
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 28 giugno 2019
G.U.R.S. 12 luglio 2019, n. 32
Istituzione di una zona di protezione nei confronti del parassita delle api "Aethina tumida" nei territori dei comuni di Lentini, Carlentini e Catania.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di Polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "Misure contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente ''Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 aprile 2004, concernente "Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.";
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la "Disciplina dell'apicoltura";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto interministeriale 11 agosto 2014 di "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";
Vista la nota prot. n. 23341-P del 7 novembre 2014 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministero della salute 19 novembre 2014, concernente "Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida".
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE del 12 dicembre 2014, "relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 1013 del 6 giugno 2016, riportante "Restrizioni alla movimentazione di materiale apistico a rischio dalla Regione siciliana verso la Regione Calabria";
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto interministeriale 22 novembre 2017, che fornisce disposizioni per la registrazione in Banca dati apistica delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico;
Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 58299 del 13 luglio 2017, con cui sono state emanate nuove misure straordinarie da adottare a seguito di rinvenimento di Aethina tumida in un nucleo sentinella posizionato presso il comune di Villa San Giovanni (RC);
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale di Governo n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute alla dottoressa Maria Letizia Di Liberti;
Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 27350 del 29 marzo 2019, con cui è stato inoltrato il piano di sorveglianza nazionale per Aethina tumida e specifiche indicazioni sull'attività di sorveglianza da effettuarsi nella Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. U/0008804119 del 20 giugno 2019, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha trasmesso il rapporto di prova, emesso dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, relativo alla conferma di identificazione morfologica di un esemplare adulto di Aethina tumida, prelevato presso l'apiario del sig. Musumeci David, C.A. IT055CT497, sito in contrada Armicci del comune di Lentini (SR);
Vista la comunicazione, inviata a mezzo e-mail in data 21 giugno 2019, con cui l'ASP di Siracusa ha trasmesso l'elaborazione grafica, predisposta dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, avente raggio di cinque chilometri a partire dalle coordinate geografiche rilevate nel sito in cui è stato prelevato il campione risultato positivo, la cui estensione ricade nel territorio dei comuni di Carlentini (SR), Lentini (SR) e Catania (CT);
Vista la nota prot. n. 864/SSA del 25 giugno 2019, con cui l'ASP di Siracusa ha comunicato che nell'ambito del focolaio, già sottoposto a sequestro, sono state concluse in date 22 e 23 giugno 2019 le operazioni di abbattimento e distruzione dell'intero apiario;
Ritenuto necessario e urgente, per evitare l'eventuale diffusione del parassita e ai fini della salvaguardia del patrimonio apistico regionale, adottare misure precauzionali urgenti con l'istituzione di una apposita zona di protezione;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
E' dichiarata "Zona di protezione da Aethina tumida" l'area di territorio ricompresa nel raggio di cinque chilometri, calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nel sito in cui è stato prelevato il campione risultato positivo, la cui estensione ricade nel territorio dei comuni di Carlentini (SR), Lentini (SR) e Catania (CT), così come riportato in Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
All'interno della zona di protezione:
- tutti gli apiari presenti dovranno essere censiti e posti sotto sequestro;
- negli apiari presenti dovranno essere effettuati controlli clinici su un numero tale da rilevare l'almeno una prevalenza del 5% con il 95% di confidenza, secondo le istruzioni impartite dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute con la nota prot. n. 23341-P del 7 novembre 2014;
- in ciascun apiario dovranno essere controllati un numero di alveari sufficiente a rilevare una prevalenza dell'infestazione del 2% con un intervallo di confidenza pari al 95%, secondo le istruzioni impartite dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute con la nota prot. n. 23341- P del 7 novembre 2014;
- negli apiari sottoposti a controllo clinico dovranno essere poste idonee trappole nel 75% degli alveari, che dovranno essere controllate una volta a settimana per 2 mesi.
L'estensione territoriale della presente zona di protezione sarà rivalutata a seguito dell'esito dei controlli effettuati.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
I sindaci dei comuni di Carlentini (SR), Lentini (SR) e Catania (CT) e i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Catania sono incaricati, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto e dell'adozione di tutte le misure previste dal vigente regolamento di Polizia veterinaria approvato con il D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modifiche e integrazioni, richiamato dall'ordinanza ministeriale del 20 aprile 2004 citata in premessa.
Ove necessario, nella considerazione che all'interno della zona di protezione risultano presenti taluni apiari transumanti provenienti dalla provincia di Catania, il personale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, previa intesa, potrà effettuare le operazioni di cui al precedente articolo 1 congiuntamente al personale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
Su tutto il territorio regionale dovrà comunque procedersi con le attività di sorveglianza nei confronti del piccolo scarabeo degli alveari, secondo le disposizioni vigenti e le indicazioni nel tempo fornite dal Ministero della salute e da questo Dipartimento.
Restano ferme, inoltre, le disposizioni impartite con proprio decreto n. 1013 del 6 giugno 2016 e quanto previsto dalla decisione 2014/909/UE del 12 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
In attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall'Autorità comunitaria è disposto il divieto di movimentazione di api, regine e bombi fuori dal territorio regionale.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nel presente decreto, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà assoggettato alle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 2014, viene, altresì, pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e trasmesso al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie delle api presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ai Dipartimenti di prevenzione veterinari delle Aziende sanitarie provinciali della Regione, ai sindaci dei comuni interessati e agli Uffici territoriali di Governo di Catania e Siracusa e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Il presente decreto, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.
Palermo, 28 giugno 2019.
DI LIBERTI
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.