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N.d.R.: Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente, si rimanda: per l'anno 2020 all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 4 giugno 2020; per l'anno 2021, all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 30 dicembre 2021, n. 1488 e per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 2 maggio 2019

G.U.R.S. 17 maggio 2019, n. 22

Individuazione degli enti pubblici sanitari che presentano le condizioni di cui al comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

N.d.R.: Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente, si rimanda: per l'anno 2020 all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 4 giugno 2020; per l'anno 2021, all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 30 dicembre 2021, n. 1488 e per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, laddove viene previsto che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie individuate, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nel rispetto dei principi dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

- l'articolo 4, commi 8 e 9, in materia di equilibrio di bilancio per le aziende ospedaliere e per i presidi dell'unità sanitaria locale, cui si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili;

- l'articolo 8-sexies in materia di remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per gli erogatori pubblici e privati accreditati;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 2, commi 7, 8 e 9 che, nel disciplinare la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie, richiama quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m. e i.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 173, lettera f), in materia di "obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale";

- l'articolo 1, comma 174, che detta disposizioni volte a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni;

- l'articolo 1, comma 180, che detta disposizioni in materia di piani di rientro dai deficit sanitari secondo cui: "la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma";

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. n. 2271/CSR) ed in particolare:

- l'articolo 6, che declina quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- l'articolo 8, che disciplina l'accordo per l'equilibrio economico in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- l'articolo 9, che dispone l'istituzione del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA;

- l'articolo 12, che dispone l'istituzione del Tavolo di verifica degli adempimenti;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 dicembre 2009 (Rep. Atti 243/CSR);

Visto l'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, tra l'altro, forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che tra l'altro introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione;

Vista la normativa vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2011, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario";

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2012, concernente "Nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale";

Visto l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, che prevede specifiche disposizioni per il settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità degli enti del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2012, concernente "Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale";

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2013 "Definizione dei Percorsi attuativi della certificabilità";

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" ed, in particolare, le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 dell'allegato 1 in materia di volumi ed esiti e di standard generali di qualità;

Visto l'articolo 1, commi da 521 a 547, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta disposizioni che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività

e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, da erogarsi in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;

Visti in particolare, i commi 524, 526, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i, ove si prevede che:

- le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

- devono presentare alla propria regione di riferimento il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati alle predette lettere a) e b);

- la metodologia di valutazione delle condizioni di cui alla predetta lettera a) deve essere individuata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure di cui alla predetta lettera b), anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali;

Visto il comma 525 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede, tra l'altro, che in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, le regioni devono individuare i propri enti del servizio sanitario che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b);

Visto il comma 531 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro;

Visto il comma 533 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che "la regione, ovvero il commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro";

Visto il decreto 21 giugno 2016 del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità e in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 208/2015;

Visto il decreto dell'Assessorato della salute n. 1649 del 13 settembre 2016, per come integrato dal successivo D.A. n. 110 del 25 gennaio 2017, con il quale si è proceduto all'individuazione degli enti pubblici sanitari che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Preso atto che le Aziende sanitarie regionali, individuate con il D.A. n. 1649/2016 per come successivamente integrato dal D.A. n. 110/2017, hanno predisposto i propri Piani di rientro triennali (2016/2018) inviandoli per l'approvazione all'Assessorato della salute;

Vista la sentenza di Corte costituzionale n. 192 del 14 luglio 2017, che dichiara la parziale illegittimità costituzionale dei commi 524, 525, 526, 529 e 536 dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

Preso atto, altresì, che il procedimento di validazione dei Piani proposti dalle Aziende individuate con D.A. n. 1649/2016 è stato sospeso, sia in esito alle determinazioni, prima pendenti e poi assunte con la citata sentenza di Corte costituzionale n. 192/2017 in attesa di una nuova determinazione della Conferenza Stato Regioni sull'argomento, che a seguito delle modifiche introdotte al comma 524 dell'art.1 della legge n. 208/2015 a seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 390, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visti gli Accordi sottoscritti nel corso dei mesi di giugno e luglio dell'anno 2018 fra la Regione siciliana, l'AGENAS e le singole Aziende sanitarie della Regione siciliana individuate con il D.A. n. 1649/2016 e successivo D.A. n. 110/2017, per la regolamentazione delle attività connesse all'affiancamento alla predisposizione da parte delle stesse Aziende sanitarie di Piani di efficientamento richiesto dalla Regione e previsto all'art. 1, comma 579, della legge. n. 208/2018 [N.d.R. recte: legge n. 208/2015];

Preso atto che con decreto dell'Assessorato della salute n. 22 dell'11 gennaio 2019, è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera a cui le Aziende sanitarie del S.S.R. dovranno dare attuazione secondo specifici cronoprogrammi e previo adeguamento dei rispettivi atti aziendali, il quale costituisce elemento di rilevante incidenza nelle scelte gestionali delle Aziende sanitarie ed in particolare delle Aziende ospedaliere ed universitarie policlinici individuate per la predisposizione dei Piani di efficientamento ex legge n. 208/2015;

Ritenuto necessario riformulare i Piani di efficientamento a suo tempo predisposti dalle Aziende sanitarie in esito a quanto disposto dal D.A. n. 1649/2016, rideterminando, quale nuovo periodo di vigenza, il triennio 2019/2021 e determinando per ciascuna azienda gli obiettivi economici da conseguire in esito all'operatività delle azioni che saranno previste dai Piani, annualmente e a termine del triennio. Gli obiettivi sono stati determinati e saranno valutati secondo i razionali di calcolo utilizzati nell'Allegato tecnico al D.M. 21 giugno 2016 per la determinazione dello scostamento percentuale;

Ritenuto inoltre necessario predisporre e trasmettere alle Aziende sanitarie individuate delle Linee guida di indirizzo per la predisposizione dei Piani di efficientamento;

Considerato che nella Regione siciliana - in forza delle norme statutarie, in particolare degli artt. 9 e 20 - i singoli Assessori, oltre a far parte della Giunta regionale, hanno autonoma competenza funzionale esterna per quanto concerne l'esercizio delle funzioni relative alle materie rientranti nei singoli rami dell'Amministrazione ai quali sono preposti;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente decreto all'individuazione delle Aziende ospedaliere (AO), delle Aziende ospedaliere universitarie (AOU) da sottoporre ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicando nel triennio 2019/2021 il periodo di vigenza dei Piani da redigersi e, altresì, determinando, per le sole Aziende che evidenziano uno scostamento ai sensi della lett. a) dell'art. 1, comma 524, della legge n. 208/2015 e s.m.i., gli obiettivi economici da conseguire annualmente e al termine del triennio;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

N.d.R.: Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente, si rimanda: per l'anno 2020 all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 4 giugno 2020; per l'anno 2021, all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 30 dicembre 2021, n. 1488 e per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.

Art. 1

Sono individuate le seguenti Aziende ospedaliere (AO) e Aziende ospedaliere universitarie (AOU) quali strutture che dovranno redigere un Piano di efficientamento per il periodo anni 2019/2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, lett. a), e 528 della legge n. 208/2015, determinando, come di seguito dettagliato per ciascuna Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, lett. a), della legge n. 208/2015, l'obiettivo economico da conseguire annualmente e al termine del triennio, utilizzando un razionale di calcolo e di risultato basato sullo scostamento percentuale (%) previsto dall'Allegato tecnico al D.M. 21 giugno 2016

N.d.R.: Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente, si rimanda: per l'anno 2020 all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 4 giugno 2020; per l'anno 2021, all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 30 dicembre 2021, n. 1488 e per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.

Art. 2

Sono adottate le "Linee guida" per la formulazione dei Piani di efficientamento da redigersi da parte delle Aziende individuate al precedente art. 1, allegate e facenti parte integrante del presente provvedimento.

N.d.R.: Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente, si rimanda: per l'anno 2020 all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 4 giugno 2020; per l'anno 2021, all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 30 dicembre 2021, n. 1488 e per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.

Art. 3

Le Aziende individuate al precedente art. 1 dovranno redigere e inviare al Dipartimento per la pianificazione strategica di questo Assessorato i propri Piani efficientamento per gli anni 2019/2021, entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida allegate al presente provvedimento e con il supporto metodologico dell'AGENAS, per come disciplinato dalle specifiche convenzioni in essere, sottoscritte ai sensi all'art. 1, comma 579, della legge n. 208/2018 [N.d.R. recte: legge n. 208/2015].

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il provvedimento è trasmesso, altresì, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 2 maggio 2019.

RAZZA

N.d.R.: Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente, si rimanda: per l'anno 2020 all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 4 giugno 2020; per l'anno 2021, all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 30 dicembre 2021, n. 1488 e per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.