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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 2 aprile 2020

G.U.R.S. 17 aprile 2020, n. 22

Indicazioni attuative per l'avvio e la realizzazione dei corsi con modalità FAD.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 2590 del 06/05/2019 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive;

VISTO il D.A. 4430 del 12.07.2019 registrato dalla Ragioneria Centrale in data 30.08.2019 al n. 5918 che approva il contratto individuale di lavoro del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive Dott. Carmelo Frittitta;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 12/03/2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti Regionali, delle Strutture ed Uffici equiparati;

VISTO il D.D.G. n. 3080 del 14/10/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Rosa Mangia l'incarico di dirigenza del Servizio 1.S - Commercio del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTO il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione Siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore alle attività produttive);

VISTO altresì, l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il quale dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, nonché, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

VISTO l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

VISTO in particolare, il comma 6, lettera a), del citato art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 il quale prevede, tra i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, quello di "avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio", il cui art. 5 ha disposto, tra i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, quello di "avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni";

VISTO l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

VISTA la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lettera e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di "avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto";

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante il "Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione";

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, recante "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione";

VISTO l'art. 73 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

VISTO il D.A. 581/GAB del 16.12.2014 che disciplina la materia relativa alla organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sigla AS); b) corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio, di seguito denominati semplicemente "corsi per agenti" (sigla AC); c) corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione, di seguito denominati "corsi per mediatori" (sigla AM);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenirnento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il DPCM del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellremergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D. L. n. 19 del 25 marzo del 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i Decreti n. 118 del 16.3.2020 e n. 122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione dei DPCM del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare l'art. 1 lett. d) del DPCM del 04.03.2020, come modificato dai successivi DPCM, le attività relative ai corsi professionali in aula sono sospese, ad eccezione delle attività in modalità FAD;

CONSIDERATO che la modalità FAD, per l'assenza di qualsiasi interazione fisica, è un valido strumento per evitare il contagio, erogando al contempo l'offerta formativa;

VISTO il D.A. 369/1.S del 30.03.2020 che, in deroga a quanto precedentemente disposto con il DA 581/GAB, consente l'utilizzo della Formazione a distanza FAD in modalità sincrona per l'attivazione dei corsi, previsti dalle convenzioni in corso di validità, fino alla comunicazione di cessata emergenza da parte degli Organi governativi preposti;

VISTO in particolare l'articolo 3 che dispone che con separato provvedimento dirigenziale sono fornite le indicazioni necessarie per l'avvio e la realizzazione dei corsi con modalità FAD;

RITENUTO necessario provvedere a fornire le opportune indicazioni per il riconoscimento dell'offerta formativa erogata con tale modalità;

RITENUTO necessario approvare il modulo predisposto dall'amministrazione "Autodichiarazione utilizzo modalità FAD";

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge regionale n. 9/2015;

A termine delle vigenti disposizioni di legge

Decreta

Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è approvato "l'allegato "A" - Adozione modalità Formazione a distanza - Indicazioni attuative" che fa parte integrante del presente provvedimento e fornisce le indicazioni attuative sulle modalità di realizzazione dei corsi, individuati nelle convenzioni in corso di validità, che possono essere erogati con la formazione a distanza in modalità sincrona fino alla comunicazione di cessata emergenza da parte degli Organi governativi preposti.

Art. 2

E' approvato il modulo predisposto dall'Amministrazione "allegato "B" - Autodichiarazione utilizzo modalità FAD" che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Attività Produttive come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge regionale n. 9/2015 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 2 aprile 2020.

FRITTITTA