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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2884 DELLA COMMISSIONE, 20 dicembre 2023

G.U.U.E. 21 dicembre 2023, Serie L

Regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 10 gennaio 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (3), in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (4), in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (5), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (6), in particolare l'articolo 3 bis,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione (7) stabilisce i modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici («formulari elettronici»). Esso ha sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 (8) della Commissione al fine di adeguare i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento alla trasformazione digitale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è stato successivamente modificato nel 2022 per venire incontro a richieste degli Stati membri in ordine a diversi argomenti, tra i quali gli obblighi di comunicazione in relazione alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), agli appalti pubblici verdi e agli appalti per l'innovazione.

2) Per allineare i modelli di formulari agli obiettivi strategici dell'Unione, e a fini di chiarezza e coerenza delle comunicazioni, è opportuno inserire campi relativi al regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e alla direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

3) Considerata la necessità che gli Stati membri e l'Unione dispongano di modelli e procedure uniformi per la pubblicazione di avvisi e bandi che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE, è opportuno aggiungere sei nuovi modelli al fine di permettere alle amministrazioni appaltanti di pubblicare avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ciascun modello nuovo dovrebbe avere una finalità specifica e riguardare la fase di programmazione (avviso di consultazione preliminare di mercato o PMC, avviso di preinformazione), la fase di gara (avviso o bando di gara), la fase di comunicazione dei risultati (avviso di aggiudicazione, avviso di completamento) e la pubblicazione di un avviso di modifica dell'appalto.

4) Per migliorare la leggibilità della tabella 2 dell'allegato, è opportuno chiarire il significato e la differenza delle tre diverse categorie di obbligatorietà: «obbligatorio» (O), «obbligatorio condizionatamente» («OC») e obbligatorio se esistente («OE»). La categoria «obbligatorio» si riferisce ai campi richiesti da considerazioni tecniche o dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE, mentre «determinate condizioni, quali la pubblicazione volontaria di informazioni in campi facoltativi che hanno una connessione logica e tecnica con i campi «obbligatori condizionatamente». Tale caso comprende i campi che contengono informazioni dettagliate su ricorsi e relative decisioni (da BT-784 a 798), che sono obbligatori condizionatamente in forza della loro connessione logica con il campo facoltativo riguardante i ricorsi e le relative decisioni (BT-783) La categoria «obbligatorio se esistente» significa che se le informazioni in questione esistono, anche se la Commissione non è in grado di verificarlo, devono essere presenti nell'avviso o bando.

5) Per tenere in considerazione i riscontri trasmessi dagli Stati membri durante il processo che ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione (13), è altresì opportuno adattare e migliorare i modelli di formulari per quanto riguarda la descrizione di determinati termini tecnici e la relativa applicazione di cui alla tabella 2 dell'allegato.

6) Per consentire una transizione tecnica priva di problemi, è necessario consentire l'utilizzo tempestivo dei campi connessi ai regolamenti (UE) 2022/1031 e (UE) 2022/2560 disposti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal presente regolamento oltre ai campi disposti dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo che la Commissione avrà pubblicato sulla propria pagina web un avviso per comunicare che i modelli e le procedure per l'invio di avvisi e bandi sono stati adattati allo scopo in questione. Per un periodo transitorio è opportuno che sia possibile utilizzare sia i modelli contenenti le informazioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal presente regolamento che i modelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780.

8) Al fine di concedere agli Stati membri e alla Commissione il tempo sufficiente per prepararsi all'utilizzo dei nuovi modelli, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere posticipata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 216 del 20.8.2009.

(2)

GU L 94 del 28.3.2014.

(3)

GU L 94 del 28.3.2014.

(4)

GU L 94 del 28.3.2014.

(5)

GU L 395 del 30.12.1989.

(6)

GU L 76 del 23.3.1992.

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici») (GU L 272 del 25.10.2019).

(8)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015).

(9)

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009)

(10)

Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (GU L 173 del 30.6.2022).

(11)

Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022).

(12)

Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023).

(13)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione, del 24 novembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (GU L 305 del 25.11.2022).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 3 ter:

«Articolo 3 ter

Disposizioni transitorie per i muovi modelli e le modifiche

Dal 1° giugno 2024 al 30 ottobre 2024 i campi relativi al regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione (*3) possono essere utilizzati in aggiunta ai campi disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo che la Commissione avrà pubblicato sulla propria pagina web un avviso per comunicare che i modelli e le procedure per l'invio per via elettronica di avvisi e bandi come disposto dall'allegato IX, punto 2, della direttiva 2014/23/UE, dall'allegato VIII, punto 3, della direttiva 2014/24/UE e dall'allegato IX, punto 3, della direttiva 2014/25/UE, sono stati adattati allo scopo in questione.

Dal 1° novembre 2024 al 28 febbraio 2025 sia i modelli contenenti le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento che i modelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;

____________

(*1) Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (GU L 173 del 30.6.2022)."

(*2) Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022)."

(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (GU L, 2023/2884, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2884/oj).»;"

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2024. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° novembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN