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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2020 

G.U.R.I. 31 agosto 2020, n. 216

Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, Supplemento ordinario n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 24 luglio 2006 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 gennaio 2019, n. 50, recante «Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019;

Considerata l'esigenza di integrare la tabella B allegata al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, area di Psicologia, con i titoli di specializzazione di cui ai citati decreti ministeriali 24 luglio 2006 e 21 gennaio 2019, al fine di consentire ai nuovi specializzati l'accesso ai concorsi nel Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 15 marzo 2010 n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;

Visto l'accordo Stato regioni, sancito il 10 luglio 2014 (rep. 87/CSR), che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 38 del 2010 definisce le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in particolare il comma 4-quinquies che inserisce tra le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, di cui al citato accordo Stato regioni previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 38 del 2010, anche i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, ed il comma 4-sexies che a tal fine dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto art. 25, di dover integrare la tabella B allegata al citato decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, inserendo la scuola di specializzazione in Medicina di comunità e delle cure primarie tra le scuole equipollenti alla disciplina di cure palliative;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, in merito all'integrazione della citata tabella B con i titoli di specializzazione di cui ai predetti decreti ministeriali 24 luglio 2006 e 21 gennaio 2019, nella seduta del 15 maggio 2020, nonchè in merito all'integrazione della medesima tabella B con l'inserimento della scuola di specializzazione in Medicina di comunità e delle cure primarie tra le scuole equipollenti alla disciplina di Cure palliative, nella seduta del 14 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la tabella B «Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni» di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, Supplemento ordinario n. 25 e successive modificazioni, è integrata come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

Il Ministro: SPERANZA

ALLEGATO A

All'elenco delle specializzazioni equipollenti di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte, con riferimento alle discipline di seguito elencate, le seguenti specializzazioni:

Area della Medicina diagnostica e dei servizi

Cure palliative

Scuole equipollenti:

medicina di comunità e delle cure primarie.

Area di Psicologia

1) Psicologia

Scuole equipollenti:

valutazione psicologica e consulenza (counselling).

2) Psicoterapia

Scuole equipollenti:

Neuropsicologia;

valutazione psicologica e consulenza (counselling)*

*I titoli conseguiti ai sensi del decreto ministeriale 24 luglio 2006 consentono l'accesso alla disciplina di Psicoterapia esclusivamente se corredati da una specifica certificazione dell'Ateneo attestante l'acquisizione di 60 CFU dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificanti psicoterapeuti.