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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 dicembre 2019

G.U.R.S. 10 gennaio 2020, n. 2

Allineamento del numero delle strutture complesse al D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 - 2° step.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 novembre 1988, n. 39;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modificazioni, recante direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante il titolo "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", che prevede, agli artt. 8 e 33, a partire dall'1 settembre, la cessazione delle esistenti Aziende sanitarie e la costituzione delle nuove Aziende del Servizio sanitario regionale;

Tenuto conto del documento adottato dal comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012, in aderenza a quanto previsto dall'intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il "Patto per la salute per gli anni 2010-2012" con il quale sono stati approvati gli standard per la individuazione delle strutture semplici e complesse nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l'articolo 15, comma 13, lettera c), dispone che le Regioni, sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi che saranno definiti con apposito regolamento e tenendo conto della mobilità interregionale, adottino provvedimenti di riduzione dello standard di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per abitanti di cui 0,2 per lungodegenza e 0,5 per riabilitazione, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

Vista la deliberazione n. 119 del 14 maggio 2015, con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato i primi criteri applicativi per la valutazione delle Unità operative delle strutture pubbliche ai fini dell'allineamento tendenziale agli standards previsti dal Regolamento di cui al D.M. n. 70/2015;

Visto il D.A. n. 1181/2015 dell'1 luglio 2015 "Recepimento decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70 - Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e ss.m.ii. "Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70", con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera;

Vista la delibera di Giunta regionale di Governo n. 522 del 28 dicembre 2017, con la quale si è dato mandato all'Assessore regionale per la salute di procedere alla revisione della rete ospedaliera, impegnandolo a mettere in atto gli ulteriori processi di rifunzionalizzazione e/o integrazione, sia nel settore pubblico che nel settore privato accreditato e contrattualizzato, nel rispetto e in coerenza delle previsioni del D.M. n. 70/2015, con l'obiettivo di determinare l'allineamento del numero delle strutture complesse al cronoprogramma allegato al D.A. n. 629/2017;

Visto il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70" e s.m.i., con il quale è stato approvato il provvedimento di riordino della rete ospedaliera;

Visto, in particolare, l'allegato 4 al D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Cronoprogramma standard discipline ex D.M. n. 70/2015", che individua le discipline in esubero rispetto agli standard definiti dal D.M. n. 70/2015, nonché quelle da rifunzionalizzare per allineare tendenzialmente il numero delle strutture complesse ai parametri fissati dal documento adottato dal comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012;

Considerato, altresì, che la riqualificazione della rete ospedaliera, in sintonia con gli orientamenti programmatori nazionali e internazionali, ha lo scopo di promuovere e migliorare la qualità, la sicurezza e l'appropriatezza degli interventi assistenziali e che la rifunzionalizzazione delle unità operative complesse in strutture semplici consente, in ugual modo, di garantire adeguati standard di qualità relativamente all'organizzazione ed alle funzioni collegate all'assistenza;

Preso atto che nella rimodulazione della rete assistenziale materno-infantile, con il D.A. n. 22/2019, si è proceduto a riorganizzare le UU.OO. di ostetricia e ginecologia, in relazione alla complessità dell'attività svolta e e ai volumi di attività, mantenendo, tendenzialmente, quali strutture complesse quelle con volumi maggiori di 700 parti/anno;

Preso atto che il cronoprogramma sopra citato prevede le seguenti scadenze temporali per procedere alla rifunzionalizzazione delle strutture in esubero rispetto ai parametri del D.M. n. 70/2015 e del documento LEA 2012:

- 30 giugno 2019;

- 31 dicembre 2019;

- 30 giugno 2020;

Visto il D.A. n. 1350 dell'1 luglio 2019 "Allineamento delle strutture complesse al D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019", con il quale, in adesione alla scadenza temporale del 30 giugno 2019, si è provveduto a rifunzionalizzare le unità operative complesse delle strutture ospedaliere pubbliche nonché i punti di erogazione del privato accreditato, come da accordo stipulato con AIOP Sicilia in data 28 giugno 2018;

Ritenuto di dover individuare, in linea con il cronoprogramma allegato al D.A. n. 22/2019, le strutture complesse delle aziende sanitarie pubbliche da rifunzionalizzare entro la data del 31 dicembre 2019;

Ritenuto come già definito con il D.A. n. 1350 dell'1 luglio 2019, di dover procedere alla rifunzionalizzazione delle strutture complesse pubbliche con posti letto sulla scorta della valutazione degli indici di performance definiti dalla delibera di Giunta regionale di Governo n. 119 dell'11 maggio 2015 e di seguito riportati:

1. indice di occupazione delle strutture pari al 75% (± 5%);

2. peso medio per singola disciplina valutato secondo la media regionale (± 5);

3. degenza media;

4. DRG ad alto rischio di inappropriatezza;

Ritenuto, altresì di dover procedere alla rifunzionalizzazione delle strutture complesse pubbliche senza posti letto sulla scorta della valutazione dei seguenti parametri:

- per i servizi di radiologia e laboratorio di analisi, in base ai volumi di attività desunti dal flusso SPI e dal flusso C;

- per le direzioni sanitarie di presidio: in base alla dotazione complessiva di posti letto del presidio ospedaliero ad iniziare da quelli con un numero inferiore di posti letto; Preso atto che, in esito alle superiori valutazioni, le strutture complesse da rifunzionalizzare entro il 31 dicembre 2019 risultano le seguenti:

Considerato che è obbligo dei direttori generali delle Aziende sanitarie procedere al riallineamento delle strutture complesse al D.A. n. 22/2019, in linea con il cronoprogramma di cui all'allegato 4 del medesimo decreto e come dettagliato nella scheda di cui alla parte decretativa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, i direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione, entro il 31 dicembre 2019, dovranno provvedere a rifunzionalizzare le strutture complesse non più previste dal documento di riordino della rete ospedaliera di cui al D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019, in coerenza con la rete ospedaliera e con il cronoprogramma di cui all'allegato 4 al predetto decreto, e come di seguito dettagliato:

Art. 2

Con successivo provvedimento verranno identificate le unità operative complesse che dovranno essere rifunzionalizzate entro il 30 giugno 2020.

Art. 3

L'Assessorato della salute provvederà ad effettuare il monitoraggio periodico delle azioni intraprese dalle Aziende.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute e inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 20 dicembre 2019.

RAZZA