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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 5 agosto 2020

G.U.R.S. 28 agosto 2020, n. 45

Modifica del decreto 3 luglio 2019, concernente disciplina relativa all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e ss.mm.ii., ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto il DP.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 29 novembre 2017, n. 643, con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'avv. Marco Falcone Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale si dispone l'applicazione fino al 31 dicembre 2020 anche ai settori ordinari della norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali;

Visto l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, con il quale si dispone l'applicazione dinamica nel territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1;

Visto il D.A. 3 luglio 2019, n. 22, con il quale si disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'U.R.E.G.A, Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto, competente all'espletamento delle gare anche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto il D.A. 23 ottobre 2019, n. 29, con il quale si è provveduto a modificare l'articolo 9 bis del decreto assessoriale 3 luglio 2019, n. 22, per armonizzarlo con l'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che prevede, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, che "...... qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021...... salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale.........";

Ritenuto di dover modificare alcune disposizioni del D.A. n. 22 del 3 luglio 2019, relative alle modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni giudicatrici per l'espletamento delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di accelerare i procedimenti relativi e renderli compatibili con i termini disposti dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, gli articoli 6 e 7 del decreto assessoriale 3 luglio 2019, n. 22, sono così modificati:

All'articolo 6 i commi 5 e 7 sono sostituiti come segue:

"5. Nei casi di appalti di lavori pubblici, di finanza di progetto e di concessione di lavori pubblici, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente di turno provvede ad effettuare i sorteggi pubblici dei componenti la commissione giudicatrice di cui all'articolo 9, comma 22, lett. a) e b) della legge regionale n. 12/2011 e s.m.i., e comma 24, nei casi previsti, con le modalità di cui al comma 23. A tal fine gli Uffici delle Sezioni territoriali procedono ad inoltrare alla Sezione centrale le richieste di sorteggio almeno dieci giorni prima della data ultima di ricezione dei plichi indicata nel bando.

7. Il Presidente di turno, con apposito provvedimento pubblicato nel sito istituzionale della Sezione centrale, fissa la data per il sorteggio da svolgersi, salvo impedimenti, il giorno lavorativo successivo alla data ultima di ricezione dei plichi, presso la sede della Sezione territoriale del Presidente di turno, e fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 23 dell'articolo 9."

L'articolo 7 è sostituito come segue:

"Articolo 7

Sorteggio pubblico dei componenti della Commissione giudicatrice

1. Il sorteggio pubblico è effettuato a cura del Presidente di turno della Sezione centrale, presso la sede della propria Sezione territoriale, alla presenza di un dipendente dell'UREGA della Sezione territoriale medesima con qualifica almeno di collaboratore nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 23. Il dirigente del Servizio è onerato di richiedere all'UREGA Sezione centrale la presenza di un testimone da designare tra i funzionari del Dipartimento regionale tecnico. Il Presidente può delegare il Vicepresidente all'effettuazione del sorteggio.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 22, i componenti titolari e supplenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo da sorteggiare vengono individuati dagli appositi albi utilizzando software gratuiti e disponibili sui siti internet, che consentono di effettuare la generazione di una lista casuale di numeri dai quali estrarre uno o più numeri e di stampare l'esito con l'indicazione della data e dell'ora delle operazioni.

3. Attraverso l'utilizzo della procedura di cui al precedente comma 2, è possibile generare per ciascun albo di cui alle lettere a) e b), già compilato in ordine alfabetico secondo un numero d'ordine crescente, un elenco di numeri casuali a ciascuno dei quali è associato il nominativo di un soggetto iscritto.

4. Ultimate le operazioni di cui al comma 3, il Presidente di turno della Sezione centrale ovvero il Vicepresidente delegato, seguendo l'ordine dell'elenco casuale generato ed alla presenza del testimone designato, contatta telefonicamente i soggetti iscritti al fine di individuare il componente titolare ed il componente supplente di cui alle lettere a) e b), sino a quando non ha ricevuto l'accettazione ed individua quindi i componenti titolare e supplente.

5. Ove il soggetto contattato telefonicamente secondo l'ordine casualmente generato dichiari di non accettare, si procede seguendo l'ordine dell'elenco casuale generato sino ad individuare un soggetto che accetta l'incarico.

6. Ove per qualsivoglia ragione il soggetto contattato telefonicamente secondo l'ordine casualmente generato non sia raggiungibile, si procede seguendo l'ordine dell'elenco casuale generato sino ad individuare un soggetto che accetta l'incarico, salvo il disposto del successivo comma 7; a tal fine il soggetto contattato viene informato di essere un componente solo potenziale di cui alle lettere a) e b).

7. Terminate le operazioni di sorteggio, il Presidente di turno ne comunica immediatamente l'esito a mezzo PEC a tutti i componenti che abbiano accettato l'incarico telefonicamente o che siano risultati non raggiungibili, nonché ai componenti potenziali (contattati in subordine) titolari e supplenti, specificando che l'impegno previsto sarà di regola non inferiore a 4 sedute settimanali, salva diversa necessità correlata alla eventuale contemporanea partecipazione dei componenti in altre commissioni di gara, ed unitamente alla comunicazione trasmette l'elenco dei partecipanti, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 9, comma 25.

I componenti titolare e supplente di cui alle lettere a) e b), che hanno accettato l'incarico attraverso contatto telefonico, devono dare comunque riscontro a mezzo PEC, entro 2 giorni dalla data di avvenuta ricezione, esclusi i sabati ed i festivi, della formale accettazione e rendere le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 25. Trascorso tate termine l'incarico non si intende accettato.

Il soggetto che non è stato possibile raggiungere viene informato a mezzo PEC di essere stato individuato, e deve dare riscontra a mezzo PEC, entro 2 giorni dalla data di avvenuta ricezione, esclusi i sabati ed i festivi, della formale accettazione e rendere le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 25. Trascorso tale termine l'incarico non si intende accettato.

I componenti titolare e supplente di cui alla lettera a) possono rinunciare solo per comprovati motivi personali o di servizio, e devono comunque dare riscontro a mezzo PEC, entro 2 giorni dalla data di avvenuta ricezione, esclusi i sabati ed i festivi, della formale accettazione e rendere le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 25.

8. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti viene redatto un verbale delle operazioni.

9. Il Presidente di turno, acquisite le accettazioni di cui ai commi precedenti, e le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 25, con apposito provvedimento, da adottare immediatamente dopo la ricezione delle formali accettazioni, costituisce la Commissione giudicatrice.

10. Il provvedimento di costituzione della Commissione giudicatrice viene trasmesso all'Ufficio della Sezione territoriale competente e pubblicato nei siti istituzionali della stazione appaltante e della Sezione territoriale competente, unitamente ai curricula dei componenti trasmessi a cura della Sezione centrale dell'UREGA, dopo il provvedimento di costituzione della Commissione.

11. Il Presidente di turno ha l'obbligo di concludere il procedimento di designazione dei componenti della Commissione giudicatrice, anche qualora gli adempimenti consequenziali si protraggano oltre la scadenza del bimestre di riferimento.

12. La Sezione centrale dell'UREGA cura l'aggiornamento dell'Albo istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale n. 12/2011 e s.m.i., anche in termini di curricula, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata dei soggetti iscritti, ed il monitoraggio delle gare in corso di espletamento per le finalità di cui all'articolo 9, comma 23.

13. I componenti titolare e supplente designati dalla stazione appaltante devono essere individuati dall'organo competente della stazione appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, con modalità tali da garantire l'assoluta segretezza dell'individuazione, sia nei confronti dei designati che dei terzi. La designazione deve essere comunicata al presidente di turno dell'UREGA immediatamente dopo la scadenza del termine ultimo di ricezione delle offerte.".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 5 agosto 2020.

FALCONE