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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 giugno 2020

G.U.R.S. 10 luglio 2020, n. 38

Modalità per l'attivazione temporanea di stalle di finissaggio per bovini provenienti da aziende non ufficialmente indenni nei confronti della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

VISTA la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 17.05.2000;

VISTA la legge 9 giugno 1964, n. 615;

VISTA la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

VISTO il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";

VISTO il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";

VISTO il D.P.R n. 317 del 30 aprile 1996, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali e s.m.i.;

VISTO il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica";

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 1997, n. 429 "Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini";

VISTO il Regolamento CE 1760 del 17 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento CE n. 820/97 del Consiglio;

VISTO il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, relativo a Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2002, relativo a disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina;

VISTO il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 relativo a Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTA l'Ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, relativa a Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, e leucosi bovina enzootica e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute alla Dottoressa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il decreto assessoriale n. 2090/2013 del 6 novembre 2013 concernente "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, leucosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovicaprina";

VISTO Il D.A. 2113/2017 "Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia";

VISTO il Regolamento (UE) 625/2017 recente del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTA la nota del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 25498 del 7 ottobre 2019, avente in oggetto Chiarimenti sugli spostamenti di mandrie positive ai controlli per profilassi di Stato;

CONSIDERATO che in vaste aree montane del territorio delle province di Catania, Enna, Messina e Palermo l'allevamento dei bovini viene praticato anche in forma estensiva, allo stato brado o semibrado;

CONSIDERATO che, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, in tali aree del territorio regionale, e in particolare nel comprensorio dei Nebrodi, molti allevamenti bovini non hanno ancora raggiunto la qualifica di Ufficialmente Indenne nei confronti della tubercolosi e della brucellosi;

CONSIDERATO che nelle predette aree la tipologia di allevamento praticato, le risorse trofiche non sufficienti e le avversità meteorologiche non consentono di completare il ciclo produttivo dei bovini (finissaggio) per l'invio al macello;

CONSIDERATO, inoltre, che la necessità di garantire il finissaggio dei bovini appartenenti agli allevamenti non ufficialmente indenni nei confronti della tubercolosi della brucellosi, negativi alle prove diagnostiche, potrebbe dare luogo a fenomeni di speculazione commerciale a danno degli allevatori o generare flussi paralleli non controllati di animali della specie bovina;

CONSIDERATO, altresì, che detti flussi, non effettuati sotto il controllo dei servizi veterinari delle AASSPP, potrebbero mettere a rischio la pubblica salute, per il pericolo di trasmissione all'uomo della tubercolosi e della brucellosi e rendere vani gli sforzi sinora compiuti per il raggiungimento degli obiettivi di eradicazione;

RILEVATA la necessità di prevenire e governare il fenomeno, a tutela della salute pubblica e a salvaguardia del patrimonio zootecnico e degli obiettivi di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi bovina;

RITENUTO di dovere provvedere per un massimo di 24 mesi;

Decreta:

Art. 1

Stalle di finissaggio

Nel territorio delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catania, Enna, Messina e Palermo, in deroga alle norme in atto vigenti e per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere attivate aziende da ingrasso bovine, che intendono acquistare e detenere, esclusivamente per l'ingrasso, bovini provenienti da aziende non ufficialmente indenni nei confronti della brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica, destinati esclusivamente alla macellazione nel territorio della regione siciliana (stalle di finissaggio).

Art. 2

Condizioni

Le stalle di finissaggio di cui al precedente articolo non possono essere attivate nell'ambito di aziende zootecniche attive e possono essere autorizzate unicamente per il regime di stabulazione fissa.

Le stalle di finissaggio di cui al precedente articolo possono introdurre esclusivamente bovini destinati al macello, non gravidi, di età non superiore a 12 mesi, provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni, a condizione che:

a) siano regolarmente identificati;

b) siano stati controllati nei confronti della tubercolosi, con esito negativo, negli ultimi 42 giorni antecedenti lo spostamento, se di età superiore alle 6 settimane;

c) siano stati controllati nei confronti della brucellosi, con esito negativo, negli ultimi 30 giorni antecedenti lo spostamento, se di età superiore ad 1 anno;

d) siano stati controllati nei confronti della leucosi bovina enzootica nei casi previsti, con esito negativo, negli ultimi 30 giorni antecedenti lo spostamento, se di età superiore ad 1 anno;

e) siano movimentati con modello 4 generato esclusivamente in modalità elettronica validato dal servizio veterinario competente sull'azienda in uscita;

f) gli spostamenti, in entrata ed in uscita, avvengano sotto vincolo sanitario, da riportare nel quadro E del modello 4 elettronico, con automezzi debitamente autorizzati ai sensi del reg. CE 1/2005;

g) il registro di stalla sia tenuto esclusivamente nella BDN bovina in modalità elettronica, dopo autorizzazione da parte del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;

h) vengano effettuate, con cadenza almeno mensile, accurate disinfezioni;

i) il letame venga opportunamente stagionato e le fosse di raccolta degli scoli periodicamente disinfettate, con cadenza almeno mensile;

j) i mezzi adibiti al trasporto vengano opportunamente lavati e disinfettati prima del carico degli animali e dopo lo scarico, con il trattamento delle lettiere dopo ogni trasporto, con le modalità previste per il trattamento del letame negli allevamenti infetti.

Art. 3

Iter autorizzativo

Chiunque intenda attivare stalle di finissaggio, di cui al precedente articolo 1, deve richiedere apposita autorizzazione, producendo istanza, come da modello allegato, al SUAP competente per territorio, da trasmettere tramite posta elettronica certificata, corredata della seguente documentazione in formato elettronico:

1. Planimetria in scala 1:100;

2. Relazione tecnica, con particolare riferimento alla capacità massima;

3. Impegno sottoscritto dal detentore dell'azienda a rispettare il vincolo sanitario e ad allontanare gli animali esclusivamente per la destinazione al macello;

4. Autocertificazione antimafia;

5. Autocertificazione sull'assenza di conflitto di interessi;

6. Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Il SUAP, entro 5 gg dalla ricezione della documentazione completa, indice tramite PEC la conferenza semplificata asincrona di cui all'art. 14 bis della legge 241/90, provvede a verificare quella di propria competenza ed a trasmettere la documentazione tecnica (planimetria, relazione tecnica e dichiarazione di cui al precedente punto 3) al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP competente per territorio ed a questo Assessorato DASOE, specificando i relativi pareri (favorevoli/ non favorevoli/ sospesi) di competenza del Comune. Al SUAP compete, in particolare, la verifica sulle certificazioni sostitutive, con particolare riferimento alla normativa antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 e s.m.i..

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP, entro 10 giorni dalla ricezione, verificata la documentazione e l'idoneità della struttura, rilascia apposito parere favorevole, non favorevole o comunicazione riportante le motivazioni per le quali non è possibile rilasciare il parere favorevole, assegnando un termine, non superiore a 30 giorni, per la rimozione delle criticità rilevate, comunicandone gli esiti al SUAP ed a questo Assessorato DASOE.

Il DASOE, entro 10 giorni dalla ricezione del parere favorevole dell'ASP, procede al rilascio dell'autorizzazione, trasmettendola al SUAP ed al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP, che procede ad iscrivere l'azienda nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica.

Il SUAP, entro 5 gg dalla ricezione dell'autorizzazione, provvede a darne notifica al soggetto richiedente.

Art. 4

Vigilanza dell'ASP

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP competente per territorio dovrà garantire una vigilanza, almeno mensile, sulle stalle di finissaggio di cui all'articolo 1, avendo cura di accertare il rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i..

Art. 5

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 17 giugno 2020.

RAZZA