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N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO e ABROGATO dall'art. 6, comma 3, del D.P.Reg. 2 novembre 2023, n. 581.

DECRETO PRESIDENZIALE 25 novembre 2020

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 4 dicembre 2020, n. 60

Disposizioni in ordine alle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Misura inerente agli interventi in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e delle edicole.

TESTO COORDINATO (al D.P. 529/2022)

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO e ABROGATO dall'art. 6, comma 3, del D.P.Reg. 2 novembre 2023, n. 581.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(su proposta dell'Assessore per l'economia)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";

VISTA la Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 del 20/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;

VISTI in particolare gli articoli 5 comma 2, 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4 e 6, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

CONDIDERATO che l'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23, prevede che nell'ambito degli interventi economici previsti dallo stesso articolo, "La misura di cui al comma 1 è destinata fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei consorzi fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.";

RITENUTO di dovere stabilire specifiche disposizioni in ordine alle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ed in particolare per quanto attiene alla misura inerente agli interventi in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e delle edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 del 12 novembre 2020 con la quale è stato apprezzato lo schema di decreto del Presidente della Regione su disposizioni attuative dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche, relativo a "Agenzie di distribuzione e servizi stampa e edicole";

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO e ABROGATO dall'art. 6, comma 3, del D.P.Reg. 2 novembre 2023, n. 581.

Art. 1

Interventi in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e delle edicole

1. Ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 10, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge regionale n. 9/2020 a valere sul Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito, istituito presso IRFIS FinSicilia S.p.A., limitatamente ai finanziamenti a fondo perduto in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e delle edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge.

2. La dotazione finanziaria è pari a complessivi 2.000.000 (duemilioni) di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa e a 3.000.000 (tremilioni) di euro per le edicole.

3. Per le agenzie di distribuzione e servizi di stampa la dotazione finanziaria è destinata alle imprese operanti nel territorio regionale, che esercitavano alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e continuano ad esercitare al momento di presentazione dell'istanza di agevolazione, un'attività identificata con il codice ATECO 82.99.20 e/o un'attività identificata con codice ATECO rientrante nella classe 18.1.

4. Limitatamente alle edicole, la dotazione finanziaria complessiva è destinata, in via prioritaria, ai soggetti aventi sede legale nel territorio regionale che esercitavano alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e continuano ad esercitare al momento di presentazione dell'istanza di agevolazione, attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario, ed in subordine ai soggetti con sede legale nel territorio regionale, che esercitavano alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e continuano ad esercitare al momento di presentazione dell'istanza di agevolazione, quale attività non prevalente, l'attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, con codice ATECO 47.62.10 rientrante tra le attività secondarie.

5. Il centro di responsabilità amministrativa è individuato nel Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito.

6. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. cura la gestione del Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 6, commi 1 e 2 e 10 commi 1, 4 e 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle presenti disposizioni attuative e provvede alla predisposizione ed all'emanazione dei singoli avvisi discendenti dalle presenti disposizioni, previo assenso dell'Assessore Regionale per l'Economia.

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO e ABROGATO dall'art. 6, comma 3, del D.P.Reg. 2 novembre 2023, n. 581.

Art. 2

Agevolazioni concedibili

(integrato e modificato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.P. 529/2022)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di finanziamenti a fondo perduto utilizzabili per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti.

1-bis. Possono avere accesso alle agevolazioni i destinatari di cui all'articolo 1 del presente decreto già operanti alla data del 31/12/2019 e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nell'anno 2020 rispetto al 2019. Per le imprese che hanno avviato l'attività nel 2019, ai fini del computo della percentuale di calo di fatturato dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 il fatturato da prendere in considerazione per il 2020 corrisponde a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di attività svolta nel 2019. Le frazioni di mese vengono conteggiate per intero se superiori a 15 giorni; viceversa non vanno computate.

2. A seguito della ricognizione delle istanze presentate, le risorse di cui al precedente articolo 1, comma 2, saranno ripartite come segue:

a. Per le agenzie di distribuzione e servizi stampa: in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto, e comunque entro i seguenti limiti:

- per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non potrà eccedere l'importo corrispondente ad 1/3 (un terzo) del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100.000 (centomila) euro per ciascun soggetto;

- per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non potrà eccedere l'importo di 30.000 (trentamila) euro per ciascun soggetto.

b. Per le edicole: si procederà dapprima alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto per i quali è prevista la priorità di cui al comma 4 del precedente articolo 1, entro il limite massimo di 4.000 (quattromila) euro per ciascun soggetto. Le somme eventualmente residue saranno ripartite in parti uguali tra i restanti soggetti aventi diritto, sempre entro il limite massimo di 4.000 (quattromila) euro per ciascun soggetto.

3. La concessione e l'erogazione dei benefici è riconducibile alla verifica dei requisiti sulla base della produzione di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'istante.

4. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni. Al termine del periodo di vigenza del predetto Quadro temporaneo le agevolazioni saranno concesse in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO e ABROGATO dall'art. 6, comma 3, del D.P.Reg. 2 novembre 2023, n. 581.

Art. 3

Presentazione delle istanze

1. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto. Soltanto per comprovate esigenze istruttorie IRFIS-FinSicilia S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta all'atto della presentazione dell'istanza.

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Art. 4

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi del precedente articolo 2, IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro venti giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze, adotta il provvedimento di concessione del finanziamento a fondo perduto e il provvedimento è notificato all'indirizzo PEC del beneficiario. IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, dispone l'erogazione del finanziamento, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente.

2. Al fine di velocizzare l'iter delle pratiche in attuazione delle misure di cui al presente decreto, IRFIS FinSicilia S.p.A. può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo, IRFIS-Finisicilia S.p.A. respinge l'istanza di finanziamento, notificando il relativo provvedimento all'indirizzo PEC dell'istante.

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Art. 5

Procedure di gestione

1. L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo Sicilia", costituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A., sovrintende anche alla gestione del Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

2. Con riferimento alle commissioni e ai costi da riconoscersi all'IRFIS-Finsicilia per la gestione della misura di cui al presente decreto si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la gestione della misura di cui al presente decreto IRFIS-FinSicilia S.p.A. terrà specifiche evidenze contabili.

4. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è onerata di produrre all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, un report sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto - a partire dall'istruttoria e sino all'erogazione del finanziamento - con l'indicazione dei soggetti beneficiari, distinti per tipologia, e degli importi a ciascuno erogati, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e spese a carico del fondo.

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO e ABROGATO dall'art. 6, comma 3, del D.P.Reg. 2 novembre 2023, n. 581.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni inderogabili dell'ordinamento statale concernenti le dichiarazioni di status, i requisiti, le condizioni personali ed ogni altra situazione soggettiva. L'autocertificazione antimafia è elemento imprescindibile per l'accesso alla misura disciplinata dalle presenti disposizioni attuative. Costituisce, altresì, elemento imprescindibile l'acquisizione, anch'essa in forma di autocertificazione, di specifica attestazione del destinatario volta ad escludere l'omissione di denuncia alle competenti Autorità circa eventuali richieste estorsive da parte di organizzazioni o soggetti criminali verificatesi nel triennio precedente alla data di presentazione dell'istanza; evento questo che è ostativo per l'accesso alla misura e che dà luogo al recupero del finanziamento eventualmente erogato. Nella stessa autocertificazione andranno, altresì, accettati espressamente gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione ostativa/decadenziale. Quanto sopra, in uno con l'impegno a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dei benefici della misura attivata, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali e ad accettare espressamente, anche in questo caso, gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione decadenziale.

2. Con circolare dell'Assessore regionale per l'Economia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.

3. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 25 novembre 2020.

MUSUMECI