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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DECRETO 27 gennaio 2020

G.U.R.S. 14 febbraio 2020, n. 8

Rettifica al Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, approvato con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31 luglio 2015;

Vista la nota prot. n. 8549 del 3 dicembre 2019 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, con la quale, su istanza prodotta dal commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, viene evidenziato quale mero errore cartografico l'avere inserito le aree di pertinenza del depuratore in c.da Macchitella nel comune di Gela nel contesto 15e così come perimetrato nella Tavola 14.8 del Piano paesaggistico di Caltanissetta approvato con il D.A. n. 1858/2015;

Constatato, infatti, che:

- il livello di tutela 3 del contesto 15e, di cui l'area in argomento ne fa parte, è stato imposto per effetto del Biotopo denominato "Poggio dell'Arena" rilevato dal medesimo Piano e descritto nella scheda 15-01_PA ad esso allegata;

- la descrizione ivi contenuta individua un'area, perimetrata nella Tavola 5.8 allegata al Piano paesaggistico, di particolare interesse naturalistico caratterizzata da importanti presenze geologiche, botaniche, zoologiche e paesaggistiche che erroneamente include l'impianto di depurazione di c.da Macchitella già presente alla data di rilevamento della suddetta scheda;

Ritenuto, pertanto, opportuno rettificare le Tavole grafiche 5.8 - Siti di rilevante interesse paesistico-ambientale e 14.8 - regimi normativi del Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, apportando le relative modifiche così come sopra evidenziate;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta e di tutti i suoi elaborati così come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31 luglio 2015 in forza del D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 di approvazione del suddetto Piano;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, vengono rettificate le Tavole grafiche 5.8 - Siti di rilevante interesse paesistico-ambientale e 14.8 - regimi normativi, allegate al Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15, ricadenti nella provincia di Caltanissetta, approvato con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31 luglio 2015.

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta e di tutti i suoi elaborati nonchè l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto, unitamente alle Tavole grafiche 5.8 - Siti di rilevante interesse paesisticoambientale e 14.8 - regimi normativi, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, al comune di Gela perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della stessa Gazzetta, assieme ai suddetti elaborati grafici, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del suddetto comune.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 gennaio 2020.

Il Presidente della Regione: MUSUMECI

nella qualità di Assessore regionale ad interim per i beni culturali e l'identità siciliana