
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 30 ottobre 2020, n. 10
- Allegato al Comunicato Assessorato delle Attività Produttive pubblicato nella G.U.R.S. 6 novembre 2020, n. 56
PO FESR 2014-2020 (O.T.1 e O.T. 3 - CDR: Dipartimento attività produttive): Circolare per la proroga straordinaria unica di tutti i procedimenti - adozione di misure per fronteggiare l'impatto causato dalla diffusione della pandemia da Covid-19. (1)
Per la proroga, al 21 ottobre 2021, del termine previsto dalla presente, si rimanda alla C.A. Attività Produttive 19 maggio 2021, n. 3.
A tutti i Beneficiari di Azioni degli OO.TT. 1 e 3 del PO FESR 2014/20 di cui è CDR il Dipartimento delle attività produttive
A tutte le Strutture intermedie del Dipartimento preposte alla gestione ed al monitoraggio/certificazione del PO FESR 2014/20 OO.TT. 1 e 3
e, p.c.
All'Assessore per le attività produttive
All'AcAdG del Po Fesr 2014/2020
Al fine di fronteggiare gli effetti della pandemia, tuttora in corso di diffusione, il Governo italiano ha adottato una serie di interventi straordinari, a partire dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con i quali è stato dichiarato, dapprima per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Il suddetto provvedimento, con successiva Decreto - Legge 7 ottobre 2020, n. 125, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021. Talché lo stato di emergenza risulta definito ad oggi all'interno dell'arco temporale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021.
All'interno di tale periodo, come è noto, diversi sono stati i provvedimenti posti in essere a livello nazionale e regionale e, per ciò che è di competenza, sono state diramate - a seguito di Delibera di Giunta Regionale - due circolari volte ad attenuare la ricaduta negativa dovuta all'emergenza Covid sui beneficiari del PO FESR 2014-2020, OT 1 e 3, di cui questo Dipartimento è Centro di Responsabilità. In particolare, con L. n. 27/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 18/2020, art. 103, è stato disposto il periodo di sospensione dei termini nel procedimento amministrativo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, poi esteso al 15 maggio 2020 con L. 40/2020 di conversione con modificazioni del DL n. 23/2020, n. 23, art. 37. Pertanto il periodo di sospensione dei termini nel procedimento amministrativo è stato disposto per un arco temporale di 82 giorni.
L'Amministrazione ha inteso estendere suddetti istituti, anche alla sospensione dei termini di durata dei progetti, applicando in via analogica la sospensione dei termini procedimentali nel rispetto della par condicio, ritenendo che tale favor debba valere tanto in favore delle amministrazioni quanto in favore dei beneficiari. In particolare, la Circolare n. 3/2020 del 2 aprile 2020, avente ad oggetto "PO FESR 2014/2020 (OT1 e OT3) - Circolare per la sospensione e proroga dei termini dei procedimenti ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 18/2020 e D.G.R. n. 114 del 26.03.2020, e la Circolare n. 04/2020 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto "Circolare per la sospensione e proroga dei termini dei procedimenti ai sensi del combinato disposto del D.L. 17.03.2020 n. 18, conv. in legge 24.04.2020 n. 27 con modificazioni e D.G.R. n. 114 del 26.03.2020", hanno esplicato alcuni elementi relativi all'applicazione degli istituti della sospensione e della proroga connessi ai procedimenti pendenti presso il Dipartimento, relativamente al periodo emergenziale fino al 31 luglio 2020.
In considerazione del protrarsi del periodo emergenziale fino al 31 gennaio 2021 e dell'oggettiva persistenza di "importanti segnali di allerta (Istituto Superiore di Sanità - Bollettino del 25/09/2020)", è necessario, in favore del tessuto produttivo regionale e nel pieno rispetto della par condicio tra i beneficiari, fornire ulteriori elementi di indirizzo per salvaguardare l'efficacia degli interventi.
Al riguardo, considerata l'ampia casistica connessa alle singole scadenze progettuali venutasi a determinare anche a seguito dei primi provvedimenti volti a tutelare le imprese fortemente in difficoltà per la sopraggiunta emergenza, la presente Circolare intende uniformare la durata degli interventi a valere sugli OT1 ed OT3, mediante il riassorbimento delle varie fattispecie, in una sola data conclusiva di proroga.
Infatti, a seguito di una ricognizione effettuata, con riferimento ai progetti di prossima scadenza, risultano presentate numerose richieste di proroga in differenti momenti. Pertanto, possono distinguersi le seguenti tipologie di richieste, che con la presente Circolare si intendono ricondurre ad una data unitaria:
- le richieste di proroga antecedenti al periodo emergenziale (protocollate in ingresso presso il Dipartimento prima del 31.01.2020) ma non istruite e/o con istruttoria non conclusa alla data della presente Circolare dagli Uffici in ragione dell'emergenza Covid-19;
- le richieste di proroga rientranti tra quelle disciplinate dalle due Circolari n. 3 e n. 4 del 2020;
- le richieste di proroga rientranti nel periodo dal 31.01.2020 al 31.01.2021, e quindi anche successive al termine del primo periodo emergenziale indicato nelle due citate Circolari e individuato nel 31.07.2020;
- le richieste di proroga che saranno regolarmente presentate dopo il 31.01.2021 (cui però si applicherà soltanto il periodo della sospensione).
In ragione di suddette differenti ipotesi di proroga e conseguenti tempistiche progettuali, appare necessario ricondurre le varie casistiche - ai fini del rispetto della par condicio tra i diversi beneficiari - all'interno di un perimetro temporale certo e rispettoso del mutato contesto emergenziale nonché delle disposizioni nazionali e regionali ad oggi adottate per contrastare i perniciosi effetti per il tessuto produttivo della pandemia in corso.
Come è noto ai soggetti in indirizzo, già la Circolare n. 3/2020, ai sensi della DGR n. 114/2020 aveva disposto la proroga dei termini procedimentali di scadenza, previa richiesta, per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di cui agli Avvisi in corso sul PO FESR 2014/2020, per gli Obiettivi Tematici 1 e 3, di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive. Il medesimo provvedimento, alla proroga fino alla data del 31 luglio 2020 dei termini di cui sopra, aveva previsto si applicasse il cumulo dei termini di sospensione di cui al comma 1, dell'art. 103 del DL n. 18/2020.
Il periodo emergenziale determinante la proroga dei termini procedimentali in scadenza - da considerarsi quale elemento determinante il rallentamento delle attività progettuali - per coerenza con la Circolare n. 3/2020 va esteso fino al 31 gennaio 2021. Ne consegue che - tenendo conto del periodo di sospensione dei termini nel procedimento amministrativo dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, per un totale di 82 giorni - tutti i progetti dovranno concludersi entro il 23 aprile 2021 (proroga fino al 31 gennaio 2021 per la conclusione del procedimento + 82 giorni di sospensione).
Ne discende che tutti i progetti la cui scadenza, sia naturale che prorogata, ricada nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021 o per i quali è stata richiesta una proroga nel periodo precedente a quello emergenziale (protocollate in ingresso presso il Dipartimento prima del 31.01.2020) ma non istruite e/o con istruttoria non conclusa, sono prorogati al 23.04.2021, di conseguenza tutte le proroghe già presentate si considerano automaticamente concesse - senza accertamento istruttorio - fino alla medesima data del 23.04.2021, determinata dalla scadenza del periodo emergenziale (31 gennaio 2021) cui si aggiungono 82 giorni di sospensione procedimentale.
Ai progetti originariamente in scadenza dopo il 31 gennaio 2021, per il rispetto della par condicio, vanno aggiunti 82 giorni di sospensione procedimentale e quindi scadranno automaticamente decorso l'ottantaduesimo giorno dal termine di scadenza programmato, salvo eventuali richieste di proroga.
Resta impregiudicato per tutti i beneficiari, inclusi quelli che abbiano già presentato, anche se ottenuta, istanza di proroga - allorché questa ricada nella automatica applicazione dei nuovi termini e della conseguente concessione dei correlati benefici temporali - di poter presentare una nuova istanza ai sensi degli Avvisi pubblici che sarà oggetto di ordinaria attività istruttoria.
La presente Circolare non si applica ai bandi emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid 19, quale in particolare il Bonusicilia pubblicato ai sensi dell'azione 3.1.1_4a dell'OT3.
Si precisa che è fatta salva la possibilità per i beneficiari di non usufruire dei nuovi termini recati dalla presente Circolare e di rispettare gli adempimenti a loro carico nelle tempistiche originarie, qualora le attività delle imprese non fossero state impattate dagli effetti della pandemia da Covid 19.
Le Aree e i Servizi in indirizzo sono invitati a dare conforme applicazione della presente Circolare su tutti i procedimenti pendenti.
La presente Circolare, apprezzata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 480 del 29/10/2020, sarà pubblicata per esteso sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia https://www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla G.U.R.S.
Il Dirigente Generale
CARMELO FRITTITTA