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L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 11 aprile 2020, n. 16

G.U.R.S. 17 aprile 2020, n. 22

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, dispone il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative de, decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, secondo cui "per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, ... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2", nonchè il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni "in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso" di introdurre misure ulteriormente restrittive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 aprile 2020 che, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 19/2020 per la attuazione delle misure di contenimento, dispone: "1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo e dall'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata al 13 aprile 2020. 2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;»".

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.4.2020, n. 14 del 3.4.2020 e n. 15 dell'8.4.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonchè le successive note interpretative dell'Ordinanza n. 11;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 3 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 13 aprile 2020 il precedente decreto del 18 marzo 2020;

Rilevato in modo particolare, che l'articolo 2 del decreto del Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute del 18 marzo 2020 dispone che "gli spostamenti via mare dei passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forse dell'Ordine e alle Forse Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovati esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevato che un recentissimo studio ("Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)" di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla Rivista scientifica http://science.sciencemag.org/ in data 16 marzo 2020) dimostra che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura percentuale tra il 50% e il 75%) è completamente asintomatica e che la misura dell'isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere anche dalla evoluzione "grave" della malattia nei soggetti contagiati, come è dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, è pari a soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;

Vista la ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";

Considerato il parere reso dal 735/2020 reso dal Consiglio di Stato;

Considerato che è necessario coordinare le misure emergenziali adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, con le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 19/2020;

Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 ha dichiarato che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020 cessano di produrre effetti a decorrere dal 14 aprile 2020;

Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del DASOE la situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale registra un aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nei precedenti giorni, sebbene sia apprezzabile una diffusione del contagio inferiore rispetto ad altre parti del territorio nazionale, consentendo ciò di attribuire un effetto positivo alle diverse misure adottate a livello regionale volte a ridurre la circolazione delle persone;

Tenuto conto che il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell'Università di Palermo ritiene efficaci le misure di contenimento adottate dalla Regione Siciliana per contrastare il diffondersi del contagio, evidenziando come la Sicilia, alla luce dei dati raccolti sull'andamento dell'epidemia si dalla fine di febbraio, potrebbe essere la prima Regione italiana a raggiungere l'obiettivo di "zero contagi" solo se continua a mantenere le restrizioni in vigore;

Ordina:

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 1

Si applicano nel territorio della Regione Siciliana, ad integrazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, le misure indicate negli articoli seguenti.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 2

L'efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 5 del 13 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), n. 10 del 23 marzo 2020 e dell'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, continua altresì ad operare, fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale, il "Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19" già istituito con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 3

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore.

E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 4

E' disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.

Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 5

E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.

Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l'osservanza della presente disposizione.

Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 6

Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza, con validità dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 11 aprile 2020.

MUSUMECI