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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

CIRCOLARE 19 giugno 2020

G.U.R.S. 3 luglio 2020, n. 37

Direttiva prot. n. 37564 del 23 ottobre 2014 ex art. 13, comma 3, del regolamento emanato con DPRS n. 48/2012 - Nota/circolare di integrazioni e chiarimenti - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Procedura abilitativa semplificata - Modifiche non sostanziali - Cumulo di potenza, punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione.

AI COMUNI DELL'ISOLA

e p.c. PRESIDENTE DELLA REGIONE

ASSESSORE REGIONALE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA

ANCI SICILIA

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

GSE S.p.A.

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con nota/circolare prot. n. 37564 del 23/10/2014 (di seguito Direttiva) pubblicata nulla GURS n. 47 del 7/11/2014 (rettificata con avviso pubblicato nella GURS n. 50 del 28/11/2017) e circolare 9/11/2016, pubblicata nella GURS n. 51 del 25/11/2016, questo Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha provveduto a diramare opportune direttive, ai sensi dell'art 13, comma 3, del regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11 [N.d.R. recte: legge regionale 12/5/2010, n. 11], emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48 il quale reca, sostanzialmente, le linee guida sugli atti autorizzatori e di assenso per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR) applicabili nel territorio della Regione Siciliana.

In particolar modo con la Direttiva vengono disciplinati taluni aspetti applicativi della "procedura abilitativa semplificata" (PAS), introdotta dall'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, di competenza comunale e afferente l'assenso alla costruzione ed esercizio di impianti di minori dimensioni, nonché richiamati i criteri che codesti Comuni devono applicare per la valutazione del c.d. "cumulo di potenza" al fine del computo delle soglie, appunto, di potenza elettrica cui le opere sono assoggettate e quindi mettere in grado gli uffici comunali di rilevare eventuali artati frazionamenti dei relativi progetti proposti.

Ebbene, la presente nota/circolare ha la finalità di sia di chiarire quanto affermato dalla Direttiva circa le proposte di modifiche non sostanziali di impianti già realizzati (paragrafo 2/D), sia il cumulo di potenza basato sull'unico punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione (paragrafo 2/A).

Tale ultimo chiarimento appare indefettibile anche alla luce della recente sentenza del CGARS n. 287 del 18/5/2020 sull'argomento.

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Modifiche non sostanziali su impianti esistenti

Occorre premettere che l'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m. il quale disciplina il procedimento unico di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile di energia, ricomprende tra gli interventi che vanno soggetti alla relativa autorizzazione unica regionale pure quelli di «…modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione».

Non vi è dunque dubbio che il cosiddetto Revamping (ammodernamento) degli impianti termine tecnico, sia da ricondurre, in quanto esplicitamente citato dalla norma suddetta, al concetto giuridico di "rifacimento totale o parziale" ovvero di "modifica sostanziale o non sostanziale".

Orbene, si rammenta che l'iter procedimentale concernente esclusivamente le modifiche non sostanziali esclusivamente di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici "esistenti" (tra i quali possono citarsi, a mero titolo esemplificativo, la sostituzione dei moduli o inverter originariamente installati degli impianti fotovoltaici con altri più performanti, anche con eventuale incremento della potenza elettrica, rispetto a quella originariamente autorizzata, la sostituzione di aerogeneratori con altri della medesima o minore dimensione, ecc.), è stato semplificato dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 3, 2° periodo del D.lgs. n. 28/2011 e s.m. che così recita:

«Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Trattasi quindi della "procedura abilitativa semplificata" (PAS), di competenza comunale.

Occorrono tuttavia alcune precisazioni:

I) Per "impianti esistenti" si ritiene possano intendersi quelli regolarmente autorizzati o assentiti e per i quali sia stata comunicata ufficialmente all'autorità competente l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto autorizzato o assentito, ancorché non ancora allacciati alla rete elettrica.

II) Non risultando a tutt'oggi ancora emesso il decreto ministeriale preannunciato dall'art. 5, comma 3, 1° periodo del D.lgs. n. 28/2011 cit., rilevano i criteri di individuazione delle modifiche non sostanziali elencati dalla norma medesima; si ritiene utile che la comunicazione di PAS venga inviata da parte dei proponenti oltre che a codesti comuni territorialmente competenti, anche a questo Dipartimento regionale dell'energia, per opportuna conoscenza ed aggiornamento della propria banca dati impianti.

III) Poiché in Sicilia risulta attualmente vigente il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933 e s.m., si sottolinea che l'applicazione della PAS in variante non prescinde dalle norme di cui al suddetto T.U., pertanto gli eventuali titoli abilitativi rilasciati da codesti comuni a seguito della PAS medesima devono specificatamente contenere gli estremi dell'istanza di autorizzazione alla modifica (ove prevista) della linea elettrica di connessione con la rete di distribuzione avanzata a questo Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3, per il tramite dell'Ufficio del Genio civile competetene per territorio che provvederà a redigere il proprio parere con valenza esclusivamente tecnica ai sensi del regolamento emanato dall'on. Presidente della Regione con proprio decreto 27/6/2019, n. 12.

IV) Inoltre, in caso di dismissione di apparecchiature, manufatti o parti di impianto, come, a titolo meramente esemplificativo, pannelli fotovoltaici da sostituire, cavi elettrici, ecc.; deve essere rispettato il piano di smaltimento e dismissione dell'impianto citato nel provvedimento autorizzatorio e darne contezza oltre che al comune competente, a questo DRE nonché al Dipartimento regionale dell'ambiente, organo competente per il monitoraggio in materia ambientale; vanno altresì posti in essere, ovviamente, tutti i necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

V) La PAS per le modifiche non sostanziali si applica agli impianti fotovoltaici, eolici e idrolettrici autorizzati con ordinario procedimento unico di cui all'art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m. cit. o già assentito all'origine con PAS; per quanto riguarda invece gli impianti di mionre dimensione, alle modifiche sostanziali e non si applica il medesimo iter procedimentale di autorizzazione o assenso relativo alla costruzione dell'impianto medesimo, desumibile dalla tabella allegata al regolamento di cui al DPRS n. 48/2012 cit..

V) Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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Individuazione del c.d. "punto unico di connessione"

Si rammenta che la nota bene (N.B.) al paragrafo 2/A della Direttiva precisava che «La definizione del punto di connessione è effettuata dalla norma in base alle caratteristiche fisiche e funzionali ed è indipendente dal numero e dalla titolarità delle utenze, che attraverso la stessa cabina di consegna vengono allacciate alla rete di connessione».

Orbene, a seguito di alcuni contenziosi promossi da alcuni produttori, il TAR Sicilia, con quattro sentenze gemelle depositate in data 1/4/2019, nel disporre l'annullamento di atti comunali di revoca dell'assenso alla costruzione di impianti minieolici precedentemente rilasciati, nonché dei relativi pareri resi di questa Amministrazione regionale, ha sostanzialmente disapplicato la Direttiva limitatamente alla parte (N.B.) sopra citata, non riconoscendo la legittimità del criterio teso ad individuare la "cabina di consegna" quale punto unico di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Pur appellando questa Amministrazione regionale le su menzionate decisioni giurisdizionali, il CGARS, con sentenza n. 287 del 18/5/2020, ha deciso tutti i contenziosi instaurati precedentemente avendoli riuniti per connessione oggettiva, confermando le sentenze di primo grado sebbene con le precisazioni di seguito meglio esplicitate.

In buona sostanza, il Giudice d'appello, dopo ampia premessa, fa «…osservare come non possa in assoluto escludersi la possibilità - pur forse non frequente di rinvenire in concreto, all'interno di una stessa cabina Enel, luogo fisico pur materialmente ristretto, l'esistenza di una pluralità di punti di connessione alla rete rettamente intesi. E questa considerazione vale già ad attestare la meritevolezza di conferma del decisum di prime cure. Correttamente il primo Giudice ha ritenuto, quindi, che il presupposto della comunanza del punto di connessione alla rete degli impianti in discorso non avrebbe potuto reputarsi automaticamente esistente per il sol fatto che gli impianti confluivano in un'unica cabina».

Il CGARS nella decisione di cui trattasi tuttavia respinge l'opposta tesi dei produttori appellati secondo cui «…ogni punto di connessione sarebbe senz'altro identificato da un proprio codice POD, con la conseguenza che la circolare regionale del 2014 avrebbe introdotto una nozione di "punto di connessione" difforme da quella posta dalla disciplina di settore».

E infatti, ne desume il supremo consesso di giustizia amministrativa, che nel caso in ispecie «…ci si possa trovare anche dinanzi a una pluralità di impianti aventi il medesimo punto di connessione alla rete elettrica. E che, poiché la lett. a) dell'articolo [si intende l'art. 5, comma 2, lett. a) del DM 6/7/2012] non esige che la titolarità di tali impianti sia la stessa, essi potrebbero ben fare capo anche a soggetti distinti e neppure collegati tra loro, nel qual caso è perfino scontato che possano esservi contatori e codici POD distinti. Occorre allora, in altre parole, dare per acquisito, dal punto di vista normativo, che possa darsi la presenza di una pluralità di soggetti e di distinti impianti (evidentemente, ciascuno col proprio contatore) fruenti, però, del medesimo punto fisico di connessione. Sicché deve escludersi che la mera presenza di più contatori diversi nell'ambito della stessa cabina possa valere, come hanno invece assunto le parti private, a escludere la ricorrenza dell'ipotesi sub a). Anche perché una lettura quale quella proposta dagli appellati (per cui a ogni contatore corrisponderebbe un separato punto di connessione) effettivamente si tradurrebbe, come opposto dalle appellanti, in un'inammissibile "interpretatio abrogans" dell'ipotesi normativa in discussione, giacché, dovendo ogni palo minieolico essere indispensabilmente dotato di un proprio contatore, "se si adottasse tale ragionamento … non si concretizzerebbe mai il cumulo di potenza contemplato dall'art. 5, comma 2, lett. a) del DM 6/7/2012" ». Tale ultima affermazione è stata sostenuta da questo DRE nell'atto d'appello.

Conclude il CGARS condividendo la tesi di questa Amministrazione onde per cui «…la radicale tesi degli appellati per cui la diversità di contatore e di codice POD comporterebbe automaticamente, per ciò stesso, anche quella del punto di connessione, non può essere condivisa».

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Conclusioni

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esplicitato, nel confermare in toto il contenuto della Direttiva come integrata dalla presente nota/circolare (ivi espungendo la nota bene -N.B.- in calce al paragrafo 2/A oggetto di censura del giudice amministrativo), si richiama l'art. 5, comma 2 del DM 6/7/2012 il quale prevede che: «Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di cui al comma 1:

a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica -omissis-.;

b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti».

Per quanto attiene il suddetto punto a), si precisa che il cumulo a monte di un unico punto di connessione va riferito sia agli impianti nella disponibilità di un unico produttore (o riconducibili, a livello societario, ad un unico produttore), sia a quelli che sono nella disponibilità di produttori diversi, indipendentemente dalla circostanza della loro localizzazione (medesima particella e/o particelle catastali contigue).

Per quel che concerne invece il suddetto punto b), si rappresenta che esso intende introdurre ulteriori limitazioni al contenuto della lettera a) stabilendo che gli impianti ricadenti nella stessa particella o in particelle contigue e nella disponibilità dello stesso produttore, sono cumulabili, ancorché collegati alle rete di distribuzione con punti di connessione diversi.

Si precisa infine che due o più impianti funzionalmente interconnessi devono essere sempre considerati, ai fini autorizzativi, come un unico impianto qualora riconducibili allo stesso soggetto come appreso meglio definito.

Si intendono soggetti riconducibili ad unico soggetto responsabile (produttore o proponente), cosi come descritto dalle Procedure applicative del D.M. 6/7/2012 - aggiornamento del 13/1/2014, compilato dal GSE S.p.A.: «...le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario».

Per "particelle contigue", si intendono, cosi come descritto dalle Procedure applicative del D.M. 6/7/2012 sopra menzionate: «...le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua o da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori; non sono da considerarsi le particelle catastali interessate esclusivamente dai cavidotti e/o dalla cabina di connessione».

Per la definizione di "punto di connessione" appare invece utile richiamare l'art. 1, comma 1, lett. ee) del TICA (Testo Integrato delle connessioni attive), secondo cui il «Punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica».

Tanto rappresentato, si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse rendersi necessario e utile.

La presente nota/circolare verrà pubblicata per esteso nella GURS.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: D'URSO