
DISPOSIZIONE PRESIDENZIALE 14 ottobre 2020, n. 5
G.U.R.S. 23 ottobre 2020, n. 54
Istituzione della Struttura sanitaria di supporto del Soggetto attuatore ed istituzione del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(n. q. di Soggetto attuatore OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020)
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare l'art. 32 che dispone che "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" e che "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
Visto il D.L. n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;
Vista la legge n. 30 del 16 marzo 2017;
Visto il "Codice della Protezione Civile" di cui al D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, e segnatamente l'art. 25, co. 6, secondo cui "Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente";
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Visto in particolare, l'art. 1, co. 1 della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna, "anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
Visto il Decreto n. 626 del 27 febbraio 2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile Coordinatore Interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 630/2020, e in particolare l'art. 1, co. 1, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, co. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto altresì, l'art. 1, co. 3, del suddetto D.C.D.P.C. n. 626/2020, ai sensi del quale "il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti";
Viste le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2020;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020;
Vista la Disposizione n. 1 del 5 marzo 2020, con la quale il Soggetto Attuatore ex D.C.D.P.C. n. 626/2020 ha individuato il proprio Ufficio di Supporto, identificato nel Dipartimento regionale di Protezione Civile;
Visto l'art. 11, co. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 1/2018 e ss.mm.ii., che prevede che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: ... e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni";
Vista la nota prot. n. 2619/GAB del 29 febbraio 2020 e la nota prot. n. 6102/DGPROGS del 2 marzo 2020, con le quali il Ministero della Salute ha invitato gli Assessorati alla Salute di tutte le Regioni e Province Autonome a voler trasmettere la ricognizione dei posti letto, del fabbisogno di attrezzature e della formazione, nonché l'elenco delle strutture inserite nella rete nazionale per il trattamento delle gravi insufficienze respiratorie, ai fini della pronta attivazione di un numero supplementare di posti letto di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere del S.S.R. siciliano;
Vista la disposizione n. 2 del 13 marzo 2020, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di Soggetto Attuatore nominato con OCDPC n. 630/2020 e DCDPC n. 626/2020, ha disposto l'istituzione della Struttura Sanitaria di Supporto e del Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus, a sostegno delle attività da porre in essere a cura del medesimo Soggetto Attuatore;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, pubblicato in G.U. n. 132 del 23 maggio 2020;
Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, pubblicato in G.U. n. 143 del 6 giugno 2020;
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 261 del 25 marzo 2020, recante "Istituzione Unità di Crisi Sanitarie Metropolitane per Palermo, Catania e Messina";
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 380 del 7 maggio 2020, recante "Attività di affiancamento e supporto dell'azienda sanitaria provinciale di catania per l'emergenza Covid-19";
Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020;
Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020;
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 550 del 19 giugno 2020, recante "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34;
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 614 dell'8 luglio 2020, recante "Modifiche al D.A. 550 del 19/06/2020 "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34";
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 689 del 30 luglio 2020, recante "Proroga efficacia DA 380 del 7 maggio 2020 nomina Commissario ad acta Asp Catania per emergenza Covid-19";
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicato in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;
Visto il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;
Visto il Dpcm 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020;
Visto il Dpcm del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 807 del 10 settembre 2020, recante "Istituzione Ufficio speciale Comunicazione per la Salute";
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 826 del 16 settembre 2020, recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 [N.d.R. recte: D.A. 614 del 8/07/2020] da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 894 del 2 ottobre 2020, recante "Attività di affiancamento e supporto delle strutture sanitarie e ospedaliere insistenti nell'Area Metropolitana di Palermo per l'emergenza Covid-19";
Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il Dpcm del 13 ottobre 2020;
Preso atto dell'imprevedibilità evolutiva dell'attuale situazione epidemiologica, del carattere particolarmente endemico dell'epidemia e dell'incremento dei casi nel territorio regionale;
Ritenuto che il descritto contesto, in specie con riferimento alla necessità di porre in essere una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura atta al contenimento ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della predetta situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto altresì, che si impone l'assunzione immediata di ogni misura volta al definitivo potenziamento dei reparti di terapia intensiva, di malattie infettive e tropicali e di pneumologia dei nosocomi di tutte le Aziende del S.S.R. siciliano, al fine di garantire la prevenzione, il contenimento, nonché la gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, all'uopo individuando ogni statuizione più opportuna per i perseguimento dei predetti fini;
Considerato che il Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati, in uno studio del 23 novembre 2010 dedicato alle Ordinanze di protezione civile, ha osservato che l'elemento qualificante dei cc.dd. "Soggetti Attuatori" consiste nella facoltà, espressamente attribuita loro dal provvedimento originario di nomina, di esercitare, sotto la supervisione ed il controllo del Commissario, gli stessi poteri straordinari e derogatori, di guisa che le iniziative, organizzative o di altra natura, che il Soggetto Attuatore assume in via autonoma non trovano la propria legittimazione nell'instaurazione di un rapporto di delegazione organica tra il Commissario e il Soggetto Attuatore ma, piuttosto, secondo un differente fenomeno giuridico di immedesimazione;
Dato atto che il periodo di permanenza in carica della Struttura Sanitaria di Supporto e del Comitato Tecnico-Scientifico individuati dalla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 era pari a mesi tre dalla relativa adozione e, pertanto, è venuto a scadere il 13 giugno 2020;
Ritenuto conseguentemente, tenuto conto peraltro dell'intervenuta proroga della dichiarazione dello stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2021, che per tutta l'attività e per tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica individuati dall'Assessore per la Salute mediante i rispettivi Dipartimenti, è necessario avvalersi di apposita "Struttura Sanitaria di Supporto", individuata - anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, co. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 1/2018 - nell'ambito dell'Ufficio del Soggetto Attuatore, in affiancamento all'Ufficio amministrativo già individuato con disposizione n. 1 del 5 marzo 2020;
Atteso che per le finalità fin qui indicate, la suddetta Struttura sarà composta da un "Comitato Tecnico-Scientifico per l'Emergenza", con funzioni consultive e di validazione tecnico-scientifica degli indirizzi impartiti, composto da professionisti esperti di chiara fama nei vari settori della scienza medica interessati dall'emergenza (Rianimazione e Terapia Intensiva; Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza; Malattie Infettive e Tropicali; Pneumologia; Microbiologia; Igiene e Sanità Pubblica; Immunologia; Medicina Legale; Medicina Interna; Virologia) e da un "Preposto del Soggetto Attuatore", da individuarsi tra i soggetti inseriti nello "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale", munito del compito di eseguire per conto del Soggetto Attuatore i suddetti indirizzi;
Ritenuto che nello svolgimento delle suddette attività la Struttura Sanitaria di Supporto dovrà attenersi al rispetto del compendio delle linee guida estese dall'A.N.AC. in materia di anticorruzione in sanità e del Protocollo d'Intesa stipulato in subiecta materia tra A.N.AC. e AGENAS in data 12 ottobre 2014, siccome recepiti nell'ordinamento della Regione Siciliana;
Ritenuto in definitiva, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui ampiamente esposte e motivate integrino in ogni caso ex se le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di imprescindibile tutela della sanità pubblica;
Dispone:
Istituzione Struttura sanitaria di supporto del Soggetto attuatore
1. E' istituita la Struttura Sanitaria di Supporto del Soggetto Attuatore, a cui è attribuito il compito di adottare tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica individuati dall'Assessore per la Salute della Regione Siciliana.
Individuazione del Preposto coordinatore della struttura Sanitaria di supporto
1. E' individuato, quale Preposto e Coordinatore della Struttura Sanitaria di Supporto, il Dott. Salvatore Scondotto, nato a Palermo il 19 marzo 1959, presidente dell'Associazione Italiana di Epidemiologia e Dirigente del Servizio 9 "Sorveglianza ed Epidemiologia valutativa" presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, in possesso della necessaria esperienza e competenza e inserito nello "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale".
2. Il preposto coordinatore della Struttura sanitaria relaziona al Soggetto Attuatore sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione delle attività in capo alla Struttura suddetta.
3. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e il Dipartimento regionale della Protezione Civile sono individuati quali strutture regionali all'interno delle quali con separati provvedimenti il Preposto al Soggetto Attuatore potrà individuare il personale tecnico-amministrativo che opererà a supporto della Struttura Sanitaria, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, co. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni emergenziali.
Istituzione del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus
1. E' istituito nell'ambito della Struttura Sanitaria di Supporto, con funzioni consultive e di validazione tecnico-scientifica degli indirizzi impartiti, il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus, composto di diritto dal Dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, ing. Mario La Rocca, dal Dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, e dal Dirigente generale del Dipartimento della Protezione civile, ing. Salvatore Cocina, o suo delegato, dai Commissari ad acta per l'emergenza da Covid-19 per l'Area Metropolitana di Palermo, dott. Renato Costa, e per l'Area Metropolitana di Catania, dott. Giuseppe Liberti, nonché dalle seguenti ulteriori figure professionali:
- prof.ssa Antonella Argo (Medicina Legale);
- prof. Bruno Cacopardo (Malattie Infettive e Tropicali);
- prof. Salvatore Corrao (Medicina Interna);
- dott. Massimo Farinella (Malattie Infettive e Tropicali);
- dott. Fabio Genco (Rianimazione e Terapia Intensiva);
- dott. Agostino Massimo Geraci (Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza);
- prof. Antonio Giarratano (Rianimazione e Terapia Intensiva);
- prof. Giuseppe Nunnari (Malattie Infettive e Tropicali);
- dott. Giovanni Passalacqua (Pneumologia);
- prof. Cristoforo Pomara (Medicina Legale);
- prof. Nicola Scichilone (Pneumologia);
- dott. Emanuele Scarpuzza (Rianimazione e Terapia Intensiva);
- prof.ssa Stefania Stefani (Microbiologia);
Individuazione ufficio di comunicazione
1. Per la miglior divulgazione delle iniziative e delle strategie adottate dal Soggetto Attuatore, la Struttura Sanitaria di Supporto si avvale, quale proprio ufficio di comunicazione, del competente Ufficio Speciale "Comunicazione della Salute" presso l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, e delle risorse dallo stesso gestite, le cui procedure possono essere delegate ad Aziende del S.S.R.
Durata e compensi
1. Il Preposto del Soggetto Attuatore, la Struttura Sanitaria di Supporto e il Comitato Tecnico-Scientifico per l'Emergenza individuati dalla presente disposizione restano in carica fino alla conclusione del dichiarato stato di emergenza, e pertanto fino al 31 gennaio 2021, fatta salva l'ulteriore estensione del suddetto periodo emergenziale da parte del Governo nazionale.
2. Per l'espletamento delle funzioni di Preposto del Soggetto Attuatore non è prevista la corresponsione di alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate eventualmente sostenute per le trasferte al di fuori del territorio della provincia di Palermo, da porsi a carico del Dipartimento regionale di appartenenza.
3. La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico per l'Emergenza non dà diritto al percepimento di compensi, con eccezione del rimborso delle spese vive documentate in favore dei soli componenti residenti al di fuori del territorio della provincia di Palermo, da porsi a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
Pubblicazione
1. La presente Disposizione - che verrà notificata agli interessati e pubblicata in G.U.R.S. nonché sul sito istituzionale della Regione Siciliana e, infine, trasmessa per gli adempimenti di legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti territorialmente competenti - ha validità fino all'adozione di nuovo provvedimento.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 14 ottobre 2020.
MUSUMECI