
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 5 aprile 2019
G.U.R.S. 26 aprile 2019, n. 18
Modalità applicative del comma 522 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 22 maggio 2009, n. 23, recante "Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia";
Visto il D.P.C.M. del 20 gennaio 2000 "Atti di indirizzo recanti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative";
Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", che, al fine di tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, assicura il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza;
Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità) ed, in particolare, l'art. 1, comma 425;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 n. 57/CSR, in cui è stata individuata la disciplina "Cure Palliative";
Visto il decreto 28 marzo 2013 di modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, con il quale la disciplina "cure palliative" è stata inquadrata nell'area della medicina diagnostica e dei servizi e, contestualmente, sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla predetta disciplina;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010, n. 239/CSR, con il quale è stato approvato il documento concernente le "Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali" nell'ambito della rete di cure palliative e terapia del dolore al fine di garantire l'assistenza palliativa e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il Paese;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, n. 151/CSR [N.d.R. recte: n. 152/CSR], con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;
Visto l'Accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014 n. 87/CSR, con cui sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché le strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e terapia del dolore;
Visto il D.A. 1 settembre 2014, n. 1358 "Programma di sviluppo della rete di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica della Regione siciliana";
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 22 gennaio 2015 (Repertorio atti n. 1/CSR) successivamente rettificato con Accordo del 19 marzo 2015 (Repertorio atti n. 38/CSR), con cui vengono individuati i criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425;
Vista l'Intesa tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 febbraio 2015 (Rep. atti n. 32 CSR) in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;
Visto il decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015, recante "Individuazione dei criteri per la certificazione triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le Reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425;
Visto il D.A. n. 2167 del 2 dicembre 2015 "Organizzazione e sviluppo della rete locale di cure palliative", con il quale la Regione Sicilia, fra altro, in osservanza della legge n. 147/2013 e del D.M. 4 giugno 2015, ha individuato il percorso per il riconoscimento dell'esperienza professionale dei medici privi di specializzazione, idonei ad operare nell'ambito delle reti locali di cure palliative;
Preso atto che la normativa attuale, per i medici che operano nell'ambito delle cure palliative, sprovvisti di specializzazione, assicura la possibilità di sanare esclusivamente la posizione di coloro che hanno lavorato nelle reti di cure palliative precedentemente al dicembre 2013 e che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 147/2013;
Considerato che la verifica ministeriale del 30 novembre 2018 (POCS 2016-2018) evidenzia, rispetto al punto Cure palliative e terapia del dolore, criticità in tutti i setting di erogazione delle cure palliative;
Considerato che la Regione Sicilia è tenuta al rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel s.o. n. 15 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017;
Visto il comma 522 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
Considerato che il predetto comma stabilisce che i medici sprovvisti dei titoli di cui al D.M. 28 marzo 2013, in atto facenti parte delle reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative ed in possesso dei requisiti ivi previsti e certificati dalla Regione competente, possano produrre istanza per la certificazione dei titoli posseduti entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Considerato che, pur con l'applicazione del disposto di cui alla legge n. 145 del 20 dicembre 2018 [N.d.R. recte: legge n. 145 del 30 dicembre 2018], occorre incrementare il numero dei medici da impiegare nel sistema della rete delle cure palliative, e che a tal fine altre regioni hanno posto in essere provvedimenti atti ad individuare soluzioni per assicurare comunque il fabbisogno assistenziale;
Ritenuto prevalente l'interesse pubblico finalizzato a non creare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi a soggetti in particolare stato di fabbisogno assistenziale in coerenza con il principio di cui all'art. 32 della Costituzione;
Considerato che ad oggi non sono stati emanati i decreti interministeriali per l'attivazione di specifici percorsi formativi accademici ovvero per l'aggiornamento di programmi didattici in materia di cure palliative;
Considerato che, alla luce delle predette motivazioni il reclutamento di un numero anche minimo di specialisti dotati delle caratteristiche necessarie per essere inquadrati nei servizi ospedalieri e domiciliari delle cure palliative risulta alquanto difficoltoso;
Decreta:
Per le ragioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, possono produrre istanza per la certificazione dei titoli posseduti, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i medici facenti parte delle reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative, operanti nel territorio della Regione siciliana ed in possesso dei seguenti requisiti:
A) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il servizio sanitario nazionale;
B) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati;
C) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. atti n. 87/CSR).
Ai fini dell'applicazione del presente decreto nel territorio della Regione siciliana, le "Unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate", di cui alla lettera A dell'art. 1, sono quelle accreditate con il S.S.R., ai sensi del D.A. n. 2280/11, recante "Approvazione requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative", e del D.A. n. 0822/12 recante "Integrazione al D.A. n. 2280/11 di approvazione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative".
L'Assessore regionale per la salute con ulteriore provvedimento istituirà una apposita commissione per la valutazione delle istanze in seno al Coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore di cui D.A. n. 1254/18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 3 agosto 2018.
Le istanze dovranno pervenire, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (30 giugno 2020) all'Assessorato regionale della salute.
1. Fino al conseguimento dei titoli previsti dai decreti interministeriali di cui all'art. 8 della legge n. 38/2010 e ss.mm.ii., per l'attivazione dei percorsi formativi accademici ovvero per l'aggiornamento di programmi didattici in materia di cure palliative, considerato il preminente interesse pubblico teso a garantire la continuità nell'erogazione di servizi a soggetti in particolare stato di bisogno assistenziale ed in coerenza con il principio di alta tutela ex art. 32 della Costituzione l'erogazione delle cure palliative da parte delle Aziende del S.S.R. e delle Onlus accreditate potrà essere assicurata da medici, che, pur non in possesso di idonea specializzazione o di certificazione regionale ai sensi della legge n. 147/2013, siano in possesso di adeguata formazione.
2. L'inizio dell'attività dovrà essere preceduto da un periodo di affiancamento, da computarsi in giorni novanta con medici in possesso dei requisiti di legge in servizio presso le strutture del S.S.R. o delle Onlus accreditate.
3. Il numero massimo di medici che potranno essere chiamati ad erogare prestazioni di cure palliative è fissato come segue:
A. Per le Aziende facenti parte del S.S.R., nel 30% del personale medico in organico presso le UU.OO., Servizi e Hospice formalmente incaricati dell'erogazione delle cure palliative;
B. Per le Onlus accreditate con il S.S.R. per l'erogazione delle cure palliative, nel 30% del personale medico impiegato alla data del presente provvedimento.