Santa Rosalia, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
14/SE - Osservazione proposta da: Petitto Rosa
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Giulfo, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
15/SE - Osservazione proposta da: comune di Serradifalco
Il proponente eccepisce che:
- la base cartografica utilizzata per la definizione del Piano risulta inadeguata, e per scala di rappresentazione e per vetustà di elaborazione, a rappresentare uno strumento come il Piano che determina gli usi del suolo;
- la località Grotta d'Acqua, che viene interessata dal Piano da un vincolo di tutela 3 e per effetto di un precedente vincolo archeologico e come area di interesse naturalistico e sito di grande rilevanza paesistico-ambientale, è in realtà un territorio complesso che presenta insediamenti produttivi della zona ASI, numerose residenze private, strade di grande viabilità e ferrovia. Il livello di tutela 3, che contrasta con la realtà del territorio, avrà pertanto come effetto il blocco totale dell'area ed in particolare del vicino borgo rurale, che perderebbe di fatto qualunque prospettiva di rifunzionalizzazione. Viene chiesto pertanto di lasciare invariato il regime vincolistico esistente prima del piano limitatamente al vincolo archeologico e alle aree di cui alla legge n. 431/85;
- per le identiche motivazioni di cui al punto precedente, non viene ritenuto giustificato l'aver sottoposto a tutela di livello 3 la fascia di rispetto, (vincolo indiretto) già individuata con apposito decreto, attorno all'area archeologica di contrada Grotta d'Acqua;
- al contrario il Piano non ha preso in considerazione la contrada Banduto - Acquamara interessata, a detta del ricorrente, dalla presenza di una emergenza paesaggistica denominata "Serra del Falco" degna di essere annoverata tra i beni da tutelare al massimo livello.
16/SE - Osservazione proposta da: Frattalone Marcello
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 sull'area in contrada Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, adducendo motivi e in ordine a questioni tecniche e sotto il profilo giuridico.
Viene infatti eccepito:
- che l'area non è mai stata interessata precedentemente al Piano da vincoli paesaggistici ne tanto meno aventi carattere di inedificabilità;
- che l'area è connotata da un ordinario paesaggio collinare dell'entroterra siciliano, senza alcun elemento di pregevolezza o rarità, ne la relativa scheda naturalistica allegata al Piano lascia intendere un particolare interesse locale;
- che le aree limitrofe risultano fortemente urbanizzate ed edificate anche con la presenza di impianti industriali;
- parte dell'area è interessata da attività estrattiva ed è inserita nel Piano Cave, sulla cui VAS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, la Soprintendenza non ha formulato osservazioni;
- vi è una scarsa considerazione degli aspetti morfologici del territorio, tanto è vero che la definizione dei suoi confini sono costituiti più da elementi amministrativi ed infrastrutturali che da quelli geomorfologici. In ogni caso l'area ha le medesime caratteristiche geomorfologiche e volendo paesaggistiche delle zone poste a nord e che non risultano invece vincolate dal Piano.
Inoltre il supporto cartografico utilizzato per il Piano non è idoneo a descrivere e definire l'area di vincolo.
Come più volte rilevato dal punto di vista giuridico, l'imposizione di un vincolo paesaggistico, attività propria della discrezionalità tecnica del proponente, perde la sua legittimità, a maggior ragione se si risolva in prescrizioni di assoluta inedificabilità, qualora non abbia validi presupposti motivazionali, come nel caso in specie.
Pertanto il Piano è viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità e contraddittorietà manifesta, oltre che per una manifesta carenza di concertazione istituzionale così come disposto dall'art. 144 del D.Lgs. n. 42/04.
17/SE - Osservazione proposta da: Lo Dico Giovanni
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
18/SE - Osservazione proposta da: Cannizzaro Giovanni
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua- Gadirra, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
19/SE - Osservazione proposta da: Tumminello Giuseppe e Prizzi Carmela
Gli opponenti chiedono la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Santa Rosalia e Gadirra, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
20/SE - Osservazione proposta da: Petitto Cataldo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Giulfo che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
21/SE - Osservazione proposta da: Blandino Gaetano
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
22/SE - Osservazione proposta da: Blandino Giovanna e Sardo Michele
Gli opponenti chiedono la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
23/SE - Osservazione proposta da: Asaro Filippo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gebbie Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
24/SE - Osservazione proposta da: Scarlata Carmelo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira-Santa Rosalia, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
25/SE - Osservazione proposta da: Palermo Maria Maddalena
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
26/SE - Osservazione proposta da: Blandino Elena
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Santa Rosalia, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
27/SE - Osservazione proposta da: Noto Rosario
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Santa Rosalia, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gaddira, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
28/SE - Osservazione proposta da: Lo Piparo Massimo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
29/SE - Osservazione proposta da: Palmeri Giuseppe
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira-Santa Rosalia, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
30/SE - Osservazione proposta da: Lunetta Michele
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
31/SE - Osservazione proposta da: Lunetta Cataldo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
32/SE - Osservazione proposta da: Graci Salvatore
L'opponente chiede la revoca del livelo di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
33/SE - Osservazione proposta da: Diliberto Giuseppe
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
34/SE - Osservazione proposta da: Vecchio Fabio
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
35/SE - Osservazione proposta da: Carrubba Giuseppa
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area di contrada Gaddira Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
36/SE - Osservazione proposta da: Lombardo Angelo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
37/SE - Osservazione proposta da: Blandino Ersilia
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
38/SE - Osservazione proposta da: Butera Salvatore
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua Gebbie, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
39/SE - Osservazione proposta da: Amico Carmelo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
40/SE - Osservazione proposta da: Vancheri Giuseppe
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
41/SE - Osservazione proposta da: Sortino Angelo Fabio
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Gaddira Santa Rosalia, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
42/SE - Osservazione proposta da: Leone Giuseppe
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotte D'Acqua-Gaddira, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
43/SE - Osservazione proposta da: Guttadauria Gioacchino
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua-Gadirra, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
44/SE - Osservazione proposta da: Panzarella Liborio
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua- Gadirra, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
45/SE - Osservazione proposta da: Maria Salvatore
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua-Gaddira, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
46/SE - Osservazione proposta da: Verde Vincenzo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Grotta D'Acqua-Gaddira, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
47/SE - Osservazione proposta da: Petitto Angelo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada Giulfo, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua-Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 3/SE.
48/SE - Osservazione proposta da: Gruttadaura Vincenzo
L'opponente chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area di contrada Grotta D'Acqua- Gaddira, paesaggio locale 9, che comprende le contrade Giulfo, nel territorio di Caltanissetta, e Grotte d'Acqua- Gadirra, nel territorio di Serradifalco, entro il quale ricade un terreno di sua proprietà, con le medesime argomentazioni di cui alla precedente osservazione 1/SE.
49/SE - Osservazione proposta da: Salvatore Diliberto - Società Olio Arke e Natura
Si chiede la revoca del livello di tutela 3 imposto dal Piano sull'area in contrada contrada Grotta D'Acqua, paesaggio locale 9, ricadente nella zona industriale Grotta D'Acqua di proprietà dell'azienda, eccependo che:
- l'area non è mai stata interessata precedentemente al Piano da vincoli paesaggistici ne tanto meno aventi carattere di inedificabilità;
- il Piano risulta in contrasto con quanto definito dalle linee guida del P.T.P.R. per quanto attiene all'imposizione di nuovi vincoli;
- l'imposizione di un tale livello di tutela deve rispondere a caratteri di eccezionalità e rivestire un particolare interesse pubblico;
- nell'area vi è una forte componente residenziale-artigianale- industriale, che contrasta, non solo con i caratteri di eccezionalità paesaggistica dell'area, ma con l'attuale regime vincolistico volto ad inibire qualunque trasformazione insediativa e produttiva contrariamente da quanto previsto dalla legislazione regionale, procurando lo svuotamento di qualunque diritto di proprietà riconosciuto dalla Costituzione e palesando una incontrovertibile disparità rispetto ad aree limitrofe;
- non vengono dal Piano evidenziate le ragioni di imposizione del vincolo, stante che l'area è connotata da un ordinario paesaggio collinare dell'entroterra siciliano, senza alcun elemento di pregevolezza o rarità;
- l'area è in atto interessata da attività estrattiva (contrada San Leonardo) ed è inserita nel Piano Cave;
- tale situazione, in virtù anche dell'art. 27 delle n.d.A., che, secondo il ricorrente, consentirebbe la prosecuzione e l'inizio di tali attività, viene a porsi in netto contrasto con la salvaguardia di quel territorio;
- appare incomprensibile e contraddittoria l'inibizione edificatoria nelle aree individuate quali zone "E" dagli strumenti urbanistici comunali.
Pertanto il Piano è viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità e contraddittorietà manifesta, oltre che per una manifesta carenza di concertazione istituzionale così come disposto dall'art. 144 del D.Lgs. n. 42/04.
Vengono altresì integrate considerazioni più specificamente giuridiche, secondo le quali la carenza motivazionale dell'imposizione di siffatto vincolo, inquadrano la fattispecie in violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, citando al riguardo talune sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato. Analogamente, a fronte della violazione esercitata dal Piano su quanto sancito in materia di diritto di proprietà, vengono riportati i relativi articoli della carta del cittadino della Corte europea e della Costituzione italiana.
Comune di Sommatino
1/SO - Osservazione proposta da: comune di Sommatino
L'osservazione verte su un'area in contrada Piano della Pinta individuata dal comune quale Piano di insediamento produttivo e per il quale sono state avviate le relative procedure autorizzative. L'area risulta allo stato già interessata da un primo lotto già realizzato per attività produttive e ricade in un contesto paesaggistico di livello di tutela 3, le cui prescrizioni vanificherebbero il completamento del progetto comunale.
Comune di Sutera
1/SU - Osservazione proposta da: comune di Sutera
L'opponente partendo dalla considerazione che con l'attuale proposta di Piano più della metà dell'intero territorio comunale, ricadente nel paesaggio locale 4, viene di fatto sottoposto a vincoli paesaggistici - in parte già esistenti in virtù di specifici provvedimenti amministrativi e in parte introdotti dal medesimo piano - costituendo inaccettabile pregiudizio allo sviluppo economico ed insediativo, contesta:
- che la scala di rappresentazione (1:50.000) risulta inadeguata per la definizione e delimitazione di tali vincoli;
- che l'imposizione di nuovi vincoli sulle aree costituenti il "paesaggio naturale/seminaturale di siti di rilevante interesse paesistico ambientale", tutte sottoposte a regime normativo di livello 3, risulta o del tutto immotivata o eccessivamente estesa rispetto alle reali presenze di valore paesaggistico. In particolare:
- Monte Cacione, di cui viene richiesta la rimozione del vincolo, in forza, anche, di una convenzione sottoscritta dal comune stesso per la costruzione di un impianto eolico;
- Cozzo Rosso, di cui viene richiesta la rimozione del vincolo, in quanto il redigendo PRG, prevede la trasformazione in rotabile dell'attuale strada comunale;
- Fiume Platani (contrada Piana), di cui viene chiesto di limitare il vincolo alle sole aree fluviali, in forza, anche, di destinare, con il redigendo PRG, tale area a zona artigianale;
- Gallo d'Oro, di cui viene chiesto di limitare il vincolo alle sole aree fluviali, in forza, anche, della valenza produttiva agricola dell'area;
- Rocca San Marco-Rocca Spaccata, di cui viene chiesto di limitare il vincolo alle aree già sottoposte a tutela prima del Piano;
- contrada Magadduni, di cui viene chiesto di limitare il vincolo alle aree boscate di cui alla legge regionale n. 16/96 e alla legge n. 431/85:
- nel complesso di Monte San Paolino, sottoposto a regime normativo di livello 3, venga consentita la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti e impianti produttivi per attività turistico culturale;
- il centro storico, sottoposto a regime normativo di livello 1, venga assoggettato ad un piano particolareggiato di recupero e che venga meglio definita l'area di contiguità ad esso. Viene chiesto inoltre di consentire nel resto dell'abitato sopraelevazioni e aumenti di volume così come previsto dal vigente P.R.G. e dal piano casa;
- al fine di consentire le deroghe previste dall'art. 3 bis della legge regionale n. 16/96, le fasce di rispetto delle aree boscate passino dal regime normativo di livello 2 a quello di livello 1, eliminando, nel contempo, quelle ricadenti all'interno del centro abitato.
2/SU - Osservazione proposta da: Ufficio del difensore civico del comune di Sutera
L'ufficio del difensore civico del comune di Sutera, al fine di rimuovere elementi del Piano che arrecherebbero, a parere dell'istante, "un forte vulnus ai diritti dei cittadini", chiede in linea generale, a tutela di tali diritti, alcune modifiche, da esplicitare successivamente in sede concertativa.
Le proposte enunciate ricalcano sostanzialmente quanto già osservato dal comune di Sutera e, in linea di principio, affermano la necessità di ridefinire le aree di tutela sulla base delle previsioni socio-economiche e costruttive del PRG comunale.
Comune di Villalba
1/VL - Osservazione proposta da: sindaco del comune di Villalba
Si fa rilevare che la perimetrazione del centro storico segnata sull'allegato "centro storico" trasmesso per la pubblicazione con il Piano paesaggistico, non coincide con quella prevista dal P.R.G. vigente e chiede di adeguarla.
Enti Vari
1/EE.VV. - osservazione proposta da: Ordine degli architetti di Caltanissetta, condivise dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Caltanissetta.
Anticipate da una lunga premessa che argomenta e spiega i punti di doglianza comunque riferiti principalmente ad una non corretta concertazione del Piano che ha prodotto una distorta applicazione dello stesso anche in funzione di:
- gravi imprecisioni tecniche di localizzazione, individuazione e definizione dei livelli di tutela, tutte basate su supporti cartografici inadeguati;
- una scarsa applicabilità del Piano in sede comunale e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici;
- una totale assenza di attenzione nei confronti delle prospettive locali e quelle più generali inerenti allo sviluppo economico e sociale del territorio e alle necessarie infrastrutture;
- aver rinviato alla discrezionalità talune forme prescrittive come ad esempio quelle riferite ai particolari costruttivi;
- aver cristallizzato qualunque intervento antropico, avendo in più avuto scarsa considerazione dell'architettura e dell'urbanistica contemporanea;
- aver colpito il settore agricolo sottoponendo gran parte del territorio ad assoluta immodificabilità;
le osservazioni vertono sulla revoca del decreto di adozione del Piano e la conseguente sospensione degli artt. 6 e 9 delle Norme di attuazione affinché venga avviata una nuova fase di concertazione tendente a:
- approfondire gli studi propedeutici in concorso con i soggetti legittimati, compresi gli Ordini professionali;
- utilizzare una base cartografica più aggiornata e comunque ad una scala non inferiore a 1:10.000;
- tenere conto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così da non inficiare la loro attuazione in ordine al pubblico interesse;
- modificare i regimi normativi in contrasto con la realizzazione di opere pubbliche di particolare interesse;
- eliminare forme di discrezionalità nell'ambito dell'attuazione dei regimi normativi; contemplare la possibilità di utilizzo delle moderne tecniche dell'ingegneria civile ed ambientale;
2/EE.VV - Osservazione proposta da: Terna S.p.A.
La società proponente presenta un'osservazione riguardante la realizzazione dell'elettrodotto 380 kW "Chiaromonte Gulfi - Ciminna". In corrispondenza del comune di Santa Caterina Villarmosa sono previsti l'attraversamento dell'elettrodotto sul fiume Imera meridionale e la realizzazione della stazione elettrica di smistamento e trasformazione 380/150 kW in località Ponte Cinque Archi. La località è stata scelta in seguito al declassamento del vincolo ambientale avvenuto con deliberazione della Giunta di Governo n. 165 del 16 luglio 2008, solo successivamente la zona è stata sottoposta a livello di tutela 3 dal Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta.
La medesima società faceva in seguito pervenire una nuova proposta alternativa al progetto "Nuovo collegamento elettrico a 380Kw Chiaramente Gulfi- Ciminna".
Tale elettrodotto attraversa due aree sottoposte a tutela di livello 3 una in località Cozzo Pirtusiddu nel comune di Villalba, l'altra nel comune di S. Caterina di Villarmosa per l'attraversamento del fiume Imera meridionale.
Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irritali;
Visto il D.A. n. 438, registrato il 22 marzo 2012, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo, tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale dei beni culturali in merito all'approvazione dei Piani paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
Visti i decreti n. 2396 dell'11 ottobre 2012 e n. 3437 del 20 novembre 2013 con i quali è stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;
Acquisito quindi, in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta Speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio espresso nella seduta del 15 ottobre 2014, il cui verbale, insieme a quelli delle sedute del relativo Gruppo istruttorio, tenutesi il 9 aprile 2013, l'8 maggio 2013, il 23 maggio 2013, il 4 giugno 2013, il 19 giugno 2013 e il 4 luglio 2013, si allega al presente atto sub. B;
Ritenuto, anche sulla base del parere reso dalla Speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, e ciò per le seguenti ragioni:
A) Diverse osservazioni (4/CL, 5/CL, 12/CL, 13/CL, 16/CL, 18/CL, 19/CL, 20/CL, 21/CL, 22/CL, 28/CL, 30/CL, 32/CL, 36/CL, 38/CL, 40/CL, 42/CL, 43/CL, 48/CL, 49/CL, 50/CL, 52/CL, 53/CL, 54/CL, 55/CL, 56/CL, 57/CL, 58/CL, 59/CL, 60/CL, 62/CL, 64/CL, 1/CF, 1/MR, 1/MU, 2/MU, 23/SC, 24/SC, 31/SC, 32/SC, 33/SC, 37/SC, 48/SC, 51/SC, 53/SC, 54/SC, 40/SC, 1/EE.VV.) sottolineano il fatto che il Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta, indicando come linea operativa la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio, avrebbe inibito lo sviluppo sostenibile.
Detto assunto non appare condivisibile ed è frutto di una errata interpretazione sul contenuto del Piano in questione, che infatti non esclude per ogni singolo contesto paesaggistico, espressione di valori culturali e paesaggistici individuati secondo specifici livelli di tutela, gli usi del territorio per attività produttive. Queste ultime dovranno, ovviamente, essere considerate nella più assoluta compatibilità
con i caratteri paesaggistici espressi dal quel territorio, tenendo conto dei limiti e dei divieti specificatamente individuati dalla norma di riferimento. In estrema sintesi, oltre che prescrizioni, il Piano esprime per ciascun territorio indirizzi e obiettivi che, sebbene non indichino linee di sviluppo urbanistico ed economico, la cui pertinenza rimane relegata ai soggetti competenti per legge, offrono spunti sulla sostenibilità di talune iniziative nell'ambito della tutela dei valori culturali e paesaggistici.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il Piano paesaggistico in questione risulta coerente con quanto sancito dal D.Lgs. n. 4/2008 sul principio di sviluppo sostenibile, ottemperando in particolare alla previsione contenuta al 2° comma dell'art. 3-quater, secondo la quale l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentirne la migliore attuazione possibile, soprattutto nella scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, dove, però, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
L'adeguato procedimento di concertazione ha, d'altronde, fatto sì che le istanze di sviluppo locale trovassero in tale sede la loro definizione e fossero considerate dal medesimo Piano al fine di contemperarle alle esigenze di tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio.
Il Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta non disconosce tali aspetti, tanto che nella sua fase di redazione è stato prodotto un "documento strategico", non facente parte integrante del Piano paesaggistico, volto ad individuare misure per un corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, che dovevano tener conto delle azioni e degli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate, a privilegiare il consolidamento e la qualificazione del patrimonio naturalistico e storico visto quale struttura economica sostenibile e a indirizzare ed orientare le attività socio-economiche del territorio verso uno sviluppo rispettoso delle realtà culturali.
Peraltro, le osservazioni proposte presuppongono la coincidenza delle possibili strategie di sviluppo con lo sfruttamento edificatorio dei suoli, presupposto assolutamente non condivisibile soprattutto quando lo sfruttamento dei suoli avviene in maniera indiscriminata, ossia in assenza di obiettivi specifici e limiti espansivi, come quelli introdotti dal Piano paesaggistico.
Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;
B) con riferimento alla mancata apposizione in alcune aree del vincolo di immodificabilità di cui all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, questione eccepita con le sotto elencate osservazioni (4/CL, 5/CL, 12/CL, 18/CL, 19/CL, 20/CL, 21/CL, 22/CL, 30/CL, 32/CL, 36/CL, 38/CL, 40/CL, 42/CL, 43/CL, 48/CL, 49/CL, 50/CL, 52/CL, 53/CL, 54/CL, 55/CL, 56/CL, 57/CL, 58/CL, 59/CL, 60/CL, 62/CL, 64/CL, 31/SC, 32/SC, 33/SC, 37/SC, 48/SC, 51/SC, 53/SC, 54/SC, 34/SC, 35/SC, 36/SC, 38/SC, 39/SC, 41/SC, 42/SC, 43/SC, 49/SC, 50/SC, 52/SC, 56/SC, 58/SC, 40/SC, 44/SC, 45/SC), non si vede come questo, misura eccezionale e straordinaria da adottare solo in eccezionali circostanze, possa incidere sulla legittimità del Piano paesaggistico.
Il legislatore regionale, allo scopo di garantire migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale dell'isola, ha consentito all'Amministrazione dei beni culturali di individuare aree di particolare pregio paesaggistico nelle quali può essere temporaneamente inibita qualsiasi attività di trasformazione dello stato dei luoghi, fino alla approvazione dei relativi Piani paesaggistici.
La ratio di tale norma, che inibisce temporaneamente qualsiasi intervento, compresi quelli previsti o conformi agli strumenti urbanistici, è, infatti, quella di impedire che, laddove ci sia un fondato pericolo di un'indiscriminata e imminente trasformazione di aree pregevoli dal punto di vista paesaggistico, la mancata adozione della pianificazione paesaggistica possa pregiudicare l'interesse pubblico alla conservazione dei luoghi.
Laddove tale pericolo non venga ravvisato dalle istituzioni preposte alla tutela del paesaggio, non v'è motivo di procedere in tal senso, al di fuori della concertazione istituzionale con gli altri enti che operano sul territorio e con i soggetti a vario titolo interessati.
Il vincolo di immodificabilità temporanea si configura, pertanto, non come misura obbligatoria da estendere a tutte le aree di particolare pregio paesaggistico, ma quale strumento di salvaguardia da utilizzare nei casi in cui vengano ravvisati reali rischi di compromissione dei valori paesaggistici per effetto di programmi o piani costruttivi ed edilizi e non deve necessariamente precedere l'adozione e/o l'approvazione del Piano paesaggistico.
Per tali motivi, i suddetti punti di reclamo risultano ininfluenti e non pertinenti;
C) con riguardo alle osservazioni che lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, a cui afferiscono la maggior parte delle osservazioni e più specificatamente quelle sotto elencate (7/CL, 9/CL, 12/CL, 13/CL, 14/CL, 15/CL, 17/CL, 18/CL, 19/CL, 20/CL, 21/CL, 22/CL, 23/CL, 26/CL, 27/CL, 28/CL, 30/CL, 32/CL, 36/CL, 38/CL, 40/CL, 42/CL, 43/CL, 48/CL, 49/CL, 50/CL, 51/CL, 68/CL, 52/CL, 53/CL, 54/CL, 55/CL, 56/CL, 57/CL, 58/CL, 59/CL, 60/CL, 62/CL, 64/CL, 1/CF, 2/CF, 1/MI, 2/MI, 3/MI, 4/MI, 5/MI, 6/MI, 7/MI; 8/MI, 9/MI, 1/NI, 2/NI, 3/NI, 4/NI, 5/NI, 7/NI, 8/NI, 3/SC, 4/SC, 5/SC, 6/SC, 7/SC, 13/SC, 14/SC, 27/SC, 28/SC, 29/SC, 3/SE, 4/SE, 8/SE, 12/SE, 14/SE, 17/SE, 20/SE, 23/SE, 28/SE, 38/SE, 42/SE, 47/SE, 16/SE, 49/SE, 1/EE.VV.), queste non trovano fondamento in quanto nella redazione del Piano in esame è stata effettuata un'attenta ricognizione del territorio, così come richiesto dall'art. 143 e segg. del D.Lgs. n. 42/04, risultante dall'ampio studio analitico prodotto in forma propedeutica in fase di formazione del Piano (carte di analisi, di sintesi, schede tecniche, ecc.). In particolare per le nuove aree tutelate dal Piano, così come definite dell'art. 134, lett. c) del codice e per effetto della loro individuazione ai sensi della lett. d), comma 1, dell'art. 143, lo stesso Piano offre un ampio supporto motivazionale ed informativo costituito da approfondite analisi descrittive (relazioni e schede dei Biotopi e Geotopi e degli aspetti geomorfologici, litologici, idrogeologici, percettivi, ecc.) e adeguate cartografie (carte di analisi dei siti di rilevante interesse paesistico-ambientale, carte di piano dei beni paesaggistici) ove evincere la loro perimetrazione. Tali aree, peraltro, sono qualificate come bene paesaggistico in quanto il valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell'art. 136 e il cui effetto ricognitivo è quello proprio di quei vincoli paesaggistici.
In particolare, il loro interesse pubblico viene definito secondo tipologie di beni esplicitati nel medesimo articolo 136 dalle lettere c) e d) per le aree costituenti le cosiddette "bellezze d'insieme".
Relativamente, invece, agli invocati vizi procedurali in cui sarebbe incorso l'Assessorato regionale dei BB.CC. nella fase di adozione del Piano, si sottolinea che l'iter ha tenuto conto dei procedimenti previsti per legge. Infatti, l'art. 144 del Codice Urbani, secondo cui le Regioni emanano apposite norme di legge per disciplinare i procedimenti di pianificazione e dispongono, altresì, che all'adozione o all'approvazione preliminare provveda la giunta o il consiglio regionale, non può trovare applicazione nella Regione siciliana, ove mancano specifiche norme regionali.
L'art. 158 del D.lgs. n. 42/04 espressamente prevede che fino all'approvazione di apposite disposizioni regionali di attuazione dello stesso decreto, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R.D. n. 1357 del 3 giugno 1940. La questione, peraltro sottoposta all'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, era stata già chiarita per le procedure di adozione del Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta.
Pertanto l'Amministrazione dei beni culturali, sulla base dell'art. 158 del D.Lgs. n. 42/04, ha adottato il Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta seguendo il procedimento individuato dal combinato disposto degli artt. 24, secondo comma, e 10, terzo comma, del R.D. n. 1357/40, integrato con le disposizioni contenute negli artt. 139 e seguenti del D.Lgs. n. 42/04.
A sostegno di quanto operato dall'Amministrazione, si rappresenta che la questione per analoga fattispecie (Piano paesaggistico della provincia di Ragusa) è stata esaminata e risolta dal C.G.A. per la Regione siciliana con diverse sentenze (nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012) e molto più recentemente il TAR di Catania ha espresso analoghe considerazioni nel merito della questione a seguito di diversi ricorsi presentati per l'annullamento del D.A. n. 98/2012 di adozione del Piano paesaggistico della provincia di Siracusa (sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13).
Per i suddetti motivi le osservazioni vengono rigettate;
D) con riguardo alla presunta violazione del diritto di proprietà, riportata dalle sotto elencate osservazioni (7/CL, 9/CL - 10/CL, 12/CL, 14/CL, 15/CL, 17/CL, 18/CL, 19/CL, 20/CL, 21/CL, 22/CL, 23/CL, 26/CL, 30/CL, 32/CL, 36/CL, 38/CL, 40/CL, 42/CL, 43/CL, 48/CL, 49/CL, 50/CL, 51/CL, 68/CL, 52/CL, 53/CL, 54/CL, 55/CL, 56/CL, 57/CL, 58/CL, 59/CL, 60/CL, 62/CL, 64/CL, 3/SE, 4/SE, 8/SE, 12/SE, 14/SE, 17/SE, 20/SE, 23/SE, 28/SE, 38/SE, 42/SE, 47/SE, 49/SE), si rinvia alla sentenza n. 56 del 29 maggio 1968 della Corte costituzionale, più volte ribadita successivamente (vedi sentenze n. 417 del 1995, n. 262 del 23 luglio 1997 e n. 367 del 24 ottobre 2007). La Corte, com'è noto, ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesaggistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge: costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico, e l'Amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. La pubblica amministrazione, cioè, dichiarando che un bene è di pubblico interesse, si limita quindi a certificare una condizione immanente alla cosa, esercitando una potestà (consistente nel prescrivere adempimenti correlati all'esigenza di conservare le qualità del bene) che gli deriva dalla stessa indole del bene. Ne consegue che è possibile proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate: il diritto del proprietario dell'area non ne viene compresso perché è nato e vive con questo limite. La stessa Corte ha poi ribadito che, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela del paesaggio è un valore primario dell'ordinamento, per la cui salvaguardia concorrono tutte le istituzioni a ciò preposte, con la conseguenza che la tutela del paesaggio non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato e prevale su una eventuale vocazione urbanistica del territorio (T.A.R. Bolzano, II sez., 6 maggio 1996, n. 115).
Non si ritengono quindi accoglibili tali opposizioni;
E) con riferimento ai motivi inseriti nelle sotto elencate opposizioni (13/CL, 28/CL, 2/CF, 1/MI, 2/MI, 3/MI, 4/MI, 5/MI, 6/MI, 7/MI; 8/MI, 9/MI, 3/RI) per la parte riguardante la mancata comparazione con gli altri atti di programmazione, così come disposto dall'art. 143, lettera f), del D.lgs n. 42/04, non si può non sottolineare che nell'ambito del cospicuo bagaglio di studi ed analisi di cui è corredato il Piano, anche il confronto con le altre pianificazioni viene doviziosamente affrontato. Prova ne sono le schede e le relazioni tematiche conclusive, in particolare quelle inerenti ai Paesaggi locali, nonché alcune tavole tematiche, come quella relativa alle infrastrutture.
Ad integrazione dei suddetti studi, fondamentale momento di confronto e comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo è costituito dalla fase di concertazione istituzionale, da come si evince da quanto riportato nell'allegato sub C al presente decreto, che per il Piano di Caltanissetta, come per tutta la pianificazione paesaggistica in Sicilia, risulta essere propedeutico alla formazione del medesimo Piano prima della sua adozione. In tale momento le amministrazioni comunali interessate, che hanno accolto l'invito dell'Amministrazione regionale di partecipare alle riunioni di concertazione, hanno avuto la piena possibilità di esprimere le proprie osservazioni e di illustrarle in contraddittorio al precipuo scopo di contemperare il Piano paesaggistico con gli atri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo posti in essere da loro stessi o da altri enti a ciò preposti. In ogni caso, ferma restando la necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento concertativo, ma non codecisorio (cfr. C.G.A. della R.S. Sentenza n. 811/12), la funzione di tutela, proprio per i suoi contenuti di conservazione e difesa estrema dei valori che costituiscono manifestazioni percepibili dei tratti identitari di un territorio, si configura logicamente come prioritaria, e si pone in una posizione sovraordinata, rispetto alle molteplici scelte pianificatorie concernenti l'assetto e lo sviluppo del territorio stesso (C.G.A., sentenza n. 367/2007).
Le censure vengono, pertanto, respinte;
F) sono respinte le osservazioni (13/CL, 28/CL, 2/CF, 1/MI, 2/MI, 3/MI, 4/MI, 5/MI, 6/MI, 7/MI; 8/MI, 9/MI, 2/RI, 16/SE, 49/SE, 1/EE.VV.), che eccepiscono, tra l'altro, l'inosservanza dell'art. 144 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i., per gli aspetti relativi alla concertazione istituzionale, dal momento che l'avvio della concertazione istituzionale è
stato effettuato in conformità alla citata norma di legge.
Essa, infatti, è iniziata con la convocazione di tutti gli enti interessati da parte della Soprintendenza per i BB.CC.AA.
di Caltanissetta (cfr. verbali, note di convocazione riportate nell'allegato sub C al presente decreto) e si è conclusa con la relazione finale prodotta dalla Soprintendenza di Caltanissetta, con cui è stato comunicato l'esito di ciascun incontro. Inoltre, tutte le questioni emerse in sede di concertazione sono state sottoposte all'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio che si è espresso nel merito, assicurando, in tal modo, l'univoca interpretazione delle norme di tutela e l'uniformità di comportamento da parte dell'Amministrazione.
Per quanto attiene all'iter procedurale di concertazione, va sottolineato che la Regione siciliana non ha tuttora disciplinato, come prescrive l'art. 144, comma 1, mediante apposite norme di legge, il procedimento di pianificazione paesaggistica e, pertanto, si applicano gli articoli articoli 23 e 24 del R.D. n. 1357/1940, come specificamente impone l'art. 158 del D.lgs n. 42/2004, integrate, ai fini partecipativi, dalle norme generali della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Allo scopo, quindi, di assicurare un adeguamento coinvolgimento concertativo, questa Amministrazione ha fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 139 dello stesso codice dei beni culturali e del paesaggio.
A sostegno di quanto sopra riportato, si sono espressi sia il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana che il T.A.R. di Catania (C.G.A. sentenze nn. 811, 812, 813 e 815 del 7 marzo 2012 - T.A.R. Catania sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13).
Le critiche avanzate, inoltre, circa il mancato contributo durante la fase di concertazione di soggetti diversi da quelli rappresentati dagli enti locali, non risultano pertinenti e l'eventuale loro partecipazione sarebbe risultata ininfluente nella fase di pre adozione. Infatti, lo stesso art. 144 del codice tiene distinta la fase di concertazione istituzionale, propedeutica all'adozione di un Piano paesaggistico, dalla fase di partecipazione. Quest'ultima, che riguarda tutti i soggetti interessati (comuni, associazioni, enti portatori di interessi diffusi, privati, ecc.), viene posta in essere solo successivamente all'adozione del Piano, consentendo, durante la fase della sua pubblicazione ed entro i 30 giorni successivi, di produrre osservazioni, documenti e reclami per eventuali modifiche;
G) quanto alle osservazioni 16/CL e 65/CL, nelle parte in cui si argomenta che nel Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta non è tenuto conto del P.A.I. regionale, sono irrilevanti, in quanto quest'ultimo ha valore di Piano territoriale di settore per la sola pianificazione di bacino, ed è inafferente al contenuto tipico della pianificazione paesaggistica;
H) in ordine alla presunta illegittimità del Piano di cui alle seguenti osservazioni (16/CL, 1/MI, 2/MI, 3/MI, 4/MI, 5/MI, 6/MI, 7/MI; 8/MI, 9/MI, 60/SC), perché non preceduto dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), si richiamano le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa (nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012), che hanno escluso categoricamente l'applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, inerente all'avvio della procedura di VAS ai Piani paesaggistici, in accoglimento dell'appello di questa Amministrazione sull'ordinanza del C.G.A. n. 468/12 del 5 settembre 2012.
Nelle citate sentenze, infatti, il C.G.A., relativamente a quanto previsto dall'art. 6, primo comma, del D.Lgs. 152/06 che impone il previo assoggettamento alla procedura di Valutazione ambientale strategica ai piani e ai programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ha sottolineato che "Il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale."
Ed inoltre, in riferimento all'art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42/04 che prevede espressamente che le previsioni dei piani paesaggistici ex artt. 143 e 156 «... non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici..., sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente (colà) contenute..., stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono...vincolanti per gli interventi settoriali ...» si è espresso ritenendo che: "....ai fini della tutela essenziale di tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, pure quelli degli enti gestori di aree protette".
Ed ancora "le norme di Piano non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, come ben evincesi, d'altro canto, proprio dagli artt. 146 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004, sulla vigilanza ed i controlli per le vicende inerenti ai beni culturali e del paesaggio. Esse costituiscono altresì, perché lo dice l'art. 143, c. 1, lett. g) e h), il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte."
Anche il TAR Catania, ha recentemente espresso analoghe considerazioni sulla stessa materia (sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13), sottolineando che: "...Il Piano paesaggistico in senso stretto non determina alcun impatto sull'ambiente (anzi lo protegge), non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagiona alcuna alterazione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. c del D.Lgs.n. 152/06..." ed ancora "...Il Piano paesaggistico in senso stretto, pur nella misura in cui influenza la pianificazione urbanistica, si limita a tutelare l'ambiente nel suo aspetto visivo e non interferisce sugli ulteriori profili in cui si sostanzia la complessa nozione di ambiente".
In considerazione di quanto sopra esposto, le osservazioni riportate in questo paragrafo sono respinte;
I) l'osservazione 16/CL, sulla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, che applica la direttiva CEE n. 92/43/CEE in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, non si ritiene decisiva ai fini della validità del Piano paesaggistico. Infatti il suddetto Modello metodologico procedurale della VAS, al punto 2.9, richiama quanto già esplicitato nell'art. 10, comma 3 della legge n. 152/2006 e s.m.i., ovvero che: "La VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.";
L) con riferimento alle lamentele, adombrate da gran parte delle osservazioni e più specificatamente trattate dalle seguenti opposizioni (27/CL, 65/CL, 1/MI, 2/MI, 3/MI, 4/MI, 5/MI, 6/MI, 7/MI; 8/MI, 9/MI, 1/NI, 2/NI, 3/NI, 4/NI, 5/NI, 7/NI, 8/NI, 1/EE.VV.), con le quali vengono censurate le disposizioni del Piano paesaggistico ritenute invasive o pervasive rispetto alla disciplina urbanistica riservata all'amministrazione comunale, deve al contrario farsi presente che le disposizioni del Piano tendono a introdurre, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio, allo scopo, oltre che di tutelare il paesaggio, di assicurare la certezza del diritto. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due materie intercorra una relazione strettissima, non essendo possibile governare il territorio senza tenere conto della rarità delle risorse naturali, della necessità di preservare la biodiversità e per uno sviluppo ecosostenibile.
Peraltro, lo stesso codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce al Piano paesaggistico il valore di piano di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dallo stesso dettate. Per questi motivi le osservazioni sopra riportate vengono respinte;
M) con riferimento ai motivi contenuti nelle opposizioni 11/CL, 65/CL, 60/SC, 1/SU e 2/SU e riguardanti le tematiche relative alla individuazione delle aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico, la Speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, così come è desumibile dei relativi verbali di cui all'allegato B facente parte del presente decreto, ha ritenuto necessario adeguare il Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta alle più recenti disposizioni impartite dallo stesso Dipartimento regionale dei beni culturali, con note prot. n. 25979 del 25 maggio 2011 e n. 18295 del 4 aprile 2012 con cui, così come disposto dall'art. 142 lettera g) del D.Lgs. n. 42/04, l'Inventario forestale siciliano, adottato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e redatto dal Comando forestale siciliano, è stato individuato quale strumento di riferimento per la determinazione del bene paesaggistico "bosco".
Rispetto alle altre categorie di beni menzionati nell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04, infatti, quella dei boschi è la più complessa giacché l'uso, da parte del legislatore, della formula "territori coperti da boschi", si riferisce oltre che ai boschi veri e propri anche a territori non più boscati, a boschi in fase di estinzione e riproduzione e ad aree di prebosco utili alla salvaguardia del bosco stesso.
Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il legislatore nazionale ha fornito la definizione normativa di bosco, sancendo, tra l'altro, l'equiparazione dei termini bosco, foresta e selva e ha demandato alle regioni il compito di definire il concetto di bosco, per i territori di loro competenza.
Nella Regione siciliana, dove vige la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., di natura urbanistica e finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale e alla tutela della vegetazione, ai fini dell'individuazione delle aree boscate tutelate ex lege occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel decreto legislativo n. 227/2001, in quanto richiamata dall'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per la delimitazione fisica dei "boschi", la cui identificazione e tutela è elemento indispensabile della pianificazione paesaggistica, il Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali e I.S. - Servizio 8 Pianificazione paesaggistica - ha ritenuto, per ovvie ragioni di coerenza, di dover fare riferimento all'Inventario forestale regionale, redatto dal competente Corpo forestale, (approvato con D.P.R.S. n. 158/2012) nel cui ambito sono state delimitate le aree tutelate ex lege dal codice.
Diversi sono conseguentemente gli effetti che ne discendono e che le due distinte norme espressamente prevedono: mentre la legge regionale n. 16/96, a salvaguardia dei boschi, dispone l'inedificabilità delle zone boschive e delle fasce di rispetto, dall'articolo 142 del codice discende esclusivamente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutti gli interventi da eseguirsi in quel determinato territorio, stante che i boschi costituiscono una delle componenti del paesaggio, la cui tutela richiederà forme e prescrizioni diverse da quelle necessarie per le altre componenti.
Tenuto conto di quanto sopra, il D.Lgs. n. 227/01, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale n. 16/96 e s.m.i., non genera fasce di rispetto delle aree boscate e pertanto decadono i motivi di alcune osservazioni nel merito.
Viene chiarito infatti che la fascia di rispetto di cui alla legge regionale n. 16/96 non è da ritenersi "bene paesaggistico" e quindi non può essere né considerata né cartografata come tale nella redazione del Piano paesaggistico, mentre la sua rilevanza tecnico-amministrativa è legata esclusivamente alla natura urbanistica di cui alla medesima legge regionale n. 16/96 e s.m.i.;
N) Con riferimento alla contestazione contenuta in alcune osservazioni (1/MI, 2/MI, 3/MI, 4/MI, 5/MI, 6/MI, 7/MI; 8/MI, 9/MI ) secondo cui l'adozione del Piano ha seguito un iter difforme dalle procedure previste dal D.Lgs. n. 42/04, soprattutto per quanto riguarda una carente istruttoria per la perimetrazione e prescrizione dei vincoli e la mancata consultazione dei comuni in seno alla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, va rilevato che tali contestazioni non trovano valido fondamento in quanto le Commissioni provinciali vengono istituite per l'apposizione di vincoli paesaggistici secondo quanto previsto dal comma 1 dell' art. 137 del D. Lgs. n. 42/04 "... con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136".
Al contrario per i Piani paesaggistici ci si avvale più specificatamente di una Speciale commissione, di cui all'art. 24 del suddetto regio decreto poiché, come già detto precedentemente, in assenza di specifiche norme regionali, come nel caso della Regione siciliana, l'art. 158 del D.lgs. n. 42/04 espressamente prevede che fino all'approvazione di apposite disposizioni regionali di attuazione dello stesso, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R.D. n. 1357 del 3 giugno 1940.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, nel recepire l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, ha istituito con il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale commissione (di cui al D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001), al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato- Regioni del 2001.
In ogni caso i comuni, così come si è avuto modo già di esplicitare, hanno avuto la possibilità di fornire i propri contributi in fase concertativa del procedimento pre - adozione del Piano e successivamente con le osservazioni presentate dopo l'adozione dello stesso, contributi che ove ritenuti assentibili, in quanto compatibili con la tutela dei beni paesaggistici, da parte dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, sono parte integrante del presente decreto.
Per questi motivi si ritiene di non dovere accogliere tali profili di censura.
O) con riferimento alle contestazioni rappresentate dalle seguenti osservazioni (4/CL, 5/CL, 12/CL, 18/CL, 19/CL, 20/CL, 21/CL, 22/CL, 35/CL, 37/CL, 39/CL, 40/CL, 42/CL, 43/CL, 48/CL, 49/CL, 50/CL, 52/CL, 53/CL, 54/CL, 55/CL, 56/CL, 57/CL, 58/CL, 59/CL, 60/CL, 62/CL, 64/CL, 3/SC, 4/SC, 5/SC, 6/SC, 7/SC, 13/SC, 14/SC, 27/SC, 28/SC, 29/SC, 31/SC, 32/SC, 33/SC, 37/SC, 48/SC, 51/SC, 53/SC, 54/SC, 16/SE, 49/SE), relative al mancato recepimento del Piano regionale delle Cave, e l'osservazione 3/RI, secondo la quale il Piano si pone in netto contrasto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 sulle fonti rinnovabili che attribuisce a tali opere carattere di pubblica utilità, si ritiene che esse non determinano l'invalidità del Piano.
Invero, entrambe le questioni, sottintendono che il Piano, non tenendo conto di tali strumenti normativi e di settore, abbia omesso di effettuare la necessaria comparazione tra diversi interessi pubblici confliggenti. E' stato sull'argomento più volte chiarito che la valutazione rimessa alla competenza degli organi tecnici appartenenti alla materia dei beni culturali è limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievoli) sul bene protetto delle eventuali attività antropiche volte alla trasformazione del bene stesso con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interessi in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine di riconoscere ed affermare la prevalenza e la maggiore meritevolezza di tutela dell'interesse, ad esempio, a realizzare un'opera pubblica o di pubblica utilità in luogo di quello alla conservazione del bene culturale. Ciò atteso che la gerarchia tra le categorie di interessi, a livello tecnico-amministrativo, è già stabilita "a monte" dalla Costituzione e dalla legge di settore, nel senso della necessaria prevalenza dell'interesse culturale alla tutela. Il rango costituzionale dell'interesse culturale mantiene il suo rilievo in tutta l'attività svolta dall'Amministrazione dei beni culturali sia in fase di individuazione che di gestione dei beni da proteggere e salvaguardare, poiché richiede che la ponderazione volta a sancire la prevalenza degli interessi antagonisti venga effettuata a livello politico-amministrativa nella sede di vertice propria del confronto tra le amministrazioni che si contrappongono in concreto.
Proprio sui due argomenti in questione, in particolare, l'Amministrazione regionale dei beni culturali è già da tempo impegnata, insieme alle amministrazioni competenti, a definire scale di valore che consentano di individuare possibili soluzioni per la rielaborazione del Piano regionale dei materiali di cava come disposto dalla legge regionale n. 127/1980 e dell'individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in applicazione dell'art. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 191/2011;
P) le osservazioni 1/MI, 2/MI, 3/MI, 4/MI, 5/MI, 6/MI, 7/MI; 8/MI e 9/MI lamentano che nel Piano non si sia tenuto conto in fase prescrittiva di quanto disposto dall'art. 154 del D.Lgs. n. 42/04 in ordine ai colori dei prospetti delle abitazioni. Il rilievo non è pertinente, perché quanto disposto dal comma 1 del suddetto articolo si riferisce alle autorizzazioni di cui all'art. 146 del medesimo decreto legislativo e non anche ai Piani paesaggistici. Rimangono in ogni caso salve le facoltà del Soprintendente di ordinare, nell'ambito delle aree tutelate, che alle facciate degli edifici sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
Q) con riferimento alle osservazioni 1/CL e 3/CL, le quali propongono una nuova perimetrazione del geotopo individuato dal Piano e denominato "Serre di Santa Rosalia" con l'intenzione di limitare il livello di tutela 3 al solo crinale della serra e ricondurre ad un livello di tutela 1 le restanti parti, si conferma che la suddetta area, censita e classificata come biotopo e geotopo nella scheda "09-17- SSR" allegata al Piano, rappresenta un elemento naturale di notevole interesse ambientale. Essa fa parte geologicamente della serie "gesso solfifera"; i versanti sono interessati da vegetazione naturale che si integra con la formazione rocciosa (calcare) dando vita ad un contesto di grande valore paesaggistico. Per tali motivi dette osservazioni non appaiono meritevoli di accoglimento;
R) con riguardo alle osservazioni nn. 31/SC e 47/SC tendenti ad eliminare la tutela di livello 1 dell'area denominata "Serra dei Gessi" ricadente nel paesaggio locale 5, ferme restando le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni di cui al successivo punto sub c), non si accolgono le istanze, in quanto tali aree, così come descritte nella relativa scheda "05-05-SG" allegata al Piano, sono parte integrante del Biotopo "Serra dei Gessi" a protezione del complesso roccioso di interesse naturale e paesaggistico;
S) quanto alle osservazioni nn. 10/CL e 65/CL, ricadenti nel territorio comunale di Caltanissetta in c.da Sabucina e Monte Sabucina, paesaggio locale 9, non si accoglie quanto richiesto, perchè le aree oggetto delle osservazioni, che rientrano nel contesto paesaggistico denominato "Paesaggio naturale/seminaturale dei sistemi ambientali e di aree e siti di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale" risultano caratterizzate da una compresenza, oltre che degli aspetti archeologici di cui al D.A. n. 3480/1977, di elementi paesaggistici (D.A. n. 7732/1995 "Media Valle del Salso o Imera meridionale") e ambientali e naturalistici (Biotopo di cui alla scheda "09-09-MS" allegata al piano), che giustificano pienamente il previsto regime normativo di livello 3 ad essa applicato.
Pertanto la presunta contraddizione, in particolare rilevata dall'osservazione 10/CL, circa la possibilità di edificare (secondo quanto previsto per la zona B - vincolo indiretto - del succitato decreto di vincolo archeologico) rispetto al regime normativo applicato dal piano all'area in questione che preclude tale possibilità, risulta superata dalla presenza dei valori paesaggistici sopra evidenziati;
T) le lamentele poste dalle osservazioni 29/CL, 69/CL e 65/CL del comune di Caltanissetta, circa la penalizzazione a cui sarebbero posti i terreni e le aree su cui insistono le zone residenziali e produttive ricadenti nella dorsale costituita da via Due Fontane, Babaurra, SS. 640 e via S. Spirito, compresi il villaggio S. Barbara e la c.da S. Filippo Neri per la presenza in tale zona del livello di tutela 1, sono da ritenersi infondate in quanto le suddette aree sono comprese in un più ampio territorio, sottoposto al decreto di vincolo paesaggistico denominato "collina di S. Elia e aree circostanti", che si estende tra Caltanissetta e S. Cataldo, il quale riveste la caratteristica di città diffusa, dove sono presenti fabbricati con tipologie d'uso e costruttive molto diversificate tra di loro. Il mantenimento del livello di tutela 1 risulta pertanto necessario, per orientare gli interventi verso una corretta impostazione progettuale nel rispetto del paesaggio tutelato;
U) le osservazioni 33/CL e 34/CL, orientate a contestare il livello di tutela 2 posto dal Piano nelle c.de Musta e Yaculia nel comune di Caltanissetta, sono da considerarsi non accoglibili. Le zone in argomento sono fortemente caratterizzate dalla ruralità del paesaggio, dove ancora si scorge l'aspetto dell'ambiente naturale. E' presente, infatti, una vegetazione autoctona che da sempre ha identificato il paesaggio interno della Sicilia. Tale vegetazione, fondendosi con la morfologia e gli affioramenti di roccia calcarea presenti nel territorio, genera senz'altro un aspetto unico.
Il paesaggio della zona è anche pervaso da costruzioni rurali semi abbandonate, verso le quali l'indirizzo del Piano è volto al recupero e alla valorizzazione.
Il mantenimento del livello di tutela 2, quindi, appare confacente, anche al fine di incentivare attività legate al turismo rurale;
V) per quanto riguarda l'area denominata Dolina Furiana, sulla quale si inseriscono le osservazioni nn. 61/CL e 65/CL, entrambe tendenti a contestare il livello di tutela 3 ivi presente per mancanza dei necessari requisiti paesaggistici, si conferma che tale territorio, classificato quale area di notevole interesse naturalistico e ambientale (cfr. scheda "09-06-DF" dell'allegato Biotopi e geotopi), è costituito da un sistema carsico completo di notevole interesse geomorfologico, caratterizzato, anche, da un aspetto rurale di particolare valore ove si mantiene ancora intatto l'equilibrio tra l'ambiente ed attività antropiche. Le eccezioni sollevate non vengono, pertanto, accolte;
Z) con riferimento ad alcuni punti posti con l'osservazione del comune di Caltanissetta, di cui all'osservazione n. 65/CL, si ritiene che:
- la modifica dell'art. 20 delle norme di attuazione del Piano al fine di consentire alle aree agricole, limitrofe a quelle sottoposte a livello di tutela 3, di disporre nel computo dei parametri urbanistici anche di tali aree, risulta ininfluente, sia perché le attuali prescrizioni generali previste dal suddetto articolo non incidono in alcuna maniera sull'argomento, sia perché non è compito del Piano definire tale questione;
- le richieste di introdurre nelle norme del Piano, al fine di garantire una tutela uniforme del paesaggio, la possibilità di rinviare ad un successivo regolamento attuativo tutti quegli aspetti tecnico-tipologici riguardanti la nuova edificazione e le relative finiture e di specificare le prescrizioni relative al punto 2) del paesaggio locale 8 che riguardano le zone C1 e C2 destinate ad edilizia rada a villetta, non vengono accolte, in quanto non è compito del Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta indicare tipologie e forme del costruito, né, tanto meno, entrare in specifiche tecniche che attengono a questioni riguardanti la materia urbanistica ovvero agli apprezzamenti di inserimento paesaggistico dei singoli interventi la cui valutazione, caso per caso, è rinviata alla Soprintendenza. Per tali motivi le attuali prescrizioni nelle aree edificabili comprese nelle zone territoriali omogenee "C" riportate al paesaggio locale 8 delle norme di attuazione del Piano e riguardanti il "Paesaggio della città-diffusa e della villeggiatura suburbana di S. Elia, Babaurra, Due Fontane" risultano eccedenti le indicazioni cui il Piano deve riferirsi e dovranno pertanto essere eliminate. Viene quindi cassato dalla normativa del Piano il secondo comma del contesto paesaggistico "Paesaggio della città-diffusa e della villeggiatura suburbana di S. Elia, Babaurra, Due Fontane" che così recita: "Nelle aree edificabili comprese nelle aree territoriali omogenee "C" del vigente P.R.G. di Caltanissetta, le lottizzazioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- all'interno di ciascun lotto la somma della superficie coperta da costruzioni e di quelle comunque interessate da interventi edilizi (strabelle, terrazze, spazi pavimentati) non può in ogni caso superare il 40% della superficie complessiva del lotto; la restante parte dovrà essere sistemata a verde;
- gli spazi carrabili e le eventuali aree libere destinate a parcheggi privati all'interno dei lotti potranno essere pavimentati con materiali di tipo naturale che rispettino la tradizione rurale (tufo calcareo battuto, misto di cava, rosticci, pietra locale, mattoni di cotto grezzo, ghiaietto sciolto, ecc.). Sono vietate le piastrelle in ceramica;
- non è consentito realizzare tettoie e pensiline metalliche;
- le recinzioni dei lotti su strada dovranno essere costituite da semplici cancellate ancorate a muretti realizzati in pietra locale o in cemento rivestito con pietra locale di altezza massima di cm. 60;
- la recinzione interna al lotto potrà essere realizzata con paletti e rete metallica di colore verde scuro;
- si dovranno limitare i movimenti di terra (sbancamenti, rinterri, ecc.), le eventuali opere di contenimento dovranno essere previste con tecniche che non alterano eccessivamente la morfologia naturale del terreno e che permettono la ricrescita della vegetazione (scarpate naturali, terre armate, ecc.) potrà essere consentito anche l'utilizzo di opere di contenimento tramite gabbioni, piccoli muretti realizzati a secco o rivestiti con pietra locale;
- dovranno essere impiantate essenze arboree ed arbustive autoctone, non potranno essere estirpati alberi ad alto fusto e, qualora sia assolutamente necessario, occorrerà prevedere il reimpianto nelle parti destinate a verde pubblico;
- le nuove costruzioni dovranno essere a due elevazioni fuori terra con altezza massima di sette metri, con tipologia costruttiva semplice, di forma regolare e preferibilmente con copertura a falde inclinate sormontate da coppi siciliani; le costruzioni si dovranno adattare il più possibile alla morfologia del terreno in modo da rispettare gli allineamenti naturali del sito; potranno essere consentiti dei seminterrati dove la morfologia del terreno lo consente; gli intonaci dovranno essere di colore compreso nella gamma delle terre. Le aperture dovranno essere di tipo tradizionale a persiana, in colore verde o marrone, utilizzando preferibilmente il legno, o nei casi di non particolare vulnerabilità percettiva, l'alluminio preverniciato di colore idoneo;
- le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna;
- i porticati, le verande e i pergolati, la cui superficie non deve superare il 50% di quella massima ammissibile, dovranno essere realizzati con sostegni di travature in legno, in muratura intonacata o in pietra;
- sui versanti più acclivi con pendenza superiore al 30%, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento, non sono consentite nuove costruzioni;
- qualora all'interno del lotto sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, dovrà essere privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative e alla costruzione di nuovi corpi.";
- la richiesta di utilizzare a parcheggio l'area antistante la via Catania ed inserita nel vincolo archeologico, non risulta pertinente con le norme del Piano, bensì si ritiene che abbia a che fare con le previsioni definite dal relativo provvedimento di vincolo archeologico, al quale, tra l'altro, lo stesso Piano rinvia;
- sia ininfluente la richiesta di recepire nelle norme del Piano la normativa della variante generale del P.R.G. per le zone EF che ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica, in quanto il livello di tutela ivi previsto risulta compatibile con la destinazione urbanistica di dette aree;
- la ridefinizione dell'art. 26 delle norme di attuazione del Piano volta a non estendere il richiamo all'art. 152 del D.L.gs. n. 42/04 anche per le opere di manutenzione o comunque eseguite su opere esistenti, comprendenti sia edifici che infrastrutture, non la si può accogliere perché, fermo restando il principio di cautela che informa detta prescrizione, la suddetta richiesta non risulta congruamente motivata;
- la modifica proposta dell'art. 27 delle norme di attuazione del Piano riguardante l'attività estrattiva risulta ininfluente, in quanto le attuali previsioni poste con la norma in oggetto consentono già la prosecuzione di tale attività per le cave esistenti nei limiti previsti dall'autorizzazione rilasciata;
AA) con riferimento all'osservazione 2/CF, riguardante il contesto paesaggistico caratterizzato da un paesaggio ambientale di interesse naturale e naturalistico legato alla presenza dei Biotopi di "Rocca Grande e Serra dei Morti" e di "Serra del Palco" (Schede "04-10RG&Sm" e "04-03- SPa"
allegate al Piano), la relativa richiesta di modificare in tali luoghi il livello di tutela da 3 a 1, finalizzata al solo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva di una cava di sabbia nell'area di proprietà del richiedente, non viene accolta, in quanto tali contesti si caratterizzano per le peculiari emergenze geomorfologiche che con la presenza delle formazioni gessose, argillose e sabbiose attribuiscono al territorio una forte connotazione. Rimane implicito, come già detto per analoghi casi, che il proseguimento dell'attività estrattiva delle aree interessate a cava è consentito limitatamente all'autorizzazione rilasciata, a scadere della quale non sono più concessi dal punto di vista paesaggistico ulteriori rinnovi e ampliamenti;
AB) per quanto riguardano i punti indicati dal comune di Delia con l'osservazione 1/DE, essi non sono accoglibili per le seguenti ragioni:
- la richiesta di ampliare l'area sottoposta dal Piano ad un livello di tutela 2 anche alla porzione posta a sud della zona Castellaccio, ove sono ubicati tre mulini ad acqua, risulta ininfluente, in quanto i suddetti mulini sono già sottoposti a tale livello di tutela;
- l'eliminazione del vincolo di livello di tutela 2 nella zona Monserrato a nord-est del territorio comunale non è condivisibile in quanto l'area, individuata nelle schede analitiche allegate al Piano, risulta caratterizzata da valenze ambientali e paesaggistiche che giustificano tale regime normativo;
- l'istanza di far coincidere il perimetro del centro storico individuato dal Piano con quello già definito nella redazione in itinere della revisione del vigente P.R.G, non è pertinente, in quanto la perimetrazione di tutti i centri storici della provincia di Caltanissetta effettuata dal Piano risulta essere frutto di un'analisi puntuale condotta sulla base di uno studio storico del territorio come evidenziato dalle relative schede. La rilevanza di tale aspetto, già
messo in luce dalle linee guida del PTPR, implica l'adeguamento dei P.R.G. alle risultanze del Piano paesaggistico e non viceversa. In ogni caso la questione, su cui verte anche l'osservazione 1/VL del comune di Villalba, è da rinviare alla fase di adeguamento dello strumento urbanistico dopo l'approvazione, introdotta con il presente decreto, del Piano;
AC) con riguardo all'osservazione 1/MR presentata dal comune di Marianopoli, dalla verifica effettuata sulla zona cimiteriale e su c.da Noce, il perimetro di vincolo paesaggistico, coincidente con l'area caratterizzata da valenze ambientali, naturali e naturalistiche legate alla presenza dei Biotopi "Rupi di Marianopoli" e "Calanchi Dilena" (schede "06-01-RP" e "06-07 Cdi" allegate al Piano), esclude di fatto pertinenze edilizie e infrastrutturali, intervenendo, invece, su aree a vocazione agricola il cui utilizzo non configge con il livello di tutela 3 posto dal Piano. In ogni caso la verifica dei confini delle aree tutelate effettuata sulla base delle considerazioni espresse al successivo punto sub a), danno una lettura più precisa di quanto sopra esposto e, pertanto, le eccezioni sollevate dal comune risultano ininfluenti;
AD) per quanto attiene alle osservazioni 1/MI, 2/MI, 3/MI, 4/MI, 5/MI, 6/MI, 7/MI, 8/MI, 9/MI, nelle parti in cui vengono evidenziati nel territorio di Milena errori del Piano, che, secondo i ricorrenti, avrebbero falsato gli studi e le medesime conclusioni, conducendo a ritenere nullo l'atto di pianificazione, si evidenzia che tali presunte inesattezze, che da una più attenta verifica non si è avuto modo di riscontrare, riguarderebbero per lo più descrizioni la cui refluenza sulle scelte operate dal Piano risulta del tutto ininfluente. Del resto tali riferimenti investono, in modo particolare, un ambito paesaggistico tutelato dal Piano con un livello di tutela 1, quindi privo di particolari limiti prescrittivi, e riguardano una porzione di territorio già dichiarata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di notevole interesse pubblico con lo scopo di salvaguardare i Villaggi "Robbe" disposti attorno all'abitato centrale, a baluardo di una cultura rurale che ha generato un'impianto urbanistico sparso sul territorio attorno un nucleo abitativo. Pertanto rimangono congrui e pertinenti gli studi effettuati dal Piano ed inaccoglibili le suddette eccezioni;
AE) con le osservazioni 1/MU e 2/MU, entrambe proposte dal comune di Mussomeli, si contesta il livello di tutela 3 imposto dal Piano su un'area attorno al Castello chiaramontano e della quale viene chiesto il ridimensionamento nei limiti indicati dal vigente P.R.G. Al riguardo le analisi condotte dal Piano per l'individuazione di un'area che garantisca l'integrità del paesaggio e del panorama che si gode dall'altura dello sperone roccioso dove si erge il castello risultano tecnicamente congrue e confacenti allo scopo. Si ribadisce, d'altronde, l'assoluta rilevanza culturale e paesaggistica del sito e del suo intorno, quali elementi di primaria importanza a livello regionale e per i quali necessitano importanti azioni di tutela e valorizzazione che l'attuale assetto posto dal vigente strumento urbanistico non garantiscono. Pertanto l'eccezione presentata dal comune ricorrente non viene accolta;
AF) si ritiene di non poter con il presente provvedimento dare seguito alle richieste avanzate con le osservazioni 2/GE, 8/GE e 9/GE tutte incentrate sulla proposta di estendere la tutela paesaggistica a nuove aree. Questo aspetto è specificatamente regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 139 e segg. del D.Lgs. n. 42/04. Le procedure ivi descritte, tra l'altro utilizzate dal Piano per le ulteriori aree specificamente individuate a termini dell'art. 136 (cfr. art. 134 lett.c), prevedono che alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area si provveda con la sua pubblicazione agli albi pretori comunali dalla cui data si avvia la cosiddetta fase partecipativa, entro cui i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti (cfr. 5° comma, art. 139). E'
proprio durante questa fase che viene pertanto posta in essere la fase di partecipazione, in cui tutti i soggetti interessati possono prendere visione delle nuove aree sottoposte a vincolo paesaggistico presso i comuni, la Provincia regionale e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio ed entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, possono produrre osservazioni e documenti alla stessa Soprintendenza e al Dipartimento regionale dei beni culturali.
E' del tutto evidente che le suddette procedure sono riferite ad una fase propositiva e non approvativa, come nel caso del presente decreto. Tali considerazioni sono da estendersi anche alla richiesta del comune di Serradifalco (15/SE) con riferimento alla c.da Banduto. Acquamara;
AG) con riferimento alle osservazioni 3/NI e 8/NI, per la parte in cui si lamenta che, travisando l'effettivo stato dei luoghi, il Piano ha di fatto annullato le previsioni per la realizzazione di un'area ASI, già destinata a zona D5 dal vigente P.R.G. di Niscemi, ubicata nella parte nord-occidentale del territorio comunale in adiacenza alla S.S.
117/bis Gela-Catania, si conferma che l'area in specie è interessata dal Biotopo di Lago Cimia di cui alla relativa scheda "13-05_LCi" allegata al Piano. Da un'attenta verifica l'area, su cui sarebbe prevista la zona industriale, risulta tuttora non interessata da alcuna attività antropica e comprende di fatto le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, meglio descritte nella suddetta scheda, che hanno indotto all'attribuzione del livello di tutela 3. Pertanto le suddette istanze non vengono accolte;
AH) non vengono accolte le osservazioni 1/RS e 2/RS, entrambe nel territorio di Resuttano, considerato che la prima risulta essere non pertinente, in quanto il livello di tutela 2 proposto per un'area in c.da Marina Principe non confligge con l'istanza avanzata dal ricorrente, mentre la proposta avanzata dal comune contrasta con la realtà dei luoghi e con i livelli di tutela ivi indicati che, per l'appunto, vengono confermati;
AI) le osservazioni del comune di San Cataldo (60/SC) riguardanti in particolare: la zona posta a sud-est dell'abitato di San Cataldo, contrada Bosco e contrada Palo, non vengono accolte per i seguenti motivi:
- la richiesta di riperimetrazione dei vincoli paesaggistici insistenti nella zona posta a sud-est dell'abitato di San Cataldo non è accoglibile, in quanto l'area, interamente definita da un livello di tutela 1, è sottoposta in parte a tutela ope legis ex art. 142 del Codice e in parte per effetto del vincolo paesaggistico di cui al D.A. n. 5471 del 4 marzo 1996, le cui motivazioni e perimetrazioni rimangono tuttora valide;
- per quanto invece attiene a contrada Bosco, l'area risulta tutelata per la presenza di aree boscate così come previste dall'art. 142, lett. g), del Codice e, nel Piano adottato, anche delle cosiddette fasce di rispetto boschivo discendenti dalla legge regionale n. 16/96 e s.m.i.. Su tali questioni si rinvia al precedente punto sub M). L'interesse dell'area è anche legata alle ex miniere di sali potassici e dovrà essere pertanto salvaguardata attraverso la tutela dei beni già individuati dal Piano come beni isolati e riportati nelle relative schede e cartografie (Miniera San Cataldo, Villaggio e Miniera Bosco, Miniera Rabione, Miniera Stincone, Miniera Apaforte);
- le caratteristiche, infine, di contrada Palo sono testimoniate prevalentemente da presenze botaniche di interesse regionale (cfr scheda"05-10-BP" allegata al Piano). Il vincolo intende quindi tutelare il biotopo costituito da una valletta ubicata a nord delle strutture della Miniera Palo, nella quale risiede, tra l'altro, una rarissima componente orchidologica di notevole interesse biogeografico. Pertanto non viene accolta l'eccezione sollevata dal comune, mantenendo l'area tutelata e il suo livello di tutela.
Per identiche ragioni si rigettano le osservazioni 23/SC e 24/SC;
AL) per quanto riguarda le osservazioni 40/SC, 46/SC e 59/SC riguardanti la località Babaurra, ancorché vaghe e molto generiche, non si accolgono, ferme restando le motivazioni di accoglimento di cui al successivo sub h), per la loro palese infondatezza;
AM) con riferimento all'osservazione 1/SO del comune di Sommatino, si ritiene che la progettata area produttiva non possa essere considerata compatibile con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto che il Piano intende tutelare, connotato dal biotopo Montagna Solfarella, di cui alla scheda "09-15_MSo" allegata al Piano. Con il rigetto dell'istanza del comune, si ritiene tuttavia congruo attribuire il livello di tutela al solo manufatto industriale già esistente, limitatamente alle sue pertinenze;
AN) si rigettano i vari punti delle osservazioni 1/SU e 2/SU, presentate dal comune di Sutera, tendenti ad eliminare ampie aree di tutela. L'affermazione del comune secondo la quale lo sviluppo economico (edilizia) è pregiudicato dalle eccessive aree tutelate, appare del tutto infondato.
Le qualità e le potenzialità che offre il territorio, dal punto di vista culturale e paesaggistico (Monte S. Paolino, Rocca S. Marco e Spaccata, centro storico ed altre emergenze), sono ben descritte nelle schede analitiche allegate al Piano e conferiscono a tale territorio un'unicità degna di essere valorizzata e incentivata con interventi mirati alla tutela e al recupero dell'ambiente storico culturale, tali da innescare un processo di sviluppo collegato alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali espressi da quel territorio;
AO) con riferimento all'osservazione 1/EE.VV. con particolare riguardo alle eccezioni che lamentano che il Piano:
- abbia rinviato alla discrezionalità talune forme prescrittive come ad esempio quelle riferite ai particolari costruttivi;
- abbia cristallizzato qualunque intervento antropico, avendo in più avuto scarsa considerazione dell'architettura e dell'urbanistica contemporanea;
si ritiene che i suddetti reclami hanno l'obiettivo di rendere il Piano uno strumento propositivo e progettuale.
Ciò contrasta con il principio per cui tale strumento svolga l'esclusiva funzione di dettare regole finalizzate ad un quadro conoscitivo e ad una normativa di riferimento per l'attività di tutela. In più le proposte avanzate dagli ordini ricorrenti pongono il Piano in una posizione subalterna rispetto agli strumenti urbanistici, contrariamente a quanto invece previsto dalla norma generale di cui al D.Lgs. n. 42/04. Quindi il Piano si deve limitare ad indicare norme di tutela avulse da specifiche metodologie progettuali che saranno invece oggetto di approfondimento attraverso successivi approcci culturali e studi di settore, che si rinviano ai soggetti competenti, volti a stabilire le modalità e le tipologie costruttive e architettoniche maggiormente compatibili con l'istanza di tutela e rispetto delle caratteristiche culturali e paesaggistiche degli ambiti e contesti individuati dal Piano. Pertanto gli emendamenti non si ritengono accoglibili.
Risulta, inoltre, infondata l'affermazione secondo la quale il Piano colpisca il settore agricolo sottoponendo gran parte del territorio ad assoluta immodificabilità. Le prescrizioni del Piano, in particolare riferite ai cosiddetti paesaggi agricoli storicizzati, hanno al contrario l'obiettivo di incentivare le produzioni colturali al fine di mantenere le caratteristiche di questi paesaggi modellati dalla sapiente e secolare opera dell'uomo, fondamentale testimonianza culturale del paesaggio rurale siciliano;
AP) le proposte 2/EE.VV. della Società Terna non sono accoglibili, in quanto le opere per la realizzazione dell'elettrodotto 380 kW "Chiaromonte Gulfi - Ciminna" non dovranno interferire con le aree tutelate e configgere con le prescrizioni del Piano, dovendosi nel caso individuare scelte alternative volte a garantire la piena salvaguardia delle risorse paesaggistiche del nisseno. In particolare in località Cozzo Pirtusiddu le opere previste avrebbero un impatto assolutamente negativo sui caratteri di pregio dei valori paesaggistici, geomorfologici ed archeologici, questi ultimi riconducibili a varie epoche (prima età del Bronzo, età romana e tardo antica, età altomedievale);
Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
a) le osservazioni di seguito elencate (4/CL, 5/Cl, 12/CL, 13/CL, 18/CL, 19/CL, 20/CL, 21/CL, 22/CL, 24/CL, 25/CL, 28/CL, 29/CL, 30/CL, 32/CL, 36/CL, 38/CL, 40/CL, 42/CL, 43/CL, 48/CL, 49/CL, 50/CL, 52/CL, 53/CL, 54/CL, 55/CL, 56/CL, 57/CL, 58/CL, 59/CL, 60/CL, 62/CL, 64/CL, 65/CL, 1/MI, 2/MI, 3/MI, 4/MI, 5/MI, 6/MI, 7/MI; 8/MI, 9/MI, 2/RI, 3/SC, 4/SC, 5/SC,, 6/SC, 7/SC, 13/SC, 14/SC, 27/SC, 28/SC, 29/SC, 23/SC, 24/SC, 31/SC, 32/SC, 33/SC, 37/SC, 48/SC, 51/SC, 53/SC, 54/SC, 40/SC, 57/SC, 59/SC, 60/SC, 15/SE, 16/SE, 1/SU, 2/SU, 1/EE.VV.) mettono in rilievo l'inadeguatezza della scala di rappresentazione del Piano paesaggistico, definito su una base in scala 1: 50.000 della cartografia redatta dall'IGM, in quanto tale strumento cartografico non risulta aggiornato all'attuale stato dei luoghi dal punto di vista topografico e non consente una facile lettura delle aree e dei temi proposti dal Piano.
Si ritiene di dover accogliere tale reclamo e pertanto, ferma restando la consultabilità multi scalare del Piano attraverso i sistemi informativi con i quali è stato redatto e i siti istituzionali in WEB GIS dove verrà pubblicato, l'apparato cartografico, che è parte integrante del presente decreto, per gli aspetti riguardanti le componenti del paesaggio, i beni tutelati e i regimi normativi viene rappresentato in scala 1:25.000, utilizzando come supporto la più aggiornata carta tecnica regionale in scala 1:10.000 eseguita dalla Regione siciliana. Ciò comporta che, al fine di assicurare la congruità di tutti i perimetri individuati dal Piano rispetto alla rappresentazione cartografica così come sopra definita, tali confini sono stati oggetto di un'attenta e più accurata verifica;
b) con riguardo ad un'area in c.da Desusino Tenutella nel paesaggio locale 15 interessata da livello di tutela 3, si ritiene di poter accogliere le osservazioni 1/BU e 1/BUbis, in quanto da un'attenta verifica della cartografia di riferimento e dei documenti di analisi e normativi dell'area interessata, essa è parte integrante di un insediamento turistico-ricettivo, autorizzato dalla Soprintendenza antecedentemente alla adozione del Piano paesaggistico. Su detta area, che ricade nel Biotopo "Macconi Desusino" descritto nella scheda "15-03-MDE" allegata al Piano, il suddetto insediamento ha comportato una modifica dei caratteri naturalistici e ambientali caratterizzanti il su richiamato Biotopo. Per tale motivo l'intera porzione, compresa la parte oggetto dell'osservazione - così come perimetrata dalla variante allo strumento urbanistico - viene annessa al limitrofo "paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione antropica" avente livello di tutela 2;
c) con riferimento ad una vasta porzione di territorio di livello di tutela 3 e 1 denominata "Serra dei Gessi" compresa nel paesaggio locale 5 e ricadente nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo ove sono presenti, in particolare, le c.de San Leonardo, Mimiani, Tabita, Gabbara nonché le vie Serra dei Gessi e Beppe Montana del comune di San Cataldo, l'area, ancorché individuata e perimetrata quale Biotopo di cui alla scheda "05-05-SG" allegata al Piano, presenta in effetti, a seguito di un più attento esame, caratteristiche geomorfologiche prevalentemente pianeggianti in cui peraltro insistono attività agricole e insediative.
La discontinuità di questa porzione di territorio rispetto alle caratteristiche geomorfologiche peculiari del citato Biotopo, conduce a distinguere nella fattispecie diversi regimi normativi. In tal senso si mantiene il livello di tutela 3 in corrispondenza dei complessi rocciosi di interesse naturale, individuati e censiti dalla succitata scheda, mentre si muta il livello di tutela da 3 a 2 delle aree meno acclivi e maggiormente insediate (aree a nord delle creste rocciose e l'area della c.da San Leonardo). Si conferma, infine, il livello di tutela 1 della porzione a sud, attestandone il confine su limiti certi rappresentati, ove possibile, da strade e curve di livello nonché dall'esatto perimetro della cava esistente (osservazione n. 55/SC), così come da progetto autorizzato, la cui attività estrattiva potrà proseguire limitatamente all'autorizzazione rilasciata, allo scadere della quale non sarà possibile un ulteriore rinnovo ed ampliamento. Di livello di tutela 1 saranno anche eventuali aree ricadenti nel Biotopo "Serra dei Gessi" e definite Zone "B" dal vigente strumento urbanistico del comune di San Cataldo.
Per quanto sopra, vengono parzialmente accolte le richieste avanzate con le osservazioni 2/CL, 6/CL, 8/CL, 12/CL, 18/CL, 19/CL, 20/CL, 21/CL, 22/CL, 24/CL, 25/CL, 40/CL, 41/CL, 42/CL, 43/CL, 44/CL, 45/CL, 46/CL, 47/CL, 48/CL, 49/CL, 50/CL, 52/CL, 53/CL, 54/CL, 55/CL, 56/CL, 57/CL, 58/CL, 59/CL, 60/CL, 62/CL, 64/CL, 3/SC, 4/SC, 5/SC, 6/SC, 7/SC, 13/SC, 14/SC, 27/SC, 28/SC, 29/SC, 32/SC, 33/SC, 37/SC, 48/SC, 51/SC, 53/SC, 57/SC.
Per le medesime ragioni si accolgono le richieste riguardanti l'area in argomento delle osservazioni presentate dai comuni di Caltanissetta (65/CL) e di San Cataldo (60/SC), nonché dall'Associazione tecnici professionisti sancataldesi (61/SC);
d) per quanto riguarda un'ampia zona del paesaggio locale 9 definita dal contesto paesaggistico "Paesaggio naturale/seminaturale dei sistemi ambientali e di aree e siti di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale" denominato Grotta d'Acqua ricadente tra i comuni di Caltanissetta e Serradifalco e comprendente le c/de Giulfo, Grotta D'Acqua, Roccella, Cusatino, Gaddira, Gebbie, Santa Rosalia, a cui afferiscono numerose osservazioni recanti identiche considerazioni di lamentela a seguito dell'imposizione su tale contesto di un regime normativo di livello di tutela 3, si determina quanto segue.
Tale regime normativo il Piano lo fa discendere dalla presenza nell'intera area di caratteri naturali e geomorfologici diffusi e meglio descritti nella scheda "09-14-GdA" del Biotopo "Grotta d'Acqua" allegata al Piano. Da un più attento esame dell'area in argomento si rileva, in effetti, una certa complessità di elementi morfologici e tipologici che porterebbero a distinguere in tale porzione di territorio gli aspetti cosiddetti naturalistici da quelli che connotano invece un territorio prettamente agricolo, a volte caratterizzato da insediamenti anche di tipo produttivo.
Pertanto, confermata la tutela su tutta l'area secondo la perimetrazione individuata dalla scheda "09-14-GdA" del Biotopo "Grotta d'Acqua" allegata al Piano, vengono distinte al proprio interno le aree in cui permane il livello di tutela 3 e rappresentate dalle aree archeologiche, di cui ai decreti di vincolo nn. 2829/90 e 5563/94, e dagli affioramenti geologici (gessi e calcari) maggiormente evidenti e meglio individuati nelle tavole 14 degli elaborati grafici facenti parte integrante del presente decreto, e le restanti parti che assumeranno invece il livello di tutela 2 per le loro caratteristiche prevalentemente rurali.
Sulla base delle suaccennate considerazioni, le osservazioni di seguito elencate (4/CL, 5/CL, 7/CL, 9/CL, 14/CL, 15/CL, 26/CL, 31/CL, 32/CL, 35/CL, 36/CL, 37/CL, 38/CL, 1/SE, 2/SE, 3/SE, 4/SE, 5/SE, 6/SE, 7/SE, 8/SE, 9/SE, 10/SE, 11/SE, 12/SE, 13/SE, 14/SE, 16/SE, 17/SE, 18/SE, 19/SE, 20/SE, 21/SE, 22/SE, 23/SE, 24/SE, 25/SE, 26/SE, 27/SE, 28/SE, 29/SE, 30/SE, 31/SE, 32/SE, 33/SE, 34/SE, 35/SE, 36/SE, 37/SE, 38/SE, 39/SE, 40/SE, 41/SE, 42/SE, 43/SE, 44/SE, 45/SE, 46/SE, 47/SE, 48/SE, 49/SE) vengono parzialmente accolte secondo le modifiche meglio individuate nelle tavole 14 degli elaborati grafici facenti parte integrante del presente decreto per la parte in cui gli interessi dei ricorrenti ricadono nelle aree di livello di tutela 2.
Vengono, altresì, per la parte riguardante l'area in oggetto, accolte le osservazioni del comune di Caltanissetta (65/CL) e dell'Associazione tecnici professionisti sancataldesi (61/SC) e parzialmente accolte le osservazioni del comune di Serradifalco (15/SE).
Sono ritenute ininfluenti le osservazioni 17/CL, 23/CL, 30/CL e 51/CL in quanto fanno riferimento ad una porzione del territorio di Grotta d'Acqua non sottoposta a tutela paesaggistica, erroneamente inserita nella cartografia allegata al Piano adottato e sulla quale si è provveduto con il presente provvedimento alla relativa correzione.
Sono, infine, parzialmente accolte le osservazioni 39/CL e 68/CL per la parte relativa alle attività estrattive delle aree interessate a cava, il cui proseguimento viene consentito limitatamente all'autorizzazione rilasciata, a scadere della quale non è più consentito alcun altro rinnovo e ampliamento, come, peraltro, previsto dall'art. 44, lett. a) delle norme di attuazione del Piano facenti parte integrante del presente decreto;
e) con riferimento alle osservazioni 13/CL e 28/CL, i cui ricorrenti, proprietari di terreni ed immobili ricadenti in un'area ove esercitano attività estrattiva, chiedono che su tali terreni venga applicato un regime normativo compatibile al proseguimento della loro attività e comunque diverso dall'attuale livello di tutela 3, si ritiene di poter accogliere l'istanza in quanto la zona oggetto delle osservazioni, seppur ricadente in ambiti individuati dal Piano come siti di rilevante interesse paesaggistico e ambientale, è interessata ad attività di cava per l'estrazione di pietra calcarea di pregio (pietra di Sabucina) particolarmente richiesta in ambito edilizio. Pertanto l'intera area di cava, così come perimetrata dal relativo progetto regolarmente approvato, sarà sottoposta ad un livello di tutela 1;
f) le problematiche contenute nelle osservazioni 27/CL e 65/CL, riguardanti le aree archeologiche di c.da San Giuliano nel comune di Caltanissetta, nelle osservazioni 1/SC, 2/SC, 8/SC, 9/SC, 10/SC, 11/SC, 12/SC, 15/SC, 16/SC, 17/SC, 18/SC, 19/SC, 20/SC, 21/SC, 22/SC, 25/SC, 26/SC, 30/SC, 34/SC, 35/SC, 36/SC, 38/SC, 39/SC, 41/SC, 42/SC, 43/SC, 44/SC, 45/SC, 49/SC, 50/SC, 52/SC, 54/SC, 56/SC, 58/SC, 60/SC e 61/SC, riguardanti le aree archeologiche di c.da Vassallaggi e Pizzo Carano nel comune di San Cataldo e nell'osservazione 15/SE, riguardante l'area archeologica di Grotta d'Acqua, tutte sottoposte a seguito di specifici provvedimenti assessoriali a vincolo diretto e indiretto, possono essere parzialmente accolte. Il Piano così come adottato presentava, in effetti, una incongruità fra quanto disposto con il livello di tutela 3 da esso individuato e i singoli provvedimenti di vincolo, in particolare attinenti alle fasce di rispetto (vincolo indiretto) delle medesime aree archeologiche. Infatti i ricorrenti si lamentano di non poter usufruire delle condizioni poste dai suddetti provvedimenti, più estensive dal punto di vista edificatorio e comunque confliggenti con le prescrizioni poste dal Piano. Nella considerazione, pertanto, che nelle aree sottoposte a vincolo indiretto dei casi in specie il massimo livello di tutela 3 viene introdotto senza che siano state rilevate in sede di analisi del Piano motivazioni aggiuntive a supporto di tale determinazione, tali aree assumono il livello di tutela 2 con le prescrizioni e le limitazioni derivanti dai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.
La suddetta problematica dà spunto ad effettuare tutti i necessari adeguamenti per analoghe fattispecie ricadenti nella provincia di Caltanissetta, laddove sono stati riscontrati i presupposti che possano giustificare tale determinazione e dove non intervengano ulteriori limitazioni derivanti dalla compresenza di valori paesaggistici di livello di tutela 3. Per le suddette considerazioni assumeranno il livello di tutela 2 le porzioni di vincolo indiretto delle aree archeologiche di: Serra del Palco e Monte Campanella, località Corvo, Monte Polizzello, località Grotte, Sabucina, Gibil Gabel, Castellaccio, c/da Giulfo, Lannari, di c.da Tinutella Turchiotto, c.da Moddemesi, Monte Desusino, c.da Dessueri, Alzacudella, Sofiana, Monte Bubbonia, Garrasia, c.da Cipolla, Petrusa e Grotticelle-Rinazze, Manfria Monumenti, Piano Camera; Capo Soprano, Molino a vento, Bitalemi, via Catania (Gela);
g) ferme restando le valutazioni di non accoglimento descritte al precedente punto sub V), con riferimento a quanto in particolare indicato dalla osservazione 33/CL, una più attenta verifica dei luoghi in c.da Musta ha fatto rilevare che sull'area oggetto della suddetta osservazione, definita dal vigente P.R.G. come zona A5, il carattere antropico prevale sui caratteri naturali, pertanto si ritiene di potere accogliere la richiesta di portare il livello di tutela da 2 a 1 limitatamente a tale area e mantenere il rimanente contesto al regime normativo originario;
h) in merito alle osservazioni 63/CL e 66/CL, presa visione dell'area di c/da Babaurra sulla quale i ricorrenti chiedono di portare il livello di tutela da 2 a 1, si ritiene di potere accogliere tale istanza, in quanto le suddette aree evidenziano per tale contesto l'eccessiva estensione di territorio individuata con un livello di tutela 2, che comprende anche zone già lottizzate e parzialmente urbanizzate, ricomprese dal P.R.G. di Caltanissetta in zone omogenee C1. Pertanto l'area d'interesse paesaggistico e panoramico di livello di tutela 2 viene circoscritta alla sola zona prossima alla Puntara Babbaurra, secondo le modifiche meglio individuate nelle tavole 14 degli elaborati grafici facenti parte integrante del presente decreto;
i) riguardo all'area di Pizzo Candela e Monte Grottarossa, così come segnalata dal comune di Caltanissetta con l'osservazione n. 65/CL, si rileva dalla lettura della scheda "09-13-PC&MG" dell'allegato al Piano "Biotopi e geotopi" che esistono le condizioni per poter distinguere in tale contesto le caratteristiche geomorfologiche peculiari del citato biotopo rispetto alla restante porzione del medesimo territorio. Ciò conduce ad accogliere parzialmente l'osservazione mantenendo il livello di tutela 3 limitatamente alle emergenze rocciose, così come meglio individuate nelle tavole 14 degli elaborati grafici facenti parte integrante del presente decreto, ponendo, invece, a livello di tutela 2 la rimanente parte del territorio;
l) la contestazione sollevata con l'osservazione 67/CL non è di fatto pertinente, avendo la Soprintendenza di Caltanissetta con la certificazione n. 2980/2009 già evidenziato che le aree interessate non fossero sottoposte a vincolo paesaggistico per effetto della presenza del corso d'acqua denominato" Vallone delle Grazie - Fungirello". In ogni caso viene effettuata la correzione della cartografia allegata al Piano, che per un mero errore grafico non aveva tenuto conto di escludere le Zone omogenee B del P.R.G. di Caltanissetta così come disposto dal 2° comma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04;
m) con l'osservazione 1/CF, riguardante il contesto territoriale descritto nel paesaggio locale 4 del Piano e denominato "Paesaggio naturale/seminaturale del fondovalle di pregio del Fiume Platani", viene lamentato che il livello di tutela 3 confligge fortemente con un'area posta ai lati della SS.189 Valle del Platani per la sua inequivocabile vocazione commerciale e produttiva. Da una più attenta verifica risulta che la suddetta area sia effettivamente in parte compromessa nei sui contenuti paesaggistici per la presenza di stabilimenti industriali che non giustificano tale livello di tutela. Conseguentemente si accoglie parzialmente la richiesta portando l'area limitata dalla porzione ove sono concetrati gli impianti produttivi a livello di tutela 1, così come meglio individuato nelle tavole 14 degli elaborati grafici facenti parte integrante del presente decreto;
n) con riferimento alle osservazioni presentate dal comune di Gela di cui ai numeri di elenco 5/GE, 7/GE e 10/GE, le cui richieste vertono essenzialmente:
- sul sottoporre a regime normativo del Recupero le aree costiere destinate dal vigente P.R.G. a Z.T.O. C3 delle c.de Manfria, Roccazzelle, Punta Secca, Montelungo, Ferro di Cavallo ricadenti all'interno del paesaggio locale n. 15 e poste dal Piano per la quasi totale estensione a livello di tutela 3. A tale riguardo si ritiene di potere accogliere parzialmente l'istanza, infatti i contesti costieri in esame, pur sottoposti al massimo livello di tutela per effetto delle loro caratteristiche ambientali e paesaggistiche rilevabili dalle schede 15-01_PA di Poggio dell'Arena e 15- 02_TM di Torre di Manfria allegate al Piano, nonché per la presenza dell'area SIC ITA050011, contengono al proprio interno comparti densamente edificati del tutto o in parte estranei alle caratteristiche che si intendono tutelare. Vengono pertanto individuate le aree, meglio perimetrate nelle tavole 14 degli elaborati grafici facenti parte integrante del presente decreto, che risultano sottoposte a processi di antropizzazione avanzata su cui porre il regime normativo del Recupero secondo le indicazioni generali poste dalle norme di attuazione allegate al presente provvedimento;
- sulla modifica della perimetrazione della raffineria di Gela da sottoporre ad attività di recupero, che viene accolta così meglio definita nelle suddette tavole 14;
- sulla esclusionee dalle previsioni di tutela del Piano dell'area in località Scavone sottoposta a livello di tutela 3 al fine di consentire il completamento dei lavori del complesso parrocchiale di S. Lucia, in ordine alla quale si procede all'accoglimento secondo le modifiche riportate nelle suddette tavole 14.
Per analoghe ragioni vengono parzialmente accolte le osservazioni 1/GE, 3/GE relative a terreni insistenti sulla suddetta area costiera sottoposta a regime normativo di Recupero. Non vengono al contrario accolte le istanze di cui alle osservazioni 4/GE e 6/GE, in quanto i relativi lotti ricadenti nel medesimo paesaggio costiero mantengono ancora le caratteristiche naturali tipiche di quei luoghi. In particolare i terreni dell'osservazione 6/GE sono in parte limitrofi alle aree archeologiche di Manfria tutelate da specifici provvedimenti;
o) riguardo alle osservazioni 1/NI, 2/NI, 3/NI, 4/NI, 5/NI, 6/NI e 7/NI, relativamente all'area della Riserva naturale regionale "La Sughereta di Niscemi", si ritiene di poterle accogliere parzialmente, riportando nel Piano l'esatto perimetro della Riserva naturale in argomento su cui mantenere il livello di tutela 3 già previsto. La rimanente parte del territorio, coincidente con l'area SIC ITA050007, assume, invece, il livello di tutela 2, essendo connotata per lo più da elementi di carattere rurale e agricolo produttivo;
p) le osservazioni 1/RI, 2/RI e 3/RI, relative tutte all'area ASI di c/da Trabia, possono essere accolte, in quanto nella fase di proposta di Piano tale area era stata sottoposta al livello di tutela 3 che impedirebbe di fatto qualunque sviluppo della zona industriale le cui opere di infrastrutturazione risultano già definite e realizzate. L'area per il suo attuale assetto e la conseguente vocazione a cui è destinata, risulta estranea alle caratteristiche e ai valori paesaggistici del contesto di livello 3 denominato "Fondovalle della Bassa Valle del Salso o Imera meridionale" e, pertanto, viene enucleata da tale contesto limitatamente ai confini di progetto che definiscono l'area ASI ed ad essa viene associato un livello di tutela 1 più congruo con le attività ivi previste.
Ritenuto che si possano accogliere le proposte avanzate dal soprintendente pro-tempore dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, esitate favorevolmente dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, riguardanti i seguenti punti:
- la necessità di includere tra le aree sottoposte a regime di Recupero dal Piano anche la porzione delimitata dai resti di vecchi stabilimenti industriali ubicati all'interno dell'area archeologica di "Bosco Littorio" nel comune di Gela in area demaniale, al fine di consentire un'accurata riqualificazione dell'intera area anche attraverso la ristrutturazione di tali manufatti, volta alla valorizzazione e fruizione dell'area archeologica e secondo un apposito progetto esecutivo;
- la opportunità di sottoporre a livello di tutela 1, a seguito della richiesta avanzata dal comune di Niscemi con nota n. 13538 del 16 settembre 2014 e dei successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici della Soprintendenza, un'area su cui insiste il progetto per la realizzazione di un nuovo depuratore in c/da Gallenti, già appartenente al contesto "Area dei calanchi di Niscemi";
Visto il documento di "coerenza metodologica delle osservazioni e delle verifiche nell'ambito delle attività propedeutiche all'approvazione del Piano" redatto dal competente Servizio del Dipartimento regionale beni culturali e favorevolmente esitato dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, di cui ai relativi verbali allegati al presente atto sub. B, avente l'obiettivo di rendere coerente l'apparato normativo del Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta con le indicazioni e la metodologia di livello generale e regionale, e che si allega al presente atto sub D;
Ritenuto a tale riguardo che occorra:
- rendere coerente l'apparato normativo del Piano paesaggistico di Caltanissetta con i criteri metodologici generali di livello regionale ed in particolare con le modifiche e le integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni dei Piani paesaggistici esitati favorevolmente dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
- dare seguito a direttive e circolari di livello regionale impartite dal Dipartimento regionale dei beni culturali in una fase successiva all'adozione del Piano paesaggistico di Caltanissetta;
- dare seguito ai chiarimenti resi dal medesimo Dipartimento, dopo la fase di adozione dei Piani, su diverse problematiche al fine di eliminare dubbi o equivoci interpretativi;
- dettare esclusivamente un quadro conoscitivo e una normativa di riferimento per l'attività di tutela, eminentemente conservativa, dei valori paesaggistici presenti sul territorio ed eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio, sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Si ritiene, altresì, di non accogliere le modifiche proposte al medesimo apparato normativo dalle osservazioni 65/CL, 10/GE, 61/SC, 1/SU e 2/SU, le quali risultano in parte ininfluenti e in parte non congrue con i criteri metodologici a cui si ispira il Piano. In particolare le modifiche proposte dai comuni di Caltanissetta e Sutera sulle fasce di rispetto boschive definite dalla legge regionale n. 16/96 e dal comune di Gela per le questioni legate all'art. 25 delle norme di attuazione del Piano, risultano, di fatto, assorbite dalle modifiche introdotte dal documento di "coerenza metodologica delle osservazioni e delle verifiche nell'ambito delle attività propedeutiche all'approvazione del Piano";
Ritenuto per le sopra esposte ragioni, di dovere emendare gli articoli delle norme di attuazione facenti parte del Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, precedentemente adottato e pubblicato, secondo i richiami contenuti nel documento di "coerenza metodologica delle osservazioni e delle verifiche nell'ambito delle attività propedeutiche all'approvazione del Piano" di cui all'allegato sub D del presente decreto;
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le relative tavole grafiche e le norme di attuazione, facenti parte del Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta - precedentemente adottato e pubblicato - in conformità con le modifiche accolte e con la nuova articolazione dei contesti paesaggistici di ogni singolo paesaggio locale;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 135 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e all'art 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio della provincia di Caltanissetta, in considerazione dei suoi specifici valori paesaggistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano paesaggistico, redatto ai sensi dell'art. 143 del già citato D.lvo n. 42/04 e s.m.i. e dell'Atto di indirizzo dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, adottato con D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, in conformità al parere reso nella seduta del 15 ottobre 2014 dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità
del paesaggio istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40 e dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;
Ritenuto, inoltre, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico, per il loro cospicuo carattere di bellezze naturali, le aree riportate nel Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta nelle tavole 13 ad esso allegate, definite dall'art. 134, lett. c, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 ed individuate ai sensi del primo comma, lett. d, dell'art. 143 del medesimo decreto, così come modificate a seguito reclami e osservazioni;
Rilevato che l'approvazione del Piano paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del Piano paesaggistico.
Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del Piano paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e della Provincia regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella dei vincoli paesaggistici di cui ai precedenti decreti assessoriali;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonchè dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui al R.D. n. 1357/40 e al D.Lgs n. 42/2004 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettere C e D, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.
A far data dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., tutto l'intero territorio provinciale è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.
Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 296/1964, 2681/1981, 925/1986, 15/1987, 1431/1988, 3154/1988, 442/1989, 2119/1990, 5083/1995, 5082/1995, 7732/1995, 5471/1996, 6051/1997, 5003/2008, 5561/2008, 211/2012, dagli articoli 134, lett. c, e 142 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano paesaggistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano paesaggistico e dai suoi allegati. I suddetti decreti assessoriali sono in tal senso integrati.
Le previsioni del Piano paesaggistico riguardanti l'intero territorio degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta sono comunque cogenti, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e della Provincia regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40 e all'art. 132 del D.Lgs n. 42/2004, agli elaborati grafici del Piano paesaggistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici comunali di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 2015.
PURPURA