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N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 aprile 2020

G.U.R.S. 8 maggio 2020, n. 27

Disposizioni transitorie attività formative di cui ai D.A. n. 377/2019 e n. 1649/2019 - Corsi di riqualificazione OSS e qualificazione ASO.

N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e in particolare l'art. 68 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.P.Reg. del 14 giugno 2016 n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L. R. 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. del 16 febbraio 2018, n. 712 con il quale alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

VISTO il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 co. 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. ii.";

VISTA la L. n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3 - octies comma 3 inerente l'Area delle professioni sociosanitarie;

VISTO l'Accordo stipulato il 22/02/2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);

VISTA la Legge 01/02/2006, n. 43 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico sanitarie e delle prevenzione e delega del Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che all'articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n. 251, e del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione, repertorio atti n. 209/ CSR del 23 novembre 2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018 che recepisce il suddetto Accordo repertorio atti n. 209/ CSR del 23 novembre 2017;

VISTO il D.A. n. 377 del 12/03/2019 recante "Disciplina per la effettuazione dei corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario anni 2019/2020";

VISTO Il D.A. n. 1649 del 30/07/2019 recante "Regolamentazione regionale formazione - Assistente di studio odontoiatrico - D.P.C.M. 9 febbraio 2018 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017";

VISTO il D.P.C.M. del 08/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed in particolare gli articoli 1 e 2, lettera H;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 08/03/2020 del Presidente della Regione recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA la nota n. 8369 del 05/03/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con la quale si disponeva la sospensione dei corsi di riqualifica in Operatore Socio Sanitario e dei corsi di qualificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico -in attuazione al D.P.C.M. 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la nota n. 9310 del 11/03/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. del 09.03.2020, si prolungava la sospensione delle attività didattiche e di tirocinio dei corsi di riqualifica in Operatore Socio Sanitario e corsi di qualificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico fino al 03 aprile 2020, fatte salve ulteriori disposizioni o proroghe;

VISTO il D.P.C.M. del 01/04/2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03/04/2020 del Presidente della Regione con la quale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 25/03/2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19" ed al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020, vengono integralmente recepiti, con effetto per il territorio della Regione Siciliana, i D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e all'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 20/51/CR8/C9 del 01.04.2020 recante "Deroga temporanea alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/E-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19";

CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza COVID 19;

CONSIDERATO che, ad oggi, non si ravvisano criticità connesse al reperimento delle figure di OSS e di ASO nella Regione Siciliana;

RITENUTO necessario garantire, in ogni caso, l'erogazione dei percorsi formativi di riqualificazione in OSS e di qualificazione in ASO in itinere e in via di attivazione e, al tempo stesso, garantire la qualità della formazione di figure professionali impegnate nell'assistenza alla persona;

RITENUTO di consentire, in deroga a quanto disposto dai summenzionati DD.AA. n. 377/2019 e n. 1649/2019, lo svolgimento di una parte delle relative attività formative, sia dei percorsi attivi che di quelli in via di attivazione, nella forma delle classi virtuali di tipo sincrono;

RITENUTO che l'attivazione delle classi virtuali di tipo sincrono potrà essere realizzata per trattare esclusivamente gli argomenti elencati negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento;

DATO ATTO che tale modalità formativa potrà essere utilizzata limitatamente alla durata di vigenza delle misure di contenimento legate al COVID 19;

RITENUTO di impartire disposizioni in merito all'attivazione della suddetta modalità di formazione mediante classi virtuali di tipo sincrono

Decreta

N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.

Art. 1

E' consentito, in deroga a quanto disposto dai DD.AA. n. 377/2019 e n. 1649/2019, lo svolgimento di una parte delle attività formative di riqualifica in Operatore Socio sanitario e di qualifica in Assistente di Studio Odontoiatrico, sia dei percorsi attivi che di quelli in via di attivazione, nella forma delle classi virtuali di tipo sincrono.

N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.

Art. 2

L'attivazione delle classi virtuali di tipo sincrono potrà essere realizzata esclusivamente per trattare gli argomenti elencati negli allegati 1 e 2 parte integrante del presente provvedimento.

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Art. 3

Sono stabilite, altresì, le seguenti indicazioni operative:

a) le lezioni dovranno essere svolte esclusivamente in modalità sincrona attraverso piattaforme (es. GSuite, Microsoft Team, Sisco Web ex, ecc.) messe a disposizione dall'Ente organizzatore del corso, senza oneri aggiuntivi per i partecipanti.

b) l'Ente organizzatore interessato a tale modalità di erogazione delle attività formative, dovrà inviare al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, a mezzo PEC, una nota nella quale dovranno essere specificate le caratteristiche della piattaforma scelta e gli strumenti utilizzati per il tracciamento delle attività formative (accessi partecipanti alle lezioni, tempo di permanenza, invio delle prove di apprendimento ecc). I report di tracciamento dovranno essere conservati presso l'Ente ed inviati al Servizio 2 DASOE, unitamente ai documenti con i quali si chiede la nomina della Commissione d'esame.

c) l'Ente organizzatore dovrà inviare alla casella di posta elettronica formazione.sanita@regione.sicilia.it, almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività, il calendario delle attività già svolte in presenza, quelle programmate in modalità sincrona, nonché i web link ed eventuali credenziali d'accesso, per consentire all'Amministrazione regionale di eseguire eventuali verifiche e controlli;

d) le attività potranno essere erogate dal lunedì al sabato per non più di ore quattro al giorno non consecutive, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

e) il tutor d'aula o, in assenza, un incaricato dell'Ente avrà cura di presidiare il funzionamento dei collegamenti ed agevolare la partecipazione dei discenti; il tutor/incaricato, inoltre, dovrà verificare e documentare la presenza degli allievi e del docente sul registro d'aula (segnare soltanto presente o assente) ed indicare l'argomento della lezione; in assenza del registro (perché non ancora vidimato o non disponibile) le presenze dei discenti, dei docenti e gli argomenti saranno annotati su un file che una volta stampato e sottoscritto dallo stesso incaricato dovrà essere allegato al registro delle presenze vidimato dal Servizio 2 del DASOE;

f) il docente, che si collegherà dalla propria abitazione o da altra sede, senza oneri aggiuntivi per l'Ente organizzatore, dovrà rendere disponibile ai partecipanti il materiale utilizzato durante la lezione;

g) le prove di apprendimento intermedie dovranno essere svolte in modalità sincrona ed inviate a mezzo mail o altro strumento al docente e al tutor/incaricato per la correzione. Dovranno inoltre essere conservate agli atti;

h) i componenti della classe virtuale devono corrispondere a quelli indicati nel verbale di ammissione, ivi comprese le eventuali integrazioni e/o modifiche già comunicate al Servizio 2 DASOE; gli Enti che si apprestano ad iniziare il corso e non hanno inviato il verbale di ammissione sono tenuti a farlo contestualmente all'invio dei documenti di cui al punto b;

i) l'eventuale impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi, anche per ragioni di carattere tecnologico, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio 2 DASOE e devono essere individuate soluzioni alternative, prevedendo, comunque, una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle ordinarie lezioni in presenza.

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Art. 4

Le esercitazioni, i contenuti teorico-pratici e le attività di tirocinio, secondo quanto previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 20/51/CR8/C9 del 01.04.2020 rimangono sospesi fino alla avvenuta cessazione delle misure restrittive governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale, fatta eccezione per le esercitazioni contenute nell'allegato 2 al presente provvedimento.

N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.

Art. 5

Non ravvisando, ad oggi, criticità connesse al reperimento della figura di OSS e di ASO nella Regione siciliana, gli esami finali avranno luogo in presenza ad avvenuta cessazione delle misure restrittive governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale. (1)

(1)

In deroga a quanto disposto dall'articolo annotato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Dir. Salute 26 maggio 2020, è consentito lo svolgimento degli esami finali ai soggetti che hanno concluso il corso di riqualificazione in operatore socio sanitario alla data del presente provvedimento.

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Art. 6

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento rimangono in vigore le disposizioni di cui al D.A. n. 377 del 12/03/2019 ed al D.A. n. 1649 del 30/07/2019.

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Art. 7

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore e cessano di avere efficacia non appena verrà dichiarata la sospensione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito web del Dipartimento ASOE

Palermo, 17 aprile 2020.

DI LIBERTI

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