
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 dicembre 2019
G.U.R.I. 31 dicembre 2019, n. 305
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2015, n. 87; 19 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 305, 13 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2017, n. 303 e 13 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018 recante «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2018, n. 91;
Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonchè il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16 ottobre 2017 con cui l'EFSA ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e ha analizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurne al minimo la diffusione affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro;
Rilevato inoltre che il suddetto parere ha confermato che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività;
Vista la decisione di esecuzione n. (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonchè sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, con cui la Commissione ha ritenuto necessario rivedere le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di rischio, del parere EFSA del 2017 e delle successive relazioni scientifiche sull'influenza aviaria dell'EFSA, e dell'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito nell'attuazione delle misure disposte dalla suddetta decisione di esecuzione medesima;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Rep. Atti n. 125 del 25 luglio 2019);
Considerato che a livello internazionale l'influenza aviaria è ancora diffusa e che, pertanto, è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Visto il «Working document SANTE/12728/2019 - Outcome of the evaluation procedure of the eradication, control and surveillance programmes submitted by Member States for Union financial contribution for 2020: list of the programmes technically approved and [preliminary] amount allocated to each programme.», con il quale la Commissione europea ha approvato tecnicamente il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria presentato dall'Italia per il 2020;
Considerato necessario, mantenere livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica nelle more dell'applicazione, a decorrere dal 21 aprile 2021, del regolamento (UE) n. 2016/429, anche prorogando l'efficacia delle misure di biosicurezza e delle altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;
Considerato che con il richiamato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono state adottate le misure sanitarie da applicare nelle zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità;
Vista la nota della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. 13578 del 22 maggio 2019, inviata alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano nonchè alle associazioni avicole con la quale si invitava la Regione Veneto, nella veste di coordinatore, a convocare il tavolo tecnico del Gruppo Interregionale per la modifica dell'Allegato A della predetta ordinanza 26 agosto 2005;
Vista la nota della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot.n. 29049 del 20 novembre 2019, con la quale sono stati trasmessi alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2019 e la mappa con l'elenco delle zone ad alto rischio individuate dalle regioni e Province autonome;
Ritenuto pertanto necessario continuare ad applicare le misure sanitarie previste dall'ordinanza 26 agosto 2005 fino all'entrata in vigore, il 21 aprile 2021, del citato regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
Sentite le regioni e le Province autonome nel mese di novembre 2019 e incontrate le associazioni di categoria del settore avicolo in data 29 novembre 2019;
Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, espresso con nota del 2 dicembre 2019;
Ritenuto, pertanto urgente e necessario confermare e rafforzare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, la cui efficacia cesserà il 31 dicembre 2019, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;
Ordina:
1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con Working Document SANTE/11259/2018, recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2019 e gli anni successivi, nonchè del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvata con Working document SANTE/12728/2019 recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2020 e gli anni successivi, nonchè del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»;
b) l'art. 5-ter è sostituito dal seguente: «5-ter (Zone ad alto rischio). - 1. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate ad alto rischio, ai sensi del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 marzo 2018, a seguito della valutazione del rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria, accertato in applicazione dei criteri di cui all'Allegato C) della presente ordinanza, individuano e trasmettono al Ministero della salute l'elenco delle zone nelle quali sono vietate le tipologie di allevamento ritenute ad alto rischio sia di introduzione sia di diffusione dell'influenza aviaria.»;
c) l'art. 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater (Biosicurezza). - 1. Si applicano su tutto il territorio nazionale le misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A alla presente ordinanza.».
2. L'Allegato A dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 è sostituito dall'Allegato A della presente ordinanza.
3. L'Allegato C dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 è sostituito dall'Allegato C della presente ordinanza.
1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, è prorogata fino al 21 aprile 2021, a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3417
ALLEGATO A
Requisiti strutturali degli allevamenti
1. I locali di allevamento devono essere dotati di:
a. Pavimento, in buono stato di manutenzione, in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
b. Pareti e soffitti lavabili in buono stato di manutenzione;
c. Attrezzature lavabili e disinfettabili;
d. Efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.
e. Le strutture dei locali di allevamento devono essere in buono stato di manutenzione.
f. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.
g. Ciascun capannone deve essere dotato della cosiddetta «dogana danese», rappresentata da una struttura che non consenta l'accesso diretto del personale all'area dove si trovano gli animali, senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone.
2. Tutti gli allevamenti devono possedere:
a. Barriere (cancelli o sbarre mobili) idonee a evitare l'accesso incontrollato di persone e automezzi, inoltre all'ingresso devono essere apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; deve essere presente un'area di parcheggio, situata preferibilmente all'esterno dell'allevamento, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Tale zona deve essere nettamente separata dall'area di allevamento, alla quale deve essere possibile accedere solo attraverso la zona filtro. Presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della barriera.
b. Area di disinfezione per gli automezzi antistante l'area di allevamento, con fondo impermeabile e per quanto possibile, in considerazione della situazione ambientale, attrezzata con apparecchiature fisse; in caso di ampliamenti/ristrutturazioni/nuovi insediamenti, le apparecchiature devono essere obbligatoriamente fisse. Tutti gli allevamenti avicoli devono essere dotati di un impianto fisso preferibilmente automatizzato per la disinfezione degli automezzi. Laddove non fosse possibile l'automatizzazione dell'impianto di disinfezione dovrà essere disponibile una procedura di disinfezione validata dal Servizio veterinario competente. Tutti gli automezzi che entrano in allevamento devono passare per tale area ed essere disinfettati.
c. Piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili, ben mantenute e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone e che consentano che tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tale area e che siano di un fondo solido ben mantenuto;
d. Per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento commerciale, un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;
e. Aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica;
f. Una zona filtro, posizionata all'ingresso dell'allevamento, dotata di spogliatoio, lavandino e detergenti. Tale zona deve essere mantenuta pulita e in ordine e dotata di calzature e tute specifiche. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire esclusivamente attraverso tale zona filtro;
g. Uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;
h. Idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti;
i. Altri edifici eventualmente presenti all'interno del perimetro aziendale (es: abitazione, depositi materiali non inerenti l'allevamento, etc.), non destinati all'attività dell'allevamento, devono essere separati per quanto possibile dall'area di allevamento al fine di impedire situazioni promiscue.
3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezzatori), ogni ambiente (stanza) deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.
Norme di conduzione
1. E' fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di:
a. Vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili;
b. Dotare il personale di vestiario e calzature monouso o in alternativa lavabili e puliti per ogni intervento da effettuare in allevamento;
c. Consentire l'accesso all'area di allevamento solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata pulizia e disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
d. Registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale autorizzato (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
e. Mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e ordinate con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali;
f. Predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
g. Predisporre un protocollo di pulizia e disinfezione dei locali e degli automezzi;
h. Vietare al personale che opera anche saltuariamente nell'allevamento di detenere volatili propri;
i. Lavarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento;
l. Verificare che il personale esterno, anche non dipendente, che accede all'allevamento attui correttamente le procedure di biosicurezza previste dal presente allegato.
2. Relativamente al personale che opera all'interno di un allevamento è fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di:
a. Assicurare che il personale di cui si avvale per le operazioni in allevamento abbia ricevuto specifica formazione sulle modalità operative che garantiscono il rispetto dei requisiti di biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da un documento firmato dallo stesso detentore/proprietario, tale procedura deve essere garantita anche per il personale esterno che opera saltuariamente in allevamento;
b. Tenere registrazione del personale impiegato compreso quello esterno (es. squadre di carico, vaccinatori, etc.), con indicazione della mansione e dei documenti comprovanti la formazione;
c. Dichiarazione scritta e firmata da parte del personale che opera all'interno dell'allevamento, sia in modo continuativo sia saltuario, di non detenere volatili propri.
d. Le Ditte e i soggetti che forniscono servizi agli allevamenti (vaccinazione, carico animali, etc.) devono assicurare che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in regola con quanto previsto dalla presente Ordinanza, inoltre devono tenere una registrazione puntuale e velocemente consultabile, di tutte le movimentazioni del personale con le date e gli allevamenti dove questo ha operato;
e. I veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano negli allevamenti a qualsiasi titolo (veterinari, mangimisti, incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti a registrare le proprie movimentazioni come previsto al precedente punto.
3. Operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi
a. Tutti gli automezzi che accedono all'allevamento devono essere puliti e disinfettati.
b. In particolare:
- deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi;
- gli automezzi destinati al trasporto degli animali per la macellazione devono essere accuratamente puliti e disinfettati presso il macello dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione alla pulizia delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione e disinfestazione delle gabbie approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello;
- gli automezzi destinati al trasporto delle uova devono essere puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio o altra struttura autorizzata;
- gli automezzi che trasportano il mangime devono essere puliti e disinfettati presso il mangimificio o altra struttura autorizzata, almeno con cadenza settimanale;
- agli automezzi che trasportano pollina si applica quanto previsto al successivo capitolo 9.
L'avvenuta pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate da apposita attestazione (modello 11, art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320). Copia di tale documentazione deve essere consegnata al detentore/proprietario degli animali dell'allevamento e conservata da quest'ultimo per le eventuali verifiche da parte dell'autorità competente.
4. Disposizioni specifiche per la gestione degli allevamenti di tacchini da carne
a. Negli allevamenti di tacchini da carne è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.
b. Negli allevamenti di tacchini da carne si applicano le misure di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2019.
c. In deroga alla precedente lettera a, è consentito l'accasamento di tacchinotti di età superiore a un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle zone ad alto rischio di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019.
d. In deroga alla precedente lettera b, è consentito allevare tacchini all'aperto esclusivamente nelle zone non incluse nell'elenco delle zone ad alto rischio di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019.
e. Lo spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni è limitato alle situazioni in cui è strettamente necessario e deve essere effettuato con mezzi adeguati evitando il contatto diretto o indiretto con selvatici. In presenza di situazione epidemiologica a rischio, l'accasamento dei tacchinotti di un giorno dovrà avvenire per singolo capannone, inoltre l'accasamento a sessi misti dovrà prevedere la separazione degli animali all'interno dello stesso capannone in modo che, dopo il carico delle femmine, non sia necessario spostare i maschi.
f. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di 10 giorni.
g. In deroga alla precedente lettera f, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per l'invio al macello in più soluzioni, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle zone ad alto rischio, di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019. La deroga può essere concessa a seguito di verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza e l'effettuazione di controlli virologici e sierologici, che prevedano almeno il prelievo trascorsi 14 giorni dal carico delle femmine, e 10 giorni prima del carico dei maschi.
h. Nelle zone individuate ad alto rischio, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano definite ad alto rischio ai sensi del decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, possono stabilire una procedura di gestione del territorio che preveda l'accasamento dei tacchini per aree omogenee con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono/concomitante.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definite ad alto rischio dal decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, possono estendere a tutto il territorio di loro competenza quanto previsto alle lettere a, b ed f.
5. Disposizioni specifiche per i centri di imballaggio, centri di lavorazione uova e depositi
In tutti i centri di imballaggio:
a. Deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e dei materiali monouso;
b. Se i materiali vengono spediti ad altro stabilimento per la pulizia e disinfezione, quest'ultimo non deve essere annesso ad allevamento; deve essere presente inoltre e correttamente applicata una procedura per garantire la rintracciabilità di tali movimentazioni;
c. E' vietato l'utilizzo dei bancali di legno. In deroga ne è consentito l'utilizzo per l'invio di uova esclusivamente verso centri di imballaggio non annessi ad allevamento, centri di lavorazione, depositi o clienti finali.
Inoltre nei centri di imballaggio annessi ad allevamento:
a. è vietato ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o centri di imballaggio;
b. è vietato completare il carico delle uova su automezzi provenienti da altri allevamenti;
c. è consentito il carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per uova e bancali) a condizione che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati;
d. in deroga ai precedenti punti a, b, c, i centri di imballaggio annessi ad allevamenti che lavorano fino a un massimo di 100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni.
L'autorizzazione viene rilasciata dai Servizi veterinari locali territorialmente competenti previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, che comunque dovranno essere monitorati almeno annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali.
6. Pulizie e disinfezioni
a. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione, da eseguire secondo un protocollo scritto che deve essere disponibile per le verifiche da parte dell'Autorità competente.
b. Le attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo per attività anche al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra un capannone e l'altro, fresatrici, muletti, etc.) devono essere correttamente pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e comunque prima di quello successivo.
c. La procedura deve inoltre garantire che le attrezzature, una volta pulite e disinfettate, vengano correttamente gestiste e stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione.
d. Nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto, i silos devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo ingresso di animali. Non è obbligatorio pulire i silos nei quali è presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo.
e. In tutti gli altri allevamenti la pulizia e disinfezione dei silos deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
f. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
7. Vuoto biologico e vuoto sanitario
Per vuoto sanitario si intende il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione al momento del successivo accasamento. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno 3 giorni dell'intero allevamento, o del capannone come previsto nei successivi punti.
Per vuoto biologico si intende il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento del carico degli animali al momento del successivo accasamento.
Il vuoto biologico minimo per allevamento è il seguente:
i. 7 giorni: per i polli da carne;
ii. 21 giorni: per i tacchini, gli anatidi destinati alla produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie sia in fase pollastra sia in fase deposizione.
In deroga al precedente punto i., è consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini da 21 a 14 giorni esclusivamente negli allevamenti non situati nelle zone ad alto rischio di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-regioni 25 luglio 2019 e al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili.
Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre aziende di allevamento è il seguente:
i. 14 giorni per i galli golden e livornesi, i capponi, le faraone destinate alla produzione di carne, quaglie, piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento accrescimento;
ii. 21 giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;
iii. 14 giorni per la selvaggina da penna;
iv. 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.
Nel caso in cui nella medesima azienda (con l'esclusione degli svezzatori) siano allevate specie avicole per le quali è previsto il vuoto biologico per allevamento e altre per le quali è previsto il vuoto biologico per unità produttiva, deve essere garantito il vuoto biologico per allevamento. Eventuali deroghe possono essere valutate nelle zone non a rischio e solo nel caso trattasi di allevamenti di piccole dimensioni, che non effettuano vendita di animali vivi a terzi e conferiscono esclusivamente al proprio macello aziendale (macellazione sino a 10.000 capi di pollame/anno), annesso all'allevamento di origine degli animali e che macella prevalentemente volatili da questo provenienti, la cui attività sia finalizzata alla vendita diretta delle carni degli animali macellati al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscano direttamente il consumatore locale.
Nelle zone ad alto rischio di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-regioni 25 luglio 2019, in considerazione del rischio legato alle peculiari modalità di allevamento, non è possibile allevare selvaggina da penna per ripopolamento insieme ad altre specie di volatili.
8. Animali morti
a. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti a condizione che l'operazione di carico avvenga all'esterno dell'allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.
b. Al termine di ogni ciclo di allevamento, o anche più volte nel corso del ciclo produttivo nel caso di celle collocate all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa.
c. In deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
i. mortalità eccezionale; in questo caso il Veterinario ufficiale anche effettuando idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria, accerta che la causa non sia imputabile a malattie infettive denunciabili e rilascia il certificato per il ritiro delle carcasse; tale procedura è obbligatoria anche qualora la mortalità eccezionale interessi allevamenti in cui le celle siano collocate all'esterno dell'allevamento;
ii. allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole) e gli svezzatori; detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese, posizionate in modo che l'automezzo non acceda all'area di allevamento.
9. Gestione della lettiera e della pollina
Trasporto
Gli automezzi che accedono in allevamento per il ritiro della pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo senza presenza di animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas):
a. Dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, gli automezzi devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, presso un apposito impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;
b. L'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere adeguatamente coperto;
c. Qualora la pollina/lettiera esausta sia destinata a uso agronomico:
i. Gli allevatori devono accertarsi che nella giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il proprio allevamento non risulti vuoto;
ii. Nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare la pulizia e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento.
d. Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che permetta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
e. Per gli allevamenti preesistenti: gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento. In ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento.
f. Sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale, anche se destinato per uso agronomico.
Stoccaggio
Gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in voliera, devono garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate, per almeno sessanta giorni qualora sia richiesto dalle Autorità competenti in relazione alla situazione epidemiologica.
Gestione della pollina in focolaio
La pollina presente in un allevamento sede di focolaio, trascorso il periodo previsto dalla vigente normativa in materia di influenza aviaria, non può in alcun caso essere destinata a uso agronomico, ma deve essere trattata presso un impianto in grado di garantire l'inattivazione del virus.
Impianti che ricevono/utilizzano pollina
a. Per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto (di biogas) che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 metri.
b. Per i nuovi impianti (di biogas) che ricevono/utilizzano pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non può essere inferiore a 500 metri.
ALLEGATO C
Criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI.
Oltre alle valutazioni del rischio e i pareri scientifici in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici, nonchè sulla base dei risultati del programma di sorveglianza condotto in conformità all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, i criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio ai sensi della Decisione (UE) 2018/1136 da parte delle Regioni ad alto rischio di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, sono i seguenti:
a) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende, in particolare:
i) ubicazione geografica in zone attraverso le quali si spostano uccelli migratori, o dove tali volatili si riposano durante i loro spostamenti migratori in particolare quelle interessate dalle rotte migratorie nordorientali e orientali;
ii) prossimità a zone umide, dove gli uccelli migratori, in particolare quelli degli ordini Anseriformes e Charadriiformes, possono sostare e aggregarsi;
iii) ubicazione geografica in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
iv) detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;
v) valutazione della situazione epidemiologica per quanto riguarda la presenza di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici;
b) fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di aziende e tra aziende, in particolare qualora:
i) l'ubicazione geografica dell'azienda sia in una zona ad alta densità di aziende avicole, in particolare aziende che detengono anatre ed oche e altro pollame con accesso a spazi all'aperto;
ii) l'intensità delle circolazioni di personale, pollame, veicoli all'interno di aziende e tra aziende, nonchè di altri contatti diretti e indiretti, sia elevata.