
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO e SOSTITUITO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 3 agosto 2022, n. 698.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 12 aprile 2019
G.U.R.S. 17 maggio 2019, n. 22
Modifica del D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018, definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO e SOSTITUITO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 3 agosto 2022, n. 698.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013, e s.m.i;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;
Visto il regolamento UE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento UE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, le disposizioni relative alla formazione del personale che opera nel settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, contenute nell'allegato II, capitolo XII;
Visto il regolamento UE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento UE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva n. 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE n. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
Visto il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla dr.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto assessoriale n. 275 del 19 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 9 marzo 2018, relativo alla definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti;
Vista l'ordinanza n. 488/2018 del TAR Sicilia sul ricorso n. 881/18 proposto dall'Ordine nazionale dei biologi, con la quale è stata sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione ed è stata fissata, per la trattazione di merito del ricorso, la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2019;
Visto il ricorso proposto al TAR Catania dall'Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna avverso il decreto assessoriale n. 275 del 19 febbraio 2018;
Visto il ricorso proposto al TAR Palermo dall'Associazione C.A.T. Consulenza e Formazione, con sede in Milazzo, avverso il decreto assessoriale n. 275 del 19 febbraio 2018;
Visto il D.A. n. 1225 del 5 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 20 luglio 2018, con cui l'efficacia del D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018 è stata sospesa ai fini del riesame del provvedimento;
Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 278/01, relativa all'attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l'agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari, da cui si rileva che la formazione di cui all'allegato II, capitolo XII, del regolamento CE n. 852/2004 va intesa in senso lato: una formazione adeguata non comporta necessariamente la partecipazione a corsi di formazione formali. Le competenze e le conoscenze possono essere acquisite anche attraverso l'accesso a informazioni e consulenze tecniche fornite da organizzazioni professionali o dalle autorità competenti, con una formazione adeguata impartita sul posto di lavoro, attraverso manuali di corretta prassi operativa ecc;
Vista la nota prot. n. 158739 del 30 aprile 2018, avente per oggetto "proposta di DM sulla definizione di criteri uniformi per la formazione del personale adibito alla produzione, somministrazione e alla commercializzazione di alimenti" (decreto Balduzzi), con cui la Regione Veneto, nella qualità di soggetto coordinatore interregionale dell'Area prevenzione e sanità pubblica, ha comunicato che la necessità di proporre un decreto ministeriale si ritiene superata, sulla scorta degli indirizzi fomiti dalla Commissione europea con comunicazione n. 2016/C 278/01;
Considerato che i contenuti del decreto n. 275/2018 del 19 febbraio 2018 debbano essere rimodulati alla luce di quanto stabilito dal Coordinamento interregionale dell'Area prevenzione e sanità pubblica, in attesa di una determinazione ministeriale che fornisca indicazioni omogenee da applicarsi su tutto il territorio nazionale;
Considerato che garantire la formazione in materia di igiene alimentare agli addetti alla manipolazione è un preciso obbligo in capo agli operatori del settore alimentare e che gli addetti al controllo ufficiale devono valutare la formazione del personale in relazione al tipo di attività;
Considerato, pertanto, che la formazione prevista al D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018, può essere considerata una formazione di base sulla quale gli operatori del settore alimentare, cui compete la responsabilità della formazione del personale addetto, devono intervenire per garantire, ove necessario, una formazione specialistica, in relazione al tipo di attività;
Ritenuto di dovere procedere, in esecuzione dell'Ordinanza n. 488/2018 del TAR Sicilia sopracitata, al riesame del decreto n. 275/2018 del 19 febbraio 2018;
Ritenuto di dovere rimodulare i criteri per l'individuazione dei formatori, nel quadro di una semplificazione delle attività, evitando la previsione obbligatoria, nell'ambito del gruppo del personale docente di ogni attività formativa, del medico specialista in igiene e medicina preventiva e del medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti di origine animale;
Ritenuto di dovere escludere dall'obbligo formativo previsto dal presente decreto i soggetti in possesso del diploma di Istituto per l'agricoltura (agrotecnici), nonché di prevedere tra i soggetti preposti all'erogazione della formazione per i propri iscritti anche gli Istituti alberghieri, individuando il dirigente scolastico quale il direttore responsabile del corso;
Ritenuto di dovere procedere, nella logica della semplificazione delle attività, ad una modifica dei criteri per la formazione a distanza, consentendo in modalità FAD l'esecuzione del test finale per la valutazione di profitto dei corsi erogati in tale modalità;
Ritenuto, inoltre, di non limitare espressamente al territorio regionale siciliano la validità degli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto, lasciandone la relativa valutazione alle autorità competenti delle altre regioni, qualora coinvolte;
Ritenuto, infine, di spostare al 30 settembre 2019 la data entro la quale i soggetti che erogano la formazione in base alla pregressa normativa regionale sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente decreto;
Ritenuto, infine, di dovere revocare il D.A. n. 1225 del 5 luglio 2018, con cui è stata sospesa l'efficacia del D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018 ai fini del suo riesame;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO e SOSTITUITO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 3 agosto 2022, n. 698.
Il decreto assessoriale n. 1225 del 5 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 20 luglio 2018, con cui è stata sospesa l'efficacia del D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018, è revocato.
Per i motivi di cui in premessa, l'allegato tecnico al decreto assessoriale n. 275/2018 del 19 febbraio 2018 è sostituito dall'allegato al presente decreto.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO e SOSTITUITO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 3 agosto 2022, n. 698.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale della salute.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2019.
RAZZA
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO e SOSTITUITO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 3 agosto 2022, n. 698.
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